Articolo 66 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 65Articolo 67
Versione
20 settembre 1975
Art. 66.
L' articolo 187 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 187 - Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio. - I beni della comunione, salvo quanto disposto nell'articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975