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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 16/07/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 210 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 210 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.2.1985 rappresentato e difeso dall'avv. CHIMENTO ANGELA presso il cui studio ha eletto domicilio per mandato a margine del ricorso
Ricorrente contro nata a [...] Controparte_1 C.F._2
20/08/1986 rappresentata e difesa dall'Avv. FOSCHEA CARLO presso il cui studio ha eletto domicilio per mandato a margine della comparsa di costituzione
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 12.6.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/03/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in data 04.08.2011 in
Minsk (Bielorussia), con regolarmente trascritto in Italia nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Caltagirone al n. 20, parte II, Serie C, Anno
2011, dalla cui unione erano nate due figlie ancor minori
Esponeva che con sentenza n. 309/2024, resa nell'ambito del giudizio n. 418/2021
R.G., pronunciata dal Tribunale di Caltagirone il 22.4.2024 e pubblicata il 29.04.2024, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva quindi pronunciarsi il divorzio tra le parti alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
divorzio chiedendo anch'essa che venissero confermate le condizioni della separazione relativamente ad affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori, chiedendo in via riconvenzionale la corresponsione di un assegno divorzile
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza 309/2024, resa nell'ambito del giudizio n. 418/2021 R.G., pronunciata dal Tribunale di Caltagirone il 22.4.2024 e pubblicata il
29.04.2024, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni, osserva il Collegio che nel corso dell'udienza di comparizione le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni chiedendo entrambe la conferma delle condizioni previste nella sentenza di separazione che prevedono: Affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre
e le visite del padre così come già fissato in sede presidenziale.
La casa coniugale rimane assegnata alla convenuta in quanto genitore collocatario, con riferimento al garage: una parte del garage, ovvero la parte posteriore, rimane nella disponibilità del Parte_1
La restante parte rimane nella disponibilità della convenuta. La convenuta rinuncia all'assegno di mantenimento per sé.
Il ricorrente verserà a titolo di mantenimento per i figli l'importo mensile di euro
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La circostanza che la resistente presente in udienza abbia espressamente chiesto la conferma delle condizioni della separazione che prevedono la rinuncia a qualunque contributo per il suo mantenimento comporta che debba intendersi rinunciata la domanda di corresponsione di assegno divorzile formulata in seno alla comparsa di costituzione.
Tali condizioni ritiene il Collegio di potere fare proprie rispondendo ai principi fondamentali in tema di famiglia.
L'esito della controversia e la natura della stessa giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04.08.2011 in Minsk (Bielorussia) tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
di Caltagirone al n. 20, parte II, Serie C 2. CONFERMA le condizioni previste nella sentenza di separazione inter partes relativamente ad affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 10/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai sigg.ri magistrati dr.ssa Concetta Grillo Presidente dr.ssa Oriana Calvo Giudice dr.ssa Giulia Ferratini Giudice est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 210 2025 R.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il Parte_1 C.F._1
17.2.1985 rappresentato e difeso dall'avv. CHIMENTO ANGELA presso il cui studio ha eletto domicilio per mandato a margine del ricorso
Ricorrente contro nata a [...] Controparte_1 C.F._2
20/08/1986 rappresentata e difesa dall'Avv. FOSCHEA CARLO presso il cui studio ha eletto domicilio per mandato a margine della comparsa di costituzione
Resistente
E con la partecipazione del Pubblico Ministero
Interveniente necessario OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni alla udienza del 12.6.2025 come da verbale in atti.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto in senso favorevole al ricorso.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 10/03/2025 , ritualmente notificato, Parte_1
adiva codesto Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di cessazione
[...]
degli effetti civili del matrimonio contratto con rito religioso in data 04.08.2011 in
Minsk (Bielorussia), con regolarmente trascritto in Italia nei Controparte_1
registri dello Stato Civile del Comune di Caltagirone al n. 20, parte II, Serie C, Anno
2011, dalla cui unione erano nate due figlie ancor minori
Esponeva che con sentenza n. 309/2024, resa nell'ambito del giudizio n. 418/2021
R.G., pronunciata dal Tribunale di Caltagirone il 22.4.2024 e pubblicata il 29.04.2024, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi e che gli stessi non si erano più riconciliati.
Chiedeva quindi pronunciarsi il divorzio tra le parti alle medesime condizioni di cui alla sentenza di separazione
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda di Controparte_1
divorzio chiedendo anch'essa che venissero confermate le condizioni della separazione relativamente ad affidamento, collocamento e mantenimento delle figlie minori, chiedendo in via riconvenzionale la corresponsione di un assegno divorzile
Fissata la comparizione delle parti alla prima udienza le parti chiedevano di essere autorizzate a precisare le conclusioni e discutere la causa. Concessa la detta autorizzazione, precisate le conclusioni e discussa la causa il
Presidente relatore si riservava di riferire in camera di consiglio per la decisione, previo parere del PM.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero ritiene il Collegio, sulla scorta delle eloquenti emergenze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per l'altro, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare ed acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio sopra specificato rappresenta l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante è costituito dalla sentenza 309/2024, resa nell'ambito del giudizio n. 418/2021 R.G., pronunciata dal Tribunale di Caltagirone il 22.4.2024 e pubblicata il
29.04.2024, veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi
È inoltre trascorso il termine sancito dall'art. 3 n.2 lett. b) della L. n.898/70 come modificato dalla L. n.74/1987 e dall'art. 1 Legge 06.05.2015 n. 55 né è stata eccepita la ripresa della convivenza con interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come di recente ulteriormente modificate dalla Legge 06.05.2015 n.55, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Venendo alle ulteriori statuizioni, osserva il Collegio che nel corso dell'udienza di comparizione le parti hanno precisato congiuntamente le loro conclusioni chiedendo entrambe la conferma delle condizioni previste nella sentenza di separazione che prevedono: Affido condiviso dei minori a entrambi i genitori, il loro collocamento presso la madre
e le visite del padre così come già fissato in sede presidenziale.
La casa coniugale rimane assegnata alla convenuta in quanto genitore collocatario, con riferimento al garage: una parte del garage, ovvero la parte posteriore, rimane nella disponibilità del Parte_1
La restante parte rimane nella disponibilità della convenuta. La convenuta rinuncia all'assegno di mantenimento per sé.
Il ricorrente verserà a titolo di mantenimento per i figli l'importo mensile di euro
500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie.
La circostanza che la resistente presente in udienza abbia espressamente chiesto la conferma delle condizioni della separazione che prevedono la rinuncia a qualunque contributo per il suo mantenimento comporta che debba intendersi rinunciata la domanda di corresponsione di assegno divorzile formulata in seno alla comparsa di costituzione.
Tali condizioni ritiene il Collegio di potere fare proprie rispondendo ai principi fondamentali in tema di famiglia.
L'esito della controversia e la natura della stessa giustificano a parere del Collegio,
l'integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04.08.2011 in Minsk (Bielorussia) tra e Parte_1 CP_1
, regolarmente trascritto in Italia nei registri dello Stato Civile del Comune
[...]
di Caltagirone al n. 20, parte II, Serie C 2. CONFERMA le condizioni previste nella sentenza di separazione inter partes relativamente ad affidamento, collocamento, diritto di visita e mantenimento dei figli minori
3. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
4. MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, ove passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caltagirone perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
SI COMUNICHI.
Così deciso in Caltagirone alla Camera di Consiglio in data 10/07/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Concetta Grillo