CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/07/2025, n. 2513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2513 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. ST RA Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 2159/2023 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Zinzi e con lui elettivamente Parte_1 domiciliata in Isola del Liri (FR), Via Siracusa 5, presso la sede legale della società “
[...]
; Controparte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Controparte_2
Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, è per legge domiciliato;
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 1862/2023, pubblicata il 22 febbraio 2023, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: In via principale in riforma della decisione impugnata accogliere la domanda avanzata in primo grado dalla ricorrente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, del doppio grado di giudizio da distarsi in favore dei procuratori antistatari. In via subordinata
Disporre un rinvio a data successiva alla definizione del giudizio inerente la questione de qua pendente dinanzi alla Corte di cassazione o disporre un rinvio pregiudiziale ex art 363 bis cpc.
CONCLUSIONI APPELLATO: Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, sezione Lavoro, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, rigettare l'avverso appello e per l'effetto confermare la pronuncia di primo grado.
Con vittoria di spese.
Fatto e diritto
1. ricorreva, in data 8 febbraio 2022, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma Parte_1 allegando di essere in possesso della laurea in “Elaborazione pedagogica e Organizzazione della formazione”, conseguita in data 10 luglio 2016, unitamente a 24 CFU in materie psico-antropo- pedagogiche, conseguiti in data 14 marzo 2019, e di essere inserita in terza fascia delle graduatorie di istituto (d'ora in poi, per brevità, solo G.I.) ed in seconda fascia delle graduatorie provinciali supplenze (d'ora in poi, per brevità, solo G.P.S.).
Allegava, quindi, di avere completato il proprio curriculum di studi universitari conseguendo, all'interno del percorso di laurea magistrale, i 24 CFU, richiesti quale titolo di accesso al concorso riservato ai docenti abilitati previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 59/2017.
La ricorrente allegava che, in forza DM 374/2017, non poteva essere inserita nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto perché non in possesso dei requisiti abilitanti richiesti dalla normativa ministeriale (conseguimento di SSIS, PAS e TFA).
Si doleva, quindi, dell'illegittimità dell'ordinanza n. 60 del 10 luglio 2020 e del D.M. 858 del 21 luglio 2020, nella parte in cui non consentivano alla ricorrente l'inserimento nella seconda fascia delle G.I. e nella prima fascia delle G.P.S.
Deduceva, in diritto, di essere in possesso del bagaglio culturale per accedere alla predette fasce, atteso che il legislatore, nel disciplinare l'accesso ai futuri concorsi per il reclutamento dei docenti, con gli articoli 5 e 17 del d.lgs. n. 59/2017, introdotti in base alla previsione dell'articolo 1, comma
110, della legge n. 107/2015, aveva ridefinito la nozione di “titolo abilitante”, riconoscendo valore abilitante anche al possesso congiunto di un titolo di laurea/diploma e dei 24 CFU in specifici settori disciplinari.
Osservava, quindi, che il possesso dei 24 CFU congiunto con il titolo accademico consentiva di accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto ed alla prima di quelle provinciali, riservate dalla disciplina ministeriale ai docenti abilitati.
2 Deduceva che, diversamente opinando, vi sarebbe stata una discriminazione, a parità di condizione soggettiva nel possesso dei requisiti d'accesso, tra l'accesso all'una o all'altra procedura concorsuale.
Evidenziava, altresì, che i 24 CFU, uniti al diploma di laurea magistrale, davano titolo di accesso anche al corso di specializzazione sul sostegno (TFA sostegno), per effetto del rinvio operato dal
DM n. 92/2019 al già menzionato articolo 5 del d.lgs. n. 59/2017.
Sotto altro profilo, osservava che la normativa ministeriale era in contrasto con le direttive europee
2005/36/CE e 2013/55/UE, le quali richiedevano per lo svolgimento della professione all'interno degli Stati membri unicamente il possesso della qualifica professionale, che doveva ritenersi senz'altro garantita dalla laurea magistrale e dal possesso dei 24 crediti formativi.
Tanto premesso, avanzava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione:
In via principale,
1)per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione dell'ordinanza n. 60 del
10.07.2000 e del D.M. 858 del 21.07.2020, e dei successivi decreti ministeriali e direttoriali conseguenti, connessi e consequenziali anche emanandi, in quanto illegittimi, accertare e dichiarare che parte ricorrente è in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento costituito dal diploma di laurea e dei 24 cfu ovvero dal solo diploma di laurea e ordinare al convenuto CP_2 di inserire la ricorrente nella seconda fascia (II fascia) delle Graduatorie di Circolo e di Istituto e nella prima fascia delle GPS per le classi di concorso A018, A019 ovvero per quelle ritenute oppure in quelle ritenute accessibili in corso di causa, nella posizione secondo il punteggio spettante e maturato, come per legge.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarsi in favore dei procuratori.”.
2. Il , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo, restava Controparte_2 contumace.
Il processo era istruito con i soli documenti prodotti dalle parti.
3. All'esito dell'istruttoria, con la sentenza oggi impugnata, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso.
Il Tribunale così motivava la decisione: <
Osserva il giudicante che l'art. 1, comma 110, legge n. 107/2015 dispone che “A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo
3 unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento”.
Successivamente l'art. 5, d.lgs. n. 59/2017 (rubricato “Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione a norma degli articoli 1, commi
180 e 181 lettera b della legge 13 luglio 2015 n.107”) nel testo in vigore dall'1 gennaio 2019 dispone che “
1. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a) [posti relativi alle classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, n.d.r.] il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso oppure il possesso congiunto di:
a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo- psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche”.
[…omissis…]
Quanto all'inserimento nelle fasce delle graduatorie di circolo e d'istituto, va ricordato che il d.m. 1 giugno 2017 n 374 “Titoli di accesso alla II e III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto” all'art 2 prevede che hanno accesso alla seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli
"..aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento, che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami anche ai soli fini abilitanti (sono esclusi i Concorsi banditi con D.D.G. n. 82/2012, D.D.G. n. (omissis),
D.D.G. n.106/2016 e D.D.G. n.107/2016) ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli di abilitazione:
l) diploma rilasciato dalle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS);
2) diploma rilasciato a seguito della frequenza dei corsi COBASLID..."
(...).
Hanno invece accesso alla terza fascia “1) per le Cattedre di scuola secondaria di I e II grado: aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto di cui al D.P.R. n.
4 19/2016, nonché ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 259 del 9 maggio 2017 coloro i quali, all' entrata in vigore del D.P.R. n. 19/2016, sono in possesso di titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso ai sensi del D.M. n. 39/98 e s.m.i. e del D.M. n. 22/2005 che possono partecipare alle prove di accesso ai percorsi di tirocinio formativo attivo di cui al D.M. n. 249/2010 e presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto per le corrispondenti nuove classi di concorso, come definite nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 19/2016.”
Va dato atto che, successivamente, il DM n. 374/2019 di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento ha disposto l'aggiornamento anche delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, continuando a prevedere l'accesso alla detta fascia dei soli docenti inseriti nelle GAE.
Da ultimo, con O.M. n. 60 del 10.7.2020 sono state istituite le Graduatorie Provinciali per le
Supplenze e ulteriormente modificate le graduatorie di istituto, con individuazione dei requisiti di accesso in relazione al personale inserito nelle GPS.
E così, l'art. 3, comma 6 della detta ordinanza ha disposto: “Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate:
a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione;
b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti:
i. per le classi di concorso di cui alla tabella A dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
ii. per le classi di concorso di cui alla tabella B dell'Ordinamento classi di concorso, possesso del titolo di studio ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso e di uno dei seguenti requisiti:
1. possesso dei titoli di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b), del D.lgs. 59/17;
2. abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs. 59/2017;
3. precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso”.
5 Si osserva ancora, quanto alle graduatorie di istituto, che l'art. 11 dell'O.M. n. 60/2020 ha conservato l'articolazione in tre fasce, così disciplinandole:
“a) la prima fascia resta determinata ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto del
[...]
24 aprile 2019, n. 374; Controparte_3
b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4;
c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti presenti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia contestualmente alla domanda di inserimento nelle GPS ai sensi del comma 4. Gli aspiranti inseriti in GPS solo in virtù del precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto possono presentare domanda solo per le classi di concorso corrispondenti.”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, rileva il Tribunale come da esso emerge che anche dopo la regolamentazione introdotta con l'O.M. n. 60/2020, resta precluso al personale in possesso del titolo di studio e dei 24 CFU l'accesso alla seconda fascia delle graduatorie di istituto e, parallelamente, alla prima fascia delle GPS.
Secondo parte ricorrente, l'individuazione dei c.d. 24 CFU come titolo equipollente all'abilitazione ai fini dell'ammissione al concorso disciplinato dal d.lgs. n. 59/2017 dovrebbe condurre di per sé alla configurazione degli stessi come utili anche per l'inserimento nella II fascia delle graduatorie di istituto e nella prima fascia delle GPS e ciò tanto più in conformità ai principi stabiliti a livello comunitario in tema di libertà di esercizio della professione in possesso di una mera qualifica professionale.
La tesi non è condivisibile.
Anzitutto, la lettera delle disposizioni poc'anzi richiamate conduce a distinguere nettamente i requisiti di accesso al concorso, disciplinati dalla legge n. 107/2015 e dal successivo d.lgs. 59/2017, tra i quali è espressamente previsto il possesso della laurea o di titolo equipollente congiunto al possesso di 24 cfu, dai requisiti di accesso alle graduatorie di istituto utili per il conferimento delle supplenze, regolamentati dal d.m. n. 374/2017 (e dal regolamento approvato con DM n. 131/2007 in esso richiamato), che non contengono alcun riferimento ai 24 CFU, come pure dai requisiti di accesso alle GPS disciplinate dall'OM n. 60/2020, che contemplano i 24 CFU soltanto quale uno dei possibili requisiti di accesso alla seconda fascia delle GPS, per effetto del rinvio ai titoli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs. 59/17.
Nondimeno, è chiaro che la partecipazione al concorso (come pure al percorso abilitante al sostegno) è ontologicamente e funzionalmente diversa dall'iscrizione nelle graduatorie degli
6 abilitati, disciplinata dal DM 374/2017 e dal DM n. 131/2007, che, all'art. 5, comma 2, consente comunque l'iscrizione nelle graduatorie di istituto anche di soggetti non muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”, ma solo del titolo di studio valido per l'insegnamento richiesto, dando loro accesso alla terza fascia.
Occorre infatti rammentare che l'art. 1 del DM citato prevede che di regola le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche vengono assegnate agli iscritti alle GAE (co.2), mentre si attinge alle graduatorie di circolo/istituto solo per le supplenze temporanee (comma 3).
La stessa disposizione prevede anche che in caso di esaurimento delle GAE si attinga alle graduatorie “minori” anche per le supplenze “superiori” (co.5) e che, in tal caso, le tre fasce sono utilizzate “nell'ordine” (art.5, co.3).
Anche l'art. 2 dell'O.M 60/2020 prevede che “Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 4, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11” (comma 5), mentre “Per le supplenze temporanee di cui al comma 4, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11” (comma 6).
Resta quindi confermato che l'iscrizione nella seconda fascia delle graduatorie di istituto offre soltanto maggiori chance di ottenere supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, ma non costituisce affatto un requisito di accesso ad una supplenza pubblica, senz'altro consentita al personale in possesso dei 24 CFU, avente titolo per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto (e, oggi, anche seconda fascia delle GPS).
Quanto ai requisiti di accesso al concorso per l'assunzione in ruolo, l'art.1, co.181, lett b) della l. n.
107/2015 aveva già espressamente previsto, quale criterio direttivo per l'attuazione delle deleghe, al n.2, l'istituzione di concorsi nazionali per l'assunzione a tempo determinato triennale di docenti nella scuola secondaria statale e che “L'accesso al concorso è riservato a coloro che sono in possesso di un diploma di laurea magistrale o di un diploma accademico di secondo livello per le discipline artistiche o musicali, coerente con la classe disciplinare di concorso”, precisando poi al punto 2.1) che “la determinazione dei requisiti per l'accesso al concorso nazionale, anche in base al numero di crediti formativi universitari acquisiti nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e in quelle concernenti le metodologie e le tecnologie didattiche, comunque con il limite minimo di 24 crediti…”.
Il d.lgs. n.59/2017, in conformità alla delega, prevede all'art. 5, modificato dall'art.1, co.172, lett.
f), della legge n. 145/2018, che per accedere al concorso in questione occorre alternativamente: o
7 “il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso”, oppure (congiuntamente) la
“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”, e 24 crediti universitari o accademici, meglio specificati nella disposizione.
Si tratta quindi di una specifica disciplina che riguarda “il titolo di accesso al concorso”, e non già le modalità di acquisizione della specifica abilitazione all'insegnamento nella classe di concorso di interesse, riguardo alla quale il comma 4 ter dell'art. 5 chiarisce piuttosto che “il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6, costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso”.
Tale disposizione chiarisce quindi, inequivocabilmente, che, nelle previsioni del legislatore, non vi
è affatto una equiparazione tra il possesso congiunto della laura magistrale e dei 24 CFU al possesso di un titolo di abilitazione nella specifica classe di concorso, che, per contro, l'interessato, già in possesso di laurea magistrale e di 24 CFU, può acquisire soltanto partecipando al concorso per la specifica classe di insegnamento conseguendo il punteggio minimo previsto dall'art. 6.
Appare pertanto del tutto legittima la regola posta per le supplenze dal DM 131/2007, che le ripartisce in tre fasce di priorità distinguendo tra docenti iscritti alle GAE ma non di ruolo (prima fascia), docenti non iscritti alle GAE, ma muniti “di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto” (seconda fascia), e docenti muniti del solo titolo di studio idoneo (terza fascia).
Come legittimo risulta anche il DM 374/2017, laddove stabilisce le regole di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 2a fascia per gli aa.ss. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, ponendo quale requisito per l'inserimento nella seconda fascia il possesso “di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi e titoli e/o esami anche si soli fini abilitanti”, non ammettendo invece a detta fascia i soggetti muniti del solo titolo generale di studio ed i 24 CFU, aventi invece titolo per l'inserimento nella terza fascia.
Infatti, come chiarito, il titolo di studio valido per l'insegnamento di una disciplina costituisce il requisito necessario e sufficiente per il conferimento di un incarico di docenza nella scuola pubblica, come pure requisito sufficiente, ove congiunto ai 24 CFU, per la mera partecipazione ai concorsi per l'assunzione in ruolo o per la partecipazione al percorso abilitante su sostegno, ma è cosa chiaramente diversa dall'abilitazione specifica per una classe di concorso , per ottenere la quale occorre di regola anche il superamento di un esame di Stato, costituito alternativamente o dall'idoneità ottenuta all'esito di un concorso per esami (non essendo sufficiente la mera partecipazione), o dal superamento dell'esame di un corso abilitativo equiparato.
Detta abilitazione, proprio perché ottenibile soltanto a seguito di superamento di un esame di Stato, costituisce non solo il presupposto che la legge individua come di regola necessario per
8 l'assunzione a tempo indeterminato dell'insegnante, ma, altresì, legittimo e congruo criterio di selezione dei docenti per il conferimento diretto delle supplenze temporanee.
Parimenti legittime risultano, infine, le disposizioni dell'O.M. n. 60 del 10.7.2020 che riservano la iscrizione nella prima fascia delle GPS ai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione e dettano in materia di inserimento nelle graduatorie delle supplenze di istituto regole analoghe a quelle contenute nei D.M. richiamati.
L'equipollenza del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, al titolo abilitante si giustifica senz'altro, ad avviso del giudicante, in relazione ai requisiti di accesso alle procedure concorsuali, posto che in tal caso il conferimento della docenza non avverrà immediatamente ma soltanto se e quando l'aspirante concorrente dimostrerà la propria preparazione superando non solo gli esami con il punteggio minimo di cui all'art. 6 (nel qual caso conseguirebbe soltanto la specifica abilitazione nella classe di concorso), ma altresì rientrando nel novero dei candidati vincitori.
Appare per contro del tutto giustificata la scelta del legislatore di non equiparare il possesso del titolo di studio, congiunto ai 24 CFU, alla speciale abilitazione ai fini dell'inserimento delle graduatorie di istituto atteso che esse, come visto, consentono di procedere al conferimento di supplenze temporanee senza alcuna ulteriore verifica della professionalità del docente, costituendo dunque la speciale abilitazione, sotto tale punto di vista, un ragionevole criterio preferenziale e dunque di scelta tra i legittimi aspiranti alle supplenze.
Né a diversa conclusione può pervenirsi in base alle previsioni della direttiva comunitaria n.
2005/36/CE ed al d.lgs. n.206/2007 e s.m. in quanto tali normative, lungi dall'impedire agli Stati membri di subordinare l'accesso ad una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali, ne garantiscono la libera circolazione mediante regole sostanziali e procedurali di mutuo riconoscimento di titoli di esperienza e formativi equipollenti (v. Tar Lazio n.
2264/2018 e Cons. Stato, sez. VI, Sent. n. 1516 del 2017).
Del resto, come ampiamente chiarito, il non disconosce affatto il diritto degli aspiranti in CP_2 possesso di idoneo titolo di studio a svolgere attività di insegnamento, ai sensi della normativa comunitaria richiamata, accogliendo le loro domande di inserimento nelle graduatorie di istituto dalle quali il dirigente scolastico può attingere per il conferimento di incarichi di docenza, ancorché in una fascia inferiore rispetto a quella in cui sono collocati i docenti che, oltre al titolo di studio, sono anche in possesso dello specifico titolo abilitante previsto per la specifica classe di concorso.
In tal senso si è già pronunciata la prevalente giurisprudenza amministrativa, la quale ha affermato che “per l'iscrizione nella II fascia delle citate graduatorie è necessario il conseguimento del titolo abilitativo, per quanto concerne il semplice possesso di laurea ovvero il titolo di dottore di ricerca ovvero ancora lo svolgimento di 24 cfu, in conformità all'orientamento espresso dalla prevalente
9 giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. St. n. 2264 del 2018), deve ritenersi che non sia equiparabile al titolo di abilitazione all'insegnamento. Nessuna disposizione di rango primario o secondario ha disposto l'equiparazione o l'equipollenza del titolo di laurea all'esito favorevole dei percorsi abilitanti;
la disciplina sui percorsi abilitanti (sui quali si vedano: il decreto ministeriale
n. 249 del 10 settembre 2010 in relazione all'introduzione dei tirocini formativi attivi TFA;
d. m. 23 marzo 2013 e DDG n. 58 del 25 luglio 2013, in relazione all'istituzione dei percorsi speciali abilitanti (PAS); art. 1, commi 110 e 114, della legge n. 107 del 2015 sulla "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti")
e quella del dottorato di ricerca così come quella del conseguimento della laurea sono distinte e perseguono finalità diverse. Ritiene inoltre il Collegio che - in assenza di una equiparazione espressamente disposta da una norma primaria o secondaria - il legittimamente non CP_2 abbia consentito l'iscrizione anche a chi sia in possesso del titolo di laurea. Inoltre, dalla normativa rilevante in materia emerge che si tratta di 'percorsi' rivolti a sviluppare esperienze e professionalità sulla base di procedimenti ben diversi, in ambiti differenziati e non assimilabili.
Quanto ai percorsi abilitanti, l'art. 2 del d. m. n. 249 del 10 settembre 2010 prevede che "1. La formazione iniziale degli insegnanti di cui all'articolo 1 è finalizzata a qualificare e valorizzare la funzione docente attraverso l'acquisizione di competenze disciplinari, psico-pedagogiche, metodologico-didattiche, organizzative e relazionali necessarie a far raggiungere agli allievi i risultati di apprendimento previsti dall'ordinamento vigente. 2. È parte integrante della formazione iniziale dei docenti l'acquisizione delle competenze necessarie allo sviluppo e al sostegno dell'autonomia delle istituzioni scolastiche secondo i principi definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275". Viene dunque chiaramente in risalto una attività di formazione orientata alla 'funzione docente', che di per sé si caratterizza per il continuo contatto con gli allievi, ai quali vanno trasmesse conoscenze anche sulla base di competenze psico- pedagogiche. In definitiva, va condiviso e confermato l'orientamento che, sul punto, valorizza la
"diversità ontologica tra percorsi di abilitazione e dottorato di ricerca" nonché con il percorso diretto al conseguimento della laurea, evidenziando come non vi siano "né diposizioni espresse, né considerazioni di ricostruzione sistematica che possano indurre l'interprete a ritenere il conseguimento del dottorato di ricerca titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento" (così
T.a.r. Lazio-Roma, n. 10918/2019).
Nello stesso senso si è peraltro pronunciata anche la prevalente giurisprudenza ordinaria di merito, anche di questo Tribunale.
Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettato, risultando assorbita ogni altra questione.>>.
10 4.Avverso tale decisione propone l'odierno appello sulla base di due motivi Parte_1
d'impugnazione cui resiste il , costituitosi nell'odierno grado Controparte_2 di giudizio.
5.Con il primo motivo d'impugnazione censura la sentenza per erroneità nella Parte_1 parte in cui non riconosce il valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU nonostante il dettato normativo dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 e degli articoli 5 e 17 del d.lgs.
59/2017.
Critica la decisione del Tribunale che, richiamando le disposizioni ministeriali, ha ritenuto che i docenti in possesso di laurea con 24 CFU non possano accedere alla seconda fascia delle graduatorie di istituto ed alla prima di quelle provinciali, ovvero quelle riservate ai docenti abilitati, in quanto vi sarebbe una differenza ontologica tra l'accesso ad un concorso e l'accesso alla graduatoria riservata agli abilitati.
Deduce, al riguardo, che il combinato degli articoli 5 e 17 del d.lgs. 59/2017 e dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015, dopo aver disposto che ai concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento possano partecipare anche i docenti che, come la ricorrente, siano in possesso dei
24 CFU, imponga all'interprete di considerare abilitati i docenti laureati con 24 CFU per espressa previsione normativa.
Evidenzia l'errore interpretativo in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure, tenuto conto che il decreto ministeriale è un mero atto regolamentare subordinato alla legge e segnatamente alle norme di cui al combinato disposto degli articoli 5 e 17 del d.lgs. 59/2017 e dell'articolo 1, comma 110 della legge 107/2015 che affermano in maniera inequivocabile che il possesso congiunto della laurea e dei 24 CFU è titolo di accesso ai concorsi riservati ai docenti abilitati all'insegnamento.
Afferma che essere abilitati all'insegnamento per partecipare ad una procedura concorsuale equivale ad essere abilitati per accedere alle graduatorie scolastiche per le supplenze.
Rileva che l'individuazione dei titoli abilitativi che consentono al candidato di accedere alle fasce richieste è stata effettuata dal legislatore delegato in forza della norma primaria costituita dalla legge 107/2015, sicché la normativa ministeriale non poteva derogare a quella primaria.
Si duole che il giudice di prime cure non abbia risposto a quanto argomentato nel primo grado di giudizio, ritenendo invece legittimo che per la partecipazione alle successive procedure concorsuali
(quelle appunto riservate ai docenti abilitati), finalizzate al reclutamento degli insegnanti, sia necessario un titolo di minor valenza di quello che consente l'inserimento in seconda fascia che è finalizzato, parimenti, al reclutamento di docenti, effettuato al diverso fine delle supplenze.
11 Evidenzia, quindi, l'incongruenza di tale decisione che ha ritenuto legittimo che, per la partecipazione alle procedure concorsuali finalizzate al reclutamento degli insegnanti, possa essere richiesto un titolo di minor valenza di quello previsto per l'inserimento nelle fasce delle graduatorie per le supplenze.
Deduce, inoltre, che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare un argomento decisivo, costituito dal fatto che il attribuisce valore abilitante al possesso del titolo di laurea unitamente ai CP_2
24 CFU dal momento in cui ha previsto la possibilità, per coloro che sono in possesso dei predetti titoli, di partecipare al corso di specializzazione sul sostegno, riservato ex lege ai docenti abilitati all'insegnamento su classi di concorso curriculari.
6.Il motivo d'appello è infondato.
6.1. Per procedere alla decisione sulle censure proposte con il suddetto motivo, incentrate sulla critica circa l'erronea interpretazione della mancanza di valore abilitante del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU, appare necessario ripercorrere brevemente, anche dal punto di vista storico, il quadro normativo che disciplina l'accesso all'insegnamento.
6.2. L'articolo 3 della legge 341/1990, concernente la riforma degli ordinamenti didattici universitari, prevede l'istituzione di uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico.
Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare.
Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante.
L'articolo 4 della medesima legge, dedicato al diploma di specializzazione successivo alla laurea, prevede, al comma 2, che con una specifica scuola di specializzazione articolata in indirizzi, cui contribuiscono le facoltà ed i dipartimenti interessati, ed in particolare le attuali facoltà di magistero, le università provvedono alla formazione, anche attraverso attività di tirocinio didattico, degli insegnanti delle scuole secondarie, prevista dalle norme del relativo stato giuridico. L'esame finale per il conseguimento del diploma ha valore di esame di Stato ed abilita all'insegnamento per le aree disciplinari cui si riferiscono i relativi diplomi di laurea. I diplomi rilasciati dalla scuola di specializzazione costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie.
12 6.3. L'articolo 399 del d.lgs. 297/1994, concernente il testo unico sulla scuola, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, della legge 124/1999, prevede che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 (successivamente trasformate, dalla legge n. 296/2006, in graduatorie ad esaurimento).
L'articolo 401 del d.lgs. 297/1994, come sostituito dall'articolo 1, comma 6, della legge 124/1999, prevede che le graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformate in graduatorie permanenti (successivamente ulteriormente trasformate, come già riferito, dalla legge n. 296/2006 in graduatorie ad esaurimento), da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'articolo 399, che le stesse sono periodicamente integrate con l'inserimento dei docenti che hanno superato le prove dell'ultimo concorso regionale per titoli ed esami, per la medesima classe di concorso e il medesimo posto, e dei docenti che hanno chiesto il trasferimento dalla corrispondente graduatoria permanente di altra provincia e che le operazioni di aggiornamento sono effettuate secondo modalità da definire con regolamento da adottare con decreto del Controparte_4
.
[...]
6.4. Il DM 131/2007 prevede che per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (le ex graduatorie permanenti), mentre si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto per le supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento, nonché per le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno.
L'articolo 5, comma 3, del medesimo DM disciplina la costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto stabilendo che per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue:
Prima fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
Seconda fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto;
13 Terza fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
6.5. La legge 107/2015 prevede, all'articolo 1, commi 105 e 106 che: a) le graduatorie ad esaurimento, se esaurite con il piano nazionale straordinario di assunzioni, perdono efficacia ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata;
b) la prima fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo continua a esplicare la propria efficacia, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni.
L'articolo 1, comma 107 della medesima legge, poi, prevede che <A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione>>. Tale comma è stato poi integrato con la previsione che <In occasione dell'aggiornamento previsto nell'anno scolastico
2019/2020, l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all'articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.>>.
L'articolo 1, comma 110, della medesima legge prevede, poi, che <A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità…>>.
6.6. Il d.lgs. 59/2017, concernente il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, emanato in attuazione delle delega conferita dall'art. 1, comma 181 della legge 107/2015, ha introdotto con l'art. 1 il sistema unitario e coordinato di formazione iniziale e accesso ai ruoli dei docenti, mediante l'istituzione del sistema di formazione iniziale e tirocinio (FIT) cui si accede mediante un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale, ed un successivo percorso formativo triennale.
L'articolo 5, comma 1, del predetto decreto legislativo, nella sua versione iniziale, prevedeva, quale titolo di accesso al concorso pubblico nazionale per posti di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso congiunto di: a) laurea magistrale o a ciclo unico, oppure
14 diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 crediti formativi universitari o accademici, di seguito denominati CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico- pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia;
antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.
La disposizione è stata, poi, parzialmente modificata dall'art.1, comma 172, lett. f), della legge n.
145/2018 con la previsione che, per accedere al concorso in questione, occorre alternativamente: o
“il possesso dell'abilitazione specifica sulla classe di concorso”, oppure (congiuntamente) la
“laurea magistrale o a ciclo unico, oppure diploma di 2° livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”, e 24 crediti universitari o accademici, come già declinati nella norma.
Il testo dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2017 è stato, poi, interamente sostituito dall'articolo 44, comma
1, lett. f), del d.l. 36/2022 convertito, con modificazioni, dalla legge 79/2022 che lo ha così riformulato:
<
1. Costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado, il possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di
II livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 22, costituisce requisito per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso della laurea, oppure del diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di I livello, oppure di titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e con il profilo conclusivo delle competenze professionali del docente tecnico-pratico abilitato nelle specifiche classi di concorso, e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso.
3. Costituisce titolo per la partecipazione al concorso, relativamente ai posti di sostegno, il superamento dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al regolamento adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
15
4. Per la copertura dei posti di cui ai commi 1 e 2, la partecipazione al concorso è in ogni caso consentita a coloro che, fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre, nei cinque anni precedenti, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.>>.
Da ultimo, il d.l. n. 19/2024, convertito con modificazioni dalla legge 56/2024, ha inserito al comma 2, dopo le parole: “equipollente o equiparato,” la seguente ulteriore previsione: “oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,”.
7.Alla luce della breve, e necessariamente sommaria, ricostruzione normativa effettuata emerge che il sistema di reclutamento all'insegnamento prevedeva, tradizionalmente, il c.d. doppio canale.
7.1. Il primo canale di accesso diretto alla scuola secondaria era costituito dai concorsi per titoli ed esami.
La partecipazione al concorso per titoli ed esami per docente della scuola secondaria, di primo e secondo grado, era prevista per coloro che, dopo la laurea, avessero frequentato la specifica scuola di specializzazione post-universitaria, il cui esame finale per il conseguimento del diploma costituiva superamento dell'esame di Stato ed attribuiva l'abilitazione all'insegnamento.
Per la scuola materna e primaria, invece, l'accesso al concorso era facoltizzato dal possesso del diploma di laurea, costituendo il superamento del concorso il titolo abilitante all'insegnamento.
Il superamento delle prove concorsuali poteva determinare l'assegnazione diretta della cattedra o, per coloro che erano risultati idonei, l'inserimento nella graduatoria permanente, poi divenuta ad esaurimento, che dava diritto ad effettuare le supplenze annuali (fino al 31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (fino al 30 giugno) e ad essere iscritto nella I fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto.
Presupposto per l'iscrizione alle graduatorie permanenti era, quindi, sempre l'abilitazione all'insegnamento che costituiva anche il presupposto per l'inserimento nella I fascia delle graduatorie di circolo o d'istituto; i docenti abilitati che, non avendo partecipato ai concorsi, non potevano essere iscritti alle graduatorie permanenti, erano iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto. Nella III fascia di tali ultime graduatorie erano, infine, iscritti gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto, non dotati di abilitazione
16 all'insegnamento, cui potevano essere conferite solamente supplenze per posti temporaneamente vacanti o resisi disponibili dopo il 31 dicembre.
7.2. Il secondo canale di reclutamento era invece costituito dalla graduatoria permanente, poi divenuta ad esaurimento, il cui presupposto di accesso era l'abilitazione all'insegnamento, come reso evidente da quanto in precedenza richiamato e dall'ulteriore disposizione dell'articolo 2 della legge 124/1999 che aveva previsto che la prima integrazione delle già vigenti graduatorie fosse effettuata con l'immissione dei vincitori di concorso e che, contemporaneamente alla prima pubblicazione di concorso per titoli ed esami, si procedesse ad una sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione o dell'idoneità richiesta per l'insegnamento nella scuola materna, nella scuola elementare e negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica. Tale ultima disposizione aveva il chiaro intento di permettere a coloro che erano in possesso del solo titolo di studio per l'insegnamento, ma non della relativa abilitazione, di acquisire quest'ultima per l'iscrizione alla graduatoria permanente.
7.3. Da tale ricostruzione appare evidente che l'abilitazione all'insegnamento costituiva, in ogni caso, il presupposto indispensabile per il reclutamento dei docenti da immettere in ruolo, quale che fosse il canale di accesso all'insegnamento, costituendo la garanzia dell'avvenuto svolgimento di un percorso formativo ulteriore che attestava il possesso della c.d. “capacità didattica”.
Quest'ultima si acquisiva con il diploma di laurea per le scuole materne ed elementari unitamente al superamento del concorso, e con il diploma di specializzazione post - laurea per le scuole secondarie, o con gli altri percorsi professionalizzanti previsti dalla normativa di settore della scuola richiamati dal DM 374/2017.
L'abilitazione all'insegnamento costituiva, altresì, per quanto sopra detto, presupposto necessario per poter accedere alle supplenze fino al termine dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche.
Le graduatorie di circolo e di istituto, di cui al DM 131/2007, riproducevano tale differenziazione, prevedendo l'iscrizione alla prima fascia degli aspiranti già iscritti alle graduatorie ad esaurimento, alla seconda fascia degli aspiranti non iscritti alle graduatorie ad esaurimento ma dotati di specifica abilitazione o idoneità per la classe di concorso, alla terza fascia degli aspiranti forniti solo di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto.
Si tratta di una differenziazione rispondente a logica, atteso che appare di lampante evidenza la diversità esistente fra il possesso del mero titolo di studio per l'accesso ad un determinato settore dell'insegnamento e l'abilitazione a rendere l'insegnamento nello stesso.
17 8. La legge 107/2015, nell'attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, per l'anno scolastico 2015/2016, per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto rimasti vacanti e disponibili (articolo 1, comma 95), ha altresì previsto la cessazione di efficacia delle graduatorie ad esaurimento a decorrere dal 1° settembre 2015 (articolo 1, comma 105), se esaurite con il piano nazionale straordinario di assunzioni, così facendo venir meno definitivamente il sistema precedente del doppio canale d'accesso all'insegnamento.
La cessazione di efficacia delle graduatorie ad esaurimento non ha, però, comportato anche l'eliminazione delle graduatorie di circolo e di istituto, né ha determinato il venir meno dell'abilitazione quale presupposto perché il docente supplente possa rendere l'insegnamento; ciò, anzi, è stato confermato dal successivo comma 107 che ha previsto che, dall'anno scolastico
2016/2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto potesse avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione, disposizione cui è stato successivamente aggiunto un secondo periodo che prevede che l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso di 24 CFU/CFA.
La disposizione dell'articolo 1, comma 107, è specificamente destinata a disciplinare i titoli richiesti per l'iscrizione alle graduatorie di circolo e d'istituto - ed attualmente alle G.I. ed alle
G.P.S. - e dispone, a chiare lettere, che per l'inserimento nelle fasce I e II, destinate alle supplenze fino al termine dell'anno scolastico e fino al termine delle attività didattiche, necessita l'abilitazione all'insegnamento, mentre i 24 CFU/CFA valgono solo per l'inserimento nella III fascia, destinata esclusivamente alle supplenze temporanee.
Tale disposizione è tuttora vigente, non essendo stata abrogata da norma successiva.
Detto rilievo, già di per sé, esclude la fondatezza delle tesi della Pt_1
Si tratta di una norma primaria, riguardante proprio le supplenze, il cui chiaro tenore non può essere implicitamente abrogato da opzioni interpretative, quale quella sostenuta dall'appellante, che pone sullo stesso piano l'abilitazione all'insegnamento ed il possesso dei 24 CFU/CFA.
A tale disposizione si è adeguata anche l'ordinanza ministeriale n. 60/2020 che: a) nel disciplinare la nuova istituzione delle GPS, ha previsto che nella prima fascia siano iscritti i soggetti con abilitazione per la specifica classe di concorso, mentre nella seconda fascia siano iscritti i soggetti che, privi dell'abilitazione per la specifica classe di concorso, siano in possesso di 24 CFU/CFA, oppure di abilitazione su altra classe di concorso, oppure possano vantare un precedente inserimento in terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso;
b) nel disciplinare le G.I., ha mantenuto la suddivisione in tre fasce, prevedendo l'inserimento in prima
18 fascia di coloro che erano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, in seconda fascia degli aspiranti presenti in G.P.S. di prima fascia ed in terza fascia degli aspiranti presenti in G.P.S. di seconda fascia.
Pertanto, si deve ribadire che il possesso dei 24 CFU/CFA non costituisce titolo sufficiente per l'iscrizione nella I fascia delle G.P.S. e nella II fascia delle G.I.
9. Né, francamente, a fondamento dell'interpretazione sostenuta da parte appellante soccorre l'articolo 1, comma 110, della legge 107/2015 che afferma con chiarezza che <A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento…>>, disposizione che, conformemente a quanto già previsto nel precedente regime dell'accesso all'insegnamento con il doppio canale, ancora una volta ribadisce la necessità del titolo abilitante anche per la partecipazione al concorso per l'accesso diretto all'insegnamento.
9.1. Il d.lgs. 59/2017, che ha dettato la normativa di riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale ed accesso nei ruoli della scuola secondaria, ha previsto un generalizzato sistema di accesso ai ruoli della docenza tramite concorso cui consegue un triennio di formazione e tirocinio, all'esito del quale, previa valutazione finale da parte di una commissione, avviene l'immissione in ruolo.
L'articolo 5 di detto decreto legislativo, come già in precedenza richiamato, nella versione iniziale prevedeva quale titolo per l'accesso al concorso FIT il possesso congiunto del diploma di laurea e di 24 CFU/CFA.
Tale previsione, lungi dal parificare i 24 CFU/CFA all'abilitazione all'insegnamento, trovava ragione nel sistema generale di accesso all'insegnamento previsto da tale normativa, che si dipanava in un articolato percorso composto da un concorso nazionale, indetto su base regionale o interregionale, da un successivo triennio di formazione iniziale, tirocinio e inserimento nella funzione docente, dalla procedura di accesso ai ruoli a tempo indeterminato previo superamento delle valutazioni intermedie e finali del triennio precedente.
È evidente, quindi, che, nella versione iniziale dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2017, il legislatore aveva ritenuto di poter fare a meno dell'abilitazione all'insegnamento, quale presupposto per la partecipazione al concorso, perché l'articolato percorso sopra descritto era sufficiente, nelle sue intenzioni, a garantire che i docenti immessi in ruolo a tempo indeterminato fossero dotati della necessaria capacità didattica.
19 Lo stesso discorso, però, non vale per i supplenti, che sono immessi nell'attività didattica senza il previo svolgimento di un percorso di accesso e formazione idoneo a garantire il possesso della necessaria capacità didattica, possesso che, quindi, per legge è attestato dall'abilitazione all'insegnamento che li qualifica per lo svolgimento delle supplenze di più lunga durata (fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche).
In ogni caso, la versione attuale dell'articolo 5 del d.lgs. 59/2017 ha ripristinato, quali unici presupposti per l'accesso al concorso ed al percorso formativo, il possesso del diploma di laurea e dell'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso (abilitazione che può essere sostituita solamente dal servizio prestato presso le istituzioni scolastiche statali per almeno tre anni scolastici), in tal modo risolvendo in radice qualsiasi dubbio interpretativo sulla possibilità di parificare l'abilitazione all'insegnamento ai 24 CFU/CFA.
In relazione all'avvenuto ripristino dell'abilitazione all'insegnamento quale unico presupposto, oltre alla laurea, per l'accesso al sistema di formazione iniziale e di ingresso in ruolo, il già richiamato d.l. 39/2002, convertito dalla legge 79/2022, ha previsto la rimodulazione di detto sistema prevedendo che lo stesso si articoli: a) in un percorso di formazione universitaria e accademica corrispondente a 60 CFU/CFA (non i 24 branditi dall'odierna appellante), al cui esito si consegue l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie;
b) nel concorso nazionale;
c) in 1 anno di prova in servizio con test finale e valutazione conclusiva.
10. Ad identiche conclusioni è pervenuta anche la Suprema Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 7084/2024 del 15 marzo 2024 con cui, dopo aver ricostruito in maniera molto dettagliata, anche sotto il profilo storico, la legislazione in materia, ha affermato il seguente principio di diritto: “In tema di supplenze temporanee, nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. del 13 giugno 2007, vanno inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, ai quali non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di 24 crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 59 del 2017, nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla sua modifica, avvenuta con d.l. n. 36 del 2022, conv., con modif., dalla legge n. 79 del 2022, i quali, invece, devono trovare posto nella III fascia delle menzionate graduatorie”.
11. Né a diversa valutazione conduce l'affermazione di parte appellante secondo cui costituirebbe un argomento decisivo, a favore della tesi sostenuta, la circostanza lo stesso avrebbe CP_2 attribuito valore abilitante al possesso del titolo di laurea unitamente ai 24 CFU mediante la
20 prevista possibilità, per costoro, di partecipare al corso di specializzazione sul sostegno, riservato ex lege ai docenti abilitati all'insegnamento su classi di concorso curriculari.
Tale affermazione è parimenti infondata, essendo applicabile a tale previsione la medesima logica in precedenza richiamata riguardo alla previsione iniziale dell'art. 5 del d.lgs. 59/2017.
Infatti, le norme richiamate da parte appellante - l'art. 13 del D.M. 249/2010 che consente la partecipazione ai TFA sostegno ai docenti abilitati e il DM 92/2019 che, rinviando all'art. 5 del d.lgs. 59/2017, di fatto amplia tale partecipazione anche ai titolari di laurea e 24 CFU - si limitano ad equiparare i docenti abilitati e quelli in possesso del solo titolo di studio e dei 24 crediti formativi esclusivamente ai fini dell'accesso ad un percorso di specializzazione con successive prove selettive, circostanza che non può essere assimilata all'inserimento nella seconda fascia delle
G.I. e nella prima delle G.P.S. che permettono, senza alcun filtro di percorsi di specializzazione e di prove selettive, di accedere all'insegnamento con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche.
12. Alla luce delle superiori argomentazioni il primo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
13. Con il secondo motivo d'impugnazione si duole dell'erroneità della sentenza Parte_1 anche in ordine alla violazione del diritto dell'Unione Europea.
Si duole che il giudice di prime cure, pur affermando che il difetto di titolo abilitante non osti all'esercizio della professione, contraddittoriamente, poi, rigetti il ricorso ritenendo che la ricorrente, che pur può insegnare, non possa accedere alla seconda fascia delle graduatorie che sono finalizzate al reclutamento degli insegnanti.
Deduce, in proposito, che la disciplina europea non prevede alcun titolo abilitativo per insegnare: i termini di “abilitazione” e/o “idoneità” non rientrano tra le definizioni adottate dalla direttiva
2005/36/CE, dovendo quindi ritenersi sostituiti dalla più generale definizione di “qualifica professionale” adottata dalla normativa comunitaria.
Osserva che le procedure definite “abilitanti” dallo Stato italiano non rientrano nelle definizioni di
“qualifica professionale” adottate dalla citata Direttiva 2005/36/CE poiché non rappresentano, ai sensi della stessa, una “formazione regolamentata” ma una mera procedura amministrativa appartenente all'ambito di una modalità di reclutamento attuata in forma non esclusiva dallo Stato italiano.
Osserva che ciò che vale, ai fini dell'inserimento nelle fasce di istituto, è il titolo di studio ai sensi delle direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite nell'ordinamento nazionale dai
21 decreti legislativi 206/2007 e 15/2016, in virtù delle quali l'accesso alla professione può essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, in un titolo di formazione ovvero in una determinata esperienza lavorativa.
13.1. Il motivo d'impugnazione, che richiama le argomentazioni del ricorso introduttivo, non merita di essere condiviso.
Il Collegio, infatti, non ravvisa alcun contrasto con i principi comunitari in tema di accesso alle professioni (di cui alle direttive 2005/36 e 2013/55 richiamate dalla ricorrente), perché il sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche professionali non impedisce al singolo Stato di prevedere specifiche procedure di selezione per le professioni regolamentate, e a maggior ragione per l'accesso all'impiego pubblico.
Infatti, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (C.d.S., sez. VI, 1516/2017) la direttiva 2005/36 non si applica al reclutamento dei docenti, in quanto la procedura con cui selezionare i pubblici funzionari resta tra le prerogative su cui gli Stati membri continuano a conservare la propria discrezionalità.
13.2. Su tale motivo d'appello, però, il Collegio intende richiamare anche le chiare e condivisibili argomentazioni espresse, in proposito, dalla Suprema Corte nella pronuncia n. 7084/2024 in precedenza richiamata.
Al riguardo, sulla presunta violazione delle direttive comunitarie n. 2005/36/CE e 2013/55/UE, la
Corte di legittimità ha affermato: <Senza rilievo è, altresì, l'ulteriore argomento speso dal controricorrente, secondo cui le Direttive Comunitarie 2005/36/CE e 2013/55/UE, recepite con
d.lgs. n. 206 del 2007 e con il d.lgs. n. 15 del 2016 e dal d.m. n. 39 del 1998, prevederebbero che
l'accesso alla professione possa essere subordinato al conseguimento di specifiche qualifiche che possono consistere, alternativamente, o in un titolo di formazione o in una determinata esperienza lavorativa.
Ciò perché non incidono sulla differenza sostanziale fra abilitazione e semplice possesso congiunto di laurea e 24 CFU e non attengono alla formazione delle graduatorie per i supplenti.
Peraltro, la direttiva 2005/36/CE consente che lo Stato membro possa subordinare l'accesso a una professione regolamentata al possesso di determinate qualifiche professionali. Inoltre, i sistemi generali di riconoscimento intraeuropeo dei diplomi non regolano le procedure di selezione e reclutamento, limitandosi al più a imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro per consentire agli interessati di candidarsi ad un posto di lavoro in un altro Stato, nel rispetto delle procedure di selezione e di reclutamento vigenti (Cfr. CGUE, VIII, n. 586 del 17 dicembre 2009).
22 Una volta garantito tale riconoscimento, spetta, comunque, agli Stati membri decidere i modi di reclutamento per l'accesso ai pubblici impieghi, onde, se l'accesso a una professione è riservato ai candidati che hanno superato una procedura diretta a reclutare un numero predefinito di persone,
a seguito di una valutazione comparativa, non si applica la direttiva n. 2005/36/CE, poiché non si tratta di una questione legata all'accesso a una professione regolamentata.>>.
13.3. Anche il secondo motivo d'impugnazione deve, quindi, essere respinto.
14. In definitiva, quanto in precedenza osservato sull'esistenza di un quadro normativo ultratrentennale che richiede l'abilitazione all'insegnamento sia per l'immissione in ruolo, sia per effettuare supplenze fino al termine dell'anno scolastico o delle attività didattiche, dimostra l'infondatezza dell'appello della Pt_1
Il sistema normativo, così come ricostruito, richiede l'abilitazione all'insegnamento quale garanzia della capacità didattica, in relazione alla necessità di garantire la qualità dell'attività di formazione delle giovani generazioni ed in considerazione della rilevanza costituzionale e sociale dell'attività scolastica.
Pertanto, in mancanza di una norma di livello primario che attribuisca valore abilitativo ai 24
CFU/CFA, ed anzi in presenza di una legislazione trentennale che attribuisce solamente all'abilitazione all'insegnamento, quale percorso di specializzazione successivo alla laurea,
l'idoneità a garantire la capacità didattica del docente, non sussistono i presupposti per l'accoglimento dell'impugnazione della Pt_1
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM
147/2022, tenendo conto del valore indeterminabile della controversia e dell'attività processuale effettivamente espletata nel grado (non si liquida, quindi, la fase di istruttoria/trattazione che non si
è tenuta in appello).
Non rileva, sulla valutazione dell'onere delle spese di lite, la circostanza che la prima pronuncia della Suprema Corte sull'argomento (n. 7084/2024) sia successiva all'instaurazione dell'odierno giudizio d'appello, atteso che già in precedenza la maggioritaria giurisprudenza di merito (e quella costante di questa Corte) aveva escluso la fondatezza di siffatte domande.
Sussistono, altresì, le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
23
P.q.m.
Respinge l'appello.
Condanna parte appellante a rimborsare al le spese di lite del Controparte_2 presente grado di giudizio che liquida nella somma di € 5.000,00 per compenso, oltre il 15% per spese generali, nonché oneri accessori se dovuti.
Si dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r.
n. 115/2002 per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso all'udienza del 9 luglio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
ST RA
24