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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1283 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, avverso la sentenza n. 1800/2018 (Rep. 2526/2018), emessa dal
Tribunale di Trani il 17.9.2018 e depositata in cancelleria in pari data, a definizione della causa civile avente numero di R.G. 6694/2014;
tra
(P.I.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Edmondo Stolfa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- appellante -
e con sede in Roma giusta procura di cui all'atto Rep. 72995, Racc. 12332 del CP_1
27/02/14 a rogito del Dott. notaio in Roma, rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Isabella Calzolari, in virtù di procura in calce al ricorso per D.I. n. 1289/2014,
- appellata -
* * * * * * *
All'udienza del 21.04.2023 la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come di seguito precisate: ------------------- 1 per l'appellante: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato nonché
l'infondatezza della domanda attorea sia nell'an sia nel quantum debeatur per le ragioni innanzi meglio specificate e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque porre nel nulla la sentenza impugnata;
in via gradata, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito vantato, rigettare comunque la domanda attorea e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque porre nel nulla la sentenza impugnata;
condannare in ogni caso l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della Società appellante.
per l'appellata: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del proposto atto di appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 1800/2018 in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1289/2014, depositato il 30.7.2014 e notificato il
25.9.2014, l' chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trani nei confronti di CP_1
il pagamento della somma di € 269.696,65 oltre interessi, a titolo Parte_1
di asserite forniture di gas non pagate dalla odierna appellante.
Con atto notificato il 13.11.2014, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando in via principale, la sussistenza del presunto credito azionato in via monitoria sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum debeatur ed eccependo, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dello stesso.
Con la comparsa di risposta del 26.2.2015 si costituiva in giudizio l' chidendo il CP_1
rigetto dell'opposizione.
Il giudice del Tribunale di Trani, all'esito dell'istruttoria documentale, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto oltre al pagamento delle spese processuali.
2 Con atto di appello notificato il 17.10.2018 la società ha Parte_1
impugnato la sentenza di primo grado con due motivi di gravame.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La Corte con ordinanza del 25.10.2022 ha nominato il C.T.U. volta a ricostruire “sulla scorta della documentazione in atti il consumo di forniture di gas della società nel CP_2
periodo settembre 2007 - dicembre 2007, determinando l'importo dovuto dalla società
Cont appellante alla società ello stesso periodo, detraendo eventuali pagamenti eseguiti per tali consumi se documentati in atti”.
All'esito della Ctu la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo di gravame, la società appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondato il credito dell'appellata, non contestata l'esecuzione della specifica fornitura per la quale era stato richiesto il pagamento in via monitoria, nonché il metodo di calcolo.
Ciò premesso, L ha chiesto al Tribunale di Trani di ingiungere alla CP_1 Parte_1
il pagamento di € 269.696,65 per i costi di somministrazioni di gas insoluti sulla
[...]
base della fattura n. FK08006035 del 23.10.2008.
Com'è noto, le fatture commerciali sono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non fanno piena prova del credito e non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione.
Di conseguenza se il debitore contesta l'"an" o il "quantum debeatur", le fatture non sono sufficienti a provare né il credito, né la sua liquidità ed esigibilità. Stesso discorso vale per l'estratto autentico del libro i.v.a., che ha solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, per cui non può essere attribuito valore di piena prova, potendo al massimo rilevare come indizio.
3 La società appellante con la raccomandata a.r. del 22.12.2008, e con la nota a mezzo pec del
21.5.2014, aveva provveduto a contestare in via stragiudiziale tale fattura e il relativo credito,
contestazioni successivamente riproposte specificatamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Inoltre, a dire del giudice di primo grado, ci sarebbe stato un accordo raggiunto con il tecnico della società di distribuzione tramite il quale sarebbe stato concordato di considerare forfetariamente i consumi relativi al periodo novembre-dicembre 2007 per complessivi mc.
400.000.
La società appellante in sede di gravame ha osservato che tali circostanze non sarebbero state
Contr provate dall' , quindi, inopponibili alla stessa società, la quale aveva corrisposto quanto dovuto per la fornitura di gas relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2007.
Quindi, dall'importo ingiunto non sarebbe stato stornato quanto pagato relativo ai consumi di gas relativi al periodo di tempo ricompreso tra novembre e dicembre 2007.
Per la ricostruzione di pagamenti e consumi si è reso necessaria disporre una CTU contabile,
all'esito del quale non ci sono state osservazioni specifiche delle parti.
Il CTU, dopo aver preso visione delle sei fatture dal 2008 al 2012 provenienti dalla stessa società creditrice, della scrittura del 27.12.2007 non disconosciuta, con ragionamento logico e condivisibile, sulla base della documentazione acquisita agli atti e dopo aver visionato le relative contabili di pagamento, ha potuto ricostruire che le fatture elencate ai punti da 1) a 4)
(1 Ft. n. FK07010499 emessa il 15/10/2007 di € 571,90 ; 2) Ft. n. FK07012491 emessa il
17/12/2007 di € 29.659,21; 3 Ft. n. FK08000207 emessa il 17/01/2008 di € 1.065,67, 4 Ft. n.
FK08001450 emessa il 03/03/2008 di € 112.030,80) sono state regolarmente pagate dalla compresi i conguagli relativi ai mesi di novembre e dicembre Parte_1
2007 con l'esclusione di quelli inerenti ai mesi di settembre e ottobre 2007, che, invece, non erano stati oggetto di alcuna pattuizione tra le parti in occasione del cambio del misuratore.
4 I conteggi vennero ricostruiti e quantificati dalla Società distributrice del gas nella fattura successiva oggetto di contestazione, ovvero la n. FK08006035 del 23 ottobre 2008, la quale riporta come periodo di riferimento settembre 2008, data lettura attuale al 30/09/2008, mc
3.360.168, data lettura precedente al 31/12/2007, pari a mc 3.360.168, consumo di gas mc 0,
con un importo da pagare € 338.967,61
La società distributrice come rilevato dallo stesso CTU, ha conteggiato, a titolo di CP_1
conguaglio mc 394.940 per il mese di settembre 2007, e mc 309.364 per il mese di ottobre
2007 (quantificato dall' nel mese di settembre 2007 in CP_1
€ 138.971,77, mentre quello del mese di ottobre 2007 in € 108.298,90) non oggetto di alcuna pattuizione tra le parti.
Contr Inoltre, l' a conteggiato consumi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2007, che ha quantificato per novembre in mc 366.940 di forniture di gas per € 131.072,38, e dicembre per mc 289.926 di gas quantificati in € 103.380,24, stornati in parte perché eccedenti rispetto a quelli che sarebbero stati concordati con la e riportati nella Parte_1
scrittura privata del 27 dicembre 2007, in occasione del sopralluogo per la sostituzione del contatore, e che successivamente, in data 7 dicembre 2012 fu emessa una nota di credito n.
FK12001867.
Quindi, analizzando tali dati il CTU ha riscostruito il rapporto dare-avere tra le parti sulla base dei documenti in atti, delle relative contabili, determinando l'importo ancora dovuto dalla alla per le forniture di gas relative ai mesi di Parte_1 CP_1
settembre e ottobre 2007, escludendo i consumi contestati specificatamente dalla società
appellante e non provati dalla società creditrice in corso di causa, detraendo dalla somma così
ricavata l'ammontare della nota di credito emessa dall'appellata, con un debito residuo verso la società distributrice di € 170.858,37, (€ 247.270,67 - € 76.412,30) sul cui conteggio la società appellata non ha ritenuto di fare alcuna osservazione neppure negli scritti conclusivi.
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione,
determinando la revoca del decreto opposto e condannando l'appellata alla minor somma di 5 Euro € 170.858,37 oltre interessi legali e spese processuali con la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle corrisposte in forza della sentenza riformata.
Passando alla regolamentazione delle spese, essendo fondato l'appello proposto per quanto di ragionr deve provvedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza con una parziale compensazione del 50% in conseguenza della cospicua riduzione della domanda della società appellata.
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000-260.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1800/2018 (Rep. Parte_1
2526/2018), emessa dal Tribunale di Trani il 17.9.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n n. 1800/2018 (Rep.
2526/2018), emessa dal Tribunale di Trani il 17.9.2018, revoca il decreto ingiuntivo n.
1289/2014, depositato il 30.7.2014 e notificato il 25.9.2014, condannando Parte_1
al pagamento in favore di della somma di Euro 170.858,37 oltre
[...] CP_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo, disponendo la restituzione di quest'ultima delle somme versate in eccedenza in forza della sentenza di primo grado riformata;
2) condanna al pagamento della metà delle spese processuali Parte_1
del doppio grado di giudizio in favore dell' , compensandone la restante parte, che CP_1
liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 14.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre al rimborso delle spese di CTU in favore dell'appellata come liquidati in decreto e con la medesima compensazione;
Così deciso videoconferenza del 02.07.2024 Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
1) dott. Filippo Labellarte Presidente
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore
ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di appello, avverso la sentenza n. 1800/2018 (Rep. 2526/2018), emessa dal
Tribunale di Trani il 17.9.2018 e depositata in cancelleria in pari data, a definizione della causa civile avente numero di R.G. 6694/2014;
tra
(P.I.: ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
dall'Avv. Francesco Edmondo Stolfa in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
- appellante -
e con sede in Roma giusta procura di cui all'atto Rep. 72995, Racc. 12332 del CP_1
27/02/14 a rogito del Dott. notaio in Roma, rappresentata e difesa Persona_1
dall'Avv. Isabella Calzolari, in virtù di procura in calce al ricorso per D.I. n. 1289/2014,
- appellata -
* * * * * * *
All'udienza del 21.04.2023 la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni come di seguito precisate: ------------------- 1 per l'appellante: accertare e dichiarare l'insussistenza del credito azionato nonché
l'infondatezza della domanda attorea sia nell'an sia nel quantum debeatur per le ragioni innanzi meglio specificate e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque porre nel nulla la sentenza impugnata;
in via gradata, accertata e dichiarata l'intervenuta prescrizione del credito vantato, rigettare comunque la domanda attorea e per l'effetto annullare, revocare e/o comunque porre nel nulla la sentenza impugnata;
condannare in ogni caso l' in CP_1
persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento di spese e competenze del doppio grado di giudizio in favore della Società appellante.
per l'appellata: dichiarare l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza del proposto atto di appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 1800/2018 in ogni sua parte. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio e con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo n. 1289/2014, depositato il 30.7.2014 e notificato il
25.9.2014, l' chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Trani nei confronti di CP_1
il pagamento della somma di € 269.696,65 oltre interessi, a titolo Parte_1
di asserite forniture di gas non pagate dalla odierna appellante.
Con atto notificato il 13.11.2014, la proponeva opposizione Parte_1
avverso il predetto decreto ingiuntivo, contestando in via principale, la sussistenza del presunto credito azionato in via monitoria sia sotto il profilo dell'an sia sotto quello del quantum debeatur ed eccependo, in via subordinata, l'intervenuta prescrizione dello stesso.
Con la comparsa di risposta del 26.2.2015 si costituiva in giudizio l' chidendo il CP_1
rigetto dell'opposizione.
Il giudice del Tribunale di Trani, all'esito dell'istruttoria documentale, con la sentenza impugnata rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto oltre al pagamento delle spese processuali.
2 Con atto di appello notificato il 17.10.2018 la società ha Parte_1
impugnato la sentenza di primo grado con due motivi di gravame.
Si è costituita l' la quale ha chiesto il rigetto della domanda. CP_1
La Corte con ordinanza del 25.10.2022 ha nominato il C.T.U. volta a ricostruire “sulla scorta della documentazione in atti il consumo di forniture di gas della società nel CP_2
periodo settembre 2007 - dicembre 2007, determinando l'importo dovuto dalla società
Cont appellante alla società ello stesso periodo, detraendo eventuali pagamenti eseguiti per tali consumi se documentati in atti”.
All'esito della Ctu la causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Con un primo motivo di gravame, la società appellante ha impugnato la decisione del giudice di primo grado nella parte in cui ha ritenuto fondato il credito dell'appellata, non contestata l'esecuzione della specifica fornitura per la quale era stato richiesto il pagamento in via monitoria, nonché il metodo di calcolo.
Ciò premesso, L ha chiesto al Tribunale di Trani di ingiungere alla CP_1 Parte_1
il pagamento di € 269.696,65 per i costi di somministrazioni di gas insoluti sulla
[...]
base della fattura n. FK08006035 del 23.10.2008.
Com'è noto, le fatture commerciali sono prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo, ma non fanno piena prova del credito e non determinano alcuna inversione dell'onere probatorio nell'ambito di un giudizio di opposizione.
Di conseguenza se il debitore contesta l'"an" o il "quantum debeatur", le fatture non sono sufficienti a provare né il credito, né la sua liquidità ed esigibilità. Stesso discorso vale per l'estratto autentico del libro i.v.a., che ha solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale, per cui non può essere attribuito valore di piena prova, potendo al massimo rilevare come indizio.
3 La società appellante con la raccomandata a.r. del 22.12.2008, e con la nota a mezzo pec del
21.5.2014, aveva provveduto a contestare in via stragiudiziale tale fattura e il relativo credito,
contestazioni successivamente riproposte specificatamente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Inoltre, a dire del giudice di primo grado, ci sarebbe stato un accordo raggiunto con il tecnico della società di distribuzione tramite il quale sarebbe stato concordato di considerare forfetariamente i consumi relativi al periodo novembre-dicembre 2007 per complessivi mc.
400.000.
La società appellante in sede di gravame ha osservato che tali circostanze non sarebbero state
Contr provate dall' , quindi, inopponibili alla stessa società, la quale aveva corrisposto quanto dovuto per la fornitura di gas relativa ai mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2007.
Quindi, dall'importo ingiunto non sarebbe stato stornato quanto pagato relativo ai consumi di gas relativi al periodo di tempo ricompreso tra novembre e dicembre 2007.
Per la ricostruzione di pagamenti e consumi si è reso necessaria disporre una CTU contabile,
all'esito del quale non ci sono state osservazioni specifiche delle parti.
Il CTU, dopo aver preso visione delle sei fatture dal 2008 al 2012 provenienti dalla stessa società creditrice, della scrittura del 27.12.2007 non disconosciuta, con ragionamento logico e condivisibile, sulla base della documentazione acquisita agli atti e dopo aver visionato le relative contabili di pagamento, ha potuto ricostruire che le fatture elencate ai punti da 1) a 4)
(1 Ft. n. FK07010499 emessa il 15/10/2007 di € 571,90 ; 2) Ft. n. FK07012491 emessa il
17/12/2007 di € 29.659,21; 3 Ft. n. FK08000207 emessa il 17/01/2008 di € 1.065,67, 4 Ft. n.
FK08001450 emessa il 03/03/2008 di € 112.030,80) sono state regolarmente pagate dalla compresi i conguagli relativi ai mesi di novembre e dicembre Parte_1
2007 con l'esclusione di quelli inerenti ai mesi di settembre e ottobre 2007, che, invece, non erano stati oggetto di alcuna pattuizione tra le parti in occasione del cambio del misuratore.
4 I conteggi vennero ricostruiti e quantificati dalla Società distributrice del gas nella fattura successiva oggetto di contestazione, ovvero la n. FK08006035 del 23 ottobre 2008, la quale riporta come periodo di riferimento settembre 2008, data lettura attuale al 30/09/2008, mc
3.360.168, data lettura precedente al 31/12/2007, pari a mc 3.360.168, consumo di gas mc 0,
con un importo da pagare € 338.967,61
La società distributrice come rilevato dallo stesso CTU, ha conteggiato, a titolo di CP_1
conguaglio mc 394.940 per il mese di settembre 2007, e mc 309.364 per il mese di ottobre
2007 (quantificato dall' nel mese di settembre 2007 in CP_1
€ 138.971,77, mentre quello del mese di ottobre 2007 in € 108.298,90) non oggetto di alcuna pattuizione tra le parti.
Contr Inoltre, l' a conteggiato consumi relativi ai mesi di novembre e dicembre 2007, che ha quantificato per novembre in mc 366.940 di forniture di gas per € 131.072,38, e dicembre per mc 289.926 di gas quantificati in € 103.380,24, stornati in parte perché eccedenti rispetto a quelli che sarebbero stati concordati con la e riportati nella Parte_1
scrittura privata del 27 dicembre 2007, in occasione del sopralluogo per la sostituzione del contatore, e che successivamente, in data 7 dicembre 2012 fu emessa una nota di credito n.
FK12001867.
Quindi, analizzando tali dati il CTU ha riscostruito il rapporto dare-avere tra le parti sulla base dei documenti in atti, delle relative contabili, determinando l'importo ancora dovuto dalla alla per le forniture di gas relative ai mesi di Parte_1 CP_1
settembre e ottobre 2007, escludendo i consumi contestati specificatamente dalla società
appellante e non provati dalla società creditrice in corso di causa, detraendo dalla somma così
ricavata l'ammontare della nota di credito emessa dall'appellata, con un debito residuo verso la società distributrice di € 170.858,37, (€ 247.270,67 - € 76.412,30) sul cui conteggio la società appellata non ha ritenuto di fare alcuna osservazione neppure negli scritti conclusivi.
Per le ragioni innanzi esposte, l'appello merita accoglimento per quanto di ragione,
determinando la revoca del decreto opposto e condannando l'appellata alla minor somma di 5 Euro € 170.858,37 oltre interessi legali e spese processuali con la restituzione delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle corrisposte in forza della sentenza riformata.
Passando alla regolamentazione delle spese, essendo fondato l'appello proposto per quanto di ragionr deve provvedersi ad un nuovo regolamento delle spese processuali anche del primo grado di giudizio con una valutazione unitaria e globale della lite, in base al principio della soccombenza con una parziale compensazione del 50% in conseguenza della cospicua riduzione della domanda della società appellata.
Le spese sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (52.000-260.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1800/2018 (Rep. Parte_1
2526/2018), emessa dal Tribunale di Trani il 17.9.2018, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n n. 1800/2018 (Rep.
2526/2018), emessa dal Tribunale di Trani il 17.9.2018, revoca il decreto ingiuntivo n.
1289/2014, depositato il 30.7.2014 e notificato il 25.9.2014, condannando Parte_1
al pagamento in favore di della somma di Euro 170.858,37 oltre
[...] CP_1
interessi legali dalla domanda al soddisfo, disponendo la restituzione di quest'ultima delle somme versate in eccedenza in forza della sentenza di primo grado riformata;
2) condanna al pagamento della metà delle spese processuali Parte_1
del doppio grado di giudizio in favore dell' , compensandone la restante parte, che CP_1
liquida per l'intero quanto al primo grado in Euro 14.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro 10.000,00 per compensi, oltre alle spese generali, il Cap e l'Iva con distrazione in favore del difensore anticipatario, oltre al rimborso delle spese di CTU in favore dell'appellata come liquidati in decreto e con la medesima compensazione;
Così deciso videoconferenza del 02.07.2024 Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente Dott. Filippo Labellarte 6