Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 13/02/2025, n. 286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 286 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati
Dott.ssa Anna Maria Rossi Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso Consigliere
Dott. Giovanni Mazzei G.A. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di Appello iscritta al n. 1669 del ruolo generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza collegiale del 9.4.2024
PROMOSSA DA
, con gli Avv.ti ALBERTO CASSINI e Parte_1
FRANCESCA GRANDI ed elettivamente domiciliato in VIA DELLE LAME, 39 - BOLOGNA
-Appellante-
CONTRO con l'Avv. STEFANO D'ERCOLE ed elettivamente domiciliata c/o AVV. Controparte_1
PIERO SALITURO, in CORTE ISOLANI, 8 - BOLOGNA
-Appellata-
AVVERSO la Sentenza del Tribunale di Bologna n. 2262/2022, depositata il 09/09/2022
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di precisazione delle conclusioni
LA CORTE udita la relazione della causa fatta dal relatore G.A. dott. Giovanni Mazzei;
udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti e i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Proponeva rituale opposizione il ingiunto, preliminarmente eccependo Parte_1 l'incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna in favore del Tribunale di Pordenone, giudice del luogo in cui ha la propria sede, in assenza di sottoscrizione del contratto di fornitura e nella natura illiquida dell'obbligazione tale da escludere l'applicazione del forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. ed art. 1182 comma 3 cod. civ. e, dunque, da adempiersi al domicilio del debitore, in applicazione del criterio di cui all'art. 1182 comma 4 c.c. (eccezione poi abbandonata in corso di causa). Nel merito, contestava la fondatezza della pretesa monitoria, avente ad oggetto l'energia elettrica impiegata per l'impianto di sollevamento che alimenta l'acquedotto comunale e quello della zona industriale NIP (insediamenti produttivi di rilevanza regionale) e che, in applicazione delle Convenzioni Enel (02.02.1967; 03.03.1969; 09.07.1992; 04.03.1998; 21.04.1998) e del quadro normativo (nella specie, artt. 45 e 46 del R.D. n. 1775/1933), era fornita gratuitamente in applicazione delle tariffe previste per la generalità dell'utenza solo laddove l'energia elettrica veniva utilizzata oltre la soglia di gratuità concordata (910.000 Kwh annui d'energia e a 106 Kw di potenza).
Il , inoltre, richiamava il successivo subentro della società Enel Distribuzione da Parte_1 cui, a fronte della scissione di ramo di azienda, era derivata Enel e con successivo Controparte_2 passaggio del servizio di salvaguardia ad mediante gara ad evidenza pubblica, con CP_3 conseguente applicazione degli artt. 2497 – trattandosi di società partecipate al 100% da CP_4
– e 2558 cod. civ., trattandosi di mera successione nei contratti e permanendo dunque la gratuità della fornitura di cui al R.D. n. 1775/1933.
Detto regime di gratuità era opponibile anche ad succeduta ad Enel per il biennio CP_1
2017-2018, essendo il soggetto che somministrava energia all'utente finale ed a fronte della natura legale dell'obbligo di gratuità della fornitura, posto altresì che la stessa si avvaleva della rete CP_1 di distribuzione gestita da E-Distribuzione S.p.A.
Infine, eccepiva l'inapplicabilità del regime di salvaguardia al caso di specie, difettando la qualità di cliente finale che acquista energia elettrica ex art. 2 del D. Lgs. n. 79/1999, oltre ad aver già segnalato alla stessa ingiungente il regime di gratuità e contestato le fatture emesse sin dall'aprile 2018. Si costituiva in giudizio affermando la competenza del Tribunale di Controparte_1 Bologna, tanto per la natura liquida dell'obbligazione, avente ad oggetto un credito determinato nell'ammontare e determinabile con mere operazioni algebriche, tanto ai sensi dell'art. 14 delle Condizioni generali di contratto.
Nel merito, deduceva di essere stata individuata ai sensi della Legge n. 125/2007 quale esercente il servizio di salvaguardia per la fornitura di energia elettrica per il periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2018 nei confronti di tutte le imprese e gli enti pubblici che non avessero scelto il proprio fornitore nel mercato libero, ovvero le imprese titolari di soli siti in BT (bassa tensione) con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di Euro, specificando trattarsi di fornitura per i POD nn. IT001E38236813 e IT001E38236815 di cui il era titolare. Parte_1 In ordine, invece, all'eccezione di controparte circa la gratuità della fornitura, richiamava il D.Lgs. n. 79/1999 con cui il legislatore aveva inteso liberalizzare il mercato elettrico sottraendolo al monopolio di specificando la propria qualità di grossista – quale rivenditore senza CP_4 proprietà di impianti di rete ai sensi dell'art. 2 del Decreto citato – e richiamando le modifiche apportate dall'art. 73 della Delibera n. 148/2004 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas alla delibera n. 05/2004, secondo cui era onere del cliente finale domandare il rimborso alla Cassa
Conguaglio per il Settore Elettrico (CCSE). Infine, confermava la correttezza del quantum debeatur, risultante dai crediti di cui alle fatture emesse sulla base dei consumi di energia, prelevati dalla cliente, accertati e comunicati dal distributore locale ad essa società di vendita.
Ritenuto di poter decidere allo stato degli atti, senza necessità di alcuna attività istruttoria, il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il Decreto ingiuntivo, osservando che, in primo luogo, la fonte del credito vantato da traeva origine nelle regole di cui al D.L. n. 73/2007, poi CP_1 convertito nella Legge n. 125/2007, dovendosi distinguere i soggetti parte del rapporto, legale e convenzionale, richiamato dall'opponente, da quelli le cui prestazioni e obbligazioni trovano fonte in altro, diverso e autonomo titolo.
Infatti, poi poi ancora Controparte_5 Controparte_6 CP_4 avevano erogato gratuitamente energia elettrica a favore del opponente in virtù delle Parte_1 regole dettate dal T.U. 1775/1933 e dalle convenzioni stipulate tra le parti che, tuttavia, non potevano trovare applicazione nei rapporti di altra origine legale riferibili al biennio 2017-2018 e sorti con come già statuito dal medesimo Tribunale in altra precedente decisione (n. CP_1 707/2022): e , infatti, sono soggetti distinti, nonchè concorrenti sul CP_4 Controparte_1 mercato, ai quali non si possono applicare meccanismi di trasferimento delle obbligazioni previste dall'art. 2558 c.c. A ciò si aggiunge il rispetto del principio di relatività dei rapporti obbligatori, applicabile anche a fronte dell'origine normativa della fonte dell'obbligazione contrattuale”. Risultava, quindi, priva di fondamento l'argomentazione dell'opponente secondo cui vi sarebbe stata successione tra Enel ed in virtù del fatto che si avvaleva della rete di E- CP_1 CP_1
Distribuzione – controllata da Enel – per la fornitura di energia. Nel caso di specie, l'erogazione di energia elettrica era riferibile non solo a soggetto diverso da quello originariamente obbligato, ma neppure subentrato a quest'ultimo, trattandosi di obblighi aventi autonoma fonte legale e dovendosi riconoscere la prevalenza della fonte legale intervenuta successivamente rispetto alla precedente fonte convenzionale. Infatti il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed CP_1 il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel c.d. regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale, trovando fondamento nelle previsioni del D.L. 18 giugno 2007
n. 73 e sulla base di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia con le modalità di calcolo statuite dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, per tutti gli enti pubblici e le imprese che non avevano scelto il proprio fornitore sul mercato libero;
pertanto quale aggiudicataria del servizio di salvaguardia per la Regione Friuli Venezia CP_1
Giulia, era tenuta alla somministrazione di energia elettrica ai POD riferibili al . Parte_1
Peraltro, il rapporto obbligatorio al quale doveva farsi riferimento nella controversia in esame, era quello riferibile alla procedura concorsuale pubblica, ex art. 1 co.4 D.L. 73/2007, relativa al biennio 2017-2018, che aveva visto aggiudicataria procedura concorsuale – poi CP_1 declinatasi ex lege attraverso il servizio reso in regime di salvaguardia – che comportava, se riferibile a soggetti diversi da quelli coinvolti precedentemente, una cesura rispetto ai preesistenti rapporti giuridici.
Ad avviso del Tribunale, la regola di cui all'art. 45 R.D. 1775/1933 (secondo cui “il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro a propria cura e spese una corrispondente quantità d'acqua e nel caso d'impianti per forza motrice una quantità di energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata”) non poteva che recedere rispetto al regolamento sorto e definito dal D.L. n. 73/2007 in considerazione della diversità dei soggetti coinvolti nell'uno e nell'altro regime e della diversità dei rapporti instauratisi, essendo il rapporto tra ed il CP_1
inquadrabile soltanto nel regime di salvaguardia e in alcun modo in un rapporto di Parte_1 carattere successorio;
regime, peraltro, che non si sarebbe applicato ove l'opponente non si fosse limitato a contestare le fatture volta per volta inviategli, ma avesse invece esercitato il diritto di recesso e l'opzione di scelta di altro fornitore non in regime di salvaguardia, quale sarebbe potuto essere Enel, nei cui confronti far valere il precedente regime in forza della ricordate convenzioni. Pertanto, anche riconoscendo la natura normativa della fonte dell'obbligo legale, l'unico soggetto al quale era riferibile il regime di cui al R.D. 1775/1933 - e nei cui confronti poteva invocarsi l'applicazione di tale normativa - era Enel, tenuto anche conto che si trattava del soggetto che aveva ricoperto la veste di concessionario secondo le previsioni di cui al citato Testo Unico;
viceversa, non aveva svolto tale ruolo, non essendo proprietaria dell'impianto di produzione CP_1 dell'energia elettrica. Ne conseguiva la conferma del D.i. opposto e la condanna alle spese a carico dell'opponente. Avverso tale pronuncia proponeva appello il Parte_1
insistendo per l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del D.i. opposto.
[...]
Si costituiva in giudizio concludendo per il rigetto del gravame e la Controparte_1 conferma dell'impugnata Sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo, diversamente articolato, il appellante ribadisce tutte le difese Parte_1 già svolte in primo grado e che possono essere così compendiate: secondo l'appellante i rapporti fra l' e l'Enel si basavano sugli articoli 45 e 46 del Testo Unico RD 1775/1933: l'art. Controparte_7
45 prevedeva la gratuità del servizio, affermando espressamente che il concessionario era tenuto ad erogare “a propria cura e spese … nel caso d'impianti per forza motrice una quantità d'energia corrispondente a quella effettivamente utilizzata”, mentre l'art. 46 n.1/d determinava la durata di tali vincoli, correlandoli alla persistente vigenza delle concessioni “fino a che duri la nuova concessione anche per effetto di proroghe o rinnovazioni”.
Viceversa, la tesi propugnata da ed accolta dal primo Giudice è che la norma di CP_1 cui all'art. 45 R.D. 1775/1933 non poteva che recedere rispetto al regolamento sorto e definito dal D.L. n. 73/2007 in considerazione della diversità dei soggetti coinvolti nell'uno e nell'altro regime e della diversità dei rapporti instauratisi, essendo il rapporto tra ed il inquadrabile CP_1 Parte_1 soltanto nel regime di salvaguardia e in alcun modo in un rapporto di carattere successorio.
Ritiene, questa Corte, che la tesi dell'appellante meriti accoglimento.
Va detto che, medio tempore, è intervenuta una pronuncia della Suprema Corte (Ord. n. 9321/2024), che ha composto analogo contrasto fra il medesimo ed Enel Parte_1
+ altri, affermando il diritto alla gratuità ex lege in favore del . Parte_1
Per meglio delineare i confini della non semplice vicenda in esame, va svolta una necessaria premessa circa la genesi e le ragioni della predetta gratuità.
Come già spiegato dal Tribunale di Roma nella Sentenza n. 13278/2022, la società energetica concludeva due convenzioni con il Comune di Montereale Valcellina, nel CP_4
1967 e con il NIP (Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Udine) nel 1969, che stabilivano che vi fosse una derivazione (gratuita) di acqua, ad uso potabile, che dal canale artificiale Barcis -
Malnisio, gestito da arrivasse sino alle due sedi di destinazione, Comune e NIP, tramite CP_4 l'utilizzo di impianti del Parte_1
Il contenuto di tali accordi era stato recepito in due successive Convenzioni, concluse nel
1992 e 1998, nelle quali veniva rappresentato che, a causa della realizzazione da parte di CP_4 di una nuova asta idraulica sul fiume , l'utenza per l'alimentazione dell'acquedotto del Pt_1
Comune e del NIP era rimasta sottesa e che, di conseguenza, per non pregiudicare la funzionalità dell'acquedotto comunale, ed in presenza dei vincoli precedentemente contratti con le due convenzioni del '67 e del '69, la società energetica era stata costretta a realizzare un impianto di sollevamento, assumendosi l'obbligo di “fornire a titolo gratuito l'energia elettrica necessaria per il pompaggio”. Enel si impegnava, quindi, affinché dal canale artificiale Baris - Malnisio l'acqua arrivasse sino alle due utenze del Comune di Montereale e NIP, tramite l'utilizzo degli impianti del e successivamente stabiliva che l'energia elettrica necessaria per il Parte_1 funzionamento dei due impianti, così come da essa modificati dopo la realizzazione dell'impianto di sollevamento, fosse fornita gratuitamente al , siglando le due convenzioni del 1992 e Parte_1
1998.
Quanto concordato nelle ultime due convenzioni richiamate, in realtà, recepisce quanto previsto dal Testo Unico RD 1775/1933 in merito alla fornitura gratuita dell'energia necessaria per l'impianto di sollevamento. Sulla scorta di detta norma, ai sensi degli artt. 45 e 46, nel caso di sottensione, è previsto un obbligo ex lege a carico del concessionario di indennizzare gli utenti preesistenti mediante la fornitura di acqua e/o energia corrispondente a quella utilizzata;
in particolare, ai sensi dell'art. 46 la fornitura gratuita dell'energia deve protrarsi sino alla scadenza del decreto con cui era stata assentita la derivazione, che, nel caso che ci riguarda, ad oggi, è ancora in vigore. In buona sostanza, se l'Enel non avesse realizzato quell'intervento sul fiume Pt_1
(interferendo sulle preesistenti utenze) non necessitava alcuna struttura di sollevamento, poiché l'impianto di proprietà del consentiva di alimentare sia l'acquedotto comunale che quello Parte_1 del NIP senza bisogno di opere di sollevamento e senza i conseguenti costi di gestione. Di conseguenza, l'impianto di sollevamento era ad uso esclusivo di Enel, in quanto le originarie derivazioni dell'Ente di bonifica erano alimentate per naturale “pendente” per cui non necessitavano di alcun sollevamento. E' pacifico che gli importi di cui si discute in questa vertenza riguardano esclusivamente l'energia impiegata per l'impianto di sollevamento. Da ciò derivava l'impegno dell'Enel “a fornire a titolo gratuito l'energia elettrica necessaria per il pompaggio delle relative portate”, impegno ribadito in tutte le successive Convenzioni ed affermato anche dall'Autorità per l'Energia con nota del 22.5.2013.
Secondo il primo Giudice, invece, , che per sua stessa ammissione “acquista CP_1 energia elettrica dai propri fornitori e la rivende ai clienti finali” avrebbe diritto al pagamento di quanto richiesto in base al D.L. 73/2007 (convertito nella legge 125/2007), che ha introdotto “i servizi di maggior tutela e salvaguardia”, così vanificando le previgenti disposizioni del Testo Unico.
In particolare, si sostiene, la L. 125/2007 avrebbe previsto che sono automaticamente ammesse al regime di salvaguardia tutte le imprese e gli enti pubblici che non abbiano ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia, e che in tutti i casi in cui il cliente finale rientri in tali condizioni la fornitura viene gestita dall'esercente la salvaguardia, il quale applica alla fornitura le condizioni generali di contratto.
La questione era stata già affrontata e risolta dalla Corte di Appello di Roma, con la
Sentenza n. 277/2022, confermata dalla richiamata pronuncia di Cass. n. 9321/2024.
Scriveva la Corte territoriale capitolina: “Nemmeno condivisibile l'assunto di parte opposta circa l'inclusione della fornitura in oggetto nell'ambito del mercato tutelato e l'equiparazione della stessa ad un'utenza beneficiaria di agevolazioni tariffarie: il quadro normativo relativo al servizio di c.d. salvaguardia è inerente alla fascia di utenza che, priva di un gestore sul libero mercato, usufruisce ed acquista energia elettrica in regime tutelato;
nel caso di specie, è evidente l'errore di fondo dell'impostazione difensiva dell'opposta, dal momento che il non può essere Parte_1 considerato un cliente che, in qualche modo, acquisti energia elettrica (per la parte ricompresa nella fornitura gratuita), e come tale assoggettabile alla inclusione nel mercato tutelato, ovvero come un fruitore di tariffe agevolate, la cui applicazione postula pur sempre l'obbligo di pagamento di un corrispettivo.
Al contrario, nella fattispecie in esame, sussiste il diritto del opponente alla fornitura Parte_1 gratuita di energia elettrica ai sensi degli artt. 45 e 46 del R.D. n. 1755/33, che costituisce un obbligo legale a carico di e dei suoi aventi causa;
in alcun modo il può CP_4 Parte_1 quindi essere considerato come un cliente che, privo di fornitore di energia sul mercato libero, debba essere incluso nel mercato tutelato, quantomeno per la somministrazione che ricade nei limiti temporali e quantitativi convenzionalmente previsti, con conseguente inapplicabilità di tutta la normativa di riferimento invocata dalla società opposta e non pertinenza, alla fattispecie in esame, nemmeno della questione relativa all'applicazione di condizioni tariffarie agevolate in favore di clienti ammessi a regimi tariffari speciali, non rivestendo, come sopra detto, il Parte_1 opponente, per la fornitura oggetto del presente giudizio, la qualifica di cliente della CP_6
(Sent. n. 277/2022 Corte di Appello di Roma).
[...]
Non è, dunque, chi produce energia, che deve accollarsi la gratuità, bensì chi in concreto effettua la fornitura al punto di consegna finale;
tale onere ha gravato nel corso degli anni le società succedutesi nel “regime di salvaguardia”, e quindi, nel caso di specie, CP_1
Il persistente vigore della disciplina del Testo Unico è stato confermato anche dalla S.C.: “il nuovo concessionario viene gravato in forza degli articoli 45 e 46 r.d.1775 di un debito ex lege…risultando peraltro ininfluente ai fini della ritenuta gratuità l'eccepita inopponibilità (nullità) delle suddette convenzioni risultando la gratuità derivante direttamente dalla legge, mentre le convenzioni riguardano solamente i limiti di quantità e di durata dell'erogazione di energia gratuita” (Cass. n. 9321/2024), principio già sancito da Sezioni Unite n. 95/1985, che, in riferimento all'obbligo della fornitura gratuita, avevano statuito che esso integra “un debito ex lege”, per il quale compete alle parti stabilire convenzionalmente solo la quantità di energia ed i limiti temporali dell'obbligo, che, nel caso in esame sono contenute nelle richiamate convenzioni.
Non è, quindi, accoglibile la tesi secondo la quale le convenzioni originarie non sarebbero opponibili ai nuovi concessionari, fra cui , non essendo neppure applicabile il regime di CP_1
Salvaguardia di cui al D.L. 73/2007, convertito nella L. 125/2007, dal momento che il Parte_1 non può considerarsi “acquirente”.
Infatti, sia la normativa introduttiva della Salvaguardia, sia i provvedimenti attuativi che ne sono seguiti e le delibere 156 e 337/2007 dell'Autorità per l'energia elettrica alludono espressamente a “servizi di vendita”, a piena dimostrazione della non applicabilità della stessa alla fornitura di energia del . Parte_1 Analogamente infondata, poi, è l'ulteriore tesi in base alla quale gli Enti di bonifica dovrebbero pagare l'energia alla società di vendita e ottenerne il rimborso da parte della Cassa conguagli: secondo la Cassazione, infatti, con tali modalità verrebbe “deteriorata “ la posizione del soggetto sotteso (cioè del ), il quale “dovrebbe attivarsi per pagare quel che non deve per Parte_1 legge: interpretazione del sistema, quella del ricorrente (Servizio Elettrico), che appare profondamente illogica prima ancora che illegittima” (Cass. n. 9321/2024). Un ulteriore passaggio della citata pronuncia della S.C. conferma l'onere della gratuità a carico di società che acquista energia elettrica dai propri fornitori e la rivende ai CP_1 clienti finali e secondo la quale detto onere era da porsi a carico delle società produttrici dell'energia elettrica: afferma, infatti, la Cassazione, che non può esservi dubbio sul fatto “che la previsione della gratuità attiene alla vendita di energia elettrica ai clienti finali”, con la conseguenza che la società produttrice “per la natura dell'attività svolta di produzione elettrica non può essere destinataria dell'obbligo di fornitura gratuita ex lege, riguardando tale obbligo esclusivamente la società venditrice”. In definitiva, l'appello merita accoglimento. La contraddittorietà delle Sentenze dei diversi Giudici di merito occupatisi di vicende analoghe a quella in discussione ed il fatto che la pronuncia della Suprema Corte sia intervenuta quando la presente causa era già in fase decisionale, inducono a compensare le spese inter partes.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la Sentenza del Tribunale di
[...] Controparte_1
Bologna n. 2262/2022, così dispone: A) In accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata Sentenza, revoca il
Decreto ingiuntivo opposto.
B) Compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Bologna il 2.2.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Maria Rossi
Il G.A. - Estensore
Dott. Giovanni Mazzei