Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/1981, n. 2530
CASS
Sentenza 27 aprile 1981

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

La nullita della clausola dell'affitto di fondo rustico, che riservi al concedente il soprassuolo arboreo, ai sensi dell'art 19 della legge 11 febbraio 1971 n 11, comporta il diritto dello affittuario di conseguire la disponibilita di detto soprassuolo, ma non implica di per se l'Esercizio del relativo possesso. Pertanto, in Sede di Azione di reintegrazione nel possesso di culture arboree, promossa dal concedente in forza di contratto che contempli quella riserva, l'eccezione feci sed iure feci, sollevata dal convenuto in relazione al disposto dell'indicata norma, puo consentire una delibazione del dedotto titolo, al fine di acquisire elementi circa la ricorrenza di un possesso del bene da parte dell'affittuario, che escluda o limiti quello dell'attore, ma non puo portare a negare fondamento alla domanda sulla base del solo riscontro dello ius possidendi del convenuto stesso, irrilevante in Sede possessoria. ( V 4930/80, mass n 408792).*

Il termine annuale per chiedere la reintegrazione nel possesso a seguito di spoglio, di cui all'art 1168 cod civ, ha natura sostanziale, atteso che il suo inutile decorso estingue il relativo diritto, e, pertanto, non e soggetto alla sospensione nel periodo feriale, disposta dalla legge 7 ottobre 1969 n 742 con riguardo ai termini processuali.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/1981, n. 2530
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2530
    Data del deposito : 27 aprile 1981

    Testo completo