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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 28/10/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 1130/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 28 ottobre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL NN, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. FEDERICO SPINICCI;
CP_1
- per parte opposta l'avv. ELENA STOLFI. Controparte_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/09/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/09/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1130/2024 N. 1130/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa EL NN ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1130/2024 R.G.A.C. vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Federico Spinicci del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via dello Stadio n. 2/D, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. EL Stolfi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Delle Carra n. 22, giusta procura in atti
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 295/2024 pubblicato il
24/04/2024.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in 30/09/2025 e dunque come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale di Pistoia contrariis rejectis: in merito alle conclusioni rassegnate dalla convenuta: in via preliminare respingere l'istanza, ex art. 648 cpc, di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, in particolare, la convenuta non ha provato le proprie ragioni di credito, per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito alle conclusioni rassegnate in Tesi: 2 R.G. 1130/2024 Rigettare la richiesta di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese ed onorario;
Nel merito alle conclusioni rassegnate in Ipotesi: respingere la domanda di condanna di al pagamento a favore della convenuta della somma CP_1 di € 15.000,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in quanto infondata in punto di fatto e di diritto per i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese ed onorario.
Si confermano, poi, le conclusioni già rassegnate in atto di citazione, ovvero: revocare e porre nel nulla l'ingiunzione di pagamento opposta – e descritta in premessa – per i motivi esposti in narrativa del presente atto, con condanna della convenuta alle spese di lite ed onorario”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/09/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, previa ogni declaratoria di ragione e del caso,
Nel merito:
In tesi, per i motivi in atti, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, illegittime, e comunque dichiarare che le domande tutte di parte attrice opponente sono inammissibili, illegittime
e infondate e per l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 295/2024 RG n.
630/2024, emesso dal Tribunale di Pistoia il 24/04/2024, ritualmente notificato.
In ipotesi, accertare comunque che (PI ), con sede in Campo Tizzoro, San CP_1 P.IVA_1
LL SE (PT), Via Luigi Orlando n. 320,366,388, in persona del legale rappresentante pro tempore è debitrice nei confronti della con sede in 59016 Poggio a Caiano Controparte_2
(PO), Via Giacomo Caiani n. 11, P.IVA della somma di € 15.000,00, o quella somma P.IVA_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la a corrispondere a CP_1 [...] la somma di € 15.000,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase monitoria.”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della Controparte_2 società ingiunzione di pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e spese di CP_1 procedura a titolo di compenso per attività di montaggio di infissi, giusta fattura n. 8/2024 del
16/01/2024 versata in atti.
3 R.G. 1130/2024 In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto ingiuntivo CP_1 in questa sede impugnato, con liquidazione di spese di procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese oltre accessori di legge.
Contro questo decreto ha proposto la presente opposizione confermando di aver incaricato CP_1 la società nel periodo compreso tra il mese di settembre 2023 e il mese di Controparte_2 gennaio 2024, dell'attività di montaggio di infissi presso i cantieri indicati nella fattura n. 8/2024 azionata in via monitoria, rilevando, tuttavia, di non aver mai determinato in via contrattuale il costo delle singole attività - le quali venivano quantificate di volta in volta al termine di ogni prestazione -
e, inoltre, di non aver mai convenuto l'addebito di costi per eventuali pernottamenti del personale di in trasferta. CP_2
Tanto, premesso, parte opponente ha dedotto che in seguito al ricevimento, in data 02/01/2024, del report per le attività eseguite nel mese di dicembre 2023 per un importo complessivo di €
42.222,00-, le parti si accordavano nel senso di cristallizzare il costo complessivo delle suddette prestazioni nella minor somma di € 27.222,00-; seguiva, quindi, l'invio della fattura n. 120/2023 del
31/12/2023 recante l'importo di € 27.222,00-, saldata dall'opponente in data 08/01/2024.
Corrisposto, altresì, l'importo di € 2.388,00 di cui alla successiva fattura n. 2/2024 emessa per le prestazioni rese nel mese di gennaio 2024, parte opponente ha dedotto di aver saldato integralmente quanto dovuto alla per le attività svolte da quest'ultima; pertanto, eccepita la Controparte_2 non debenza dell'ulteriore importo di € 15.000,00 portato dalla fattura n. 8/2024, comprensivo di spese per pernottamenti mai autorizzati né documentati, parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/09/2024 si è costituita in giudizio
[...] contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, in particolare Controparte_2 rilevando come, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, la stessa avesse reso noti alla società opponente le proprie condizioni di lavoro ed i relativi costi, accettati e mai contestati dalla controparte;
del pari, anche le spese per eventuali pernottamenti del personale – indicati nei report relativi a prestazioni rese in precedenti mensilità – sarebbero state regolarmente corrisposte dall'opponente e da quest'ultima mai contestate.
Con riferimento al credito azionato in via monitoria, parte opposta ha dedotto che, a seguito dell'invio del report per le prestazioni rese nel dicembre 2023 per un importo complessivo di €
42.222,00-, le parti si accordavano per l'emissione di una prima fattura di € 27.222,00 “in acconto”
e di una successiva fattura da emettere “a saldo” di € 15.000,00-, fattura n. 8/2024 poi azionata in via monitoria.
4 R.G. 1130/2024 Rilevata, quindi l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, parte opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
1.1. Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti è circostanza pacifica.
Difatti, è la stessa società opponente a confermare di aver commissionato a , Controparte_2 tra il mese di settembre 2023 e il mese di gennaio 2024, le attività di montaggio di infissi presso i seguenti cantieri: Via Repubblica – Maresca;
via Pacinotti – Montevarchi;
via Borgo Valsugana -
Prato; via Fontana - Firenze;
via Garibaldi - Poggibonsi;
via Serena - Maresca;
via Volterra - San
Giuliano; via Poggio Zufilio - Maresca;
via Mazzarelli - Perugia;
via Risorgimento – Maresca;
via
B. Dini – Città di Castello;
via Spontini – Pistoia.
5 R.G. 1130/2024 Inoltre, è sempre la società opponente a confermare il ricevimento del report delle attività eseguite nel mese di dicembre 2023, recante un importo complessivo pari ad € 42.222,00 e avente ad oggetto l'interezza dei cantieri di cui sopra (cfr. doc. 2 di part opponente).
Ebbene, nei propri scritti difensivi parte opponente non ha contestato l'esecuzione delle opere di cui al report sopra menzionato – e, dunque, l'an della pretesa creditoria -, limitandosi, invero, ad una mera contestazione in punto di quantum debeatur; pertanto, provata la fonte del proprio diritto di credito, ha allegato l'inadempimento di controparte, la quale avrebbe omesso il CP_2 versamento del residuo importo di € 15.000,00-, portato dalla fattura n. 8/2024 azionata in via monitoria.
1.2. Parte opponente, tuttavia, ha eccepito di avere integralmente corrisposto quanto dovuto alla società opposta, attesa la sussistenza di un accordo verbale concluso tra le odierne parti in causa in data 04/01/2024, in forza del quale il costo complessivo per le prestazioni eseguite nel mese di dicembre 2023 e indicate nel report inviato in data 02/01/2024 veniva quantificato nel minor importo di € 27.222,00-, come risultante dalla fattura n. 120 del 31/12/2023 (cfr. doc. 3 di parte opponente), saldata in data 08/01/2024 (cfr. doc. 4 di parte opponente).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria orale espletata, il Tribunale ritiene che parte opponente non abbia fornito compiuta prova dei fatti dalla stessa dedotti.
In particolare, i testimoni di parte opponente non hanno reso dichiarazioni in tutto coincidenti circa le circostanze nelle quali si sarebbe svolta la riunione tra le parti e le ragioni che avrebbero condotto ad una sensibile riduzione del quantum debeatur.
Invero, il teste – socio di – pur confermando la circostanza dell'incontro, ha Tes_1 CP_1 specificato che lo stesso sarebbe avvenuto la sera del giorno 04/01/2024 e non la mattina (come, Con invece, indicato al capitolo 3) di parte opponente) alla presenza dei sig.ri di Testimone_2
e (oltre che della segretaria, sig.ra tuttavia non indicata CP_3 Testimone_3 Testimone_4 quale testimone e, quindi, non escussa); inoltre, con riferimento alle ragioni che avrebbero portato Tes_ alla riduzione dell'importo da € 42.222,00 ad € 27.222,00 il sig. ha dichiarato: “ci siamo accordati perché c'erano stati dei lavori non eseguiti a regola d'arte e per quelli abbiamo Tes_ concordato una specie di sconto;
c'erano pure cantieri non finiti […]” (cfr. dichiarazioni teste in risposta al capitolo 4) di parte opponente).
Il teste invece, sentito all'udienza del giorno 17/06/2025, ha confermato Testimone_3
l'incontro avvenuto tra le parti, dichiarando, tuttavia, di non ricordare esattamente la data in cui sarebbe avvenuta detta riunione (“allora, la data non la ricordo con precisione, però confermo che
è avvenuto l'incontro come descritto dal capitolo di prova”); quanto, poi, ai motivi della riduzione del prezzo, il sig. ha dichiarato che la stessa trovava la propria giustificazione Testimone_3
6 R.G. 1130/2024 unicamente nel fatto che alcuni dei cantieri indicati nel report non erano ancora iniziati (“se mi si chiede quale fosse il motivo di questa riduzione rispondo che qualche cantiere era già stato contabilizzato però non era ancora stato iniziato;
gli altri cantieri erano da finire, non dico tutti ma Co una parte, e noi come dovevamo intervenire per completare i cantieri sostenendo altre spese.
Quindi, si analizzò il report e si giunse alla conclusione della riduzione del compenso […]”), senza fare alcun riferimento alla circostanza per cui alcune lavorazioni sarebbero state eseguite non a Tes_ regola d'arte (come, invece, dichiarato dal sig. ).
A ciò si aggiungano, altresì, le dichiarazioni rese dalla testimone di parte opposta, sig.ra
[...]
socia e consigliere amministrativo di addetta alla contabilità, la Tes_5 Controparte_2 quale ha confermato sia di aver ricevuto una telefonata dal sig. con la quale le veniva Tes_1 comunicato di procedere alla fatturazione in acconto della somma di € 27.222,00 (“io ricordo che inviai via e-mail il report del mese di dicembre 2023 i primi giorni del mese di gennaio 2024; siccome era successo altre volte che avessero dei problemi di pagamento, ricevetti questa chiamata pensando che anche questa volta nn riuscissero a pagare l'intera fattura e che vi provvedessero in due tranches […]”) sia la natura “a saldo” della successiva fattura n. 8/2024 dell'importo di €
15.000,00 (“sì, esatto, la fattura 8 era a saldo, anche perché io ricordo che il dettaglio era di circa
€ 42.000,00-, quindi loro avevano richiesto una fattura in acconto di € 27.222,00 e quindi il saldo avrebbe dovuto essere esattamente di € 15.000,00”).
Stanti, quindi, le incongruenze emerse tra le suddette testimonianze e rilevato che l'onere della prova di eventuali fatti modificativi e/o estintivi del credito grava sulla parte che intenda avvalersene e, dunque, su parte opponente, non può che concludersi nel senso di ritenere non dimostrato il fatto dalla stessa dedotto in giudizio.
1.3. Parte opponente ha, altresì, eccepito l'assenza di prova in ordine ai costi che parte opposta avrebbe sostenuto per il pernottamento dei propri dipendenti in trasferta per un importo complessivo di € 3.100,00-; nello specifico, nella fattura n. 8/2024 sono indicati € 500,00 quale
“addebito costo del pernottamento a Città di Castello (PG) per n. 3 giorni per n. 2 persone” ed €
2.600,00 a titolo di “addebito costo del pernottamento a Perugia per n. 8 giorni per n. 4 persone”.
L'eccezione è fondata.
In disparte gli accordi intercorsi tra le parti circa la sussistenza o meno di eventuali autorizzazioni all'addebito di suddette spese in capo all'opponente, ciò che rileva nel caso di specie è l'assoluto difetto di prova – specificamente dedotto da – in ordine ai costi effettivamente sostenuti da CP_1 per le trasferte dei propri dipendenti così come indicati nella fattura azionata, costi in CP_2 alcun modo documentati nel presente giudizio;
ne consegue, pertanto, che l'importo di € 3.100,00
7 R.G. 1130/2024 (dato dalla sommatoria degli importi di € 500,00 ed € 2.600,00) ritenuto dovuto a titolo di spese per trasferte non può essere riconosciuto.
1.4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'ammontare del credito ingiunto deve essere rideterminato nel minor importo di € 11.900,00 (dato dalla differenza tra l'importo € 15.000,00 e l'importo di € 3.100,00); ne consegue, dunque, che il decreto ingiuntivo n. 295/2024 del 24/04/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia deve essere revocato.
Stante, altresì, il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza del fatto estintivo del credito così come dedotto da parte opponente e, dunque, l'accertamento della sussistenza di un residuo credito in favore della società opposta pari ad € 11.900,00-, deve essere CP_1 condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 11.900,00 oltre Controparte_2 interessi legali decorrenti dal giorno della domanda (deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Spese di lite
Stante il parziale accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un quinto (1/5).
Per la residua quota di quattro quinti (4/5) le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e dunque sono poste a carico di quest'ultima in favore dell'opposta e liquidate come di seguito:
- per la fase monitoria esse sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 previsti in materia di procedimenti monitori secondo il criterio del decisum (€ 11.900,00);
- per la successiva fase di opposizione esse sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 secondo il criterio del decisum
(€ 11.900,00), ridotto del 50 % il compenso per la fase decisoria, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 295/2024 del 24/04/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia;
condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 11.900,00 oltre interessi CP_1 Controparte_2
8 R.G. 1130/2024 legali dal giorno della domanda (ossia, dal deposito del ricorso nel procedimento monitorio) sino al saldo effettivo;
compensa le spese di lite nella misura di un quinto (1/5); condanna alla refusione dei residui quattro quinti (4/5) delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2 iquidate complessivamente come di seguito:
[...]
- per la fase monitoria € 567,00 compensi, € 145,50 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA
e IVA come per legge;
- per la fase di opposizione € 4.227,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA
e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL NN
9 R.G. 1130/2024
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 28 ottobre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL NN, sono comparsi:
- per parte opponente l'avv. FEDERICO SPINICCI;
CP_1
- per parte opposta l'avv. ELENA STOLFI. Controparte_2
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte opponente conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/09/2025.
Il procuratore di parte opposta conclude come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/09/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni come in atti.
Il Giudice in presenza delle parti dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 1130/2024 N. 1130/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISTOIA
Nella persona del giudice unico Dott.ssa EL NN ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1130/2024 R.G.A.C. vertente tra
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata CP_1 P.IVA_1
e difesa dall'avv. Federico Spinicci del Foro di Pistoia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Pistoia, Via dello Stadio n. 2/D, giusta procura in atti;
- parte opponente -
e
P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. EL Stolfi del Foro di Firenze ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via Delle Carra n. 22, giusta procura in atti
- parte opposta–
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di questo Tribunale n. 295/2024 pubblicato il
24/04/2024.
***
Conclusioni di parte opponente:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in 30/09/2025 e dunque come in memoria ex art. 171 ter n. 1 c.p.c.-:
“Piaccia, all'Ill.mo Tribunale di Pistoia contrariis rejectis: in merito alle conclusioni rassegnate dalla convenuta: in via preliminare respingere l'istanza, ex art. 648 cpc, di concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo in quanto l'opposizione è fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione e, in particolare, la convenuta non ha provato le proprie ragioni di credito, per i motivi esposti in narrativa;
Nel merito alle conclusioni rassegnate in Tesi: 2 R.G. 1130/2024 Rigettare la richiesta di conferma dell'opposto decreto ingiuntivo per i motivi esposti in premessa;
con vittoria di spese ed onorario;
Nel merito alle conclusioni rassegnate in Ipotesi: respingere la domanda di condanna di al pagamento a favore della convenuta della somma CP_1 di € 15.000,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, in quanto infondata in punto di fatto e di diritto per i motivi esposti in premessa, con vittoria di spese ed onorario.
Si confermano, poi, le conclusioni già rassegnate in atto di citazione, ovvero: revocare e porre nel nulla l'ingiunzione di pagamento opposta – e descritta in premessa – per i motivi esposti in narrativa del presente atto, con condanna della convenuta alle spese di lite ed onorario”.
Conclusioni di parte opposta:
- come in nota difensiva conclusionale autorizzata depositata in data 30/09/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pistoia, previa ogni declaratoria di ragione e del caso,
Nel merito:
In tesi, per i motivi in atti, rigettare le avverse domande in quanto inammissibili, illegittime, e comunque dichiarare che le domande tutte di parte attrice opponente sono inammissibili, illegittime
e infondate e per l'effetto confermare integralmente il Decreto Ingiuntivo n. 295/2024 RG n.
630/2024, emesso dal Tribunale di Pistoia il 24/04/2024, ritualmente notificato.
In ipotesi, accertare comunque che (PI ), con sede in Campo Tizzoro, San CP_1 P.IVA_1
LL SE (PT), Via Luigi Orlando n. 320,366,388, in persona del legale rappresentante pro tempore è debitrice nei confronti della con sede in 59016 Poggio a Caiano Controparte_2
(PO), Via Giacomo Caiani n. 11, P.IVA della somma di € 15.000,00, o quella somma P.IVA_2 maggiore o minore ritenuta di giustizia, e per l'effetto condannare la a corrispondere a CP_1 [...] la somma di € 15.000,00, o quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, Controparte_2 oltre interessi e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali, anche per la fase monitoria.”.
***
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Sulla vicenda processuale
Con ricorso ex art. 633 c.p.c. chiedeva a questo Tribunale, a carico della Controparte_2 società ingiunzione di pagamento della somma di € 15.000,00 oltre interessi e spese di CP_1 procedura a titolo di compenso per attività di montaggio di infissi, giusta fattura n. 8/2024 del
16/01/2024 versata in atti.
3 R.G. 1130/2024 In accoglimento del predetto ricorso, veniva emesso nei confronti di il decreto ingiuntivo CP_1 in questa sede impugnato, con liquidazione di spese di procedura in € 567,00 per compensi professionali, € 145,50 per spese oltre accessori di legge.
Contro questo decreto ha proposto la presente opposizione confermando di aver incaricato CP_1 la società nel periodo compreso tra il mese di settembre 2023 e il mese di Controparte_2 gennaio 2024, dell'attività di montaggio di infissi presso i cantieri indicati nella fattura n. 8/2024 azionata in via monitoria, rilevando, tuttavia, di non aver mai determinato in via contrattuale il costo delle singole attività - le quali venivano quantificate di volta in volta al termine di ogni prestazione -
e, inoltre, di non aver mai convenuto l'addebito di costi per eventuali pernottamenti del personale di in trasferta. CP_2
Tanto, premesso, parte opponente ha dedotto che in seguito al ricevimento, in data 02/01/2024, del report per le attività eseguite nel mese di dicembre 2023 per un importo complessivo di €
42.222,00-, le parti si accordavano nel senso di cristallizzare il costo complessivo delle suddette prestazioni nella minor somma di € 27.222,00-; seguiva, quindi, l'invio della fattura n. 120/2023 del
31/12/2023 recante l'importo di € 27.222,00-, saldata dall'opponente in data 08/01/2024.
Corrisposto, altresì, l'importo di € 2.388,00 di cui alla successiva fattura n. 2/2024 emessa per le prestazioni rese nel mese di gennaio 2024, parte opponente ha dedotto di aver saldato integralmente quanto dovuto alla per le attività svolte da quest'ultima; pertanto, eccepita la Controparte_2 non debenza dell'ulteriore importo di € 15.000,00 portato dalla fattura n. 8/2024, comprensivo di spese per pernottamenti mai autorizzati né documentati, parte opponente ha insistito per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06/09/2024 si è costituita in giudizio
[...] contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, in particolare Controparte_2 rilevando come, sin dall'inizio del rapporto contrattuale, la stessa avesse reso noti alla società opponente le proprie condizioni di lavoro ed i relativi costi, accettati e mai contestati dalla controparte;
del pari, anche le spese per eventuali pernottamenti del personale – indicati nei report relativi a prestazioni rese in precedenti mensilità – sarebbero state regolarmente corrisposte dall'opponente e da quest'ultima mai contestate.
Con riferimento al credito azionato in via monitoria, parte opposta ha dedotto che, a seguito dell'invio del report per le prestazioni rese nel dicembre 2023 per un importo complessivo di €
42.222,00-, le parti si accordavano per l'emissione di una prima fattura di € 27.222,00 “in acconto”
e di una successiva fattura da emettere “a saldo” di € 15.000,00-, fattura n. 8/2024 poi azionata in via monitoria.
4 R.G. 1130/2024 Rilevata, quindi l'infondatezza in fatto e in diritto della spiegata opposizione, parte opposta ha concluso per il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Celebrata la prima udienza di comparizione delle parti, previa concessione dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c.-, rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di prova orale;
dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato l'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e pronuncia della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
1. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, merita accoglimento sebbene nei limiti di seguito indicati.
Si ricordi che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che oggetto di tale giudizio è la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente riveste solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, è convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
In materia di inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte del suo diritto e limitarsi ad allegare la circostanza dell'inadempimento di controparte, mentre grava sul convenuto debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., 30.10.01, n. 13533).
1.1. Nel caso di specie, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti è circostanza pacifica.
Difatti, è la stessa società opponente a confermare di aver commissionato a , Controparte_2 tra il mese di settembre 2023 e il mese di gennaio 2024, le attività di montaggio di infissi presso i seguenti cantieri: Via Repubblica – Maresca;
via Pacinotti – Montevarchi;
via Borgo Valsugana -
Prato; via Fontana - Firenze;
via Garibaldi - Poggibonsi;
via Serena - Maresca;
via Volterra - San
Giuliano; via Poggio Zufilio - Maresca;
via Mazzarelli - Perugia;
via Risorgimento – Maresca;
via
B. Dini – Città di Castello;
via Spontini – Pistoia.
5 R.G. 1130/2024 Inoltre, è sempre la società opponente a confermare il ricevimento del report delle attività eseguite nel mese di dicembre 2023, recante un importo complessivo pari ad € 42.222,00 e avente ad oggetto l'interezza dei cantieri di cui sopra (cfr. doc. 2 di part opponente).
Ebbene, nei propri scritti difensivi parte opponente non ha contestato l'esecuzione delle opere di cui al report sopra menzionato – e, dunque, l'an della pretesa creditoria -, limitandosi, invero, ad una mera contestazione in punto di quantum debeatur; pertanto, provata la fonte del proprio diritto di credito, ha allegato l'inadempimento di controparte, la quale avrebbe omesso il CP_2 versamento del residuo importo di € 15.000,00-, portato dalla fattura n. 8/2024 azionata in via monitoria.
1.2. Parte opponente, tuttavia, ha eccepito di avere integralmente corrisposto quanto dovuto alla società opposta, attesa la sussistenza di un accordo verbale concluso tra le odierne parti in causa in data 04/01/2024, in forza del quale il costo complessivo per le prestazioni eseguite nel mese di dicembre 2023 e indicate nel report inviato in data 02/01/2024 veniva quantificato nel minor importo di € 27.222,00-, come risultante dalla fattura n. 120 del 31/12/2023 (cfr. doc. 3 di parte opponente), saldata in data 08/01/2024 (cfr. doc. 4 di parte opponente).
Ebbene, alla luce dell'istruttoria orale espletata, il Tribunale ritiene che parte opponente non abbia fornito compiuta prova dei fatti dalla stessa dedotti.
In particolare, i testimoni di parte opponente non hanno reso dichiarazioni in tutto coincidenti circa le circostanze nelle quali si sarebbe svolta la riunione tra le parti e le ragioni che avrebbero condotto ad una sensibile riduzione del quantum debeatur.
Invero, il teste – socio di – pur confermando la circostanza dell'incontro, ha Tes_1 CP_1 specificato che lo stesso sarebbe avvenuto la sera del giorno 04/01/2024 e non la mattina (come, Con invece, indicato al capitolo 3) di parte opponente) alla presenza dei sig.ri di Testimone_2
e (oltre che della segretaria, sig.ra tuttavia non indicata CP_3 Testimone_3 Testimone_4 quale testimone e, quindi, non escussa); inoltre, con riferimento alle ragioni che avrebbero portato Tes_ alla riduzione dell'importo da € 42.222,00 ad € 27.222,00 il sig. ha dichiarato: “ci siamo accordati perché c'erano stati dei lavori non eseguiti a regola d'arte e per quelli abbiamo Tes_ concordato una specie di sconto;
c'erano pure cantieri non finiti […]” (cfr. dichiarazioni teste in risposta al capitolo 4) di parte opponente).
Il teste invece, sentito all'udienza del giorno 17/06/2025, ha confermato Testimone_3
l'incontro avvenuto tra le parti, dichiarando, tuttavia, di non ricordare esattamente la data in cui sarebbe avvenuta detta riunione (“allora, la data non la ricordo con precisione, però confermo che
è avvenuto l'incontro come descritto dal capitolo di prova”); quanto, poi, ai motivi della riduzione del prezzo, il sig. ha dichiarato che la stessa trovava la propria giustificazione Testimone_3
6 R.G. 1130/2024 unicamente nel fatto che alcuni dei cantieri indicati nel report non erano ancora iniziati (“se mi si chiede quale fosse il motivo di questa riduzione rispondo che qualche cantiere era già stato contabilizzato però non era ancora stato iniziato;
gli altri cantieri erano da finire, non dico tutti ma Co una parte, e noi come dovevamo intervenire per completare i cantieri sostenendo altre spese.
Quindi, si analizzò il report e si giunse alla conclusione della riduzione del compenso […]”), senza fare alcun riferimento alla circostanza per cui alcune lavorazioni sarebbero state eseguite non a Tes_ regola d'arte (come, invece, dichiarato dal sig. ).
A ciò si aggiungano, altresì, le dichiarazioni rese dalla testimone di parte opposta, sig.ra
[...]
socia e consigliere amministrativo di addetta alla contabilità, la Tes_5 Controparte_2 quale ha confermato sia di aver ricevuto una telefonata dal sig. con la quale le veniva Tes_1 comunicato di procedere alla fatturazione in acconto della somma di € 27.222,00 (“io ricordo che inviai via e-mail il report del mese di dicembre 2023 i primi giorni del mese di gennaio 2024; siccome era successo altre volte che avessero dei problemi di pagamento, ricevetti questa chiamata pensando che anche questa volta nn riuscissero a pagare l'intera fattura e che vi provvedessero in due tranches […]”) sia la natura “a saldo” della successiva fattura n. 8/2024 dell'importo di €
15.000,00 (“sì, esatto, la fattura 8 era a saldo, anche perché io ricordo che il dettaglio era di circa
€ 42.000,00-, quindi loro avevano richiesto una fattura in acconto di € 27.222,00 e quindi il saldo avrebbe dovuto essere esattamente di € 15.000,00”).
Stanti, quindi, le incongruenze emerse tra le suddette testimonianze e rilevato che l'onere della prova di eventuali fatti modificativi e/o estintivi del credito grava sulla parte che intenda avvalersene e, dunque, su parte opponente, non può che concludersi nel senso di ritenere non dimostrato il fatto dalla stessa dedotto in giudizio.
1.3. Parte opponente ha, altresì, eccepito l'assenza di prova in ordine ai costi che parte opposta avrebbe sostenuto per il pernottamento dei propri dipendenti in trasferta per un importo complessivo di € 3.100,00-; nello specifico, nella fattura n. 8/2024 sono indicati € 500,00 quale
“addebito costo del pernottamento a Città di Castello (PG) per n. 3 giorni per n. 2 persone” ed €
2.600,00 a titolo di “addebito costo del pernottamento a Perugia per n. 8 giorni per n. 4 persone”.
L'eccezione è fondata.
In disparte gli accordi intercorsi tra le parti circa la sussistenza o meno di eventuali autorizzazioni all'addebito di suddette spese in capo all'opponente, ciò che rileva nel caso di specie è l'assoluto difetto di prova – specificamente dedotto da – in ordine ai costi effettivamente sostenuti da CP_1 per le trasferte dei propri dipendenti così come indicati nella fattura azionata, costi in CP_2 alcun modo documentati nel presente giudizio;
ne consegue, pertanto, che l'importo di € 3.100,00
7 R.G. 1130/2024 (dato dalla sommatoria degli importi di € 500,00 ed € 2.600,00) ritenuto dovuto a titolo di spese per trasferte non può essere riconosciuto.
1.4. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, pertanto, l'ammontare del credito ingiunto deve essere rideterminato nel minor importo di € 11.900,00 (dato dalla differenza tra l'importo € 15.000,00 e l'importo di € 3.100,00); ne consegue, dunque, che il decreto ingiuntivo n. 295/2024 del 24/04/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia deve essere revocato.
Stante, altresì, il mancato raggiungimento della prova in ordine alla sussistenza del fatto estintivo del credito così come dedotto da parte opponente e, dunque, l'accertamento della sussistenza di un residuo credito in favore della società opposta pari ad € 11.900,00-, deve essere CP_1 condannata al pagamento in favore di dell'importo di € 11.900,00 oltre Controparte_2 interessi legali decorrenti dal giorno della domanda (deposito del ricorso monitorio) sino al saldo effettivo.
Spese di lite
Stante il parziale accoglimento della spiegata opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si ritengono sussistenti giusti motivi per compensare le spese di lite nella misura di un quinto (1/5).
Per la residua quota di quattro quinti (4/5) le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente e dunque sono poste a carico di quest'ultima in favore dell'opposta e liquidate come di seguito:
- per la fase monitoria esse sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 previsti in materia di procedimenti monitori secondo il criterio del decisum (€ 11.900,00);
- per la successiva fase di opposizione esse sono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM
55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 secondo il criterio del decisum
(€ 11.900,00), ridotto del 50 % il compenso per la fase decisoria, stante la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: in parziale accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 295/2024 del 24/04/2024 emesso dal Tribunale di Pistoia;
condanna al pagamento in favore di dell'importo di € 11.900,00 oltre interessi CP_1 Controparte_2
8 R.G. 1130/2024 legali dal giorno della domanda (ossia, dal deposito del ricorso nel procedimento monitorio) sino al saldo effettivo;
compensa le spese di lite nella misura di un quinto (1/5); condanna alla refusione dei residui quattro quinti (4/5) delle spese di lite in favore di CP_1 CP_2 iquidate complessivamente come di seguito:
[...]
- per la fase monitoria € 567,00 compensi, € 145,50 anticipazioni, oltre il 15% spese generali, CPA
e IVA come per legge;
- per la fase di opposizione € 4.227,00 per compensi professionali, oltre il 15% spese generali, CPA
e IVA come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in presenza delle parti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 28 ottobre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL NN
9 R.G. 1130/2024