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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 05/02/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4687/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4687/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Benvenuti
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Benvenuti
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 05.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 28.05.1994 e che dalla loro unione sono nate le figlie , Per_1
a Livorno il 27.05.1997, e a Livorno, il 26.11.2002 Per_2
Con provvedimento in data 06.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 28.05.1994 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 158 P. 2 Serie A anno 1994. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
dopo la separazione il Sig. trasferirà la propria residenza anagrafica togliendola dall'abitazione familiare;
Pt_1
2) allo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici tra i coniugi, il Sig.
[...]
si obbliga a costituire e trasferire a titolo gratuito alla Sig.ra Parte_1 CP_1 il diritto di usufrutto vita natural durante relativamente alla quota a lui spettante allo scioglimento della comunione dei beni, e quindi del 50%, dell'immobile acquistato dai coniugi con atto IO , registrato a Livorno il 12.03.2018 e trascritto a Persona_3
Livorno il 12.03.2018 al n. 2842 di R.P., adibito ad abitazione familiare, posto nel Comune di Livorno, Via Sabatino Lopez, n. 5 e precisamente: appartamento al piano terra, lato destro guardando la facciata dalla strada, composto da tre vani, cucina ed accessori, con annessa soffitta al piano quarto. Confini: detta via, via Guerrazzi, vano scale, salvo se altri. Al Catasto fabbricati: al foglio 41, particella 2168 sub. 4, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita Euro 823,75.
3) sempre allo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici tra i coniugi, il Sig.
[...]
si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito alle figlie e Parte_1 CP_2
, in parti uguali tra loro, la nuda proprietà della quota a lui spettante allo CP_3 scioglimento della comunione dei beni, e quindi del 50%, dell'immobile acquistato dai coniugi con atto IO , registrato a Livorno il 12.03.2018 e trascritto a Persona_3
Livorno il 12.03.2018 al n. 2842 di R.P., adibito ad abitazione familiare, posto nel Comune di Livorno, Via Sabatino Lopez, n. 5 e precisamente: appartamento al piano terra, lato destro guardando la facciata dalla strada, composto da tre vani, cucina ed accessori, con annessa soffitta al piano quarto. Confini: detta via, via Guerrazzi, vano scale, salvo se altri. Al Catasto fabbricati: al foglio 41, particella 2168 sub. 4, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita Euro 823,75.
4) i Sig.ri e garantiscono e si obbligano a garantire in sede di stipula degli atti Pt_1 CP_1 definitivi di trasferimento dei diritti come sopra individuati ai punti 2) e 3) che l'immobile da loro acquistato con IO , registrato a Livorno il 12.03.2018 e trascritto Persona_3
a Livorno il 12.03.2018 al n. 2842 di R.P., è, e sarà al momento dell'atto definitivo di vendita, di loro piena ed esclusiva proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, sequestri, pignoramenti, litispendenze, iscrizioni ipotecarie, livelli, censi e oneri anche fiscali, nonché diritti reali, ad eccezione dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo cointestato contratto dai coniugi con il Banco B.P.M. S.p.a. con atto IO Persona_3 del 07.03.2018. Garantiscono, altresì, la piena legittimità ai fini urbanistici di quanto promesso in vendita. Gli atti di trasferimento dei diritti come sopra individuati dovranno essere stipulati entro il mese di giugno 2025 presso il IO di Livorno. Persona_3
5) i Sig.ri e si impegnano a farsi carico al 50% delle spese ed eventuali oneri Pt_1 CP_1 che si renderanno necessari per l'effettuazione dei trasferimenti sopra indicati, per i quali, peraltro, i coniugi chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste per la separazione, nonché di quelle stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e/o di ogni altro beneficio che possa loro spettare.
6) la Sig.ra si impegna a tenere indenni le figlie da eventuali spese straordinarie che CP_1 le stesse dovessero essere chiamate a sostenere in qualità di nude proprietarie della quota di immobile di cui al punto 3);
7) sempre allo scopo di regolare i loro rapporti giuridici ed economici tra coniugi, i Sig.ri e convengono che gli stessi continueranno a provvedere nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno al pagamento delle restanti rate del mutuo ipotecario contratto con il Banco B.P.M. S.p.a. per l'acquisto dell'abitazione familiare, impegnandosi a provvedere puntualmente a tutti gli obblighi derivanti da tale contratto.
8) la Sig.ra inoltre, rinuncia a ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa in relazione alla CP_1 quota della Autofficina IO di IO BR e Carlos S.n.c. del marito, oltre che in relazione alla proprietà del capannone posto a Livorno via Boccherini, 26, acquistato nel 1995 dalla S.n.c..
9) i coniugi riconoscono e dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale a beneficio delle figlie e così come quello a favore della Sig.ra di cui alla presente Per_1 Per_2 CP_1 condizione, così come la rinuncia di cui al punto 8), sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) il Sig. riconosce che i mobili che arredano l'abitazione coniugale sono di Pt_1 esclusiva proprietà della Sig.ra CP_1
11) le auto acquistate dai coniugi in comunione dei beni saranno così divise: lo scooter NY 150 targato DW19986, già intestato al Sig. , diventerà sua proprietà Pt_1 esclusiva;
lo scooter SC 50 targato X86WZB, già intestato alla Sig.ra diventerà CP_1 proprietà esclusiva della Sig.ra l'auto SV PO targata BT657JD, già CP_1 intestata al Sig. , diventerà proprietà esclusiva del Sig. ; l'auto KIA NT Pt_1 Pt_1 targata CT027KP, intestata al Sig , resterà proprietà esclusiva del Sig. , il quale Pt_1 Pt_1 provvederà a concederla in comodato alla figlia;
l'auto UN I30 targata CP_2
EM243SLintestata al Sig. diventerà proprietà esclusiva della Sig.ra con spese Pt_1 CP_1 del passaggio di proprietà a suo esclusivo carico;
12) il conto corrente n. 6281 aperto presso il Banco B.P.M. S.p.a. sul quale viene addebitato il mutuo ipotecario dell'abitazione familiare, e il conto Bancoposta n. 99656407 cointestati, resteranno di esclusiva titolarità della Sig.ra e le somme ivi presenti alla data della CP_1 separazione spetteranno alla stessa al 100%. Il conto relativo alla Poste Pay n. 5333171218151005, resterà di titolarità esclusiva del Sig. e le somme ivi presenti alla Pt_1 data della separazione spetteranno allo stesso al 100%. I conti correnti Banco B.P.M. S.p.a. n. 6217 e Monte n. 63130884 sono intestati all'Autofficina IO di IO CP_4
BR e Carlos S.n.c., e la Sig.ra rinuncia a qualsiasi diritto e/o pretesa in relazione CP_1 agli stessi ed alle somme ivi presenti.
13) i Sig.ri e dichiarano di aver provveduto alla divisione di ogni altro bene in Pt_1 CP_1 comproprietà tra loro e più genericamente di tutti i loro beni, di non avere più nessuna pretesa da avanzare al riguardo, oltre a quanto stabilito nelle condizioni che precedono, e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
14) il padre contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne residente Per_2 nell'abitazione familiare e saltuariamente occupata, fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente e abiterà con la madre, con il versamento mensile alla Sig.ra di € 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e da CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Il Sig. , inoltre, contribuirà nella misura Pt_1 del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia finché la stessa abiterà con Per_2 la madre e non sarà economicamente autosufficiente, a condizione che tali spese siano preventivamente concordate e approvate da entrambi i genitori e debitamente documentate, ad eccezione delle spese mediche urgenti.
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
16) i coniugi si faranno carico in pari misura delle spese legali per l'assistenza ricevuta.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4687/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Alessandra Benvenuti
e
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Alessandra Benvenuti
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.01.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 05.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Livorno (LI) il 28.05.1994 e che dalla loro unione sono nate le figlie , Per_1
a Livorno il 27.05.1997, e a Livorno, il 26.11.2002 Per_2
Con provvedimento in data 06.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 30.01.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 30.01.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1 CP_1
ordinando all'Ufficiale di Stato civile di LIVORNO (LI) di procedere alla
[...] annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Livorno (LI) il 28.05.1994 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 158 P. 2 Serie A anno 1994. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
dopo la separazione il Sig. trasferirà la propria residenza anagrafica togliendola dall'abitazione familiare;
Pt_1
2) allo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici tra i coniugi, il Sig.
[...]
si obbliga a costituire e trasferire a titolo gratuito alla Sig.ra Parte_1 CP_1 il diritto di usufrutto vita natural durante relativamente alla quota a lui spettante allo scioglimento della comunione dei beni, e quindi del 50%, dell'immobile acquistato dai coniugi con atto IO , registrato a Livorno il 12.03.2018 e trascritto a Persona_3
Livorno il 12.03.2018 al n. 2842 di R.P., adibito ad abitazione familiare, posto nel Comune di Livorno, Via Sabatino Lopez, n. 5 e precisamente: appartamento al piano terra, lato destro guardando la facciata dalla strada, composto da tre vani, cucina ed accessori, con annessa soffitta al piano quarto. Confini: detta via, via Guerrazzi, vano scale, salvo se altri. Al Catasto fabbricati: al foglio 41, particella 2168 sub. 4, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita Euro 823,75.
3) sempre allo scopo di regolare i rapporti giuridici ed economici tra i coniugi, il Sig.
[...]
si obbliga a cedere e trasferire a titolo gratuito alle figlie e Parte_1 CP_2
, in parti uguali tra loro, la nuda proprietà della quota a lui spettante allo CP_3 scioglimento della comunione dei beni, e quindi del 50%, dell'immobile acquistato dai coniugi con atto IO , registrato a Livorno il 12.03.2018 e trascritto a Persona_3
Livorno il 12.03.2018 al n. 2842 di R.P., adibito ad abitazione familiare, posto nel Comune di Livorno, Via Sabatino Lopez, n. 5 e precisamente: appartamento al piano terra, lato destro guardando la facciata dalla strada, composto da tre vani, cucina ed accessori, con annessa soffitta al piano quarto. Confini: detta via, via Guerrazzi, vano scale, salvo se altri. Al Catasto fabbricati: al foglio 41, particella 2168 sub. 4, categoria A/2, classe 3, vani 5,5, rendita Euro 823,75.
4) i Sig.ri e garantiscono e si obbligano a garantire in sede di stipula degli atti Pt_1 CP_1 definitivi di trasferimento dei diritti come sopra individuati ai punti 2) e 3) che l'immobile da loro acquistato con IO , registrato a Livorno il 12.03.2018 e trascritto Persona_3
a Livorno il 12.03.2018 al n. 2842 di R.P., è, e sarà al momento dell'atto definitivo di vendita, di loro piena ed esclusiva proprietà, libero da trascrizioni pregiudizievoli, sequestri, pignoramenti, litispendenze, iscrizioni ipotecarie, livelli, censi e oneri anche fiscali, nonché diritti reali, ad eccezione dell'ipoteca concessa a garanzia del mutuo cointestato contratto dai coniugi con il Banco B.P.M. S.p.a. con atto IO Persona_3 del 07.03.2018. Garantiscono, altresì, la piena legittimità ai fini urbanistici di quanto promesso in vendita. Gli atti di trasferimento dei diritti come sopra individuati dovranno essere stipulati entro il mese di giugno 2025 presso il IO di Livorno. Persona_3
5) i Sig.ri e si impegnano a farsi carico al 50% delle spese ed eventuali oneri Pt_1 CP_1 che si renderanno necessari per l'effettuazione dei trasferimenti sopra indicati, per i quali, peraltro, i coniugi chiedono l'applicazione in loro favore delle agevolazioni fiscali previste per la separazione, nonché di quelle stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e/o di ogni altro beneficio che possa loro spettare.
6) la Sig.ra si impegna a tenere indenni le figlie da eventuali spese straordinarie che CP_1 le stesse dovessero essere chiamate a sostenere in qualità di nude proprietarie della quota di immobile di cui al punto 3);
7) sempre allo scopo di regolare i loro rapporti giuridici ed economici tra coniugi, i Sig.ri e convengono che gli stessi continueranno a provvedere nella misura del 50% Pt_1 CP_1 ciascuno al pagamento delle restanti rate del mutuo ipotecario contratto con il Banco B.P.M. S.p.a. per l'acquisto dell'abitazione familiare, impegnandosi a provvedere puntualmente a tutti gli obblighi derivanti da tale contratto.
8) la Sig.ra inoltre, rinuncia a ogni e qualsiasi diritto e/o pretesa in relazione alla CP_1 quota della Autofficina IO di IO BR e Carlos S.n.c. del marito, oltre che in relazione alla proprietà del capannone posto a Livorno via Boccherini, 26, acquistato nel 1995 dalla S.n.c..
9) i coniugi riconoscono e dichiarano espressamente che l'accordo patrimoniale a beneficio delle figlie e così come quello a favore della Sig.ra di cui alla presente Per_1 Per_2 CP_1 condizione, così come la rinuncia di cui al punto 8), sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
10) il Sig. riconosce che i mobili che arredano l'abitazione coniugale sono di Pt_1 esclusiva proprietà della Sig.ra CP_1
11) le auto acquistate dai coniugi in comunione dei beni saranno così divise: lo scooter NY 150 targato DW19986, già intestato al Sig. , diventerà sua proprietà Pt_1 esclusiva;
lo scooter SC 50 targato X86WZB, già intestato alla Sig.ra diventerà CP_1 proprietà esclusiva della Sig.ra l'auto SV PO targata BT657JD, già CP_1 intestata al Sig. , diventerà proprietà esclusiva del Sig. ; l'auto KIA NT Pt_1 Pt_1 targata CT027KP, intestata al Sig , resterà proprietà esclusiva del Sig. , il quale Pt_1 Pt_1 provvederà a concederla in comodato alla figlia;
l'auto UN I30 targata CP_2
EM243SLintestata al Sig. diventerà proprietà esclusiva della Sig.ra con spese Pt_1 CP_1 del passaggio di proprietà a suo esclusivo carico;
12) il conto corrente n. 6281 aperto presso il Banco B.P.M. S.p.a. sul quale viene addebitato il mutuo ipotecario dell'abitazione familiare, e il conto Bancoposta n. 99656407 cointestati, resteranno di esclusiva titolarità della Sig.ra e le somme ivi presenti alla data della CP_1 separazione spetteranno alla stessa al 100%. Il conto relativo alla Poste Pay n. 5333171218151005, resterà di titolarità esclusiva del Sig. e le somme ivi presenti alla Pt_1 data della separazione spetteranno allo stesso al 100%. I conti correnti Banco B.P.M. S.p.a. n. 6217 e Monte n. 63130884 sono intestati all'Autofficina IO di IO CP_4
BR e Carlos S.n.c., e la Sig.ra rinuncia a qualsiasi diritto e/o pretesa in relazione CP_1 agli stessi ed alle somme ivi presenti.
13) i Sig.ri e dichiarano di aver provveduto alla divisione di ogni altro bene in Pt_1 CP_1 comproprietà tra loro e più genericamente di tutti i loro beni, di non avere più nessuna pretesa da avanzare al riguardo, oltre a quanto stabilito nelle condizioni che precedono, e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altro.
14) il padre contribuirà al mantenimento della figlia maggiorenne residente Per_2 nell'abitazione familiare e saltuariamente occupata, fintanto che la stessa non sarà economicamente autosufficiente e abiterà con la madre, con il versamento mensile alla Sig.ra di € 200,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat e da CP_1 corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese. Il Sig. , inoltre, contribuirà nella misura Pt_1 del 50% alle spese straordinarie necessarie per la figlia finché la stessa abiterà con Per_2 la madre e non sarà economicamente autosufficiente, a condizione che tali spese siano preventivamente concordate e approvate da entrambi i genitori e debitamente documentate, ad eccezione delle spese mediche urgenti.
15) i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni richiesta per il mantenimento proprio;
16) i coniugi si faranno carico in pari misura delle spese legali per l'assistenza ricevuta.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 04.02.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai