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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 08/11/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1786/2020, posta in decisione in data 6.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
IN PROPRIO E N.Q. (C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a CASORATE PRIMO - PV in data 06/09/1971, IN Parte_2
PROPRIO E N.Q. (C.F. ), nata a [...] in C.F._2
data 05/09/1967, con il patrocinio dell'Avv. BISCONTI LUDOVICO
( ) C/so A.Diaz,56 91026 RA DE LO;
e con C.F._3
elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._4
in data 20/11/2000, con il patrocinio dell'Avv. BISCONTI LUDOVICO
( ) C/so A.Diaz,56 91026 RA DE LO;
e con C.F._3
elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
1 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASINI Controparte_2 P.IVA_1
CO e con elezione di domicilio in via VIA SABBATINI, 8 61121 61121
PESARO presso il medesimo difensore
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. CARMICIO ANTONINO e dall'Avv. DI GIOVANNI
PIETRO Indirizzo Telematico;
e con elezione di domicilio C.F._5
in via CORSO UMBERTO I N. 10 91026 RA DE LO presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE
e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sui figli minori TR e , citavano in Controparte_1
giudizio il tour operator e l'agenzia di viaggi Controparte_2 [...]
al fine di ottenere la condanna delle società al Controparte_4
pagamento, in via solidale, della somma di € 9.980,00 a titolo di risarcimento dei danni che assumono di avere sofferto in occasione dell'utilizzazione dei servizi di cui al contratto di pacchetto turistico organizzato da e venduto per il tramite CP_2
dell'agenzia Controparte_4
Deducevano, a fondamento della domanda, di aver acquistato, presso l'agenzia di viaggi un pacchetto turistico relativo al periodo dal 20 al Controparte_3
27 aprile 2019, per un costo complessivo di € 5.980,00, che includeva i voli aerei,
2 trasferimento da e per l'aeroporto di Havana, nonché il soggiorno presso l'Hotel La
Plaza, qualificato come struttura a quattro stelle.
Gli attori riferivano di non aver ricevuto alcun materiale informativo (dépliant o simili) riguardante l'albergo, e di aver constatato, solo al momento dell'arrivo, lo stato di degrado e le gravi carenze igienico-sanitarie della struttura. Descrivevano poi le camere come fatiscenti, con muri scrostati, pavimenti lesionati e sollevati, impianti elettrici malfunzionanti, fili scoperti, servizi igienici rotti, rubinetteria arrugginita e presenza di blatte nelle stanze.Narravano, inoltre, di aver tempestivamente segnalato tali disservizi al tour operator, il quale si attivava però tardivamente, proponendo un cambio di sistemazione solo nell'ultimo giorno utile del soggiorno. Lamentavano infine la mancata erogazione del servizio di trasferimento per il rientro in aeroporto.
Sulla base di tali circostanze, gli attori avanzavano domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento al c.d. “danno da vacanza rovinata”.
Si costituiva in giudizio l'agenzia di viaggi Controparte_3
contestando la fondatezza delle domande attoree con particolare riguardo alla pretesa responsabilità solidale con il tour operator;
evidenziava, in tal senso, la propria natura di mero intermediario del viaggio e, dunque, l'assenza di responsabilità in relazione agli eventuali inadempimenti imputabili al tour operatori e, ovvero, ai suoi ausiliari;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande.
Si costituiva altresì il tour operator il quale chiedeva il rigetto delle CP_2
domande, sostenendo di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, adducendo, in particolare, la correttezza della propria condotta e l'assenza di prove idonee a dimostrare le gravi carenze denunciate dagli attori. Sosteneva, inoltre, di aver ricevuto le contestazioni solo verso la fine del soggiorno e di essersi prontamente attivato per proporre una sistemazione alternativa, che tuttavia non veniva accettata dagli attori: circostanza, quest'ultima, che
3 dimostrava come il disagio lamentato non avesse avuto l'intollerabilità rappresentata in giudizio.
All'esito dell'istruttoria, svolta mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 676/2020, pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le domande nei confronti dell'agenzia di viaggi e accoglieva parzialmente quelle proposte nei confronti del tour operator.
In motivazione, il Giudice di prime cure riteneva che la responsabilità dell'agenzia dovesse limitarsi al corretto adempimento dell'incarico di intermediazione ricevuto, senza estendersi alle obbligazioni proprie dell'organizzazione del viaggio imputabili esclusivamente al tour operator. Quanto alla posizione di quest'ultimo, il Tribunale osservava che le doglianze sollevate dagli attori risultavano generiche e non adeguatamente provate. In particolare, le fotografie prodotte in giudizio non risultavano sufficientemente contestualizzate, non essendo possibile desumerne con certezza il luogo e il momento dello scatto e, dunque, la loro effettiva riconducibilità alla struttura in oggetto. Riconosceva, tuttavia, un danno patrimoniale di € 188,00, per l'inadempimento imputabile allo stesso, che effettivamente non aveva assicurato ai clienti che gli alloggi offerti dalle strutture utilizzate non presentassero gli inconvenienti poi lamentati e riscontrati, oltre ad €
30,00 a titolo di rimborso per il servizio di transfert non fruito.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori TR e . Resistevano la e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
chiedendone il rigetto. CP_2
In data 6 giugno 2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la responsabilità dell'agenzia di viaggi, ritenendo che la stessa 4 fosse tenuta ad adempiere esclusivamente ad obblighi informativi limitati alla partenza, agli orari dei voli, alle formalità doganali e ai visti di ingresso, escludendo un obbligo di verifica e garanzia in ordine alla qualità dei servizi compresi nel pacchetto turistico e dunque una sua responsabilità in caso di danno da vacanza rovinata.
Con il secondo articolato motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto insussistente il danno non patrimoniale, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale. In particolare, deducono che il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato le prove documentali e testimoniali acquisite, giungendo erroneamente a escludere la dimostrazione del pregiudizio subito e, conseguentemente, il diritto al risarcimento richiesto.
Per ragioni di priorità logico-giuridica, si ritiene opportuno esaminare in via preliminare il secondo motivo del gravame, attinente alla sussistenza del danno lamentano dagli appellanti, posto che l'eventuale accoglimento di tale censura costituisce presupposto logico per la valutazione del primo motivo, volto a estendere la responsabilità anche all'agenzia di viaggi.
La doglianza è tuttavia infondata.
Al riguardo, si osserva che il danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall'art. 46 del D.lgs. n. 79 del 2011 cd. Codice del Turismo, consiste nel pregiudizio non patrimoniale rappresentato dal disagio e dall'afflizione patiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come esperienza irripetibile di svago, riposo e arricchimento personale, conforme alle proprie legittime aspettative (Cass. n. 7256 del giorno 11.5.2012).
Si tratta di una voce di danno non patrimoniale risarcibile laddove l'inadempimento dell'organizzatore del viaggio non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., superando una soglia minima di tollerabilità che va valutata caso per caso in relazione alla natura, alla durata e all'organizzazione complessiva del pacchetto (Cass. n. 17724 del 6.7.2018). 5 In tale prospettiva, l'art. 42 del Codice del Turismo stabilisce che, affinché possa configurarsi il diritto alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento del danno, è necessario che l'inadempimento dell'organizzatore non sia di scarsa importanza e che non vi abbia posto rimedio entro un termine ragionevole, fissato dal viaggiatore, tenendo conto della durata e delle caratteristiche del pacchetto turistico acquistato.
Quanto all'onere probatorio, trattandosi di un danno non configurabile come presunto, grava integralmente sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova sia della sussistenza dei disservizi imputabili al professionista, sia del nesso causale tra tali inadempimenti e la compromissione del godimento della vacanza, sia infine della gravità del pregiudizio subito, anche ai fini della sua eventuale quantificazione in via equitativa.
Nel caso di specie, gli appellanti lamentano una serie di disservizi e carenze igienico-sanitarie presso la struttura alberghiera, consistenti in stanze fatiscenti, impianti elettrici malfunzionanti, presenza di insetti, rubinetteria arrugginita, pavimentazione danneggiata e in generale condizioni non conformi agli standard promessi. Tuttavia, tali doglianze risultano prive di un adeguato supporto probatorio.
In primo luogo, le fotografie prodotte agli atti (doc. 10 citazione) non possono ritenersi idonee a dimostrare né la provenienza delle immagini, né la loro contestualizzazione temporale e spaziale. Non è possibile, cioè, evincere con chiarezza che le foto ritraggono le effettive condizioni delle camere assegnate agli appellanti presso l'hotel oggetto di contestazione, né che siano state scattate nel corso del soggiorno dedotto in giudizio, anche in considerazione del fatto che le stesse sono state disconosciute da controparte.
Tale lacuna probatoria non risulta essere stata colmata in sede processuale. Parte appellante, infatti, non ha fornito ulteriori elementi nè richiesto mezzi istruttori idonei a dimostrare la riferibilità delle immagini alla struttura in questione, né ha provveduto
6 a documentare in modo compiuto la connessione tra le fotografie prodotte e l'esperienza di soggiorno raccontata.
Analoga considerazione deve essere svolta in relazione alla copia della chat allegata in atti (doc. 11 citazione), la quale risulta priva di elementi essenziali all'attribuzione delle comunicazioni: non è infatti possibile identificare in modo certo il mittente e il destinatario, né risulta documentata la data in cui le conversazioni sarebbero intercorse. Anche tale documento, dunque, non assume idoneo valore probatorio, ai fini del riconoscimento del danno lamentato.
A ciò deve aggiungersi che, come risulta dalle emergenze istruttorie – e, in particolare, dalla prova testimoniale escussa- i viaggiatori provvedevano a segnalare le presunte difformità della struttura alberghiera solo in data 24.4.2019, ovvero quattro giorni dopo l'inizio del soggiorno. Nonostante la tardività della contestazione,
è pacifico agli atti che il tour operator, a seguito della segnalazione ricevuto, si attivava tempestivamente proponendo un cambio di sistemazione per il proseguo del soggiorno. Tale proposta, tuttavia, veniva rifiutata dagli appellanti. Le suddette circostanze depotenziano ulteriormente il valore delle doglianze attoree, evidenziando, da un lato l'assenza di una reazione tempestiva rispetto ai disservizi lamentati, e dall'altro, la disponibilità del tour operator ad adottare misure correttive, che non venivano tuttavia accettate.
Conclusivamente, la mancanza di prova circa i disservizi, la non contestualizzazione dei documenti prodotti, l'assenza di una reazione tempestiva e il rifiuto dell'alternativa proposta dall'organizzatore, inducono il Collegio a confermare quanto già statuito dal Tribunale in ordine alla non configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile nella fattispecie in esame.
Alla luce del rigetto del secondo motivo di appello, volto a contestare la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato, il primo motivo – diretto ad estendere la responsabilità anche all'agenzia di viaggi – deve ritenersi assorbito,
7 risultando priva di rilievo l'ulteriore indagine in ordine alla ripartizione delle responsabilità tra i soggetti convenuti.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.700,00 per ciascuna delle due parti convenute, per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e , in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori TR
e , nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
avverso la sentenza n. 676/2020 pronunziata dal Tribunale di
[...]
Marsala;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore delle società appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna in complessivi €
2.500,00, oltre accessori;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
8 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
9
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, III Sezione Civile,
composta dai signori:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Virginia Marletta Consigliere relatore ed estensore
Dott. Giulia Maisano Consigliere
riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1786/2020, posta in decisione in data 6.6.2025 per la quale è stata disposta la trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. promossa in questo grado
DA
IN PROPRIO E N.Q. (C.F. , nato Parte_1 C.F._1
a CASORATE PRIMO - PV in data 06/09/1971, IN Parte_2
PROPRIO E N.Q. (C.F. ), nata a [...] in C.F._2
data 05/09/1967, con il patrocinio dell'Avv. BISCONTI LUDOVICO
( ) C/so A.Diaz,56 91026 RA DE LO;
e con C.F._3
elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 C.F._4
in data 20/11/2000, con il patrocinio dell'Avv. BISCONTI LUDOVICO
( ) C/so A.Diaz,56 91026 RA DE LO;
e con C.F._3
elezione di domicilio in via presso il medesimo difensore
1 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MASINI Controparte_2 P.IVA_1
CO e con elezione di domicilio in via VIA SABBATINI, 8 61121 61121
PESARO presso il medesimo difensore
(C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2
con il patrocinio dell'Avv. CARMICIO ANTONINO e dall'Avv. DI GIOVANNI
PIETRO Indirizzo Telematico;
e con elezione di domicilio C.F._5
in via CORSO UMBERTO I N. 10 91026 RA DE LO presso il medesimo difensore
APPELLATI
CONCLUSIONI DELE PARTI
Le parti hanno concluso come da note per la trattazione scritta inviate e depositate in via telematica.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELA DECISIONE
e , in proprio e nella qualità di esercenti la Parte_1 Parte_2
responsabilità genitoriale sui figli minori TR e , citavano in Controparte_1
giudizio il tour operator e l'agenzia di viaggi Controparte_2 [...]
al fine di ottenere la condanna delle società al Controparte_4
pagamento, in via solidale, della somma di € 9.980,00 a titolo di risarcimento dei danni che assumono di avere sofferto in occasione dell'utilizzazione dei servizi di cui al contratto di pacchetto turistico organizzato da e venduto per il tramite CP_2
dell'agenzia Controparte_4
Deducevano, a fondamento della domanda, di aver acquistato, presso l'agenzia di viaggi un pacchetto turistico relativo al periodo dal 20 al Controparte_3
27 aprile 2019, per un costo complessivo di € 5.980,00, che includeva i voli aerei,
2 trasferimento da e per l'aeroporto di Havana, nonché il soggiorno presso l'Hotel La
Plaza, qualificato come struttura a quattro stelle.
Gli attori riferivano di non aver ricevuto alcun materiale informativo (dépliant o simili) riguardante l'albergo, e di aver constatato, solo al momento dell'arrivo, lo stato di degrado e le gravi carenze igienico-sanitarie della struttura. Descrivevano poi le camere come fatiscenti, con muri scrostati, pavimenti lesionati e sollevati, impianti elettrici malfunzionanti, fili scoperti, servizi igienici rotti, rubinetteria arrugginita e presenza di blatte nelle stanze.Narravano, inoltre, di aver tempestivamente segnalato tali disservizi al tour operator, il quale si attivava però tardivamente, proponendo un cambio di sistemazione solo nell'ultimo giorno utile del soggiorno. Lamentavano infine la mancata erogazione del servizio di trasferimento per il rientro in aeroporto.
Sulla base di tali circostanze, gli attori avanzavano domanda di condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, con particolare riferimento al c.d. “danno da vacanza rovinata”.
Si costituiva in giudizio l'agenzia di viaggi Controparte_3
contestando la fondatezza delle domande attoree con particolare riguardo alla pretesa responsabilità solidale con il tour operator;
evidenziava, in tal senso, la propria natura di mero intermediario del viaggio e, dunque, l'assenza di responsabilità in relazione agli eventuali inadempimenti imputabili al tour operatori e, ovvero, ai suoi ausiliari;
chiedeva pertanto il rigetto delle domande.
Si costituiva altresì il tour operator il quale chiedeva il rigetto delle CP_2
domande, sostenendo di aver correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattualmente assunte, adducendo, in particolare, la correttezza della propria condotta e l'assenza di prove idonee a dimostrare le gravi carenze denunciate dagli attori. Sosteneva, inoltre, di aver ricevuto le contestazioni solo verso la fine del soggiorno e di essersi prontamente attivato per proporre una sistemazione alternativa, che tuttavia non veniva accettata dagli attori: circostanza, quest'ultima, che
3 dimostrava come il disagio lamentato non avesse avuto l'intollerabilità rappresentata in giudizio.
All'esito dell'istruttoria, svolta mediante produzione documentale, interrogatorio formale e prova testimoniale, il Tribunale di Marsala, con sentenza n. 676/2020, pronunziata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. rigettava le domande nei confronti dell'agenzia di viaggi e accoglieva parzialmente quelle proposte nei confronti del tour operator.
In motivazione, il Giudice di prime cure riteneva che la responsabilità dell'agenzia dovesse limitarsi al corretto adempimento dell'incarico di intermediazione ricevuto, senza estendersi alle obbligazioni proprie dell'organizzazione del viaggio imputabili esclusivamente al tour operator. Quanto alla posizione di quest'ultimo, il Tribunale osservava che le doglianze sollevate dagli attori risultavano generiche e non adeguatamente provate. In particolare, le fotografie prodotte in giudizio non risultavano sufficientemente contestualizzate, non essendo possibile desumerne con certezza il luogo e il momento dello scatto e, dunque, la loro effettiva riconducibilità alla struttura in oggetto. Riconosceva, tuttavia, un danno patrimoniale di € 188,00, per l'inadempimento imputabile allo stesso, che effettivamente non aveva assicurato ai clienti che gli alloggi offerti dalle strutture utilizzate non presentassero gli inconvenienti poi lamentati e riscontrati, oltre ad €
30,00 a titolo di rimborso per il servizio di transfert non fruito.
Avverso detta sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
in proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...]
minori TR e . Resistevano la e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
chiedendone il rigetto. CP_2
In data 6 giugno 2025, sulle note per la trattazione scritta depositate telematicamente, la causa veniva posta in decisione.
Con il primo motivo, gli appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha escluso la responsabilità dell'agenzia di viaggi, ritenendo che la stessa 4 fosse tenuta ad adempiere esclusivamente ad obblighi informativi limitati alla partenza, agli orari dei voli, alle formalità doganali e ai visti di ingresso, escludendo un obbligo di verifica e garanzia in ordine alla qualità dei servizi compresi nel pacchetto turistico e dunque una sua responsabilità in caso di danno da vacanza rovinata.
Con il secondo articolato motivo, gli appellanti censurano la sentenza per aver ritenuto insussistente il danno non patrimoniale, contestando la valutazione delle risultanze istruttorie operata dal Tribunale. In particolare, deducono che il Giudice di primo grado non avrebbe adeguatamente considerato le prove documentali e testimoniali acquisite, giungendo erroneamente a escludere la dimostrazione del pregiudizio subito e, conseguentemente, il diritto al risarcimento richiesto.
Per ragioni di priorità logico-giuridica, si ritiene opportuno esaminare in via preliminare il secondo motivo del gravame, attinente alla sussistenza del danno lamentano dagli appellanti, posto che l'eventuale accoglimento di tale censura costituisce presupposto logico per la valutazione del primo motivo, volto a estendere la responsabilità anche all'agenzia di viaggi.
La doglianza è tuttavia infondata.
Al riguardo, si osserva che il danno da vacanza rovinata, il cui risarcimento è disciplinato dall'art. 46 del D.lgs. n. 79 del 2011 cd. Codice del Turismo, consiste nel pregiudizio non patrimoniale rappresentato dal disagio e dall'afflizione patiti dal viaggiatore per non avere potuto godere pienamente della vacanza come esperienza irripetibile di svago, riposo e arricchimento personale, conforme alle proprie legittime aspettative (Cass. n. 7256 del giorno 11.5.2012).
Si tratta di una voce di danno non patrimoniale risarcibile laddove l'inadempimento dell'organizzatore del viaggio non sia di scarsa importanza ai sensi dell'art. 1455 c.c., superando una soglia minima di tollerabilità che va valutata caso per caso in relazione alla natura, alla durata e all'organizzazione complessiva del pacchetto (Cass. n. 17724 del 6.7.2018). 5 In tale prospettiva, l'art. 42 del Codice del Turismo stabilisce che, affinché possa configurarsi il diritto alla risoluzione del contratto e al conseguente risarcimento del danno, è necessario che l'inadempimento dell'organizzatore non sia di scarsa importanza e che non vi abbia posto rimedio entro un termine ragionevole, fissato dal viaggiatore, tenendo conto della durata e delle caratteristiche del pacchetto turistico acquistato.
Quanto all'onere probatorio, trattandosi di un danno non configurabile come presunto, grava integralmente sull'attore, ai sensi dell'art. 2697 c.c., la prova sia della sussistenza dei disservizi imputabili al professionista, sia del nesso causale tra tali inadempimenti e la compromissione del godimento della vacanza, sia infine della gravità del pregiudizio subito, anche ai fini della sua eventuale quantificazione in via equitativa.
Nel caso di specie, gli appellanti lamentano una serie di disservizi e carenze igienico-sanitarie presso la struttura alberghiera, consistenti in stanze fatiscenti, impianti elettrici malfunzionanti, presenza di insetti, rubinetteria arrugginita, pavimentazione danneggiata e in generale condizioni non conformi agli standard promessi. Tuttavia, tali doglianze risultano prive di un adeguato supporto probatorio.
In primo luogo, le fotografie prodotte agli atti (doc. 10 citazione) non possono ritenersi idonee a dimostrare né la provenienza delle immagini, né la loro contestualizzazione temporale e spaziale. Non è possibile, cioè, evincere con chiarezza che le foto ritraggono le effettive condizioni delle camere assegnate agli appellanti presso l'hotel oggetto di contestazione, né che siano state scattate nel corso del soggiorno dedotto in giudizio, anche in considerazione del fatto che le stesse sono state disconosciute da controparte.
Tale lacuna probatoria non risulta essere stata colmata in sede processuale. Parte appellante, infatti, non ha fornito ulteriori elementi nè richiesto mezzi istruttori idonei a dimostrare la riferibilità delle immagini alla struttura in questione, né ha provveduto
6 a documentare in modo compiuto la connessione tra le fotografie prodotte e l'esperienza di soggiorno raccontata.
Analoga considerazione deve essere svolta in relazione alla copia della chat allegata in atti (doc. 11 citazione), la quale risulta priva di elementi essenziali all'attribuzione delle comunicazioni: non è infatti possibile identificare in modo certo il mittente e il destinatario, né risulta documentata la data in cui le conversazioni sarebbero intercorse. Anche tale documento, dunque, non assume idoneo valore probatorio, ai fini del riconoscimento del danno lamentato.
A ciò deve aggiungersi che, come risulta dalle emergenze istruttorie – e, in particolare, dalla prova testimoniale escussa- i viaggiatori provvedevano a segnalare le presunte difformità della struttura alberghiera solo in data 24.4.2019, ovvero quattro giorni dopo l'inizio del soggiorno. Nonostante la tardività della contestazione,
è pacifico agli atti che il tour operator, a seguito della segnalazione ricevuto, si attivava tempestivamente proponendo un cambio di sistemazione per il proseguo del soggiorno. Tale proposta, tuttavia, veniva rifiutata dagli appellanti. Le suddette circostanze depotenziano ulteriormente il valore delle doglianze attoree, evidenziando, da un lato l'assenza di una reazione tempestiva rispetto ai disservizi lamentati, e dall'altro, la disponibilità del tour operator ad adottare misure correttive, che non venivano tuttavia accettate.
Conclusivamente, la mancanza di prova circa i disservizi, la non contestualizzazione dei documenti prodotti, l'assenza di una reazione tempestiva e il rifiuto dell'alternativa proposta dall'organizzatore, inducono il Collegio a confermare quanto già statuito dal Tribunale in ordine alla non configurabilità di un danno non patrimoniale risarcibile nella fattispecie in esame.
Alla luce del rigetto del secondo motivo di appello, volto a contestare la sussistenza del danno non patrimoniale lamentato, il primo motivo – diretto ad estendere la responsabilità anche all'agenzia di viaggi – deve ritenersi assorbito,
7 risultando priva di rilievo l'ulteriore indagine in ordine alla ripartizione delle responsabilità tra i soggetti convenuti.
L'appello, pertanto, deve essere integralmente rigettato.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi € 2.700,00 per ciascuna delle due parti convenute, per compensi, oltre oneri forfetari, CPA e IVA.
Visto l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della
L. 228/2012, in vigore dal 31.1.2013), si deve dare atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, definitivamente pronunciando sentiti i procuratori delle parti:
1) rigetta l'appello proposto da e , in Parte_1 Parte_2
proprio e nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori TR
e , nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
avverso la sentenza n. 676/2020 pronunziata dal Tribunale di
[...]
Marsala;
2) condanna gli appellanti al pagamento, in favore delle società appellate, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per ciascuna in complessivi €
2.500,00, oltre accessori;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti, a carico dell'appellante, dell'obbligo di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13 DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
8 Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il
23.10.2025.
IL CONSIGLIERE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Virginia Marletta Dott. Antonino Liberto Porracciolo
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