Articolo 5 della Legge 29 maggio 1974, n. 218
Articolo 4
Versione
25 giugno 1974
Art. 5.

Fino al termine di cui all'articolo 4 e in dipendenza di obiettive ed inderogabili esigenze dell'Amministrazione dei lavori pubblici, con motivato decreto il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a bandire concorsi, a termini abbreviati, in deroga alle vigenti disposizioni, da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione di personale, da attingere dalle vacanze disponibili nei ruoli organici, detratte le aliquote dei posti resi eventualmente indisponibili ai sensi del precedente articolo.
Un'aliquota del personale da assumere sara' riservata per la sua funzionalita' al servizio escavazione porti.
Per le assunzioni di personale relative a tale servizio, non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
I vincitori dei concorsi, espletati ai sensi del presente articolo, possono essere assunti in servizio anche in pendenza della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.

Entrata in vigore il 25 giugno 1974