Ordinanza collegiale 27 luglio 2022
Sentenza 2 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 02/01/2023, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/01/2023
N. 00024/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02220/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2220 del 2021, proposto da
EA Abbamonte, rappresentato e difeso dagli avvocati EA Abbamonte, Massimo Falco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio EA Abbamonte in Napoli, via Melisurgo n. 4;
contro
Gestione Liquidatoria del Consorzio Aurunco di Bonifica, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;
Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Marzocchella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Santa Lucia 81;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sull'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sez. IV - in data 05.11.2018 nel giudizio n. R.G. 1109/2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.1. La parte ricorrente, NT EA, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sull’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Sez. IV in data 05.11.2018 nel giudizio n. R.G. 1109/2018.
La parte rappresenta di aver rappresentato in diversi contenzioso il Consorzio Aurunco di Bonifica e di aver ottenuto l’ordinanza appena riportata con cui il Tribunale di Santa Maria C.V. ha condannato il consorzio al pagamento del residuo, quantificato nella somma di euro 9.718,34 oltre agli accessori e alle spese (per un totale che la parte calcola nella somma di euro 23.174,24). La parte rappresentava di aver notificato l’ordinanza in forma esecutiva in data 26.2.2019 e che è, quindi, elasso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669/1996.
La parte rappresenta, peraltro, che con deliberazione n. 220 del 20.05.2019, la Giunta Regionale della Campania ha proposto al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 18, co. 2 L.R. n. 4/2003 la soppressione del Consorzio Aurunco di Bonifica e la sua conseguente liquidazione: il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 28.10.2019 ha approvato la richiamata D.G.R. n. 220/2019, come da Attestato n. 482/2 pubblicata sul BURC n. 66/2019, ed ha soppresso il cit. Consorzio. Per l’effetto, con Decreto Presidenziale n. 36 del 27.02.2020, la Regione Campania ha nominato l'Avv. Ciro Foglia Commissario Liquidatore del soppresso Consorzio.
1.2. Sebbene non vi sia una sostanziale contestazione sulla debenza delle somme, la Regione ha, invece, contestato di essere responsabile in via gradata per le obbligazioni del Consorzio come sostenuto dal ricorrente.
1.3. La situazione patrimoniale del Consorzio, peraltro, appare critica. Difatti, la documentazione depositata in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. 5011/2022, dimostrava come per la gestione liquidatoria fosse impossibile finanche retribuire l’attività dei commissari liquidatori (v. relazione dell’avv. Foglia del 2.11.2021, in atti). In atti, risultano versate le dimissioni di entrambi i liquidatori nominati sino a ora.
Inoltre, le attività del consorzio in liquidazione sono state trasferite al Consorzio di bonifica del bacino inferiore del Volturno che riscuoterà i previsti tributi consortili.
2.1. In via preliminare, occorre rilevare come sia estraneo al presente giudizio il rapporto tra il Consorzio di bonifica del Volturno e la gestione liquidatoria del consorzio intimato in quanto il primo non è stato invocato in giudizio.
2.2. Sempre in via preliminare, occorre chiarire che la domanda è inammissibile nei confronti della Regione che, sebbene sia organo deputato alla vigilanza sui consorzi, non assume per ciò solo la qualità di obbligato all’adempimento delle obbligazioni dei medesimi.
Tanto ha chiarito in casi del tutto analoghi la giurisprudenza (v. T.A.R. Campania, n. 5759 del 6.12.2019 nonché la giurisprudenza allegata alla nota dell’avv. Foglia del 2.11.2021, cit.).
In particolare, giova rammentare che la Corte di Cassazione (Sent. n. 14668 del 29.05.2019) e il Consiglio di Stato (sez. VI, Sent. n. 6068/2018) hanno chiarito che i consorzi posseggano una soggettività autonoma rispetto alla Regione di talché i debiti dell’uno non determinano una diretta posizione obbligatoria della Regione Campania.
Sembra utile riportare un passaggio della menzionata Sentenza del Consiglio di Stato – ripresa e sviluppata da Cass. n. 14668/2019, cit. - che è riferibile a una fattispecie dai tratti sostanzialmente comuni alla presente: “ con riguardo … alla Gestione liquidatoria, si osserva che l’intervenuta attribuzione della copertura finanziaria “a carico della Regione” non è formula sufficiente a far ritenere che ne consegua l’accollo in capo alla stessa della massa intera delle passività accertate, con conseguente assunzione da parte della Regione dell’obbligazione di farvi integralmente fronte. Ciò non è statuito nemmeno nelle deliberazioni citate, mentre la suddetta “copertura finanziaria” è posta a carico della Regione “mediante costituzione di un apposito capitolo di bilancio”, il che definisce il relativo stanziamento nella legge di bilancio quale limite dell’impegno regionale assunto annualmente per la copertura in questione. Parimenti, la previsione che il Commissario liquidatore possa richiedere alla Regione finanziamenti relativi a “eventuali occorrenze finanziarie” della Gestione, chiarisce che tali erogazioni non sono né stabili né preordinate all’intera copertura delle esigenze finanziarie della Gestione ma sottoposte alla decisione discrezionale della Regione di volta in volta sull’an e sul quantum ”. È stato chiarito che neppure l’assunzione “ di specifiche, individue voci di debito o l’erogazione di singole somme da parte della Regione, per quanto sia manifestazione di un supporto svolto evidentemente nell’interesse pubblico, non comporta per ciò solo l’automatica assunzione totale delle passività della Gestione stessa. Parimenti, il trasferimento del servizio di bonifica ad un altro Consorzio, pure richiamato, non incide sulla disciplina specifica della Gestione liquidatoria ”. Conclusivamente, si è affermato che “ la Regione, alla luce del suo rapporto intersoggettivo con il Consorzio e con la relativa Gestione liquidatoria, non può essere ritenuto un soggetto comunque debitore ai fini dell’esecuzione del giudicato per cui è causa ”.
Va aggiunto che gli atti che hanno decretato lo scioglimento del consorzio e il trasferimento delle competenze al Consorzio di bonifica del Volturno, sopra menzionati e versati in atti, non evidenziano in alcun modo che la Regione si sia accollata le passività del Consorzio Aurunco di bonifica di talchè la conclusione della richiamata giurisprudenza ne risulta indubbiamente confermata.
2.3. Sebbene sia evidente la criticità di un simile orientamento in termini di effettività di tutela dei debitori del Consorzio, il Collegio ritiene di non discostarsi da esso in quanto la disamina effettuata dalle due Corti superiori ha effettivamente escluso la sovrapponibilità della soggettività dei consorzi di bonifica a quella della Regione.
2.4. La domanda va, quindi, dichiarata inammissibile nei confronti della Regione Campania per difetto di legittimazione passiva.
3. La domanda va, invece, accolta nei confronti del Consorzio Aurunco o, più esattamente, della relativa gestione liquidatoria (correttamente evocata in giudizio). La pretesa, scaturente da un titolo giudiziale definitivo, non è stata in alcun modo contestata dall’ente intimato che aveva l’onere di provarne l’adempimento.
Conseguentemente, va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione in epigrafe di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo in questione per la parte rimasta inadempiuta, nominandosi sin d’ora il commissario ‘ad acta’ in caso di perdurante inadempimento, come richiesto da parte ricorrente. Occorre precisare che l’eventuale compenso del commissario, da calcolare ai sensi del D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dovrà essere liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, nonché la precisazione se l’attività è stata svolta al di fuori dell’orario di servizio.
4. Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza nei confronti della gestione liquidatoria del Consorzio Aurunco di bonifica mentre vanno compensate – per la natura della decisione - nei confronti della Regione Campania.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava):
-) DICHIARA il ricorso inammissibile nei confronti della Regione Campania;
-) DICHIARA l’obbligo della gestione liquidatoria del Consorzio Aurunco di bonifica di dare esecuzione - entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente Sentenza - in favore della parte ricorrente al titolo esecutivo di cui in epigrafe nei termini indicati in parte motiva;
-) nel caso di ulteriore inottemperanza, NOMINA Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, anche in pensione , che provvederà, con compenso liquidato con le modalità indicate in motivazione, su istanza della parte interessata, al compimento degli atti necessari all’esecuzione del predetto titolo nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
-) CONDANNA la Gestione liquidatoria del Consorzio Aurunco di bonifica al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.000,00 (mille), oltre agli accessori di legge e al contributo unificato, se ed in quanto effettivamente assolto;
-) COMPENSA le spese nei rapporti tra ricorrente e Regione Campania;
-) ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Vincenzo Cernese, Consigliere
Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Cestaro | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO