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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 9204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9204 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 27609/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: determinazioni accessorie alla domanda principale di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza n. 2783/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Parte_1 Avino
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo CP_1 Pezone
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 5.6.2025 l' avv. Pezone si è riportato agli atti di causa ed ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre e la determinazione dell'assegno a carico del ricorrente nella misura di € 350,00 mensili. L'avv. Avino non ha depositato note né comparsa conclusionale.
Il PM – con parere dell'11.6.2025 - ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo di alla madre, rimettendo alla Per_1 minore la scelta di vedere il padre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.11.2022, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio con la sign.ra Parte_1 il 4.3.2008 dal quale era nata il [...] – esponeva che da tempo si era verificata una CP_1 Per_1 irreversibile crisi di coppia che ha condotto alla fine dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, non essendo più tollerabile la convivenza, che fosse pronunciata la separazione con affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e residenza privilegiata presso la madre alla quale andrà assegnata la casa coniugale. Ha proposto per la figlia – quale suo contributo al mantenimento – la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata l'udienza presidenziale in data 17.2.2023, poi rinviata al 21.4.2023, si costituiva la resistente la quale, non opponendosi alla separazione, ha aderito alla domanda di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso di sé. Ha chiesto, inoltre, determinarsi a carico del padre la somma di € 350,00 quale contributo al mantenimento della figlia (oltre al 50% delle spese straordinarie) . Ha evidenziato che il marito si era sempre occupato del sostegno economico del nucleo familiare e che lei non aveva mai lavorato, essendosi dedicata alla famiglia. Successivamente, con memoria integrativa, la resistente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito che l'aveva tradita ed aveva da tempo abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con un'altra donna.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentiti i coniugi, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori - (affido condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, modalità di visita, assegno di € Per_1 300,00 a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia ed il 50% delle spese straordinarie) - ed ha rimesso il giudizio dinanzi al Giudice;
espletata l'istruttoria, rigettate le istanze di prove orali, sentita la minore Per_1 la causa è stata riservata in decisione prima sullo status e poi rimessa sul ruolo. All'udienza del 5.7.2025 è stata decisa con i termini di legge del “vecchio rito”.
Nulla va statuito in ordine alla domanda di separazione sulla quale è stata già pronunciata sentenza parziale.
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Nulla va statuito in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla sign. in quanto la stessa, CP_1 all'udienza del 31.10.2023 vi ha espressamente rinunciato.
Circa l'affido di (nata il [...]), la ricorrente ha, inizialmente, aderito alla domanda di affido condiviso Per_1 formulata dal marito, ma poi, successivamente, nel corso del giudizio, - stante la persistente indifferenza del padre nei confronti della minore e la totale assenza dalla sua vita, nonché la sua condotta inadempiente in termini economici – ha chiesto l'affido esclusivo della figlia. Il ricorrente, in sede di udienza presidenziale del 21.4.2023, ha dichiarato che effettivamente non stava contribuendo al mantenimento della figlia su consiglio del suo legale, e che la moglie percepiva il RDC. La – confermata la totale inadempienza del marito riguardo agli aspetti patrimoniali - dichiarava che a CP_1 Per_1 seguito dell'allontanamento del padre dalla casa coniugale, si era sentita trascurata e ne aveva molto sofferto.
Il Giudice istruttore ha poi disposto l'ascolto di che, all'udienza del 31.10.2023, ha dichiarato: Per_1 Ho 15 anni. Nessuno mi ha condizionato in quello che devo dire. Prima della separazione i miei genitori non litigavano se non normali discussioni. Io non ho bisogno di vedere mio padre, sto bene così. Mi ha dato fastidio in passato che mio padre non comprava in casa le cose necessarie perché diceva di non avere soldi e poi il giorno si presentava a casa con un paio di scarpe o una tuta e me questa cosa mi dava molto fastidio;
a volte ci preparavamo per uscire e lui poi improvvisamente cambiava idea e non si usciva più. Per me, dunque, era immaturo e l'ho sempre considerato tale anche perché spesso si allontanava di casa . In passato quando litigava con mamma e si allontanava da casa chiamava me per tornare a casa ma io dicevo a mamma di non farlo tornare. Non mi sembrava corretto da parte sua il fatto che mi coinvolgesse perché io sono la figlia e mi ha fatto sentire in difficoltà dandomi un ruolo che non volevo avere. Inoltre certe volte diceva che voleva stare con mia madre, tornare e fare il bravo marito ma poi non tornava. Questo suo comportamento mi ha fatto piano piano allontanare da lui e mi ha fatto perdere la stima e la fiducia. E' un anno che non lo vedo. L'ultima volta l'ho visto a dicembre scorso quando tentai di fargli fare pace con mamma e lui in quella occasione mi rise in faccia. Per questo io non voglio vederlo, lo ritengo immaturo. Mi ha deluso il fatto che tratta me e mia mamma come burattini, andava e veniva da casa quando voleva. All'inizio ci rimanevo male ma poi ho iniziato a decidere di non vederlo più. Io e mamma non abbiamo bisogno di lui. Da quando è iniziata la causa io non ho mai voluto vederlo e sono stata sempre ferma in questa mia decisione perché io se prendo una decisione non cambio idea. Io non ho bisogno di un genitore immaturo. In passato ha detto sempre di essere cambiato ma nella realtà non è mai cambiato nonostante le tante occasioni avute, per questo non voglio avere rapporti con lui. Io non ho nessun vuoto, lui ha provato a recuperare il rapporto con me ma io non voglio. Io non ho mio padre su instagram. A fine agosto l'ho anche bloccato su whatsapp. Frequento la seconda superiore indirizzo fisioterapia, ma lui non è mai venuto a scuola a prendermi né a parlare con i professori. Il pomeriggio frequento danza. Questa estate mi chiese di andare a mare insieme ma non ricordo se mi chiese di andare in vacanza insieme. So che papà ha una compagna. Ribadisco che dopo l'ultima volta che papà è andato via di casa si è rotto qualcosa e non me la sento di vederlo. Ricordo che quando mi vedeva passare per strada invece di salutarmi si nascondeva nel bar del cugino per non farsi vedere e poi la sera mi contattava sul cellulare per dirmi che mi aveva visto. Anche questo atteggiamento mi spinge oggi a non voler avere rapporti con lui. Posso dire che oggi non sto male e non vivo con un vuoto dentro. La figura di riferimento maschile per me è mio nonno. E' come se mi fossi abituata alla sua assenza. Ho raggiunto un mio equilibrio a casa. Ho un' amica che ha i genitori separati e lei so che vede il padre quando vuole. A domanda del giudice rispondo che non voglio essere costretta a vedere mio padre.
Il Giudice, pertanto, – preso atto delle dichiarazioni di e tenuto conto della sua età - in parziale modifica Per_1 dell'ordinanza presidenziale, ha disposto visite libere della figlia con il padre stabilendo che sarebbe stata lei a ricontattare il padre quando si fosse sentita in grado di farlo.
Successivamente, proseguita l'istruttoria, nulla altro è merso di nuovo riguardo ai rapporti padre-figlia minore in quanto il non ha depositato altre note di udienza, né ha ottemperato all'ordine del Gi di depositare gli aggiornamenti Pt_1 delle dichiarazioni reddituali. La resistente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore. Il Pm ha espresso parere favorevole.
Orbene, il Collegio, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria, tenuto conto dell'età di dispone l'affido Per_1 esclusivo della minore alla madre in quanto il ha, nel corso del giudizio, continuato a perseverare nella sua Pt_1 condotta abbandonica nei confronti della figlia, non curandosi di lei, non cercandola più e non sostenendola economicamente. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il
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ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Alla luce degli esposti orientamenti giurisprudenziali, e, soprattutto, delle dichiarazioni della minore, l'affido esclusivo, allo stato attuale, è l'unica modalità che può tutelare l'equilibrio psico-fisico di in quanto nella condotta del Per_1 padre è da ravvisarsi una gravità tale da giustificare l'affido esclusivo della ragazza alla sola madre. Il Collegio, inoltre, conferma le modalità di visita libere della minore con il padre che è stata già disposta dal Gi.
Circa la domanda relativa al mantenimento della figlia minore. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto il ricorrente – che nell'atto introduttivo ha proposto la somma di € 250,00 mensili per la figlia senza dedurre né precisare alcunchè in ordine al suo lavoro o alle sue capacità reddituali – in sede di udienza presidenziale del 21.4.2023 ha dichiarato di aver sempre lavorato in una fabbrica di scarpe presso la quale percepiva circa 300 euro alla settimana;
aveva sempre provveduto ai bisogni della famiglia, ma non stava più sostenendo il mutuo della casa coniugale assunto in costanza di matrimonio. La sul punto, ha dichiarato che il marito le aveva sempre dato 50 euro a settimana per le spese della famiglia, e CP_1 che lei, dopo la separazione di fatto, aveva iniziata a percepire il RDC di € 700 mensili, consapevole, però, che il mutuo sulla casa non fosse più sostenuto dal . Pt_1 In sede di precisazione delle conclusioni, infine, la ha dedotto: il Sig. ha svolto e sta svolgendo attività CP_1 Pt_1 lavorativa stabile, essendo dedito anche alla vendita on line di beni costosi, quali orologi, motocicli, concedendosi vacanze, weekend, feste, a conferma del fatto che lo stesso abbia un tenore di vita agiato, ben potendo corrispondere tale importo per la figlia anche se, di fatto, lo stesso -come dimostrato dalle denunce/querele sporte dalla Per_1 sig.ra , di fatto da mesi ha omesso completamento il versamento di qualsiasi importo per la figlia. Ne consegue CP_1 che l'importo di Euro 350,00 sia più che congruo, tenuto conto delle esigenze di della sua età, e dei suoi Per_1 bisogni. Nulla disporre sulla casa coniugale, essendo la stessa, ormai, stata oggetto di vendita all'incanto, a seguito di pignoramento presso terzi, già in corso, a causa delle inadempienze del Sig. , ed essendo stato emesso il decreto Pt_1 di trasferimento in favore del nuovo acquirente.
Orbene, nella ambiguità di quanto emerso e dalla confusa e volutamente opaca situazione economico-reddituale del che non ha depositato alcuna documentazione neppure su ordine del Giudice, tenuto conto della prevalenza del Pt_1 tempo trascorso dalla minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto della figlia con lei convivente) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale, nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di la somma di € 350,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia minore con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione da novembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo del 7.3.2018.
La sign.ra inoltre, è autorizzata a percepire per intero l'assegno unico per la figlia minore CP_1 Per_1
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono e della soccombenza del ricorrente, vanno poste a carico del e si liquidano in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
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2- affida la minore in maniera esclusiva alla madre;
Per_1
3- disciplina gli incontri padre-figlia nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da novembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva;
4- Condanna alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla resistente che liquida, alla luce Parte_1 del DM 147/2022 in € 1.904,00, oltre ad Iva e Cpa come per legge, rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. Vincenzo Pezone che si è dichiarato anticipatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.10.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - 1a Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: Dott. Ssa Immacolata Cozzolino - Presidente rel./est. Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice - Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel/est - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 27609/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza cartolare del 5.6.2025 con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. avente per oggetto: determinazioni accessorie alla domanda principale di separazione giudiziale già pronunciata con sentenza n. 2783/2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Anna Parte_1 Avino
RICORRENTE- resistente in riconvenzionale
E
, nata a [...] l'[...], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo CP_1 Pezone
RESISTENTE- ricorrente in riconvenzionale
NONCHÉ Il P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: All'udienza cartolare del 5.6.2025 l' avv. Pezone si è riportato agli atti di causa ed ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore alla madre e la determinazione dell'assegno a carico del ricorrente nella misura di € 350,00 mensili. L'avv. Avino non ha depositato note né comparsa conclusionale.
Il PM – con parere dell'11.6.2025 - ha chiesto disporsi l'affido super-esclusivo di alla madre, rimettendo alla Per_1 minore la scelta di vedere il padre.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 25.11.2022, il sign. – premesso di aver contratto matrimonio con la sign.ra Parte_1 il 4.3.2008 dal quale era nata il [...] – esponeva che da tempo si era verificata una CP_1 Per_1 irreversibile crisi di coppia che ha condotto alla fine dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, non essendo più tollerabile la convivenza, che fosse pronunciata la separazione con affido condiviso della minore ad entrambi i genitori e residenza privilegiata presso la madre alla quale andrà assegnata la casa coniugale. Ha proposto per la figlia – quale suo contributo al mantenimento – la somma di € 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Fissata l'udienza presidenziale in data 17.2.2023, poi rinviata al 21.4.2023, si costituiva la resistente la quale, non opponendosi alla separazione, ha aderito alla domanda di affido condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso di sé. Ha chiesto, inoltre, determinarsi a carico del padre la somma di € 350,00 quale contributo al mantenimento della figlia (oltre al 50% delle spese straordinarie) . Ha evidenziato che il marito si era sempre occupato del sostegno economico del nucleo familiare e che lei non aveva mai lavorato, essendosi dedicata alla famiglia. Successivamente, con memoria integrativa, la resistente ha chiesto pronunciarsi la separazione con addebito al marito che l'aveva tradita ed aveva da tempo abbandonato il tetto coniugale per andare a convivere con un'altra donna.
All'esito dell'udienza presidenziale, sentiti i coniugi, il Presidente ha adottato i provvedimenti provvisori - (affido condiviso di ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, modalità di visita, assegno di € Per_1 300,00 a carico del padre quale contributo al mantenimento della figlia ed il 50% delle spese straordinarie) - ed ha rimesso il giudizio dinanzi al Giudice;
espletata l'istruttoria, rigettate le istanze di prove orali, sentita la minore Per_1 la causa è stata riservata in decisione prima sullo status e poi rimessa sul ruolo. All'udienza del 5.7.2025 è stata decisa con i termini di legge del “vecchio rito”.
Nulla va statuito in ordine alla domanda di separazione sulla quale è stata già pronunciata sentenza parziale.
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Nulla va statuito in ordine alla domanda di addebito della separazione formulata dalla sign. in quanto la stessa, CP_1 all'udienza del 31.10.2023 vi ha espressamente rinunciato.
Circa l'affido di (nata il [...]), la ricorrente ha, inizialmente, aderito alla domanda di affido condiviso Per_1 formulata dal marito, ma poi, successivamente, nel corso del giudizio, - stante la persistente indifferenza del padre nei confronti della minore e la totale assenza dalla sua vita, nonché la sua condotta inadempiente in termini economici – ha chiesto l'affido esclusivo della figlia. Il ricorrente, in sede di udienza presidenziale del 21.4.2023, ha dichiarato che effettivamente non stava contribuendo al mantenimento della figlia su consiglio del suo legale, e che la moglie percepiva il RDC. La – confermata la totale inadempienza del marito riguardo agli aspetti patrimoniali - dichiarava che a CP_1 Per_1 seguito dell'allontanamento del padre dalla casa coniugale, si era sentita trascurata e ne aveva molto sofferto.
Il Giudice istruttore ha poi disposto l'ascolto di che, all'udienza del 31.10.2023, ha dichiarato: Per_1 Ho 15 anni. Nessuno mi ha condizionato in quello che devo dire. Prima della separazione i miei genitori non litigavano se non normali discussioni. Io non ho bisogno di vedere mio padre, sto bene così. Mi ha dato fastidio in passato che mio padre non comprava in casa le cose necessarie perché diceva di non avere soldi e poi il giorno si presentava a casa con un paio di scarpe o una tuta e me questa cosa mi dava molto fastidio;
a volte ci preparavamo per uscire e lui poi improvvisamente cambiava idea e non si usciva più. Per me, dunque, era immaturo e l'ho sempre considerato tale anche perché spesso si allontanava di casa . In passato quando litigava con mamma e si allontanava da casa chiamava me per tornare a casa ma io dicevo a mamma di non farlo tornare. Non mi sembrava corretto da parte sua il fatto che mi coinvolgesse perché io sono la figlia e mi ha fatto sentire in difficoltà dandomi un ruolo che non volevo avere. Inoltre certe volte diceva che voleva stare con mia madre, tornare e fare il bravo marito ma poi non tornava. Questo suo comportamento mi ha fatto piano piano allontanare da lui e mi ha fatto perdere la stima e la fiducia. E' un anno che non lo vedo. L'ultima volta l'ho visto a dicembre scorso quando tentai di fargli fare pace con mamma e lui in quella occasione mi rise in faccia. Per questo io non voglio vederlo, lo ritengo immaturo. Mi ha deluso il fatto che tratta me e mia mamma come burattini, andava e veniva da casa quando voleva. All'inizio ci rimanevo male ma poi ho iniziato a decidere di non vederlo più. Io e mamma non abbiamo bisogno di lui. Da quando è iniziata la causa io non ho mai voluto vederlo e sono stata sempre ferma in questa mia decisione perché io se prendo una decisione non cambio idea. Io non ho bisogno di un genitore immaturo. In passato ha detto sempre di essere cambiato ma nella realtà non è mai cambiato nonostante le tante occasioni avute, per questo non voglio avere rapporti con lui. Io non ho nessun vuoto, lui ha provato a recuperare il rapporto con me ma io non voglio. Io non ho mio padre su instagram. A fine agosto l'ho anche bloccato su whatsapp. Frequento la seconda superiore indirizzo fisioterapia, ma lui non è mai venuto a scuola a prendermi né a parlare con i professori. Il pomeriggio frequento danza. Questa estate mi chiese di andare a mare insieme ma non ricordo se mi chiese di andare in vacanza insieme. So che papà ha una compagna. Ribadisco che dopo l'ultima volta che papà è andato via di casa si è rotto qualcosa e non me la sento di vederlo. Ricordo che quando mi vedeva passare per strada invece di salutarmi si nascondeva nel bar del cugino per non farsi vedere e poi la sera mi contattava sul cellulare per dirmi che mi aveva visto. Anche questo atteggiamento mi spinge oggi a non voler avere rapporti con lui. Posso dire che oggi non sto male e non vivo con un vuoto dentro. La figura di riferimento maschile per me è mio nonno. E' come se mi fossi abituata alla sua assenza. Ho raggiunto un mio equilibrio a casa. Ho un' amica che ha i genitori separati e lei so che vede il padre quando vuole. A domanda del giudice rispondo che non voglio essere costretta a vedere mio padre.
Il Giudice, pertanto, – preso atto delle dichiarazioni di e tenuto conto della sua età - in parziale modifica Per_1 dell'ordinanza presidenziale, ha disposto visite libere della figlia con il padre stabilendo che sarebbe stata lei a ricontattare il padre quando si fosse sentita in grado di farlo.
Successivamente, proseguita l'istruttoria, nulla altro è merso di nuovo riguardo ai rapporti padre-figlia minore in quanto il non ha depositato altre note di udienza, né ha ottemperato all'ordine del Gi di depositare gli aggiornamenti Pt_1 delle dichiarazioni reddituali. La resistente, all'udienza di precisazione delle conclusioni, ha chiesto disporsi l'affido esclusivo della minore. Il Pm ha espresso parere favorevole.
Orbene, il Collegio, preso atto di quanto emerso dall'istruttoria, tenuto conto dell'età di dispone l'affido Per_1 esclusivo della minore alla madre in quanto il ha, nel corso del giudizio, continuato a perseverare nella sua Pt_1 condotta abbandonica nei confronti della figlia, non curandosi di lei, non cercandola più e non sostenendola economicamente. In punto di diritto vanno premessi i seguenti principi: la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori (nella specie, la madre) e che sia stabilito uno specifico regime di visita con l'altro genitore (Cass. civ., 26 luglio 2013, n. 18131). Il grave conflitto fra i genitori non è, di per sé solo, idoneo ad escludere l'affidamento condiviso, che il legislatore ha mostrato di ritenere il regime ordinario (Cass. civ., Sez. I, 08 febbraio 2012, n. 1777). In tema di separazione personale, la mera conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti separatizi, non preclude il
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ricorso al regime preferenziale dell'affidamento condiviso solo se si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio per la prole, mentre assume connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. civ. 29 marzo 2012, n. 5108). La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337-ter del codice civile, è derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente. (Cass. civ., Sez. I, 17 dicembre 2009, n.° 26587).
Alla luce degli esposti orientamenti giurisprudenziali, e, soprattutto, delle dichiarazioni della minore, l'affido esclusivo, allo stato attuale, è l'unica modalità che può tutelare l'equilibrio psico-fisico di in quanto nella condotta del Per_1 padre è da ravvisarsi una gravità tale da giustificare l'affido esclusivo della ragazza alla sola madre. Il Collegio, inoltre, conferma le modalità di visita libere della minore con il padre che è stata già disposta dal Gi.
Circa la domanda relativa al mantenimento della figlia minore. Per quanto riguarda il contributo per il mantenimento dei figli - si osserva che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dalla legge obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. L'art. 337 ter c.c. nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.
Orbene, nel caso concreto il ricorrente – che nell'atto introduttivo ha proposto la somma di € 250,00 mensili per la figlia senza dedurre né precisare alcunchè in ordine al suo lavoro o alle sue capacità reddituali – in sede di udienza presidenziale del 21.4.2023 ha dichiarato di aver sempre lavorato in una fabbrica di scarpe presso la quale percepiva circa 300 euro alla settimana;
aveva sempre provveduto ai bisogni della famiglia, ma non stava più sostenendo il mutuo della casa coniugale assunto in costanza di matrimonio. La sul punto, ha dichiarato che il marito le aveva sempre dato 50 euro a settimana per le spese della famiglia, e CP_1 che lei, dopo la separazione di fatto, aveva iniziata a percepire il RDC di € 700 mensili, consapevole, però, che il mutuo sulla casa non fosse più sostenuto dal . Pt_1 In sede di precisazione delle conclusioni, infine, la ha dedotto: il Sig. ha svolto e sta svolgendo attività CP_1 Pt_1 lavorativa stabile, essendo dedito anche alla vendita on line di beni costosi, quali orologi, motocicli, concedendosi vacanze, weekend, feste, a conferma del fatto che lo stesso abbia un tenore di vita agiato, ben potendo corrispondere tale importo per la figlia anche se, di fatto, lo stesso -come dimostrato dalle denunce/querele sporte dalla Per_1 sig.ra , di fatto da mesi ha omesso completamento il versamento di qualsiasi importo per la figlia. Ne consegue CP_1 che l'importo di Euro 350,00 sia più che congruo, tenuto conto delle esigenze di della sua età, e dei suoi Per_1 bisogni. Nulla disporre sulla casa coniugale, essendo la stessa, ormai, stata oggetto di vendita all'incanto, a seguito di pignoramento presso terzi, già in corso, a causa delle inadempienze del Sig. , ed essendo stato emesso il decreto Pt_1 di trasferimento in favore del nuovo acquirente.
Orbene, nella ambiguità di quanto emerso e dalla confusa e volutamente opaca situazione economico-reddituale del che non ha depositato alcuna documentazione neppure su ordine del Giudice, tenuto conto della prevalenza del Pt_1 tempo trascorso dalla minore con la madre (che provvede al mantenimento diretto della figlia con lei convivente) e del tempo trascorso dall'ordinanza presidenziale, nonché, infine, del fatto che le esigenze dei minori aumentano con il tempo senza che sia necessario allegare alcunché, il Tribunale pone a carico di la somma di € 350,00 Parte_1 quale contributo al mantenimento della figlia minore con decorrenza dalla pronuncia e con rivalutazione da novembre 2026. Le parti, infine, sono tenute al 50% delle spese straordinarie per la figlia, come da Protocollo del 7.3.2018.
La sign.ra inoltre, è autorizzata a percepire per intero l'assegno unico per la figlia minore CP_1 Per_1
Le spese processuali, alla luce delle statuizioni che precedono e della soccombenza del ricorrente, vanno poste a carico del e si liquidano in dispositivo. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa definitivamente pronunciando così provvede:
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2- affida la minore in maniera esclusiva alla madre;
Per_1
3- disciplina gli incontri padre-figlia nei termini di cui in parte motiva;
pone a carico di l'obbligo di Parte_1 corrispondere alla moglie l'assegno di contributo per il mantenimento della figlia minore nella misura di € 350,00 mensili con decorrenza dalla pronuncia e rivalutazione annuale da novembre 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, - come indicate in parte motiva;
4- Condanna alla liquidazione delle spese processuali sostenute dalla resistente che liquida, alla luce Parte_1 del DM 147/2022 in € 1.904,00, oltre ad Iva e Cpa come per legge, rimborso spese generali, con attribuzione all'avv. Vincenzo Pezone che si è dichiarato anticipatario.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 3.10.2025
IL PRESIDENTE estensore dott.ssa Immacolata Cozzolino
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