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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5265 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3870/2020 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 3.6.2025 previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari, di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA IA (cod. fisc. - CodiceFiscale_2
- Email_1
APPELLANTE
E
(cod. fisc. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv.to Lucia Piscitelli - - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 344/2020, emessa ex art. 281sexties c.p.c. dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4.02.2020, non notificata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la società Controparte_1 CP_2
al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro
[...]
stradale avvenuto in data 26 luglio 2016, alle ore 5.30 circa, nel comune di San Felice a
Cancello e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento, “a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della residua somma di €25.2221,73 (compreso fermo tecnico per euro 3.000,00), pari alla differenza tra la somma richiesta e quella corrisposta”
(v. p. 5 atto di citazione primo grado).
A sostegno della domanda, l'attore rappresentava che, al momento del sinistro, il proprio veicolo commerciale Iveco, targato DZ768KH, utilizzato per la vendita di tappezzeria e tendaggi, assicurato per la RCA con la , era stato impattato dalla vettura Alfa Controparte_2
Mito, targata DV395SR, di proprietà di la quale, provenendo dal senso di Controparte_1
marcia opposto e procedendo a velocità elevata, aveva invaso la corsia percorsa dal veicolo attoreo, determinando l'urto.
A seguito dell'impatto, l'automezzo di proprietà dell'attore aveva riportato danni rilevanti sul lato sinistro, la cui riparazione aveva comportato una spesa pari a €20.233,70, documentata mediante fatture.
L'attore aggiungeva di aver dovuto ricorrere al noleggio di un veicolo sostitutivo per poter continuare l'attività lavorativa, con un esborso pari a €4.800,03, anch'esso documentato mediante fatture e di aver subito una perdita di guadagno pari a €6.088,00, in ragione delle minori dimensioni del mezzo sostitutivo rispetto a quello danneggiato. Indicava, poi, un ulteriore danno da fermo tecnico, non meglio precisato, pari ad € 3.000,00.
Pertanto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a un risarcimento di Parte_1 euro 34.121,73 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma residua di euro 25.221,73, ottenuta decurtando dalla somma richiesta quella già versata di euro 8.900,00 già versata dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale e trattenuta come acconto sul maggiore credito.
Non si costituiva , sebbene ritualmente evocato. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la eccependo il difetto di integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti del responsabile civile e l'improponibilità della domanda in base
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 2 di 14 al disposto degli artt. 145 e 148 del C.d.A.; contestava, dunque, l'an ed il quantum della pretesa attorea.
Rigettata la richiesta di ammissione di CTU, espletata la prova testimoniale, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente della Alfa Mito nella produzione del sinistro e ha condannato la , al risarcimento dei danni in favore dell'attore nonché, previa Controparte_2
compensazione per ½ ed in solido con , al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Il primo giudice ha determinato il danno materiale subito dal veicolo attoreo in € 10.931,89, oltre interessi legali, sulla base della perizia prodotta dalla compagnia assicurativa convenuta.
Da tale importo ha detratto €8.900,00, già corrisposti all'attore, riconoscendo, pertanto, al la residua somma di €2.031,89. Ha Rigettato le ulteriori richieste risarcitorie. Pt_1
Il Tribunale è giunto a questa conclusione ritenendo la mera fattura di riparazione per euro
20.233,70 non sufficiente a provare la concreta entità del danno subito, specialmente in considerazione della contestazione, di parte convenuta, del quantum della pretesa attorea e del fatto che la stessa fattura non risultava essere quietanzata.
Ha valorizzato poi, la produzione in atti della perizia resa dalla società assicuratrice recante un preventivo di riparazione del veicolo attoreo. Ha dunque, riconosciuto il quantum del danno
“nei limiti della somma riportata (e quindi implicitamente riconosciuta) nel preventivo prodotto dalla convenuta, riportante in modo specifico le voci del listino prezzi ed i costi accessori connessi alla riparazione, pari a complessivi ad euro 10.810,85.” (cfr. p. 5 sentenza appellata).
Ha ritenuto, infine, di non poter riconoscere i danni derivanti dall'utilizzo di un veicolo sostitutivo, in quanto l'attore non ha fornito prova circa la durata dell'indisponibilità del veicolo danneggiato durante le riparazioni.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello , chiedendone la Parte_1 parziale riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado relativamente al quantum del risarcimento dei danni riportati dal veicolo e di quelli derivanti dall'utilizzo di un veicolo sostitutivo.
Radicatasi la lite, si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa Controparte_2
perché inammissibile ed infondata;
è rimasto contumace . Controparte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 3 di 14 Alla prima udienza di trattazione il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, ha rinviato all'udienza del 20.06.2023 per la precisazione delle conclusioni (differita d'ufficio al
5.03.2024, ed ancora al 3.06.2025).
Mutato il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi degli articoli 342 e 348-bis c.p.c., atteso che l'atto di appello risulta conforme al requisito di specificità richiesto dalla normativa di riferimento.
Secondo quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., l'appellante è tenuto a motivare l'atto di impugnazione in modo puntuale e mirato, formulando critiche pertinenti alla sentenza impugnata e, quindi, ad esporre in modo chiaro ed organico gli elementi che giustificano le modifiche richieste, al fine di ottenere una decisione diversa rispetto a quella del primo giudice.
Non è superfluo ricordare che quanto previsto è strettamente collegato all'art. 348-bis c.p.c., al fine di porre il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare immediatamente la fondatezza e la rilevanza delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
A ciò si aggiunge l'onere di dimostrare, per ciascuna censura, l'attendibilità delle critiche rivolte alle singole soluzioni adottate nella sentenza impugnata, fornendo prova del fondamento delle proprie ragioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3033/2013; Cass. n. 40606/2021;
Cass. Sez. Un. n. 4835/2023).
Nel rispetto dei principi di diritto esposti, l'appellante ha ampiamente indicato le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la delibazione del giudice di primo grado, dando prova dei motivi che, a suo avviso, giustificherebbero una diversa ricostruzione dei fatti ovvero una differente valutazione giuridica.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c., censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 4 di 14 In particolare, l'appellante contesta la motivazione del Tribunale secondo cui il veicolo danneggiato, in quanto già riparato, non potrebbe essere oggetto di una CTU finalizzata alla concreta individuazione e quantificazione dei danni non più esistenti.
A riguardo è principio noto che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio di valutazione tecnica delle prove (e non una prova vera e propria), come tale sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario. Dunque, è il giudice che valuta l'opportunità, la necessità, la rilevanza e l'ammissibilità di una consulenza tecnica, senza che occorra un'istanza di parte. Trattandosi di potere discrezionale, l'eventuale richiesta della parte va considerata come una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché eserciti il suo potere (Cass. Sez. L -, Ordinanza n.
18299 del 04/07/2024; Cass. Civile Ord. Sez. 3 n. 25358 del 16/09/2025).
Sicché, nel caso di specie, la motivazione del diniego di acquisizione, appare sufficientemente argomentata e non presta il fianco a censure in ragione del quadro probatorio unitariamente considerato.
La doglianza, dunque, non merita accoglimento.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono suscettibili di trattazione unitaria in quanto tra loro connessi sul piano logico e giuridico.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727e 2729 c.c., per aver il giudice di prime cure erroneamente disconosciuto qualsivoglia valore probatorio alle fatture di riparazione del veicolo prodotte in giudizio ritenendo “non probante la mera fattura di riparazione prodotta in atti dall'attore a fronte della contestazione operata dalla controparte, e visto che la fattura stessa non risulta neppure quietanzata” (cfr. p. 5 sentenza appellata).
Sul punto, precisa che parte appellata non ha mai contestato la riferibilità Parte_1 soggettiva, né l'effettiva esecuzione delle riparazioni riportate nelle fatture, tantomeno ha messo in discussione l'esborso economico sostenuto dall'attore e riportato in detti documenti.
Aggiunge che le due fatture versate in atti recano, altresì, l'indicazione analitica delle modalità di pagamento della riparazione, riportando rispettivamente un acconto di €8.900,00, corrisposto a mezzo bonifico bancario, somma peraltro coincidente con quella riconosciuta e già liquidata dalla compagnia appellata in sede stragiudiziale, ed il saldo, pari a €11.333,70,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 5 di 14 versato mediante assegno bancario n. 1053039209-01 tratto sul Banco di Napoli – Agenzia di
Terzigno.
Tali fatture conterrebbero, pertanto, elementi idonei a comprovare l'effettivo pagamento delle prestazioni ivi descritte dando prova del preciso ammontare dei danni patiti (€20.233,70).
Con il terzo motivo di appello, deduce la violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di prime cure attribuito valore probatorio pieno alla perizia di parte convenuta, recepita pedissequamente senza alcuna valutazione critica.
In particolare, censura la parte della sentenza in cui il giudicante ritiene liquidabile il danno lamentato nei limiti della somma riportata, e quindi implicitamente riconosciuta, nel preventivo contenuto nella richiamata perizia.
Tale errato orientamento si fonderebbe esclusivamente sulla consulenza di parte che, peraltro, per ammissione dello stesso estensore, risulta incompleta e suscettibile di ulteriori accertamenti.
Il preventivo, infatti, ometterebbe la quantificazione di voci di danno riconosciute e trascurerebbe danni ulteriori, la cui esistenza, documentalmente provata dai rilievi fotografici in atti, sarebbe pacificamente riconducibile al sinistro occorso.
Infine, l'appellante critica l'omesso esame, da parte del Tribunale, del valore di stima complessivo dei danni risarcibili espressamente indicato dal perito nella somma di €
30.000,00.
Le eccezioni così formulate sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Invero, per orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”. Con una doverosa precisazione: la circostanza che una fattura risulti quietanzata non esclude la possibilità di contestarne l'ammontare. La produzione in giudizio di una fattura quietanzata non impone al giudice una liquidazione automatica e integrale dell'importo in essa indicato. La semplice esibizione di tale documento, infatti, non vale di per sé a provare integralmente il danno, potendo la parte contro cui è prodotta sollevare specifiche contestazioni in ordine ad alcune
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 6 di 14 voci, eventualmente disconoscendole (Cass. Civ. n. 15832 del 19/7/2011; Cass. Civ. n. 15176 del 20/7/2015, Cass Civ. n. 3293 del 12/02/2018).
Giova rammentare, altresì, come il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, ben potendo essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi inequivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione ivi apposta dalla quale emerga sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento
è avvenuto (Cass. 08/08/2018 n. 20644; Cassazione, Sez. III, n. 19034 del 11/07/2024).
Ne deriva che la fattura di riparazione, prodotta dalla stessa parte che intende avvalersene in giudizio (il danneggiato), pur non potendo considerarsi, di per sé, piena prova può tuttavia fungere da elemento indiziario laddove sia accompagnata da altri elementi di prova e non sia specificamente contestata dalla controparte.
Ciò detto si osserva, preliminarmente, come negli scritti difensivi della compagnia assicurativa non vi sia una specifica contestazione delle fatture prodotte in atti.
La società appellata si limita ad una stringata quanto generica contestazione del quantum richiesto. In primo grado ha affermato esclusivamente che le pretese risarcitorie della controparte erano ingiustificate ed esagerate rispetto alla realtà dei fatti, senza tuttavia indicare elementi concreti o circostanze idonee a sostenere tale assunto. Nel presente grado di giudizio, sottolinea unicamente l'integrale adempimento dell'obbligazione risarcitoria realizzatosi con il versamento dell'importo di € 8.900,00 (v. p.7 comparsa di costituzione di primo grado;
v. p.6 comparsa di costituzione in appello).
Passando ad esaminare le fatture rilasciate dalla AU IC , CP_3 le stesse, sotto la rubrica “Modalità Pagamento”, riportano l'importo della somma pagata in acconto ed a saldo, il mezzo di pagamento utilizzato ed il riferimento al titolo per il quale il pagamento è avvenuto, con puntuale richiamo al preventivo di riparazione n. 13 del
11.08.2016 giustificativo dell'obbligazione. Neppure tale attestazione di pagamento è stata espressamente contestata dalla società appellata.
Vi è da dire, però, che nella richiamata perizia realizzata dalla compagnia assicurativa si contestano precisamente alcune voci del preventivo fornito dalla carrozzeria, successivamente, riportate nelle suddette fatture. Il perito nello specifico disconosce tra le voci di danno preventivate quelle inerenti all'arredo interno: sostituzione di mensole;
paratia con oblò; carrelli;
struttura inox montata su carelli e ruote carrelli.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 7 di 14 Invero, tali danni non risultano adeguatamente comprovati da idonei elementi probatori. In assenza di riscontri documentali o testimoniali attendibili ed univoci, la domanda risarcitoria ad essi inerenti non può ritenersi fondata e, pertanto, deve essere disattesa.
La stessa perizia, poi, riporta in preventivo alcune voci di spesa, presenti anche nelle fatture depositate dall'appellante, ma omette di quantificarle: ripristino cassettone laterale posteriore sx;
ripristino scala scorrevole sx;
telaio furgonatura battente sportellone laterale sx.
Risultano, ancora, completamente omesse altre voci di danno, la cui sussistenza, tuttavia, non può logicamente disconoscersi come conseguenziali all'intervento di riparazione occorso: smaltimento dei materiali;
verniciatura della porta danneggiata.
Lo stesso perito, del resto, aveva espressamente manifestato, nell'elaborato depositato,
l'intenzione di integrare la propria perizia al termine dei lavori di riparazione, momento in cui avrebbe verosimilmente provveduto a inserire anche tali imprescindibili voci di danno non ancora computate, oltre che a completare la quantificazione di quelle già individuate ma prive di indicazione economica (v. p. 4 perizia parte appellata).
Raccordando i principi di diritto esposti al caso concreto, si osserva che le fatture prodotte in giudizio, in assenza di una specifica contestazione e supportate da ulteriori elementi istruttori
— tra cui la presenza, al loro interno, di attestazioni di pagamento non contestate, la documentazione fotografica agli atti, le dichiarazioni dei testi, nonché l'esplicita indicazione, contenuta nella perizia, di un danno complessivo di rilevante entità stimato in circa € 30.000
(v. p. 6 perizia di parte appellata) — assumono valenza probatoria e possono concorrere legittimamente a concretizzare l'assetto probatorio della fattispecie in esame.
Tenuto conto di tali elementi e integrando la perizia della compagnia assicuratrice con le voci di danno riportate dalle fatture di riparazione, risulta congruo quantificare il risarcimento del danno in favore dell'appellante nella misura complessiva di €16.647,00 somma ottenuta sottraendo al totale indicato nelle dette fatture il costo delle due voci di danno espressamente contestate: €2.100 più IVA per la sostituzione della paratia con oblò e rifiniture in acciaio inox montati su carrelli ed €840 più IVA per la sostituzione delle ruote rinforzate sui medesimi carrelli;
oltre interessi come statuti nel precedente grado di giudizio. Da tale somma andrà, poi, detratto l'importo dell'acconto versato in sede stragiudiziale pari ad €8.900,00.
Il quarto ed il quinto motivo d'appello, connessi giuridicamente, verranno trattati unitamente.
Con il quarto motivo, parte appellante censura la violazione e falsa applicazione degli artt.
115, 116 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché l'insufficienza e contraddittorietà della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 8 di 14 motivazione, per non aver il giudice a quo riconosciuto e liquidato il danno da fermo del veicolo danneggiato.
Contesta, in sintesi, la motivazione fornita dal primo giudice per la quale il danno da utilizzo di veicolo sostitutivo non era riconoscibile in mancanza di una prova effettiva della durata del periodo di indisponibilità del veicolo. L'indisponibilità del veicolo danneggiato, indicata in tre mesi, peraltro, non risultava comprovata dalla perizia prodotta dall'appellata che indica un fermo tecnico di soli 15 giorni.
Per questi motivi
, secondo il primo giudicante, i danni consistiti nelle spese di noleggio di un veicolo sostitutivo non potevano ritenersi causalmente imputabili al sinistro per cui è causa.
Con il quinto motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché vizio di motivazione, per aver il giudice di prime cure dichiarato l'insussistenza di qualsivoglia nesso causale tra l'impiego di un mezzo sostitutivo più piccolo rispetto a quello danneggiato ed il calo delle vendite registrato durante l'uso del veicolo noleggiato.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il danno da fermo tecnico si configura quale pregiudizio di natura duplice, potendo assumere la forma sia del danno emergente sia del lucro cessante.
Il danno emergente ricorre allorché il proprietario del veicolo sia costretto a sostenere esborsi ulteriori in conseguenza dell'indisponibilità del mezzo — ad esempio, le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo o altre utilità equivalenti.
Il lucro cessante, invece, si sostanzia nella perdita di utilità economiche derivanti dall'impossibilità di utilizzare il veicolo durante il periodo di fermo, configurando un mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se il mezzo fosse rimasto disponibile.
Ciò detto bisogna chiarire quale prova occorra perché possa essere riconosciuto il danno da fermo e quali siano i criteri per la sua quantificazione.
Invero, il risarcimento del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato è stato al centro di un lungo dibattito giurisprudenziale, tuttavia, l'approccio più recente ha confermato che esso non può ritenersi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, lo stesso va allegato e provato. La prova del danno, pertanto, non potrà consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo. Lo stesso potrà essere riconosciuto solo se risultino provate le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dal fermo, quali, ad
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 9 di 14 esempio, i costi effettivamente sostenuti per il noleggio di un veicolo sostitutivo la cui derivazione causale dall'illecito è, peraltro, possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo. Se da un lato, quindi, il danneggiato non può limitarsi a dimostrare la sola indisponibilità del veicolo, poiché la prova del fermo, di per sé, non è sufficiente a fondare il risarcimento, dall'altro va riconosciuto che il danno può essere accertato anche mediante presunzioni, senza che sia necessario fornire una prova compiuta dei pregiudizi derivanti dalla mancata disponibilità del veicolo (Cass. Civ. n. 27389/2022; Cass. Civ. n. 13173/2023; Cass. civ. n. 9042/2025).
Orbene, atteso che il danno da fermo va provato, ha dimostrato di avere Parte_1
sostenuto una spesa per il noleggio di un veicolo in conseguenza del danneggiamento del suo autonegozio, depositando in giudizio le relative fatture. Questa dimostrazione è sufficiente a provare il danno, poiché il nesso causale tra il fermo ed il noleggio può essere ragionevolmente presunto, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo: dal fermo tecnico del veicolo si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato un altro veicolo per far fronte al fermo tecnico del proprio.
Non può, pertanto, ritenersi condivisibile la motivazione con cui il giudice di prime cure ha escluso il risarcimento del danno da fermo tecnico, basando il rigetto sulla mancata rigorosa prova della durata dell'indisponibilità del veicolo danneggiato.
Dall'analisi comparativa dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie emerge, peraltro, che, a seguito del sinistro, il veicolo in questione — destinato all'attività commerciale di vendita di tendaggi — ha subito la rottura del pannello laterale sinistro, compromettendone l'apertura e rendendo, di fatto, impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa. Deve ritenersi, pertanto, che l'indisponibilità del mezzo si sia manifestata sin da subito e che essa non sia condizionata dall'effettivo avvio delle operazioni di riparazione.
Tale circostanza trova, altresì, conferma nella documentazione versata in atti, dalla quale risulta che il noleggio del veicolo sostitutivo è stato avviato nello stesso pomeriggio del giorno del sinistro, come attestato dalla data di inizio noleggio riportata in fattura.
Quanto alla stima del fermo tecnico formulata dal perito di parte appellata, secondo cui la durata delle riparazioni sarebbe stata contenuta nei primi 15 giorni del mese di settembre, essa assume carattere meramente indicativo ed ipotetico, trattandosi di una perizia che lo stesso estensore ha dichiarato suscettibile di integrazione al termine dei lavori.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 10 di 14 In considerazione di quanto esposto, deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria dell'appellante, a titolo di danno emergente, nei limiti dell'importo di € 4.800,03, corrispondente alle spese sostenute per il noleggio del veicolo sostitutivo, come da documentazione prodotta e non contestata.
Parimenti deve ritenersi fondata l'istanza promossa dal volta ad ottenere il Pt_1 risarcimento dell'ulteriore danno subito a titolo di lucro cessante.
L'appellante ha dichiarato che la scelta di noleggiare un furgone più piccolo era stata condizionata dalla mancanza di furgoni più grandi.
Tale circostanza ha trovato conferma nella deposizione testimoniale resa da Testimone_1
La prova del danno da lucro cessante emerge, dunque, dalla documentazione contabile depositata dall'appellante, relativa agli anni 2015 e 2016, dalla quale risulta, nel periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato, un calo delle vendite con conseguente diminuzione dei guadagni.
Quanto detto giustifica la liquidazione, in via equitativa, del lucro cessante da quantificarsi in
€3.000,00 oltre interessi dalla data dell'evento dannoso al soddisfo.
Priva di rilievo, infine, è l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni da fermo tecnico, quantificata in euro 3.000, rispetto alle altre già formulate a titolo di danno emergente e lucro cessante di cui si è detto innanzi. Tale preciso importo (euro 3.000), invero, non è chiaramente indicato negli atti difensivi di questo grado ma, riportato in quelli di primo grado, si ricava per differenza tra la somma complessiva richiesta a titolo di risarcimento (euro
25.221,73) e le varie voci di danno analiticamente riportate (euro 20.233,70 costo riparazione
– euro 4.800,03 spese di noleggio – euro 6.088,00 lucro cessante) decurtato l'importo già versato dall'appellata a titolo d'acconto (euro 8.900) (v. p. 27 atto di appello).
Ciò precisato, non resta che ribadire la natura dicotomica del danno da fermo tecnico: danno emergente e lucro cessante, la quale non lascia spazio ad un tertium genus di danno da fermo tecnico che possa legittimare tale richiesta dell'appellante.
Con il sesto motivo, deduce la violazione e la non corretta applicazione Parte_1 dell'art. 116, comma 2, c.p.c., oltre ad un vizio di motivazione, contestando al giudice di primo grado di non aver tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla compagnia assicurativa convenuta. Quest'ultima, infatti, durante il corso del giudizio di primo grado, ha
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 11 di 14 offerto all'attore una somma aggiuntiva di euro 15.000,00 a titolo di definitiva transazione delle residue pretese risarcitorie.
L'attore ha accettato tale proposta in via bonaria, tuttavia, nonostante tale accettazione, la compagnia non ha mai dato esecuzione al pagamento pattuito, disattendendo gli impegni assunti.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Va preliminarmente ricordato che il comportamento della parte si configura quale argomento di prova, suscettibile di concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma non integra di per sé prova piena dei fatti dedotti, né è vincolante per il giudice nell'esercizio del suo potere valutativo.
A riguardo si è espressa la Suprema Corte, affermando che “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ., Sez. II, n. 10506/2023).
Nel caso in esame, il primo giudice ha, dunque, correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione delle prove, non attribuendo rilevanza alla proposta transattiva avanzata dalla compagnia assicurativa, in quanto evidentemente non coerente, né convergente con gli altri elementi istruttori posti a fondamento della pronuncia resa.
In definitiva, non sussiste alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., né alcun vizio di motivazione, avendo il giudice del merito operato una valutazione logica, coerente e pienamente conforme ai principi giurisprudenziali in tema di libero apprezzamento delle prove.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, e la sentenza di primo grado appellata deve essere riformata nei termini sopra precisati.
L'accoglimento parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 12 di 14 capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
Vanno, pertanto, rideterminate le spese del primo grado da liquidarsi in favore di Pt_1
in ragione dello scaglione di valore di riferimento (tra euro 5.201 ed euro 26.000,00)
[...]
con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con la chiesta attribuzione.
Le spese del secondo grado vanno liquidate in ragione del medesimo scaglione di valore (tra euro 5.201 ed euro 26.000,00), utilizzando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.
MA IA;
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, è da ritenersi equa e congrua la quantificazione dei compensi, nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
Infine, non vi sono provvedimenti da adottare in ordine alle spese del presente giudizio tra l'appellante e l'appellato non costituito – già contumace in primo grado – , Controparte_1
considerato che alcuna domanda è stata formulata, né alcuna questione sollevata nei suoi confronti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro
24.447,00 (€16.647,00 + €4.800,03 + €3.000) l'importo complessivo del risarcimento dovuto a al quale andrà detratto l'importo di €8.900 versato a titolo di acconto, Parte_1 condannando, per l'effetto, , al pagamento della somma di €15.547,00 oltre Controparte_2
interessi come statuti nel precedente grado di giudizio;
- Condanna ed , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1
di , delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 560,00 per esborsi Parte_1
ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. MA IA;
- Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado a favore Controparte_2
di che liquida in euro 382,50 per esborsi ed euro 4.357,50 per compensi Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 13 di 14 professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. MA
IA;
- Nulla per le spese del presente grado tra ed . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 21 OTTOBRE 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 14 di 14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente est.
dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere
dott.ssa Maria DI LORENZO Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3870/2020 R.G., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 3.6.2025 previa concessione alle parti costituite dei termini ordinari, di cui all'art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
(cod. fisc. ), rapp.to e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
MA IA (cod. fisc. - CodiceFiscale_2
- Email_1
APPELLANTE
E
(cod. fisc. ) Controparte_1 CodiceFiscale_3
APPELLATO CONTUMACE
E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 P.IVA_1 rappresentata e difesa, dall'avv.to Lucia Piscitelli - - Email_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 344/2020, emessa ex art. 281sexties c.p.c. dal
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 4.02.2020, non notificata. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e la società Controparte_1 CP_2
al fine di accertare l'esclusiva responsabilità del primo nella causazione del sinistro
[...]
stradale avvenuto in data 26 luglio 2016, alle ore 5.30 circa, nel comune di San Felice a
Cancello e, per l'effetto, condannare la società convenuta al pagamento, “a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti, della residua somma di €25.2221,73 (compreso fermo tecnico per euro 3.000,00), pari alla differenza tra la somma richiesta e quella corrisposta”
(v. p. 5 atto di citazione primo grado).
A sostegno della domanda, l'attore rappresentava che, al momento del sinistro, il proprio veicolo commerciale Iveco, targato DZ768KH, utilizzato per la vendita di tappezzeria e tendaggi, assicurato per la RCA con la , era stato impattato dalla vettura Alfa Controparte_2
Mito, targata DV395SR, di proprietà di la quale, provenendo dal senso di Controparte_1
marcia opposto e procedendo a velocità elevata, aveva invaso la corsia percorsa dal veicolo attoreo, determinando l'urto.
A seguito dell'impatto, l'automezzo di proprietà dell'attore aveva riportato danni rilevanti sul lato sinistro, la cui riparazione aveva comportato una spesa pari a €20.233,70, documentata mediante fatture.
L'attore aggiungeva di aver dovuto ricorrere al noleggio di un veicolo sostitutivo per poter continuare l'attività lavorativa, con un esborso pari a €4.800,03, anch'esso documentato mediante fatture e di aver subito una perdita di guadagno pari a €6.088,00, in ragione delle minori dimensioni del mezzo sostitutivo rispetto a quello danneggiato. Indicava, poi, un ulteriore danno da fermo tecnico, non meglio precisato, pari ad € 3.000,00.
Pertanto, chiedeva l'accertamento del proprio diritto a un risarcimento di Parte_1 euro 34.121,73 e, per l'effetto, la condanna della convenuta al pagamento della somma residua di euro 25.221,73, ottenuta decurtando dalla somma richiesta quella già versata di euro 8.900,00 già versata dalla compagnia assicuratrice in via stragiudiziale e trattenuta come acconto sul maggiore credito.
Non si costituiva , sebbene ritualmente evocato. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la eccependo il difetto di integrazione del Controparte_2 contraddittorio nei confronti del responsabile civile e l'improponibilità della domanda in base
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 2 di 14 al disposto degli artt. 145 e 148 del C.d.A.; contestava, dunque, l'an ed il quantum della pretesa attorea.
Rigettata la richiesta di ammissione di CTU, espletata la prova testimoniale, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata con la quale il Tribunale ha accertato la responsabilità esclusiva del conducente della Alfa Mito nella produzione del sinistro e ha condannato la , al risarcimento dei danni in favore dell'attore nonché, previa Controparte_2
compensazione per ½ ed in solido con , al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Il primo giudice ha determinato il danno materiale subito dal veicolo attoreo in € 10.931,89, oltre interessi legali, sulla base della perizia prodotta dalla compagnia assicurativa convenuta.
Da tale importo ha detratto €8.900,00, già corrisposti all'attore, riconoscendo, pertanto, al la residua somma di €2.031,89. Ha Rigettato le ulteriori richieste risarcitorie. Pt_1
Il Tribunale è giunto a questa conclusione ritenendo la mera fattura di riparazione per euro
20.233,70 non sufficiente a provare la concreta entità del danno subito, specialmente in considerazione della contestazione, di parte convenuta, del quantum della pretesa attorea e del fatto che la stessa fattura non risultava essere quietanzata.
Ha valorizzato poi, la produzione in atti della perizia resa dalla società assicuratrice recante un preventivo di riparazione del veicolo attoreo. Ha dunque, riconosciuto il quantum del danno
“nei limiti della somma riportata (e quindi implicitamente riconosciuta) nel preventivo prodotto dalla convenuta, riportante in modo specifico le voci del listino prezzi ed i costi accessori connessi alla riparazione, pari a complessivi ad euro 10.810,85.” (cfr. p. 5 sentenza appellata).
Ha ritenuto, infine, di non poter riconoscere i danni derivanti dall'utilizzo di un veicolo sostitutivo, in quanto l'attore non ha fornito prova circa la durata dell'indisponibilità del veicolo danneggiato durante le riparazioni.
Avverso la citata pronuncia ha proposto tempestivo appello , chiedendone la Parte_1 parziale riforma nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado relativamente al quantum del risarcimento dei danni riportati dal veicolo e di quelli derivanti dall'utilizzo di un veicolo sostitutivo.
Radicatasi la lite, si è costituita chiedendo il rigetto dell'avversa pretesa Controparte_2
perché inammissibile ed infondata;
è rimasto contumace . Controparte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 3 di 14 Alla prima udienza di trattazione il Collegio, verificata la regolarità del contraddittorio, ha rinviato all'udienza del 20.06.2023 per la precisazione delle conclusioni (differita d'ufficio al
5.03.2024, ed ancora al 3.06.2025).
Mutato il relatore, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Corte ha posto la causa in decisione, autorizzando le parti allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte appellata ai sensi degli articoli 342 e 348-bis c.p.c., atteso che l'atto di appello risulta conforme al requisito di specificità richiesto dalla normativa di riferimento.
Secondo quanto disposto dall'art. 342 c.p.c., l'appellante è tenuto a motivare l'atto di impugnazione in modo puntuale e mirato, formulando critiche pertinenti alla sentenza impugnata e, quindi, ad esporre in modo chiaro ed organico gli elementi che giustificano le modifiche richieste, al fine di ottenere una decisione diversa rispetto a quella del primo giudice.
Non è superfluo ricordare che quanto previsto è strettamente collegato all'art. 348-bis c.p.c., al fine di porre il giudice dell'impugnazione nelle condizioni di valutare immediatamente la fondatezza e la rilevanza delle critiche mosse alla decisione oggetto di censura.
A ciò si aggiunge l'onere di dimostrare, per ciascuna censura, l'attendibilità delle critiche rivolte alle singole soluzioni adottate nella sentenza impugnata, fornendo prova del fondamento delle proprie ragioni (cfr. Cass. Sez. Un. n. 3033/2013; Cass. n. 40606/2021;
Cass. Sez. Un. n. 4835/2023).
Nel rispetto dei principi di diritto esposti, l'appellante ha ampiamente indicato le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la delibazione del giudice di primo grado, dando prova dei motivi che, a suo avviso, giustificherebbero una diversa ricostruzione dei fatti ovvero una differente valutazione giuridica.
Ciò posto, l'appello è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni di seguito precisati.
Con il primo motivo di appello, l'appellante deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 61 c.p.c., censurando la decisione del primo giudice nella parte in cui ha rigettato la richiesta di ammissione della consulenza tecnica d'ufficio.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 4 di 14 In particolare, l'appellante contesta la motivazione del Tribunale secondo cui il veicolo danneggiato, in quanto già riparato, non potrebbe essere oggetto di una CTU finalizzata alla concreta individuazione e quantificazione dei danni non più esistenti.
A riguardo è principio noto che la consulenza tecnica d'ufficio è mezzo istruttorio di valutazione tecnica delle prove (e non una prova vera e propria), come tale sottratta alla disponibilità delle parti e affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di quest'ultimo la valutazione di disporre la nomina dell'ausiliario giudiziario. Dunque, è il giudice che valuta l'opportunità, la necessità, la rilevanza e l'ammissibilità di una consulenza tecnica, senza che occorra un'istanza di parte. Trattandosi di potere discrezionale, l'eventuale richiesta della parte va considerata come una mera sollecitazione rivolta al giudice affinché eserciti il suo potere (Cass. Sez. L -, Ordinanza n.
18299 del 04/07/2024; Cass. Civile Ord. Sez. 3 n. 25358 del 16/09/2025).
Sicché, nel caso di specie, la motivazione del diniego di acquisizione, appare sufficientemente argomentata e non presta il fianco a censure in ragione del quadro probatorio unitariamente considerato.
La doglianza, dunque, non merita accoglimento.
Il secondo ed il terzo motivo di gravame sono suscettibili di trattazione unitaria in quanto tra loro connessi sul piano logico e giuridico.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., nonché degli artt. 2697, 2727e 2729 c.c., per aver il giudice di prime cure erroneamente disconosciuto qualsivoglia valore probatorio alle fatture di riparazione del veicolo prodotte in giudizio ritenendo “non probante la mera fattura di riparazione prodotta in atti dall'attore a fronte della contestazione operata dalla controparte, e visto che la fattura stessa non risulta neppure quietanzata” (cfr. p. 5 sentenza appellata).
Sul punto, precisa che parte appellata non ha mai contestato la riferibilità Parte_1 soggettiva, né l'effettiva esecuzione delle riparazioni riportate nelle fatture, tantomeno ha messo in discussione l'esborso economico sostenuto dall'attore e riportato in detti documenti.
Aggiunge che le due fatture versate in atti recano, altresì, l'indicazione analitica delle modalità di pagamento della riparazione, riportando rispettivamente un acconto di €8.900,00, corrisposto a mezzo bonifico bancario, somma peraltro coincidente con quella riconosciuta e già liquidata dalla compagnia appellata in sede stragiudiziale, ed il saldo, pari a €11.333,70,
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 5 di 14 versato mediante assegno bancario n. 1053039209-01 tratto sul Banco di Napoli – Agenzia di
Terzigno.
Tali fatture conterrebbero, pertanto, elementi idonei a comprovare l'effettivo pagamento delle prestazioni ivi descritte dando prova del preciso ammontare dei danni patiti (€20.233,70).
Con il terzo motivo di appello, deduce la violazione e falsa applicazione Parte_1 degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonché dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice di prime cure attribuito valore probatorio pieno alla perizia di parte convenuta, recepita pedissequamente senza alcuna valutazione critica.
In particolare, censura la parte della sentenza in cui il giudicante ritiene liquidabile il danno lamentato nei limiti della somma riportata, e quindi implicitamente riconosciuta, nel preventivo contenuto nella richiamata perizia.
Tale errato orientamento si fonderebbe esclusivamente sulla consulenza di parte che, peraltro, per ammissione dello stesso estensore, risulta incompleta e suscettibile di ulteriori accertamenti.
Il preventivo, infatti, ometterebbe la quantificazione di voci di danno riconosciute e trascurerebbe danni ulteriori, la cui esistenza, documentalmente provata dai rilievi fotografici in atti, sarebbe pacificamente riconducibile al sinistro occorso.
Infine, l'appellante critica l'omesso esame, da parte del Tribunale, del valore di stima complessivo dei danni risarcibili espressamente indicato dal perito nella somma di €
30.000,00.
Le eccezioni così formulate sono in parte fondate e devono essere accolte nei termini di seguito precisati.
Invero, per orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, “la fattura non costituisce, di per sè, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla”. Con una doverosa precisazione: la circostanza che una fattura risulti quietanzata non esclude la possibilità di contestarne l'ammontare. La produzione in giudizio di una fattura quietanzata non impone al giudice una liquidazione automatica e integrale dell'importo in essa indicato. La semplice esibizione di tale documento, infatti, non vale di per sé a provare integralmente il danno, potendo la parte contro cui è prodotta sollevare specifiche contestazioni in ordine ad alcune
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 6 di 14 voci, eventualmente disconoscendole (Cass. Civ. n. 15832 del 19/7/2011; Cass. Civ. n. 15176 del 20/7/2015, Cass Civ. n. 3293 del 12/02/2018).
Giova rammentare, altresì, come il rilascio della quietanza non richiede forme particolari, ben potendo essere contenuta anche nella fattura che il creditore invii al proprio debitore e risultare da qualsiasi inequivoca attestazione dell'adempimento dell'obbligazione ivi apposta dalla quale emerga sia l'ammontare della somma pagata, sia il titolo per il quale il pagamento
è avvenuto (Cass. 08/08/2018 n. 20644; Cassazione, Sez. III, n. 19034 del 11/07/2024).
Ne deriva che la fattura di riparazione, prodotta dalla stessa parte che intende avvalersene in giudizio (il danneggiato), pur non potendo considerarsi, di per sé, piena prova può tuttavia fungere da elemento indiziario laddove sia accompagnata da altri elementi di prova e non sia specificamente contestata dalla controparte.
Ciò detto si osserva, preliminarmente, come negli scritti difensivi della compagnia assicurativa non vi sia una specifica contestazione delle fatture prodotte in atti.
La società appellata si limita ad una stringata quanto generica contestazione del quantum richiesto. In primo grado ha affermato esclusivamente che le pretese risarcitorie della controparte erano ingiustificate ed esagerate rispetto alla realtà dei fatti, senza tuttavia indicare elementi concreti o circostanze idonee a sostenere tale assunto. Nel presente grado di giudizio, sottolinea unicamente l'integrale adempimento dell'obbligazione risarcitoria realizzatosi con il versamento dell'importo di € 8.900,00 (v. p.7 comparsa di costituzione di primo grado;
v. p.6 comparsa di costituzione in appello).
Passando ad esaminare le fatture rilasciate dalla AU IC , CP_3 le stesse, sotto la rubrica “Modalità Pagamento”, riportano l'importo della somma pagata in acconto ed a saldo, il mezzo di pagamento utilizzato ed il riferimento al titolo per il quale il pagamento è avvenuto, con puntuale richiamo al preventivo di riparazione n. 13 del
11.08.2016 giustificativo dell'obbligazione. Neppure tale attestazione di pagamento è stata espressamente contestata dalla società appellata.
Vi è da dire, però, che nella richiamata perizia realizzata dalla compagnia assicurativa si contestano precisamente alcune voci del preventivo fornito dalla carrozzeria, successivamente, riportate nelle suddette fatture. Il perito nello specifico disconosce tra le voci di danno preventivate quelle inerenti all'arredo interno: sostituzione di mensole;
paratia con oblò; carrelli;
struttura inox montata su carelli e ruote carrelli.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 7 di 14 Invero, tali danni non risultano adeguatamente comprovati da idonei elementi probatori. In assenza di riscontri documentali o testimoniali attendibili ed univoci, la domanda risarcitoria ad essi inerenti non può ritenersi fondata e, pertanto, deve essere disattesa.
La stessa perizia, poi, riporta in preventivo alcune voci di spesa, presenti anche nelle fatture depositate dall'appellante, ma omette di quantificarle: ripristino cassettone laterale posteriore sx;
ripristino scala scorrevole sx;
telaio furgonatura battente sportellone laterale sx.
Risultano, ancora, completamente omesse altre voci di danno, la cui sussistenza, tuttavia, non può logicamente disconoscersi come conseguenziali all'intervento di riparazione occorso: smaltimento dei materiali;
verniciatura della porta danneggiata.
Lo stesso perito, del resto, aveva espressamente manifestato, nell'elaborato depositato,
l'intenzione di integrare la propria perizia al termine dei lavori di riparazione, momento in cui avrebbe verosimilmente provveduto a inserire anche tali imprescindibili voci di danno non ancora computate, oltre che a completare la quantificazione di quelle già individuate ma prive di indicazione economica (v. p. 4 perizia parte appellata).
Raccordando i principi di diritto esposti al caso concreto, si osserva che le fatture prodotte in giudizio, in assenza di una specifica contestazione e supportate da ulteriori elementi istruttori
— tra cui la presenza, al loro interno, di attestazioni di pagamento non contestate, la documentazione fotografica agli atti, le dichiarazioni dei testi, nonché l'esplicita indicazione, contenuta nella perizia, di un danno complessivo di rilevante entità stimato in circa € 30.000
(v. p. 6 perizia di parte appellata) — assumono valenza probatoria e possono concorrere legittimamente a concretizzare l'assetto probatorio della fattispecie in esame.
Tenuto conto di tali elementi e integrando la perizia della compagnia assicuratrice con le voci di danno riportate dalle fatture di riparazione, risulta congruo quantificare il risarcimento del danno in favore dell'appellante nella misura complessiva di €16.647,00 somma ottenuta sottraendo al totale indicato nelle dette fatture il costo delle due voci di danno espressamente contestate: €2.100 più IVA per la sostituzione della paratia con oblò e rifiniture in acciaio inox montati su carrelli ed €840 più IVA per la sostituzione delle ruote rinforzate sui medesimi carrelli;
oltre interessi come statuti nel precedente grado di giudizio. Da tale somma andrà, poi, detratto l'importo dell'acconto versato in sede stragiudiziale pari ad €8.900,00.
Il quarto ed il quinto motivo d'appello, connessi giuridicamente, verranno trattati unitamente.
Con il quarto motivo, parte appellante censura la violazione e falsa applicazione degli artt.
115, 116 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché l'insufficienza e contraddittorietà della
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 8 di 14 motivazione, per non aver il giudice a quo riconosciuto e liquidato il danno da fermo del veicolo danneggiato.
Contesta, in sintesi, la motivazione fornita dal primo giudice per la quale il danno da utilizzo di veicolo sostitutivo non era riconoscibile in mancanza di una prova effettiva della durata del periodo di indisponibilità del veicolo. L'indisponibilità del veicolo danneggiato, indicata in tre mesi, peraltro, non risultava comprovata dalla perizia prodotta dall'appellata che indica un fermo tecnico di soli 15 giorni.
Per questi motivi
, secondo il primo giudicante, i danni consistiti nelle spese di noleggio di un veicolo sostitutivo non potevano ritenersi causalmente imputabili al sinistro per cui è causa.
Con il quinto motivo l'appellante denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115,
116 c.p.c. e artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., nonché vizio di motivazione, per aver il giudice di prime cure dichiarato l'insussistenza di qualsivoglia nesso causale tra l'impiego di un mezzo sostitutivo più piccolo rispetto a quello danneggiato ed il calo delle vendite registrato durante l'uso del veicolo noleggiato.
Il motivo è fondato per quanto di ragione.
Il danno da fermo tecnico si configura quale pregiudizio di natura duplice, potendo assumere la forma sia del danno emergente sia del lucro cessante.
Il danno emergente ricorre allorché il proprietario del veicolo sia costretto a sostenere esborsi ulteriori in conseguenza dell'indisponibilità del mezzo — ad esempio, le spese di noleggio di un veicolo sostitutivo o altre utilità equivalenti.
Il lucro cessante, invece, si sostanzia nella perdita di utilità economiche derivanti dall'impossibilità di utilizzare il veicolo durante il periodo di fermo, configurando un mancato guadagno che il danneggiato avrebbe potuto conseguire se il mezzo fosse rimasto disponibile.
Ciò detto bisogna chiarire quale prova occorra perché possa essere riconosciuto il danno da fermo e quali siano i criteri per la sua quantificazione.
Invero, il risarcimento del danno da “fermo tecnico” del veicolo incidentato è stato al centro di un lungo dibattito giurisprudenziale, tuttavia, l'approccio più recente ha confermato che esso non può ritenersi sussistente in re ipsa, quale conseguenza automatica del sinistro, lo stesso va allegato e provato. La prova del danno, pertanto, non potrà consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo. Lo stesso potrà essere riconosciuto solo se risultino provate le conseguenze pregiudizievoli che sono derivate dal fermo, quali, ad
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 9 di 14 esempio, i costi effettivamente sostenuti per il noleggio di un veicolo sostitutivo la cui derivazione causale dall'illecito è, peraltro, possibile indurre alla stregua del ragionamento presuntivo. Se da un lato, quindi, il danneggiato non può limitarsi a dimostrare la sola indisponibilità del veicolo, poiché la prova del fermo, di per sé, non è sufficiente a fondare il risarcimento, dall'altro va riconosciuto che il danno può essere accertato anche mediante presunzioni, senza che sia necessario fornire una prova compiuta dei pregiudizi derivanti dalla mancata disponibilità del veicolo (Cass. Civ. n. 27389/2022; Cass. Civ. n. 13173/2023; Cass. civ. n. 9042/2025).
Orbene, atteso che il danno da fermo va provato, ha dimostrato di avere Parte_1
sostenuto una spesa per il noleggio di un veicolo in conseguenza del danneggiamento del suo autonegozio, depositando in giudizio le relative fatture. Questa dimostrazione è sufficiente a provare il danno, poiché il nesso causale tra il fermo ed il noleggio può essere ragionevolmente presunto, ossia è inducibile secondo le normali regole del ragionamento presuntivo: dal fermo tecnico del veicolo si induce, secondo regole di comune esperienza, che il danneggiato ha noleggiato un altro veicolo per far fronte al fermo tecnico del proprio.
Non può, pertanto, ritenersi condivisibile la motivazione con cui il giudice di prime cure ha escluso il risarcimento del danno da fermo tecnico, basando il rigetto sulla mancata rigorosa prova della durata dell'indisponibilità del veicolo danneggiato.
Dall'analisi comparativa dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie emerge, peraltro, che, a seguito del sinistro, il veicolo in questione — destinato all'attività commerciale di vendita di tendaggi — ha subito la rottura del pannello laterale sinistro, compromettendone l'apertura e rendendo, di fatto, impossibile la prosecuzione dell'attività lavorativa. Deve ritenersi, pertanto, che l'indisponibilità del mezzo si sia manifestata sin da subito e che essa non sia condizionata dall'effettivo avvio delle operazioni di riparazione.
Tale circostanza trova, altresì, conferma nella documentazione versata in atti, dalla quale risulta che il noleggio del veicolo sostitutivo è stato avviato nello stesso pomeriggio del giorno del sinistro, come attestato dalla data di inizio noleggio riportata in fattura.
Quanto alla stima del fermo tecnico formulata dal perito di parte appellata, secondo cui la durata delle riparazioni sarebbe stata contenuta nei primi 15 giorni del mese di settembre, essa assume carattere meramente indicativo ed ipotetico, trattandosi di una perizia che lo stesso estensore ha dichiarato suscettibile di integrazione al termine dei lavori.
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 10 di 14 In considerazione di quanto esposto, deve ritenersi fondata la domanda risarcitoria dell'appellante, a titolo di danno emergente, nei limiti dell'importo di € 4.800,03, corrispondente alle spese sostenute per il noleggio del veicolo sostitutivo, come da documentazione prodotta e non contestata.
Parimenti deve ritenersi fondata l'istanza promossa dal volta ad ottenere il Pt_1 risarcimento dell'ulteriore danno subito a titolo di lucro cessante.
L'appellante ha dichiarato che la scelta di noleggiare un furgone più piccolo era stata condizionata dalla mancanza di furgoni più grandi.
Tale circostanza ha trovato conferma nella deposizione testimoniale resa da Testimone_1
La prova del danno da lucro cessante emerge, dunque, dalla documentazione contabile depositata dall'appellante, relativa agli anni 2015 e 2016, dalla quale risulta, nel periodo di utilizzazione del veicolo noleggiato, un calo delle vendite con conseguente diminuzione dei guadagni.
Quanto detto giustifica la liquidazione, in via equitativa, del lucro cessante da quantificarsi in
€3.000,00 oltre interessi dalla data dell'evento dannoso al soddisfo.
Priva di rilievo, infine, è l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni da fermo tecnico, quantificata in euro 3.000, rispetto alle altre già formulate a titolo di danno emergente e lucro cessante di cui si è detto innanzi. Tale preciso importo (euro 3.000), invero, non è chiaramente indicato negli atti difensivi di questo grado ma, riportato in quelli di primo grado, si ricava per differenza tra la somma complessiva richiesta a titolo di risarcimento (euro
25.221,73) e le varie voci di danno analiticamente riportate (euro 20.233,70 costo riparazione
– euro 4.800,03 spese di noleggio – euro 6.088,00 lucro cessante) decurtato l'importo già versato dall'appellata a titolo d'acconto (euro 8.900) (v. p. 27 atto di appello).
Ciò precisato, non resta che ribadire la natura dicotomica del danno da fermo tecnico: danno emergente e lucro cessante, la quale non lascia spazio ad un tertium genus di danno da fermo tecnico che possa legittimare tale richiesta dell'appellante.
Con il sesto motivo, deduce la violazione e la non corretta applicazione Parte_1 dell'art. 116, comma 2, c.p.c., oltre ad un vizio di motivazione, contestando al giudice di primo grado di non aver tenuto conto del comportamento processuale tenuto dalla compagnia assicurativa convenuta. Quest'ultima, infatti, durante il corso del giudizio di primo grado, ha
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 11 di 14 offerto all'attore una somma aggiuntiva di euro 15.000,00 a titolo di definitiva transazione delle residue pretese risarcitorie.
L'attore ha accettato tale proposta in via bonaria, tuttavia, nonostante tale accettazione, la compagnia non ha mai dato esecuzione al pagamento pattuito, disattendendo gli impegni assunti.
Tale doglianza non può essere condivisa.
Va preliminarmente ricordato che il comportamento della parte si configura quale argomento di prova, suscettibile di concorrere alla formazione del convincimento del giudice, ma non integra di per sé prova piena dei fatti dedotti, né è vincolante per il giudice nell'esercizio del suo potere valutativo.
A riguardo si è espressa la Suprema Corte, affermando che “la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (Cass. Civ., Sez. II, n. 10506/2023).
Nel caso in esame, il primo giudice ha, dunque, correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di valutazione delle prove, non attribuendo rilevanza alla proposta transattiva avanzata dalla compagnia assicurativa, in quanto evidentemente non coerente, né convergente con gli altri elementi istruttori posti a fondamento della pronuncia resa.
In definitiva, non sussiste alcuna violazione dell'art. 116 c.p.c., né alcun vizio di motivazione, avendo il giudice del merito operato una valutazione logica, coerente e pienamente conforme ai principi giurisprudenziali in tema di libero apprezzamento delle prove.
Conclusivamente l'appello deve essere accolto per quanto di ragione, e la sentenza di primo grado appellata deve essere riformata nei termini sopra precisati.
L'accoglimento parziale del gravame importa la rideterminazione delle spese del doppio grado (alla stregua dell'esito complessivo della lite), atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 12 di 14 capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. 30/12/2013, n. 28718; Cass.
22/12/2009, n. 26985; Cass. 4/06/2007, n.12963; v. anche Cass. 1/06/2016, n. 11423).
Vanno, pertanto, rideterminate le spese del primo grado da liquidarsi in favore di Pt_1
in ragione dello scaglione di valore di riferimento (tra euro 5.201 ed euro 26.000,00)
[...]
con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con la chiesta attribuzione.
Le spese del secondo grado vanno liquidate in ragione del medesimo scaglione di valore (tra euro 5.201 ed euro 26.000,00), utilizzando i parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con attribuzione al procuratore anticipatario, Avv.
MA IA;
Nell'ambito dello scaglione di riferimento, è da ritenersi equa e congrua la quantificazione dei compensi, nella misura esattamente intermedia tra i valori minimi e quelli medi.
Infine, non vi sono provvedimenti da adottare in ordine alle spese del presente giudizio tra l'appellante e l'appellato non costituito – già contumace in primo grado – , Controparte_1
considerato che alcuna domanda è stata formulata, né alcuna questione sollevata nei suoi confronti.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'appello ed in riforma della sentenza appellata, ridetermina in euro
24.447,00 (€16.647,00 + €4.800,03 + €3.000) l'importo complessivo del risarcimento dovuto a al quale andrà detratto l'importo di €8.900 versato a titolo di acconto, Parte_1 condannando, per l'effetto, , al pagamento della somma di €15.547,00 oltre Controparte_2
interessi come statuti nel precedente grado di giudizio;
- Condanna ed , in solido tra loro, al pagamento, in favore Controparte_2 Controparte_1
di , delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 560,00 per esborsi Parte_1
ed euro 3.809,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del
15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. MA IA;
- Condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado a favore Controparte_2
di che liquida in euro 382,50 per esborsi ed euro 4.357,50 per compensi Parte_1
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 13 di 14 professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. MA
IA;
- Nulla per le spese del presente grado tra ed . Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Napoli, il 21 OTTOBRE 2025
IL PRESIDENTE EST.
dott. Eugenio FORGILLO
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 3870/2020 R.G. – sentenza – pagina 14 di 14