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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2024 V.G.
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 1068/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Teresa Finocchiaro, giusta procura in atti e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. Antonio Sala, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 20/03/2024 le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione statuite con il decreto di omologa n. 11/2022 del 18/01/2022 con cui si Parte_2 obbligava a corrispondere a , un contributo mensile di Parte_1 mantenimento di € 100,00.
Rappresentavano che le condizioni economiche di erano Parte_1 peggiorate e ritenevano congruo disporre un aumento dell'assegno ad €
300,00 con decorrenza dal mese di Gennaio dell'anno 2023
Con successive note d'udienza le parti insistevano per l'accoglimento della predetta modifica e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
1 Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
30/04/2024).
***
Le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, riportate in seno al ricorso, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, perché pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la natura congiunta della domanda e la mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così modifica le condizioni della separazione di e : Parte_2 Parte_1
- si obbliga a corrispondere a un Parte_2 Parte_1 assegno mensile di mantenimento di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente con la variazione dell'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di Gennaio dell'anno 2023.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione il 2.4.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
2
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Volontaria Giurisdizione
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore nel procedimento iscritto al n. r.g. 1068/2024 V.G. avente ad oggetto: modifica delle condizioni di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Teresa Finocchiaro, giusta procura in atti e
, C.F. , con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. Antonio Sala, giusta procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 20/03/2024 le parti chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione statuite con il decreto di omologa n. 11/2022 del 18/01/2022 con cui si Parte_2 obbligava a corrispondere a , un contributo mensile di Parte_1 mantenimento di € 100,00.
Rappresentavano che le condizioni economiche di erano Parte_1 peggiorate e ritenevano congruo disporre un aumento dell'assegno ad €
300,00 con decorrenza dal mese di Gennaio dell'anno 2023
Con successive note d'udienza le parti insistevano per l'accoglimento della predetta modifica e chiedevano che la causa fosse posta in decisione.
1 Con provvedimento ex art. 127 ter, il Giudice si riservava di riferire al
Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda (visto del
30/04/2024).
***
Le nuove condizioni inerenti ai rapporti economici tra i coniugi, riportate in seno al ricorso, vanno integralmente condivise e recepite da questo
Collegio, perché pienamente conformi alla legge ed ai principi di ordine pubblico e buon costume in materia di diritto di famiglia.
Le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti, attesa la natura congiunta della domanda e la mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando, così modifica le condizioni della separazione di e : Parte_2 Parte_1
- si obbliga a corrispondere a un Parte_2 Parte_1 assegno mensile di mantenimento di € 300,00 (trecento/00), entro il giorno cinque di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente con la variazione dell'indice ISTAT, con decorrenza dal mese di Gennaio dell'anno 2023.
Spese compensate.
Così deciso, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria
Giurisdizione il 2.4.25.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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