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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 323/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 323/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefano Furiosi, in
Lodi (LO) alla via Lodi vecchio n. 51;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 08.02.2024, i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle Controparte_1
condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto a Sant'GE
IG il 25/6/2005 trascritto al n. 8 parte I anno 2005 del registro dello Stato civile alle condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) La sig.ra si è trasferita a San Colombano Al Lambro, ed il sig. rimarrà CP_1 Pt_1 nella casa coniugale in attesa di vendere l'immobile;
3) La figlia è affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre;
la stessa potrà Per_1
incontrare il padre e stare con lui quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
4) Il sig. verserà alla sig.ra un contributo mensile per il mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia, di € 300,00, oltre a rivalutazione ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie documentate e concordate preventivamente, fintanto che la figlia vivrà con la madre e non sarà economicamente autosufficiente;
- Ordinare all'ufficiale di Stato civile di provvedere agli incombenti di legge”;
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 25.06.2005 in Sant'GE IG
(LO) e che dall'unione coniugale è nata la figlia (02.07.2006). Persona_2
Con sentenza n. 44/2024 del 04.04.2024 e pubblicata il 11.04.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 11.11.2024.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
Si dà atto che nelle more la figlia , nata il [...], è divenuta maggiorenne e Persona_2
perciò nulla si dispone in merito al suo affidamento.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 323/2024, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
il 25.06.2005 in Sant'GE IG (LO), trascritto nel Registro di Stato Civile del
[...]
predetto Comune all'atto n. 8, parte I, anno 2005;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti,
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Sant'GE IG (LO) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 13.01.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona delle sig.re magistrate:
dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est. dott.ssa Francesca Varesano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 323/2024, introdotta con ricorso congiunto da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Stefano Furiosi, in
Lodi (LO) alla via Lodi vecchio n. 51;
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato il 08.02.2024, i sig.ri e Parte_1
hanno chiesto all'intestato Tribunale congiuntamente la pronuncia di separazione alle Controparte_1
condizioni meglio indicate nel ricorso. Le parti hanno altresì chiesto l'ulteriore e conseguente pronuncia divorzile ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c. alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 3 “Dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio contratto a Sant'GE
IG il 25/6/2005 trascritto al n. 8 parte I anno 2005 del registro dello Stato civile alle condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati con reciproco rispetto;
2) La sig.ra si è trasferita a San Colombano Al Lambro, ed il sig. rimarrà CP_1 Pt_1 nella casa coniugale in attesa di vendere l'immobile;
3) La figlia è affidata ad entrambi i genitori e collocata presso la madre;
la stessa potrà Per_1
incontrare il padre e stare con lui quando vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici;
4) Il sig. verserà alla sig.ra un contributo mensile per il mantenimento della Pt_1 CP_1 figlia, di € 300,00, oltre a rivalutazione ISTAT, oltre 50% delle spese straordinarie documentate e concordate preventivamente, fintanto che la figlia vivrà con la madre e non sarà economicamente autosufficiente;
- Ordinare all'ufficiale di Stato civile di provvedere agli incombenti di legge”;
In particolare, consta che i coniugi hanno contratto matrimonio il 25.06.2005 in Sant'GE IG
(LO) e che dall'unione coniugale è nata la figlia (02.07.2006). Persona_2
Con sentenza n. 44/2024 del 04.04.2024 e pubblicata il 11.04.2024, questo Tribunale ha pronunciato la separazione dei coniugi alle condizioni ivi indicate e rimesso la causa sul ruolo della Giudice relatrice per i successivi adempimenti funzionali all'adozione dell'ulteriore sentenza di divorzio.
L'udienza del 13.12.2024 è stata sostituita ex art. 473-bis.51, comma II c.p.c. con il deposito di note scritte, in cui i coniugi hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Risulta dagli atti: (i) che è depositata copia informatica del ricorso in formato analogico sottoscritto dalle parti personalmente ex art. 473-bis.51, comma II, prima frase, c.p.c.; (ii) che sono state fornite adeguate indicazioni reddituali e patrimoniali.
Altresì, risulta attestato il passaggio in giudicato dell'anzidetta sentenza di separazione il 11.11.2024.
*.*.*
Il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per la pronuncia divorzile (art. 3, comma I n. 2, lett. b, legge
898 del 1970), attesa la definitiva frattura della comunione materiale dei coniugi, nonché quanto al recepimento integrale degli accordi raggiunti tra le parti.
Si dà atto che nelle more la figlia , nata il [...], è divenuta maggiorenne e Persona_2
perciò nulla si dispone in merito al suo affidamento.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico. pagina 2 di 3
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. RG 323/2024, così provvede:
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1 CP_1
il 25.06.2005 in Sant'GE IG (LO), trascritto nel Registro di Stato Civile del
[...]
predetto Comune all'atto n. 8, parte I, anno 2005;
- OMOLOGA e PRENDE ATTO delle seguenti condizioni concordate tra le parti,
- ORDINA all'ufficiale di Stato civile del Comune di Sant'GE IG (LO) di provvedere agli incombenti di legge;
- MANDA alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di propria competenza;
- Nulla sulle spese.
Così deciso a Lodi, nella Camera di Consiglio del 13.01.2025.
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3