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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 14/11/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 88/2024 del Ruolo Generale
Affari Civili, promosso da
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Borrelli, C.F._2 ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Pescara alla via Falcone e Borsellino n. 30;
opponenti
contro
(C.F. Controparte_1
e P.I. ) in persona dell'amministratore P.IVA_1 P.IVA_2 delegato e legale rappresentante rappresentata e Controparte_2 difesa dall'avv. Francesco Caia, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Napoli alla via Chiatamone n. 6;
e
, Agente della Riscossione per la Controparte_3 regione Abruzzo (C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_3
SI Di IO, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a San Giovanni Teatino (CH) alla galleria K. Wojtyla n. 24;
opposte
1 OGGETTO: OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE EX ART. 615, COMMA I, C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
PER E OM «in via preliminare, rigettare Parte_1 Pt_1
l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla
- in via principale, accertare e Controparte_3 dichiarare, la nullità, l'inefficacia e/o l'illegittimità e/o comunque
l'inopponibilità ai coobbligati e del Parte_1 Parte_2 titolo esecutivo e/o del ruolo e dell'azione esecutiva su di essi fondata, e/o comunque accertare e dichiarare che non sussiste il diritto della , Parte_3 per il tramite di per la prov. Controparte_3 di Chieti, a iniziare e/o procedere all'esecuzione forzata nei confronti di detti coobbligati, in virtù del ruolo n. 2022/001713 reso esecutivo in data 10.05.2022, della cartella di pagamento n. 032
2022 00068585 22 000 nonché degli atti ad esso collegati e notificati direttamente e personalmente agli odierni opponenti in qualità di coobbligati in solido alla società Parte_4 cartella di pagamento n. 0323033000685852203 e n.
0322022000685852202, e comunque per il credito con le stesse azionato, pronunciando, in caso di esecuzione già iniziata, ogni più opportuno provvedimento per la completa rimozione degli atti esecutivi posti in essere;
- per l'effetto dichiarare la nullità e/o dichiarare inefficace delle cartelle di pagamento cartella di pagamento n.
0323033000685852203 e n. 0322022000685852202, e dichiarare
l'inesistenza del credito indicato nelle stesse e del diritto da parte delle convenute di richiedere le somme nonché la nullità dell'iscrizione nei ruoli esattoriali delle somme per cui è causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio, e con ogni conseguenziale statuizione provvedimento.»;
PER MEDIOCREDITO CENTRALE - BANCA DEL MEZZOGIORNO S.P.A.: «1) rigettare in ogni caso la domanda proposta;
2) vittoria di spese di lite.»;
PER «
1-In via preliminare Controparte_3
2 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di
[...] nel procedimento e per i fatti per cui è Controparte_3 causa.
2-Nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza dell'azione proposta dai ricorrenti e per l'effetto respingerla.
Tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario ex art 93 c.p.c.».
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione Parte_5 Parte_2 all'esecuzione ex art. 615, comma I, c.p.c., convenendo in giudizio e Controparte_1 [...] al fine di ottenere l'accoglimento delle Controparte_3 conclusioni sopra riportate.
A sostegno della propria opposizione, hanno dedotto:
- di essere coobbligati in solido di (P.I. Parte_4
), oggi inattiva, la quale in data 29/7/2022 riceveva la P.IVA_4 cartella di pagamento n. 03220220006858522000, di importo pari ad €
34.891,46, in relazione ad un prestito finanziario con l'intervento del Fondo di garanzia PMI, istituto presso il Parte_3
ai sensi dell'art. 2, comma 100 lett. a) della L. 662/1996;
[...]
- che il credito era iscritto al ruolo esattoriale n. 2022/001713 reso esecutivo in data 10/5/2022;
- che nella cartella erano indicati quali coobbligati in solido, al pagamento, gli odierni opponenti e che, Parte_2 Parte_1 rispettivamente, ricevevano le cartelle di pagamento n.
0323033000685852203 e n. 0322022000685852202;
- che il credito dedotto trae origine dalla partita n. 83606 per il recupero dell'agevolazione prevista dalla citata L. n. 662/1996, con surroga del MC, a seguito di escussione di garanzia di fondo pubblico sul finanziamento concesso da col preventivo CP_4 riconoscimento (a favore della banca finanziatrice) della garanzia del Fondo PMI;
- che, infatti, a seguito di asserito inadempimento, la CP_1 richiedeva l'attivazione del fondo di garanzia ex L. 622/1996;
3 - che, giusta comunicazione di surroga del dicembre 2021, ricevuta da , MC comunicava il provvedimento di liquidazione della Parte_4 perdita deliberato dal Consiglio di Gestione del Fondo e contestualmente invitava la stessa società e gli obbligati in solido
(tra cui gli odierni opponenti) al pagamento della somma di €
34.885,58.
Ciò premesso in fatto, gli opponenti hanno eccepito:
1) la nullità delle cartelle per carenza assoluta di potere in capo a non essendo possibile agire in Controparte_5 via esecutiva mediante riscossione esattoriale per il recupero di una prestazione di garanzia, bensì solo per le ipotesi di revoca di finanziamento pubblico qualora ricorrano specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo;
pertanto, a seguito della surroga, la
[...]
avrebbe dovuto avvalersi delle ordinarie forme Controparte_6 di tutela processualcivilistiche;
2) la non debenza delle somme iscritte a ruolo da parte dei garanti, non essendo consentito procedere con iscrizione a ruolo nei confronti di soggetti diversi dal beneficiario, come, appunto, nei confronti degli odierni opponenti, coobbligati di;
Parte_4
3) l'inesistenza di un titolo esecutivo alla base delle cartelle azionate, necessario in forza del disposto dell'art. 21 D.lgs.
46/1999, tenuto conto che il credito in cui MC si è surrogato ex lege, a fronte dell'escussione della garanzia da parte della Banca erogatrice del finanziamento, non ha natura pubblicistica bensì privata, da cui la necessità di un autonomo e precedente titolo esecutivo, rimanendo la fase di accertamento del credito assoggettata alle regole comuni;
4) la nullità e/o illegittimità e/o inesistenza della garanzia fideiussoria nella parte che duplica la garanzia di MC, considerato che l'art.
4.4 del D.M. 23/9/2005 prevede che sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non possa essere acquisita “alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria”.
Si è costituita in giudizio Controparte_1
eccependo, in via preliminare, la mancata
[...]
4 impugnazione delle cartelle esattoriali da parte degli odierni opponenti, i quali hanno proposto opposizione a fronte della ricezione del “preavviso di iscrizione ipotecaria” che segue la notifica delle cartelle esattoriali, non potendo ormai impugnare nel merito la pretesa impositiva fatta valere con tali cartelle. Nel merito, ha evidenziato come il ruolo portato in notifica con le suddette cartelle esattoriali ha ad oggetto il recupero delle somme che la MC, quale gestrice del Fondo di Garanzia istituito ai sensi della L. 622/1996, ha erogato a in seguito al mancato pagamento, da parte di CP_4
, delle ultime rate del finanziamento n. 055/30144632: una Parte_4 volta intervenuto l'inadempimento (come nel caso di specie), la banca erogatrice del finanziamento ha escusso la garanzia prestata dal
Fondo, e la MC ha provveduto a liquidare la perdita erogando la somma garantita, contestualmente surrogandosi, ai sensi del combinato disposto degli art. 1203 c.c. e 2, comma 4, D.M. 20/6/2005, nei diritti della banca verso le piccole e medie imprese inadempienti;
l'esecuzione avviene tramite ruolo formato dalla stessa
[...] ai sensi degli artt. 2, comma 4, D.M. Controparte_7
20/6/2005, 17 D.lgs. 46/1999 e 9, comma 5, D.lgs. 123/1998, ovvero secondo il sistema di riscossione delle entrate statali;
l'art. 21
D.lgs. 46/1999, nel richiamare la necessità del titolo esecutivo per le entrate previste dall'art. 17 aventi causa in rapporti di diritto privato, fa salvi gli altri casi stabiliti dalla legge, tra cui rientra la previsione di cui all'art. 9, comma 5, D.lgs. 123/1998.
Da ultimo, ha rilevato che l'art. 8-bis D.L. 3/2015 ha precisato che il diritto alla restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di Garanzia anche verso terzi prestatori di garanzie costituisce credito privilegiato, e che al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo.
Si è costituita in giudizio Controparte_5 eccependo, pregiudizialmente, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che tutte le eccezioni formulate dagli opponenti sono rivolte nei confronti di Controparte_1
e non invece nei confronti di
[...] Controparte_8
[...
[...] , chiamata in causa soltanto per aver formato il ruolo.
[...]
Nel merito, ha affermato la legittimità della procedura di recupero dell'importo dovuto a seguito di escussione della garanzia, ribadendo che il Fondo di Garanzia delle medie e piccole imprese gestito da MC
è interessato da una disciplina normativa pubblicistica, essendo il
Fondo istituito per finalità, appunto, pubblicistiche, richiamando, nello specifico, il disposto dell'art. 8-bis D.L. n. 3/2015; sostenendo, infine, che il titolo esecutivo si è formato per effetto della mancata impugnazione, da parte di obbligata Parte_4 principale, dell'invito al pagamento n. 6538-83606 con contestuale surroga, da cui l'impossibilità per gli odierni opponenti di riproporre vizi attinenti il merito della pretesa azionata.
***
1. L'opposizione è infondata e va, pertanto, respinta.
2. Si ritiene, infatti, di condividere l'orientamento che distingue il rapporto intercorrente tra l'istituto finanziatore, l'impresa beneficiaria ed i fideiussori, di natura privatistica e fondato sul contratto di finanziamento stipulato dalle parti, dal rapporto intercorrente tra in qualità di gestrice del Controparte_1 fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L.
662/1996 ed il debitore ed i fideiussori, fondato invece sulla garanzia prevista dalla L. 662/1996 costituente misura di intervento pubblico a sostegno delle piccole e medie imprese, e sulla surroga legale di cui dall'art. 2, comma 4, D.M. 20/6/2005 n. 18456, che assume viceversa natura pubblicistica, stante la fonte di regolamentazione del rapporto e la funzione svolta dalla garanzia, analogamente alle altre forme di interventi pubblici per sostenere ed incentivare le attività produttive di cui al D.lgs. 123/1998.
A tal proposito, giova rilevare come già con riferimento all'articolo
9, comma 5, D.lgs. 123/1998 - il quale testualmente prevede che “per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad
6 eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con
l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, numero 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni”) - la Corte di
Cassazione ha affrontato la questione interpretativa attinente alla possibilità o meno che un determinato credito nascente come chirografario si “trasformi”, per effetto di un mutamento soggettivo dal lato attivo del rapporto obbligatorio, in un credito privilegiato,
e dunque alla possibilità di ritenere applicabile al diritto di credito del surrogante ( un trattamento differenziato Pt_6 rispetto a quello che sarebbe stato riconosciuto al creditore originario (finanziatore/banca).
In particolare, la Corte di Cassazione ha avallato la tesi dell'interpretazione estensiva dell'articolo 9, comma 5, citato, sancendo il principio secondo il quale il privilegio previsto dall'art. 9, comma 5, del D.lgs. n. 123/1998, in materia di razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, assiste anche il credito del gestore del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese che abbia subito l'escussione della garanzia da parte dell'istituto di credito finanziatore a seguito dell'inadempimento della società beneficiaria del finanziamento, dovendosi interpretare estensivamente (secondo l'insegnamento di Sez.
U, n. 11930/2010) la norma anzidetta in ragione della finalità pubblica di sostegno ad essa sottesa (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza
n. 6508 del 09/03/2020).
Va, dunque, ritenuta la natura pubblicistica e privilegiata del credito in restituzione in capo al fondo di garanzia delle PMI derivante dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal fondo medesimo.
A ciò si aggiunga che l'art. 8-bis del D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L. 33/2015, prevede espressamente che “Il diritto
7 alla restituzione, nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie, delle somme liquidate a titolo di perdite dal
Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, numero 662, costituisce credito privilegiato
e prevale su ogni altro diritto di prelazione, da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile, fatti salvi
i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. La costituzione
e l'efficacia del privilegio non sono subordinate al consenso delle parti. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione
a ruolo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio
1999, numero 46, e successive modificazioni”.
Ebbene, tale norma riconosce espressamente al credito del fondo di garanzia lo status di credito privilegiato al cui recupero si procede mediante iscrizione a ruolo.
Pertanto, in tutti i casi in cui venga escussa la garanzia da parte del finanziatore a causa dell'inadempimento del debitore garantito, il gestore del fondo, surrogatosi nei diritti del primo, potrà ottenere in via privilegiata la restituzione delle somme liquidate a titolo di garanzia.
Peraltro, come anche sancito dalla Corte di cassazione (Cass.
14915/2019), la norma di cui all'articolo 8-bis, comma 3, D.L. n.
3/2015, convertito con modificazioni nella L. n. 33/2015, “non deve ritenersi norma innovativa, né retroattiva (dunque, da applicarsi solo dopo la sua entrata in vigore), ma piuttosto una conferma interpretativa di un privilegio già in precedenza concesso” (in forza dell'art. 9, comma 5, D.lgs. 23/1998).
Anche recentemente la Suprema Corte ha ribadito che “In tema di interventi di sostegno pubblico erogati in forma di concessione di garanzia pubblica, in capo al gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, ex L. n. 662 del 1996, che ha soddisfatto il finanziatore, surrogandosi ad esso, sorge un diritto restitutorio di natura pubblicistica privilegiata, non più volto al recupero del
8 credito di diritto comune originato dal primigenio finanziamento, bensì mirato a riacquisire risorse pubbliche alla diponibilità del
Fondo, con la conseguenza che ad esso è applicabile la procedura di riscossione coattiva dei crediti cc.dd. agevolati, ex art. 17 del
d.lgs. 146 del 1999, anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie, ai sensi dell'art.
8-bis, comma 3, del d.l. n. 3 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 33 del 2015, pur se il credito sia sorto prima dell'entrata in vigore della norma, atteso che tale disposizione non è di interpretazione autentica, né innovativa, ma meramente ripetitiva e confermativa del regime già vigente” (Cass.,
Sez. 3, Ordinanza n. 9657 del 10/04/2024).
Non può, quindi, revocarsi in dubbio, nella specie, la natura pubblicistica e privilegiata del credito in restituzione di cui alle cartelle di pagamento per cui è processo e, conseguentemente, la legittimità della sottostante procedura di iscrizione a ruolo esattoriale effettuata per la riscossione degli importi dovuti.
Inoltre, l'articolo 8-bis, comma 3 citato ha chiarito che la procedura di riscossione mediante iscrizione a ruolo consente il recupero del credito nascente dal diritto di restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite dal fondo di garanzia di cui alla L. n. 662/1996 non solo nei confronti del beneficiario finale ma anche nei confronti dei terzi prestatori di garanzie (quali sono gli odierni opponenti); ciò in quanto, per effetto della surrogazione legale del gestore del fondo di garanzia per le PMI nei diritti dell'ente finanziatore che ha pagato (surroga ex lege prevista, come già evidenziato, dall'art. 2, comma 4, D.M. 20/6/2005 n. 18456), il Parte_3 legittimamente aziona il procedimento di riscossione mediante ruolo nei confronti del fideiussore, atteso che in base all'articolo 1204
c.c. la surrogazione legale ha effetto anche contro i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore.
Si osserva altresì che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'articolo 9, comma V, D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123, nel prevedere la revoca del beneficio e disporre il privilegio in favore del credito alle restituzioni, si riferisce non solo a patologie
9 attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione. Ne deriva che “La deviazione dallo scopo, così come l'inadempienza a tale rapporto negoziale, determina la violazione della causa del contratto di finanziamento o di garanzia
e costituisce - attesa la stretta connessione sussistente tra le due fasi del complesso procedimento in esame - presupposto alla revoca del beneficio erogato (cfr. Cass., 20/09/2017, n. 21841)” (Cass. Sez.
1, Ordinanza n. 9926 del 2018);
Da ultimo, va disattesa anche la doglianza di parte opponente circa l'illegittima “duplicazione” della garanzia, non apparendo, nel caso di specie, violato il disposto dell'art.
4.4 del D.M. 23/9/2005, atteso che la fideiussione rilasciata da persona fisica non sembra potersi ricondurre al novero delle “garanzie reali, assicurative e bancarie”, trattandosi, appunto, di garanzia personale concessa da persona fisica (e non invece da un istituto bancario o assicurativo).
In conclusione, i motivi di opposizione dedotti da e Parte_2 non incidono sul diritto di procedere ad esecuzione Parte_1 forzata nei loro confronti, imponendosi il rigetto della presente opposizione.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte opponente e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, parametri medi vigenti a far data dal 23/10/2022 per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase di trattazione/istruttoria in ragione della natura documentale della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 88/2024, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2
10 pagamento delle spese di lite in favore di
[...]
e di , Controparte_1 Controparte_5 liquidate in € 6.713,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. (quanto alle spese dovute ad in favore del difensore Controparte_5 dichiaratosi antistatario.
Così è deciso in Vasto, il 14/11/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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