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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 10674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10674 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1793/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1793/2024 r.g.a.c.
TRA
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Matteo Castioni (C.F.
), SS Di RL (C.F. ) e C.F._1 C.F._2
RI OL BE (C.F. ), elett.te dom.ta presso lo C.F._3
studio Legale Associato con sede in Roma alla Controparte_1
Piazza Navona n. 49elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CASTIONI MAT-
TEO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._1
in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso la analisi giuridiche e CP_3
contenzioso dell' in Roma (00185), al Viale del Castro Pretorio, n. CP_2
118, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dell' Marco Di Giugno (C.F. e Davide CP_2 C.F._4
AR ( ), in virtù di procura in atti. CodiceFiscale_5
- Opposto
1
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 26.01.2024, la ha richiesto l'annullamento, previa sospensione, delle ordi- Parte_1
nanze ingiunzione n. 079/2023 ( ); 080/2023 Controparte_4
( ); 081/2023 CodiceFiscale_6 Controparte_5
); 082/2023 ( ); 083/2023 (
[...] CodiceFiscale_7 [...]
) adottate da Controparte_6 Controparte_7
, in data 16.11.2023, congiuntamente ai relativi verbali di
[...]
accertamento e contestazione, per l'asserita violazione della normativa in mate- ria di inquinamento acustico, ai sensi del DPR 496/1997, con ciascuna delle quali veniva ingiunto il pagamento della somma di 2.869,94 euro.
Più precisamente:
➢ l'ordinanza n. 79 (seguita al “Verbale di accertamento e contestazione di viola- zione amministrativa prot. n. 129188 del 2021”), accertava la violazione della procedura antirumore vigente sull'aeroporto di Napoli Capodichino, da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del 16/06/2021;
➢ l'Ordinanza 80 (derivata dal “Verbale di accertamento e contestazione di viola- zione amministrativa prot. n. 129190 del 2021”) accertava la violazione della procedura antirumore, nel medesimo aeroporto, da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del 13/07/2021;
➢ l'Ordinanza 81 (di cui al “Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. n. 129193 del 2021), accertava la violazione della procedu- ra antirumore da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del
10/07/2021;
➢ l'Ordinanza 82 (di cui al “Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. n. 129195 del 2021) accertava la violazione della procedura antirumore da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del
06/07/2021;
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➢ l'Ordinanza 83 (di cui al “Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. n. 129197 del 2021) ha accertato la violazione della proce- dura antirumore vigente da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo
RYR4VZ del 26/06/2021.
Le ordinanze si fondano su verbali di accertamento che imputano al vettore la mancata osservanza delle rotte e delle modalità di decollo previste dall'AIP
Italia 6.3-6.4 dell'11 settembre 2008. CP_8
La ricorrente contesta innanzitutto un vizio procedurale: le ordinanze affermano che non sarebbero pervenuti scritti difensivi, mentre la compagnia li aveva rego- larmente inviati nei termini di legge, come documentato nel ricorso.
Tale omissione, secondo la difesa, integra una violazione grave del diritto di di- fesa e comporta l'annullabilità degli atti, tanto che in precedenti analoghi CP_2
aveva annullato in autotutela ordinanze emesse nei confronti di CP_9
per identico errore. La mancata considerazione delle difese, oltre a ledere il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e dall'art. 1 L. 241/1990, costituirebbe, secondo la ricorrente, disparità di trattamento e contraddittorietà della motivazione.
Sul merito, il ricorso evidenzia l'illegittimità delle ordinanze per la carenza e con- traddittorietà delle informazioni contenute nella procedura antirumore vigente all'epoca.
La pubblicazione AIP del 2008, secondo presenta istruzioni ambigue: da Pt_1
un lato impone di proseguire su rotta TR 222° fino a 3.500 piedi, dall'altro pre- scrive la virata a sinistra a 1.200 piedi, creando incertezza operativa.
Inoltre, il gradiente di risalita richiesto comporta una spinta motori elevata che consente di raggiungere rapidamente i 1.200 piedi ma espone a violazioni per minimi ritardi;
la virata a tale quota è tecnicamente complessa e può determi- nare il sorvolo di aree protette, specie in presenza di vento trasversale. Manca- no inoltre indicazioni precise sulle zone sensibili e sulle apparecchiature di rile- vamento acustico. La stessa avrebbe, inoltre, riconosciuto tali criticità, an- CP_2
nullando in due occasioni verbali analoghi e motivando che la procedura espone
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i vettori a violazioni non intenzionali. A riprova della sua inadeguatezza, la pro- cedura è stata sostituita nel 2021.
La ricorrente sottolinea di aver agito in buona fede, adottando una policy inter- na per ridurre l'impatto acustico e conformarsi alle prescrizioni, e richiama l'art. 3 L. 689/1981 che esclude la responsabilità quando il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per rispettare la norma.
La sporadicità delle violazioni rispetto all'elevato numero di voli operati confer- merebbe la non intenzionalità e la tenuità del fatto.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di annulla- mento, la ricorrente chiede la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, ri- chiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'opposizione deve commisurare la sanzione alla gravità concreta del fatto, entro i limiti di legge.
Costituitosi in giudizio, l' ha preliminarmente ricostruito i fatti che CP_2
diedero luogo all'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte: nel 2021 furo- no accertate cinque violazioni della normativa sull'inquinamento acustico (art. 2, comma 3, D.P.R. 496/1997) in occasione di voli operati da Pt_1
Dopo la verifica delle contestazioni e l'audizione di – inizialmente CP_9
indicata come coobbligata – escluse la solidarietà tra i vettori e notificò le CP_2
ordinanze a Quest'ultima non si avvalse del pagamento in misura ridotta Pt_1
né presentò scritti difensivi nei termini, sicché le ordinanze furono emesse e successivamente impugnate.
Sul primo motivo di ricorso, nega che vi sia stato vizio procedurale CP_2
per mancata considerazione delle difese.
Sottolinea che le ordinanze sono atti pubblici dotati di fede privilegiata e che, se avesse voluto contestarne la veridicità, avrebbe dovuto proporre Pt_1
querela di falso.
Inoltre, il fatto che in passato siano stati adottati provvedimenti di auto- tutela non costituirebbe precedente vincolante, trattandosi di atti discrezionali.
Anche qualora si ipotizzasse un vizio, la giurisprudenza ritiene che la
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mancata acquisizione di memorie difensive sia superata dalla fase giudiziale, che garantisce il contraddittorio.
Quanto al secondo motivo, respinge la tesi di contraddittorietà del- CP_2
la procedura antirumore e l'invocata buona fede. Evidenzia che solo ha Pt_1
registrato cinque violazioni, mentre altre compagnie non hanno avuto analoghi problemi interpretativi. Richiama l'art. 3 L. 689/1981 e la Cassazione (sent. n.
20219/2018), secondo cui la colpa è sufficiente per integrare l'illecito e la buona fede rileva solo se l'errore è inevitabile e incolpevole, circostanza non provata.
La condotta del vettore, pur priva di dolo, è qualificabile come negligente.
Sul terzo motivo, relativo alla richiesta di riduzione delle sanzioni al mi- nimo edittale, osserva che la reiterazione delle infrazioni esclude qualsiasi CP_2
attenuazione, confermando, piuttosto, la gravità della condotta. conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle ordi- CP_2
nanze ingiunzione, con condanna alle spese.
***
1§ Sui vizi procedurali consistiti nell'omessa valutazione degli scritti di- fensivi inviati dalla ricorrente.
Parte ricorrente, in occasione della costituzione in giudizio, ha depositato l'allegato 11, rappresentato dagli scritti difensivi inoltrati alla resistente dalla a fronte della notifica dei 5 verbali di accertamento e contestazione di il- Pt_1
lecito amministrativo posti a fondamento delle impugnate ordinanze ingiunzio- ne.
L'inoltro e la ricezione di tali scritti difensivi è circostanza, oltrechè docu- mentalmente provata alla luce della ricevuta di consegna a mezzo pec recante la data del 20 dicembre 2021, non specificamente contestata dall' in occa- CP_2
sione della costituzione in giudizio, ove si è limitata ad apoditticamente reitera- re il contenuto delle ordinanze ingiunzione ove si dà conto del mancato invio di detti scritti;
al contempo, contrariamente a quanto erroneamente affermato da il mancato invio di scritti difensivi non può certo considerarsi circostanza CP_2
coperta da fede pubblica, fuoriuscendo palesemente dal contenuto fidefacente
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dell'atto.
Non decisivo appare, tuttavia, il richiamo (cfr. allegati 13 e 14 di parte ri- corrente) ad un precedente annullamento in autotutela in diversa vicenda in cui si era parimenti omessa la valutazione di scritti difensivi, atteso che dalla lettura dei motivi posti a base di detto annullamento, emerge chiaramente che esso è stato determinato dall'omessa preventiva notifica di verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (vizio sicuramente invalidante la suc- cessiva ordinanza ingiunzione) e non certo dalla mera omessa valutazione degli scritti difensivi.
Il motivo fatto valere dalla ricorrente va, conclusivamente, disatteso in applicazione del noto principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di oppo- sizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nul- lità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad ogget- to l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (even- tualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. Sez. U., 28/01/2010, n.
1786, Rv. 611243 - 01).
Il motivo in esame va, pertanto, rigettato.
2§ Sull'assenza di colpevolezza e sulla buona fede del trasgressore.
Prima di esaminare il motivo in questione, occorre analizzare il contenuto dei verbali di accertamento e contestazione dell'illecito posti a fondamento de- gli atti oggi impugnati.
In tali atti si individua in maniera puntuale le norme poste a fondamento
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degli illeciti contestati (“art. 2 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496, infrazione per la quale, a norma dell'art. 10 comma 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m.i., riportato nell'articolo del D.P.R. da ultimo citato, l'esercente è sottoposto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 500 fino ad un massimo di €
20.000”), ovvero le violazioni delle procedure antirumore, rilevate dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.
In particolare viene contestata la violazione della procedura antirumore
“vigente sull'aeroporto di Napoli – Capodichino e pubblicata in Controparte_10
6.3 – 6.4 del 11 SEP 2008”; ogni verbale, inoltre, contiene, quale allegato,
[...]
un tabulato descrittivo delle operazioni di atterraggio e/o partenza nonché della violazione concretamente commessa, tabulato tratto dall' esame dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio, forniti dalla società di gestione aeroportuale
Ge.S.A.C. S.p.A., a norma dell'art 2, comma 2, del DPR 11 dicembre 1997 n. 496.
Parte ricorrente non ha contestato le violazioni in esame ma ha concen- trato le proprie difese unicamente su argomenti, a suo dire, idonei ad escludere la colpevolezza ovvero riconoscere l'esimente della buona fede;
questi gli argo- menti:
a) le informazioni relative alla procedura di decollo dall'aeroporto di
Napoli-Capodichino, pubblicate in 2 LIRN 6.3 - 6.4 CP_10
dell'11 settembre 2008, e vigente alle date dei voli riportati nei Verba- li, sono insufficienti e contradditorie;
le valutazioni tecniche alla base di tale affermazione sono esplicitate al punto 2.1;
b) adozione, da parte della compagnia aerea, di una procedura interna
(cfr. allegato 16) espressamente diretta ad evitare la violazione della procedura antirumore adottata dall'aeroporto di Capodichino, la cui osservanza non ha, però, escluso le contestazioni in esame, ciò a con- forto delle contraddizioni sopra segnalate;
c) in data 7 ottobre 2021 è stata adottata una nuova procedura antiru- more, proprio al fine di porre rimedio alle criticità emerse nell'osservanza della precedente procedura, la cui violazione è alla
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base delle opposte ordinanze ingiunzione;
d) la contraddittorietà della procedura è confermata dall'esame di due ordinanze d'archiviazione n. 011/2023 (doc. 17) e n. 013/2023 (doc.
18), adottate proprio perché “l'osservanza della procedura antirumore in merito al gradiente di risalita, per il quale è necessario adottare una considerevole spinta dei motori, permette di raggiungere velocemente
i 1200 piedi ma, come nel caso attuale, espone anche il vettore alla commissione della violazione in ragione anche di minimi ritardi nell'esecuzione della manovra”; si è, pertanto, intesto valorizzare pro- prio uno dei motivi di incoerenza e contraddittorietà richiamati al punto 2.1 del ricorso.
Occorre segnalare come questo Giudice, proprio in ragione dell'esibizione delle predette ordinanze di archiviazione, all'udienza del 30 maggio 2024 ha espressamente ordinato alla resistente “il deposito in via telematica di CP_2
tutti gli atti relativi alle procedimenti conclusisi con archiviazione di cui agli alle- gati 17 e 18 della produzione di parte ricorrente;
in particolare avrà cura di CP_2
depositare il verbale di contestazione degli illeciti nonché degli scritti difensivi depositati nell'occasione, ciò entro il 30 giugno 2024”.
Tale ordine è stato disatteso da che non solo ha omesso di curare il CP_2
deposito di detti atti, ma ha, di fatto, abbandonato la difesa omettendo di com- parire alle udienze ovvero di depositare scritti difensivi ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione.
La richiesta di acquisizione della documentazione era, invero, espressa- mente diretta a verificare la sostanziale sovrapponibilità delle violazioni per cui era stata disposta ordinanza di archiviazione con quelle poste a base delle ordi- nanze ingiunzione oggi impugnate.
Tale condotta processuale di non può essere priva di rilevanza e di CP_2
conseguenze.
A norma dell'art.210 c.p.c. “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice … può da questo comportamento desu-
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mere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”.
Orbene in tema di violazioni amministrative, l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occor- rendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non su- scettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'assenza di colpevolezza del trasgressore alla luce delle seguenti con- siderazioni:
a) parte ricorrente ha dettagliatamente e puntualmente evidenziato si- gnificative criticità e profili di contraddittorietà della procedura anti- rumore adottata dall' (cfr. capo 2.1 del ricorso), Controparte_11
censure alle quali sia in occasione dell'adozione dell'ordinanza CP_2
ingiunzione che della costituzione in giudizio, non ha in alcun modo inteso replicare;
tale atteggiamento processuale assume obiettiva ri- levanza ai sensi di quanto espressamente previsto dagli artt. 115 e
116 c.p.c.;
b) parte ricorrente ha espressamente dedotto che in data 7 ottobre
2021 (ovvero in data successiva alle violazioni oggetto di causa) è sta- ta adottata una nuova procedura anti-rumore, proprio al fine di porre rimedio alle criticità emerse nell'osservanza della precedente proce- dura, la cui violazione è alla base delle opposte ordinanze ingiunzione;
non ha in alcun modo specificamente contestato tale circostan- CP_2
za, da ciò conseguendone le conseguenze di cui all'art.115 c.p.c.;
c) parte ricorrente ha espressamente dedotto che in presenza di CP_2
violazioni obiettivamente sovrapponibili a quelle oggetto di causa, aveva adottato due ordinanze d'archiviazione (n. 011/2023 e n.
013/2023), assumendo che “ l'osservanza della procedura antirumore
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in merito al gradiente di risalita, per il quale è necessario adottare una considerevole spinta dei motori, permette di raggiungere velocemente
i 1200 piedi ma, come nel caso attuale, espone anche il vettore alla commissione della violazione in ragione anche di minimi ritardi nell'esecuzione della manovra”; da ciò ha tratto il convincimen- CP_2
to della buona fede e dell'assenza di colpevolezza del trasgressore in ordine alla violazione contestata. La resistente, in occasione della co- stituzione in giudizio non ha specificamente contestato tale circo- stanza, tanto meno ha specificamente contestato la piena sovrappo- nibilità delle violazioni commesse da a quelle oggetto di archi- Pt_1
viazione (limitandosi a rivendicare la libertà di operare una valutazio- ne discrezionale caso per caso), da ciò scaturendone gli effetti di cui all'art.115 c.p.c.. Va rammentato che “il principio posto dall'art. 3 del- la legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni ammini- strativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della con- dotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una pre- sunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ab- bia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad in- generare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di un parere dell'autorità do- ganale e di una archiviazione di una precedente contestazione), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso “( in tal senso
Cass. Sez. 2, 13/03/2006, n. 5426, Rv. 592983 - 01). Va, infine, ram- mentato il valore probatorio ex art. 210 c.p.c. della condotta proces-
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suale di e consistito nell'inottemperanza all'ordine di esibizione. CP_2
Conclusivamente il ricorso va accolto, con annullamento delle impugnate ordinanze ingiunzioni nn. 079/2023, 080/2023, 081/2023, 082/2023, 083/2023 del 16.11.2023, come sopra individuate.
Le spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale serbato da seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano come da dispo- CP_2
sitivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello sca- glione tariffario corrispondente alla misura cumulata delle sanzioni e dei valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione proposta dalla avverso le ordi- Parte_1
nanze ingiunzioni emesse da nn. 079/2023, 080/2023, 081/2023, CP_2
082/2023, 083/2023 del 16.11.2023 e, per l'effetto, le annulla;
➢ condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Parte_1
5.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese esenti documentate, al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onora- ri, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, lette le note tempestivamente deposita- te dai difensori in conformità al provvedimento emesso ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella causa iscritta al n. 1793/2024 r.g.a.c.
TRA
(P.IVA , in persona del l.r.p.t., rappre- Parte_1 P.IVA_1
sentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Matteo Castioni (C.F.
), SS Di RL (C.F. ) e C.F._1 C.F._2
RI OL BE (C.F. ), elett.te dom.ta presso lo C.F._3
studio Legale Associato con sede in Roma alla Controparte_1
Piazza Navona n. 49elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. CASTIONI MAT-
TEO (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procura C.F._1
in atti
- Opponente
E
(c.f.: ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del l.r.p.t., elett.te dom.to presso la analisi giuridiche e CP_3
contenzioso dell' in Roma (00185), al Viale del Castro Pretorio, n. CP_2
118, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti dell' Marco Di Giugno (C.F. e Davide CP_2 C.F._4
AR ( ), in virtù di procura in atti. CodiceFiscale_5
- Opposto
1
OGGETTO: Opposizione ad ordinanza ingiunzione.
CONCLUSIONI: come da note depositate a norma dell'art.127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso in opposizione ritualmente depositato in data 26.01.2024, la ha richiesto l'annullamento, previa sospensione, delle ordi- Parte_1
nanze ingiunzione n. 079/2023 ( ); 080/2023 Controparte_4
( ); 081/2023 CodiceFiscale_6 Controparte_5
); 082/2023 ( ); 083/2023 (
[...] CodiceFiscale_7 [...]
) adottate da Controparte_6 Controparte_7
, in data 16.11.2023, congiuntamente ai relativi verbali di
[...]
accertamento e contestazione, per l'asserita violazione della normativa in mate- ria di inquinamento acustico, ai sensi del DPR 496/1997, con ciascuna delle quali veniva ingiunto il pagamento della somma di 2.869,94 euro.
Più precisamente:
➢ l'ordinanza n. 79 (seguita al “Verbale di accertamento e contestazione di viola- zione amministrativa prot. n. 129188 del 2021”), accertava la violazione della procedura antirumore vigente sull'aeroporto di Napoli Capodichino, da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del 16/06/2021;
➢ l'Ordinanza 80 (derivata dal “Verbale di accertamento e contestazione di viola- zione amministrativa prot. n. 129190 del 2021”) accertava la violazione della procedura antirumore, nel medesimo aeroporto, da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del 13/07/2021;
➢ l'Ordinanza 81 (di cui al “Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. n. 129193 del 2021), accertava la violazione della procedu- ra antirumore da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del
10/07/2021;
➢ l'Ordinanza 82 (di cui al “Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. n. 129195 del 2021) accertava la violazione della procedura antirumore da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo RYR4VZ del
06/07/2021;
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➢ l'Ordinanza 83 (di cui al “Verbale di accertamento e contestazione di violazione amministrativa prot. n. 129197 del 2021) ha accertato la violazione della proce- dura antirumore vigente da parte dell'esercente dell'aeromobile del volo
RYR4VZ del 26/06/2021.
Le ordinanze si fondano su verbali di accertamento che imputano al vettore la mancata osservanza delle rotte e delle modalità di decollo previste dall'AIP
Italia 6.3-6.4 dell'11 settembre 2008. CP_8
La ricorrente contesta innanzitutto un vizio procedurale: le ordinanze affermano che non sarebbero pervenuti scritti difensivi, mentre la compagnia li aveva rego- larmente inviati nei termini di legge, come documentato nel ricorso.
Tale omissione, secondo la difesa, integra una violazione grave del diritto di di- fesa e comporta l'annullabilità degli atti, tanto che in precedenti analoghi CP_2
aveva annullato in autotutela ordinanze emesse nei confronti di CP_9
per identico errore. La mancata considerazione delle difese, oltre a ledere il principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione sancito dall'art. 97 Cost. e dall'art. 1 L. 241/1990, costituirebbe, secondo la ricorrente, disparità di trattamento e contraddittorietà della motivazione.
Sul merito, il ricorso evidenzia l'illegittimità delle ordinanze per la carenza e con- traddittorietà delle informazioni contenute nella procedura antirumore vigente all'epoca.
La pubblicazione AIP del 2008, secondo presenta istruzioni ambigue: da Pt_1
un lato impone di proseguire su rotta TR 222° fino a 3.500 piedi, dall'altro pre- scrive la virata a sinistra a 1.200 piedi, creando incertezza operativa.
Inoltre, il gradiente di risalita richiesto comporta una spinta motori elevata che consente di raggiungere rapidamente i 1.200 piedi ma espone a violazioni per minimi ritardi;
la virata a tale quota è tecnicamente complessa e può determi- nare il sorvolo di aree protette, specie in presenza di vento trasversale. Manca- no inoltre indicazioni precise sulle zone sensibili e sulle apparecchiature di rile- vamento acustico. La stessa avrebbe, inoltre, riconosciuto tali criticità, an- CP_2
nullando in due occasioni verbali analoghi e motivando che la procedura espone
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i vettori a violazioni non intenzionali. A riprova della sua inadeguatezza, la pro- cedura è stata sostituita nel 2021.
La ricorrente sottolinea di aver agito in buona fede, adottando una policy inter- na per ridurre l'impatto acustico e conformarsi alle prescrizioni, e richiama l'art. 3 L. 689/1981 che esclude la responsabilità quando il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per rispettare la norma.
La sporadicità delle violazioni rispetto all'elevato numero di voli operati confer- merebbe la non intenzionalità e la tenuità del fatto.
In via subordinata, in caso di mancato accoglimento della domanda di annulla- mento, la ricorrente chiede la riduzione delle sanzioni al minimo edittale, ri- chiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice dell'opposizione deve commisurare la sanzione alla gravità concreta del fatto, entro i limiti di legge.
Costituitosi in giudizio, l' ha preliminarmente ricostruito i fatti che CP_2
diedero luogo all'emissione delle ordinanze ingiunzione opposte: nel 2021 furo- no accertate cinque violazioni della normativa sull'inquinamento acustico (art. 2, comma 3, D.P.R. 496/1997) in occasione di voli operati da Pt_1
Dopo la verifica delle contestazioni e l'audizione di – inizialmente CP_9
indicata come coobbligata – escluse la solidarietà tra i vettori e notificò le CP_2
ordinanze a Quest'ultima non si avvalse del pagamento in misura ridotta Pt_1
né presentò scritti difensivi nei termini, sicché le ordinanze furono emesse e successivamente impugnate.
Sul primo motivo di ricorso, nega che vi sia stato vizio procedurale CP_2
per mancata considerazione delle difese.
Sottolinea che le ordinanze sono atti pubblici dotati di fede privilegiata e che, se avesse voluto contestarne la veridicità, avrebbe dovuto proporre Pt_1
querela di falso.
Inoltre, il fatto che in passato siano stati adottati provvedimenti di auto- tutela non costituirebbe precedente vincolante, trattandosi di atti discrezionali.
Anche qualora si ipotizzasse un vizio, la giurisprudenza ritiene che la
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mancata acquisizione di memorie difensive sia superata dalla fase giudiziale, che garantisce il contraddittorio.
Quanto al secondo motivo, respinge la tesi di contraddittorietà del- CP_2
la procedura antirumore e l'invocata buona fede. Evidenzia che solo ha Pt_1
registrato cinque violazioni, mentre altre compagnie non hanno avuto analoghi problemi interpretativi. Richiama l'art. 3 L. 689/1981 e la Cassazione (sent. n.
20219/2018), secondo cui la colpa è sufficiente per integrare l'illecito e la buona fede rileva solo se l'errore è inevitabile e incolpevole, circostanza non provata.
La condotta del vettore, pur priva di dolo, è qualificabile come negligente.
Sul terzo motivo, relativo alla richiesta di riduzione delle sanzioni al mi- nimo edittale, osserva che la reiterazione delle infrazioni esclude qualsiasi CP_2
attenuazione, confermando, piuttosto, la gravità della condotta. conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma delle ordi- CP_2
nanze ingiunzione, con condanna alle spese.
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1§ Sui vizi procedurali consistiti nell'omessa valutazione degli scritti di- fensivi inviati dalla ricorrente.
Parte ricorrente, in occasione della costituzione in giudizio, ha depositato l'allegato 11, rappresentato dagli scritti difensivi inoltrati alla resistente dalla a fronte della notifica dei 5 verbali di accertamento e contestazione di il- Pt_1
lecito amministrativo posti a fondamento delle impugnate ordinanze ingiunzio- ne.
L'inoltro e la ricezione di tali scritti difensivi è circostanza, oltrechè docu- mentalmente provata alla luce della ricevuta di consegna a mezzo pec recante la data del 20 dicembre 2021, non specificamente contestata dall' in occa- CP_2
sione della costituzione in giudizio, ove si è limitata ad apoditticamente reitera- re il contenuto delle ordinanze ingiunzione ove si dà conto del mancato invio di detti scritti;
al contempo, contrariamente a quanto erroneamente affermato da il mancato invio di scritti difensivi non può certo considerarsi circostanza CP_2
coperta da fede pubblica, fuoriuscendo palesemente dal contenuto fidefacente
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dell'atto.
Non decisivo appare, tuttavia, il richiamo (cfr. allegati 13 e 14 di parte ri- corrente) ad un precedente annullamento in autotutela in diversa vicenda in cui si era parimenti omessa la valutazione di scritti difensivi, atteso che dalla lettura dei motivi posti a base di detto annullamento, emerge chiaramente che esso è stato determinato dall'omessa preventiva notifica di verbale di accertamento e contestazione dell'illecito amministrativo (vizio sicuramente invalidante la suc- cessiva ordinanza ingiunzione) e non certo dalla mera omessa valutazione degli scritti difensivi.
Il motivo fatto valere dalla ricorrente va, conclusivamente, disatteso in applicazione del noto principio giurisprudenziale secondo cui “in tema di oppo- sizione ad ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative - emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 - i vizi di motivazione in ordine alle difese presentate dall'interessato in sede amministrativa non comportano la nul- lità del provvedimento, e quindi l'insussistenza del diritto di credito derivante dalla violazione commessa, in quanto il giudizio di opposizione non ha ad ogget- to l'atto, ma il rapporto, con conseguente cognizione piena del giudice, che potrà
(e dovrà) valutare le deduzioni difensive proposte in sede amministrativa (even- tualmente non esaminate o non motivatamente respinte), in quanto riproposte nei motivi di opposizione, decidendo su di esse con pienezza di poteri, sia che le stesse investano questioni di diritto che di fatto. (Cass. Sez. U., 28/01/2010, n.
1786, Rv. 611243 - 01).
Il motivo in esame va, pertanto, rigettato.
2§ Sull'assenza di colpevolezza e sulla buona fede del trasgressore.
Prima di esaminare il motivo in questione, occorre analizzare il contenuto dei verbali di accertamento e contestazione dell'illecito posti a fondamento de- gli atti oggi impugnati.
In tali atti si individua in maniera puntuale le norme poste a fondamento
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degli illeciti contestati (“art. 2 del D.P.R. 11 dicembre 1997 n. 496, infrazione per la quale, a norma dell'art. 10 comma 3 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 s.m.i., riportato nell'articolo del D.P.R. da ultimo citato, l'esercente è sottoposto ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 500 fino ad un massimo di €
20.000”), ovvero le violazioni delle procedure antirumore, rilevate dall'esame dei dati del sistema di monitoraggio.
In particolare viene contestata la violazione della procedura antirumore
“vigente sull'aeroporto di Napoli – Capodichino e pubblicata in Controparte_10
6.3 – 6.4 del 11 SEP 2008”; ogni verbale, inoltre, contiene, quale allegato,
[...]
un tabulato descrittivo delle operazioni di atterraggio e/o partenza nonché della violazione concretamente commessa, tabulato tratto dall' esame dei dati rilevati dal sistema di monitoraggio, forniti dalla società di gestione aeroportuale
Ge.S.A.C. S.p.A., a norma dell'art 2, comma 2, del DPR 11 dicembre 1997 n. 496.
Parte ricorrente non ha contestato le violazioni in esame ma ha concen- trato le proprie difese unicamente su argomenti, a suo dire, idonei ad escludere la colpevolezza ovvero riconoscere l'esimente della buona fede;
questi gli argo- menti:
a) le informazioni relative alla procedura di decollo dall'aeroporto di
Napoli-Capodichino, pubblicate in 2 LIRN 6.3 - 6.4 CP_10
dell'11 settembre 2008, e vigente alle date dei voli riportati nei Verba- li, sono insufficienti e contradditorie;
le valutazioni tecniche alla base di tale affermazione sono esplicitate al punto 2.1;
b) adozione, da parte della compagnia aerea, di una procedura interna
(cfr. allegato 16) espressamente diretta ad evitare la violazione della procedura antirumore adottata dall'aeroporto di Capodichino, la cui osservanza non ha, però, escluso le contestazioni in esame, ciò a con- forto delle contraddizioni sopra segnalate;
c) in data 7 ottobre 2021 è stata adottata una nuova procedura antiru- more, proprio al fine di porre rimedio alle criticità emerse nell'osservanza della precedente procedura, la cui violazione è alla
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base delle opposte ordinanze ingiunzione;
d) la contraddittorietà della procedura è confermata dall'esame di due ordinanze d'archiviazione n. 011/2023 (doc. 17) e n. 013/2023 (doc.
18), adottate proprio perché “l'osservanza della procedura antirumore in merito al gradiente di risalita, per il quale è necessario adottare una considerevole spinta dei motori, permette di raggiungere velocemente
i 1200 piedi ma, come nel caso attuale, espone anche il vettore alla commissione della violazione in ragione anche di minimi ritardi nell'esecuzione della manovra”; si è, pertanto, intesto valorizzare pro- prio uno dei motivi di incoerenza e contraddittorietà richiamati al punto 2.1 del ricorso.
Occorre segnalare come questo Giudice, proprio in ragione dell'esibizione delle predette ordinanze di archiviazione, all'udienza del 30 maggio 2024 ha espressamente ordinato alla resistente “il deposito in via telematica di CP_2
tutti gli atti relativi alle procedimenti conclusisi con archiviazione di cui agli alle- gati 17 e 18 della produzione di parte ricorrente;
in particolare avrà cura di CP_2
depositare il verbale di contestazione degli illeciti nonché degli scritti difensivi depositati nell'occasione, ciò entro il 30 giugno 2024”.
Tale ordine è stato disatteso da che non solo ha omesso di curare il CP_2
deposito di detti atti, ma ha, di fatto, abbandonato la difesa omettendo di com- parire alle udienze ovvero di depositare scritti difensivi ulteriori rispetto alla comparsa di costituzione.
La richiesta di acquisizione della documentazione era, invero, espressa- mente diretta a verificare la sostanziale sovrapponibilità delle violazioni per cui era stata disposta ordinanza di archiviazione con quelle poste a base delle ordi- nanze ingiunzione oggi impugnate.
Tale condotta processuale di non può essere priva di rilevanza e di CP_2
conseguenze.
A norma dell'art.210 c.p.c. “Se la parte non adempie senza giustificato motivo all'ordine di esibizione, il giudice … può da questo comportamento desu-
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mere argomenti di prova a norma dell'articolo 116, secondo comma”.
Orbene in tema di violazioni amministrative, l'errore sulla liceità del fatto giustifica l'esclusione della responsabilità solo quando risulti inevitabile, occor- rendo a tal fine un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad ingenerare in lui la convinzione della stessa liceità, oltre alla condizione che, da parte sua, sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore sia stato incolpevole, non su- scettibile, cioè, di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza.
Ciò premesso, questo Giudice ritiene che parte ricorrente abbia fornito la prova dell'assenza di colpevolezza del trasgressore alla luce delle seguenti con- siderazioni:
a) parte ricorrente ha dettagliatamente e puntualmente evidenziato si- gnificative criticità e profili di contraddittorietà della procedura anti- rumore adottata dall' (cfr. capo 2.1 del ricorso), Controparte_11
censure alle quali sia in occasione dell'adozione dell'ordinanza CP_2
ingiunzione che della costituzione in giudizio, non ha in alcun modo inteso replicare;
tale atteggiamento processuale assume obiettiva ri- levanza ai sensi di quanto espressamente previsto dagli artt. 115 e
116 c.p.c.;
b) parte ricorrente ha espressamente dedotto che in data 7 ottobre
2021 (ovvero in data successiva alle violazioni oggetto di causa) è sta- ta adottata una nuova procedura anti-rumore, proprio al fine di porre rimedio alle criticità emerse nell'osservanza della precedente proce- dura, la cui violazione è alla base delle opposte ordinanze ingiunzione;
non ha in alcun modo specificamente contestato tale circostan- CP_2
za, da ciò conseguendone le conseguenze di cui all'art.115 c.p.c.;
c) parte ricorrente ha espressamente dedotto che in presenza di CP_2
violazioni obiettivamente sovrapponibili a quelle oggetto di causa, aveva adottato due ordinanze d'archiviazione (n. 011/2023 e n.
013/2023), assumendo che “ l'osservanza della procedura antirumore
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in merito al gradiente di risalita, per il quale è necessario adottare una considerevole spinta dei motori, permette di raggiungere velocemente
i 1200 piedi ma, come nel caso attuale, espone anche il vettore alla commissione della violazione in ragione anche di minimi ritardi nell'esecuzione della manovra”; da ciò ha tratto il convincimen- CP_2
to della buona fede e dell'assenza di colpevolezza del trasgressore in ordine alla violazione contestata. La resistente, in occasione della co- stituzione in giudizio non ha specificamente contestato tale circo- stanza, tanto meno ha specificamente contestato la piena sovrappo- nibilità delle violazioni commesse da a quelle oggetto di archi- Pt_1
viazione (limitandosi a rivendicare la libertà di operare una valutazio- ne discrezionale caso per caso), da ciò scaturendone gli effetti di cui all'art.115 c.p.c.. Va rammentato che “il principio posto dall'art. 3 del- la legge n. 689 del 1981 (secondo il quale, per le violazioni ammini- strativamente sanzionate, è richiesta la coscienza e volontà della con- dotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa) postula una pre- sunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo ab- bia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all'agente, sul quale grava, pertanto, l'onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. L'esimente della buona fede, intesa come errore sulla liceità del fatto (applicabile anche in tema di illecito amministrativo disciplinato dalla citata legge 689/91), assume, poi, rilievo solo in presenza di elementi positivi idonei ad in- generare, nell'autore della violazione, il convincimento della liceità del suo operato (come, ad esempio, nel caso di un parere dell'autorità do- ganale e di una archiviazione di una precedente contestazione), per avere egli tenuto una condotta il più possibile conforme al precetto di legge, onde nessun rimprovero possa essergli mosso “( in tal senso
Cass. Sez. 2, 13/03/2006, n. 5426, Rv. 592983 - 01). Va, infine, ram- mentato il valore probatorio ex art. 210 c.p.c. della condotta proces-
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suale di e consistito nell'inottemperanza all'ordine di esibizione. CP_2
Conclusivamente il ricorso va accolto, con annullamento delle impugnate ordinanze ingiunzioni nn. 079/2023, 080/2023, 081/2023, 082/2023, 083/2023 del 16.11.2023, come sopra individuate.
Le spese di lite, anche in ragione del comportamento processuale serbato da seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano come da dispo- CP_2
sitivo, facendo applicazione delle tariffe di cui al DM n.55 del 2014, dello sca- glione tariffario corrispondente alla misura cumulata delle sanzioni e dei valori medi, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronuncian- do, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie l'opposizione proposta dalla avverso le ordi- Parte_1
nanze ingiunzioni emesse da nn. 079/2023, 080/2023, 081/2023, CP_2
082/2023, 083/2023 del 16.11.2023 e, per l'effetto, le annulla;
➢ condanna in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della CP_2
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Parte_1
5.000,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese esenti documentate, al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% degli onora- ri, IVA e CPA, se dovuti.
Così deciso in Napoli il 19 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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