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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 03/07/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Francesco Bartolotti Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice rel. nel procedimento n. 39-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata Parte_1 del proprio patrimonio;
considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Legnago (VR), Via Antonio Pacinotti n. 3; considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, co. 1 e 2,
CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa
(come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi e/ certificazioni uniche degli pagina 1 di 8 ultimi tre anni;
2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, co. 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, co. 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII); rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. , nella propria Persona_1 relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
rilevato che il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII, in quanto non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (in particolare, il ricorrente attualmente lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di mentre in passato ha gestito un'attività di pizzeria all'interno del centro Controparte_1 commerciale Galassia di Legnago per il tramite di società di capitali posta in liquidazione CP_2 dal 30.1.2020, di cui è socio unico ed amministratore, poi liquidatore civile); ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC, il ricorrente è gravato da debiti principalmente nei confronti di banche, società finanziarie ed Agenzia delle Entrate – perlopiù derivanti da garanzie prestate e debiti contratti per la gestione dell'attività di pizzeria – per un'esposizione pari a complessivi € 82.419,06, a fronte di un patrimonio che comprende unicamente: (a) la titolarità delle quote pari al 100% del capitale sociale di il cui valore di mercato è verosimilmente nullo, trattandosi di società inattiva che non CP_2 deposita bilanci dal 2017, posta in stato di liquidazione dal 30.1.2020 e che non risulta essere proprietaria di beni;
(b) il reddito derivante dalla propria attività lavorativa, pari ad una media di circa
€ 1.700,00 mensili (al lordo della trattenuta di circa € 300,00 conseguente al pignoramento del quinto notificato da Cassa Padana BCC il 24.10.2024), somme che il ricorrente deve destinare in larga misura al mantenimento del proprio nucleo familiare, di cui fanno parte la compagna, che svolge attività di lavoro autonomo realizzando un reddito medio mensile di € 400,00, e due figlie minori. È
pagina 2 di 8 perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sole sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando in condizione di sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che sarà il giudice delegato a determinare con separato decreto ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII la quota del reddito lavorativo percepito dal ricorrente che risulta necessaria per far fronte alle esigenze del suo sostentamento, e che quindi sarà esclusa dalla liquidazione.
Fermo restando che verrà acquisita dalla procedura, per essere destinata alla soddisfazione dei creditori, ogni somma eccedente la somma mensile determinata dal giudice delegato (e dunque anche, per intero, l'emolumento relativo a tutte le mensilità di retribuzione eccedenti la dodicesima); ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti quanto stabilito dal giudice delegato ai fini del mantenimento del ricorrente, sia opportuno:
1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo determinato dal giudice delegato con separato decreto ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.
L'emissione di tale provvedimento è infatti possibile poiché le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, co. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies L. n. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse
(e, quindi, anche ad incassarle); considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
pagina 3 di 8 considerato, con particolare riferimento alla procedura di pignoramento del quinto dello stipendio promossa da Cassa Padana BCC, che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli artt. 272
e 282 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, co. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. art. 272, co. 3-bis e art. 282, co.
2-bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 co. 5
CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (ed eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (oltre alle modalità ed ai tempi di liquidazione dell'autovettura, dell'immobile e di eventuali altri beni del ricorrente) l'apprensione delle quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, ossia fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, co.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori pagina 4 di 8 concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 31.12.2025) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile;
in altre parole, approfondendo sotto gli altri aspetti appena indicati, quanto già esposto nella relazione iniziale e nelle sue integrazioni;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto opportuno precisare che trovano immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter, e pertanto:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato Parte tra i debitori e l' senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente,
l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) per la formazione dello stato passivo troverà applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) la disciplina relativa all'accertamento e soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275-bis CCII;
4) giusto il disposto del comma 6-bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo troveranno applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,
4 e 5 CCII;
P.Q.M.
pagina 5 di 8 Visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 3;
2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
3) nomina liquidatore il dott. ; Persona_1
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) rinvia a separato provvedimento del giudice delegato la determinazione della quota di entrate del ricorrente esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, stabilendo sin d'ora l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detta quota nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura;
b) dispone che il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo stabilito dal giudice delegato, e ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
8) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII.
Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà pagina 6 di 8 senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt.
280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, co. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso anche pagina 7 di 8 quale OCC, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato da quest'ultimo con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 27.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Pier Paolo Lanni
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati: dott. Pier Paolo Lanni Presidente dott. Francesco Bartolotti Giudice dott. Cristiana Bottazzi Giudice rel. nel procedimento n. 39-1/2025 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1
- ricorrente -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio
letto il ricorso proposto da per l'apertura della liquidazione controllata Parte_1 del proprio patrimonio;
considerato che in base agli art. 40 e 41 CCII – applicabili nel procedimento di liquidazione controllata in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCII – l'udienza di convocazione delle parti non è necessaria laddove, come nel caso di specie, il ricorso sia stato promosso dallo stesso debitore e non siano individuabili specifici contraddittori, dandosi così continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF (v. Cass. n. 20187/17); ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, co. 2 CCII, atteso che il ricorrente risiede in Legnago (VR), Via Antonio Pacinotti n. 3; considerato che è stata prodotta tutta la documentazione richiesta dall'art. 39, co. 1 e 2,
CCII per l'ipotesi di ricorso presentato da debitore persona fisica non esercente attività di impresa
(come nel caso di specie), e segnatamente: 1) dichiarazioni dei redditi e/ certificazioni uniche degli pagina 1 di 8 ultimi tre anni;
2) inventario dei beni di proprietà (ossia lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, co. 2, CCII); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (intendendosi in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, co. 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, co. 2, CCII); 5) stato di famiglia ed elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, co. 4 lett. b), CCII); rilevato che il gestore della crisi nominato dall'OCC, Dott. , nella propria Persona_1 relazione particolareggiata allegata al ricorso ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente (che consente di ricostruirne in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale, nonché l'ammontare dei debiti) e ne ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
rilevato che il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 co. 1, 2 co. 1 lett. c) e 268 co. 1 CCII, in quanto non è assoggettabile a liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa né altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (in particolare, il ricorrente attualmente lavora con contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di mentre in passato ha gestito un'attività di pizzeria all'interno del centro Controparte_1 commerciale Galassia di Legnago per il tramite di società di capitali posta in liquidazione CP_2 dal 30.1.2020, di cui è socio unico ed amministratore, poi liquidatore civile); ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore nominato dall'OCC, il ricorrente è gravato da debiti principalmente nei confronti di banche, società finanziarie ed Agenzia delle Entrate – perlopiù derivanti da garanzie prestate e debiti contratti per la gestione dell'attività di pizzeria – per un'esposizione pari a complessivi € 82.419,06, a fronte di un patrimonio che comprende unicamente: (a) la titolarità delle quote pari al 100% del capitale sociale di il cui valore di mercato è verosimilmente nullo, trattandosi di società inattiva che non CP_2 deposita bilanci dal 2017, posta in stato di liquidazione dal 30.1.2020 e che non risulta essere proprietaria di beni;
(b) il reddito derivante dalla propria attività lavorativa, pari ad una media di circa
€ 1.700,00 mensili (al lordo della trattenuta di circa € 300,00 conseguente al pignoramento del quinto notificato da Cassa Padana BCC il 24.10.2024), somme che il ricorrente deve destinare in larga misura al mantenimento del proprio nucleo familiare, di cui fanno parte la compagna, che svolge attività di lavoro autonomo realizzando un reddito medio mensile di € 400,00, e due figlie minori. È
pagina 2 di 8 perciò del tutto evidente che il ricorrente con le sue sole sostanze non è in grado di far fronte ai debiti di cui è gravato, versando in condizione di sovraindebitamento;
ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
considerato che sarà il giudice delegato a determinare con separato decreto ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII la quota del reddito lavorativo percepito dal ricorrente che risulta necessaria per far fronte alle esigenze del suo sostentamento, e che quindi sarà esclusa dalla liquidazione.
Fermo restando che verrà acquisita dalla procedura, per essere destinata alla soddisfazione dei creditori, ogni somma eccedente la somma mensile determinata dal giudice delegato (e dunque anche, per intero, l'emolumento relativo a tutte le mensilità di retribuzione eccedenti la dodicesima); ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme eccedenti quanto stabilito dal giudice delegato ai fini del mantenimento del ricorrente, sia opportuno:
1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura;
2) ordinare al datore di lavoro del ricorrente di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sul conto corrente che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti l'importo determinato dal giudice delegato con separato decreto ex art. 268 co. 4 lett. b) CCII, che potrà invece rimanere a disposizione del ricorrente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi del conto corrente sul quale i versamenti mensili dovranno essere operati). Il tutto con la precisazione che, nel caso in cui il ricorrente dovesse instaurare un rapporto di lavoro con diverso datore, il liquidatore dovrà immediatamente comunicare il presente ordine anche a quest'ultimo, in modo da continuare ad incamerare quanto dovuto alla procedura.
L'emissione di tale provvedimento è infatti possibile poiché le quote di stipendio/pensione eccedenti il mantenimento entrano a far parte dei beni da destinare alla liquidazione e da mettere necessariamente a disposizione del liquidatore. L'art. 270, co. 2 lett. e) CCII (al pari di quanto già previsto dall'art. 14-quinquies L. n. 3/12), proprio al fine di garantire la messa a disposizione del liquidatore dei beni destinati alla liquidazione, impone al giudice di ordinarne la consegna al liquidatore medesimo. E, laddove tali beni siano costituiti da quote di stipendio o di pensione, deve perciò ritenersi possibile ordinare direttamente al datore di lavoro (o all'ente previdenziale) il versamento di tali quote a favore del liquidatore, in quanto unico legittimato a disporre delle stesse
(e, quindi, anche ad incassarle); considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c) CCII, poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII;
pagina 3 di 8 considerato, con particolare riferimento alla procedura di pignoramento del quinto dello stipendio promossa da Cassa Padana BCC, che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe infatti una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla par condicio creditorum e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli art. 150 e 151 CCII) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;
considerato, quanto alla durata della procedura, che alla luce del nuovo testo degli artt. 272
e 282 CCII come modificati dal D.Lgs. 136/24 (c.d. correttivo ter): 1) la stessa dovrà rimanere aperta sino alla completa esecuzione delle operazioni di liquidazione e, in ogni caso, per tre anni dalla data di apertura (art. 272, co. 3 CCII); 2) che conseguentemente le quote di reddito mensile dovranno essere senz'altro acquisite almeno per tale periodo triennale;
3) che, decorso il triennio, nel caso in cui dovesse essere concesso al ricorrente il beneficio dell'esdebitazione non potranno più essere acquisite quote di reddito (o comunque beni sopravvenuti) e la procedura potrà eventualmente continuare solo per il tempo occorrente per terminare le operazioni di liquidazione dei beni già acquisiti (cfr. art. 272, co. 3-bis e art. 282, co.
2-bis CCII) ma comunque nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, che, in difetto di norme specifiche per la liquidazione controllata, può essere parametrato ai termini previsti per la liquidazione giudiziale dall'art. 213 co. 5
CCII; 4) che, nel caso in cui non sia invece concesso il beneficio dell'esdebitazione, la procedura potrà continuare ad incamerare quote di reddito (ed eventuali beni sopravvenuti) anche oltre il triennio, finché non siano terminate le ulteriori attività liquidatorie e comunque finché non sia stato acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini indicati nel punto precedente;
considerato, quindi, che nel caso di specie il Liquidatore è chiamato a: 1) redigere il programma di liquidazione, prevedendo (oltre alle modalità ed ai tempi di liquidazione dell'autovettura, dell'immobile e di eventuali altri beni del ricorrente) l'apprensione delle quote di reddito per i tre anni successivi all'apertura della procedura, ossia fino al momento in cui dovrà provvedersi alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, co.1 CCII;
2) ad aggiornare il programma di liquidazione all'esito con la precisazione che, qualora sia dichiarata l'insussistenza dei presupposti per l'esdebitazione, dovrà essere indicata la durata della prosecuzione dell'apprensione delle quote di reddito fino al momento in cui sia acquisito un attivo sufficiente a pagare le spese di procedura e a realizzare una soddisfazione apprezzabile dei creditori pagina 4 di 8 concorsuali, ma sempre nel rispetto del principio della ragionevole durata della procedura, da parametrarsi ai termini previsti dall'art. 213 CCII;
considerato che, in vista delle valutazioni che dovranno essere operate ai fini dell'esdebitazione, è opportuno sin d'ora che il liquidatore nella prima relazione periodica (ossia in quella da depositare entro il 31.12.2025) provveda ad individuare in modo analitico le cause del sovraindebitamento. Sotto questo profilo è quindi necessario che il liquidatore ricostruisca ed esponga lo sviluppo nel tempo sia della capacità reddituale del debitore, sia della maturazione del debito, in modo da individuare il momento in cui si è determinata la condizione di squilibrio irreversibile che ha generato l'attuale condizione di sovraindebitamento, verificando anche le ragioni per le quali è stato assunto il debito non più sostenibile;
in altre parole, approfondendo sotto gli altri aspetti appena indicati, quanto già esposto nella relazione iniziale e nelle sue integrazioni;
ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC; ritenuto opportuno precisare che trovano immediata applicazione le modifiche del CCII introdotte dal correttivo ter, e pertanto:
1) ai sensi del nuovo testo dell'art. 275, c. 3 CCII nel caso in cui (come nella fattispecie) al compito di liquidatore sia chiamato lo stesso professionista nominato gestore della crisi, all'OCC dovrà essere liquidato un compenso unico per l'attività svolta dal professionista in entrambe le fasi, compenso che dovrà essere liquidato dal Giudice a fine procedura, potendosi a tal fine solo tenere conto dell'importo eventualmente concordato Parte tra i debitori e l' senza che questo sia vincolante per il Giudice. Conseguentemente,
l'OCC non dovrà presentare domanda di insinuazione al passivo per il suo compenso. Il tutto con la precisazione che in corso di procedura, su istanza dell'OCC, potranno essere liquidati acconti sul compenso da parte del Giudice e che ciò, in analogia con quanto previsto per il curatore nella liquidazione giudiziale (art. 137, c. 2 CCII), potrà avvenire solo a seguito dell'esecuzione di un riparto parziale ovvero in presenza di altri giustificati motivi che rendano in concreto opportuno il riconoscimento di un acconto;
2) per la formazione dello stato passivo troverà applicazione la nuova disciplina di cui al novellato art. 273 CCII;
3) la disciplina relativa all'accertamento e soddisfazione dei crediti prededucibili è quella prevista dall'art. 275-bis CCII;
4) giusto il disposto del comma 6-bis dell'art. 275 CCII, nella ripartizione dell'attivo troveranno applicazione gli articoli 221, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 232, commi 3,
4 e 5 CCII;
P.Q.M.
pagina 5 di 8 Visto l'art. 270 CCII,
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
[...]
(C.F. , residente in [...] C.F._1
n. 3;
2) nomina Giudice Delegato la dott. Cristiana Bottazzi;
3) nomina liquidatore il dott. ; Persona_1
4) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
5) ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
6) rinvia a separato provvedimento del giudice delegato la determinazione della quota di entrate del ricorrente esclusa dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268 co. 4 lett. b) CCII, stabilendo sin d'ora l'obbligo del ricorrente di versare al liquidatore la parte del proprio reddito eccedente detta quota nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;
7) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCII: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente un conto corrente della procedura;
b) dispone che il datore di lavoro provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura della quota di reddito eccedente l'importo stabilito dal giudice delegato, e ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
8) dispone che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione di tale adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la sentenza ai singoli debitori e ai creditori ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII.
Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà pagina 6 di 8 senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario ovvero potrà essere affidata (in sua rappresentanza) ad un avvocato ma solo se questi sia disponibile ad effettuarla a titolo gratuito. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- entro 90 giorni dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato. Si segnala sin d'ora che, all'esito della pronuncia del provvedimento sull'esdebitazione, il liquidatore provvederà ad aggiornare il programma di liquidazione nel rispetto dei criteri indicati in parte motiva;
- entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII nel testo come novellato dal Dlgs 136/24 (c.d. correttivo ter);
- dispone che entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno (a partire dal 31.12.2025) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt.
280 e 282 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC. Nel primo rapporto riepilogativo dovranno essere esposte in modo analitico le cause del sovraindebitamento, nel senso precisato nella parte motiva;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori ammessi al passivo e al debitore una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, co. 2 CCII per l'esdebitazione, assegnando termine di 15 giorni per eventuali osservazioni. Recepite le eventuali osservazioni dei creditori e del debitore, il liquidatore prenderà motivata posizione su di esse e depositerà una relazione finale (con allegate le osservazioni pervenute) il giorno successivo alla scadenza del triennio, segnalando al Tribunale la necessità di provvedere sull'esdebitazione ai sensi dell'art. 282, co. 1 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del proprio compenso anche pagina 7 di 8 quale OCC, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII (ed allegando all'istanza anche l'eventuale compenso concordato da quest'ultimo con il debitore);
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII. Solo nel caso in cui sull'esdebitazione non si sia già provveduto in momento anteriore, all'istanza di chiusura il liquidatore allegherà anche una relazione nella quale darà atto di ogni fatto rilevante per la concessione o per il diniego del beneficio.
Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del giorno 27.6.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Cristiana Bottazzi dott. Pier Paolo Lanni
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