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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 07/01/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA - SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona del giudice istruttore in funzione di giudice unico, dott.ssa Sara Pitinari ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG n. 3680/2022 promossa con atto di citazione ritualmente notificato in data da:
on sede a Venezia, via Col San Martino n. Parte_1
37 – cod. fisc. e P.I.V.A. , in persona di rappresentata e difesa, P.IVA_1 P.IVA_2 Parte_2 giusto mandato in calce al presente atto, dall'avv.to Gianluca Zamboni
- parte attrice - contro con sede e domicilio fiscale in Pordenone, Piazza XX Controparte_1
Settembre n. 2, capitale sociale € 114.582.885,00, n. iscr. nel registro delle imprese di Pordenone, c.f. e P.iva
, rappresentata e difesa dall'avv. Gianni Solinas P.IVA_3
- parte convenuta -
In punto: rideterminazione saldo conto corrente;
anatocismo, commissione massimo scoperto e interessi ultralegali;
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte attrice:
“ Nel merito
- Previa declaratoria, in ordine al rapporto bancario in oggetto, per quanto di ragione, d'invalidità e/o di nullità, e comunque di inefficacia anche parziale, di ogni contratto e di ogni altro eventuale accordo e/o previsione contrattuale, anche presupposti e/o conseguenti, intercorsi tra l'attrice e la banca in relazione alle clausole concernenti gli interessi anatocistici, gli interessi ultralegali e le commissioni di massimo scoperto nonché per la messa a disposizione delle somme e per servizio di affidamento e per commissioni di istruttoria veloce, previa declaratoria, in ogni caso, di illiceità ed invalidità ed espunzione di ogni posta negativa per tali titoli, nonché per spese tenuta conto e di ogni altra natura, non documentate e concordate e per valute diverse da quelle reali, applicata contra legem in assenza di causa, datosi atto dell'assenza di qualsivoglia pattuizione
o valida pattuizione relativa alle condizioni economiche del conto, previo riconoscimento a favore dell'attrice degli interessi creditori sui saldi attivi ex art. 117 TUB, accertare e determinare l'esatto ammontare dei saldi risultante dalle rispettive partite dare – avere tra le parti nonché del saldo finale alla data di cessazione del conto, in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di C.T.U. tecnico bancaria, sulla scorta della disciplina applicabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto stesso, condannando la banca convenuta alla restituzione a favore dell'attrice di tutti gli indebiti versamenti effettuati e/o di tutte le somme indebitamente addebitate e/o riscosse e comunque del saldo creditore finale, oltre agli interessi legali creditori dalla domanda al saldo;
il tutto come risultante dalla documentazione contabile del rapporto.
- Accertata infine la reiteratamente manifestata volontà dell'attrice di recedere dal rapporto di conto, accertata la cessazione del rapporto stesso, condannarsi la banca ad ottemperare alla volontà della correntista, rimasta inosservata.
- Eseguirsi la determinazione dell'eventuale impatto prescrizionale sull'azione di indebito, sulla scorta dei saldi rettificati o di diritto, previa espunzione delle poste illegittimamente addebitate.
Spese ed onorari rifusi.”
“In via istruttoria: …omissis”
Per parte convenuta:
“ Nel merito in via preliminare:
- dichiarare la decadenza da ogni contestazione ex art. 1832 c.c. e/o comunque quantomeno per gli errori di calcolo e la contestazione in tema di valute, spese e cms;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale di ogni richiesta di interesse attivo;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale, del diritto alla restituzione delle somme versate a copertura
e/o ripianamento di interessi asseritamente ultra legali, anatocistici e/o comunque a qualsiasi altro titolo in relazione al conto ordinario di cui è causa n. 00319/46268168 anche riferibili ai conti accessori e ad altri rapporti in essi confluiti, e segnatamente di ogni rimessa avere accreditata in data successiva ad ogni chiusura trimestrale che abbia originato un pagamento di addebito e/o movimenti dare asseritamente illegittimi fino al
23.05.2012 o, in subordine, fino al 19.01.2012;
Nel merito in via principale: rigettarsi le domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto e/o comunque per intervenuta prescrizione decennale o quinquennale;
In via istruttoria: nel riportarsi a tutto quanto dedotto nelle memorie ex art. 183 6° comma cpc n. 2 e n. 3, ci si oppone ad una eventuale rinnovata richiesta di CTU in quanto formulata in modo generico ed esplorativo e all'istanza ex art.
210 c.p.c. in quanto inammissibili;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di lite.
Si chiede la concessione dei termini massimi di legge per il deposito di comparse conclusionali e repliche.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 23/05/2022, la società Parte_1 ha convenuto in giudizio di seguito
[...] Controparte_1
“la banca”) e ha rappresentato di aver intrattenuto a far tempo da data anteriore al gennaio 2009 presso la filiale di Venezia – Favaro Veneto di il rapporto di conto corrente n. Controparte_2
00319/46268168, da ultimo gestito da cessato con saldo attivo in seguito a Controparte_3 comunicazione di recesso in data 19/01/2022 oggetto da parte della convenuta di addebiti illegittimi.
In particolare parte attrice ha lamentato:
-la violazione delle norme dettate in materia di pattuizione dei tassi di interesse, essendo stati applicati interessi non convenuti;
-l'applicazione delle commissioni di massimo scoperto, commissioni per la messa a disposizione delle somme, commissioni servizio di affidamento e commissioni istruttoria veloce non convenute;
-l'applicazione di interessi anatocistici;
-la postergazione delle poste in accredito e l'antergazione delle poste in addebito.
Parte attrice ha chiesto che il Tribunale, previo accertamento delle violazioni summenzionate, condanni la convenuta al riaccredito di quanto indebitamente corrisposto all'istituto di credito.
Si è costituita in giudizio la convenuta la quale ha chiesto il rigetto delle avverse domande in quanto destituite di fondamento.
In data 5.10.2022 sono stati assegnati i termini ex art. 183, comma sesto, cpc.
Infine la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni le quali sono state rassegnate come in epigrafe indicate con richiesta di assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 119, comma secondo, TUB l'istituto di credito, nell'esecuzione del rapporto di conto corrente bancario, è tenuto a dare conto al correntista delle modalità di impiego del denaro custodito e delle operazione eseguite trasmettendogli periodicamente gli estratti conto. Diversa dall'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto è il diritto soggettivo del cliente alla produzione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario previsto dal quarto comma dell'art. 119 TUB secondo cui “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
Tale ultima disposizione è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che è contrario a buona fede imporre alla banca, la quale è tenuta anche all'invio periodico degli estratti conto, di preservare in modo integrale e completo oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di conto corrente con il cliente, costringendo altrimenti l'istituto ad una attività dispendiosa e a tempo indefinito.
In relazione proprio a tale diritto soggettivo, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che
“..in tema di rapporti bancari, la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria (oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 cod. civ.), che, in quanto tale, non può che trovare applicazione, evidentemente, anche per i contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore del menzionato d.lgs. e, ancor prima, della legge n.
154 del 1992, in quest'ultimo poi trasfusa.
3.8.1. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione
e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono dalla lettura di tali norme
(codicistica e di legislazione speciale) come fornita dalla giurisprudenza di legittimità di cui si è dato conto, né può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso
l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti”
Si veda anche nell'ambito della giurisprudenza di merito Tribunale Grosseto, 17/06/2020, n.386 secondo cui
“In tema di rapporti bancari, la limitazione entro il termine decennale di conservazione della documentazione bancaria (TUB art. 119, co. 4) corrisponde ad un principio generale (v. art. 2220 c.c.) e l'espresso riferimento alla documentazione contabile non può implicare, per i contratti bancari conclusi, un obbligo di conservazione
a tempo indefinito (o per un termine decorrente da un dies a quo indeterminato), non potendo tale obbligo fondarsi se non sulla disposizione in esame. In altre parole, sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale, si desumono, con riferimento ai contratti, dall'interpretazione estensiva della disposizione, e non vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde il cliente risulta già ampiamente tutelato sia dalla possibilità di pretendere la consegna di una copia del contratto al momento della stipula che dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere il medesimo documento in un lasso di tempo notevolmente ampio
(dieci anni) in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicchè al di fuori di questi limiti opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti, non godendo la banca che ometta di conservare la documentazione contrattuale di alcun privilegio probatorio in sede processuale (dovendo la stessa produrre in giudizio il contratto soggetto a forma scritta ad substantiam ai fini del vittorioso esperimento dell'azione di adempimento, analogamente al cliente che agisca per la ripetizione dell'indebito).”
Un tanto, deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale e, dunque, ex art. 2195 c.c. anche di quello che eserciti attività bancaria di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio la disposizione normativa di cui all'ultimo comma dell'art. 119 TUB permette che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni.
Nel caso in esame, parte attrice ha ottenuto in data 30.5.2022 la consegna da parte dell'Istituto di credito di copia della seguente documentazione, relativa al conto corrente 462681/68, richiesta espressamente dal procuratore attoreo da parte della società attrice conformemente alla pec inviata nel gennaio del 2022 nei limiti dei 10 anni precedenti in particolare:
-estratti conto dal 31.10.2012 al 30.11.2014;
-estratto scalare del 30.9.2013;
-copia del contratto di c/c.
La documentazione consegnata risulta essere conforme a quanto richiesto così come risulta dal doc. 4 da cui è emerge che si è recato in data 28.2.2022 presso la filiale di Favaro Veneto di Parte_2 [...]
e ha richiesto la documentazione ivi partitamente indicata la quale è stata consegnata Controparte_4 nel maggio dello stesso anno.
A tal proposito, si ritiene che le richieste ex art. 119 comma quarto TUB inviate tramite pec siano superate dalla richiesta formulata da parte attrice recatasi personalmente a ricevere copia della documentazione di cui al doc. 4 presso la filiale dell'istituto.
Parimenti, si osserva che la contestazione di parte attrice in merito al contratto prodotto da parte convenuta sub
6, formulata solo in sede di terza memoria 183, comma sesto, c.p.c., risulta essere tardiva e in ogni caso destituita di ogni fondamento alla luce della documentazione prodotta da parte convenuta (sub doc. 33).
Alla luce di quanto premesso, non si ritiene quindi di dover dare corso alla esibizione ex art. 210 c.p.c. richiesta da parte attrice. Non si potrà altresì dare corso alla prova testimoniale formulata in sede di seconda memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. in ragione della generica formulazione dei capitoli di prova, i quali hanno peraltro ad oggetto fatti negativi.
Ciò premesso, in relazione alla documentazione consegnata ai sensi dell'art. 119 TUB e in merito alla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., si rileva che la domanda formulata da parte attrice, qualificabile come domanda di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., deve essere ritenuta generica in quanto non sono stati dettagliatamente indicate le poste singolarmente contestate nel corso della intera durata del rapporto, nemmeno nel momento in cui parte attrice ha avuto la disponibilità della documentazione utile per poter individuare dettagliatamente le poste singole contestate ovvero entro la prima memoria 183 comma sesto c.p.c..
Oltre non aver dettagliatamente indicato le singole poste contestate, parte attrice non ha neanche prodotto consulenza tecnico contabile a fondamento delle proprie doglianze. La genericità delle allegazioni attoree risulta essere altresì confermata dal fatto che parte attrice, pur formulando domanda di ripetizione di indebito, non ha indicato a quanto ammontano le somme che la banca avrebbe illegittimamente addebitato sul proprio conto.
Ciò posto si ritiene che parte attrice non abbia adeguatamente allegato e a provato i fatti costitutivi del proprio diritto alla ripetizione di indebito ovvero l'esistenza di un debito inesistente o pagato in misura superiore al dovuto per effetto di clausole illegittime, genericità alla quale non si potrà sopperire per mezzo di CTU tecnico contabile.
In ogni caso le contestazioni formulate risultano essere infondate in quanto nel contratto in atti risultano essere convenute commissioni di massimo scoperto e commissioni di vario tipo tra cui oneri per passaggio a debito, interessi nella misura indicata, capitalizzazione a credito/debito trimestrale, dettagliata regolazione dei giorni di addebito/accredito delle somme in conto.
In conclusione, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalle parti in epigrafe, così decide:
- rigetta le domande attoree;
- condanna alla refusione nei confronti della Parte_1 convenuta delle spese di lite che liquida in euro 6.713,00 oltre Controparte_1 spese generali al 15% e accessori come per legge;
Venezia, 3.1.2025
IL GIUDICE
-dott.ssa Sara Pitinari-