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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 29/01/2026, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1043/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, LA
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3237/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15564/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072560627 RECUPERO CRED. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI INSISTENDO SULLA UTIZZABILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN I GRADO RICHIAMATA E RIVERSATA IN APPELLO SECONDO
CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI ECCEPENDO LA INUTIZZABILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL ART 112 TUGT
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello tempestivamente notificato alla contribuente Società_1 in liquidazione presso il domicilio eletto in primo grado e depositato in data 30/04/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli appella la sentenza
15564, dep. in data 11/11/2024, che aveva accolto il ricorso prodotto avverso la cartella di pagamento notificata per il recupero crediti d'imposta anno 2017, atteso il deposito tardivo dell'atto presupposto della stessa cartella.
L'ADER censura la sentenza evidenziando che il documento depositato tardivamente in primo grado è sempre recuperabile attraverso il nuovo deposito in appello e che comunque tale documento deve ritenersi assolutamente essenziale ai fini del decidere.
Si è costituita in giudizio la Società_1 in liquidazione, resistendo con l'atto di controdeduzioni alle avverse ragioni e ricordando che in ragione della data di notificazione del ricorso (23 aprile 2024) introduttivo deve trovare applicazione la nuova formulazione dell'art. 58 d.lvo n. 392, oggi art. 112 del TUGT.
All'udienza del 19 gennaio 2026 le parti presenti si riportavano ai propri atti depositati chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
La Corte riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della data di notificazione del ricorso introduttivo, deve ritenersi applicabile l'at. 58 del d.lvo
546/1992, oggi art. 112 TUGT.
La Corte di primo grado ha rilevato la tardiva costituzione in giudizio dell'ufficio, avvenuta in data
14/10/2024 (il giorno prima dell'udienza fissata per il giorno 15/10/2024), e pur considerando ammissibile detta costituzione tardiva, per la non perentorietà del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/92, ha considerato non ricevibile e non valutabile la documentazione allegata a tali controdeduzioni, per insanabile violazione del termine considerato perentorio previsto dal successivo art. 32 dello stesso decreto 546 (20 giorni liberi prima dell'udienza), di conseguenza la Corte ha annullato la cartella esattoriale per violazione delle norme procedurali (prova della rituale notificazione dell'atto presupposto).
L'impugnazione dell'ufficio è fondata dunque sulla esibizione di nuove prove, non validamente depositate durante il primo grado del giudizio.
La novella ha riformulato l'art. 58 del decreto legislativo che disciplina il processo tributario: “3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”. La Corte costituzionale ha, in primo luogo, dichiarato anticostituzionale la parte ove era previsto che la modifica si applicasse agli appelli proposti a far data dal 4 gennaio 2024, affermando che la novella si applica solo agli appelli per i quali il ricorso introduttivo è stato notificato a far data da quella data, confermando poi che detta norma deve ritenersi ragionevole e non in contrasto con le norme costituzionali nella parte in cui dispone il divieto di depositare in appello le notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità.
Deve quindi essere rigettato l'appello dell'ufficio.
Le spese del grado possono essere compensate tra le parti in ragione della prima applicazione della normativa processuale recentemente novellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa le spese del grado tra tutte le parti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
PERROTTI MASSIMO, LA
DE SIMONE DANILO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3237/2025 depositato il 30/04/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Società_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15564/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 11/11/2024
Atti impositivi: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240072560627 RECUPERO CRED. 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 325/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI INSISTENDO SULLA UTIZZABILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE PRODOTTA IN I GRADO RICHIAMATA E RIVERSATA IN APPELLO SECONDO
CONSOLIDATA GIURISPRUDENZA
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI ECCEPENDO LA INUTIZZABILITA' DELLA
DOCUMENTAZIONE AI SENSI DELL ART 112 TUGT
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello tempestivamente notificato alla contribuente Società_1 in liquidazione presso il domicilio eletto in primo grado e depositato in data 30/04/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Napoli appella la sentenza
15564, dep. in data 11/11/2024, che aveva accolto il ricorso prodotto avverso la cartella di pagamento notificata per il recupero crediti d'imposta anno 2017, atteso il deposito tardivo dell'atto presupposto della stessa cartella.
L'ADER censura la sentenza evidenziando che il documento depositato tardivamente in primo grado è sempre recuperabile attraverso il nuovo deposito in appello e che comunque tale documento deve ritenersi assolutamente essenziale ai fini del decidere.
Si è costituita in giudizio la Società_1 in liquidazione, resistendo con l'atto di controdeduzioni alle avverse ragioni e ricordando che in ragione della data di notificazione del ricorso (23 aprile 2024) introduttivo deve trovare applicazione la nuova formulazione dell'art. 58 d.lvo n. 392, oggi art. 112 del TUGT.
All'udienza del 19 gennaio 2026 le parti presenti si riportavano ai propri atti depositati chiedendo l'accoglimento delle rispettive domande.
La Corte riservava la decisione in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ragione della data di notificazione del ricorso introduttivo, deve ritenersi applicabile l'at. 58 del d.lvo
546/1992, oggi art. 112 TUGT.
La Corte di primo grado ha rilevato la tardiva costituzione in giudizio dell'ufficio, avvenuta in data
14/10/2024 (il giorno prima dell'udienza fissata per il giorno 15/10/2024), e pur considerando ammissibile detta costituzione tardiva, per la non perentorietà del termine previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 546/92, ha considerato non ricevibile e non valutabile la documentazione allegata a tali controdeduzioni, per insanabile violazione del termine considerato perentorio previsto dal successivo art. 32 dello stesso decreto 546 (20 giorni liberi prima dell'udienza), di conseguenza la Corte ha annullato la cartella esattoriale per violazione delle norme procedurali (prova della rituale notificazione dell'atto presupposto).
L'impugnazione dell'ufficio è fondata dunque sulla esibizione di nuove prove, non validamente depositate durante il primo grado del giudizio.
La novella ha riformulato l'art. 58 del decreto legislativo che disciplina il processo tributario: “3. Non è mai consentito il deposito delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimità della sottoscrizione degli atti, delle notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità che possono essere prodotti in primo grado anche ai sensi dell'articolo 14 comma 6-bis”. La Corte costituzionale ha, in primo luogo, dichiarato anticostituzionale la parte ove era previsto che la modifica si applicasse agli appelli proposti a far data dal 4 gennaio 2024, affermando che la novella si applica solo agli appelli per i quali il ricorso introduttivo è stato notificato a far data da quella data, confermando poi che detta norma deve ritenersi ragionevole e non in contrasto con le norme costituzionali nella parte in cui dispone il divieto di depositare in appello le notifiche dell'atto impugnato ovvero degli atti che ne costituiscono presupposto di legittimità.
Deve quindi essere rigettato l'appello dell'ufficio.
Le spese del grado possono essere compensate tra le parti in ragione della prima applicazione della normativa processuale recentemente novellata.
P.Q.M.
Rigetta l'appello; compensa le spese del grado tra tutte le parti.