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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/02/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI TARANTO
Sezione Seconda Civile
in composizione monocratica nella persona del
Giudice Unico G.O.T. dott. sa Eliana Tazzoli
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta sotto il numero d'ordine 6794 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2022 , vertente tra:
- e - attori, Avv. Giuseppe Valente CP_1 CP_2
- attori –
e
- - convenuto, Avv. Cristiano Inglese Controparte_3
- convenuti –
- - terzo chiamato, Avv. Angelo Rosato Controparte_4 -Terza chiamata in causa
OGGETTO DEL GIUDIZIO: risarcimento dei danni
All'udienza del 7 novembre 2024, in esito alle deduzione delle parti questo Magistrato
invitava le parti alla precisazione delle conclusioni, che entrambe le parti rassegnavano chiedendo riservarsi la causa per la decisione con la concessione dei termini del 190 cpc.
MOTIVAZIONI
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come novellato dalla L. 18.6.2009 n. 69.
Con atto di citazione notificato il 23/11/2022, gli attori principali e hanno CP_1 CP_2
convenuto in giudizio, innanzi a codesto Tribunale, il , in Controparte_5
, chiedendo la condanna di quest'ultimo al pagamento delle seguenti somme: a) CP_3
€ 7.985 in favore di;
b) € 17.463,50 in favore di . - In CP_1 CP_2
particolare, nel libello introduttivo del procedimento, gli attori si dolevano del fatto che,
il 12/02/2021, a seguito dell'occlusione della colonna montante, degli scarichi fognari,
.., si verificava lo sversamento di liquami all'interno degli appartamenti degli attori, .., in particolare , .., all'interno dell'appartamento di , fuoriusciti dal lavatoio CP_2
interessando l'intera unità, nonché l'unità immobiliare sottostante ( , tramite CP_1
percolamento; - Tali danni sarebbero stati visti e periziati dal Geom. , CP_6
amministratore dello stesso condominio oggi convenuto;
- Si costituiva ritualmente in giudizio il evocato con l'avv. Inglese, dando atto di aver tempestivamente CP_3 provveduto agli interventi necessari ai fini della cessazione delle cause dei fenomeni di allagamento, in particolare con la riparazione della colonna montante interessata mediante previa demolizione del rivestimento murario all'interno dell'unità di e la CP_1
contestuale sostituzione del tratto colonna montante ivi esistente e poi la rimozione della parte di tubazione di scarico imbragata alla colonna montante all'interno dell'unità
con successivo ripristino Sempre in comparsa si legge che il condominio avrebbe CP_2
denunciato il fatto alla scrivente compagnia il 15/2/2021, in forza della polizza num.
740.044.0000917734 del 9/5/19; - Veniva dal condominio chiesta e dal giudice autorizzata la chiamata in manleva della , con rinvio per il prosieguo Controparte_7
alla udienza del 7/7/2023; nel costituirsi in giudizio, con il presente atto, la spa
[...]
impugna e contesta tutto quanto ex adverso dedotto e concluso poiché CP_7
infondato in fatto e diritto.
Preliminarmente, in ordine alle contestazioni ed eccezioni mosse dalla Compagnia
Assicurativa chiamata in causa.
- palese è la circostanza che il danno è stato regolarmente quietanzato e transatto nei limiti della polizza.
Ragion per cui, si dichiara il difetto di legittimazione della stessa.
In relazione all'an :
Appare evidente, altresì dalla documentazione di causa e dalle affermazioni in atti delle parti costituite che non vi è contestazione in ordine all'evento ed alla causa dello stesso. I motivi per cui vi è contestazione tra le parti costituite è il quantum.
Fondamentale , a tale scopo l'elaborazione effettuata da CTU nominato in corso di causa che nelle conclusioni :
“Il sopralluogo effettuato presso i luoghi oggetto di causa, le indagini svolte e il conseguente studio del caso in esame, hanno permesso di rispondere ai quesiti posti,
determinando quanto di seguito dettagliato. Gli appartamenti dei ricorrenti sono interessati da gravi patologie edilizie causaste, come accertato dal rilievo dello stato dei luoghi e dalle foto prodotte nei fascicoli di parte, dalla rottura della colonna di scarico condominiale occorsa in data 12 febbraio 2021. Sono stati indicati e preventivati i lavori utili alla rimozione del danno e al ripristino dello stato dei luoghi che ammontano: per l'appartamento del piano secondo della signora , a € 18.000 oltre iva CP_2
mentre, per l'appartamento del primo piano del sig. , a € 9.100 oltre iva. Parte_1
Non risultano più accertabili e quantificabili i danni relativi ai mobili poiché non sono presenti elementi esaustivi per effettuare una corretta stima.”
Si ritiene, pertanto di riconoscere a titolo di risarcimento dei danni strutturali alla signora la somma di €. 18.000 oltre iva al Signor la somma di €. CP_2 Parte_1
9.100 oltre iva.
La quantificazione del danno può essere determinata in favore degli attori relativamente ai beni mobili , soltanto in via equitativa considerata la mancanza di prova e di documentazione comprovante il valore degli stessi, di fotografie , soltanto quindi tenuto conto che l'allagamento ha per certo ammalorato anche i beni mobili presenti negli immobili.
Pertanto, si riconosce alla signora in cui il danno accertato è stato di maggiore CP_2
estensione, la somma di €.1.500, al signor la somma di €. 500. CP_1
Le spese e i compensi di causa seguono il principio di soccombenza e determinati nel dispositivo di sentenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Taranto in composizione monocratica nella persona del giudice unico
G.O.T. dott. ssa Eliana Tazzoli definitivamente decidendo la domanda proposta da e nei confronti del CP_2 Parte_1 Controparte_8
, così provvede:
[...]
- dichiara il difetto di legittimazione attiva della compagnia di assicurazioni
[...]
Controparte_4
- ACCOGLIE LA DOMANDA DEGLI ATTORI e di conseguenza : ;
- condanna il convenuto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni CP_3
della somma totale di €. 19.500 ( oltre iva calcolata sulla somma di €. 18.000) in favore dell'attrice ; CP_2 - condanna il convenuto al pagamento a titolo di risarcimento dei danni CP_3
della somma totale di €. 9.600 ( oltre iva calcolata sulla somma di €. 9.100) in favore dell'attore ; Parte_1
- condanna il convenuto condominio al pagamento delle competenze legali in favore degli attori con applicazione del DM 55/2014 in ragione dell'attività espletata e del valore della causa, liquidate nella somma di €. 3.450,00 oltre rsg iva e cap come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del difensore costituito avv. Valente dichiaratosi antistatario;
- pone l'onere del pagamento della CTU definitivamente a carico del CP_3
convenuto;
- compensa le spese di lite nei confronti della Compagnia di Assicurazioni
Così deciso in Taranto oggi 19 febbraio 2025 .
Il Giudice Unico
(G.O.T. dott.ssa Eliana Tazzoli)