Articolo 2 della Legge 26 luglio 1984, n. 392
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 agosto 1984
Art. 2.
La misura dell'indennita' di accompagnamento per gli invalidi civili totalmente inabili e le modalita' di adeguamento della indennita' stessa saranno aggiornate alla stregua delle modificazioni che dovessero intervenire per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra ai sensi degli articoli 1 e 6 e della tabella E, lettera A-bi s, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 .
Entrata in vigore il 15 agosto 1984
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