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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10791/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10791 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
ATS I (C.F. ), con sede Parte_1 Parte_2 C.F._1
in Carbonia (CA) in via della Vittoria 58, in persona dell'omonimo titolare sig. , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Lai ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Carbonia, via Costituente snc,
Attore contro
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare n. 268, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessio Totaro e Luisa Angioni ed elettivamente domiciliata agli effetti del presente procedimento presso lo studio di quest'ultima alla Via Grazia
Deledda n. 74, Cagliari giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione,
Convenuta
OGGETTO: risarcimento ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
a) accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare la in Controparte_1
persona del legale rapp.te protempore, per le motivazioni di cui in narrativa, al pagamento in favore della attrice della somma di € 31.688,03 o in quella maggiore o minore che sarà dimostrata in causa;
b) condannare la in persona del legale rapp.te protempore, per la Controparte_1
responsabilità aggravata, descritta ai punti 8,9,10,11 e 12 della narrativa, ai sensi dell'art.96
c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare l'opposta alle spese, competenze e onorari, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge”.
Nell'interesse della parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso svolta per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
- accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Giudice adito e per l'effetto dichiarare territorialmente competente i Tribunali di Milano e/o Torino;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto derivante dai fatti per cui è
causa per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a
[...]
in relazione ai fatti per cui è causa per le ragioni di cui in narrativa e, quindi, CP_1 respingere le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum;
- in subordine, applicare, in ogni caso, il limite vettoriale di responsabilità dettato dalla normativa vigente, pari ad 17 DSP per kg di merce e pertanto pari ad € 62,64 nel caso di specie ovvero al valore dichiarato in sede di affidamento dei colli pari ad € 10,00;
- in estremo subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell' “an”, limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e comunque in applicazione dell'art. 1227 c.c.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 6.11.2018, ha Parte_3
citato in giudizio er chiederne la condanna al risarcimento del Controparte_1 danno per l'importo di euro 31.688,03, pari al valore di un calibratore di pressione affidatogli per il trasporto dall'Italia al Messico.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
Parte
- la ditta di , in forza di contratto esistente con la Parte_2 [...] aveva affidato alla suddetta società la spedizione di un macchinario denominato CP_1
“calibratore di pressione”, da recapitare in Messico presso un proprio cliente, con la precisazione che ciò avveniva a titolo di noleggio ed allegando fattura per detta prestazione;
- nel mese di dicembre del 2015, al rientro del macchinario dal noleggio, la società
[...] aveva preteso dall'attrice la rifusione degli oneri doganali per l'avvenuto ritiro del CP_1
calibratore di pressione dall'ufficio doganale, condizionando a ciò la riconsegna del bene in oggetto;
- la ditta attrice, immediatamente, aveva contestato formalmente alla convenuta, mediante formale corrispondenza, la circostanza che in relazione a un bene mobile già di sua proprietà non era dovuto alcun onere doganale, avendo la stessa già assolto gli oneri tributari (IVA) nella fattura di noleggio;
- era risultata vana l'interlocuzione con gli interlocutori preposti dalla la
[...]
sia in sede a Torino che nella sede di Elmas (CA), a causa del rimbalzo di CP_1
competenza territoriale opposto a trattare la vicenda;
- la stando alla tesi dell'attore, aveva avviato una procedura Controparte_1
amministrativa errata con riferimento al trasporto e alla spedizione di macchinari all'estero così come richiesti dall'attrice e attestato dalla fattura accompagnatoria consegnata alla società di spedizione al momento di ritiro del collo;
- nell'aprile del 2016 la società convenuta, pur a fronte delle contestazioni della impresa attrice, aveva informato quest'ultima di aver proceduto alla distruzione del macchinario in questione, di valore pari a € 31.668,03;
- nel mese di giugno 2016, l'attrice aveva convocato controparte nanti l'Organismo di
Mediazione ABC in Cagliari, procedura preprocessuale, conclusasi con esito CP_2
negativo per la mancata partecipazione della società Controparte_1
- la condotta incomprensibile ed ingiustificata della società convenuta ha determinato un danno economico rilevante e ingiusto nei confronti della ditta , quantificabile Parte_3
nella misura indicata alla fattura di acquisto prodotta in giudizio e pari a € 31.688,03.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 19.02.2019 si è costituita CP_1
contestando la fondatezza sia in fatto che in diritto della domanda ex adverso
[...]
formulata. A fondamento delle proprie conclusioni ha premesso in fatto: Contr
- che il collo veniva consegnato a già imballato e l'attore si era limitato a dichiarare sulla lettera di vettura la natura non pericolosa del bene, oltre che il peso e il numero di colli. Nello spazio appositamente dedicato, la controparte aveva dichiarato che il valore del bene era pari ad euro 10,00 e per tale ragione si era determinata a non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa;
- la merce era effettivamente giunta in Messico, ove è rimasta giacente presso l'aeroporto, in quanto il destinatario si era rifiutato di ritirarla e di effettuare il versamento delle somme dovute per lo sdoganamento;
- il bene, a quel punto, veniva spedito nuovamente in Italia per essere riconsegnata all'impresa mittente (odierna attrice), la quale tuttavia si era rifiutata di corrispondere gli importi dovuti per Contr lo sdoganamento, già anticipati da agli operatori doganali (pari a circa 1.600 euro). Per tale
Contr ragione la merce è rimasta in giacenza presso la sede di Cagliari di
- il mittente veniva informato della giacenza della spedizione e della necessità, anche in ossequio al contratto sottoscritto tra le parti (doc. 3 allegato alla comparsa), di procedere al rimborso delle
Contr Contr somme anticipate da per i dazi doganali;
nonostante ciò, nulla veniva corrisposto a la quale tratteneva in giacenza la spedizione in attesa del pagamento;
- non corrisponde a verità il fatto che la merce potesse circolare in regime “fuori campo IVA” e che nessun altro dazio doganale fosse dovuto, in quanto vi è prova documentale che la spedizione era stata regolarmente tassata presso le dogane competenti;
Contr
- non corrisponde al vero che abbia posto in essere una “procedura amministrativa errata”, Parte avendo agito quale mero vettore, mentre le procedure amministrative a cui fa riferimento
Contr sono state diligentemente seguite da
- parte attrice ha assunto un contegno poco collaborativo e trasparente sin dalla fase di affidamento delle merci al vettore, laddove ha dapprima omesso dichiarare il valore delle merci, salvo poi avanzare una richiesta di risarcimento ove indica che il valore delle merci è di oltre 30.000 euro.
In punto di diritto, la parte convenuta ha dedotto che:
- i rapporti per cui è causa, riguardanti un contratto di trasporto che le parti hanno stipulato per iscritto, devono essere necessariamente interpretati alla luce delle clausole contrattuali e della normativa applicabile, rappresentata in particolare dalla Convenzione di Montreal, posto che il trasporto per cui è causa è stato svolto per via aerea;
- il presente procedimento risulta viziato da improcedibilità, atteso che la controparte ha omesso di esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita come previsto dal comma 249 dell'art. 1 della L. 190/2014. A nulla rileva che l'attrice abbia proposto di un procedimento di mediazione poiché non sussiste un rapporto di alternatività tra i due strumenti deflattivi in questione, i quali ben possono coesistere nell'ambito di un medesimo procedimento;
- sussiste l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari, giacché la controparte avrebbe dovuto instaurare il presente contenzioso innanzi al Tribunale di Torino o Milano, in ragione Contr delle condizioni di trasporto stipulate tra e l'attrice, sottoscritte con doppia firma per Parte accettazione da parti di e contenute in particolare nell'articolo 25; - in relazione a tutti i diritti è decorso il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 35 della Contr Convenzione di Montreal, applicabile al caso di specie, senza che mai pervenisse a alcun reclamo oltre a quelli inviati nell'anno 2016;
- la Convenzione sopra citata prevede espressamente che il vettore beneficia di un limite di responsabilità pari a 17 DSP per chilogrammo di merce, salvo apposita dichiarazione di valore da parte del mittente (dichiarazione che, nel caso di specie, sulla lettera di vettura è indicata per un valore pari ad euro 10,00). L'articolo in parola, poi, al comma 5 prevede la disapplicazione dei limiti dettati ai commi 1 e 2 qualora il danno derivi da comportamento doloso o caratterizzato da colpa con previsione del vettore. Inoltre, i limiti relativi ai danni a persone e bagagli vengono disapplicati qualora sia provato il dolo ovvero la colpa con previsione del vettore ma, al contrario, nessuna disapplicazione del limite è prevista in caso di danno alle merci. È per tale ragione che il limite dettato per il trasporto internazionale di merci per via aerea è definito invalicabile;
- il massimale risarcibile nel caso di specie non potrà in nessun caso superare o il valore delle merci dichiarate pari a 10 euro (doc. 2) ovvero, in ogni caso, il limite di responsabilità dettato dalla Convenzione di Montreal che nel caso di specie è pari ad euro 62,64 (3 kg x 17DSP);
- la domanda dell'attrice risulta pertanto sfornita di qualsiasi supporto probatorio che ne fondi le pretese avanzate.
3. Alla prima udienza di comparizione del 12.03.2019 il giudice, sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, si è riservato di decidere unitamente al merito all'esito del giudizio. Nella medesima sede ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
4. All'esito dell'udienza del 15.11.2019, con ordinanza depositata in data 27.04.2020 il Giudice ha rigettato l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. presentata nell'interesse dell'attore in data 15 maggio 2019 ed ha fissato l'udienza del 13 gennaio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
5. Con ordinanza depositata il 10.12.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2024, ha rigettato l'istanza istruttoria avanzata nell'interesse di parte convenuta ed ha tenuto in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta
è fondata e merita accoglimento.
L'eccezione è da ritenersi tempestiva, essendo stata sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione, ovverosia nel primo momento utile. Inoltre, la stessa risulta ammissibile poiché tale parte non si è limitata a contestare la competenza di questo Tribunale, ma ha anche individuato i fori alternativamente competenti in virtù della clausola contrattuale sopra menzionata.
Per quanto concerne il merito della questione di competenza, occorre premettere che l'art. 28 c.p.c. stabilisce che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi indicati dall'articolo stesso e genericamente dalla legge.
Inoltre, l'art. 29 c.p.c. precisa che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto e che esso non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
La lettura congiunta di tali disposizioni permette di individuare il principio generale della derogabilità della competenza territoriale in ragione di una specifica previsione contrattuale prevista dalle parti.
L'accordo derogatorio può essere inserito in un contratto come clausola accessoria, ma può anche costituire oggetto di un accordo autonomo, riferito a una o più controversie determinate. Per quanto attiene alla sua natura giuridica, si ritiene preferibile la tesi secondo cui tale accordo è assimilabile ad un negozio giuridico di diritto privato, produttivo anche di effetti processuali.
Affinché la deroga sia valida è necessario che essa risulti da atto scritto, che manifesti chiaramente la volontà delle parti e che sia chiara nei suoi punti. In tale senso, è pacifico che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass.,
Sez. 6 - 3, ordinanza n. 21362 del 06.10.2020).
Tanto chiarito, nel caso in esame la e la Parte_3 CP_1 anno stipulato un contratto di trasporto in cui all'art. 25 è testualmente stabilito che:
[...]
“per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, sono esclusivamente competenti in via alternativa i fori di Milano e Torino con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa”.
Nel caso del contratto di trasporto concluso dalle parti risulta assolutamente cristallino il contenuto della clausola di deroga – da ritenersi certamente ammissibile, non essendo ravvisabile nel caso di specie un foro esclusivo inderogabile individuato dalla legge −, la quale indica l'esclusiva competenza del foro di
Milano o Torino per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, con espressa esclusione dei fori competenti ex lege.
A fronte di tale eccezione, che risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di cui sopra, si sottolinea che nel corso del procedimento la parte attrice non ha mai contestato la relativa fondatezza.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, la declaratoria di incompetenza per territorio, essendo competenti, in via alternativa, il Tribunale di Milano o quello di Torino.
La pronuncia in questione – che determina l'assorbimento di tutte le altre eccezioni e deduzioni sollevate dalla convenuta − non può che avvenire con sentenza, essendo emessa all'esito del giudizio ed a scioglimento della riserva assunta in prima udienza di comparizione.
6. La pronuncia che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, sicché il giudice è tenuto a statuire sulle spese (cfr. Cass. Civ. n. 17187/2019, 32003/2021, 20153/2023) che vanno poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M.
55/2014, secondo lo scaglione da 26.001,00 euro fino a 52.000,00 euro (sulla base dei valore del bene indicato nell'atto di citazione, pari ad euro 31.668,03), con riconoscimento dei valori prossimi a quelli minimi di riferimento per tutte le fasi liquidate di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - essendo la causa di non particolare complessità ed istruita esclusivamente mediante produzioni documentali -, da liquidarsi in favore della il compenso in questione deve essere Controparte_1 sottoposto ad una riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4, co. 9 D.M. 55/2014, trattandosi di pronuncia emessa in rito in accoglimento di una questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari in favore, in via alternativa, del Tribunale di Milano o del Tribunale di Torino, innanzi ad uno dei quali il processo potrà essere riassunto nel termine di legge di cui all'art. 50 c.p.c.; condanna parte attrice a rifondere alla convenuta e spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.100,00 per compensi ai difensori, oltre alle spese generali al 15 % C.A. e IVA come per legge.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Angioi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10791 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2018, promossa da:
ATS I (C.F. ), con sede Parte_1 Parte_2 C.F._1
in Carbonia (CA) in via della Vittoria 58, in persona dell'omonimo titolare sig. , Parte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Lai ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in
Carbonia, via Costituente snc,
Attore contro
(P.IVA ), in persona del rappresentante legale Controparte_1 P.IVA_1
pro-tempore, con sede legale in Torino, Corso Giulio Cesare n. 268, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti Alessio Totaro e Luisa Angioni ed elettivamente domiciliata agli effetti del presente procedimento presso lo studio di quest'ultima alla Via Grazia
Deledda n. 74, Cagliari giusta procura apposta in calce all'atto di costituzione,
Convenuta
OGGETTO: risarcimento ex art. 2043 c.c.
CONCLUSIONI
Nell'interesse della parte attrice:
“Piaccia al Giudice adito, contrariis reiectis, per le causali di cui in narrativa:
a) accogliere la domanda attrice e per l'effetto condannare la in Controparte_1
persona del legale rapp.te protempore, per le motivazioni di cui in narrativa, al pagamento in favore della attrice della somma di € 31.688,03 o in quella maggiore o minore che sarà dimostrata in causa;
b) condannare la in persona del legale rapp.te protempore, per la Controparte_1
responsabilità aggravata, descritta ai punti 8,9,10,11 e 12 della narrativa, ai sensi dell'art.96
c.p.c., nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
c) condannare l'opposta alle spese, competenze e onorari, oltre rimborso spese generali, contributo previdenziale avvocati, iva, come per legge”.
Nell'interesse della parte convenuta:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
- accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex adverso svolta per il mancato esperimento della negoziazione assistita;
- accertare e dichiarare la incompetenza territoriale del Giudice adito e per l'effetto dichiarare territorialmente competente i Tribunali di Milano e/o Torino;
- accertare e dichiarare la prescrizione di ogni e qualsivoglia diritto derivante dai fatti per cui è
causa per le ragioni esposte in narrativa;
- nel merito accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo a
[...]
in relazione ai fatti per cui è causa per le ragioni di cui in narrativa e, quindi, CP_1 respingere le domande svolte dall'attrice in quanto inammissibili e/o improcedibili, infondate in fatto ed in diritto, nonché non provate sia nell'an che nel quantum;
- in subordine, applicare, in ogni caso, il limite vettoriale di responsabilità dettato dalla normativa vigente, pari ad 17 DSP per kg di merce e pertanto pari ad € 62,64 nel caso di specie ovvero al valore dichiarato in sede di affidamento dei colli pari ad € 10,00;
- in estremo subordine nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea nell' “an”, limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e comunque in applicazione dell'art. 1227 c.c.
- Il tutto con vittoria di spese e compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge”.
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione notificato in data 6.11.2018, ha Parte_3
citato in giudizio er chiederne la condanna al risarcimento del Controparte_1 danno per l'importo di euro 31.688,03, pari al valore di un calibratore di pressione affidatogli per il trasporto dall'Italia al Messico.
A fondamento delle proprie conclusioni ha dedotto quanto segue:
Parte
- la ditta di , in forza di contratto esistente con la Parte_2 [...] aveva affidato alla suddetta società la spedizione di un macchinario denominato CP_1
“calibratore di pressione”, da recapitare in Messico presso un proprio cliente, con la precisazione che ciò avveniva a titolo di noleggio ed allegando fattura per detta prestazione;
- nel mese di dicembre del 2015, al rientro del macchinario dal noleggio, la società
[...] aveva preteso dall'attrice la rifusione degli oneri doganali per l'avvenuto ritiro del CP_1
calibratore di pressione dall'ufficio doganale, condizionando a ciò la riconsegna del bene in oggetto;
- la ditta attrice, immediatamente, aveva contestato formalmente alla convenuta, mediante formale corrispondenza, la circostanza che in relazione a un bene mobile già di sua proprietà non era dovuto alcun onere doganale, avendo la stessa già assolto gli oneri tributari (IVA) nella fattura di noleggio;
- era risultata vana l'interlocuzione con gli interlocutori preposti dalla la
[...]
sia in sede a Torino che nella sede di Elmas (CA), a causa del rimbalzo di CP_1
competenza territoriale opposto a trattare la vicenda;
- la stando alla tesi dell'attore, aveva avviato una procedura Controparte_1
amministrativa errata con riferimento al trasporto e alla spedizione di macchinari all'estero così come richiesti dall'attrice e attestato dalla fattura accompagnatoria consegnata alla società di spedizione al momento di ritiro del collo;
- nell'aprile del 2016 la società convenuta, pur a fronte delle contestazioni della impresa attrice, aveva informato quest'ultima di aver proceduto alla distruzione del macchinario in questione, di valore pari a € 31.668,03;
- nel mese di giugno 2016, l'attrice aveva convocato controparte nanti l'Organismo di
Mediazione ABC in Cagliari, procedura preprocessuale, conclusasi con esito CP_2
negativo per la mancata partecipazione della società Controparte_1
- la condotta incomprensibile ed ingiustificata della società convenuta ha determinato un danno economico rilevante e ingiusto nei confronti della ditta , quantificabile Parte_3
nella misura indicata alla fattura di acquisto prodotta in giudizio e pari a € 31.688,03.
2. Con comparsa di costituzione depositata in data 19.02.2019 si è costituita CP_1
contestando la fondatezza sia in fatto che in diritto della domanda ex adverso
[...]
formulata. A fondamento delle proprie conclusioni ha premesso in fatto: Contr
- che il collo veniva consegnato a già imballato e l'attore si era limitato a dichiarare sulla lettera di vettura la natura non pericolosa del bene, oltre che il peso e il numero di colli. Nello spazio appositamente dedicato, la controparte aveva dichiarato che il valore del bene era pari ad euro 10,00 e per tale ragione si era determinata a non sottoscrivere alcuna polizza assicurativa;
- la merce era effettivamente giunta in Messico, ove è rimasta giacente presso l'aeroporto, in quanto il destinatario si era rifiutato di ritirarla e di effettuare il versamento delle somme dovute per lo sdoganamento;
- il bene, a quel punto, veniva spedito nuovamente in Italia per essere riconsegnata all'impresa mittente (odierna attrice), la quale tuttavia si era rifiutata di corrispondere gli importi dovuti per Contr lo sdoganamento, già anticipati da agli operatori doganali (pari a circa 1.600 euro). Per tale
Contr ragione la merce è rimasta in giacenza presso la sede di Cagliari di
- il mittente veniva informato della giacenza della spedizione e della necessità, anche in ossequio al contratto sottoscritto tra le parti (doc. 3 allegato alla comparsa), di procedere al rimborso delle
Contr Contr somme anticipate da per i dazi doganali;
nonostante ciò, nulla veniva corrisposto a la quale tratteneva in giacenza la spedizione in attesa del pagamento;
- non corrisponde a verità il fatto che la merce potesse circolare in regime “fuori campo IVA” e che nessun altro dazio doganale fosse dovuto, in quanto vi è prova documentale che la spedizione era stata regolarmente tassata presso le dogane competenti;
Contr
- non corrisponde al vero che abbia posto in essere una “procedura amministrativa errata”, Parte avendo agito quale mero vettore, mentre le procedure amministrative a cui fa riferimento
Contr sono state diligentemente seguite da
- parte attrice ha assunto un contegno poco collaborativo e trasparente sin dalla fase di affidamento delle merci al vettore, laddove ha dapprima omesso dichiarare il valore delle merci, salvo poi avanzare una richiesta di risarcimento ove indica che il valore delle merci è di oltre 30.000 euro.
In punto di diritto, la parte convenuta ha dedotto che:
- i rapporti per cui è causa, riguardanti un contratto di trasporto che le parti hanno stipulato per iscritto, devono essere necessariamente interpretati alla luce delle clausole contrattuali e della normativa applicabile, rappresentata in particolare dalla Convenzione di Montreal, posto che il trasporto per cui è causa è stato svolto per via aerea;
- il presente procedimento risulta viziato da improcedibilità, atteso che la controparte ha omesso di esperire il tentativo obbligatorio di negoziazione assistita come previsto dal comma 249 dell'art. 1 della L. 190/2014. A nulla rileva che l'attrice abbia proposto di un procedimento di mediazione poiché non sussiste un rapporto di alternatività tra i due strumenti deflattivi in questione, i quali ben possono coesistere nell'ambito di un medesimo procedimento;
- sussiste l'incompetenza territoriale del Tribunale di Cagliari, giacché la controparte avrebbe dovuto instaurare il presente contenzioso innanzi al Tribunale di Torino o Milano, in ragione Contr delle condizioni di trasporto stipulate tra e l'attrice, sottoscritte con doppia firma per Parte accettazione da parti di e contenute in particolare nell'articolo 25; - in relazione a tutti i diritti è decorso il termine di prescrizione biennale previsto dall'art. 35 della Contr Convenzione di Montreal, applicabile al caso di specie, senza che mai pervenisse a alcun reclamo oltre a quelli inviati nell'anno 2016;
- la Convenzione sopra citata prevede espressamente che il vettore beneficia di un limite di responsabilità pari a 17 DSP per chilogrammo di merce, salvo apposita dichiarazione di valore da parte del mittente (dichiarazione che, nel caso di specie, sulla lettera di vettura è indicata per un valore pari ad euro 10,00). L'articolo in parola, poi, al comma 5 prevede la disapplicazione dei limiti dettati ai commi 1 e 2 qualora il danno derivi da comportamento doloso o caratterizzato da colpa con previsione del vettore. Inoltre, i limiti relativi ai danni a persone e bagagli vengono disapplicati qualora sia provato il dolo ovvero la colpa con previsione del vettore ma, al contrario, nessuna disapplicazione del limite è prevista in caso di danno alle merci. È per tale ragione che il limite dettato per il trasporto internazionale di merci per via aerea è definito invalicabile;
- il massimale risarcibile nel caso di specie non potrà in nessun caso superare o il valore delle merci dichiarate pari a 10 euro (doc. 2) ovvero, in ogni caso, il limite di responsabilità dettato dalla Convenzione di Montreal che nel caso di specie è pari ad euro 62,64 (3 kg x 17DSP);
- la domanda dell'attrice risulta pertanto sfornita di qualsiasi supporto probatorio che ne fondi le pretese avanzate.
3. Alla prima udienza di comparizione del 12.03.2019 il giudice, sulle eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta, si è riservato di decidere unitamente al merito all'esito del giudizio. Nella medesima sede ha assegnato alle parti i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c.
4. All'esito dell'udienza del 15.11.2019, con ordinanza depositata in data 27.04.2020 il Giudice ha rigettato l'istanza di rimessione in termini ex art. 153, secondo comma, c.p.c. presentata nell'interesse dell'attore in data 15 maggio 2019 ed ha fissato l'udienza del 13 gennaio 2023 per la precisazione delle conclusioni.
5. Con ordinanza depositata il 10.12.2024 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3.12.2024, ha rigettato l'istanza istruttoria avanzata nell'interesse di parte convenuta ed ha tenuto in decisione la causa, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Giudice che l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata da parte convenuta
è fondata e merita accoglimento.
L'eccezione è da ritenersi tempestiva, essendo stata sollevata dalla convenuta con la comparsa di costituzione, ovverosia nel primo momento utile. Inoltre, la stessa risulta ammissibile poiché tale parte non si è limitata a contestare la competenza di questo Tribunale, ma ha anche individuato i fori alternativamente competenti in virtù della clausola contrattuale sopra menzionata.
Per quanto concerne il merito della questione di competenza, occorre premettere che l'art. 28 c.p.c. stabilisce che la competenza per territorio può essere derogata per accordo delle parti, salvo i casi indicati dall'articolo stesso e genericamente dalla legge.
Inoltre, l'art. 29 c.p.c. precisa che l'accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto e che esso non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
La lettura congiunta di tali disposizioni permette di individuare il principio generale della derogabilità della competenza territoriale in ragione di una specifica previsione contrattuale prevista dalle parti.
L'accordo derogatorio può essere inserito in un contratto come clausola accessoria, ma può anche costituire oggetto di un accordo autonomo, riferito a una o più controversie determinate. Per quanto attiene alla sua natura giuridica, si ritiene preferibile la tesi secondo cui tale accordo è assimilabile ad un negozio giuridico di diritto privato, produttivo anche di effetti processuali.
Affinché la deroga sia valida è necessario che essa risulti da atto scritto, che manifesti chiaramente la volontà delle parti e che sia chiara nei suoi punti. In tale senso, è pacifico che la designazione convenzionale di un foro, in deroga a quello territoriale stabilito dalla legge, attribuisce a tale foro la competenza esclusiva soltanto se risulta un'enunciazione espressa, che non può trarsi, quindi, per via argomentativa, attraverso un'interpretazione sistematica, dovendo essere inequivoca e non lasciare adito ad alcun dubbio sulla comune intenzione delle parti di escludere la competenza dei fori ordinari (Cass.,
Sez. 6 - 3, ordinanza n. 21362 del 06.10.2020).
Tanto chiarito, nel caso in esame la e la Parte_3 CP_1 anno stipulato un contratto di trasporto in cui all'art. 25 è testualmente stabilito che:
[...]
“per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, sono esclusivamente competenti in via alternativa i fori di Milano e Torino con espressa esclusione di quelli previsti dalla legge in via alternativa”.
Nel caso del contratto di trasporto concluso dalle parti risulta assolutamente cristallino il contenuto della clausola di deroga – da ritenersi certamente ammissibile, non essendo ravvisabile nel caso di specie un foro esclusivo inderogabile individuato dalla legge −, la quale indica l'esclusiva competenza del foro di
Milano o Torino per qualsiasi controversia relativa ai rapporti di trasporto intercorrenti tra le parti, con espressa esclusione dei fori competenti ex lege.
A fronte di tale eccezione, che risulta meritevole di accoglimento per le ragioni di cui sopra, si sottolinea che nel corso del procedimento la parte attrice non ha mai contestato la relativa fondatezza.
Ne consegue, per tutto quanto sopra esposto, la declaratoria di incompetenza per territorio, essendo competenti, in via alternativa, il Tribunale di Milano o quello di Torino.
La pronuncia in questione – che determina l'assorbimento di tutte le altre eccezioni e deduzioni sollevate dalla convenuta − non può che avvenire con sentenza, essendo emessa all'esito del giudizio ed a scioglimento della riserva assunta in prima udienza di comparizione.
6. La pronuncia che accoglie l'eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, sicché il giudice è tenuto a statuire sulle spese (cfr. Cass. Civ. n. 17187/2019, 32003/2021, 20153/2023) che vanno poste a carico di parte convenuta nella misura liquidata in dispositivo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M.
55/2014, secondo lo scaglione da 26.001,00 euro fino a 52.000,00 euro (sulla base dei valore del bene indicato nell'atto di citazione, pari ad euro 31.668,03), con riconoscimento dei valori prossimi a quelli minimi di riferimento per tutte le fasi liquidate di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale - essendo la causa di non particolare complessità ed istruita esclusivamente mediante produzioni documentali -, da liquidarsi in favore della il compenso in questione deve essere Controparte_1 sottoposto ad una riduzione del 50% per tutte le fasi ai sensi dell'art. 4, co. 9 D.M. 55/2014, trattandosi di pronuncia emessa in rito in accoglimento di una questione preliminare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cagliari, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza o eccezione respinta: dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Cagliari in favore, in via alternativa, del Tribunale di Milano o del Tribunale di Torino, innanzi ad uno dei quali il processo potrà essere riassunto nel termine di legge di cui all'art. 50 c.p.c.; condanna parte attrice a rifondere alla convenuta e spese di lite che Controparte_1 liquida in complessivi € 2.100,00 per compensi ai difensori, oltre alle spese generali al 15 % C.A. e IVA come per legge.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Giudice
dott. Luca Angioi