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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/09/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 30.09.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2203/2025
TRA
, rappresentato e difeso come in atti dagli Parte_1 avv.ti Simini e Zanetti
ricorrente
E
- in Controparte_1 persona del curatore p.t. – contumace
- in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., resistenti
OGGETTO: infortunio sul lavoro
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso in riassunzione regolarmente notificato, Parte_1
agiva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale in funzione
[...] di Giudice del Lavoro, nei confronti di datore di CP_3 lavoro, e di in liquidazione giudiziale, Controparte_1 committente, per ivi sentire “accertare e dichiarare la responsabilità della società nella causazione CP_4 dell'infortunio occorso al ricorrente in data 29/3/2023 e conseguentemente condannarla al risarcimento in favore del signor i tutti danni, patrimoniale, biologico, Parte_1 morale sofferti nella misura che verrà accertata in corso di causa… Accertare e dichiarare la responsabilità, esclusiva o concorrente con della società CP_3 Controparte_1
in liquidazione giudiziale nella causazione dell'infortunio
[...] occorso al signor in data 29/3/2023”. Parte_1
Nessuno si costituiva per in liquidazione Controparte_1 giudiziale nel giudizio riassunto e, pertanto, veniva dichiarata contumace.
Si costituiva, però, terza chiamata in Controparte_5 manleva da – che contestava le avverse Controparte_1 pretese ed eccepiva, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda di mero accertamento formulata nei confronti della società liquidazione giudiziale in quanto Controparte_1 domanda sottratta alla competenza del Giudice del lavoro.
Il Giudice rinviava la causa per discussione su tale questione preliminare e, previa formazione di autonomo fascicolo, definiva la questione relativa ai rapporti del ricorrente con
[...]
con motivazione Parte_2 CP_6 contestuale.
***
La domanda giudiziaria nei confronti in Controparte_1 liquidazione giudiziale improcedibile.
In caso di dichiarazione di fallimento della datrice di lavoro – o, rectius, di apertura della procedura di liquidazione giudiziale come nel caso di specie – deve distinguersi tra le domande del lavoratore che mirano a pronunce di mero accertamento (ad es. in ordine alla pregressa esistenza del rapporto di lavoro ovvero del diritto ad una qualifica) oppure costitutive (ad es. di annullamento del licenziamento e reintegrazione nel posto di lavoro) e domande dirette al pagamento di somme di danaro, anche se accompagnate da domande di accertamento aventi funzione strumentale.
Per le prime, va affermata la perdurante competenza del giudice del lavoro, mentre per le seconde opera (in luogo della “vis attractiva” del foro fallimentare) la regola dell'improcedibilità od improseguibilità della domanda.
Infatti, “le domande proposte dal lavoratore, una volta intervenuto il fallimento del datore di lavoro, per veder riconoscere il proprio credito e il relativo grado di prelazione, devono essere proposte, come insinuazione nello stato passivo, non dinanzi al giudice del lavoro, ma dinanzi al Tribunale fallimentare il cui accertamento è
l'unico titolo idoneo per l'ammissione allo stato passivo e per il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione, sopravvivendo la giurisdizione del lavoro nella sola ipotesi dell'impugnativa del licenziamento” (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva proposto domanda incentrata sull'obbligo di ripristino delle mansioni precedenti in funzione del risarcimento del danno da dequalificazione, con condanna della controparte alle differenze relative e al risarcimento del danno alla salute) (cfr. Sez.
L, Sentenza n. 19248 del 14/09/2007).
Più di recente: “…«in materia di procedure concorsuali, la competenza funzionale inderogabile del tribunale fallimentare, prevista dall'art. 24 della I. fall. e dall'art. 13 del d.lgs. n. 270 del
1999, suo omologo nell'amministrazione straordinaria, opera con riferimento non solo alle controversie che traggono origine e fondamento dalla dichiarazione dello stato d'insolvenza ma anche
a quelle destinate ad incidere sulla procedura concorsuale in quanto l'accertamento del credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa» (Cass.
15982/2018; Cass. 20350/2005), sicché «sono azioni derivanti dal fallimento, ai sensi dell'art. 24 legge fall., quelle che comunque incidono sul patrimonio del fallito, compresi gli accertamenti che costituiscono premessa di una pretesa nei confronti della massa, anche quando siano diretti a porre in essere il presupposto di una successiva sentenza di condanna» (Cass. 17279/2010; con?. Cass.
17388/2007; Cass. 7510/2002)” (Cass. n. 2990/2020).
In caso di fallimento la competenza del giudice del lavoro permane, quindi, unicamente per questioni relative all'«accertamento» o alla «costituzione» del rapporto di impiego, mentre per le rivendicazioni di natura economica la domanda deve essere rivolta al giudice fallimentare.
Nel caso di specie la domanda di accertamento di parte ricorrente è volta ad ottenere la condanna della resistente, in persona del curatore fallimentare, al pagamento di somme a titolo risarcitorio e, pertanto, applicando i principi di diritto sopra riportati, ne consegue l'improcedibilità della stessa.
Stante la natura della decisione, si reputa congrua l'integrale compensazione delle spese di lite tra la parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza eccezione e domanda disattesa, così provvede:
- dichiara improcedibile la domanda;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Bergamo, 30.09.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta