Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
Dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Carmen Lombardi Consigliere
- dott.ssa Milena Cortigiano Consigliere . riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 25.3.2025 la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai NN.RR.GG. 780/2024 e 837/2024 vertenti
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
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[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , Parte_11 Parte_12 Parte_13
, , Parte_14 Parte_15 Parte_16 CP_1
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[...] Controparte_2 Controparte_3
, , , Controparte_4 CP_5 Controparte_6
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, , CP_10 Controparte_11 Controparte_12
, , Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , , Controparte_16 Controparte_17 Controparte_18
, , , Controparte_19 Controparte_20 Controparte_21
, , , CP_22 Controparte_23 CP_24 CP_25
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[...] Controparte_26 Controparte_27 CP_28
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[...] CP_29 Controparte_30 CP_31
, , Controparte_32 CP_33 [...]
, Controparte_34 CP_35 CP_36
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[...] CP_37 CP_38 CP_39
, , , Controparte_40 CP_41 Controparte_42
, , , CP_43 CP_44 Controparte_45 CP_46
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[...] Controparte_47 CP_48 CP_49 CP_33
APPELLANTI
E
, in persona del Presidente della Giunta Regionale, legale Controparte_50 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Fabrizio Niceforo dell'Avvocatura regionale, procura alle liti per atto pubblico,
APPELLATA
IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorsi ex art. 414 c.p.c. al Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, gli odierni appellanti, unitamente ad altri ricorrenti, esponevano di aver prestato servizio, in posizione di comando presso il Consiglio Regionale della nei periodi analiticamente indicati in ricorso, svolgendo attività di CP_50
assistenza ai vari organi consiliari, attività in relazione alle quali avevano percepito l'indennità disciplinata dall'art. 58, comma 2, L.R. 10/2001, così come introdotto dall'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, nonché dalle successive deliberazioni amministrative, anche in attuazione di accordi sindacali.
Tanto premesso, deducevano che a seguito di questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte dei Conti, sez. regionale di controllo della la Corte CP_50
Costituzionale, con sentenza n. 146\2019, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della n. 20/2002, nella parte CP_50 in cui sostituiva il comma 2 dell'art. 58, legge regionale n. 10/2001, e dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della n. 25/2003, nella parte in cui CP_50
aggiungeva il comma 4 al già citato art. 58, L.R.C. 10/2001; in tale contesto, caratterizzato dai controlli della Corte dei conti sulla parificazione dei bilanci di cui ai provvedimenti n. 172 e 217 del 2019, i ricorrenti avevano ricevuto un atto a firma del Segretario Generale ad interim del con cui Controparte_51
si chiedeva la ripetizione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, degli importi erogati a titolo di trattamento economico accessorio ex L.R. 20/2002 per il periodo
2009 – 2019.
Pag. 2 di 13 Eccepita la prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale, della pretesa restitutoria dell'asserito indebito, deducevano, inoltre, la insussistenza del diritto alla restituzione dell'indebito, in quanto gli effetti della dichiarazione di illegittimità delle norme regionali, pur dovendo retroagire al momento di emanazione di esse, trovano limite nella tutela dei diritti quesiti, quali quelli al compenso per la prestazione lavorativa già resa, nonché nella tutela del diritto alla retribuzione ex art. 36 Cost., tenuto conto che i ratei accessori oggetto di ripetizione sono correlati all'espletamento di prestazioni supplementari svolte al di fuori del normale orario lavorativo, che, pertanto, giammai potrebbero rinvenire una forma, per così dire, “di compensazione” nell'ordinario trattamento retributivo, nonché della disparità di trattamento che si creerebbe tra il personale comandato e il personale alle dirette dipendenze delle amministrazioni che sarebbe legittimato a percepire il trattamento indennità di diretta collaborazione, sostitutiva di qualsiasi altro emolumento, ai sensi dell'art. 14, comma 2 del d.lgs.vo 165/2001, a tenore del quale tale emolumento è comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale, nonché, ancora, tenuto conto che i rilievi della Corte dei Conti da cui era scaturito il giudizio concluso con la sentenza n. 146 del 2019 della Corte costituzionale si erano risolti in un giudizio di non parificazione in relazione al solo bilancio dell'anno 2016, sicchè doveva ritenersi intangibile il diritto al pagamento dei corrispettivi, regolarmente contabilizzati nel bilancio regionale, relativi agli altri esercizi finanziari.
Sostenevano, altresì, che la indiscriminata retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme citate violerebbe il principio di affidamento nella sicurezza giuridica, di pari rango costituzionale, ingenerato dall'esistenza, al tempo delle attività espletate, di norme pienamente valide ed efficaci, nonché il principio di buona fede dei percettori degli emolumenti che hanno erogato la loro prestazione convinti solo della percezione degli emolumenti retributivi normativamente stabiliti e che, in caso contrario, avrebbero potuto rifiutarsi di offrire la detta prestazione, opzione, questa, che, da una eventuale e non creduta ipotesi di retroattività della pretesa della resistente, gli istanti non avevano, di fatto, potuto esercitare, conculcandosi, così, il principio di libera
Pag. 3 di 13 scelta nell'assunzione di un'obbligazione.
Deducevano, sotto altro profilo, che la irretroattività della efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale è impedita dalla definitività di atti amministrativi con cui il Consiglio regionale ha disciplinato gli emolumenti in esame, nonché della avvenuta esecuzione di atti negoziali disciplinanti la materia, quali gli accordi collettivi decentrati.
Affermavano, in subordine alla ritenuta retroattività degli effetti della pronuncia di incostituzionalità, l'insussistenza e/o l'infondatezza “della pretesa restitutoria azionata ex adverso a titolo di ingiustificato arricchimento” ex art. 2041 c.c., in quanto la prestazione di lavoro resa non era più ripetibile;
piuttosto, il recupero del corrispettivo avrebbe determinato un arricchimento a favore della p.a. a detrimento della posizione dei lavoratori.
Deducevano, infine, che la pretesa restitutoria troverebbe ostacolo dirimente nell'applicazione della norma di cui all'art. 2126 c.c. che giustifica l'erogazione del compenso a fronte della esecuzione di fatto della prestazione di lavoro, pur in costanza di una causa di nullità della fonte regolatrice del rapporto.
Concludevano, pertanto, chiedendo di accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto del Controparte_51
e, in ogni caso, della alla ripetizione delle somme corrisposte Controparte_50 loro nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019, con la condanna del e/o della alla restituzione e Controparte_51 Controparte_50
al pagamento, in favore dei ciascuno dei ricorrenti, degli importi medio tempore eventualmente trattenuti o, comunque, incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui all'art. 2 L.R. 20/2002; con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta che sosteneva l'infondatezza delle Controparte_50
avverse deduzioni e pretese, sia in ordine alla asserita limitazione degli effetti retroattivi della sentenza dichiarativa della illegittimità costituzionale delle norme delle leggi regionali sia in ordine alla asserita insussistenza dei presupposti di cui all'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. o di ripetizione di indebito oggettivo nonché per la mancata applicabilità al caso in esame della disposizione di cui all'art. 2126 c.c., risultando erogata la retribuzione prevista per la prestazione
Pag. 4 di 13 resa.
Con sentenza n. 5716/2023, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in parziale accoglimento delle proposte domande, dichiarò l'insussistenza della pretesa restitutoria della nei confronti dei ricorrenti per Controparte_50
intervenuta prescrizione sino a tutto il novembre 2010 con la condanna della convenuta alla restituzione di quanto trattenuto per la causale e Controparte_50
per i predetti periodi;
rigettava per il resto le proposte domande e compensava le spese di lite.
Avverso la pronuncia di rigetto proponevano gravame parziale gli appellanti in epigrafe indicati, lamentando, innanzitutto, l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che il recupero degli emolumenti corrisposti rientrasse nella categoria dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo, invece, la con i suoi atti recapitati ai ricorrenti dichiarato di voler ripetere le CP_50
indennità a titolo di indebito arricchimento;
si dolevano, poi, della ritenuta retroattività della pronuncia della Corte costituzionale, inidonea, a loro dire, a travolgere le prestazioni già eseguite;
censuravano la sentenza anche nelle parti in cui il Tribunale aveva escluso la irripetibilità delle somme percepite dai lavoratori e ritenuto insussistenti i presupposti di cui all'art. 2126 c.c.. Chiedevano, in parziale riforma della sentenza impugnata, di: accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'insussistenza di ogni e qualsivoglia diritto del Controparte_51
e, in ogni caso, della alla ripetizione delle somme corrisposte ai Controparte_50
ricorrenti nell'arco temporale compreso tra il 2009 e il 2019, richieste con nota a firma del Segretario Generale ad interim del , “a Controparte_51
titolo di ripetizione del debito da ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo per l'erogazione percepita, derivante dalla sentenza n.
146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge regionale della n. 20/2002, nonché dell'art. 1, CP_50
comma 1, della legge regionale della n. 25/2003, nella parte in cui il CP_50 primo sostituisce il comma 2 e il secondo inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001 – Esecuzione delle decisioni della Corte CP_50
dei Conti n. 172/2019 e 217/2019”; condannare il Consiglio Regionale della
Pag. 5 di 13 in persona del Presidente pro tempore, e/o della in CP_50 Controparte_50
persona del Presidente di Giunta Regionale e legale rappresentante pro tempore, in solido o chi di essi di ragione, alla restituzione e pagamento, in favore dei ciascuno dei ricorrenti, degli importi medio tempore eventualmente trattenuti o, comunque, incassati a titolo di pretesa restituzione delle indennità di cui all'art. 2 L.R. 20/2002; con vittoria di spese.
La costituitasi in giudizio, resisteva al gravame e ne Controparte_50
chiedeva il rigetto. Alla udienza del 25.03.2025 la causa veniva decisa come da dispositivo in atti.
Nel merito l'appello è infondato e va respinto condividendo il Collegio le motivazioni espresse da questa Corte di Appello, in altra composizione, nelle sentenze, anche di questa Unità, n. 496/2024 e n. 219/2025, richiamate dalla nella sua memoria di costituzione. E' Controparte_50
bene evidenziare che la presente vicenda trae origine dalla decisione della
Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la Campania – che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019.
A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”.
Pag. 6 di 13 Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo CP_5 emanati dal e diretti all' per l'erogazione dei fondi, secondo CP_52
quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018).
L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost.
Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati.
Conseguentemente, le somme versate agli odierni appellanti in virtù delle
Pag. 7 di 13 disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa Controparte_50
restitutoria.
L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano” e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato
(1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05).
All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” - che ricorre quando il credito risulti
“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio
2013, n. 13207) - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc.
Né nel caso in esame può parlarsi di “rapporti esauriti”, come condivisibilmente ritenuto dal giudice di prime cure, richiamando al riguardo, ex plurimis, Cass. Civ.
Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex
tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento
Pag. 8 di 13 del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze
o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”.
Vanno richiamati, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958, secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”, nonché C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600, per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla
Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”.
Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto degli odierni appellanti alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato integralmente il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente, stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare le contestate trattenute in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti, per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione. Gli odierni appellanti hanno, poi, nuovamente sostenuto che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore.
Pag. 9 di 13 Sul punto, la Corte Costituzionale ha affermato che “è pacifico che l'efficacia delle sentenze di accoglimento non retroagisce fino al punto di travolgere le «situazioni giuridiche comunque divenute irrevocabili» ovvero i «rapporti esauriti»”.
Diversamente ne risulterebbe compromessa la certezza dei rapporti giuridici
(sentenze n. 49 del 1970, n. 26 del 1969, n. 58 del 1967 e n. 127 del 1966).
Pertanto, il principio della retroattività «vale […] soltanto per i rapporti tuttora pendenti,
con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984, ripresa da ultimo dalla sentenza n. 1 del 2014 e C. Cost. n. 10/2015).
Orbene a seguito dell'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021 della Corte di Cassazione, la Consulta è intervenuta, da ultimo, con sentenza n. 8/2023; ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) ed ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma,
Cost.
Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023).
Pag. 10 di 13 Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento degli appellanti nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente.
Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia esercitato CP_50
la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento al debitore (è stata trattenuta una somma di importo contenuto) e dagli atti risulta che ha assicurato la CP_54
rateizzazione nella misura massima dell'intero importo oggetto di recupero (cfr. note di richiesta di restituzione prodotte dagli stessi ricorrenti in primo grado), tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta.
Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostengono gli appellanti, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c.
Infatti, come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 8/2023, “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n.
32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)… per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le
Pag. 11 di 13 caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni.
Per altro, non si può fare a meno di notare che l'accessorietà del trattamento in questione si palesa ancora più evidente laddove si consideri che si tratta di un emolumento fisso in alcun modo correlato alla quantità del lavoro effettivamente svolto (id est: le ore di lavoro effettivamente prestate), lavoro in relazione al quale, in ogni caso, i ricorrenti, oggi appellanti, non hanno offerto alcuna specifica deduzione ed alcuno specifico riscontro probatorio in ordine alla circostanza, allegata solo in termini generici, di espletamento di prestazioni supplementari svolte al di fuori del normale orario lavorativo.
Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l'invocata operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. ai danni degli odierni appellanti.
Infine, priva di pregio è la doglianza degli appellanti, secondo la quale, recando gli atti della loro recapitati, la dicitura “atto di ripetizione del debito da CP_50
ingiustificato arricchimento, a seguito dell'annullamento del titolo per l'erogazione percepita derivante dalla sentenza n. 146/2019 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 2, commi 2 e 4 della legge regionale della
n. 20/2002, nonché dell'art. 1, comma 1, della legge regionale della CP_50
n. 25/2003, nella parte in cui il primo sostituisce il comma 2 e il secondo CP_50 inserisce il comma 4 nell'art. 58 della legge regionale della n. 10/2001 – CP_50
Esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti n. 172/2019 e 217/2019 , il
Tribunale avrebbe errato nel ricondurre la fattispecie a quella dell'indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c., avendo invece l'ente inteso avanzare una pretesa a titolo di ingiustificato arricchimento.
Ed invero, dalla lettura degli atti, di cui agli allegati da 1 a 11, che la ha CP_50
inoltrato ai ricorrenti, emerge, al di là di talune espressioni utilizzate atecnicamente, che l'ente ha chiesto la restituzione degli importi suo tempo
Pag. 12 di 13 erogati e divenuti indebiti per effetto della pronuncia della Corte
Costituzionale (“Atto di ripetizione del credito ….”; “In esecuzione alle decisioni della Corte dei Conti …. questa Amministrazione ha proceduto alla determinazione delle somme erogate sine titulo alla S.V., per il periodo …., pari
a complessivi euro …, al lordo delle ritenute previdenziali, fiscali ed assistenziali”; cfr. allegati da 1 a 11 al ricorso ex art. 414 c.p.c.) e non certo avanzato richiesta di un indennizzo, ex art. 2041 c.c., da arricchimento senza giusta causa. Per le ragioni sopra esposte l'appello va rigettato.
La complessità della vicenda esaminata e la natura interpretativa delle questioni affrontate inducono, tuttavia, a disporre l'integrale compensazione delle spese di lite del presente grado.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide: a) rigetta l'appello; b) compensa le spese di lite del presente grado del giudizio.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, addì 25.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 13 di 13