Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2180 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 11019/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in persona del Giudice monocratico dott.ssa Anna Maria
Pezzullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART 350 BIS CPC e 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. 11019/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto appello a sentenza del Giudice di Pace e vertente
TRA
(C.F. ), elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Napoli, al viale di Augusto, 71, presso lo studio del suo procuratore avv.
Antonio Curcio, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
APPELLANTE
E
C.F. , dom.ta come in Controparte_1 P.IVA_1 atti
APPELLATA CONTUMACE
E
(C.F. ) e Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. CP_3 C.F._3
APPELLATI
CONCLUSIONI: come in atti da intendersi qui ripetute e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione d'appello, ritualmente notificato alla compagnia di assicurazione il impugnava la sentenza Controparte_1 Parte_1 del Giudice di Pace n° 40178/2023, emessa in data 07/11/2023 e pubblicata in pari data, con cui quest'ultimo dichiarava improponibile la domanda di risarcimento del danno occorso al veicolo di sua proprietà e causato dal
[...] Parte_1 deduceva che, in data 8/3/2017, in Napoli, alla via Caracciolo, il conducente del veicolo di proprietà dei mentre era in transito, urtava con la CP_2 propria parte destra la parte laterale sinistra del motociclo di sua proprietà, uno Yamaha Tmax 530 targato EF83096, che - per effetto dell'urto subito - rovinava al suolo. Costituitasi la compagnia di assicurazione degli appellati, ma non quest'ultimi, risultati contumaci, il Giudice di prime cure, come sopra evidenziato, dichiarava la domanda avanzata improponibile.
Interposto appello, il , criticando estensivamente la sentenza di Parte_1 primo grado, ne richiedeva l'integrale riforma.
Alla prima udienza (17/10/2024), sostituita con la trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., l'appellante, benché costituitosi in giudizio, non compariva.
Il Giudice rinviava, pertanto, ex art 348 co 2 c.p.c., la causa all'udienza del 03/03/2025, nella quale parimenti, non compariva l'appellante.
Così riassunti i termini della controversia, l'appello proposto va dichiarato improcedibile.
In via preliminare, va dato atto che, negli atti di causa, è presente la prova della notifica dell'atto di citazione d'appello alla compagnia di assicurazione di contro, non risulta ritualmente perfezionata quella nei Controparte_4 confronti dei responsabili civili, per i quali, non si rinviene CP_2 alcuna relata di notifica.
Ciò posto, mette conto evidenziarsi che l'art. 348, 2° comma c.p.c., stabilisce che: “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio”. Nel caso di specie, infatti, la parte appellante non è comparsa alla prima udienza e neppure a quella successivamente fissata, ai sensi dell'art. 348, 2° comma c.p.c., con ordinanza 17.10.2024, della quale è stata data rituale comunicazione all'appellante. Ora, l'art. 359 c.p.c. rinvia alle “norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale, se non sono incompatibili con le disposizioni del presente capo”: ne deriva pertanto, in considerazione della espressa previsione sopra richiamata, l'inapplicabilità degli artt. 181 e
309 c.p.c. per l'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successivamente fissata, con conseguente pronuncia di improcedibilità e non di estinzione del processo. L'art. 348 c.p.c. si riferisce
- 2 - espressamente all'ipotesi di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza e a quella successivamente fissata, a prescindere dalla posizione assunta dall'appellato, irrilevante anche in relazione al disposto dell'art. 348,
1° comma c.p.c.: ed invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, “L'art. 347, comma primo, cod. proc. civ., nello stabilire che la costituzione in appello avviene secondo le forme ed i termini per i procedimenti davanti al tribunale, rende applicabili al giudizio d'appello le previsioni di cui agli artt. 165 e 166 cod. proc. civ., ma non quella di cui all'art. 171 cod. proc. civ. (concernente la ritardata costituzione delle parti), la quale è incompatibile con la previsione di improcedibilità dell'appello, se
l'appellante non si costituisca nei termini, di cui all'art. 348 cod. proc. civ.. Ne consegue che il giudizio di gravame sarà improcedibile in tutti i casi di ritardata o mancata costituzione dell'appellante, a nulla rilevando che l'appellato si sia costituito nel termine assegnatogli” (cfr. Cass. S.U. n. 10864/11 e Cass. n. 6369/17). Anche riguardo alla 'ratio' della norma in esame, non vi è ragione per prendere in considerazione la posizione dell'appellato a fronte dell'inerzia del solo soggetto interessato alla prosecuzione del giudizio (salva la regolamentazione delle spese con sentenza nel caso in cui l'appellato si sia costituito): la disposizione dell'art. 348 c.p.c. è coerente con le caratteristiche dell'appello, quale mezzo di impugnazione avverso un provvedimento destinato a diventare definitivo per l'inerzia dell'unica parte interessata a coltivarlo contestando la regolamentazione dettata all'esito del giudizio di primo grado, mentre l'art. 181 c.p.c. disciplina una situazione diversa in cui ciascuna delle parti, in assenza di una pregressa sentenza, potrebbe avere interesse a proseguire il giudizio per ottenere una pronuncia che disciplini il rapporto. È pertanto giustificato il diverso peso attribuito all'inerzia delle parti e quindi la rilevanza, ai fini della pronuncia di improcedibilità, della sola mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza a prescindere dalla posizione dell'appellato. Tale interpretazione letterale e sistematica risulta coerente con la pronuncia con cui la Corte
Costituzionale (30.5.2016, n. 120) ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
(introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), questione sollevata dalla Corte d'Appello di Firenze ritenendo in particolare tale previsione fonte di “un'irragionevole disparità di trattamento - in violazione dell'art. 3 Cost. - rispetto alla fattispecie della cancellazione della causa dal ruolo e conseguente estinzione del processo ai sensi degli artt. 181 e
309 cod. proc. civ., operanti anche nel giudizio d'appello nel caso di mancata comparizione a due udienze consecutive, ipotesi in cui la norma censurata non troverebbe applicazione nonostante il potenziale aggravio di lavoro ove la mancata comparizione sopravvenisse in un'udienza successiva alla prima, eventualmente dopo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria”. Ebbene, la
- 3 - Consulta ha ritenuto infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., sottolineando che il regime del raddoppio del contributo unificato accomuna tutti i casi di esito negativo dell'appello, essendo previsto per le ipotesi del rigetto integrale o della definizione in rito sfavorevole all'appellante, rientrando in tale categoria l'improcedibilità comminata dall'art. 348, 2° comma c.p.c. e non anche l'ipotesi di cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.
Inoltre, la ratio di tale norma, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 13636/15 e Cass. n. 19464/14), è quella di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, ratio non ravvisabile nella fattispecie di cui all'art. 181 c.p.c., in quanto riguardante soltanto l'omologa condotta omissiva delle parti, “alla luce dell'orientamento assolutamente prevalente nella giurisprudenza di legittimità (ex multis, Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 12 febbraio 2015, n. 2816), secondo cui la mancata presenza alla prima udienza ed alla successiva dell'appellante e dell'appellato costituito determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo (anziché l'improcedibilità dell'appello) - con la conseguenza che la funzione deterrente riconosciuta alla norma censurata non avrebbe modo di esprimersi”. Infine, “il raddoppio del contributo unificato è previsto a parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle limitate risorse a sua disposizione (Corte di cassazione, sesta sezione civile, sentenza 27 marzo 2015, n. 6280, e ordinanza 13 maggio 2014,
n. 10306, nonché Corte di cassazione, terza sezione civile, sentenza 14 marzo 2014, n. 5955)”, dispendio che non caratterizza la fattispecie di cui agli artt.
181 e 309 c.p.c., la cui applicazione richiede la mancata comparizione di tutte le parti alla prima udienza ed a quella successiva alla quale la causa sia stata rinviata, “nell'assunto che tale comportamento costituisca una tipica manifestazione di disinteresse alla prosecuzione del processo”, disinteresse emerso dopo la costituzione delle parti in secondo grado “quando le stesse hanno già disvelato le rispettive tesi difensive e dopo l'eventuale adozione dei provvedimenti sull'esecuzione provvisoria della sentenza impugnata - ed accomunandole nella condotta processuale”, disinteresse che costituisce
“verosimile espressione della comune decisione di non comparire e, non di rado, di coordinamento o accordo tra le parti stesse”. La Consulta ha pertanto concluso osservando come “Tali peculiarità rispetto alla fattispecie della mancata comparizione del solo appellante alla prima udienza impediscono di considerare alla stessa stregua la contemporanea mancata comparizione di tutte le parti del giudizio di appello, epilogo presumibile indice di una composizione stragiudiziale della controversia potenzialmente frutto del precedente dispendio di energie processuali. In tal caso non avrebbe quindi senso - a riprova della differenza intercorrente con la fattispecie dell'improcedibilità - sanzionare la condotta della (sola) parte appellante,
- 4 - peraltro omologa a quella dell'appellato, scoraggiando un esito auspicabile sotto il profilo dell'economia processuale oltre che dell'assetto sostanziale degli interessi in conflitto”.
Nel caso di specie, pertanto, deve essere dichiarata l'improcedibilità dell'appello.
Nulla si dispone sulle spese processuali, non essendosi costituite le parti appellate.
Anche alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale sopra richiamata, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/02, a norma del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma dell'art. 1 bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
- dichiara improcedibile l'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 40178/2023 del Giudice di Pace di Napoli, con conseguente passaggio in giudicato di quest'ultima;
- nulla in punto spese.
Dichiara, ai sensi dell'art. 13, co.1 del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1
- bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Napoli, il 03/03/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
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