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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 501 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33631/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - elettivamente domiciliata come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, in Roma Via P.S. Mancini presso lo studio professionale dell'avvocato
Michelangelo CAPUA, che la rappresenta e difende in uno all'avvocato Ghiglino Simone,
e dall'avvocato Biolè Filippo
Attrice
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PRESSO L'AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PRESSO LA REPUBBLICA ITALIANA
domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dall'avvocato ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Convenuta contumace in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'avvocatura generale dello stato, di Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Intervenuto
pagina1 di 15 oggetto: azione di responsabilità per la violazione dei diritti fondamentali della persona.
conclusioni: “Voglia il Tribunale qualificare come crimine contro l'umanità la deportazione degli IMI in campi di concentramento;
Accerta l'esistenza di tale crimine sulla base della notoria presunzione di quali siano stati, per la generalità dei detenuti, i trattamenti disumani riservati a tutti i militari italiani che non avevano aderito alla RSI;
Accoglie la relativa pretesa risarcitoria non patrimoniale rigettando le eccezioni avversarie, dichiarando, in particolare, (i) l'imprescrittibilità del diritto prima ancora della (ii) carenza Contr di legittimazione del a sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, (iii) la legittimazione passiva della sola Germania-. Dichiarare la natura di denuntiatio litis della notifica alla avvocatura generale dello stato e rigettare la compensatio lucri cum damno.
FATTO E PROCESSO
L'attrice , con atto ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
Federale di Germania, formulando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_3
Ha rappresentato, in sintesi, di esser figlia ed erede di ( nato a Persona_1
Canolo - RC- il 5.3.1911); questi, allo scoppio del secondo conflitto mondiale venne arruolato nel reggimento 20° fanteria Reggio Calabria;
trasportato in Croazia, dove partecipò alle operazioni di guerra con l'esercito italiano, allora alleato delle forze tedesche. All'esito del proclama , fu catturato dalle forze tedesche il 12.09.1943, e Per_2 venne trasferito in Polonia ed ivi detenuto in Katovicze, ed adibito al lavoro coatto. Venne liberato il 28.1.1945 dai Russi. Nel corso della detenzione si era ammalato di polmonite;
gli veniva erogata una pensione di guerra, e successivamente era deceduto in Italia nella data del 3.4.1995 asseritamente a seguito delle complicazioni e riacutizzazione broncopolmonite cronica.
L'attrice, a fondamento della pretesa richiamava – quali capisaldi troppo noti per esser specificatamente discriminati in questa pronuncia - sia la Convenzione dell'Aja del
18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla Convenzione stessa) che legittimava che i prigionieri di guerra fossero adibiti a lavori per conto di pubbliche amministrazioni o privati ma prevedeva che i lavori venissero pagati secondo le tariffe per i militari dell'esercito nazionale che eseguissero lavori corrispondenti, remunerazione non corrisposta nella fattispecie;
la Convenzione di
Ginevra del 1929 che vietava adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri e pericolosi;
le Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
pagina2 di 15 Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, era andata progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la tanto apprezzata/criticata/ certamente discussa pronuncia del 22.10.2014 n. 238 aveva “ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico.
L'attrice richiamava a fondamento della domanda l'articolo 6 comma II dello
Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, e l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra. Le suddette premesse, il diritto internazionale, gli arresti giurisprudenziali del giudice nomofilattico e del giudice delle leggi, si erano imposti con tale forza innovativa (a dir poco) da aver determinato ( all'esito delle reiterate denunce operate dalla Germania di violazione dei principi di diritto internazionale) alla condanna dello stato italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3.2.2012.
L'istituzione, ai sensi dell'art. 43 del DL. 36/2022, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e il 8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di pagina3 di 15 Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263.
Incardinata la causa, rimasta contumace la Repubblica Federale di Germania, è intervenuto il che ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
In estrema sintesi e per economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri, rivendicando, invece, la titolarità passiva del sulla domanda Controparte_1 proposta, in ragione di una sorta di accollo normativo ex lege verificatosi nella fattispecie per effetto dell'articolo 43 D.l. 30.04.2022 n. 36.
La ratio di questo decreto - convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79
– è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica
Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14.04.1962 n. 1263, con il quale sono state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa.
E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1, al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Ricostruita in questi termini la fattispecie, introduceva una forma peculiare e normativa di accollo (o espromissione) ex lege (impostazione che trova sostanziale conforto nella recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quella successione nel debito ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
In difetto di richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.09.2024 e viene adesso per la sentenza.
pagina4 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser declinata dallo scrivente giudice ordinario la giurisdizione in merito alla presente fattispecie sottoposta a giudizio.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
Si precisa in via preliminare che i capisaldi ricostruttivi fattuali su cui la difesa basa la propria ricostruzione sono i seguenti: il de cuius dal 23 giugno 1942 all'8 settembre 1943, ha partecipato alle operazioni di guerra in Croazia. In seguito all'armistizio e precisamente il 12/9/1943 è stato catturato dalle forze armate tedesche (cfr. foglio matricolare sub prod.
2). Egli è quindi stato trasferito in Germania e poi internato nel campo di concentramento di Kattowitz in Polonia, dove è stato adibito ai lavori coatti. Il padre dell'esponente è stato infine liberato dai Russi il 28 gennaio 1945 e quindi rimpatriato in Italia il 13 novembre
1945.
In realtà, delle circostanze evidenziate si possono confermare documentalmente solo: la partecipazione alla guerra;
2) la cattura dalle forze armate tedesche ed il suo trasferimento in Germania. 3) Il suo internamento nel campo di concentramento di
Kattowitcze (Polonia) si riscontra se si voglia dare valore probatorio al documento n. 6 allegato, ovvero copia di una dichiarazione sottoscritta (non autografa) da tali Persona_3
e del 8.7.1962 nella quale i due scriventi dichiarano/dichiarerebbero che lo Persona_4 stesso era ricoverato nell'infermeria di quel campo.
In realtà il valore del documento, in difetto della identificazione dei dichiaranti e della conferma di quella dichiarazione in sede processuale, non consente di dare valenza probatoria a quanto in esso rappresentato.
C'è poi il riconoscimento della medaglia d'oro da parte del Prefetto di Genova per gli internati, sia militari che civili, deportati in Germania, con la valenza celebrativa/dimostrativa/ricognitiva che a questa onoreficenza si voglia attribuire.
Nient'altro è possibile inferire dalla documentazione prodotta.
Certamente non che lo stesso sia stato adibito ai lavori coatti, a tacer d'altro, in quanto nel richiamato documento n. 6 si attesta come lo stesso, al momento in cui venne intercettato dai citati , fosse ricoverato in infermeria. Per_3 Per_4
Sia come sia, la difesa di parte attrice chiede al giudice di operare le seguenti presunzioni:
a) la qualifica di crimine contro l'umanità della deportazione degli IMI nei campi di concentramento in sé e per sé considerata.
b) Accertare l'esistenza di tale crimine sulla base della notoria presunzione di quali siano stati, per la generalità dei detenuti, i trattamenti disumani riservati a tutti i militari italiani che non avevano aderito alla RSI. Ora di questo notorio, non pare potersi fare pagina5 di 15 concreta applicazione in ambito processuale: vero sia il fatto storico che ai militari italiani catturati dai tedeschi venne attribuita la qualifica di IMI per le ragioni note;
vero che a moltissimi di essi, per effetto della determinazione della Germania nazista in quanto italiani, venne riservato un trattamento deteriore e sottoposti a lavoro coatto, (con le intuibili variabili da campo a campo da persona a persona) non appare possibile dedurre che tutti costoro, in quanto militari italiani, siano stati maltrattati, rectius sottoposti ad un trattamento disumano. (Quanto al lavoro coatto si andrà a specificare o in sequenza). E quindi, a monte, in sede processuale non appare possibile dedurre presuntivamente che , in persona, abbia Persona_1 subìto quanto sostenuto a pena di operare un sillogismo aristotelico del quale non vi sono gli estremi.
Perché siamo in ambito processuale civile.
Perché oggetto del giudizio è la fattispecie concreta.
Perché la presunzione che si rimette al giudice non appare, nel caso concreto, caratterizzata dai caratteri della gravità precisione e della concordanza.
Perché il giudice non è uno storico, a pena di male operare in quanto storico e peggio in quanto giudice.
In definitiva l'esame della fattispecie potrebbe fine qua, in quanto del danno risarcibile proposto, quale evento non abbiamo dimostrazione: non si è in grado di riconoscere che allo stesso sia stato riservato un trattamento ritenuto contrario ai diritti Persona_1 inalienabili della persona umana.
Tuttavia, prima ancora di affrontare la questione relativa all'eccepita prescrizione, in ragione di quanto sostenuto dalla difesa dell'avvocatura generale dello stato (per parte legittimato dalle argomentazioni utilizzate dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 159/2023) occorre infatti, ricostruire i termini della giurisdizione riconosciuta al
G.O. in merito a fattispecie siffatte. La sentenza n. 238, adottata dalla Corte costituzionale il 22 ottobre 2014 e già definita da qualcuno pronuncia "storica", certamente discussa, da alcuni criticata, ha riaperto la questione del diritto delle vittime degli efferati crimini nazisti ad ottenere il risarcimento del danno dallo Stato tedesco. La questione nasceva dalla posizione della Corte di Cassazione italiana, inaugurata con la sentenza del Per_5
2004, che negava alla Germania il beneficio dell'immunità giurisdizionale, riconoscendo come prevalente il diritto delle vittime a ottenere il risarcimento del danno subito a causa dei crimini nazisti.
La Germania aveva reagito all'orientamento dei giudici italiani presentando alla
Corte internazionale di giustizia (d'ora innanzi CIG) un ricorso che lamentava la violazione della norma consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale degli Stati dalla Part giurisdizione straniera da parte dell'Italia. Con sentenza del 3 febbraio 2012, la ha accolto il ricorso, respingendo gli argomenti difensivi che facevano leva, tra l'altro, sull'assenza di forme alternative di tutela per le vittime, e ha condannato l'Italia a provvedere, con mezzi di propria scelta, a privare di ogni effetto i giudicati italiani. L'Italia aveva provveduto stabilendo, all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, l'obbligo per il giudice italiano di rilevare in qualsiasi stato e grado del processo il difetto di giurisdizione e di ammettere la revocazione delle sentenze civili già passate in giudicato.
pagina6 di 15 La questione sembrava ormai chiusa, senonché il Tribunale di Firenze, ha investito il giudice delle Leggi di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli articoli 2 e 24 della
Costituzione, da parte: 1) della norma di recepimento, prodotta ex art. 10 Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla CIG nella sentenza
Germania c. Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende tra gli atti sottratti alla giurisdizione di cognizione anche i crimini nazisti commessi in Italia e Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945; 2) dell'art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche nella parte in cui essa impone l'obbligo di negare la giurisdizione italiana nelle cause concernenti il risarcimento del danno per i suddetti crimini nazisti;
3) dell'art. 1 (recte art. 3) della legge n. 5 del 14 gennaio 2013 che ha imposto al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in futuri casi concernenti i crimini internazionali di cui sopra e di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato.
La Corte costituzionale ha risolto le tre questioni attivando per la prima volta i cosiddetti "controlimiti" dell'ordinamento a difesa di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, quale quello della tutela giurisdizionale dei diritti della persona umana. Tale principio, secondo la Corte, con l'impossibilità delle vittime di ottenere una tutela per equivalente, per effetto del difetto di giurisdizione, avrebbe subito un "sacrificio totale". La Corte, in particolare, ha giudicato "del tutto sproporzionato" il sacrificio che il diritto alla tutela giurisdizionale subirebbe in una situazione come quella del caso di specie in cui l'interesse concorrente da salvaguardare, ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero, riguardasse la commissione di crimini internazionali.
La pronuncia affronta nella prima parte la questione dell'incidenza della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati stranieri nell'ordinamento nazionale in una situazione che mette in gioco la tutela di un principio supremo dell'ordinamento e che non consente forme di tutela per equivalente. Su questo aspetto la Corte costituzionale ha innanzitutto affermato che la norma consuetudinaria di diritto internazionale ha "rango equivalente" a quello costituzionale, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 Cost., e che, in caso di contrasto con altre norme e principi costituzionali non superabile in via ermeneutica, spetta "esclusivamente" alla stessa Corte effettuare l'operazione di "bilanciamento" tra interessi e valori in conflitto. La Corte ha poi precisato che i principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui quello alla tutela giurisdizionale in questione, costituiscono un "limite all'ingresso" delle norme internazionali generalmente riconosciute, costituendo "elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale".
Prospettando una ricostruzione in termini rigorosamente dualisti del rapporto tra le fonti interne e quelle internazionali, la Corte ha affermato che in casi del genere la norma internazionale -per la parte configgente con i principi supremi- non entra nell'ordinamento italiano e non vi spiega quindi alcun effetto. La Corte ha pertanto rigettato la prima pagina7 di 15 questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo perché essa prospettava un conflitto tra la norma interna di adattamento della consuetudine internazionale e gli articoli 2 e 24 Cost. che, in realtà, non si è mai determinato per l'inoperatività del meccanismo di adattamento dell'art. 10 Cost. determinata dall'attivazione automatica dei
"controlimiti" del nostro ordinamento. La seconda parte della pronuncia accoglie, invece le questioni di legittimità costituzionale della legge di esecuzione della Carta delle Nazioni
Unite (nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012) e dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013 (che impone il diniego di giurisdizione nei giudizi e la revocazione dei giudicati concernenti il diritto al risarcimento delle vittime), in ragione dell'insuperabile contrasto che esse determinano, nel caso di specie, con il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, garantito dagli articoli 2 e 24 della Costituzione.
In base a queste premesse, ai sensi della normativa introdotta dal giudice delle leggi, deve esser riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le fattispecie che possano rientrare nel paradigma sottratto alla valenza vincolante delle disposizioni consuetudinarie di diritto internazionale nei termini sopra rappresentati.
Il problema è proprio stabilire quali siano tutte le fattispecie che possano rientrare nel quadro di cui al capoverso che precede.
Nella pronuncia del giudice delle leggi in presenza di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, il principio di immunità dagli atti compiuti iure imperii deve arrestarsi di fronte all'obbligo di dare tutela e ristoro, anche risarcitorio e per equivalente, ai diritti fondamentali violati. Precisa il giudice delle Leggi, che il carattere cogente delle norme internazionali violate, in quanto tutelanti i diritti fondamentali della persona umana e della collettività cui appartiene, sono tali da collocarsi al vertice della gerarchia delle fonti internazionali, e quindi devono prevalere su ogni altra norma, sia di diritto consuetudinario che pattizio, ivi compreso il principio par in parem non habet iudicium in materia di 'immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione domestica.
Il giudice delle Leggi ha, infatti, precisato come “…..la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”.
Ma il problema è stabilire quale sia il paradigma di riferimento.
Perché se questo è il quadro ricognitivo della giurisdizione del Giudice italiano, inversamente, deve ritenersi che tutto ciò che fuoriesca dal quadro è anche fuori dalla giurisdizione del giudice Italiano, rientrando – invero – nella copertura garantita dall'art. 94 della Carta delle NU, e dalle disposizioni internazionali ed interne per come interpretate dalla CIG.
Nella fattispecie, i termini specifici dell'illecito di cui è chiesto il discrimine non superano l'evidenza della semplice cattura del militare italiano, della sua deportazione nel campo in Germania e, ove si ritenga legittima la presunzione di cui chiede l'operatività la difesa di parte attrice, della sottoposizione dello stesso al lavoro forzato.
Siamo in presenza di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, legittimamente catturato dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito pagina8 di 15 della promulgazione del noto proclama Badoglio sull'armistizio di , con quella Per_6 locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria….. ha chiesto un armistizio al generale Per_7 comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”
Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra i militari delle due nazioni, che da alleati divenivano dall' oggi al domani nemici. Ed in questo contesto in territorio estero, venne, come tanti altri Persona_1 commilitoni catturato dalle forze armate tedesche, e deportato lontano dal luogo di cattura e, ove ritenuto, gli fu imposto il lavoro forzato.
Tutto il resto del corredo fattuale cui fu sottoposto il dante causa delle ricorrenti, crudeltà, trattamenti inumani e degradanti o quant'altro, non supera - invece - il livello di mera allegazione.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti - un problema di prova della fattispecie concreta, che se non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile facendo riferimento a presunzioni.
La domanda sorge spontanea: dobbiamo considerare oggetto di notorio, o presumere che tutte le centinaia di migliaia di unità militari catturate nel contesto bellico dopo il proclama Badoglio, furono quindi sottoposti a trattamenti inumani e degradanti?
Può il giudice dell'illecito aquiliano svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero facendo richiamo alle c.d. nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art. 115 c.p.c.?
La documentazione prodotta dalla parte attrice, istanze e concessioni di onorificenze non aggiunge nulla e nulla toglie a quanto evidenziato.
Occorre quindi verificare se quanto fattualmente certo, e quindi in pura sostanza: (1) la cattura del militare italiano da parte delle FFAA tedesche, (2) la sua deportazione in campo nemico, (3) la sottoposizione a lavoro forzato, ( con la riserva di cui è causa) possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposte.
Per rispondere al quesito non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4
Convenzioni di Ginevra successive al 1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale di Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate dagli attori in quanto sono tutte disposizioni successive ai fatti di cui è giudizio.
Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, l'unica base normativa su cui analizzare la fattispecie concreta sono invece, e certamente, ratione temporis, la
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929. Tutte queste Convenzioni, pur avendo introitato pagina9 di 15 un diritto internazionale umanitario (.c.d. DIU) nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della
Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
potranno anche esser internati in campi cintati; sia la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della
Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità, a meno di ritenere che tali comportamenti legittimati dalla Convenzione di Ginevra del 1929 vigente alla data della presunta condotta, siano divenuti successivamente crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Il c.d. DIU (diritto internazionale umanitario) nei suoi principi generali, consuetudini, convenzioni/trattati ha ad oggetto l'insieme di quei principi e norme applicate in caso di conflitto per proteggere: a) le persone che non prendono – o non prendono più – parte alle ostilità; b) limitano l'impiego di mezzi e metodi e comportamenti in contesto di combattimento. La necessaria sinteticità imposta dal contesto e dalle finalità di analisi di questa sentenza, e la assoluta indisponibilità dello scrivente a fare cattiva storiografia, impone a questo punto di determinare -- non più in negativo, ma in positivo -- in cosa
(allora) consistano quei comportamenti qualificabili crimini di guerra e gravi violazioni del diritto umanitario che attribuiscano a questo giudice la giurisdizione affermata: trattandosi di gravi delitti commessi in territorio italiano dalle truppe di occupazione tedesche durante la II Guerra mondiale, la prima cosa che emerge è che l'illecito non appare, anche alla stessa affermazione di parte attrice, commesso in Italia;
in secondo luogo, la giurisprudenza italiana ha variamente definito crimini di guerra, o comunque crimini contro l'umanità”… le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario dei conflitti armati, poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone, soprattutto ( ma non solo) se appartenenti alla popolazione civile, che non prendono parte o più parte (hors de combat) alle ostilità”.
Anche a prescindere dal dato che precede sia come sia, i crimini in parola si sostanziano in fattispecie costituenti reato per il singolo ordinamento penale nazionale, ma presentano un quid pluris costituito da uno o più elementi tipici, soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori della comunità internazionale presa nel suo insieme che giustificano lo statuto peculiare che li sottrae alle stesse prescrizioni del Trattato Istitutivo dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite ( art 94).
Rispetto ai reati comuni presentano dunque un elemento di contesto, (il conflitto armato) un elemento spaziale (in quanto sono stati commessi in Italia) un profilo soggettivo, (in quanto compiuti da militari della Wehrmacht, SS, o assimilati) e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità, sistematicità, crudeltà, dei diritti fondamentali della persona umana, tale da far trascendere il comportamento, sul piano lesivo, dal danno della singola persona offesa.
pagina10 di 15 Le norme che li prevedono – viene insegnato - si collocano quindi al vertice dell'ordinamento internazionale e prevalgono su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale sia consuetudinario. Solo per questi comportamenti efferati, ritenuti facenti parte dei principi consuetudinari universalmente riconosciuti, non può porsi, neanche in astratto, questione in termini di irretroattività.
Non stiamo, per intenderci, parlando di semplici illeciti aquiliani, ex art 2043 c.c.: non sarebbe bastato il riscontro di un illecito aquiliano, per quanto grave, per legittimare ed indurre il giudice delle leggi ad adottare i c.d. controlimiti. Occorre appartengano alla categoria dei crimini contro l'umanità e delle gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. In definitiva, esaminando la giurisprudenza del giudice delle Leggi, come della
Corte Suprema di Cassazione, sono vietate, in ogni contesto e luogo, nei confronti delle persone protette, civili, militari fuori combattimento (hors de combats):
a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale: specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli;
b) le torture i supplizi;
c) la cattura di e/o i sequestri di ostaggi civili inermi o per rappresaglia;
d) gli stupri;
e) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
La Corte Suprema di Cassazione osserva che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante del nostro ordinamento in virtù del rinvio operato dall'art. 10 Costituzione. E quindi, a cagione di questa loro natura consustanziale, tale da investire il complesso dei valori trattati dalla
Costituzione, legittimano l'inopponibilità del difetto di giurisdizione in quanto acta iure imperii.
La giurisprudenza italiana dei Tribunali Penali Militari- cui per assimilazione appare necessario fare riferimento - vi ha fatto rientrare ( ex art. 185 del codice penale militare di guerra) a puro titolo esemplificativo: gli episodi della strage di Sant'Anna di
Stazzema, commessa il 12 agosto 1944 da ufficiali delle SS;
l'eccidio commesso tra il 29.09. ed il 5.8.1944 a Monte Sole ( Marzabotto); i comportamenti oggetto del processo a carico del Ten. Col. e di un ex ufficiale delle SS, il Cap. Persona_8 Persona_9 condannati per l'eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944 ( sub specie di delitto in concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani).
La stessa imputazione ha riguardato i responsabili della strage di detenuti nel reparto carcerario di S. Vittore del 10 agosto 1944 in Piazzale Loreto a Milano;
gli eccidi seguiti ai rastrellamenti tedeschi avvenuti nella zona del Monastero della Benedicta, in provincia di
Alessandria; l'uccisione di 67 cittadini italiani, tra operai, manovali, apprendisti, studenti e commercianti, compiuta a scopo di rappresaglia a Grugliasco nella data del 30.04.1945;
l'uccisione mediante impiccagione di sei civili italiani che non prendevano parte alle operazioni belliche detenuti nel carcere di Forlì, con esposizione dei cadaveri a scopo di pagina11 di 15 rappresaglia antipartigiana e di intimidazione della popolazione;
i crimini commessi da addetto alla vigilanza nel campo di concentramento di transito Persona_10
(«Polizeiliches Durchgangslager») di Bolzano e pluriomicida e tanti e tanti altri episodi, sia contro collettività, sia contro singoli individui, che vengono richiamati per relationem al solo scopo da costituire un campione esemplificativo. Non si ritiene che diversa debba esser la qualificazione in questa sede civile: solo fatti caratterizzati da quel quid pluris che li fa trascendere dal livello di comuni illeciti aquiliani, pure efferati e che ha portato la Corte
Suprema di Cassazione prima, e la Corte Costituzionale poi, ad esprimersi nei termini, li fa assurgere a crimini di guerra o contro l'umanità, e legittimano la giurisdizione in materia.
E sebbene l'internato militare italiano (gli ex IMI) non sia aprioristicamente escluso dalla fattispecie e dalla tutela dal crimine di guerra, nulla ha provato la difesa di parte attrice per dare dimostrazione che i fatti di cui fu vittima, appartengano alla categoria di cui ai capoversi che precedono.
Ed a ben guardare, proprio a questi fatti specifici (e non in genere ai delitti ed illeciti aquiliani, pure gravissimi, ovvero alle violazioni semplice della/e Convenzione/i di
Ginevra) si è voluta riferire la Corte Costituzionale nella pronuncia legittimante n.
238/2014 per assicurare la giurisdizione del giudice italiano: ed infatti, l'intervento del giudice delle Leggi era stato infatti sollecitato da tre distinte ordinanze del medesimo tenore sollevate dal Tribunale di Firenze che avevano ad oggetto fatti specifici, subiti da personale civile, caratterizzati da quella particolare efferatezza di cui si è detto, tali da farli trascendere di livello. Dall'esame della motivazione della Corte, le tre ordinanze avevano ad oggetto, in riferimento al primo giudizio: a) le pretese avanzate dal civile signor di Pt_3 ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato senza motivo nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportato nel campo di sterminio di Mauthausen in dato 8 giugno 1944, da dove era stato liberato solo il 25 giugno 1945, dopo indicibili sofferenze; b) in riferimento al secondo giudizio, la domanda proposta dai legittimi eredi del signor per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca Pt_4 al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere l'ascendente stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche l'8 settembre 1943, deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, ucciso in uno dei lager di in Germania e, secondo la Croce rossa internazionale, sepolto Persona_11 in una fossa comune con seimila prigionieri, ridotti in schiavitù; c) la domanda proposta dal sig.
per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni Pt_5 dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche il 9 settembre 1943 a Verona, nell'ospedale dove era ricoverato dal quale fu deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, segregato nel campo di concentramento di Zeitz, (uno dei sottolager del più noto
) prima di essere trasferito nel campo di Hartmannsdorf Stammlager IVF e poi Per_12 ancora a Granschutz dove veniva liberato dagli alleati alla fine della guerra.
Appare evidente che il Giudice delle Leggi, in questi casi, abbia ritenuto trascendere dalle superiori ragioni che hanno portato la Società delle Nazioni a promulgare norme pagina12 di 15 quali quelle dell'articolo 94 del Trattato opponendo i c.d. controlimiti, in relazione a fattispecie, tutte, nelle quali il/i soggetto/i ebbe/ro a subire, senza ragione apparente, trattamenti inumani per ragioni di contesto, causale, spaziale, temporale. E relativamente a queste ordinanze di rimessione, il giudice delle Leggi ha ritenuto dover stabilire il principio base invocato dalla difesa di parte attrice.
Non a caso anche la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 28.09.2020 n. 20442 richiamata a fondamento della propria domanda dalla parte ricorrente faceva riferimento ad un fatto che aveva coinvolto un civile che, sospettato di collaborare con la resistenza, si era presentato spontaneamente al Comando tedesco per ottenere, in cambio, la liberazione del figlio, all'epoca tredicenne e preso in ostaggio.
Deportato nei campi di concentramento in Germania e sottoposto ad indicibili trattamenti con l'avvicinamento delle truppe sovietiche non essendo in condizioni di esser incluso nelle marce della morte, perché malato, veniva ucciso ad opera di un comando delle SS ed abbandonato in una cava vicina.
Ma nulla di tutto ciò è presente nella fattispecie concreta: il dante causa degli attori era militare
contro
-belligerante: venne legittimamente catturato, disarmato da forze divenute nemiche dopo il proclama , e tradotto in un campo di prigionia, ( come Per_2 hanno fatto anche i militari italiani nei confronti dei militari nemici) e quivi costretto a lavorare, come la Convenzione di Ginevra del 1929 allora consentiva;
vi sopravvisse, come tanti altri Italiani (e prigionieri stranieri nelle mani delle forze Italiane) ed ivi vi rimase, sino a quando fu liberato, e rientrato in Italia morì, a distanza di oltre 30 anni dai fatti che ci interpellano.
Che sia stato sottoposto a trattamenti disumani, non può, quindi Persona_1 esser oggetto di una presunzione, né di un fatto notorio.
Si intenda: che possa esser stato maltrattato è possibile/ meglio probabile. Ma che sia stato oggetto di trattamenti inumani non può esser oggetto di una presunzione. In termini giuridici, la presunzione è un'argomentazione logico-deduttiva che permette di dedurre l'esistenza di un fatto ignoto partendo da un fatto noto. Il fatto che molti militari italiani, catturati in occasione del secondo conflitto siano stati maltrattati dagli ex alleati tedeschi, è un fatto generalmente noto. La pluralità di concordi racconti e testimonianze da parte di chi ha vissuto quell'esperienza, consente di confermare che ciò possa esser avvenuto in molti casi. Che alcuni di loro abbiano subito trattamenti disumani è altrettanto probabile. E questo fatto storico, in sé e per sé considerato, può esser oggetto di una presunzione. Ma che in persona, sia stato (non maltrattato ma) Persona_1 sottoposto a trattamenti disumani, non può esser oggetto di una presunzione. Quanto alla contrazione di una forma di broncopolmonite, il fatto che lo stesso venne ricoverato nell'infermeria del campo, (almeno stando a quanto asseritamente rappresentato dai suoi commilitoni nella procedura amministrativa per il riconoscimento delle provvidenze per i deportati) non consente di addebitare, se non in forza di una allegazione, alla detenzione l'infezione subita, piuttosto che alle condizioni, altrettanto dure, subite da tutti i belligeranti durante il conflitto. Ed infatti, contrariamente a quanto rappresentato dalla pagina13 di 15 difesa di parte attrice, l'equazione = effetto della detenzione in campo di Parte_6 lavoro, è il risultato di un postulato che, per giustificare la correlazione eziologica, necessita di adeguata dimostrazione, dimostrazione di cui è gravato l'attore.
Contrariamente a quanto generalmente si ritiene infatti, la broncopolmonite non è conseguenza del freddo patito, ma è il risultato di un'infezione batterica, o di un'infezione virale. E', quindi, una malattia trasmissibile. Una malattia che può colpire chiunque indipendentemente dalle circostanze temporali e spaziali, anche se - è ovvio - le condizioni di vita possono abbassare le difese immunitarie e favorire l'infezione. Come noto, i principali batteri che possono esser causa di broncopolmonite sono lo CO aureus e lo CO. Il tipico veicolo di trasmissione delle polmoniti sono le particelle di saliva trasmesse da soggetti già ammalati, attraverso colpi di tosse, starnuti o anche quando si parla.
A termini dell'articolo 2043 c.c. la dimostrazione che si richiede all'attore non può quindi procedere ( vedi conclusioni) a parere di questo giudice sulla base della notoria presunzione di quali siano stati, per la generalità dei detenuti, i trattamenti disumani riservati a tutti i militari italiani che non avevano aderito alla RSI, anche perché non sono gli asseriti trattamenti disumani ad aver cagionato la polmonite.
Non essendo state dimostrata in maniera processualmente valida le condizioni disumane cui sia stato sottoposto e vieppiù che la polmonite sia stata Persona_1 contratta da a cagione delle condizioni di detenzione, non appare Persona_1 possibile mettere in relazione l'evento morte, a distanza di trenta anni, alla cattura ed alla sua detenzione in un campo di detenzione in Germania.
La digressione che precede consente di dare giustificazione della declinatoria di giurisdizione. Nella fattispecie, nulla è stato dimostrato – quanto a – che Persona_1 giustifichi l'eccezione umanitaria, e quindi la deroga al principio di diritto internazionale sul difetto di giurisdizione per gli acta iure imperii.
Ed infatti, anche la stessa Corte Suprema di Cassazione, nella nota pronuncia del
11.03.2004 n. 5044 ha delimitato il campo della sua pronuncia, come emerge dalla stessa massima di riferimento, laddove nell'individuare il principio di diritto, precisa come “Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi, nel caso di specie, in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali. I tre elementi richiamati in corsivo, caratterizzano il campo di applicazione del riconoscimento della giurisdizione del GO anche per la Corte Suprema.
Altro non serve per pronunciare il difetto di giurisdizione del presente giudice ai sensi dell'articolo 3 legge 14.01.2013 n. 5 ed art 1 1 della legge n. 848 del 1957 e art. 94 della
Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di Giustizia 3.2.2012.
pagina14 di 15 Al netto dell'evidenza che – ove diversamente si ritenga – e quindi ove si ritenga riconoscere la giurisdizione del g.o. nella fattispecie, per l'illecito aquiliano di cui è giudizio, nella fattispecie, nei termini evidenziati, difetta l'elemento dell'illecito riconoscendosi la legittimità, secondo le Convezioni Internazionali vigenti all'epoca, della cattura del militare belligerante.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per questo solo grado di giudizio, si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 4539/2024:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla fattispecie proposta nei termini di cui in parte motiva.
b) Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.01.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione
TRA
- - elettivamente domiciliata come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, in Roma Via P.S. Mancini presso lo studio professionale dell'avvocato
Michelangelo CAPUA, che la rappresenta e difende in uno all'avvocato Ghiglino Simone,
e dall'avvocato Biolè Filippo
Attrice
CONTRO
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PRESSO L'AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PRESSO LA REPUBBLICA ITALIANA
domiciliata come in atti, rappresentato e difeso dall'avvocato ed P.IVA_1 elettivamente domiciliato come da procura in atti
Convenuta contumace in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, con l'avvocatura generale dello stato, di Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
Intervenuto
pagina1 di 15 oggetto: azione di responsabilità per la violazione dei diritti fondamentali della persona.
conclusioni: “Voglia il Tribunale qualificare come crimine contro l'umanità la deportazione degli IMI in campi di concentramento;
Accerta l'esistenza di tale crimine sulla base della notoria presunzione di quali siano stati, per la generalità dei detenuti, i trattamenti disumani riservati a tutti i militari italiani che non avevano aderito alla RSI;
Accoglie la relativa pretesa risarcitoria non patrimoniale rigettando le eccezioni avversarie, dichiarando, in particolare, (i) l'imprescrittibilità del diritto prima ancora della (ii) carenza Contr di legittimazione del a sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio, (iii) la legittimazione passiva della sola Germania-. Dichiarare la natura di denuntiatio litis della notifica alla avvocatura generale dello stato e rigettare la compensatio lucri cum damno.
FATTO E PROCESSO
L'attrice , con atto ritualmente notificato ha convenuto in giudizio la Parte_1
Federale di Germania, formulando le conclusioni di cui in epigrafe. CP_3
Ha rappresentato, in sintesi, di esser figlia ed erede di ( nato a Persona_1
Canolo - RC- il 5.3.1911); questi, allo scoppio del secondo conflitto mondiale venne arruolato nel reggimento 20° fanteria Reggio Calabria;
trasportato in Croazia, dove partecipò alle operazioni di guerra con l'esercito italiano, allora alleato delle forze tedesche. All'esito del proclama , fu catturato dalle forze tedesche il 12.09.1943, e Per_2 venne trasferito in Polonia ed ivi detenuto in Katovicze, ed adibito al lavoro coatto. Venne liberato il 28.1.1945 dai Russi. Nel corso della detenzione si era ammalato di polmonite;
gli veniva erogata una pensione di guerra, e successivamente era deceduto in Italia nella data del 3.4.1995 asseritamente a seguito delle complicazioni e riacutizzazione broncopolmonite cronica.
L'attrice, a fondamento della pretesa richiamava – quali capisaldi troppo noti per esser specificatamente discriminati in questa pronuncia - sia la Convenzione dell'Aja del
18 ottobre 1907 (la difesa afferma che la condotta determinativa dell'evento elevata all'indice si configura come crimen juris gentium perché in netta violazione di quanto statuito dalla Convenzione stessa) che legittimava che i prigionieri di guerra fossero adibiti a lavori per conto di pubbliche amministrazioni o privati ma prevedeva che i lavori venissero pagati secondo le tariffe per i militari dell'esercito nazionale che eseguissero lavori corrispondenti, remunerazione non corrisposta nella fattispecie;
la Convenzione di
Ginevra del 1929 che vietava adibire i prigionieri di guerra a lavori insalubri e pericolosi;
le Sezioni Unite del 2004 n. 5044 che avevano affermato i noti principi che, per migliore intelligenza dell'interprete si riassumono nelle note che seguono:
a) è operativa nel nostro ordinamento, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 cost., una norma di diritto internazionale consuetudinario che impone agli Stati l'obbligo di astenersi dall'esercitare il potere giurisdizionale sugli atti compiuti da uno Stato straniero.
pagina2 di 15 Tuttavia, la portata di tale norma, che un tempo aveva carattere assoluto, era andata progressivamente restringendosi;
b) le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali;
c) la commissione di tali crimini comporta la possibilità di esercitare la giurisdizione civile nei confronti dello Stato cui essi risultino attribuibili, in applicazione del principio della giurisdizione universale ed in stretta analogia con la disciplina prevista per l'immunità funzionale degli organi statali nelle medesime ipotesi;
d) I crimini suddetti si traducono inoltre in violazione di norme inderogabili poste a protezione dei diritti fondamentali della persona umana, che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale e tendono a prevalere su ogni altra norma, di carattere convenzionale o consuetudinario;
tali norme precludono allo stato straniero, convenuto per il risarcimento dei danni derivanti dalla loro violazione, di giovarsi dell'immunità della giurisdizione, in ragione del carattere essenziale che i valori da essa tutelati rivestono per l'intera comunità internazionale.
La Corte Costituzionale con la tanto apprezzata/criticata/ certamente discussa pronuncia del 22.10.2014 n. 238 aveva “ordinamentalizzato” i principi giurisprudenziali espressi con pronuncia innovativa dal giudice nomofilattico.
L'attrice richiamava a fondamento della domanda l'articolo 6 comma II dello
Statuto del Tribunale Militare Internazionale del 08.08.1945, e l'art. 147 della Convenzione di Ginevra del 12.08.1949 per la protezione delle persone civili in tempo di guerra. Le suddette premesse, il diritto internazionale, gli arresti giurisprudenziali del giudice nomofilattico e del giudice delle leggi, si erano imposti con tale forza innovativa (a dir poco) da aver determinato ( all'esito delle reiterate denunce operate dalla Germania di violazione dei principi di diritto internazionale) alla condanna dello stato italiano ad adeguarsi alla sentenza della CIG del 3.2.2012.
L'istituzione, ai sensi dell'art. 43 del DL. 36/2022, del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e il 8 maggio 1945, assicurando continuità all'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica Federale di pagina3 di 15 Germania reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n.
1263.
Incardinata la causa, rimasta contumace la Repubblica Federale di Germania, è intervenuto il che ha formulato le conclusioni di cui in epigrafe. CP_1
In estrema sintesi e per economia di lettura – ha eccepito il difetto di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli Esteri, rivendicando, invece, la titolarità passiva del sulla domanda Controparte_1 proposta, in ragione di una sorta di accollo normativo ex lege verificatosi nella fattispecie per effetto dell'articolo 43 D.l. 30.04.2022 n. 36.
La ratio di questo decreto - convertito con modificazioni nella legge 29.06.2022 n. 79
– è stata quella di dare esecuzione all'Accordo tra la Repubblica Italiana, e la Repubblica
Federale di Germania, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica
14.04.1962 n. 1263, con il quale sono state dichiarate definite tutte le rivendicazioni e le richieste della Repubblica Italiana oppure delle persone fisiche e giuridiche, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania assumendo l'obbligo e l'impegno di tener indenne quest'ultima da ogni eventuale azione o pretesa legale relativa ad essa.
E quindi di tener indenne la nazione amica dalle azioni e pretese legali vantate dalla medesima, per i fatti specificati nel comma 1, al fine di non incorrere nella violazione degli obblighi assunti dall'Italia sul piano internazionale. Ricostruita in questi termini la fattispecie, introduceva una forma peculiare e normativa di accollo (o espromissione) ex lege (impostazione che trova sostanziale conforto nella recente giurisprudenza della Corte
Costituzionale 21.07.2023 n. 159 che recita: sussiste, …, un diritto soggettivo, pieno e non condizionato, avente come contenuto il pagamento del risarcimento del danno … con liberazione dell'originario debitore (la Germania) con la sola detrazione di somme già ricevute e riconducibili alla condizione di vittima di siffatti crimini di guerra (gli indennizzi dell'accordo del 1961 e altri benefici). Si tratta di una sorta di espromissione ex lege (art. 1272 cod. civ.), eccezionalmente a contenuto liberatorio nella misura in cui è contestualmente estinta la procedura esecutiva in corso nei confronti del debitore (la Germania) e non sarebbe più proponibile una nuova.
Ha quindi ritenuto esser legittimata, in virtù di quella successione nel debito ad eccepire in questa veste la prescrizione dei diritti vantati dall'attore; ha chiesto in ogni caso il rigetto nel merito delle domande proposte ed infine ha eccepito, in subordine, la c.d. compensatio lucri cum damno rispetto a emolumenti spontaneamente riconosciuti nel corso dei decenni dall'ordinamento italiano ad indennizzo dell'evento oggetto della presente domanda risarcitoria.
In difetto di richieste istruttorie, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 04.09.2024 e viene adesso per la sentenza.
pagina4 di 15 MOTIVI DELLA DECISIONE
Dev'esser declinata dallo scrivente giudice ordinario la giurisdizione in merito alla presente fattispecie sottoposta a giudizio.
Richiamati i fatti e le questioni proposte dalle parti, il numero delle eccezioni sollevate, consente di fare applicazione del criterio della c.d. ragione più liquida, che trova fondamento costituzionale negli articoli 24 e 111 della Costituzione e pertanto di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza sia necessario esaminare previamente le altre (c.f.r Corte Cassazione n.
2909/2017, Cassazione 2835/2017, Cassazione a SSUU 9936/2014, Corte di Cassazione
23621/2011 ed altri).
Si precisa in via preliminare che i capisaldi ricostruttivi fattuali su cui la difesa basa la propria ricostruzione sono i seguenti: il de cuius dal 23 giugno 1942 all'8 settembre 1943, ha partecipato alle operazioni di guerra in Croazia. In seguito all'armistizio e precisamente il 12/9/1943 è stato catturato dalle forze armate tedesche (cfr. foglio matricolare sub prod.
2). Egli è quindi stato trasferito in Germania e poi internato nel campo di concentramento di Kattowitz in Polonia, dove è stato adibito ai lavori coatti. Il padre dell'esponente è stato infine liberato dai Russi il 28 gennaio 1945 e quindi rimpatriato in Italia il 13 novembre
1945.
In realtà, delle circostanze evidenziate si possono confermare documentalmente solo: la partecipazione alla guerra;
2) la cattura dalle forze armate tedesche ed il suo trasferimento in Germania. 3) Il suo internamento nel campo di concentramento di
Kattowitcze (Polonia) si riscontra se si voglia dare valore probatorio al documento n. 6 allegato, ovvero copia di una dichiarazione sottoscritta (non autografa) da tali Persona_3
e del 8.7.1962 nella quale i due scriventi dichiarano/dichiarerebbero che lo Persona_4 stesso era ricoverato nell'infermeria di quel campo.
In realtà il valore del documento, in difetto della identificazione dei dichiaranti e della conferma di quella dichiarazione in sede processuale, non consente di dare valenza probatoria a quanto in esso rappresentato.
C'è poi il riconoscimento della medaglia d'oro da parte del Prefetto di Genova per gli internati, sia militari che civili, deportati in Germania, con la valenza celebrativa/dimostrativa/ricognitiva che a questa onoreficenza si voglia attribuire.
Nient'altro è possibile inferire dalla documentazione prodotta.
Certamente non che lo stesso sia stato adibito ai lavori coatti, a tacer d'altro, in quanto nel richiamato documento n. 6 si attesta come lo stesso, al momento in cui venne intercettato dai citati , fosse ricoverato in infermeria. Per_3 Per_4
Sia come sia, la difesa di parte attrice chiede al giudice di operare le seguenti presunzioni:
a) la qualifica di crimine contro l'umanità della deportazione degli IMI nei campi di concentramento in sé e per sé considerata.
b) Accertare l'esistenza di tale crimine sulla base della notoria presunzione di quali siano stati, per la generalità dei detenuti, i trattamenti disumani riservati a tutti i militari italiani che non avevano aderito alla RSI. Ora di questo notorio, non pare potersi fare pagina5 di 15 concreta applicazione in ambito processuale: vero sia il fatto storico che ai militari italiani catturati dai tedeschi venne attribuita la qualifica di IMI per le ragioni note;
vero che a moltissimi di essi, per effetto della determinazione della Germania nazista in quanto italiani, venne riservato un trattamento deteriore e sottoposti a lavoro coatto, (con le intuibili variabili da campo a campo da persona a persona) non appare possibile dedurre che tutti costoro, in quanto militari italiani, siano stati maltrattati, rectius sottoposti ad un trattamento disumano. (Quanto al lavoro coatto si andrà a specificare o in sequenza). E quindi, a monte, in sede processuale non appare possibile dedurre presuntivamente che , in persona, abbia Persona_1 subìto quanto sostenuto a pena di operare un sillogismo aristotelico del quale non vi sono gli estremi.
Perché siamo in ambito processuale civile.
Perché oggetto del giudizio è la fattispecie concreta.
Perché la presunzione che si rimette al giudice non appare, nel caso concreto, caratterizzata dai caratteri della gravità precisione e della concordanza.
Perché il giudice non è uno storico, a pena di male operare in quanto storico e peggio in quanto giudice.
In definitiva l'esame della fattispecie potrebbe fine qua, in quanto del danno risarcibile proposto, quale evento non abbiamo dimostrazione: non si è in grado di riconoscere che allo stesso sia stato riservato un trattamento ritenuto contrario ai diritti Persona_1 inalienabili della persona umana.
Tuttavia, prima ancora di affrontare la questione relativa all'eccepita prescrizione, in ragione di quanto sostenuto dalla difesa dell'avvocatura generale dello stato (per parte legittimato dalle argomentazioni utilizzate dalla Corte Costituzionale nella successiva sentenza n. 159/2023) occorre infatti, ricostruire i termini della giurisdizione riconosciuta al
G.O. in merito a fattispecie siffatte. La sentenza n. 238, adottata dalla Corte costituzionale il 22 ottobre 2014 e già definita da qualcuno pronuncia "storica", certamente discussa, da alcuni criticata, ha riaperto la questione del diritto delle vittime degli efferati crimini nazisti ad ottenere il risarcimento del danno dallo Stato tedesco. La questione nasceva dalla posizione della Corte di Cassazione italiana, inaugurata con la sentenza del Per_5
2004, che negava alla Germania il beneficio dell'immunità giurisdizionale, riconoscendo come prevalente il diritto delle vittime a ottenere il risarcimento del danno subito a causa dei crimini nazisti.
La Germania aveva reagito all'orientamento dei giudici italiani presentando alla
Corte internazionale di giustizia (d'ora innanzi CIG) un ricorso che lamentava la violazione della norma consuetudinaria sull'immunità giurisdizionale degli Stati dalla Part giurisdizione straniera da parte dell'Italia. Con sentenza del 3 febbraio 2012, la ha accolto il ricorso, respingendo gli argomenti difensivi che facevano leva, tra l'altro, sull'assenza di forme alternative di tutela per le vittime, e ha condannato l'Italia a provvedere, con mezzi di propria scelta, a privare di ogni effetto i giudicati italiani. L'Italia aveva provveduto stabilendo, all'art. 3 della legge n. 5 del 2013, l'obbligo per il giudice italiano di rilevare in qualsiasi stato e grado del processo il difetto di giurisdizione e di ammettere la revocazione delle sentenze civili già passate in giudicato.
pagina6 di 15 La questione sembrava ormai chiusa, senonché il Tribunale di Firenze, ha investito il giudice delle Leggi di tre questioni di legittimità costituzionale concernenti la violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, tutelato dagli articoli 2 e 24 della
Costituzione, da parte: 1) della norma di recepimento, prodotta ex art. 10 Cost., della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati dalla giurisdizione civile degli altri Stati, così come interpretata dalla CIG nella sentenza
Germania c. Italia del 3 febbraio 2012, nella parte in cui comprende tra gli atti sottratti alla giurisdizione di cognizione anche i crimini nazisti commessi in Italia e Germania nei confronti di cittadini italiani nel periodo 1943-1945; 2) dell'art. 1 della legge di adattamento alla Carta delle Nazioni Unite, nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG anche nella parte in cui essa impone l'obbligo di negare la giurisdizione italiana nelle cause concernenti il risarcimento del danno per i suddetti crimini nazisti;
3) dell'art. 1 (recte art. 3) della legge n. 5 del 14 gennaio 2013 che ha imposto al giudice italiano di negare la propria giurisdizione in futuri casi concernenti i crimini internazionali di cui sopra e di ammettere la revocazione delle sentenze già passate in giudicato.
La Corte costituzionale ha risolto le tre questioni attivando per la prima volta i cosiddetti "controlimiti" dell'ordinamento a difesa di un principio supremo dell'ordinamento costituzionale, quale quello della tutela giurisdizionale dei diritti della persona umana. Tale principio, secondo la Corte, con l'impossibilità delle vittime di ottenere una tutela per equivalente, per effetto del difetto di giurisdizione, avrebbe subito un "sacrificio totale". La Corte, in particolare, ha giudicato "del tutto sproporzionato" il sacrificio che il diritto alla tutela giurisdizionale subirebbe in una situazione come quella del caso di specie in cui l'interesse concorrente da salvaguardare, ossia la funzione di governo sovrana dello Stato straniero, riguardasse la commissione di crimini internazionali.
La pronuncia affronta nella prima parte la questione dell'incidenza della norma consuetudinaria di diritto internazionale sull'immunità degli Stati stranieri nell'ordinamento nazionale in una situazione che mette in gioco la tutela di un principio supremo dell'ordinamento e che non consente forme di tutela per equivalente. Su questo aspetto la Corte costituzionale ha innanzitutto affermato che la norma consuetudinaria di diritto internazionale ha "rango equivalente" a quello costituzionale, in virtù del rinvio effettuato dall'art. 10 Cost., e che, in caso di contrasto con altre norme e principi costituzionali non superabile in via ermeneutica, spetta "esclusivamente" alla stessa Corte effettuare l'operazione di "bilanciamento" tra interessi e valori in conflitto. La Corte ha poi precisato che i principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui quello alla tutela giurisdizionale in questione, costituiscono un "limite all'ingresso" delle norme internazionali generalmente riconosciute, costituendo "elementi identificativi e irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, per ciò stesso sottratti anche alla revisione costituzionale".
Prospettando una ricostruzione in termini rigorosamente dualisti del rapporto tra le fonti interne e quelle internazionali, la Corte ha affermato che in casi del genere la norma internazionale -per la parte configgente con i principi supremi- non entra nell'ordinamento italiano e non vi spiega quindi alcun effetto. La Corte ha pertanto rigettato la prima pagina7 di 15 questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice a quo perché essa prospettava un conflitto tra la norma interna di adattamento della consuetudine internazionale e gli articoli 2 e 24 Cost. che, in realtà, non si è mai determinato per l'inoperatività del meccanismo di adattamento dell'art. 10 Cost. determinata dall'attivazione automatica dei
"controlimiti" del nostro ordinamento. La seconda parte della pronuncia accoglie, invece le questioni di legittimità costituzionale della legge di esecuzione della Carta delle Nazioni
Unite (nella parte in cui obbliga il giudice italiano ad adeguarsi alla pronuncia della CIG del 3 febbraio 2012) e dell'art. 3 della legge n. 5 del 2013 (che impone il diniego di giurisdizione nei giudizi e la revocazione dei giudicati concernenti il diritto al risarcimento delle vittime), in ragione dell'insuperabile contrasto che esse determinano, nel caso di specie, con il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale, garantito dagli articoli 2 e 24 della Costituzione.
In base a queste premesse, ai sensi della normativa introdotta dal giudice delle leggi, deve esser riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a tutte le fattispecie che possano rientrare nel paradigma sottratto alla valenza vincolante delle disposizioni consuetudinarie di diritto internazionale nei termini sopra rappresentati.
Il problema è proprio stabilire quali siano tutte le fattispecie che possano rientrare nel quadro di cui al capoverso che precede.
Nella pronuncia del giudice delle leggi in presenza di crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona, il principio di immunità dagli atti compiuti iure imperii deve arrestarsi di fronte all'obbligo di dare tutela e ristoro, anche risarcitorio e per equivalente, ai diritti fondamentali violati. Precisa il giudice delle Leggi, che il carattere cogente delle norme internazionali violate, in quanto tutelanti i diritti fondamentali della persona umana e della collettività cui appartiene, sono tali da collocarsi al vertice della gerarchia delle fonti internazionali, e quindi devono prevalere su ogni altra norma, sia di diritto consuetudinario che pattizio, ivi compreso il principio par in parem non habet iudicium in materia di 'immunità degli stati stranieri dalla giurisdizione domestica.
Il giudice delle Leggi ha, infatti, precisato come “…..la parte della norma sull'immunità dalla giurisdizione civile che confligge con gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale non è entrata nell'ordinamento italiano e non vi spiega, quindi, alcun effetto”.
Ma il problema è stabilire quale sia il paradigma di riferimento.
Perché se questo è il quadro ricognitivo della giurisdizione del Giudice italiano, inversamente, deve ritenersi che tutto ciò che fuoriesca dal quadro è anche fuori dalla giurisdizione del giudice Italiano, rientrando – invero – nella copertura garantita dall'art. 94 della Carta delle NU, e dalle disposizioni internazionali ed interne per come interpretate dalla CIG.
Nella fattispecie, i termini specifici dell'illecito di cui è chiesto il discrimine non superano l'evidenza della semplice cattura del militare italiano, della sua deportazione nel campo in Germania e, ove si ritenga legittima la presunzione di cui chiede l'operatività la difesa di parte attrice, della sottoposizione dello stesso al lavoro forzato.
Siamo in presenza di un militare belligerante, appartenente ad una forza militare nemica, legittimamente catturato dai militari di una potenza nemica (ex alleata) all'esito pagina8 di 15 della promulgazione del noto proclama Badoglio sull'armistizio di , con quella Per_6 locuzione equivoca, (tranne che per gli ex alleati) sull'atteggiamento che avrebbe dovuto esser tenuto dalle forze armate italiane nei confronti delle forze tedesche che non appare inutile rammentare“…. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria….. ha chiesto un armistizio al generale Per_7 comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta.
Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze anglo-americane deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza.”
Questo per dare giusto contesto al rapporto che, in quel momento, si veniva ad instaurare tra i militari delle due nazioni, che da alleati divenivano dall' oggi al domani nemici. Ed in questo contesto in territorio estero, venne, come tanti altri Persona_1 commilitoni catturato dalle forze armate tedesche, e deportato lontano dal luogo di cattura e, ove ritenuto, gli fu imposto il lavoro forzato.
Tutto il resto del corredo fattuale cui fu sottoposto il dante causa delle ricorrenti, crudeltà, trattamenti inumani e degradanti o quant'altro, non supera - invece - il livello di mera allegazione.
L'evidenza che l'orientamento delle Corti ha imposto al giudice ordinario di trattare e giudicare di fatti che si sarebbero svolti oltre ottanta anni fa, determina – infatti - un problema di prova della fattispecie concreta, che se non appare addebitabile alla difesa dell'attore, ma non appare neanche superabile facendo riferimento a presunzioni.
La domanda sorge spontanea: dobbiamo considerare oggetto di notorio, o presumere che tutte le centinaia di migliaia di unità militari catturate nel contesto bellico dopo il proclama Badoglio, furono quindi sottoposti a trattamenti inumani e degradanti?
Può il giudice dell'illecito aquiliano svolgere il diverso compito dello storico, procedendo a ragionamenti deduttivi ovvero facendo richiamo alle c.d. nozioni “di comune esperienza” di cui al capoverso dell'art. 115 c.p.c.?
La documentazione prodotta dalla parte attrice, istanze e concessioni di onorificenze non aggiunge nulla e nulla toglie a quanto evidenziato.
Occorre quindi verificare se quanto fattualmente certo, e quindi in pura sostanza: (1) la cattura del militare italiano da parte delle FFAA tedesche, (2) la sua deportazione in campo nemico, (3) la sottoposizione a lavoro forzato, ( con la riserva di cui è causa) possano integrare una fattispecie inquadrabile nel crimine di guerra o contro l'umanità e dar luogo alla pretesa risarcitoria oggi proposte.
Per rispondere al quesito non appare possibile fare riferimento ratione temporis alle 4
Convenzioni di Ginevra successive al 1948, né all'art. 6, comma 2, dello Statuto del
Tribunale Militare Internazionale di Norimberga del 08.08.1945, men che meno allo Statuto di Roma della Corte penale Internazionale (artt. 7 e 8) richiamate dagli attori in quanto sono tutte disposizioni successive ai fatti di cui è giudizio.
Le disposizioni internazionali che costituiscono, invero, l'unica base normativa su cui analizzare la fattispecie concreta sono invece, e certamente, ratione temporis, la
Convenzione concernente le leggi e gli usi della guerra terrestre dell'Aja del 1907
(ratificata dalla Germania nel 1909) e la Convenzione di Ginevra relativa al Trattamento dei Prigionieri di Guerra del 27.07.1929. Tutte queste Convenzioni, pur avendo introitato pagina9 di 15 un diritto internazionale umanitario (.c.d. DIU) nei termini esplicitati in seguito, a ben vedere, legittimano (vedi art 5 e 6 della Convenzione del 1909 ed art 7 ed 8 della
Convenzione di Ginevra del 1929) sia la cattura del militare nemico/
contro
- belligerante, sia la sua deportazione in luoghi lontani dal teatro bellico, sia il suo internamento in una”… città, fortezza, località qualsiasi con l'obbligo di non allontanarsene;
potranno anche esser internati in campi cintati; sia la sottoposizione a lavoro coatto: l'art. 27 - 32 della
Convenzione di Ginevra del 1929 stabilisce infatti che i belligeranti potranno impiegare come lavoratori i prigionieri validi, a seconda del grado delle attitudini. Non sono quindi la cattura, la deportazione, l'internamento del militare belligerante, la sottoposizione a lavoro coatto, elementi discriminanti l'illecito contro l'umanità, a meno di ritenere che tali comportamenti legittimati dalla Convenzione di Ginevra del 1929 vigente alla data della presunta condotta, siano divenuti successivamente crimini contro l'umanità e di gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona.
Il c.d. DIU (diritto internazionale umanitario) nei suoi principi generali, consuetudini, convenzioni/trattati ha ad oggetto l'insieme di quei principi e norme applicate in caso di conflitto per proteggere: a) le persone che non prendono – o non prendono più – parte alle ostilità; b) limitano l'impiego di mezzi e metodi e comportamenti in contesto di combattimento. La necessaria sinteticità imposta dal contesto e dalle finalità di analisi di questa sentenza, e la assoluta indisponibilità dello scrivente a fare cattiva storiografia, impone a questo punto di determinare -- non più in negativo, ma in positivo -- in cosa
(allora) consistano quei comportamenti qualificabili crimini di guerra e gravi violazioni del diritto umanitario che attribuiscano a questo giudice la giurisdizione affermata: trattandosi di gravi delitti commessi in territorio italiano dalle truppe di occupazione tedesche durante la II Guerra mondiale, la prima cosa che emerge è che l'illecito non appare, anche alla stessa affermazione di parte attrice, commesso in Italia;
in secondo luogo, la giurisprudenza italiana ha variamente definito crimini di guerra, o comunque crimini contro l'umanità”… le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario dei conflitti armati, poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone, soprattutto ( ma non solo) se appartenenti alla popolazione civile, che non prendono parte o più parte (hors de combat) alle ostilità”.
Anche a prescindere dal dato che precede sia come sia, i crimini in parola si sostanziano in fattispecie costituenti reato per il singolo ordinamento penale nazionale, ma presentano un quid pluris costituito da uno o più elementi tipici, soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori della comunità internazionale presa nel suo insieme che giustificano lo statuto peculiare che li sottrae alle stesse prescrizioni del Trattato Istitutivo dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite ( art 94).
Rispetto ai reati comuni presentano dunque un elemento di contesto, (il conflitto armato) un elemento spaziale (in quanto sono stati commessi in Italia) un profilo soggettivo, (in quanto compiuti da militari della Wehrmacht, SS, o assimilati) e si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità, sistematicità, crudeltà, dei diritti fondamentali della persona umana, tale da far trascendere il comportamento, sul piano lesivo, dal danno della singola persona offesa.
pagina10 di 15 Le norme che li prevedono – viene insegnato - si collocano quindi al vertice dell'ordinamento internazionale e prevalgono su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale sia consuetudinario. Solo per questi comportamenti efferati, ritenuti facenti parte dei principi consuetudinari universalmente riconosciuti, non può porsi, neanche in astratto, questione in termini di irretroattività.
Non stiamo, per intenderci, parlando di semplici illeciti aquiliani, ex art 2043 c.c.: non sarebbe bastato il riscontro di un illecito aquiliano, per quanto grave, per legittimare ed indurre il giudice delle leggi ad adottare i c.d. controlimiti. Occorre appartengano alla categoria dei crimini contro l'umanità e delle gravi violazioni dei diritti fondamentali della persona. In definitiva, esaminando la giurisprudenza del giudice delle Leggi, come della
Corte Suprema di Cassazione, sono vietate, in ogni contesto e luogo, nei confronti delle persone protette, civili, militari fuori combattimento (hors de combats):
a) le violenze contro la vita e l'integrità corporale: specialmente l'assassinio in tutte le sue forme, le mutilazioni, i trattamenti crudeli;
b) le torture i supplizi;
c) la cattura di e/o i sequestri di ostaggi civili inermi o per rappresaglia;
d) gli stupri;
e) le condanne pronunciate e le esecuzioni compiute senza previo giudizio di un tribunale regolarmente costituito che offra le garanzie giudiziarie riconosciute indispensabili dai popoli civili.
La Corte Suprema di Cassazione osserva che le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali e configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante del nostro ordinamento in virtù del rinvio operato dall'art. 10 Costituzione. E quindi, a cagione di questa loro natura consustanziale, tale da investire il complesso dei valori trattati dalla
Costituzione, legittimano l'inopponibilità del difetto di giurisdizione in quanto acta iure imperii.
La giurisprudenza italiana dei Tribunali Penali Militari- cui per assimilazione appare necessario fare riferimento - vi ha fatto rientrare ( ex art. 185 del codice penale militare di guerra) a puro titolo esemplificativo: gli episodi della strage di Sant'Anna di
Stazzema, commessa il 12 agosto 1944 da ufficiali delle SS;
l'eccidio commesso tra il 29.09. ed il 5.8.1944 a Monte Sole ( Marzabotto); i comportamenti oggetto del processo a carico del Ten. Col. e di un ex ufficiale delle SS, il Cap. Persona_8 Persona_9 condannati per l'eccidio delle Fosse Ardeatine del 24 marzo 1944 ( sub specie di delitto in concorso in violenza con omicidio aggravato e continuato in danno di cittadini italiani).
La stessa imputazione ha riguardato i responsabili della strage di detenuti nel reparto carcerario di S. Vittore del 10 agosto 1944 in Piazzale Loreto a Milano;
gli eccidi seguiti ai rastrellamenti tedeschi avvenuti nella zona del Monastero della Benedicta, in provincia di
Alessandria; l'uccisione di 67 cittadini italiani, tra operai, manovali, apprendisti, studenti e commercianti, compiuta a scopo di rappresaglia a Grugliasco nella data del 30.04.1945;
l'uccisione mediante impiccagione di sei civili italiani che non prendevano parte alle operazioni belliche detenuti nel carcere di Forlì, con esposizione dei cadaveri a scopo di pagina11 di 15 rappresaglia antipartigiana e di intimidazione della popolazione;
i crimini commessi da addetto alla vigilanza nel campo di concentramento di transito Persona_10
(«Polizeiliches Durchgangslager») di Bolzano e pluriomicida e tanti e tanti altri episodi, sia contro collettività, sia contro singoli individui, che vengono richiamati per relationem al solo scopo da costituire un campione esemplificativo. Non si ritiene che diversa debba esser la qualificazione in questa sede civile: solo fatti caratterizzati da quel quid pluris che li fa trascendere dal livello di comuni illeciti aquiliani, pure efferati e che ha portato la Corte
Suprema di Cassazione prima, e la Corte Costituzionale poi, ad esprimersi nei termini, li fa assurgere a crimini di guerra o contro l'umanità, e legittimano la giurisdizione in materia.
E sebbene l'internato militare italiano (gli ex IMI) non sia aprioristicamente escluso dalla fattispecie e dalla tutela dal crimine di guerra, nulla ha provato la difesa di parte attrice per dare dimostrazione che i fatti di cui fu vittima, appartengano alla categoria di cui ai capoversi che precedono.
Ed a ben guardare, proprio a questi fatti specifici (e non in genere ai delitti ed illeciti aquiliani, pure gravissimi, ovvero alle violazioni semplice della/e Convenzione/i di
Ginevra) si è voluta riferire la Corte Costituzionale nella pronuncia legittimante n.
238/2014 per assicurare la giurisdizione del giudice italiano: ed infatti, l'intervento del giudice delle Leggi era stato infatti sollecitato da tre distinte ordinanze del medesimo tenore sollevate dal Tribunale di Firenze che avevano ad oggetto fatti specifici, subiti da personale civile, caratterizzati da quella particolare efferatezza di cui si è detto, tali da farli trascendere di livello. Dall'esame della motivazione della Corte, le tre ordinanze avevano ad oggetto, in riferimento al primo giudizio: a) le pretese avanzate dal civile signor di Pt_3 ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato senza motivo nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportato nel campo di sterminio di Mauthausen in dato 8 giugno 1944, da dove era stato liberato solo il 25 giugno 1945, dopo indicibili sofferenze; b) in riferimento al secondo giudizio, la domanda proposta dai legittimi eredi del signor per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca Pt_4 al risarcimento dei danni dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere l'ascendente stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche l'8 settembre 1943, deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, ucciso in uno dei lager di in Germania e, secondo la Croce rossa internazionale, sepolto Persona_11 in una fossa comune con seimila prigionieri, ridotti in schiavitù; c) la domanda proposta dal sig.
per ottenere la condanna della Repubblica federale tedesca al risarcimento dei danni Pt_5 dal medesimo patiti nel corso della seconda guerra mondiale per essere stato catturato nel territorio italiano da forze militari tedesche il 9 settembre 1943 a Verona, nell'ospedale dove era ricoverato dal quale fu deportato in Germania per essere adibito al lavoro forzato, segregato nel campo di concentramento di Zeitz, (uno dei sottolager del più noto
) prima di essere trasferito nel campo di Hartmannsdorf Stammlager IVF e poi Per_12 ancora a Granschutz dove veniva liberato dagli alleati alla fine della guerra.
Appare evidente che il Giudice delle Leggi, in questi casi, abbia ritenuto trascendere dalle superiori ragioni che hanno portato la Società delle Nazioni a promulgare norme pagina12 di 15 quali quelle dell'articolo 94 del Trattato opponendo i c.d. controlimiti, in relazione a fattispecie, tutte, nelle quali il/i soggetto/i ebbe/ro a subire, senza ragione apparente, trattamenti inumani per ragioni di contesto, causale, spaziale, temporale. E relativamente a queste ordinanze di rimessione, il giudice delle Leggi ha ritenuto dover stabilire il principio base invocato dalla difesa di parte attrice.
Non a caso anche la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite del 28.09.2020 n. 20442 richiamata a fondamento della propria domanda dalla parte ricorrente faceva riferimento ad un fatto che aveva coinvolto un civile che, sospettato di collaborare con la resistenza, si era presentato spontaneamente al Comando tedesco per ottenere, in cambio, la liberazione del figlio, all'epoca tredicenne e preso in ostaggio.
Deportato nei campi di concentramento in Germania e sottoposto ad indicibili trattamenti con l'avvicinamento delle truppe sovietiche non essendo in condizioni di esser incluso nelle marce della morte, perché malato, veniva ucciso ad opera di un comando delle SS ed abbandonato in una cava vicina.
Ma nulla di tutto ciò è presente nella fattispecie concreta: il dante causa degli attori era militare
contro
-belligerante: venne legittimamente catturato, disarmato da forze divenute nemiche dopo il proclama , e tradotto in un campo di prigionia, ( come Per_2 hanno fatto anche i militari italiani nei confronti dei militari nemici) e quivi costretto a lavorare, come la Convenzione di Ginevra del 1929 allora consentiva;
vi sopravvisse, come tanti altri Italiani (e prigionieri stranieri nelle mani delle forze Italiane) ed ivi vi rimase, sino a quando fu liberato, e rientrato in Italia morì, a distanza di oltre 30 anni dai fatti che ci interpellano.
Che sia stato sottoposto a trattamenti disumani, non può, quindi Persona_1 esser oggetto di una presunzione, né di un fatto notorio.
Si intenda: che possa esser stato maltrattato è possibile/ meglio probabile. Ma che sia stato oggetto di trattamenti inumani non può esser oggetto di una presunzione. In termini giuridici, la presunzione è un'argomentazione logico-deduttiva che permette di dedurre l'esistenza di un fatto ignoto partendo da un fatto noto. Il fatto che molti militari italiani, catturati in occasione del secondo conflitto siano stati maltrattati dagli ex alleati tedeschi, è un fatto generalmente noto. La pluralità di concordi racconti e testimonianze da parte di chi ha vissuto quell'esperienza, consente di confermare che ciò possa esser avvenuto in molti casi. Che alcuni di loro abbiano subito trattamenti disumani è altrettanto probabile. E questo fatto storico, in sé e per sé considerato, può esser oggetto di una presunzione. Ma che in persona, sia stato (non maltrattato ma) Persona_1 sottoposto a trattamenti disumani, non può esser oggetto di una presunzione. Quanto alla contrazione di una forma di broncopolmonite, il fatto che lo stesso venne ricoverato nell'infermeria del campo, (almeno stando a quanto asseritamente rappresentato dai suoi commilitoni nella procedura amministrativa per il riconoscimento delle provvidenze per i deportati) non consente di addebitare, se non in forza di una allegazione, alla detenzione l'infezione subita, piuttosto che alle condizioni, altrettanto dure, subite da tutti i belligeranti durante il conflitto. Ed infatti, contrariamente a quanto rappresentato dalla pagina13 di 15 difesa di parte attrice, l'equazione = effetto della detenzione in campo di Parte_6 lavoro, è il risultato di un postulato che, per giustificare la correlazione eziologica, necessita di adeguata dimostrazione, dimostrazione di cui è gravato l'attore.
Contrariamente a quanto generalmente si ritiene infatti, la broncopolmonite non è conseguenza del freddo patito, ma è il risultato di un'infezione batterica, o di un'infezione virale. E', quindi, una malattia trasmissibile. Una malattia che può colpire chiunque indipendentemente dalle circostanze temporali e spaziali, anche se - è ovvio - le condizioni di vita possono abbassare le difese immunitarie e favorire l'infezione. Come noto, i principali batteri che possono esser causa di broncopolmonite sono lo CO aureus e lo CO. Il tipico veicolo di trasmissione delle polmoniti sono le particelle di saliva trasmesse da soggetti già ammalati, attraverso colpi di tosse, starnuti o anche quando si parla.
A termini dell'articolo 2043 c.c. la dimostrazione che si richiede all'attore non può quindi procedere ( vedi conclusioni) a parere di questo giudice sulla base della notoria presunzione di quali siano stati, per la generalità dei detenuti, i trattamenti disumani riservati a tutti i militari italiani che non avevano aderito alla RSI, anche perché non sono gli asseriti trattamenti disumani ad aver cagionato la polmonite.
Non essendo state dimostrata in maniera processualmente valida le condizioni disumane cui sia stato sottoposto e vieppiù che la polmonite sia stata Persona_1 contratta da a cagione delle condizioni di detenzione, non appare Persona_1 possibile mettere in relazione l'evento morte, a distanza di trenta anni, alla cattura ed alla sua detenzione in un campo di detenzione in Germania.
La digressione che precede consente di dare giustificazione della declinatoria di giurisdizione. Nella fattispecie, nulla è stato dimostrato – quanto a – che Persona_1 giustifichi l'eccezione umanitaria, e quindi la deroga al principio di diritto internazionale sul difetto di giurisdizione per gli acta iure imperii.
Ed infatti, anche la stessa Corte Suprema di Cassazione, nella nota pronuncia del
11.03.2004 n. 5044 ha delimitato il campo della sua pronuncia, come emerge dalla stessa massima di riferimento, laddove nell'individuare il principio di diritto, precisa come “Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute che tutelano la libertà e la dignità della persona umana come valori fondamentali, e che configurano come crimini internazionali i comportamenti che più gravemente attentano all'integrità di tali valori, sono parte integrante dell'ordinamento italiano e costituiscono parametro dell'ingiustizia del danno causato da un fatto doloso o colposo altrui. In particolare, la deportazione della popolazione civile, nel corso di un conflitto armato - consumatosi, nel caso di specie, in territorio italiano - e l'assoggettamento dei deportati ai lavori forzati devono essere qualificati come crimini internazionali. I tre elementi richiamati in corsivo, caratterizzano il campo di applicazione del riconoscimento della giurisdizione del GO anche per la Corte Suprema.
Altro non serve per pronunciare il difetto di giurisdizione del presente giudice ai sensi dell'articolo 3 legge 14.01.2013 n. 5 ed art 1 1 della legge n. 848 del 1957 e art. 94 della
Carta delle Nazioni Unite, per come interpretati dalla Corte di Giustizia 3.2.2012.
pagina14 di 15 Al netto dell'evidenza che – ove diversamente si ritenga – e quindi ove si ritenga riconoscere la giurisdizione del g.o. nella fattispecie, per l'illecito aquiliano di cui è giudizio, nella fattispecie, nei termini evidenziati, difetta l'elemento dell'illecito riconoscendosi la legittimità, secondo le Convezioni Internazionali vigenti all'epoca, della cattura del militare belligerante.
Le spese processuali, in ragione delle evidenze di cui in parte motiva, per questo solo grado di giudizio, si compensano integralmente ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma – definitivamente pronunciando – nella causa iscritta al n. di
RG 4539/2024:
a) Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in relazione alla fattispecie proposta nei termini di cui in parte motiva.
b) Compensa integralmente le spese processuali.
Così deciso in Roma il 10.01.2025
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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