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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 11/06/2025, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4131/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4131/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Coccia, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Rosa Di Caprio presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 13.10.2020, adiva questo Tribunale affinché Parte_1
fosse dichiarata la separazione giudiziale tra lui e il coniuge con addebito al marito Controparte_1
pagina 1 di 7 con la quale si era unita in matrimonio in data 22.5.1999 e dalla cui unione erano nati due figli n. 12.09.2003, , n. 11.5.2006); chiedeva l'affidamento condiviso dei figli con Per_1 Per_2
collocazione privilegiata presso di sè e l'assegnazione della casa coniugale, nonché il versamento da parte del marito di un assegno di euro 3.000,00 complessivi mensili a titolo di contributo per il mantenimento in suo favore e dei figli, oltre spese straordinarie al 100% a carico del . CP_1
Costituitosi in giudizio, il contestava la versione fornita dalla ricorrente e imputava la CP_1
causa della crisi coniugale alla continua ingerenza della famiglia della moglie nella vita familiare e coniugale;
contestava l'addebitabilità della separazione e si opponeva al riconoscimento di un contributo economioc in favore della , essendo la stessa economicamente indipendente. Pt_1
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa l'ordinanza presidenziale del 10.3.2021 con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si affidavano i minori ad entrambi i genitori disponendo la coabitazione degli stessi con la madre, con disciplina del diritto di visita paterno;
si assegnava la casa familiare alla ricorrente e si poneva a carico del la somma di euro 1.000,00 CP_1
per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e la somma di euro 300,00 per il mantenimento della . Pt_1
Depositate le memorie istruttorie ed espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva del 3.9.21 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In via preliminare va evidenziato che nulla deve disporsi in ordine all'affidamento dei figli, alla loro collocazione e al relativo diritto di visita, essendo gli stessi nelle more del giudizio diventati maggiorenni.
La domanda di addebito.
È noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
È ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
pagina 2 di 7 Come meglio precisato sul punto dalla giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può essere basata sul mero comportamento denunciato;
infatti: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge trasgressore”, è necessario che la crisi dell'unione coniugale sia riconducibile secondo un nesso di causa-effetto alla violazione di uno degli obblighi di cui all'art.143 c.c., mentre è irrilevante, ai fini dell'addebito, il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza (preesistente).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò premesso, nella specie, la imputa la fine del rapporto al comportamento Pt_1
denigratorio posto in essere dal marito, oltre che ad alcuni episodi di aggressione verbale e maltrattamenti (in particolare uno del 13.2.2019 e uno del 27.5.2019) e lamenta l'abbandono della casa coniugale da parte del marito in data 24.12.2019.
E' noto che l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ.
n. 10719/2013; Cass. civ. n. 648/2020).
Ed invero, solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (art. 146 c.c.).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed pagina 3 di 7 in conseguenza di ciò (cfr. ex multis Cass. civ.10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020; cfr. Cass. civ.
n. 2059/2012).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dal convenuto che, pur deducendo di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale per il comportamento della moglie, nulla ha provato sul punto, neanche in termini di allegazioni.
Tale circostanza è certamente assorbente ai fini dell'addebitabilità della separazione al CP_1
e rende supeflua ogni ulteriore indagine rispetto alle altre cause dedotte.
Va pertanto pronunciata la separazione con addebito al CP_1
Deve invece ritenersi inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la domanda di addebito del resistente formulata solo nelle memorie conclusionali.
2)L'assegnazione della casa coniugale
Sul punto va confermato quanto disposto dal provvedimento presidenziale, atteso che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
3)La misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del un assegno mensile complessivo di euro CP_1
3.000,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e per sé.
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del padre l'onere di mantenimento dei figli per la somma complessiva di euro 1.000,00, (euro 500,00 ciascuno).
Ciò posto, osserva il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi che consentono di modificare tale previsione, salvo ogni ulteriore valutazione da compiere nell'ambito del procedimento di divorzio pendente.
Ed invero, dalle indagini finanziarie espletate è emerso che il per gli anni 2021, 2022 e CP_1
2023 ha percepito un reddito complessivo lordo rispettivamente di euro 75.229, 83 (da gennaio a ottobre), euro 74.066, 01, euro 71.768, 57, oltre ad essere intestario di numerosi immobili e di depositi titoli e fondi.
E' noto che, come già precisato nell'ordinanza presidenziale, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di pagina 4 di 7 permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Deve pertanto ritenersi congrua allo stato, in relazione ai parametri innanzi indicati la somma di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) da porre a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nelle misura del 50% delle spese straordinarie.
Non rileva al fine di vedere ridotto l'importo il pagamento del 50% del canone di locazione dell'appartamento fuori sede locato dal figlio per esigenze universitarie, rientrando tale spesa tra quelle straordinarie, già distribuite al 50% tra i coniugi.
4)La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato da ex art. 156 CC. Pt_1
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, con l'ordinanza presidenziale è stata previsto l'obbligo a carico del di CP_1
corrispondere alla la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento. Pt_1
Ritiene il Tribunale che tale importo possa essere confermato anche all'esito delle indagini finanziarie espletate che hanno comprovato la sussistenza di una asimmetria reddituale tra le parti.
pagina 5 di 7 Ed infatti, è emerso che la ha dichiarato per gli anni 2020, 2021, 2022 un reddito pari Pt_1
rispettivamente ad euro 24.313,00, ad euro 29.874,00 e ad euro 26.665,45; è titolare dal 2010 di una ditta individuale esercente l'attività di altre attività di consulenza amministrativa ed è intestataria di quote su beni immobili.
Deve quindi ritenersi congruo il contributo pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento per la moglie con decorrenza sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status coniugalis nelle more intervenuta nell'ambito del relativo giudizio di divorzio (cfr. sentenza del 4 maggio 2023).
E' noto invero che in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 898 del
1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra la ipotesi derogatoria di cui all'articolo 4, comma
13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione della autonomia sul piano sostanziale e su quello processuale tra separazione e divorzio
(Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3852).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4131/2020 R.G.A.C., promosso da contro Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-addebita la separazione a Controparte_1
-conferma l'ordinanza presidenziale del 10.3.21 in punto di assegnazione della casa familiare, contributo a titolo di mantenimento dei figli e contributo a titolo di mantenimento della moglie pagina 6 di 7 con decorrenza fino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status emessa nell'ambito del procedimento di divorzio;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 10 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO
Prima Sezione CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
DOTT. ENNIO RICCI PRESIDENTE
DOTT. FLORIANA CONSOLANTE GIUDICE.
DOTT.SSA ENRICA NASTI GIUDICE REL. EST ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4131/2020 R.G.A.C., vertente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Elena Coccia, presso il quale Parte_1
elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Rosa Di Caprio presso il Controparte_1
quale elettivamente domicilia
RESISTENTE con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 13.10.2020, adiva questo Tribunale affinché Parte_1
fosse dichiarata la separazione giudiziale tra lui e il coniuge con addebito al marito Controparte_1
pagina 1 di 7 con la quale si era unita in matrimonio in data 22.5.1999 e dalla cui unione erano nati due figli n. 12.09.2003, , n. 11.5.2006); chiedeva l'affidamento condiviso dei figli con Per_1 Per_2
collocazione privilegiata presso di sè e l'assegnazione della casa coniugale, nonché il versamento da parte del marito di un assegno di euro 3.000,00 complessivi mensili a titolo di contributo per il mantenimento in suo favore e dei figli, oltre spese straordinarie al 100% a carico del . CP_1
Costituitosi in giudizio, il contestava la versione fornita dalla ricorrente e imputava la CP_1
causa della crisi coniugale alla continua ingerenza della famiglia della moglie nella vita familiare e coniugale;
contestava l'addebitabilità della separazione e si opponeva al riconoscimento di un contributo economioc in favore della , essendo la stessa economicamente indipendente. Pt_1
Fallito il tentativo di conciliazione, veniva emessa l'ordinanza presidenziale del 10.3.2021 con la quale si autorizzavano i coniugi a vivere separati;
si affidavano i minori ad entrambi i genitori disponendo la coabitazione degli stessi con la madre, con disciplina del diritto di visita paterno;
si assegnava la casa familiare alla ricorrente e si poneva a carico del la somma di euro 1.000,00 CP_1
per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie e la somma di euro 300,00 per il mantenimento della . Pt_1
Depositate le memorie istruttorie ed espletata l'attività istruttoria ammessa, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio, con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
Con sentenza non definitiva del 3.9.21 di questo Tribunale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
In via preliminare va evidenziato che nulla deve disporsi in ordine all'affidamento dei figli, alla loro collocazione e al relativo diritto di visita, essendo gli stessi nelle more del giudizio diventati maggiorenni.
La domanda di addebito.
È noto che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
È ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Ed invero, affinché possa essere accolta la domanda di addebito occorre la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre
Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
pagina 2 di 7 Come meglio precisato sul punto dalla giurisprudenza, la pronuncia di addebito non può essere basata sul mero comportamento denunciato;
infatti: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il
Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa»
(Cass. 2012 n. 8862; Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n.
21245; Cass. 2001, n. 12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge trasgressore”, è necessario che la crisi dell'unione coniugale sia riconducibile secondo un nesso di causa-effetto alla violazione di uno degli obblighi di cui all'art.143 c.c., mentre è irrilevante, ai fini dell'addebito, il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza (preesistente).
Sotto il profilo processuale è stato precisato che “In tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (Cass. n. 16691 del 5.8.2020).
Ciò premesso, nella specie, la imputa la fine del rapporto al comportamento Pt_1
denigratorio posto in essere dal marito, oltre che ad alcuni episodi di aggressione verbale e maltrattamenti (in particolare uno del 13.2.2019 e uno del 27.5.2019) e lamenta l'abbandono della casa coniugale da parte del marito in data 24.12.2019.
E' noto che l'abbandono volontario del tetto coniugale è di per sé motivo sufficiente di addebito della separazione siccome porta all'impossibilità della convivenza (cfr. ex multis Cass. civ.
n. 10719/2013; Cass. civ. n. 648/2020).
Ed invero, solo la proposizione della domanda di separazione rende, per espressa previsione normativa, giustificata la condotta del coniuge che si allontana dal domicilio coniugale (art. 146 c.c.).
In tema di onere probatorio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il coniuge che domanda l'addebito per violazione del dovere di coabitazione non è tenuto a provare l'incidenza causale dell'altrui condotta di abbandono sulla crisi matrimoniale, essendo piuttosto onere del coniuge che ha posto in essere tale condotta dimostrare che essa è stata determinata dal comportamento dell'altro coniuge ovvero è intervenuta quando la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile ed pagina 3 di 7 in conseguenza di ciò (cfr. ex multis Cass. civ.10719/2013; conf. Cass. civ. n. 648/2020; cfr. Cass. civ.
n. 2059/2012).
Nel caso di specie, tale onere probatorio non è stato assolto dal convenuto che, pur deducendo di essere stato costretto a lasciare la casa coniugale per il comportamento della moglie, nulla ha provato sul punto, neanche in termini di allegazioni.
Tale circostanza è certamente assorbente ai fini dell'addebitabilità della separazione al CP_1
e rende supeflua ogni ulteriore indagine rispetto alle altre cause dedotte.
Va pertanto pronunciata la separazione con addebito al CP_1
Deve invece ritenersi inammissibile, in quanto tardivamente proposta, la domanda di addebito del resistente formulata solo nelle memorie conclusionali.
2)L'assegnazione della casa coniugale
Sul punto va confermato quanto disposto dal provvedimento presidenziale, atteso che l'assegnazione della casa coniugale è subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione.
3)La misura dell'assegno di mantenimento in favore dei figli.
La ricorrente ha chiesto di porre a carico del un assegno mensile complessivo di euro CP_1
3.000,00 a titolo di contribuzione al mantenimento dei figli e per sé.
L'ordinanza presidenziale ha posto a carico del padre l'onere di mantenimento dei figli per la somma complessiva di euro 1.000,00, (euro 500,00 ciascuno).
Ciò posto, osserva il Collegio che, all'esito dell'istruttoria svolta, non sono emersi elementi che consentono di modificare tale previsione, salvo ogni ulteriore valutazione da compiere nell'ambito del procedimento di divorzio pendente.
Ed invero, dalle indagini finanziarie espletate è emerso che il per gli anni 2021, 2022 e CP_1
2023 ha percepito un reddito complessivo lordo rispettivamente di euro 75.229, 83 (da gennaio a ottobre), euro 74.066, 01, euro 71.768, 57, oltre ad essere intestario di numerosi immobili e di depositi titoli e fondi.
E' noto che, come già precisato nell'ordinanza presidenziale, a mente dell'art. 316 bis CC, i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di pagina 4 di 7 permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Deve pertanto ritenersi congrua allo stato, in relazione ai parametri innanzi indicati la somma di euro 1.000,00 (euro 500,00 per ciascun figlio) da porre a carico del padre, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, oltre l'obbligo di concorrere nelle misura del 50% delle spese straordinarie.
Non rileva al fine di vedere ridotto l'importo il pagamento del 50% del canone di locazione dell'appartamento fuori sede locato dal figlio per esigenze universitarie, rientrando tale spesa tra quelle straordinarie, già distribuite al 50% tra i coniugi.
4)La spettanza dell'assegno di mantenimento invocato da ex art. 156 CC. Pt_1
Ai sensi dell'art. 156 c.c. per effetto della pronuncia di separazione, il giudice può riconoscere a uno dei coniugi il diritto a percepire un assegno di mantenimento, stabilendone la periodicità. I presupposti del diritto in questiono sono: da un lato, che la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente l'assegno, dall'altro, che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri.
In particolare, la giurisprudenza ha precisato che, in tema di assegno di mantenimento a favore del coniuge separato privo di adeguati redditi propri, ai sensi dell'art. 156 c.c., il tenore di vita al quale va rapportato il giudizio di adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge richiedente è quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente;
sicché, ai fini dell'imposizione e della determinazione dell'assegno, occorre tener conto dell'incremento dei redditi di uno di essi e del decremento dei redditi dell'altro anche se verificatosi nelle more del giudizio di separazione, in quanto durante la separazione personale non viene meno la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio e che comporta la condivisione delle reciproche fortune nel corso della convivenza
(cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 07/02/2006, conf. Cass. civ. Sez. I, 04-04-1998, n. 3490).
Occorre, dunque, raffrontare la situazione economico-reddituale delle parti, valutando i redditi attuali del richiedente e dell'obbligato, le concrete possibilità di lavoro, nonché i cespiti patrimoniali ed ogni attività economicamente valutabile, pur se improduttiva di reddito immediato (cfr. Cass. civ. Sez.
I Ordinanza, 20-02-2013, n. 4178).
Ciò posto, con l'ordinanza presidenziale è stata previsto l'obbligo a carico del di CP_1
corrispondere alla la somma di euro 300,00 a titolo di mantenimento. Pt_1
Ritiene il Tribunale che tale importo possa essere confermato anche all'esito delle indagini finanziarie espletate che hanno comprovato la sussistenza di una asimmetria reddituale tra le parti.
pagina 5 di 7 Ed infatti, è emerso che la ha dichiarato per gli anni 2020, 2021, 2022 un reddito pari Pt_1
rispettivamente ad euro 24.313,00, ad euro 29.874,00 e ad euro 26.665,45; è titolare dal 2010 di una ditta individuale esercente l'attività di altre attività di consulenza amministrativa ed è intestataria di quote su beni immobili.
Deve quindi ritenersi congruo il contributo pari ad euro 300,00 a titolo di mantenimento per la moglie con decorrenza sino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status coniugalis nelle more intervenuta nell'ambito del relativo giudizio di divorzio (cfr. sentenza del 4 maggio 2023).
E' noto invero che in tema di regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in pendenza del giudizio divorzile, poiché l'assegno di divorzio, traendo la sua fonte nel nuovo status delle parti, ha efficacia costitutiva decorrente dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, con il temperamento previsto dal comma 13 dell'articolo 4 della legge n. 898 del
1970, che consente al giudice di merito di anticiparne la decorrenza con adeguata motivazione e in relazione alle circostanze del caso concreto, i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi sino al passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale, ove non ricorra la ipotesi derogatoria di cui all'articolo 4, comma
13, citato, e pertanto la debenza dell'assegno di mantenimento disposta nel giudizio di separazione trova il proprio limite temporale nel passaggio in giudicato della sentenza di divorzio. Solo qualora nel giudizio divorzile, nella fase presidenziale o istruttoria, siano emessi provvedimenti provvisori, temporanei e urgenti, questi ultimi si sostituiscono a quelli emessi nel giudizio di separazione e ciò in ragione della autonomia sul piano sostanziale e su quello processuale tra separazione e divorzio
(Cassazione civile sez. I, 15/02/2021, n.3852).
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 (valore indeterminato-bassa complessità; fase di studio euro 851,00, fase introduttiva euro 602,00, fase istruttoria euro 903,00, fase decisionale euro 1.453,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 4131/2020 R.G.A.C., promosso da contro Parte_1 Controparte_1 con l'intervento del P.M., ogni diversa domanda, eccezione, richiesta disattesa, così provvede:
-addebita la separazione a Controparte_1
-conferma l'ordinanza presidenziale del 10.3.21 in punto di assegnazione della casa familiare, contributo a titolo di mantenimento dei figli e contributo a titolo di mantenimento della moglie pagina 6 di 7 con decorrenza fino al passaggio in giudicato della sentenza sullo status emessa nell'ambito del procedimento di divorzio;
-condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che si liquidano nella somma di euro 3.809,00, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
Benevento, 10 giugno 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Enrica Nasti dott. Ennio Ricci
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