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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/11/2025, n. 8373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8373 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. AN MA Massimo Fabio RE, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado iscritto al n. 46234/2021 R.G. promosso da:
(c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(AT), Via Rio Anitra n. 2, e (c.f. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni
LU RU (c.f. ), presso il quale sono elettivamente domiciliati C.F._3 in Milano, Piazza Castello n. 1 (PEC: – FAX: Email_1
02.89093797);
-attori- contro (c.f. ), con studio in Milano, Via Controparte_3 C.F._4
Compagnoni n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cupido (c.f.
presso il quale è elettivamente domiciliati in Milano, Via Nino C.F._5
Bixio n. 45 (FAX: 02.2047139 – PEC: ; Email_2
-convenuto-
con atto di citazione notificato il giorno 9.11.2021,
e contro
Controparte_4
(p.IVA , con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Benigno Crespi n. 23, in persona del procuratore, Dott. (doc. 2), Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cattaneo (c.f. , presso il C.F._6 quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale Restelli n. 5 (PEC:
– FAX: 02-66806745); Email_3
-terza chiamata dal convenuto -
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale di architetto- direttore lavori;
conclusioni degli attori:
<
o difesa in quanto infondate in fatto e diritto, accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I
Voglia l'adìto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: accertare la negligenza, imperizia e l'imprudenza dell'Arch. Controparte_3 nell'assolvere l'incarico di Direttore dei Lavori conferitogli giusto contratto sub doc. 5) e, per l'effetto, la intervenuta risoluzione dello stesso;
accertare, in conseguenza della intervenuta risoluzione contrattuale per negligenza, imperizia e l'imprudenza dell'Arch. la responsabilità quest'ultimo per tutti i vizi e/o difetti, difformità, Controparte_3
2 manchevolezze, inadempienze rilevate all'immobile sito in Cortiglione (AT) – Via Rio
Anitra n. 2, come accertati in elaborato peritale sub doc. 20) reso in seno a procedura di istruzione preventiva avanti il Tribunale di Alessandria (RG 127/2020); per l'effetto dell'accertamento di quanto precede, condannare l'Arch. Controparte_3 al risarcimento, in favore dei Sigg.ri e , di Controparte_1 Controparte_2 tutti i danni patiti per complessivi Euro 199.142,85= [di cui Euro 90.601,45= comprensiva di IVA a titolo di danni da ripristinarsi, cfr. doc. 20); Euro 5.075,20= comprensiva di accessori di legge a titolo di onorari professionali D.L. e coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, oltre costi aggiuntivi, cfr. doc. 20); Euro 800,00= a titolo di costi aggiuntivi in punto ripristino “trave portante”, cfr. doc. 20); Euro 46.900,00= a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna dell'immobile entro la data del 03.10.2018, cfr. doc. 11); Euro 32.400,00= in punto di mancato guadagno, detratti i probabili costi di gestione, dall'attività imprenditoriale bed&breakfast, in conseguenza dalla impossibilità di utilizzare l'immobile per il periodo di 180 gg necessari per la messa a regola d'arte dello stesso, cfr. doc. 9); Euro 2.880,00= in punto di mancato utilizzo dell'immobile, adibito in parte ad uso abitativo, per il periodo di 180 gg necessari per la messa a regola d'arte dello stesso, cfr. doc. 9); Euro 2.163,00= a titolo di onorari corrisposti in favore del Consulente
Tecnico di fiducia per l'elaborato peritale reso in favore degli odierni attori, cfr. doc. 25);
Euro 1.622,40= a titolo di onorari da corrispondersi in favore del Consulente di fiducia per l'attività svolta in seno alla procedura di istruzione preventiva presso il Tribunale di
Alessandria – RG 127/2020, cfr. doc. 26) e a titolo di onorari da corrispondersi in favore del medesimo Consulente per la pratica di accertamento conformità dell'immobile in parola, cfr. doc. 27); Euro 3.184,80= a titolo di onorari per il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato in seno alla procedura di istruzione preventiva presso Trib. Alessandria – RG
127/2020, cfr. doc. 28); Euro 516,00= in ripetizione della sanzione per SCIA in sanatoria saldata, cfr. doc. 29); Euro 13.000,00= circa in punto costi futuri necessari al ripristino quantificati da Ing. in mail del 17.06.2021, cfr. doc. 30] ovvero nel diverso Tes_1 importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi come per legge e/o rivalutazione monetaria;
3 condannare l'Arch. alla ripetizione, in favore dei Sigg.ri Controparte_3 [...]
e , della somma pari ad Euro 2.537,60= a titolo di CP_1 Controparte_2 compensi professionali percepiti, cfr. doc. 24); condannare l'Arch. al risarcimento, in favore dei Sigg.ri Controparte_3 [...]
e , del danno non patrimoniale – morale patito dagli CP_1 Controparte_2 stessi per complessivi Euro 50.000,00= o nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di equità dal Giudice;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari ex lege;
in via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che l'Arch. ha svolto, anche successivamente al 13.12.2017, Controparte_3 nell'interesse dei Sigg.ri – attività professionale di Direttore dei CP_1 CP_2
Lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimi sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2;
2. vero che Ella, per conto di Suo marito e Sua suocera odierni attori, si confrontava quotidianamente, anche successivamente al 13.12.2017, con l'Arch. che Controparte_3
La aggiornava in ordine al coordinamento, controllo / verifica della corretta esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni attori sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2;
3. vero che l'Arch. anche successivamente al 13.12.2017, manteneva Controparte_3 rapporti, nell'interesse dei Sigg.ri – con l'appaltatore DM e le CP_1 CP_2 imprese coivolte nella ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei predetti sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, nonché con i fornitori ed eseguiva sopralluoghi all'immobile in parola;
4. vero che l'Arch. anche successivamente al 13.12.2017, suggeriva, Controparte_3 consigliava, proponeva e metteva a disposizione Sua e di Suo marito, le proprie competenze e la propria professionalità nel controllo / verifica delle lavorazioni da eseguirsi all'immobile di proprietà degli odierni attori sito in Cortiglione (AL) – Via Rio
Anitra n. 2 (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, in ordine alla posa di parquet, bagni,
4 infissi, intonaco, coperture, etc. nonché in ordine alla realizzazione di impianti, finiture, facciate, pozzetti, etc.);
5. vero che l'Arch. raccoglieva, ancora nel mese di marzo 2019, da tutte Controparte_3 le imprese coinvolte nella ristrutturazione dell'immobile sito in Cortiglione (AL) – Via Rio
Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori, la documentazione necessaria per la chiusura dei lavori;
6. vero che l'Arch. curava, nel mese di marzo 2019, il collaudo finale Controparte_3 delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori (si rammostri doc. 15 del fascicolo di parte attrice);
7. vero che l'Arch. successivamente all'allagamento scoperto in data Controparte_3
21.01.2018 presso l'immobile sito in Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori, si curava di raccogliere, personalmente e nell'interesse degli odierni attori, ogni elemento utile per contestare all'appaltatore delle opere di ristrutturazione dell'immobile in parola i danni conseguenti all'allagamento;
8. vero che l'Arch. predisponeva, sulla scorta degli elementi raccolti, le Controparte_3 contestazioni da inviarsi all'appaltatore in ordine al ripristino dei danni all'immobile sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, occorsi successivamente all'allagamento ivi verificatosi e scoperto in data 21.01.2018 (si rammostri il doc. 36 del fascicolo di parte attrice); CP_
9. vero che per la realizzazione dell'impianto elettrico dell'immobile sito in in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori, si relazionava, anche successivamente al 13.12.2017, con la Direzione Lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile in parola, nella persona dell'Arch. Controparte_3
Si indicano quali testimoni: la Sig.ra residente in [...]
Anitra n. 2 (limitatamente ai capitoli da n. 1 a n. 8 compreso) ed il Sig.
[...]
residente in [...] (limitatamente ai soli capitoli Tes_3
n. 1 e n. 9).
Ferma l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti, con istanza di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ex adverso formulati che dovessero essere ammessi, con indicazione, all'uopo, di testimoni.
5 Salvis Juribus>>
conclusioni del convenuto:
<
- si oppone alla riassunzione del presente procedimento con il procedimento avanti il medesimo Tribunale di Milano adito, R.G. n. 3598/2020, per i motivi di cui in narrativa;
- chiede di essere autorizzato alla chiamata in garanzia del terzo Zurich Insurance
Company plc – Rappresentanza Generale per l'Italia (P.IVA ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante por-tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, CAP
20159, e la concessione dei termini per effettuare la chiamata. nel merito:
- chiede il rigetto integrale delle domande avversarie per i motivi di cui in narrativa. in subordine:
- chiede venga rideterminato l'eventuale risarcimento dovuto in solido dall'Arch. CP_3 ai Sigg.ri e alla luce dei fatti di cui in narrativa, ovverosia alla CP_1 CP_2 circostanza che l'Arch. ha svolto il ruolo di direttore dei lavori per conto degli CP_3 odierni attori unicamente fino al 13 dicembre 2017.>>
conclusioni della terza chiamata:
< comunque contraddittorio diretto tra e gli attori, così Controparte_7 giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'estraneità e l'assenza di responsabilità dell'arch. in merito alle problematiche dedotte e lamentate da parte attrice, stante CP_3 anche l'accordo contrattuale stipulato dalla stessa con D.M.E. MP S.r.l. e con le altre imprese, per tutte le ragioni esposte, con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta all'arch. accertare e dichiarare che non è dovuta manleva alcuna, da parte di CP_3
a favore dell'arch. con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva CP_4 CP_3 rivolta a stessa, con vittoria di spese a carico dell'effettivo Controparte_7 soccombente.
6 IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, ove fosse accertata e provata una effettiva e concreta responsabilità dell'arch. in merito alle problematiche dedotte CP_3
e lamentate da parte attrice, comunque minoritaria e residuale rispetto a quella di D.M.E.
MP S.r.l. e delle altre imprese, ed ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato dell'assicurato e gli asseriti danni lamentati, accertare e dichiarare che la polizza invocata n. 717A4016 non opera per il sinistro di cui alla presente causa, non essendosi verificati, nella fattispecie, danni alle opere progettate e dirette cagionati da rovina, totale o parziale, né sussistendo alcun grave difetto ex art. 1669 c.c., né alcun danno patrimoniale puro conseguente a mancata rispondenza dell'opera all'uso, né, in assoluto, alcuna perdita patrimoniale pura, rigettando, per l'effetto, la domanda di manleva assicurativa proposta dall'arch. erso CP_3 Controparte_7
Con vittoria di spese a carico dell'assicurato.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, con riserva di gravame, ove fosse accertata e provata una effettiva e concreta responsabilità dell'arch. in merito alle CP_3 problematiche dedotte e lamentate da parte attrice, comunque minoritaria e residuale rispetto a quella di D.M.E. MP S.r.l. e delle altre imprese, ed ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato dell'assicurato e gli asseriti danni lamentati, per l'ipotesi in cui si ritenga operante, in tutto o in parte, la polizza assicurativa n. 717A4016, avendone l'assicurato fornito la prova, accogliere la domanda di manleva, per i soli danni ponibili in stretto nesso di causalità con la condotta dell'arch. nel limite del CP_3 massimale generale di € 1.000.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.=, per i soli danni alle opere progettate e dirette cagionati da rovina, totale o parziale, ovvero da grave difetto ex art. 1669 c.c., ovvero per i soli danni patrimoniali puri conseguenti a mancata rispondenza dell'opera all'uso, con esclusione di qualsiasi costo per migliorie e spese di successiva progettazione, il tutto nei limiti, in tale ipotesi, del sottomassimale di €
300.000,00.=, con esclusione di qualsiasi somma attinente ai compensi dell'assicurato e di qualsiasi somma dovuta a titolo di penale contrattuale, il tutto esclusivamente per la qui accertanda, ai fini della polizza, quota di responsabilità personale, propria e diretta, in percentuale, dell'assicurato stesso, a prescindere da qualsiasi possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità solidale con le imprese, espressamente non coperta da garanzia, con
7 altri soggetti giuridici, in relazione a ciò che si riterrà di poter liquidare a parte attrice per quanto la stessa sarà stato in grado di provare compiutamente, per i soli costi di ripristino, all'esito della disponenda CTU tecnica, non essendo opponibile a quella effettuata CP_4 in ATP, ovvero, in subordine, nei limiti dei costi di ripristino accertati dal CTU in ATP, nulla liquidando a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno, in quanto insussistente e non provato, nulla liquidando, altresì, a titolo di danno non patrimoniale, non dovuto per tutte le anzidette ragioni.
Spese compensate, attesa la richiamata clausola che non prevede copertura per spese dell'assicurato per legali non nominati dalla Compagnia o, in subordine, spese come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o, ancora, riservato il gravame specifico, proporzionate all'indennizzo.
Con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore degli attori.
IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza inversione dell'onere della prova, si auspica, ribadita l'inopponibilità a della CTU in ATP, la rinnovazione della CTU, con riserva di CP_4 discutere del quesito e di nominare il CTP.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio i Signori e Controparte_2 [...]
hanno dedotto: CP_1
- di avere affidato all'Arch. la direzione lavori di ristrutturazione Controparte_3 dell'immobile sito in Cortiglione, Via Rio Anitra n. 2 (foglio 4, mapp. 118, sub. 1), acquistato da nell'aprile 2017 e in parte concesso in comodato alla Controparte_1 madre;
Controparte_2
- che il termine di consegna dei lavori era stato pattuito per il 30.9.2017;
- che tuttavia, nel mese di dicembre 2017, i lavori non erano stati portati a termine e quelli eseguiti non erano stati realizzati a regola d'arte;
8 - di avere, il 21.1.2018, inviato al convenuto, a (incaricato dei lavori di Persona_1 edilizia), a (incaricato della posa dei serramenti) e a DM MP s.r.l. Persona_2
(appaltatrice dei lavori concernenti gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento) comunicazione di posta elettronica contenente indicazione di vizi, difetti, difformità ecc.;
- che lo stesso giorno gli attori vennero informati di un “copioso allagamento” che aveva interessato l'immobile in parola, verificatosi a causa dell'esplosione della cisterna d'acqua posizionata nel sottotetto da DM MP s.r.l.;
- che in conseguenza di ciò “tutti i lavori eseguiti … erano da rifarsi” (il parquet si era sollevato, pareti e soffitti erano impregnati d'acqua, arredi ed elettrodomestici
“irrimediabilmente danneggiati”);
- che gli attori, “per il tramite della Direzione Lavori” in persona del convenuto, avevano denunciato l'accaduto a DM MP;
- che l'Arch. senza compiere alcuno sforzo di indagine, aveva, con CP_3 comunicazione 15.3.2018, girato a DM MP le contestazioni del Sig. , CP_1 quantificando i danni sia da “mancato godimento dell'immobile”, sia da “mancato guadagno” per sei mesi di ritardo nell'avvio della programmata attività di bed & breakfast;
- che DM MP aveva riconosciuto la propria responsabilità per i danni e si era impegnata (sottoscrivendo apposito contratto in data 28.6.2018) a eseguire, a titolo di risarcimento, entro il 3.10.2018, tutte le lavorazioni necessarie;
- che le opere non venivano portate a termine, ma l'Arch. in violazione dei propri CP_3 doveri professionali, aveva comunque redatto, il 14.3.2019, certificato di collaudo finale con cui aveva attestato l'esecuzione dell'opera in conformità al progetto e a regola d'arte, ma aveva poi, il 22.3.2019, elencato le lavorazioni da finire o da verificare;
- che gli attori, avviliti, avevano revocato “di fatto, qualsiasi incarico all'Arch. ; CP_3
- che consulente incaricato dagli attori (Ing. aveva segnalato che “molte delle Tes_1 lavorazioni attestate come eseguite” non erano state effettivamente eseguite o presentavano
“evidenti vizi”, perché non effettuate a regola d'arte, e che l'impiantistica “non era perfettamente funzionante” ed era priva delle necessarie certificazioni;
- che gli attori avevano proposto istanza ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. avanti il Tribunale di
Alessandria nei confronti dell'Arch. di e di DM MP s.r.l.; CP_3 Persona_1
9 - che il CTU incaricato aveva rilevato vizi e difetti delle opere e ritenuto che la responsabilità andasse ripartita in misura paritaria fra impresa esecutrice e Direzione
Lavori, che aveva omesso “l'azione di sorveglianza”, venendo meno ai propri doveri;
- che il convenuto, inesattamente adempiente, aveva concorso con l'impresa a causare agli attori danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 199.142,85, e danni morali (da lesione della dignità della persona), quantificati in € 50.000,00.
Sulla base di quanto sopra, e hanno chiesto la Controparte_2 Controparte_1 condanna di l risarcimento dei danni. CP_3
Il convenuto, Arch. costituitosi con comparsa di risposta depositata il Controparte_3
16.5.2022, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando la responsabilità attribuitagli e, in subordine, di essere garantito da
[...]
, in virtù di polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_4 professionale. Ha osservato che il rapporto con i committenti era cessato il 13.12.2017, al momento della conclusione dei lavori, e che egli non aveva avuto nuovo incarico di direzione lavori con riguardo alle opere di ripristino alle quali si era impegnata la responsabile dell'allagamento, DM MP: sostanzialmente egli ha negato la sussistenza di nesso causale tra l'opera da lui compiuta, esauritasi nel dicembre 2017, e i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'allagamento verificatosi nel loro immobile.
La terza chiamata (dal convenuto CP_3 CP_4 [...]
, costituitasi con comparsa depositata il 2.11.2022, ha Controparte_4 innanzitutto dichiarato di non avere e di non accettare contraddittorio con la parte attrice.
Ha dato atto che il convenuto è assicurato con polizza n. 717A4016, denominata
ZurichPro, regolata dalle condizioni mod. P.0509 ed. 07/2016, con un massimale base di €
1.000.000,00, submassimali specifici e una franchigia di € 2.500,00 per sinistro. Ha ricordato che la garanzia assicurativa non copre la eventuale restituzione dei compensi e che tra i rischi esclusi dall'assicurazione rientra anche quello relativo al pagamento di penali contrattuali. Ha soggiunto che sono estranee alla garanzia di anche le spese CP_4 legali e per periti incaricati dall'assicurato e non nominati dalla Compagnia. Ha eccepito
10 l'inopponibilità a di quanto accertato in procedimento ex artt. 696/696-bis c.p.c. CP_4 svoltosi ante causam senza che sia stata chiamata a parteciparvi. Ha rimarcato CP_4
l'assenza di precise censure tecniche sollevate dagli attori rispetto alla condotta del
Direttore dei Lavori convenuto. Contestate infine analiticamente l'allegazione e la quantificazione dei danni di parte attrice, ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
*
La domanda di risarcimento danni proposta da e Controparte_2 Controparte_1 nei confronti dell'Arch. deve essere respinta, per carenza di nesso Controparte_3 causale tra l'operato del convenuto e i danni dedotti dagli attori.
Questi sono – anche secondo la prospettazione attorea (citaz., pag. 3) – da ricondursi eziologicamente all'allagamento del gennaio 2018, determinato dall'esplosione della cisterna di acqua istallata da DM MP s.r.l. nel sottotetto dell'immobile. Di tale evento dannoso, certamente non ricollegabile a negligenza del direttore dei lavori, è pacifico che si sia riconosciuta responsabile l'appaltatrice DM MP e che questa si sia impegnata a eseguire le necessarie opere di ripristino, con contratto a contenuto transattivo stipulato il 28.6.2018 tra e DM MP (doc. 11 att.). Controparte_1
Attori e convenuto dissentono in ordine alla data in cui si sarebbe esaurito, o si sarebbe risolto, il contratto d'opera avente a oggetto l'incarico di direttore lavori conferito a
Questi afferma infatti di avere “compiuto” la sua opera in data 13.12.2017, CP_3 mentre gli attori sostengono che essa sarebbe durata anche in epoca successiva.
A sostegno di tale affermazione gli attori menzionano il fatto che lo stesso aveva, CP_3 il 15.3.2018, trasmesso a DM MP “quantificazione danni” riportati dall'immobile di
(doc. 9 att.) e, il 22.3.2019, aveva stilato elenco delle “lavorazioni da finire e CP_1 da verificare” (doc. 16 att.).
11 Tuttavia, da un lato, deve osservarsi che nessuna negligenza appare ravvisabile in tali condotte.
Dall'altro lato, deve considerarsi che ben maggiore pregnanza di significato ha il doc. 8 di produzione attorea, costituito da comunicazione di posta elettronica scritta da CP_1 il 21.1.2018, in cui questo attore (tra l'altro) diffida gli appaltatori e il Direttore Lavori
(Germani) dal recarsi nella sua proprietà in sua assenza, segnalando che essa è chiusa “con lucchetti alle porte di ferro e al cancello di ingresso, munito di impianto di allarme e telecamere di videosorveglianza”. Con questa stessa mail afferma Controparte_1 altresì che gli interventi da effettuare in conseguenza dell'allagamento (“il parquet è completamente sollevato, da buttare e da rifare, pareti, soffitti e pavimenti sono completamente bagnati e da rifare”) “dovranno essere eseguiti sotto la [sua] supervisione e alla [sua] presenza”.
Ritiene questo giudice che tale comunicazione abbia comunque posto fine al rapporto professionale con l'Arch. contenendo revoca implicita dell'incarico di direttore CP_3 lavori.
In ogni caso, come insegna Cass. 13.12.21 ord. n. 39448, occorre tenere conto che < tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore>>.
Né possono, di per sé, integrare responsabilità del direttore lavori l'inerzia o le lungaggini poste in essere dall'impresa appaltatrice.
**
Per le considerazioni che precedono la domanda di condanna al risarcimento di danni proposta da e deve essere respinta. Controparte_2 Controparte_1
12 Atteso il rigetto della domanda attorea, non vi è luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_3 Controparte_4
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass. – ord.
6.12.2019 n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, gli attori devono essere condannati a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
rigetta
la domanda di condanna al risarcimento dei danni da inadempimento proposta da
[...]
e da nei confronti di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
condanna
13 gli attori a rifondere a convenuto e terza chiamata le spese processuali, liquidate in €
12.000,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA), in favore di ciascuno di essi.
Milano, 4.11.2025.
Il giudice
AN MA RE
14
Il Tribunale di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. AN MA Massimo Fabio RE, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nel giudizio ordinario di cognizione di primo grado iscritto al n. 46234/2021 R.G. promosso da:
(c.f. , residente in [...]Controparte_1 C.F._1
(AT), Via Rio Anitra n. 2, e (c.f. , Controparte_2 C.F._2
residente in [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni
LU RU (c.f. ), presso il quale sono elettivamente domiciliati C.F._3 in Milano, Piazza Castello n. 1 (PEC: – FAX: Email_1
02.89093797);
-attori- contro (c.f. ), con studio in Milano, Via Controparte_3 C.F._4
Compagnoni n. 6, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cupido (c.f.
presso il quale è elettivamente domiciliati in Milano, Via Nino C.F._5
Bixio n. 45 (FAX: 02.2047139 – PEC: ; Email_2
-convenuto-
con atto di citazione notificato il giorno 9.11.2021,
e contro
Controparte_4
(p.IVA , con sede in Milano, via
[...] P.IVA_1
Benigno Crespi n. 23, in persona del procuratore, Dott. (doc. 2), Controparte_5 rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele Cattaneo (c.f. , presso il C.F._6 quale è elettivamente domiciliata in Milano, Viale Restelli n. 5 (PEC:
– FAX: 02-66806745); Email_3
-terza chiamata dal convenuto -
avente a oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale di architetto- direttore lavori;
conclusioni degli attori:
<
o difesa in quanto infondate in fatto e diritto, accogliere le seguenti C O N C L U S I O N I
Voglia l'adìto Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale e nel merito: accertare la negligenza, imperizia e l'imprudenza dell'Arch. Controparte_3 nell'assolvere l'incarico di Direttore dei Lavori conferitogli giusto contratto sub doc. 5) e, per l'effetto, la intervenuta risoluzione dello stesso;
accertare, in conseguenza della intervenuta risoluzione contrattuale per negligenza, imperizia e l'imprudenza dell'Arch. la responsabilità quest'ultimo per tutti i vizi e/o difetti, difformità, Controparte_3
2 manchevolezze, inadempienze rilevate all'immobile sito in Cortiglione (AT) – Via Rio
Anitra n. 2, come accertati in elaborato peritale sub doc. 20) reso in seno a procedura di istruzione preventiva avanti il Tribunale di Alessandria (RG 127/2020); per l'effetto dell'accertamento di quanto precede, condannare l'Arch. Controparte_3 al risarcimento, in favore dei Sigg.ri e , di Controparte_1 Controparte_2 tutti i danni patiti per complessivi Euro 199.142,85= [di cui Euro 90.601,45= comprensiva di IVA a titolo di danni da ripristinarsi, cfr. doc. 20); Euro 5.075,20= comprensiva di accessori di legge a titolo di onorari professionali D.L. e coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, oltre costi aggiuntivi, cfr. doc. 20); Euro 800,00= a titolo di costi aggiuntivi in punto ripristino “trave portante”, cfr. doc. 20); Euro 46.900,00= a titolo di penale contrattuale per la mancata consegna dell'immobile entro la data del 03.10.2018, cfr. doc. 11); Euro 32.400,00= in punto di mancato guadagno, detratti i probabili costi di gestione, dall'attività imprenditoriale bed&breakfast, in conseguenza dalla impossibilità di utilizzare l'immobile per il periodo di 180 gg necessari per la messa a regola d'arte dello stesso, cfr. doc. 9); Euro 2.880,00= in punto di mancato utilizzo dell'immobile, adibito in parte ad uso abitativo, per il periodo di 180 gg necessari per la messa a regola d'arte dello stesso, cfr. doc. 9); Euro 2.163,00= a titolo di onorari corrisposti in favore del Consulente
Tecnico di fiducia per l'elaborato peritale reso in favore degli odierni attori, cfr. doc. 25);
Euro 1.622,40= a titolo di onorari da corrispondersi in favore del Consulente di fiducia per l'attività svolta in seno alla procedura di istruzione preventiva presso il Tribunale di
Alessandria – RG 127/2020, cfr. doc. 26) e a titolo di onorari da corrispondersi in favore del medesimo Consulente per la pratica di accertamento conformità dell'immobile in parola, cfr. doc. 27); Euro 3.184,80= a titolo di onorari per il Consulente Tecnico d'Ufficio nominato in seno alla procedura di istruzione preventiva presso Trib. Alessandria – RG
127/2020, cfr. doc. 28); Euro 516,00= in ripetizione della sanzione per SCIA in sanatoria saldata, cfr. doc. 29); Euro 13.000,00= circa in punto costi futuri necessari al ripristino quantificati da Ing. in mail del 17.06.2021, cfr. doc. 30] ovvero nel diverso Tes_1 importo, maggiore o minore, che verrà accertato in corso di causa, oltre interessi come per legge e/o rivalutazione monetaria;
3 condannare l'Arch. alla ripetizione, in favore dei Sigg.ri Controparte_3 [...]
e , della somma pari ad Euro 2.537,60= a titolo di CP_1 Controparte_2 compensi professionali percepiti, cfr. doc. 24); condannare l'Arch. al risarcimento, in favore dei Sigg.ri Controparte_3 [...]
e , del danno non patrimoniale – morale patito dagli CP_1 Controparte_2 stessi per complessivi Euro 50.000,00= o nella diversa, maggiore o minore, misura che sarà ritenuta di equità dal Giudice;
in ogni caso, con vittoria di spese ed onorari ex lege;
in via istruttoria ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:
1. vero che l'Arch. ha svolto, anche successivamente al 13.12.2017, Controparte_3 nell'interesse dei Sigg.ri – attività professionale di Direttore dei CP_1 CP_2
Lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà di quest'ultimi sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2;
2. vero che Ella, per conto di Suo marito e Sua suocera odierni attori, si confrontava quotidianamente, anche successivamente al 13.12.2017, con l'Arch. che Controparte_3
La aggiornava in ordine al coordinamento, controllo / verifica della corretta esecuzione delle opere di ristrutturazione dell'immobile di proprietà degli odierni attori sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2;
3. vero che l'Arch. anche successivamente al 13.12.2017, manteneva Controparte_3 rapporti, nell'interesse dei Sigg.ri – con l'appaltatore DM e le CP_1 CP_2 imprese coivolte nella ristrutturazione dell'immobile di proprietà dei predetti sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, nonché con i fornitori ed eseguiva sopralluoghi all'immobile in parola;
4. vero che l'Arch. anche successivamente al 13.12.2017, suggeriva, Controparte_3 consigliava, proponeva e metteva a disposizione Sua e di Suo marito, le proprie competenze e la propria professionalità nel controllo / verifica delle lavorazioni da eseguirsi all'immobile di proprietà degli odierni attori sito in Cortiglione (AL) – Via Rio
Anitra n. 2 (a titolo esemplificativo, e non esaustivo, in ordine alla posa di parquet, bagni,
4 infissi, intonaco, coperture, etc. nonché in ordine alla realizzazione di impianti, finiture, facciate, pozzetti, etc.);
5. vero che l'Arch. raccoglieva, ancora nel mese di marzo 2019, da tutte Controparte_3 le imprese coinvolte nella ristrutturazione dell'immobile sito in Cortiglione (AL) – Via Rio
Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori, la documentazione necessaria per la chiusura dei lavori;
6. vero che l'Arch. curava, nel mese di marzo 2019, il collaudo finale Controparte_3 delle opere di ristrutturazione dell'immobile sito in Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori (si rammostri doc. 15 del fascicolo di parte attrice);
7. vero che l'Arch. successivamente all'allagamento scoperto in data Controparte_3
21.01.2018 presso l'immobile sito in Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori, si curava di raccogliere, personalmente e nell'interesse degli odierni attori, ogni elemento utile per contestare all'appaltatore delle opere di ristrutturazione dell'immobile in parola i danni conseguenti all'allagamento;
8. vero che l'Arch. predisponeva, sulla scorta degli elementi raccolti, le Controparte_3 contestazioni da inviarsi all'appaltatore in ordine al ripristino dei danni all'immobile sito in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, occorsi successivamente all'allagamento ivi verificatosi e scoperto in data 21.01.2018 (si rammostri il doc. 36 del fascicolo di parte attrice); CP_
9. vero che per la realizzazione dell'impianto elettrico dell'immobile sito in in
Cortiglione (AL) – Via Rio Anitra n. 2, di proprietà degli odierni attori, si relazionava, anche successivamente al 13.12.2017, con la Direzione Lavori delle opere di ristrutturazione dell'immobile in parola, nella persona dell'Arch. Controparte_3
Si indicano quali testimoni: la Sig.ra residente in [...]
Anitra n. 2 (limitatamente ai capitoli da n. 1 a n. 8 compreso) ed il Sig.
[...]
residente in [...] (limitatamente ai soli capitoli Tes_3
n. 1 e n. 9).
Ferma l'opposizione all'ammissione delle istanze istruttorie formulate dalle controparti, con istanza di essere ammessi a prova contraria sugli eventuali capitoli di prova ex adverso formulati che dovessero essere ammessi, con indicazione, all'uopo, di testimoni.
5 Salvis Juribus>>
conclusioni del convenuto:
<
- si oppone alla riassunzione del presente procedimento con il procedimento avanti il medesimo Tribunale di Milano adito, R.G. n. 3598/2020, per i motivi di cui in narrativa;
- chiede di essere autorizzato alla chiamata in garanzia del terzo Zurich Insurance
Company plc – Rappresentanza Generale per l'Italia (P.IVA ), in persona del P.IVA_1 legale rappresentante por-tempore, con sede in Milano, Via Benigno Crespi n. 23, CAP
20159, e la concessione dei termini per effettuare la chiamata. nel merito:
- chiede il rigetto integrale delle domande avversarie per i motivi di cui in narrativa. in subordine:
- chiede venga rideterminato l'eventuale risarcimento dovuto in solido dall'Arch. CP_3 ai Sigg.ri e alla luce dei fatti di cui in narrativa, ovverosia alla CP_1 CP_2 circostanza che l'Arch. ha svolto il ruolo di direttore dei lavori per conto degli CP_3 odierni attori unicamente fino al 13 dicembre 2017.>>
conclusioni della terza chiamata:
< comunque contraddittorio diretto tra e gli attori, così Controparte_7 giudicare:
IN VIA PRINCIPALE, accertata e dichiarata l'estraneità e l'assenza di responsabilità dell'arch. in merito alle problematiche dedotte e lamentate da parte attrice, stante CP_3 anche l'accordo contrattuale stipulato dalla stessa con D.M.E. MP S.r.l. e con le altre imprese, per tutte le ragioni esposte, con conseguente rigetto di ogni domanda rivolta all'arch. accertare e dichiarare che non è dovuta manleva alcuna, da parte di CP_3
a favore dell'arch. con conseguente rigetto di ogni domanda di manleva CP_4 CP_3 rivolta a stessa, con vittoria di spese a carico dell'effettivo Controparte_7 soccombente.
6 IN VIA SUBORDINATA, con riserva di gravame, ove fosse accertata e provata una effettiva e concreta responsabilità dell'arch. in merito alle problematiche dedotte CP_3
e lamentate da parte attrice, comunque minoritaria e residuale rispetto a quella di D.M.E.
MP S.r.l. e delle altre imprese, ed ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato dell'assicurato e gli asseriti danni lamentati, accertare e dichiarare che la polizza invocata n. 717A4016 non opera per il sinistro di cui alla presente causa, non essendosi verificati, nella fattispecie, danni alle opere progettate e dirette cagionati da rovina, totale o parziale, né sussistendo alcun grave difetto ex art. 1669 c.c., né alcun danno patrimoniale puro conseguente a mancata rispondenza dell'opera all'uso, né, in assoluto, alcuna perdita patrimoniale pura, rigettando, per l'effetto, la domanda di manleva assicurativa proposta dall'arch. erso CP_3 Controparte_7
Con vittoria di spese a carico dell'assicurato.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE, con riserva di gravame, ove fosse accertata e provata una effettiva e concreta responsabilità dell'arch. in merito alle CP_3 problematiche dedotte e lamentate da parte attrice, comunque minoritaria e residuale rispetto a quella di D.M.E. MP S.r.l. e delle altre imprese, ed ove si ritenga accertato e provato il nesso di causalità tra l'operato dell'assicurato e gli asseriti danni lamentati, per l'ipotesi in cui si ritenga operante, in tutto o in parte, la polizza assicurativa n. 717A4016, avendone l'assicurato fornito la prova, accogliere la domanda di manleva, per i soli danni ponibili in stretto nesso di causalità con la condotta dell'arch. nel limite del CP_3 massimale generale di € 1.000.000,00.=, dedotta la franchigia di € 2.500,00.=, per i soli danni alle opere progettate e dirette cagionati da rovina, totale o parziale, ovvero da grave difetto ex art. 1669 c.c., ovvero per i soli danni patrimoniali puri conseguenti a mancata rispondenza dell'opera all'uso, con esclusione di qualsiasi costo per migliorie e spese di successiva progettazione, il tutto nei limiti, in tale ipotesi, del sottomassimale di €
300.000,00.=, con esclusione di qualsiasi somma attinente ai compensi dell'assicurato e di qualsiasi somma dovuta a titolo di penale contrattuale, il tutto esclusivamente per la qui accertanda, ai fini della polizza, quota di responsabilità personale, propria e diretta, in percentuale, dell'assicurato stesso, a prescindere da qualsiasi possibile ed eventualmente ritenuta responsabilità solidale con le imprese, espressamente non coperta da garanzia, con
7 altri soggetti giuridici, in relazione a ciò che si riterrà di poter liquidare a parte attrice per quanto la stessa sarà stato in grado di provare compiutamente, per i soli costi di ripristino, all'esito della disponenda CTU tecnica, non essendo opponibile a quella effettuata CP_4 in ATP, ovvero, in subordine, nei limiti dei costi di ripristino accertati dal CTU in ATP, nulla liquidando a titolo di danno patrimoniale da mancato guadagno, in quanto insussistente e non provato, nulla liquidando, altresì, a titolo di danno non patrimoniale, non dovuto per tutte le anzidette ragioni.
Spese compensate, attesa la richiamata clausola che non prevede copertura per spese dell'assicurato per legali non nominati dalla Compagnia o, in subordine, spese come di giustizia, ovvero almeno in parte compensate o, ancora, riservato il gravame specifico, proporzionate all'indennizzo.
Con esclusione di qualsiasi condanna diretta a favore degli attori.
IN VIA ISTRUTTORIA, pur senza inversione dell'onere della prova, si auspica, ribadita l'inopponibilità a della CTU in ATP, la rinnovazione della CTU, con riserva di CP_4 discutere del quesito e di nominare il CTP.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio i Signori e Controparte_2 [...]
hanno dedotto: CP_1
- di avere affidato all'Arch. la direzione lavori di ristrutturazione Controparte_3 dell'immobile sito in Cortiglione, Via Rio Anitra n. 2 (foglio 4, mapp. 118, sub. 1), acquistato da nell'aprile 2017 e in parte concesso in comodato alla Controparte_1 madre;
Controparte_2
- che il termine di consegna dei lavori era stato pattuito per il 30.9.2017;
- che tuttavia, nel mese di dicembre 2017, i lavori non erano stati portati a termine e quelli eseguiti non erano stati realizzati a regola d'arte;
8 - di avere, il 21.1.2018, inviato al convenuto, a (incaricato dei lavori di Persona_1 edilizia), a (incaricato della posa dei serramenti) e a DM MP s.r.l. Persona_2
(appaltatrice dei lavori concernenti gli impianti idrico-sanitario e di riscaldamento) comunicazione di posta elettronica contenente indicazione di vizi, difetti, difformità ecc.;
- che lo stesso giorno gli attori vennero informati di un “copioso allagamento” che aveva interessato l'immobile in parola, verificatosi a causa dell'esplosione della cisterna d'acqua posizionata nel sottotetto da DM MP s.r.l.;
- che in conseguenza di ciò “tutti i lavori eseguiti … erano da rifarsi” (il parquet si era sollevato, pareti e soffitti erano impregnati d'acqua, arredi ed elettrodomestici
“irrimediabilmente danneggiati”);
- che gli attori, “per il tramite della Direzione Lavori” in persona del convenuto, avevano denunciato l'accaduto a DM MP;
- che l'Arch. senza compiere alcuno sforzo di indagine, aveva, con CP_3 comunicazione 15.3.2018, girato a DM MP le contestazioni del Sig. , CP_1 quantificando i danni sia da “mancato godimento dell'immobile”, sia da “mancato guadagno” per sei mesi di ritardo nell'avvio della programmata attività di bed & breakfast;
- che DM MP aveva riconosciuto la propria responsabilità per i danni e si era impegnata (sottoscrivendo apposito contratto in data 28.6.2018) a eseguire, a titolo di risarcimento, entro il 3.10.2018, tutte le lavorazioni necessarie;
- che le opere non venivano portate a termine, ma l'Arch. in violazione dei propri CP_3 doveri professionali, aveva comunque redatto, il 14.3.2019, certificato di collaudo finale con cui aveva attestato l'esecuzione dell'opera in conformità al progetto e a regola d'arte, ma aveva poi, il 22.3.2019, elencato le lavorazioni da finire o da verificare;
- che gli attori, avviliti, avevano revocato “di fatto, qualsiasi incarico all'Arch. ; CP_3
- che consulente incaricato dagli attori (Ing. aveva segnalato che “molte delle Tes_1 lavorazioni attestate come eseguite” non erano state effettivamente eseguite o presentavano
“evidenti vizi”, perché non effettuate a regola d'arte, e che l'impiantistica “non era perfettamente funzionante” ed era priva delle necessarie certificazioni;
- che gli attori avevano proposto istanza ex artt. 696 e 696-bis c.p.c. avanti il Tribunale di
Alessandria nei confronti dell'Arch. di e di DM MP s.r.l.; CP_3 Persona_1
9 - che il CTU incaricato aveva rilevato vizi e difetti delle opere e ritenuto che la responsabilità andasse ripartita in misura paritaria fra impresa esecutrice e Direzione
Lavori, che aveva omesso “l'azione di sorveglianza”, venendo meno ai propri doveri;
- che il convenuto, inesattamente adempiente, aveva concorso con l'impresa a causare agli attori danni patrimoniali, quantificati in complessivi € 199.142,85, e danni morali (da lesione della dignità della persona), quantificati in € 50.000,00.
Sulla base di quanto sopra, e hanno chiesto la Controparte_2 Controparte_1 condanna di l risarcimento dei danni. CP_3
Il convenuto, Arch. costituitosi con comparsa di risposta depositata il Controparte_3
16.5.2022, ha chiesto il rigetto delle domande attoree, negando la responsabilità attribuitagli e, in subordine, di essere garantito da
[...]
, in virtù di polizza assicurativa per la responsabilità Controparte_4 professionale. Ha osservato che il rapporto con i committenti era cessato il 13.12.2017, al momento della conclusione dei lavori, e che egli non aveva avuto nuovo incarico di direzione lavori con riguardo alle opere di ripristino alle quali si era impegnata la responsabile dell'allagamento, DM MP: sostanzialmente egli ha negato la sussistenza di nesso causale tra l'opera da lui compiuta, esauritasi nel dicembre 2017, e i danni patiti dagli attori in conseguenza dell'allagamento verificatosi nel loro immobile.
La terza chiamata (dal convenuto CP_3 CP_4 [...]
, costituitasi con comparsa depositata il 2.11.2022, ha Controparte_4 innanzitutto dichiarato di non avere e di non accettare contraddittorio con la parte attrice.
Ha dato atto che il convenuto è assicurato con polizza n. 717A4016, denominata
ZurichPro, regolata dalle condizioni mod. P.0509 ed. 07/2016, con un massimale base di €
1.000.000,00, submassimali specifici e una franchigia di € 2.500,00 per sinistro. Ha ricordato che la garanzia assicurativa non copre la eventuale restituzione dei compensi e che tra i rischi esclusi dall'assicurazione rientra anche quello relativo al pagamento di penali contrattuali. Ha soggiunto che sono estranee alla garanzia di anche le spese CP_4 legali e per periti incaricati dall'assicurato e non nominati dalla Compagnia. Ha eccepito
10 l'inopponibilità a di quanto accertato in procedimento ex artt. 696/696-bis c.p.c. CP_4 svoltosi ante causam senza che sia stata chiamata a parteciparvi. Ha rimarcato CP_4
l'assenza di precise censure tecniche sollevate dagli attori rispetto alla condotta del
Direttore dei Lavori convenuto. Contestate infine analiticamente l'allegazione e la quantificazione dei danni di parte attrice, ha formulato le conclusioni riportate nell'epigrafe della presente sentenza.
*
La domanda di risarcimento danni proposta da e Controparte_2 Controparte_1 nei confronti dell'Arch. deve essere respinta, per carenza di nesso Controparte_3 causale tra l'operato del convenuto e i danni dedotti dagli attori.
Questi sono – anche secondo la prospettazione attorea (citaz., pag. 3) – da ricondursi eziologicamente all'allagamento del gennaio 2018, determinato dall'esplosione della cisterna di acqua istallata da DM MP s.r.l. nel sottotetto dell'immobile. Di tale evento dannoso, certamente non ricollegabile a negligenza del direttore dei lavori, è pacifico che si sia riconosciuta responsabile l'appaltatrice DM MP e che questa si sia impegnata a eseguire le necessarie opere di ripristino, con contratto a contenuto transattivo stipulato il 28.6.2018 tra e DM MP (doc. 11 att.). Controparte_1
Attori e convenuto dissentono in ordine alla data in cui si sarebbe esaurito, o si sarebbe risolto, il contratto d'opera avente a oggetto l'incarico di direttore lavori conferito a
Questi afferma infatti di avere “compiuto” la sua opera in data 13.12.2017, CP_3 mentre gli attori sostengono che essa sarebbe durata anche in epoca successiva.
A sostegno di tale affermazione gli attori menzionano il fatto che lo stesso aveva, CP_3 il 15.3.2018, trasmesso a DM MP “quantificazione danni” riportati dall'immobile di
(doc. 9 att.) e, il 22.3.2019, aveva stilato elenco delle “lavorazioni da finire e CP_1 da verificare” (doc. 16 att.).
11 Tuttavia, da un lato, deve osservarsi che nessuna negligenza appare ravvisabile in tali condotte.
Dall'altro lato, deve considerarsi che ben maggiore pregnanza di significato ha il doc. 8 di produzione attorea, costituito da comunicazione di posta elettronica scritta da CP_1 il 21.1.2018, in cui questo attore (tra l'altro) diffida gli appaltatori e il Direttore Lavori
(Germani) dal recarsi nella sua proprietà in sua assenza, segnalando che essa è chiusa “con lucchetti alle porte di ferro e al cancello di ingresso, munito di impianto di allarme e telecamere di videosorveglianza”. Con questa stessa mail afferma Controparte_1 altresì che gli interventi da effettuare in conseguenza dell'allagamento (“il parquet è completamente sollevato, da buttare e da rifare, pareti, soffitti e pavimenti sono completamente bagnati e da rifare”) “dovranno essere eseguiti sotto la [sua] supervisione e alla [sua] presenza”.
Ritiene questo giudice che tale comunicazione abbia comunque posto fine al rapporto professionale con l'Arch. contenendo revoca implicita dell'incarico di direttore CP_3 lavori.
In ogni caso, come insegna Cass. 13.12.21 ord. n. 39448, occorre tenere conto che < tema di appalto, il direttore dei lavori ha la funzione di tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, vigilando che l'esecuzione dei lavori abbia luogo in conformità con quanto stabilito dal capitolato di appalto, senza che da ciò derivi a suo carico una responsabilità per la cattiva esecuzione dei lavori, che resta imputabile alla libera iniziativa dell'appaltatore>>.
Né possono, di per sé, integrare responsabilità del direttore lavori l'inerzia o le lungaggini poste in essere dall'impresa appaltatrice.
**
Per le considerazioni che precedono la domanda di condanna al risarcimento di danni proposta da e deve essere respinta. Controparte_2 Controparte_1
12 Atteso il rigetto della domanda attorea, non vi è luogo a provvedere in ordine alla domanda di garanzia proposta da nei confronti di CP_3 Controparte_4
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.).
Considerato che, secondo l'insegnamento di Cass. – ord.
6.12.2019 n. 31889, < principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate,
a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa>>, gli attori devono essere condannati a rifondere anche le spese sostenute dalla terza chiamata.
Le spese processuali vengono liquidate in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano - Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o disattesa:
rigetta
la domanda di condanna al risarcimento dei danni da inadempimento proposta da
[...]
e da nei confronti di CP_1 Controparte_2 Controparte_3
condanna
13 gli attori a rifondere a convenuto e terza chiamata le spese processuali, liquidate in €
12.000,00 per onorari (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA), in favore di ciascuno di essi.
Milano, 4.11.2025.
Il giudice
AN MA RE
14