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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere all'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 722\2020 RG in materia di locazione di immobile ad uso non abitati- vo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 23.01.2020 n. 270), vertente tra
, c.f. , nato il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via A. D'Auria 154, con domicilio eletto in Mariglianella, Via G. Marconi 84, nello Studio Lega- le Associato , p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cu- CP_1 P.IVA_1
sano, c.f. giusta procura in calce al ricorso in appello, fax 081.8411309, C.F._2
domicilio digitale appellante Email_1
e c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._3
Circumvallazione esterna 7, c.f. nata il [...] a [...]- CP_3 C.F._4
soria, residente in [...], e c.f. , CP_4 C.F._5
nato il [...] a [...], ivi residente a[...], con domicilio eletto in Ca- soria, Via Trav. Michelangelo 14, studio dell'avv. Augusto de Luca, c.f. C.F._6
che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, appellata
Conclusioni
Per : «1. (…).
2. Nel merito, accogliere l'appello e, conseguentemente, in ri- Parte_1
1 forma della sentenza impugnata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1372/2018 del Tribunale di Napoli Nord (…), annullando la condanna al pagamento di Euro 2.700,00 a carico dell'appellante.
3. Condannare gli appellati in solido al pagamento di spese e compen- si del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
Per , e : «1) (…); 2) dichiarare inammissibile e CP_2 CP_3 CP_4
comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. 270/2020 del 23.1.2020 del Tribunale di Napoli Nord Pt_1
(…) e, pertanto, confermare il detto provvedimento;
3) alla luce della temerarietà della op- posizione spiegata dal dott. NE, condannare lo stesso al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in favore dei sig.ri , e , da determinarsi CP_2 CP_3 CP_4
secondo giustizia ed equità; 4) con vittoria di spese e competenze di codesto giudizio da di- strarsi in favore del procuratore che dichiara di averne fatto anticipo».
La fase monitoria
Con ricorso monitorio del 10.01.2018, , e – CP_2 CP_3 CP_4
premesso di essere proprietari di un immobile in Villa di Briano al C.so Umberto 217, conces- so in locazione a a uso farmacia con decorrenza dal 3.01.2007 in virtù di con- Parte_1
tratto registrato il 27.12.2006 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria al n. 5597/3; precisato che il contratto prevedeva il versamento, da parte del conduttore, di un canone di locazione di euro 16.200,00 annuali, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 1.350,00; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei seguenti importi: (a) € 2.700,00 per i ca- noni di locazione relativi ai mesi di ottobre e novembre 2016; (b) € 6.534,64 per l'aggiorna- mento ISTAT nella misura del 75% sull'importo di volta in volta aggiornato, per gli ultimi cin- que anni;
(c) € 174,00 pari al 50% dell'imposta di registro relativa al 2015; (d) € 169,75 pari al
50% dell'imposta di registro relativa al 2017; il tutto per complessivi € 9.578,39 – chiesero emettersi ingiunzione di pagamento (proc. monitorio RG 470\2018).
Con decreto ingiuntivo n. 1372/2018 del 20.02.2018, il Tribunale di Napoli Nord accolse la domanda limitatamente alla somma di € 3.043,75 per canoni di locazione maturati e non corrisposti per i mesi di ottobre e novembre 2016, nonché per la metà delle imposte di regi- stro per gli anni 2015 e 2017; la rigettò invece per gli aggiornamenti Istat (€ 6.534,64).
Già in sede monitoria, il Tribunale osservò che, alla luce di un pacifico e consolidato orien- tamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, gli aumenti annuali per variazione Istat, nei contratti di locazione a uso diverso dall'abitativo, sono dovuti solo previa specifica richie-
2 sta del locatore, successiva all'avvenuta variazione degli indici di riferimento (Cass. 3014/12;
Cass. 1290/1998), con l'ulteriore precisazione che la richiesta di aggiornamento si pone co- me condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pre- tendere il canone aggiornato solo dal momento della stessa, senza che sia configurabile nemmeno un suo diritto a ottenere il pagamento degli arretrati (App. Napoli 3.03.1990). Nel caso in esame, invece, i ricorrenti non avevano documentato l'avvenuta richiesta periodica di pagamento degli aggiornamenti Istat.
L'opposizione di NE al decreto ingiuntivo
Con ricorso del 20.03.2018, propose opposizione ed eccepì l'inesistenza del credito Pt_1
azionato per avere egli regolarmente corrisposto il canone pattuito per tutta la durata del rapporto, come attestato da ricevute di bonifico bancario prodotte in giudizio. In particolare, sarebbero stati regolarmente pagati i canoni di locazione per i mesi di ottobre e novembre
2016, nonché il 50% dell'imposta di registro per il 2015; NE non avrebbe invece versato il
50% dell'imposta di registro per il 2017 perché nel luglio di quell'anno aveva ceduto l'azienda a , con automatico subentro di quest'ultima nel contratto di locazione. Controparte_5
L'opponente chiese perciò la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, la restitu- zione della somma di € 2.700,00, versata a titolo di deposito cauzionale al momento della sottoscrizione del contratto;
con vittoria di spese e condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
La costituzione di e in primo grado CP_2 CP_3
Si costituirono i locatori e e dedussero che il conduttore non era stato mai CP_2 CP_3
puntuale nel pagamento del canone, fino ad accumulare definitivamente due mensilità di ri- tardo riferibili a ottobre e novembre 2016. Il rimborso del 50% della tassa di registro era sta- to onorato solo fino al 2015 e tuttavia il versamento eseguito il 28.12.2015 era stato consi- derato tardivo dall'Agenzia delle Entrate e imputato all'anno di imposta 2016. Successiva- mente NE non avrebbe versato l'imposta per gli anni 2016 e 2017, tant'è che a tale adem- pimento era stata costretta a sopperire parte locatrice, come da ricevute di pagamento in atti. Quanto infine al deposito cauzionale, la riconvenzionale di è infondata dato che in Pt_1
caso di cessione dell'azienda e del contratto di locazione, il diritto alla restituzione del depo- sito cauzionale sorge in capo al soggetto che risulti essere conduttore al momento del rila- scio del bene locato all'esito dell'estinzione del rapporto. I convenuti in opposizione (attori sostanziali) conclusero chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale, con vittoria di spese e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
3 La sentenza di primo grado
Il Tribunale, con sentenza 23.01.2020 n. 270, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento, in favore degli Pt_1
opposti e , della somma di € 2.700,00 oltre interessi al tasso legale dalle singole CP_2 CP_3
scadenze al soddisfo. Ha rigettato la domanda riconvenzionale. Ha compensato le spese.
In motivazione, quanto alla morosità dei mesi di ottobre e novembre 2016, il Tribunale ha osservato che:
-- ha negato la morosità, producendo copia di disposizioni di bonifici bancari del Pt_1
27.10.2016 (con data di esecuzione 28.10.2016 e valuta beneficiario al 31.10.2016) e del
29.11.2016 (con data di esecuzione 6.12.2016 e valuta beneficiario al 7.12.2016), che egli ha imputato (nel ricorso in opposizione) proprio al pagamento dei due canoni di locazione og- getto di richiesta monitoria;
-- i locatori hanno contestato detta imputazione, deducendo che, per effetto di accumulati ritardi nel pagamento dei canoni, il conduttore avrebbe maturato due mensilità di morosità da imputarsi proprio ai canoni di ottobre e novembre 2016;
-- dall'esame incrociato della documentazione contabile in atti (copie di disposizioni di boni- fici bancari, prodotti da ed estratti conto bancari, prodotti da e ) si desu- Pt_1 CP_2 CP_3
me la correttezza della tesi sostenuta dai locatori;
-- va premesso in diritto che “in tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibi- le dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri le- gali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione” (ex multis, Cass. 2672/2013, Cass. 917/2013);
-- in altri termini, in presenza di espressa e chiara imputazione da parte del debitore all'atto del pagamento (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1193, comma 1, c.p.c.), non seguita da tempestiva e giustificata opposizione manifestata dal creditore, l'imputazione operata dal debitore resta definitivamente ferma, non potendo la stessa essere modificata in maniera postuma e unilaterale da una delle parti del rapporto;
in assenza di espressa imputazione operata dal debitore all'atto stesso del pagamento, invece, l'imputazione potrebbe essere operata dal creditore attraverso apposita dichiarazione contenuta nella quietanza di paga- mento (art. 1195 c.p.c.); se, invece, né debitore né creditore abbiano operato imputazione
4 alcuna all'atto del pagamento, soccorrono, in via suppletiva, i criteri legali previsti dall'art. 1193, comma 2, c.c.;
-- nel caso in esame, le copie delle distinte di bonifici bancari prodotte da del Pt_1
27.10.2016 e del 29.11.2016 sono prive di qualsivoglia univoca e precisa imputazione di pa- gamento;
infatti, nella causale dei detti bonifici è contenuta la sola generica dicitura “paga- mento pigione”, senza alcuna indicazione del periodo di riferimento;
ne consegue che l'im- putazione dei detti pagamenti ai canoni di locazione per le mensilità di ottobre e novembre
2016 è stata operata unilateralmente dal conduttore solo ex post nell'ambito del giudizio di opposizione;
-- i locatori, convenuti in opposizione, hanno contestato, sin dalla costituzione in giudizio, detta imputazione e hanno prodotto estratti conto bancari a partire dal novembre 2009, dai quali è emerso che, sino al mese di aprile 2015, tutti i bonifici bancari disposti dall'opponen- te recavano chiaramente nell'indicazione della causale anche il periodo di riferimento dell'e- seguito pagamento;
-- di contro, a partire dai bonifici datati luglio 2015 (e invero, il bonifico espressamente impu- tato dall'opponente alla mensilità di aprile 2015 risulta essere datato solo 19.06.2015, ciò a dimostrazione dei ritardi a catena dedotti dai locatori), le causali appaiono genericamente riferite al “pagamento pigione” senza alcuna indicazione del periodo di riferimento;
né i lo- catori, alla ricezione dei detti pagamenti, risultano aver operato imputazione alcuna, dal che consegue che per operare l'imputazione di tutti tali pagamenti successivi alla mensilità dell'aprile 2015 occorre far riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 1193, comma 2, c.c.;
-- nel corso della prima udienza, ha prodotto ulteriori distinte di bonifico attestanti pa- Pt_1
gamenti dei ratei di canone sin dall'annualità 2007;
-- è emerso tuttavia che, per quanto riguarda i ratei relativi al 2015, e, in particolare, quelli le cui causali dei rispettivi bonifici risultano prive dell'indicazione di univoca imputazione (in re- lazione al periodo di riferimento), vi è discrasia rispetto agli estratti conto bancari prodotti in atti dai locatori;
-- in particolare, mentre vi è integrale corrispondenza tra le distinte di bonifico prodotte da ed estratti conto bancari dei locatori sino al pagamento della mensilità dell'aprile 2015, Pt_1
per quanto riguarda il pagamento della mensilità di maggio 2015 ha prodotto una di- Pt_1
stinta di bonifico del 30.06.2015, con valuta beneficiario 1.07.2015, che non trova alcuna corrispondenza negli estratti conto prodotti in relazione al medesimo periodo;
5 -- di contro, il primo bonifico che risulta effettivamente accreditato sul conto corrente dei lo- catori dopo il 19.06.2015 (ossia dopo il bonifico imputato dallo stesso nella relativa Pt_1
causale, al canone dell'aprile 2015), risulta essere quello del 21.07.2015 con data valuta be- neficiario 27.07.2015, da imputarsi (in assenza di espressa imputazione da parte del debitore e dei creditori) alla mensilità di maggio 2015 ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c.;
-- le distinte di bonifico prodotte in giudizio da sono meri ordini di operazioni bancarie Pt_1
impartiti dal correntista mandante all'istituto di credito mandatario e che, peraltro, possono sempre essere revocati dal cliente correntista entro il tempo prestabilito dall'istituto, come si evince dalle stesse distinte, sicché tali documenti comprovano mere disposizioni di bonifi- co ma non un pagamento già irrevocabilmente ed effettivamente eseguito;
-- ne consegue che contro tali documenti è ammessa la prova contraria da parte del credito- re che eccepisca la mancata ricezione del pagamento;
prova contraria che i locatori hanno positivamente fornito attraverso la produzione degli estratti conto bancari relativi al periodo in discorso, tra cui, appunto, non compare l'accredito del bonifico del 30.06-01.07.2015;
-- di conseguenza tale pagamento non è dimostrato;
-- analogamente, la copia della disposizione di bonifico del 10.08.2015 con valuta beneficia- rio 11.08.2015 non ha trovato corrispondenza negli estratti conto bancari prodotti dai loca- tori per tale periodo, onde il relativo pagamento non può dirsi dimostrato;
-- il pagamento immediatamente successivo a quello del 21-27.07.2015 (imputabile al cano- ne di maggio 2015 come innanzi detto), che risulta effettivamente accreditato sul conto cor- rente dei locatori, è quello del bonifico del 26.08.2015, con valuta beneficiario 27.08.2015, anch'esso privo di dichiarata imputazione né da parte del debitore né da parte dei creditori, sicché esso va imputato, ex art. 1193, comma 2, c.c., al rateo di giugno 2015;
-- in tal modo risulta essersi generata una discrasia di due mensilità (pari a quella dei due bonifici che non hanno trovato corrispondenza di accredito sul conto corrente bancario dei creditori) tra le imputazioni di pagamento oggi dedotte dal conduttore e quelle dedot- Pt_1
te dai locatori e;
CP_2 CP_3
-- in particolare, in assenza di espressa imputazione anche nelle successive disposizioni di bonifico, seguendo i criteri suppletivi di cui all'art. 1193, comma 2, c.c. (che, a parità di debiti scaduti della medesima natura, con eguale garanzia e di medesimo importo, vuole estinto il debito più antico), le disposizioni di bonifico del 27-31.10.2016 e del 29.11-07.12.2016 (pro- dotte da sin dalla propria costituzione in giudizio) non sono imputabili, in realtà, alle Pt_1
6 mensilità di ottobre e novembre 2016 (come dedotto dall'opponente stesso), bensì alle mensilità di agosto e settembre 2016;
-- la disposizione di bonifico immediatamente successiva, ossia quella del 16-21.12.2016 (pa- rimenti prodotta in atti dai locatori) torna a recare quale sua specifica causale anche una espressa imputazione, indicata dallo stesso conduttore in “dicembre 2016” (come anche, via via, per tutte le successive distinte di bonifico prodotte da;
ne deriva che la morosità Pt_1
relativa ai due pagamenti che non risultano aver trovato corrispondenza di accredito sul con- to corrente degli opposti va imputata proprio alle mensilità di ottobre e novembre 2016 (così come dedotto nel ricorso monitorio);
-- l'opposizione di al riguardo, si è rivelata, quindi, infondata. Pt_1
Sulle altre pretese creditorie, in merito alle quali il Tribunale ha accolto l'opposizione di e pertanto rigettato l'originaria domanda dei locatori, non occorre soffermarsi perché Pt_1
al riguardo non è stato proposto appello.
Il Tribunale ha infine ritenuto infondata la domanda riconvenzionale proposta da tesa Pt_1
alla condanna dei locatori alla restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della sti- pula del contratto, atteso che, in caso di cessione del contratto, in mancanza di diverso ac- cordo tra le parti, il conduttore cedente ha il diritto di recuperare la somma a suo tempo cor- risposta al locatore a titolo di deposito cauzionale direttamente dal proprio cessionario;
det- ta somma, in costanza di rapporto, resta nella disponibilità del locatore, il quale dovrà resti- tuirla solo al termine del rapporto a chi risulti essere conduttore a tale data e perciò, in caso di cessione del contratto, al cessionario.
L'appello di
[...]
che i documenti da lui prodotti dimostrino l'avvenuto pagamento dei ratei di Parte_2
ottobre e novembre 2016.
Premesso che l'opposto (attore sostanziale) non può far valere domande diverse da quelle proposte con l'ingiunzione nell'ipotesi in cui il debitore proponga opposizione al decreto in- giuntivo, che i locatori, con il ricorso monitorio, hanno lamentato il mancato Parte_3
pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2016. Di conseguenza l'indagine processuale e la relativa valutazione giudiziale dovevano essere foca- lizzate e cristallizzate sui periodi di riferimento indicati dagli originari ricorrenti. Pertanto, con l'opposizione introduttiva del presente giudizio di merito, esso al fine di contesta- Pt_1
re l'allegata morosità, aveva prodotto le ricevute relative ai bonifici di pagamento afferenti
7 alle suddette mensilità. Il Tribunale avrebbe dovuto arrestare l'esame interpretativo ai fatti e documenti dedotti dalle parti. Viceversa, avrebbe permesso ai locatori di variare completa- mente l'oggetto della domanda proposta nel ricorso monitorio, che si riferiva esclusivamen- te alle mensilità di ottobre e novembre 2016, e ha esteso la valutazione, attraverso una in- terpretazione deduttiva, errata e fuorviante, a periodi del tutto differenti rispetto a quelli lamentati dai ricorrenti.
Il Tribunale, dopo aver concesso ai locatori di esibire gli estratti conto bancari, la cui prove- nienza autentica non è stata peraltro dimostrata, ha ritenuto tardiva la produzione di tutte le contabili di bonifico eseguiti dall'opponente. Invece la valutazione circa la morosità del con- duttore doveva restare cristallizzata alle ragioni temporali esposte nel ricorso monitorio e, se tanto fosse correttamente accaduto, si sarebbe pervenuti alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per di più, nell'atto di citazione, l'opponente aveva espressamente dichiarato di non accet- tare il contraddittorio su fattispecie nuove rispetto a quelle dedotte nel ricorso monitorio ed eccepito il divieto per gli opposti di avanzare domande nuove rispetto a quelle fatte valere nel ricorso per decreto ingiuntivo;
ma tale eccezione sarebbe stata obliterata dal giudice di primo grado, il quale, non solo avrebbe consentito agli opposti di estendere la domanda a circostanze e fattispecie mai dedotte in precedenza, ma si sarebbe addirittura dilungato in una lunga discettazione sull'imputazione dei pagamenti, del tutto inconferente rispetto al tema della controversia.
La costituzione di e CP_2 CP_3
Gli appellati negano che vi sia mai stata una mutatio libelli, avendo essi fin dal ricorso mo- nitorio agito per il pagamento dei ratei di ottobre e novembre 2016, pagamento che il debi- tore non avrebbe mai dimostrato, tanto meno con le due distinte di bonifico prive di specifi- ca imputazione e perciò non riconducibili ai due ratei oggetto di domanda. Allegano la mala fede dell'appellante e ne chiedono la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La decisione della Corte
L'appello è infondato. Fin dal ricorso monitorio i locatori hanno agito per il pagamento dei ratei di ottobre e novembre 2016. Era onere del conduttore debitore dare la prova dell'av- venuto pagamento. L'onere probatorio del debitore può dirsi adempiuto soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva con riferimento a un ben determinato credito [Cass. ord. 25.09.2023 n. 27247].
8 Peraltro, Cass. 21.03.2023 n. 8046 spiega in motivazione che “il pagamento delle obbliga- zioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordi- ne di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo sog- giungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, con- cretantesi in una traditio anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dell'accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi consegui- to, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme sia- no state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/
2019)”.
sostiene fin dall'inizio che la prova del pagamento dei ratei reclamati dai lo- Parte_1
catori (ottobre e novembre 2016) consista in modo esauriente nella produzione in giudizio di due distinte di bonifico risalenti ai due mesi in questione ma privi di una specifica imputazio- ne di pagamento, salvo la generica causale “pagamento pigione”, a differenza di altri casi nei quali era indicato il mese di riferimento. L'imputazione postuma fatta in giudizio dal debitore
è stata tempestivamente contestata dai creditori;
sicché il Tribunale, dopo un'esauriente e ineccepibile premessa generale – non affatto contestata dall'appellante – sui criteri di impu- tazione, ha provveduto a un riscontro incrociato tra gli estratti conto prodotti dai creditori e le distinte di bonifico prodotte dal debitore;
e ha riscontrato che a due distinte – del
30.06.2015 e del 10.08.2015 – (di mera prenotazione e revocabili nel termine indicato) non corrispondevano accrediti in favore dei locatori, sicché esse non costituivano prova del pa- gamento.
In generale, come rilevato dal Tribunale e non contestato con l'appello, la sequenza dei bonifici andati a buon fine (cioè riscossi dai creditori) risultava in ritardo di due mesi rispetto alle mensilità alle quali i singoli pagamenti dovevano essere imputati. Per quel che ci interes- sa, è risultato provato per tabulas – come si dirà meglio tra poco – che i bonifici disposti ri- spettivamente a ottobre e novembre 2016 non potevano essere imputati a quei mesi, ma, ai sensi dell'art. 1193, 2° comma, c.c., ad agosto e settembre 2016, lasciando scoperto proprio il bimestre per il quale i locatori avevano agito in via monitoria.
9 Il Tribunale ha compiuto una scrupolosa verifica delle corrette imputazioni dei pagamenti, verifica che l'appellante contesta non nei risultati ma in quanto, a suo dire, indebita ed esor- bitante dai confini del tema decisionale. L'appellante non considera però che il giudice, in tal modo, ha concesso un'opportunità in più all'eccezione di pagamento, che poteva essere ri- gettata a prescindere se – come precisato da Cass. 8046\2023 cit. – la semplice disposizione di bonifico impartita dal solvens, pur documentata, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento. Tutte le distinte di bonifico prodotte in giudizio da sono meri ordini di Pt_1
operazioni bancarie impartiti dal correntista mandante all'istituto di credito mandatario, re- vocabili dal correntista entro il tempo prestabilito dall'istituto. Pertanto tali documenti com- provano mere disposizioni di bonifico ma non pagamenti già irrevocabilmente ed effettiva- mente eseguiti, della cui prova, secondo Cass. 8046\2023 cit., è onerato il debitore.
Riepilogando, il Tribunale, incrociando i dati forniti dagli estratti conto dei locatori con le distinte di bonifico prodotte dal conduttore, ha potuto accertare la fondatezza della doman- da dei locatori in ordine al mancato pagamento dei ratei di ottobre e novembre 2016. Infatti, come ben spiegato dal primo giudice nella sentenza impugnata, fino al mese di aprile 2015, tutti i bonifici bancari disposti dal conduttore recavano chiaramente nella causale il mese di riferimento. L'imputazione del pagamento era legittimamente fatta dal debitore. Peraltro il debitore aveva già accumulato due mesi di ritardo, perché il bonifico riferito espressamente alla mensilità di aprile 2015 fu disposto il 19.06.2015.
Le successive distinte di bonifico recano nella causale soltanto “pagamento pigione” e sono perciò prive di imputazione a un mese determinato. Ne consegue che l'imputazione di quei pagamenti va fatta in base ai criteri legali di cui al secondo comma dell'art. 1193 c.c.: tra più debiti scaduti di uguale importo, al più antico. E se con il bonifico del 19.06.2015 pagò Pt_1
il rateo di canone dell'aprile precedente, il successivo bonifico del 21.07.2015 non poteva che riferirsi al mese di maggio;
il bonifico del 26.08.2015 è imputabile al mese di giugno.
Allo stesso periodo risalgono due distinte di bonifico – in data 30.06.2015 e 10.08.2015 – che non hanno trovato riscontro negli estratti conto dei creditori e ciò vuol dire che le relati- ve somme non furono mai ricevute e incassate (la circostanza non è contestata in appello). Si andò così avanti con questa discrasia di due mesi, per cui i bonifici del 27.10.2016 e del
29.11.2016 (le cui distinte, come le precedenti, sono prive di imputazione) non possono che riferirsi – a norma del richiamato art. 1193, 2° comma, c.c. – rispettivamente ai mesi di ago- sto e settembre 2016. La successiva disposizione di bonifico del 16.12.2016 torna a recare
10 quale sua specifica causale anche una espressa imputazione, da parte del solvens, al mese di dicembre 2016. Sicché restarono scoperti proprio i mesi di ottobre e novembre 2016, per i quali i locatori hanno fondatamente agito in via monitoria.
L'appello va perciò respinto.
Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modi- fiche;
scaglione fino a € 5.200,00; importi medi.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., né con riguar- do all'elemento oggettivo (prova del danno), né con riferimento all'elemento soggettivo, ravvisabile nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute (ma- la fede), ovvero nel difetto della normale diligenza per acquisire tale consapevolezza (colpa grave).
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , e , Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
avverso la sentenza del Napoli Nord 23.01.2020 n. 270, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di Parte_1 [...]
, e , con distrazione in favore dell'avv. Augusto de Lu- CP_2 CP_3 CP_4
ca, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.915,00 per compensi ed € 437,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
11
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'appello di Napoli
Quarta Sezione Civile composta dai magistrati dr. Giuseppe De Tullio – presidente dr. Massimo Sensale – consigliere est.
dr. Rosanna De Rosa – consigliere all'udienza del 14.01.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 722\2020 RG in materia di locazione di immobile ad uso non abitati- vo (appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli Nord 23.01.2020 n. 270), vertente tra
, c.f. , nato il [...] a [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
Via A. D'Auria 154, con domicilio eletto in Mariglianella, Via G. Marconi 84, nello Studio Lega- le Associato , p.iva , rappresentato e difeso dall'avv. Mario Cu- CP_1 P.IVA_1
sano, c.f. giusta procura in calce al ricorso in appello, fax 081.8411309, C.F._2
domicilio digitale appellante Email_1
e c.f. , nata a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._3
Circumvallazione esterna 7, c.f. nata il [...] a [...]- CP_3 C.F._4
soria, residente in [...], e c.f. , CP_4 C.F._5
nato il [...] a [...], ivi residente a[...], con domicilio eletto in Ca- soria, Via Trav. Michelangelo 14, studio dell'avv. Augusto de Luca, c.f. C.F._6
che li rappresenta e difende giusta procura allegata alla memoria di costituzione in appello, appellata
Conclusioni
Per : «1. (…).
2. Nel merito, accogliere l'appello e, conseguentemente, in ri- Parte_1
1 forma della sentenza impugnata, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 1372/2018 del Tribunale di Napoli Nord (…), annullando la condanna al pagamento di Euro 2.700,00 a carico dell'appellante.
3. Condannare gli appellati in solido al pagamento di spese e compen- si del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipatario».
Per , e : «1) (…); 2) dichiarare inammissibile e CP_2 CP_3 CP_4
comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal dott. avverso la sentenza n. 270/2020 del 23.1.2020 del Tribunale di Napoli Nord Pt_1
(…) e, pertanto, confermare il detto provvedimento;
3) alla luce della temerarietà della op- posizione spiegata dal dott. NE, condannare lo stesso al risarcimento dei danni ex art. 96
c.p.c. in favore dei sig.ri , e , da determinarsi CP_2 CP_3 CP_4
secondo giustizia ed equità; 4) con vittoria di spese e competenze di codesto giudizio da di- strarsi in favore del procuratore che dichiara di averne fatto anticipo».
La fase monitoria
Con ricorso monitorio del 10.01.2018, , e – CP_2 CP_3 CP_4
premesso di essere proprietari di un immobile in Villa di Briano al C.so Umberto 217, conces- so in locazione a a uso farmacia con decorrenza dal 3.01.2007 in virtù di con- Parte_1
tratto registrato il 27.12.2006 presso l'Agenzia delle Entrate di Casoria al n. 5597/3; precisato che il contratto prevedeva il versamento, da parte del conduttore, di un canone di locazione di euro 16.200,00 annuali, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 1.350,00; che il conduttore si era reso moroso nel pagamento dei seguenti importi: (a) € 2.700,00 per i ca- noni di locazione relativi ai mesi di ottobre e novembre 2016; (b) € 6.534,64 per l'aggiorna- mento ISTAT nella misura del 75% sull'importo di volta in volta aggiornato, per gli ultimi cin- que anni;
(c) € 174,00 pari al 50% dell'imposta di registro relativa al 2015; (d) € 169,75 pari al
50% dell'imposta di registro relativa al 2017; il tutto per complessivi € 9.578,39 – chiesero emettersi ingiunzione di pagamento (proc. monitorio RG 470\2018).
Con decreto ingiuntivo n. 1372/2018 del 20.02.2018, il Tribunale di Napoli Nord accolse la domanda limitatamente alla somma di € 3.043,75 per canoni di locazione maturati e non corrisposti per i mesi di ottobre e novembre 2016, nonché per la metà delle imposte di regi- stro per gli anni 2015 e 2017; la rigettò invece per gli aggiornamenti Istat (€ 6.534,64).
Già in sede monitoria, il Tribunale osservò che, alla luce di un pacifico e consolidato orien- tamento giurisprudenziale di legittimità e di merito, gli aumenti annuali per variazione Istat, nei contratti di locazione a uso diverso dall'abitativo, sono dovuti solo previa specifica richie-
2 sta del locatore, successiva all'avvenuta variazione degli indici di riferimento (Cass. 3014/12;
Cass. 1290/1998), con l'ulteriore precisazione che la richiesta di aggiornamento si pone co- me condizione per il sorgere del relativo diritto, con la conseguenza che il locatore può pre- tendere il canone aggiornato solo dal momento della stessa, senza che sia configurabile nemmeno un suo diritto a ottenere il pagamento degli arretrati (App. Napoli 3.03.1990). Nel caso in esame, invece, i ricorrenti non avevano documentato l'avvenuta richiesta periodica di pagamento degli aggiornamenti Istat.
L'opposizione di NE al decreto ingiuntivo
Con ricorso del 20.03.2018, propose opposizione ed eccepì l'inesistenza del credito Pt_1
azionato per avere egli regolarmente corrisposto il canone pattuito per tutta la durata del rapporto, come attestato da ricevute di bonifico bancario prodotte in giudizio. In particolare, sarebbero stati regolarmente pagati i canoni di locazione per i mesi di ottobre e novembre
2016, nonché il 50% dell'imposta di registro per il 2015; NE non avrebbe invece versato il
50% dell'imposta di registro per il 2017 perché nel luglio di quell'anno aveva ceduto l'azienda a , con automatico subentro di quest'ultima nel contratto di locazione. Controparte_5
L'opponente chiese perciò la revoca del decreto ingiuntivo e, in riconvenzionale, la restitu- zione della somma di € 2.700,00, versata a titolo di deposito cauzionale al momento della sottoscrizione del contratto;
con vittoria di spese e condanna dei ricorrenti ex art. 96 c.p.c..
La costituzione di e in primo grado CP_2 CP_3
Si costituirono i locatori e e dedussero che il conduttore non era stato mai CP_2 CP_3
puntuale nel pagamento del canone, fino ad accumulare definitivamente due mensilità di ri- tardo riferibili a ottobre e novembre 2016. Il rimborso del 50% della tassa di registro era sta- to onorato solo fino al 2015 e tuttavia il versamento eseguito il 28.12.2015 era stato consi- derato tardivo dall'Agenzia delle Entrate e imputato all'anno di imposta 2016. Successiva- mente NE non avrebbe versato l'imposta per gli anni 2016 e 2017, tant'è che a tale adem- pimento era stata costretta a sopperire parte locatrice, come da ricevute di pagamento in atti. Quanto infine al deposito cauzionale, la riconvenzionale di è infondata dato che in Pt_1
caso di cessione dell'azienda e del contratto di locazione, il diritto alla restituzione del depo- sito cauzionale sorge in capo al soggetto che risulti essere conduttore al momento del rila- scio del bene locato all'esito dell'estinzione del rapporto. I convenuti in opposizione (attori sostanziali) conclusero chiedendo l'integrale rigetto dell'opposizione e della riconvenzionale, con vittoria di spese e risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
3 La sentenza di primo grado
Il Tribunale, con sentenza 23.01.2020 n. 270, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto ingiuntivo e condannato l'opponente al pagamento, in favore degli Pt_1
opposti e , della somma di € 2.700,00 oltre interessi al tasso legale dalle singole CP_2 CP_3
scadenze al soddisfo. Ha rigettato la domanda riconvenzionale. Ha compensato le spese.
In motivazione, quanto alla morosità dei mesi di ottobre e novembre 2016, il Tribunale ha osservato che:
-- ha negato la morosità, producendo copia di disposizioni di bonifici bancari del Pt_1
27.10.2016 (con data di esecuzione 28.10.2016 e valuta beneficiario al 31.10.2016) e del
29.11.2016 (con data di esecuzione 6.12.2016 e valuta beneficiario al 7.12.2016), che egli ha imputato (nel ricorso in opposizione) proprio al pagamento dei due canoni di locazione og- getto di richiesta monitoria;
-- i locatori hanno contestato detta imputazione, deducendo che, per effetto di accumulati ritardi nel pagamento dei canoni, il conduttore avrebbe maturato due mensilità di morosità da imputarsi proprio ai canoni di ottobre e novembre 2016;
-- dall'esame incrociato della documentazione contabile in atti (copie di disposizioni di boni- fici bancari, prodotti da ed estratti conto bancari, prodotti da e ) si desu- Pt_1 CP_2 CP_3
me la correttezza della tesi sostenuta dai locatori;
-- va premesso in diritto che “in tema di imputazione di pagamento, quando il debitore non si avvalga della facoltà di dichiarare quale debito intenda soddisfare, la scelta, come desumibi- le dall'art. 1195 c.c., spetta al creditore, il quale, nello stesso documento di quietanza, può dichiarare di imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati, subentrando i criteri le- gali di cui all'art. 1193 c.c., che hanno carattere suppletivo, soltanto quando né il debitore né il creditore abbiano effettuato l'imputazione” (ex multis, Cass. 2672/2013, Cass. 917/2013);
-- in altri termini, in presenza di espressa e chiara imputazione da parte del debitore all'atto del pagamento (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1193, comma 1, c.p.c.), non seguita da tempestiva e giustificata opposizione manifestata dal creditore, l'imputazione operata dal debitore resta definitivamente ferma, non potendo la stessa essere modificata in maniera postuma e unilaterale da una delle parti del rapporto;
in assenza di espressa imputazione operata dal debitore all'atto stesso del pagamento, invece, l'imputazione potrebbe essere operata dal creditore attraverso apposita dichiarazione contenuta nella quietanza di paga- mento (art. 1195 c.p.c.); se, invece, né debitore né creditore abbiano operato imputazione
4 alcuna all'atto del pagamento, soccorrono, in via suppletiva, i criteri legali previsti dall'art. 1193, comma 2, c.c.;
-- nel caso in esame, le copie delle distinte di bonifici bancari prodotte da del Pt_1
27.10.2016 e del 29.11.2016 sono prive di qualsivoglia univoca e precisa imputazione di pa- gamento;
infatti, nella causale dei detti bonifici è contenuta la sola generica dicitura “paga- mento pigione”, senza alcuna indicazione del periodo di riferimento;
ne consegue che l'im- putazione dei detti pagamenti ai canoni di locazione per le mensilità di ottobre e novembre
2016 è stata operata unilateralmente dal conduttore solo ex post nell'ambito del giudizio di opposizione;
-- i locatori, convenuti in opposizione, hanno contestato, sin dalla costituzione in giudizio, detta imputazione e hanno prodotto estratti conto bancari a partire dal novembre 2009, dai quali è emerso che, sino al mese di aprile 2015, tutti i bonifici bancari disposti dall'opponen- te recavano chiaramente nell'indicazione della causale anche il periodo di riferimento dell'e- seguito pagamento;
-- di contro, a partire dai bonifici datati luglio 2015 (e invero, il bonifico espressamente impu- tato dall'opponente alla mensilità di aprile 2015 risulta essere datato solo 19.06.2015, ciò a dimostrazione dei ritardi a catena dedotti dai locatori), le causali appaiono genericamente riferite al “pagamento pigione” senza alcuna indicazione del periodo di riferimento;
né i lo- catori, alla ricezione dei detti pagamenti, risultano aver operato imputazione alcuna, dal che consegue che per operare l'imputazione di tutti tali pagamenti successivi alla mensilità dell'aprile 2015 occorre far riferimento ai criteri suppletivi di cui all'art. 1193, comma 2, c.c.;
-- nel corso della prima udienza, ha prodotto ulteriori distinte di bonifico attestanti pa- Pt_1
gamenti dei ratei di canone sin dall'annualità 2007;
-- è emerso tuttavia che, per quanto riguarda i ratei relativi al 2015, e, in particolare, quelli le cui causali dei rispettivi bonifici risultano prive dell'indicazione di univoca imputazione (in re- lazione al periodo di riferimento), vi è discrasia rispetto agli estratti conto bancari prodotti in atti dai locatori;
-- in particolare, mentre vi è integrale corrispondenza tra le distinte di bonifico prodotte da ed estratti conto bancari dei locatori sino al pagamento della mensilità dell'aprile 2015, Pt_1
per quanto riguarda il pagamento della mensilità di maggio 2015 ha prodotto una di- Pt_1
stinta di bonifico del 30.06.2015, con valuta beneficiario 1.07.2015, che non trova alcuna corrispondenza negli estratti conto prodotti in relazione al medesimo periodo;
5 -- di contro, il primo bonifico che risulta effettivamente accreditato sul conto corrente dei lo- catori dopo il 19.06.2015 (ossia dopo il bonifico imputato dallo stesso nella relativa Pt_1
causale, al canone dell'aprile 2015), risulta essere quello del 21.07.2015 con data valuta be- neficiario 27.07.2015, da imputarsi (in assenza di espressa imputazione da parte del debitore e dei creditori) alla mensilità di maggio 2015 ai sensi dell'art. 1193, comma 2, c.c.;
-- le distinte di bonifico prodotte in giudizio da sono meri ordini di operazioni bancarie Pt_1
impartiti dal correntista mandante all'istituto di credito mandatario e che, peraltro, possono sempre essere revocati dal cliente correntista entro il tempo prestabilito dall'istituto, come si evince dalle stesse distinte, sicché tali documenti comprovano mere disposizioni di bonifi- co ma non un pagamento già irrevocabilmente ed effettivamente eseguito;
-- ne consegue che contro tali documenti è ammessa la prova contraria da parte del credito- re che eccepisca la mancata ricezione del pagamento;
prova contraria che i locatori hanno positivamente fornito attraverso la produzione degli estratti conto bancari relativi al periodo in discorso, tra cui, appunto, non compare l'accredito del bonifico del 30.06-01.07.2015;
-- di conseguenza tale pagamento non è dimostrato;
-- analogamente, la copia della disposizione di bonifico del 10.08.2015 con valuta beneficia- rio 11.08.2015 non ha trovato corrispondenza negli estratti conto bancari prodotti dai loca- tori per tale periodo, onde il relativo pagamento non può dirsi dimostrato;
-- il pagamento immediatamente successivo a quello del 21-27.07.2015 (imputabile al cano- ne di maggio 2015 come innanzi detto), che risulta effettivamente accreditato sul conto cor- rente dei locatori, è quello del bonifico del 26.08.2015, con valuta beneficiario 27.08.2015, anch'esso privo di dichiarata imputazione né da parte del debitore né da parte dei creditori, sicché esso va imputato, ex art. 1193, comma 2, c.c., al rateo di giugno 2015;
-- in tal modo risulta essersi generata una discrasia di due mensilità (pari a quella dei due bonifici che non hanno trovato corrispondenza di accredito sul conto corrente bancario dei creditori) tra le imputazioni di pagamento oggi dedotte dal conduttore e quelle dedot- Pt_1
te dai locatori e;
CP_2 CP_3
-- in particolare, in assenza di espressa imputazione anche nelle successive disposizioni di bonifico, seguendo i criteri suppletivi di cui all'art. 1193, comma 2, c.c. (che, a parità di debiti scaduti della medesima natura, con eguale garanzia e di medesimo importo, vuole estinto il debito più antico), le disposizioni di bonifico del 27-31.10.2016 e del 29.11-07.12.2016 (pro- dotte da sin dalla propria costituzione in giudizio) non sono imputabili, in realtà, alle Pt_1
6 mensilità di ottobre e novembre 2016 (come dedotto dall'opponente stesso), bensì alle mensilità di agosto e settembre 2016;
-- la disposizione di bonifico immediatamente successiva, ossia quella del 16-21.12.2016 (pa- rimenti prodotta in atti dai locatori) torna a recare quale sua specifica causale anche una espressa imputazione, indicata dallo stesso conduttore in “dicembre 2016” (come anche, via via, per tutte le successive distinte di bonifico prodotte da;
ne deriva che la morosità Pt_1
relativa ai due pagamenti che non risultano aver trovato corrispondenza di accredito sul con- to corrente degli opposti va imputata proprio alle mensilità di ottobre e novembre 2016 (così come dedotto nel ricorso monitorio);
-- l'opposizione di al riguardo, si è rivelata, quindi, infondata. Pt_1
Sulle altre pretese creditorie, in merito alle quali il Tribunale ha accolto l'opposizione di e pertanto rigettato l'originaria domanda dei locatori, non occorre soffermarsi perché Pt_1
al riguardo non è stato proposto appello.
Il Tribunale ha infine ritenuto infondata la domanda riconvenzionale proposta da tesa Pt_1
alla condanna dei locatori alla restituzione del deposito cauzionale versato all'atto della sti- pula del contratto, atteso che, in caso di cessione del contratto, in mancanza di diverso ac- cordo tra le parti, il conduttore cedente ha il diritto di recuperare la somma a suo tempo cor- risposta al locatore a titolo di deposito cauzionale direttamente dal proprio cessionario;
det- ta somma, in costanza di rapporto, resta nella disponibilità del locatore, il quale dovrà resti- tuirla solo al termine del rapporto a chi risulti essere conduttore a tale data e perciò, in caso di cessione del contratto, al cessionario.
L'appello di
[...]
che i documenti da lui prodotti dimostrino l'avvenuto pagamento dei ratei di Parte_2
ottobre e novembre 2016.
Premesso che l'opposto (attore sostanziale) non può far valere domande diverse da quelle proposte con l'ingiunzione nell'ipotesi in cui il debitore proponga opposizione al decreto in- giuntivo, che i locatori, con il ricorso monitorio, hanno lamentato il mancato Parte_3
pagamento dei canoni di locazione relativi alle mensilità di ottobre e novembre 2016. Di conseguenza l'indagine processuale e la relativa valutazione giudiziale dovevano essere foca- lizzate e cristallizzate sui periodi di riferimento indicati dagli originari ricorrenti. Pertanto, con l'opposizione introduttiva del presente giudizio di merito, esso al fine di contesta- Pt_1
re l'allegata morosità, aveva prodotto le ricevute relative ai bonifici di pagamento afferenti
7 alle suddette mensilità. Il Tribunale avrebbe dovuto arrestare l'esame interpretativo ai fatti e documenti dedotti dalle parti. Viceversa, avrebbe permesso ai locatori di variare completa- mente l'oggetto della domanda proposta nel ricorso monitorio, che si riferiva esclusivamen- te alle mensilità di ottobre e novembre 2016, e ha esteso la valutazione, attraverso una in- terpretazione deduttiva, errata e fuorviante, a periodi del tutto differenti rispetto a quelli lamentati dai ricorrenti.
Il Tribunale, dopo aver concesso ai locatori di esibire gli estratti conto bancari, la cui prove- nienza autentica non è stata peraltro dimostrata, ha ritenuto tardiva la produzione di tutte le contabili di bonifico eseguiti dall'opponente. Invece la valutazione circa la morosità del con- duttore doveva restare cristallizzata alle ragioni temporali esposte nel ricorso monitorio e, se tanto fosse correttamente accaduto, si sarebbe pervenuti alla revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Per di più, nell'atto di citazione, l'opponente aveva espressamente dichiarato di non accet- tare il contraddittorio su fattispecie nuove rispetto a quelle dedotte nel ricorso monitorio ed eccepito il divieto per gli opposti di avanzare domande nuove rispetto a quelle fatte valere nel ricorso per decreto ingiuntivo;
ma tale eccezione sarebbe stata obliterata dal giudice di primo grado, il quale, non solo avrebbe consentito agli opposti di estendere la domanda a circostanze e fattispecie mai dedotte in precedenza, ma si sarebbe addirittura dilungato in una lunga discettazione sull'imputazione dei pagamenti, del tutto inconferente rispetto al tema della controversia.
La costituzione di e CP_2 CP_3
Gli appellati negano che vi sia mai stata una mutatio libelli, avendo essi fin dal ricorso mo- nitorio agito per il pagamento dei ratei di ottobre e novembre 2016, pagamento che il debi- tore non avrebbe mai dimostrato, tanto meno con le due distinte di bonifico prive di specifi- ca imputazione e perciò non riconducibili ai due ratei oggetto di domanda. Allegano la mala fede dell'appellante e ne chiedono la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La decisione della Corte
L'appello è infondato. Fin dal ricorso monitorio i locatori hanno agito per il pagamento dei ratei di ottobre e novembre 2016. Era onere del conduttore debitore dare la prova dell'av- venuto pagamento. L'onere probatorio del debitore può dirsi adempiuto soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva con riferimento a un ben determinato credito [Cass. ord. 25.09.2023 n. 27247].
8 Peraltro, Cass. 21.03.2023 n. 8046 spiega in motivazione che “il pagamento delle obbliga- zioni per somma di denaro adempiute al domicilio del debitore, ove effettuabile in banca, si perfeziona solo allorché la rimessa entri materialmente nella disponibilità dell'avente diritto e non anche quando (e per il solo fatto che) il debitore abbia inoltrato alla propria banca l'ordi- ne di bonifico e questa abbia dichiarato di avervi dato corso (Cass. 149/2003), dovendo sog- giungersi che tale disposizione – ove non immediatamente eseguibile – è revocabile o anche suscettibile di storno ove non andata a buon fine. Il pagamento postula il trasferimento, con- cretantesi in una traditio anche se non necessariamente materiale, della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del solvens a quella dell'accipiens e quindi il conseguimento effettivo da parte di quest'ultimo della disponibilità della somma, effetto che non può ritenersi consegui- to, neppure in via presuntiva, con il mero ordine di bonifico ove non risulti che le somme sia- no state sicuramente incamerate (Cass. 10632/1996; Cass. 27520/2008; Cass. 15359/
2019)”.
sostiene fin dall'inizio che la prova del pagamento dei ratei reclamati dai lo- Parte_1
catori (ottobre e novembre 2016) consista in modo esauriente nella produzione in giudizio di due distinte di bonifico risalenti ai due mesi in questione ma privi di una specifica imputazio- ne di pagamento, salvo la generica causale “pagamento pigione”, a differenza di altri casi nei quali era indicato il mese di riferimento. L'imputazione postuma fatta in giudizio dal debitore
è stata tempestivamente contestata dai creditori;
sicché il Tribunale, dopo un'esauriente e ineccepibile premessa generale – non affatto contestata dall'appellante – sui criteri di impu- tazione, ha provveduto a un riscontro incrociato tra gli estratti conto prodotti dai creditori e le distinte di bonifico prodotte dal debitore;
e ha riscontrato che a due distinte – del
30.06.2015 e del 10.08.2015 – (di mera prenotazione e revocabili nel termine indicato) non corrispondevano accrediti in favore dei locatori, sicché esse non costituivano prova del pa- gamento.
In generale, come rilevato dal Tribunale e non contestato con l'appello, la sequenza dei bonifici andati a buon fine (cioè riscossi dai creditori) risultava in ritardo di due mesi rispetto alle mensilità alle quali i singoli pagamenti dovevano essere imputati. Per quel che ci interes- sa, è risultato provato per tabulas – come si dirà meglio tra poco – che i bonifici disposti ri- spettivamente a ottobre e novembre 2016 non potevano essere imputati a quei mesi, ma, ai sensi dell'art. 1193, 2° comma, c.c., ad agosto e settembre 2016, lasciando scoperto proprio il bimestre per il quale i locatori avevano agito in via monitoria.
9 Il Tribunale ha compiuto una scrupolosa verifica delle corrette imputazioni dei pagamenti, verifica che l'appellante contesta non nei risultati ma in quanto, a suo dire, indebita ed esor- bitante dai confini del tema decisionale. L'appellante non considera però che il giudice, in tal modo, ha concesso un'opportunità in più all'eccezione di pagamento, che poteva essere ri- gettata a prescindere se – come precisato da Cass. 8046\2023 cit. – la semplice disposizione di bonifico impartita dal solvens, pur documentata, non dimostra l'esecuzione e il buon fine del pagamento. Tutte le distinte di bonifico prodotte in giudizio da sono meri ordini di Pt_1
operazioni bancarie impartiti dal correntista mandante all'istituto di credito mandatario, re- vocabili dal correntista entro il tempo prestabilito dall'istituto. Pertanto tali documenti com- provano mere disposizioni di bonifico ma non pagamenti già irrevocabilmente ed effettiva- mente eseguiti, della cui prova, secondo Cass. 8046\2023 cit., è onerato il debitore.
Riepilogando, il Tribunale, incrociando i dati forniti dagli estratti conto dei locatori con le distinte di bonifico prodotte dal conduttore, ha potuto accertare la fondatezza della doman- da dei locatori in ordine al mancato pagamento dei ratei di ottobre e novembre 2016. Infatti, come ben spiegato dal primo giudice nella sentenza impugnata, fino al mese di aprile 2015, tutti i bonifici bancari disposti dal conduttore recavano chiaramente nella causale il mese di riferimento. L'imputazione del pagamento era legittimamente fatta dal debitore. Peraltro il debitore aveva già accumulato due mesi di ritardo, perché il bonifico riferito espressamente alla mensilità di aprile 2015 fu disposto il 19.06.2015.
Le successive distinte di bonifico recano nella causale soltanto “pagamento pigione” e sono perciò prive di imputazione a un mese determinato. Ne consegue che l'imputazione di quei pagamenti va fatta in base ai criteri legali di cui al secondo comma dell'art. 1193 c.c.: tra più debiti scaduti di uguale importo, al più antico. E se con il bonifico del 19.06.2015 pagò Pt_1
il rateo di canone dell'aprile precedente, il successivo bonifico del 21.07.2015 non poteva che riferirsi al mese di maggio;
il bonifico del 26.08.2015 è imputabile al mese di giugno.
Allo stesso periodo risalgono due distinte di bonifico – in data 30.06.2015 e 10.08.2015 – che non hanno trovato riscontro negli estratti conto dei creditori e ciò vuol dire che le relati- ve somme non furono mai ricevute e incassate (la circostanza non è contestata in appello). Si andò così avanti con questa discrasia di due mesi, per cui i bonifici del 27.10.2016 e del
29.11.2016 (le cui distinte, come le precedenti, sono prive di imputazione) non possono che riferirsi – a norma del richiamato art. 1193, 2° comma, c.c. – rispettivamente ai mesi di ago- sto e settembre 2016. La successiva disposizione di bonifico del 16.12.2016 torna a recare
10 quale sua specifica causale anche una espressa imputazione, da parte del solvens, al mese di dicembre 2016. Sicché restarono scoperti proprio i mesi di ottobre e novembre 2016, per i quali i locatori hanno fondatamente agito in via monitoria.
L'appello va perciò respinto.
Spese del grado secondo soccombenza, liquidate in base al DM 55\2014 e successive modi- fiche;
scaglione fino a € 5.200,00; importi medi.
Non sussistono i presupposti della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., né con riguar- do all'elemento oggettivo (prova del danno), né con riferimento all'elemento soggettivo, ravvisabile nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute (ma- la fede), ovvero nel difetto della normale diligenza per acquisire tale consapevolezza (colpa grave).
La Corte dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari Parte_1
a quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Per questi motivi
la Corte d'appello di Napoli, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , e , Parte_1 CP_2 CP_3 CP_4
avverso la sentenza del Napoli Nord 23.01.2020 n. 270, così provvede:
a) rigetta l'appello;
b) condanna alla rifusione delle spese del presente grado in favore di Parte_1 [...]
, e , con distrazione in favore dell'avv. Augusto de Lu- CP_2 CP_3 CP_4
ca, dichiaratosi antistatario, che liquida in € 2.915,00 per compensi ed € 437,25 per rimborso forfetario di spese generali al 15%, oltre IVA e CPA;
c) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 mag- gio 2002 n. 115, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo pari a Parte_1
quanto dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Napoli il 14 gennaio 2025
Il consigliere est. Il presidente dr. Massimo Sensale dr. Giuseppe De Tullio firme apposte in modalità digitale
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