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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/11/2025, n. 1705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1705 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. OV D'AN Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LA TT Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 292/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
C.F. in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. COMANDÈ CARLO,
PEC: Email_1 appellante contro
Controparte_1
,
[...]
C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, P.IVA_2
PEC: Email_2
appellato
1
Conclusioni per l'appellante:
a. In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 3656/2019 emessa in data
24 luglio 2019 dal Tribunale di Palermo …., non notificata e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare la tempestività della documentazione finale di spesa inviata da
in data 30 settembre 2010 in ossequio a quanto previsto nel bando e nel decreto di Pt_1 finanziamento;
2. accertare e dichiarare che Parte_1
è titolare del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con conseguente
[...]
conferma del decreto ingiuntivo opposto in prime cure dall'amministrazione regionale e, quindi, il diritto dell'istituto stesso alla corresponsione da parte dell'
[...]
delle somme ivi portate pari ad € 507.622,12 oltre Parte_2 interessi nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, ed oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria;
3. accertare e dichiarare che Parte_1 ha diritto al mantenimento del finanziamento originariamente concesso pari ad €
[...]
1.039.678,65 ed alla corresponsione delle somme a saldo non ancora versate in favore dell' . Pt_1
b. In ordine alle domande non esaminate in prime cure si ribadiscono le conclusioni in quella sede esposte:
- In ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incoato dall'
[...]
, rigettare la spiegata opposizione e per l'effetto Parte_2 accertare e dichiarare che Parte_1
è titolare del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto in prime cure dall'amministrazione regionale e, quindi, il diritto dell'istituto stesso alla corresponsione da parte dell'
[...]
delle somme ivi portate pari ad € 507.622,12 oltre Parte_2 interessi nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, ed oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria;
2 - In ordine al giudizio di impugnazione del D.D.G. n. 1104/S.6 TUR del 12 agosto 2014, di revoca integrale del finanziamento originariamente concesso avviato da
[...]
, accertare e dichiarare l'illegittimità Parte_3
dello stesso per le ragioni ampiamente spiegate in atti e per l'effetto dichiarare che
[...]
ha diritto al mantenimento d4el Parte_1
finanziamento originariamente concesso pari ad € 1.039.678,65 ed alla corresponsione delle somme a saldo non ancora versate in favore dell . Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni per l'appellato: nel merito, rigettare – ad integrale conferma della sentenza impugnata - l'appello avversario, perché infondato;
- in subordine e nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante , previa conferma e/o accertamento e dichiarazione della legittimità del Pt_1
provvedimento di revoca del contributo adottato dall'Amministrazione in ragione dei gravi inadempimenti dell , e, conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto dall'Amministrazione, condannare l'Istituto medesimo a restituire al concludente
Assessorato le somme indebitamente percepite a titolo di anticipazione, nella misura di €.
1.039.678,35 oltre interessi legali dalla data di percezione delle medesime (o, in subordine, dalla data di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo) al soddisfo.
Vinte anche le spese del secondo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3656/2019, pubblicata in data 24 luglio 2019, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione interposta dall' Parte_2
(di seguito, per brevità, solo ) avverso il decreto n. 4030/14 con
[...] Parte_2 cui il medesimo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 507.622,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del finanziamento concesso all' Parte_1
(di seguito, per brevità, ), con il D.D.G. n. 368/S6 T.U.R. del
[...] Pt_1
4/3/2011, per le Rappresentazioni Classiche della stagione 2010, nella misura complessiva di euro 1.777.000,00.
3 Con la medesima pronuncia, il Tribunale ha rigettato la domanda, proposta da nel Pt_1
giudizio riunito R.G. 13772/2015, di accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca del predetto finanziamento, nel frattempo adottato dall'Assessorato in data 12 agosto
2014, con D.D.G. 1104/ST T.U.R. e - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione regionale - ha condannato l'Istituto alla restituzione delle somme già percepite a titolo di acconto, pari ad euro 1.039.678,65, oltre interessi legali dal
21/12/2012 al soddisfo.
Il Tribunale ha, invero, ritenuto legittima la revoca del finanziamento in ragione del mancato rispetto da parte dell'Istituto del termine perentorio decorrente dalla conclusione della manifestazione, assegnato dal bando per l'invio della documentazione a consuntivo.
Il Tribunale, osservato che la conclusione della stagione 2010, per come pacifico, era avvenuta il 1° agosto 2010 e che, ai sensi del bando di cui al D.D.G. n. 187/S6 TUR del
25/03/2010, la documentazione a consuntivo doveva essere inviata entro e non oltre 60 giorni, ha ritenuto che l' non avesse provato di aver inviato la documentazione in parola entro Pt_1 il giorno 30 settembre 2010.
Il primo Giudice ha infatti ritenuto conducenti le indicazioni in merito rilevabili dalle stampigliature automatiche di accettazione del plico da parte dell'Ufficio Postale “96100 –
Poste Business Sira (SR)” e dal protocollo in uscita (n. 1496/2010) - tutte riportanti la data del 1° ottobre 2010 - rispetto a quella del timbro rotondo manuale, recante l'indicazione invece della data del 30 settembre 2010.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata in data 13 febbraio 2020, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice di prime cure ritenuto tardivo l'invio della documentazione finale assegnando prevalenza alla data indicata nella stampigliatura automatica rispetto a quella manuale, nonostante il Giudice penale - in un giudizio in cui aveva assolto alcuni dipendenti – avesse ritenuto prevalente la timbratura manuale di ricezione del plico in Pt_1
data 30 settembre 2010, riconducendo la discrasia di date ad un errore di pesatura attribuibile soltanto all'Ufficio Postale e rimediato il successivo 1° ottobre 2010.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 27 maggio 2020, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4 4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 16 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non è fondato e deve, pertanto essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti della revoca del cofinanziamento di cui è causa, occorre in primo luogo verificare se siano stati effettivamente rispettati i termini previsti dal bando della chiamata progetti di cui al DDG 187/S6 TUR del 25/3/2010, per la trasmissione del rendiconto.
Giova allora ricordare che, la fase D del predetto bando, con riguardo alle spese rimborsabili e ai consuntivi, dispone che “entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, pena la revoca del cofinanziamento concesso, è fatto obbligo di presentare il consuntivo corredato della seguente documentazione…”. E poiché, nel caso di specie, per come pacifico, il ciclo di spettacoli organizzati dall' nella stagione 2010 si è concluso Pt_1 il 1° agosto 2010, il termine perentorio per l'invio della documentazione scadeva il 30 settembre 2010.
È ben vero che, come chiarito dalla S.C. (Cass. sent. 04/06/2007, n. 12954; Cass. sent.
13/04/2006, n. 8649) la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione (da cui consegue peraltro la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) e tuttavia nel caso di specie, l' “accettazione di raccomandata” versata in atti dall' Pt_1
(p. 249/374 del fascicolo di primo grado allegato all'appello) risulta del tutto illeggibile, cosicché non può affermarsi la sua riconducibilità al plico inviato all'Assessorato contenente la documentazione finale.
A ciò si aggiunga che, le deduzioni dell'appellante secondo cui mentre in data 30 settembre
2010 sarebbe avvenuta la consegna all'ufficio postale per la trasmissione, a fronte del pagamento di una commissione pari ad euro 10,00, mentre in data 1° ottobre 2010 l' Pt_1
5 avrebbe soltanto provveduto al pagamento di un sovrapprezzo di euro 0,45 (determinato dall'ufficio per il maggior peso della busta accertato a seguito di un errore di pesatura) non trovano riscontro nella documentazione in atti, atteso che la data dell'1 ottobre risulta emergere da tutte e tre le etichette attestanti il pagamento della commissione: due per € 5,00
e la terza per € 0,45.
La data del 1° ottobre, del resto, risulta anche dal protocollo in uscita assegnato alla nota di accompagnamento dei documenti proprio dalla stessa . Pt_1
Infine, l'appellante non ha neppure prodotto la sentenza del Tribunale che avrebbe ricondotto la addotta discrasia di date ad un errore di pesatura dell'Ufficio Postale, con ciò rimanendo assolutamente indimostrata anche tale circostanza.
In conclusione, la prospettazione secondo cui la trasmissione della documentazione afferente alla fase D del bando si sarebbe perfezionata entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 non risulta supportata da alcuna evidenza probatoria, anzi, al contrario, dalla valutazione congiunta delle emergenze istruttorie si evincono elementi univoci e coerenti nel senso che detta trasmissione sia intervenuta solo in data 1 ottobre 2010, vale a dire successivamente alla scadenza del termine fissato.
7. Ad ulteriore sostegno della legittimità della revoca del cofinanziamento deve invocarsi la violazione di un altro punto della FASE D del richiamato bando, a mente del quale il conto consuntivo con elenco di tutti i documenti contabili deve essere corredato per gli enti pubblici dalla deliberazione della giunta di approvazione del consuntivo relativo alla manifestazione
e, negli altri casi, da certificazione da parte di revisore ufficiale dei conti.
Ebbene, nel caso di specie, l' non ha provveduto a fornire la necessaria certificazione Pt_1
del revisore ufficiale dei conti, cui sarebbe stata tenuta in ragione della propria natura di ente privato.
Sulla natura giuridica dell'Istituto appellante, giova richiamare l'art. 1 del d.lgs. 29 gennaio
1998, n. 20, che testualmente dispone: “1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato «l'Istituto»,
è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La subentra nei diritti e nei rapporti Parte_1
attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per
6 quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.
Tale previsione normativa sancisce in modo espresso ed inequivoco la trasformazione dell'ente da soggetto di diritto pubblico a fondazione di diritto privato, con conseguente perdita della personalità giuridica pubblica e assoggettamento al regime civilistico comune.
Né può ritenersi che il successivo inserimento dell' nel conto economico consolidato Pt_1 delle pubbliche amministrazioni o nel comunicato ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, sia circostanza idonea e sufficiente a modificare la suddetta natura giuridica.
Ne consegue che l' , quale fondazione di diritto privato, era tenuta a produrre la Pt_1
certificazione del revisore ufficiale dei conti richiesta dal bando per i soggetti non pubblici.
La mancata osservanza di tale adempimento integra una ulteriore violazione delle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento e corrobora la legittimità della già disposta revoca.
8. Sulla base delle già indicate considerazioni deve, dunque, ritenersi pienamente legittima la revoca integrale del cofinanziamento concesso in via provvisoria con DDG
368/S6 TUR del 4/3/2011 in favore dell' , restando Parte_1 assorbita ogni ulteriore questione.
9. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo allo stesso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da
[...] ei confronti dell Parte_1 [...]
Controparte_1
, avverso la sentenza n. 3656/2019 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data
[...]
24 luglio 2019.
7
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LA TT OV D'AN
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Prima Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. OV D'AN Presidente
Dott. Angelo Piraino Consigliere
Dott.ssa LA TT Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 292/2020 R.G., di questa Corte di Appello, promossa da
Parte_1
C.F. in persona del l.r.p.t.
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. COMANDÈ CARLO,
PEC: Email_1 appellante contro
Controparte_1
,
[...]
C.F. rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, P.IVA_2
PEC: Email_2
appellato
1
Conclusioni per l'appellante:
a. In accoglimento del presente appello, riformare la sentenza n. 3656/2019 emessa in data
24 luglio 2019 dal Tribunale di Palermo …., non notificata e per l'effetto:
1. accertare e dichiarare la tempestività della documentazione finale di spesa inviata da
in data 30 settembre 2010 in ossequio a quanto previsto nel bando e nel decreto di Pt_1 finanziamento;
2. accertare e dichiarare che Parte_1
è titolare del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con conseguente
[...]
conferma del decreto ingiuntivo opposto in prime cure dall'amministrazione regionale e, quindi, il diritto dell'istituto stesso alla corresponsione da parte dell'
[...]
delle somme ivi portate pari ad € 507.622,12 oltre Parte_2 interessi nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, ed oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria;
3. accertare e dichiarare che Parte_1 ha diritto al mantenimento del finanziamento originariamente concesso pari ad €
[...]
1.039.678,65 ed alla corresponsione delle somme a saldo non ancora versate in favore dell' . Pt_1
b. In ordine alle domande non esaminate in prime cure si ribadiscono le conclusioni in quella sede esposte:
- In ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo incoato dall'
[...]
, rigettare la spiegata opposizione e per l'effetto Parte_2 accertare e dichiarare che Parte_1
è titolare del diritto di credito di cui al decreto ingiuntivo opposto con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto in prime cure dall'amministrazione regionale e, quindi, il diritto dell'istituto stesso alla corresponsione da parte dell'
[...]
delle somme ivi portate pari ad € 507.622,12 oltre Parte_2 interessi nella misura prevista dal D.Lgs. n. 231/2002, ed oltre le spese, diritti ed onorari della procedura monitoria;
2 - In ordine al giudizio di impugnazione del D.D.G. n. 1104/S.6 TUR del 12 agosto 2014, di revoca integrale del finanziamento originariamente concesso avviato da
[...]
, accertare e dichiarare l'illegittimità Parte_3
dello stesso per le ragioni ampiamente spiegate in atti e per l'effetto dichiarare che
[...]
ha diritto al mantenimento d4el Parte_1
finanziamento originariamente concesso pari ad € 1.039.678,65 ed alla corresponsione delle somme a saldo non ancora versate in favore dell . Pt_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Conclusioni per l'appellato: nel merito, rigettare – ad integrale conferma della sentenza impugnata - l'appello avversario, perché infondato;
- in subordine e nel merito, rigettare tutte le domande avanzate dall'appellante , previa conferma e/o accertamento e dichiarazione della legittimità del Pt_1
provvedimento di revoca del contributo adottato dall'Amministrazione in ragione dei gravi inadempimenti dell , e, conseguentemente, previa revoca del decreto ingiuntivo Pt_1 opposto dall'Amministrazione, condannare l'Istituto medesimo a restituire al concludente
Assessorato le somme indebitamente percepite a titolo di anticipazione, nella misura di €.
1.039.678,35 oltre interessi legali dalla data di percezione delle medesime (o, in subordine, dalla data di notifica dell'opposizione a decreto ingiuntivo) al soddisfo.
Vinte anche le spese del secondo grado di giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 3656/2019, pubblicata in data 24 luglio 2019, il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione interposta dall' Parte_2
(di seguito, per brevità, solo ) avverso il decreto n. 4030/14 con
[...] Parte_2 cui il medesimo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 507.622,12, oltre interessi e spese, a titolo di saldo del finanziamento concesso all' Parte_1
(di seguito, per brevità, ), con il D.D.G. n. 368/S6 T.U.R. del
[...] Pt_1
4/3/2011, per le Rappresentazioni Classiche della stagione 2010, nella misura complessiva di euro 1.777.000,00.
3 Con la medesima pronuncia, il Tribunale ha rigettato la domanda, proposta da nel Pt_1
giudizio riunito R.G. 13772/2015, di accertamento della illegittimità del provvedimento di revoca del predetto finanziamento, nel frattempo adottato dall'Assessorato in data 12 agosto
2014, con D.D.G. 1104/ST T.U.R. e - in accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall'Amministrazione regionale - ha condannato l'Istituto alla restituzione delle somme già percepite a titolo di acconto, pari ad euro 1.039.678,65, oltre interessi legali dal
21/12/2012 al soddisfo.
Il Tribunale ha, invero, ritenuto legittima la revoca del finanziamento in ragione del mancato rispetto da parte dell'Istituto del termine perentorio decorrente dalla conclusione della manifestazione, assegnato dal bando per l'invio della documentazione a consuntivo.
Il Tribunale, osservato che la conclusione della stagione 2010, per come pacifico, era avvenuta il 1° agosto 2010 e che, ai sensi del bando di cui al D.D.G. n. 187/S6 TUR del
25/03/2010, la documentazione a consuntivo doveva essere inviata entro e non oltre 60 giorni, ha ritenuto che l' non avesse provato di aver inviato la documentazione in parola entro Pt_1 il giorno 30 settembre 2010.
Il primo Giudice ha infatti ritenuto conducenti le indicazioni in merito rilevabili dalle stampigliature automatiche di accettazione del plico da parte dell'Ufficio Postale “96100 –
Poste Business Sira (SR)” e dal protocollo in uscita (n. 1496/2010) - tutte riportanti la data del 1° ottobre 2010 - rispetto a quella del timbro rotondo manuale, recante l'indicazione invece della data del 30 settembre 2010.
2. Avverso la menzionata sentenza, ha interposto gravame l'appellante in epigrafe che, con citazione notificata in data 13 febbraio 2020, ne ha chiesto la riforma, lamentandone l'erroneità per avere il Giudice di prime cure ritenuto tardivo l'invio della documentazione finale assegnando prevalenza alla data indicata nella stampigliatura automatica rispetto a quella manuale, nonostante il Giudice penale - in un giudizio in cui aveva assolto alcuni dipendenti – avesse ritenuto prevalente la timbratura manuale di ricezione del plico in Pt_1
data 30 settembre 2010, riconducendo la discrasia di date ad un errore di pesatura attribuibile soltanto all'Ufficio Postale e rimediato il successivo 1° ottobre 2010.
3. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria reiettiva dell'avverso gravame depositata il 27 maggio 2020, si è costituito l'appellato concludendo come in epigrafe.
4 4. Disposta la trattazione scritta dell'udienza di discussione già calendata per il giorno 16 luglio 2025, le parti hanno depositato note scritte e questa Corte ha posto la causa in decisione, assegnando alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., termini per il deposito degli scritti conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello non è fondato e deve, pertanto essere rigettato per le motivazioni che seguono.
6. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti della revoca del cofinanziamento di cui è causa, occorre in primo luogo verificare se siano stati effettivamente rispettati i termini previsti dal bando della chiamata progetti di cui al DDG 187/S6 TUR del 25/3/2010, per la trasmissione del rendiconto.
Giova allora ricordare che, la fase D del predetto bando, con riguardo alle spese rimborsabili e ai consuntivi, dispone che “entro il termine perentorio di 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, pena la revoca del cofinanziamento concesso, è fatto obbligo di presentare il consuntivo corredato della seguente documentazione…”. E poiché, nel caso di specie, per come pacifico, il ciclo di spettacoli organizzati dall' nella stagione 2010 si è concluso Pt_1 il 1° agosto 2010, il termine perentorio per l'invio della documentazione scadeva il 30 settembre 2010.
È ben vero che, come chiarito dalla S.C. (Cass. sent. 04/06/2007, n. 12954; Cass. sent.
13/04/2006, n. 8649) la produzione in giudizio della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall'ufficio postale costituisce - anche in mancanza dell'avviso di ricevimento - prova certa della spedizione (da cui consegue peraltro la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell'atto al destinatario e della sua conoscenza ex art. 1335 cod. civ.) e tuttavia nel caso di specie, l' “accettazione di raccomandata” versata in atti dall' Pt_1
(p. 249/374 del fascicolo di primo grado allegato all'appello) risulta del tutto illeggibile, cosicché non può affermarsi la sua riconducibilità al plico inviato all'Assessorato contenente la documentazione finale.
A ciò si aggiunga che, le deduzioni dell'appellante secondo cui mentre in data 30 settembre
2010 sarebbe avvenuta la consegna all'ufficio postale per la trasmissione, a fronte del pagamento di una commissione pari ad euro 10,00, mentre in data 1° ottobre 2010 l' Pt_1
5 avrebbe soltanto provveduto al pagamento di un sovrapprezzo di euro 0,45 (determinato dall'ufficio per il maggior peso della busta accertato a seguito di un errore di pesatura) non trovano riscontro nella documentazione in atti, atteso che la data dell'1 ottobre risulta emergere da tutte e tre le etichette attestanti il pagamento della commissione: due per € 5,00
e la terza per € 0,45.
La data del 1° ottobre, del resto, risulta anche dal protocollo in uscita assegnato alla nota di accompagnamento dei documenti proprio dalla stessa . Pt_1
Infine, l'appellante non ha neppure prodotto la sentenza del Tribunale che avrebbe ricondotto la addotta discrasia di date ad un errore di pesatura dell'Ufficio Postale, con ciò rimanendo assolutamente indimostrata anche tale circostanza.
In conclusione, la prospettazione secondo cui la trasmissione della documentazione afferente alla fase D del bando si sarebbe perfezionata entro il termine perentorio del 30 settembre 2010 non risulta supportata da alcuna evidenza probatoria, anzi, al contrario, dalla valutazione congiunta delle emergenze istruttorie si evincono elementi univoci e coerenti nel senso che detta trasmissione sia intervenuta solo in data 1 ottobre 2010, vale a dire successivamente alla scadenza del termine fissato.
7. Ad ulteriore sostegno della legittimità della revoca del cofinanziamento deve invocarsi la violazione di un altro punto della FASE D del richiamato bando, a mente del quale il conto consuntivo con elenco di tutti i documenti contabili deve essere corredato per gli enti pubblici dalla deliberazione della giunta di approvazione del consuntivo relativo alla manifestazione
e, negli altri casi, da certificazione da parte di revisore ufficiale dei conti.
Ebbene, nel caso di specie, l' non ha provveduto a fornire la necessaria certificazione Pt_1
del revisore ufficiale dei conti, cui sarebbe stata tenuta in ragione della propria natura di ente privato.
Sulla natura giuridica dell'Istituto appellante, giova richiamare l'art. 1 del d.lgs. 29 gennaio
1998, n. 20, che testualmente dispone: “1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, già ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato «l'Istituto»,
è trasformato in fondazione ed acquisisce la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. La subentra nei diritti e nei rapporti Parte_1
attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per
6 quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo”.
Tale previsione normativa sancisce in modo espresso ed inequivoco la trasformazione dell'ente da soggetto di diritto pubblico a fondazione di diritto privato, con conseguente perdita della personalità giuridica pubblica e assoggettamento al regime civilistico comune.
Né può ritenersi che il successivo inserimento dell' nel conto economico consolidato Pt_1 delle pubbliche amministrazioni o nel comunicato ISTAT di cui all'art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 196/2009, sia circostanza idonea e sufficiente a modificare la suddetta natura giuridica.
Ne consegue che l' , quale fondazione di diritto privato, era tenuta a produrre la Pt_1
certificazione del revisore ufficiale dei conti richiesta dal bando per i soggetti non pubblici.
La mancata osservanza di tale adempimento integra una ulteriore violazione delle condizioni di ammissibilità al cofinanziamento e corrobora la legittimità della già disposta revoca.
8. Sulla base delle già indicate considerazioni deve, dunque, ritenersi pienamente legittima la revoca integrale del cofinanziamento concesso in via provvisoria con DDG
368/S6 TUR del 4/3/2011 in favore dell' , restando Parte_1 assorbita ogni ulteriore questione.
9. Le spese di lite, visto l'art. 91 c.p.c., sono poste a carico dell'appellante e liquidate come in parte dispositiva, ove si dà atto della sussistenza in capo allo stesso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, rigetta l'appello proposto da
[...] ei confronti dell Parte_1 [...]
Controparte_1
, avverso la sentenza n. 3656/2019 del Tribunale di Palermo, pubblicata in data
[...]
24 luglio 2019.
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Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 12.100,00, oltre spese prenotate a debito.
Dà atto della sussistenza in capo all'appellante dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR n. 115/2002.
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello, 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
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