Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/01/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 807 R.G. Cont. anno 2021
VERTENTE TRA
( c.f. ) Parte_1 C.F._1
( Parte_2 C.F._2
Rappresentati e difesi dall'avv. FORGIONE FEDERICO giusta procura in calce alla citazione e domiciliati in Solopaca presso il suo studio
-attori-
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
Rappresentato e difeso dall'avvocato DI SCALA LUIGI e D'AMICO
VITTORIO giusta procura in calce alla comparsa e domiciliato in
Amorosi presso il loro studio
-convenuti-
in persona del sindaco pro tempore Controparte_1
-convenuto contumace-
Oggetto: risarcimento del danno non patrimoniale da diffamazione e condanna ad un facere del convenuto. CP_1
CONCLUSIONI: come formulate all'udienza del 26 giugno 2024.
IN FATTO E IN DIRITTO
Gli attori hanno convenuto in giudizio dinanzi al tribunale di
Benevento per ottenere, previo accertamento della Parte_3
-1 di 9-
[...]
e la e hanno chiesto altresì la condanna del CP_2 CP_3
Sindaco di Solopaca a sospendere o revocare l'autorizzazione all'esercizio delle attività di onoranze funebri rilasciata al convenuto . Parte_3
Hanno dedotto ed allegato a sostegno delle domande formulate:
-che il 30 marzo 2020 era deceduto in Solopaca il figlio ventiduenne rinvenuto senza vita nel vano doccia Persona_1 del bagno dell'abitazione in cui viveva con i genitori;
-che in quell'occasione l'unità mobile del 118 dell'ASL di
Benevento e il medico di famiglia avevano constatato il decesso del ragazzo e l'ASL, vista la scheda di morte, aveva certificato che il decesso era dovuto a cause naturali per arresto cardiocircolatorio improvviso;
-i genitori del minore avevano incaricato delle esequie l'odierno convenuto, titolare dell'omonima ditta individuale;
-che quest'ultimo era indebitamente ed illegittimamente venuto in possesso della scheda sanitaria n. 7924 redatta dal responsabile dell'unità di soccorso del 118 dell'SL di Benevento, aveva provveduto a trasmetterla via whatsapp al padre del ragazzo odierno attore, che non ne conosceva il contenuto, in data 6 aprile 2020;
-che il aveva detto di aver ricevuto la detta scheda dai Pt_3 carabinieri di Solopaca, non legittimati a divulgarne il contenuto;
-che il non solo aveva divulgato il contenuto del detto Pt_3 documento a terzi, ma aveva altresì espresso commenti diffamatori sulla morte di , avendo riferito ad altre persone che lo Per_1 stesso si era impiccato con il laccio della doccia e che soffriva di gravi disturbi psichici, come era noto in tutto il paese;
-2 di 9- -che la detta condotta aveva leso l'onore e la reputazione non solo di ma anche dei suoi familiari, che avevano dovuto Per_1 subire il linciaggio della comunità a seguito della diffusione delle detti voci calunniose;
-che nessuno aveva accertato il suicidio di tenuto conto Per_1 che il P.M. aveva disposto la restituzione della salma ai familiari senza disporre l'esame autoptico, e dalla documentazione del medico di base risultava che era deceduto per cause Per_1 naturali, ossia arresto cardio circolatorio;
-che il Sindaco, tenuto conto della violazione del segreto professionale da parte del , doveva procedere a revocare o Pt_3 almeno sospendere la sua autorizzazione all'esercizio dell'attività funeraria.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto ha chiesto rigettarsi la domanda formulata nei suoi confronti ed anche quella formulata nei confronti del convenuto in quanto infondate, deducendo a sostegno delle proprie difese:
-di essere stato chiamato dai familiari di per procedere Per_1 alla relativa sepoltura e di aver lì trovato solo i carabinieri e medici del 118, non essendo ancora arrivato il medico di famiglia;
-di aver ricevuto in quell'occasione, per procedere agli adempimenti di legge (tra cui redazione scheda istat) dal luogotenente dei Carabinieri , la copia del referto Per_2 redatto dai ridetti sanitari, dopo che quest'ultimo aveva ricevuto il nulla osta dalla Procura di Benevento per la restituzione della salma alla famiglia;
-che solo dopo era giunto sul posto il medico di base, che aveva redatto il certificato di morte;
-che il decesso di era avvenuto nel primo periodo del Per_1 lockdown per emergenza covid 19 e la notizia della sua morte, nel bagno di casa, si era subito diffusa nella comunità vitulanese ed era stata anche oggetto della pubblicazione, nelle prime ore
-3 di 9- successive al decesso, su un noto quotidiano on line, ottopagine, oltre che sulla testata giornalistica La Gazzetta CP_4
-che l'avvenuta morte per cause naturali di non era Per_1 compatibile con quanto risultato dal verbale dei carabinieri risultavano i segni del soffocamento e che l'arresto cardio circolatorio era stato la conseguenza della “lesione superficiale nella regione del collo compatibile con lesione da strangolamento, protrusione della lingua”;
-che egli non aveva divulgato la notizia della morte per suicidio del ragazzo, né aveva reso a terze persone dichiarazioni lesive della reputazione del ragazzo e della sua famiglia;
-che nel primo lockdown le persone non potevano raccogliersi per strada a parlare;
-che della notizia del suicidio del giovane già la comunità era a conoscenza per essere la stessa stata oggetto dei citati articoli di giornale;
-che comunque il suicidio non è percepito dalle persone come atto riprorevole e lesivo della dignità;
-che la richiesta risarcitoria, oltre ad essere infondata nell'an, lo era anche nel quantum, in assenza di qualsivoglia prova del danno subito per effetto non della perdita del figlio ma della condotta del convenuto.
Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia del che, CP_1 sebbene regolarmente convenuto in giudizio, non si è costituito.
La domanda risarcitoria formulata nei confronti del è Pt_3 infondata e non può pertanto essere accolta.
Se pacifica, oltre che risultante da quanto dichiarato dal teste di parte convenuta all'udienza del 22 febbraio 2023, è Per_2 la circostanza della disponibilità da parte del convenuto della scheda di intervento del 118 -per averla ricevuta dal detto carabiniere accorso a casa degli attori la mattina del Per_2
30 marzo 2020- deve escludersi che nel corso del giudizio sia
-4 di 9- stata raggiunta la prova della divulgazione del detto documento da parte del convenuto nella comunità di Solopaca e della diffamazione della memoria del ragazzo da parte del convenuto
, previa esibizione del detto documento, e diffusione della Pt_3 notizia che si era si era suicidato stringendosi al collo Per_1 il tubo della doccia, perché aveva disturbi psichici.
Occorre innanzitutto contestualizzare i fatti di causa, verificatisi all'indomani della esponenziale diffusione, in
Italia, del Covid 19. In particolare erano in vigore a livello nazionale i d.p.c.m. del Presidente del Consiglio dei Ministri del marzo 2020 (4, 8, 9, 11, 22 marzo 2020) nonchè le ulteriori restringenti restrizioni adottate in Campania con ordinanza del
23 marzo 2020. Dal combinato disposto delle dette due normative si desume che proprio nel periodo cui si riferiscono i fatti di causa vigeva, in tutto il territorio nazionale ed in Campania, il divieto di uscire dalla propria abitazione, ovvero residenza, domicilio o dimora nella quale ci si trovi, ai sensi e per gli effetti dell'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno 22 marzo 2020 e del DPCM 22 marzo 2020; erano ammessi esclusivamente spostamenti temporanei ed individuali, motivati da comprovate esigenze lavorative per le attività consentite, ovvero per situazioni di necessità o motivi di salute;
la presenza di un accompagnatore era consentita esclusivamente nei casi di spostamento per motivi di salute, ove lo stato di salute del paziente ne imponesse la necessità, nel caso di spostamento per motivi di lavoro, purché si trattasse di persone appartenenti allo stesso nucleo familiare e in relazione al tragitto da/per il luogo di lavoro di uno di essi;
gli spostamenti per esigenze primarie delle persone, per il tempo strettamente indispensabile, e degli animali d'affezione, per il tempo strettamente indispensabile, erano consentite solo in aree contigue alla propria residenza, domicilio o dimora;
non era consentita l'attività sportiva, ludica o ricreativa all'aperto in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Notoria è la costanza e capillarità dei controlli da
-5 di 9- parte della polizia locale e di altre forze di polizia in ordine al rispetto della detta normativa.
Tenuto conto del periodo in cui sono accaduti i fatti e della normativa vigente, occorre esaminare le dichiarazioni rese dai testi all'udienza del 22 febbraio 2023 e Testimone_1
Massaro all'udienza del 7 giugno 2023, i quali hanno dichiarato di aver visto il tenere le condotte diffamatorie di cui alla CP_5 citazione.
Il teste all'udienza del 22 febbraio 2023 Testimone_1 ha dichiarato che egli, recatosi a comprare le sigarette ad un distributore automatico, aveva visto il chiacchierare con Pt_3 il dottor - fratello del Sindaco, poi identificato dai Per_3 difensori delle parti come (cfr. verbale Persona_4 dell'udienza del 7 giugno 2023, in cui quest'ultimo è stato sentito come testimone))-sul lato della strada, opposto a quello in cui si trovava il distributore di sigarette, ma contiguo al posto in cui aveva parcheggiato la sua autovettura;
in particolare egli, tornato verso la sua automobile dopo l'acquisto delle sigarette, mentre era ad una distanza di circa un metro, un metro e mezzo da loro, aveva sentito il dire che si era Pt_3 Per_1 suicidato con il tubo della doccia e gli aveva visto mostrare una fotografia sul telefonino;
a quel punto si era avvicinato ulteriormente e aveva adocchiato, sul display del telefono del mostrato al , una fotografia di un referto, di cui Pt_3 Per_5 ha poi precisamente fornito la descrizione: una foto ritraente un documento mantenuto dalle dita di una persona, coperte da un guanto blu.
Occorre rilevare innanzitutto che non è verosimile che nel detto periodo, e con la vigenza delle dette prescrizioni, vi fossero due persone, a un lato della strada, intente a chiacchierare, a distanza tale da consentire il mostrarsi di una fotografia sul display di un telefono, in palese violazione non solo delle regole dell'ordinaria prudenza- tenuto conto del numero di morti per
Covid nel detto periodo sul territorio nazionale- ma anche delle
-6 di 9- citate norme dei d.p.c.m e dell'ordinanza regionale, corredate anche da sanzioni penali, relative sia al divieto di uscire di casa se non per le esigenze indicate che di intrattenersi con terzi estranei al proprio nucleo familiare in una conversazione.
Appare inoltre poco verosimile che il testimone, senza essere visto dal e dal suo interlocutore, si sia avvicinato agli Pt_3 stessi, abbia sentito la conversazione tra loro intercorsa - in un periodo in cui, sebbene il teste non lo ricordasse, era assolutamente vietato essere fuori casa senza utilizzare le mascherine, che coprivano naso e bocca- e addirittura abbia potuto vedere sul display del telefono del una Pt_3 fotografia, dallo stesso mostrata al suo interlocutore, in modo così preciso da poterne descriverne dettagliatamente le fattezze.
Le dette dichiarazioni, oltre ad apparire intrinsecamente non coerenti, per le ragioni esposte, appaiono anche prive di riscontri estrinseci tenuto conto che il teste Testimone_2 indifferente, sentito alla successiva udienza ed indicato dal teste come interlocutore con il Testimone_3 Pt_3 nella conversazione di cui lo stesso ha parlato, ha negato di averlo incontrato e di aver parlato con lui, dopo la morte di
, delle circostanze che l'avevano cagionata. Per_1
Del pari inattendibili sono risultate le dichiarazioni del teste
. Lo stesso, sentito all'udienza del 7 giugno 2023, ha Tes_4 detto che nei primi giorni di aprile, fermo dinanzi alla farmacia
Ciarcia a Solopaca, in fila con gli altri clienti perché doveva fare un tampone per il covid, per poi consegnare del vino ad un cliente in Caserta, aveva sentito un tal -identificato dal Pt_3 teste nel convenuto in quanto aveva riferito di aver Pt_3 fatto le esequie a parlare della morte del giovane Per_1 Pt_1
e riferire che si era suicidato con il tubo della doccia perché aveva problemi psichici, mostrando a tutte le persone in fila davanti alla farmacia il proprio telefonino contenente una fotografia con un referto;
il teste ha aggiunto che, avvicinatosi anche lui al e al telefono, aveva visionato il documento, Pt_3
-7 di 9- leggendo che su di esso era scritto che si era suicidato Per_1 con il tubo della doccia.
Le dette dichiarazioni, oltre ad apparire in parte generiche -il teste non ha saputo riferire quale fosse il cliente a Caserta, titolare di un'enoteca, al quale, dopo essersi recato a Solopaca per prendere il vino alla cantina, doveva consegnarlo- ed intrinsecamente contraddittorie – il teste ha detto di aver atteso
45 minuti davanti alla farmacia, in fila per fare il tampone, necessario per consegnare il vino al cliente in Caserta, riferendo di aver poi desistito dal farlo, e di aver comunque eseguito la consegna del vino- oltre che inverosimili- l'esistenza di un assembramento di persone dinanzi ad una farmacia per oltre tre quarti d'ora, intente a chiacchierare su un avvenimento di cronaca, risulta inverosimile su collocato temporalmente nei primi giorni di aprile 2020, tenuto conto non solo della generale preoccupazione per la diffusione del virus ma anche delle prescrizioni della normativa vigente supra sinteticamente richiamate- sono anche prive di riscontri estrinseci: occorre al riguardo precisare che nei primi mesi di aprile 2020 le attività commerciali erano chiuse ( in relazione alla cantina sociale e al non meglio identificato titolare dell'enoteca cui fu effettuata la consegna), non erano ancora effettuati i tamponi per il covid nelle farmacie, introdotti solo dopo l'estate del 2020 (i tamponi si eseguivano solo presso l'ASL, previa presentazione di ricetta e prenotazione) e, come già sottolineato, gli spostamenti dal proprio luogo di residenza ad altri ( in questo caso da a Pt_4
Solopaca per prendere il vino, ed infine a Caserta, per consegnarlo ad altro esercente attività commerciale) dovevano essere giustificati dalle stringenti ragioni indicate e supportati da idonea autocertificazione.
Tenuto conto della inattendibilità dei detti due testi, occorre concludere per la mancata prova della condotta diffamatoria del
, con conseguente rigetto la domanda risarcitoria nei suoi Pt_3 confronti proposta.
-8 di 9- Per lo stesso motivo, per la ragione più liquida, va rigettata la domanda formulata nei confronti del - in disparte la CP_1 questione della sua ammissibilità-.
Gli attori devono essere condannati a rifondere al convenuto costituito le spese di lite, in quanto soccombenti;
le stesse sono liquidate nel dispositivo, nella misura minima, per tutte e quattro le fasi, tenuto conto del valore della causa come dichiarato da parte attrice. Di esse va disposto il pagamento a favore dei difensori avendo gli stessi reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
Nulla per le spese va disposto nei confronti del essendo CP_1 lo stesso rimasto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
-rigetta le domande proposte dagli attori;
-condanna gli attori in solido a rifondere al convenuto le Pt_3 spese di lite, liquidate nella complessiva somma di € 3809,00 per compenso, oltre spese generali al 15% ed oneri di legge, disponendone il pagamento a favore dei difensori.
Benevento, 20 gennaio 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-9 di 9-