Ordinanza cautelare 29 marzo 2019
Sentenza 4 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza 04/12/2023, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/12/2023
N. 01389/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00018/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la IA
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18 del 2019, proposto da
GE AL ZI, TE LL, DO UR, AO GE e OS CC, nella rispettiva qualità di titolari delle omonime imprese individuali; FU e AB RA Romito, nella qualità di amministratrici e legali rappresentanti delle “Aziende Agricole Romito Società Semplice Agricola”; RG Savoia, nella qualità di legale rappresentante della “Soc. Agr. f.lli Savoia di Savoia RG s.s.”; FI IN, nella qualità di legale rappresentante della “Società Agricola Forestale Cerasina s.r.l.”, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Giampietro Risimini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Raffaele D’Innella in Bari, alla via Andrea da Bari n. 141;
contro
Regione IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Avvocatura dell’Ente in Bari, al lungomare N. Sauro n. 31-33;
per l'annullamento, previa sospensione,
-della determinazione n. 220 del 12.10.2018 della Regione IA – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale – Autorità di Gestione PSR IA 2014-2020, con cui è stato approvato l’avviso pubblico relativo all’operazione 4.4. a, “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico – ambientali”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione IA;
Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2023 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udita l’avv. Brunella Volini per la Regione IA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
1.- Oggetto della presente controversia è l’Avviso pubblico relativo all’operazione A della Sottomisura 4.4, “Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico – ambientali”, nell’ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR) IA 2014-2020.
L’operazione A della Sottomisura in questione mira agli obiettivi agro-climatico-ambientali, attraverso il sostegno destinato esclusivamente ad investimenti non produttivi, finalizzati alla salvaguardia e al recupero conservativo, sull’intero territorio regionale pugliese, dei manufatti in pietra a secco, in quanto elementi che svolgono un importante ruolo dal punto di vista idrogeologico, contrastando fenomeni di ruscellamento delle acque e di erosione dei terreni conseguenti ad eventi meteorologici estremi.
L’avviso impugnato assegna priorità agli interventi realizzati nei territori ricadenti in Area Natura 2000 (SIC, ZPS, IBA) e in siti ad alto valore naturalistico (par.5), riconoscendo agli stessi un punteggio preferenziale, pari a 60 punti su 100 complessivi (cfr. par.14). Nello stesso paragrafo 14 è tuttavia contenuta una precisazione: “ al momento dell’emanazione del presente Avviso i “siti ad alto valore naturalistico” non sono stati ancora individuati, pertanto i punti di cui al principio 1 saranno attribuiti esclusivamente in caso di interventi localizzati in Area Natura 2000 ”.
Le parti ricorrenti, le cui aziende agricole sono ubicate nella c.d. “Piana degli ulivi monumentali”, asseritamente caratterizzate dalla presenza di muretti a secco, assumono di subire una lesione dalla mancata individuazione da parte della Regione IA delle Aree ad Alto Valore Naturalistico (AVN), sul presupposto che tra queste debba rientrare la Piana degli Ulivi stessa.
La Regione IA, costituitasi in giudizio con atto prodotto in data 11 gennaio 2019, ha in successiva memoria integrato la ricostruzione del quadro fattuale offerto dalla parte ricorrente ed eccepito –sul piano giuridico in via preliminare- l’inammissibilità del gravame sotto distinti profili.
Quanto alla ricostruzione in fatto, ha rappresentato di essersi attivata nell’individuazione di tali AVN, pur non essendo destinataria di un obbligo di legge in tal senso, attraverso la stipulazione -giusta deliberazione della Giunta regionale n. 629 del 2 maggio 2017 agli atti- di una convenzione con l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” - Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali, nell’ambito di un progetto prossimo alla conclusione; nonché di aver stralciato dalla dotazione complessiva della sottomisura in parola ben 30.300.000 euro – pari alla somma destinata a finanziare l’avviso per cui è causa - da destinare ad un bando futuro, da pubblicare dopo l’individuazione delle zone AVN. Ha altresì rimarcato che ben quattro degli otto odierni ricorrenti (AO ER, l’Azienda Agricola Romito, OS CI e DO RA) non avrebbero presentato domanda di partecipazione alla procedura.
Quanto alla parte in diritto, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del gravame sotto distinti profili: a) per mancanza di legittimazione a ricorrere in capo alle aziende ricorrenti in ragione dell’inconfigurabilità di un obbligo della Regione all’individuazione delle AVN e all’inclusione in queste della Piana degli Ulivi; b) per carenza di interesse delle parti ricorrenti stesse, considerato che –in assenza dell’individuazione delle aree AVN- l’eventuale annullamento del bando non porterebbe alcuna utilità alle aziende rispetto alla pretesa azionata in giudizio preordinata ad ottenere l’accesso ai finanziamenti di cui si tratta; c) ancora per carenza di interesse rispetto alle aziende ricorrenti che non hanno presentato domanda di partecipazione; d) infine, per esser stato il ricorso proposto in forma collettiva pur in assenza dei relativi presupposti (identità delle posizioni sostanziali e processuali delle parti ricorrenti e assenza –tra le stesse- di una conflittualità di interessi).
Con l’ordinanza di questa Sezione n. 123/2019 è stata respinta la richiesta di misura cautelare alla stregua della seguente motivazione in diritto: “ Considerato
-che la Regione IA non ha provveduto all’individuazione delle aree A.V.N. (alto valore naturalistico) e che, pertanto, non è possibile –allo stato- apprezzare la possibilità di inserimento tra queste della Piana degli Ulivi monumentali, nella quale ricadono tutte le aziende agricole dei ricorrenti;
-che, in ogni caso, l’inserimento tra tali aree si risolve nell’assegnazione di una priorità e che l’estraneità a tali zone non preclude la partecipazione alla misura di sostegno in questione, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente (cfr. ricorso pag. 5, penultimo cpv.), sicché non ricorrono urgenti esigenze cautelari;
-che, peraltro, quattro delle otto aziende agricole ricorrenti non hanno presentato affatto domanda. ”.
All’udienza del 20 settembre 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, confermando l’impianto argomentativo espresso in modo sintetico nel richiamato provvedimento cautelare.
Allo stato, nessun beneficio immediato, sostanziale e concreto deriverebbe alle odierne parti ricorrenti dall’accoglimento del gravame: la Regione IA non ha concluso il procedimento – discrezionale - dell’individuazione delle AVN e non è prevedibile l’inclusione o meno in tali aree protette della Piana degli ulivi in assenza di una norma precettiva in tal senso. Né il PSR IA 2014-2020 né i decreti ministeriali (n. 17070 del 19.11.2012 e n. 24496 del 18.9.2017), né tanto meno il piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR), richiamati genericamente in ricorso, contengono una simile prescrizione. Il primo, infatti, coerentemente alla sua natura di atto programmatorio, si limita a definire tali aree una priorità (insieme a quelle di Rete Natura 2000) della Sottomisura 4.4 - Operazione A e a prendere atto della loro mancata individuazione, non facendo alcun cenno alla Piana degli ulivi; i secondi semplicemente consentono l’iscrizione della Piana nel Registro nazionale dei paesaggi rurali, senza alcuna ulteriore classificazione; il PPTR infine, nell’individuare, all’art. 68, par. 2, i “Siti di rilevanza naturalistica”, include tra questi soltanto le Zone di protezione speciale (ZPS) e i Siti di interesse comunitario (SIC)”, ossia le cc.dd. aree Natura 2000, tra cui pacificamente non ricade la Piana in parola.
La proposizione dell’azione risulta dunque, allo stato, carente di un’essenziale condizione: la concreta finalizzazione del giudizio al perseguimento del bene della vita, inibito o compromesso dal provvedimento impugnato, essendo indiscutibile che l’utilità cui mirano le parti ricorrenti sia l’accesso ai finanziamenti. Questa utilità è ancora astratta e potenziale e acquisirebbe concretezza soltanto all’esito di ulteriore e discrezionale attività amministrativa, quale – si ribadisce - l’individuazione dei siti AVN.
In tal senso si è espressa l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato: “ L'utilità o bene della vita cui aspira il ricorrente - in una giurisdizione che si caratterizza di diritto soggettivo e non oggettivo, e cioè di mera tutela della legalità dell'azione amministrativa - deve porsi in rapporto di prossimità, regolarità ed immediatezza causale rispetto alla domanda di annullamento proposta e non restare subordinata ad eventi, solo potenziali ed incerti, dal cui verificarsi potrebbe scaturire il vantaggio cui mira il contenzioso introdotto ” (n. 8/2014).
In estrema sintesi, la peculiare ubicazione delle aziende ricorrenti non è sufficiente oggi a fondare alcuna posizione sostanziale differenziata in capo ad esse, tale da abilitarle all’esercizio dell’azione giurisdizionale nei termini in cui è stata proposta.
3.- Il gravame va, dunque, dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la IA (Sezione terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per carenza di interesse.
Condanna le parti ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione in favore della Regione IA delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Giuseppina Adamo, Presidente
Giacinta Serlenga, Consigliere, Estensore
Silvio Giancaspro, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giacinta Serlenga | Giuseppina Adamo |
IL SEGRETARIO