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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 10/10/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 224/2022 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 224 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., del 09/10/2025 senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Mesca e Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il suo Studio elettivamente domiciliata in Foligno, via Oberdan n. 49, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “L'avv. Mesca conclude per la divisione del compendio ereditario nonché per l'approvazione del progetto divisionale così come sopra riportato, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto il fratello al fine di ottenere la divisione del compendio ereditario di proprietà comune delle Controparte_1
parti, derivante dalla successione della dante causa e madre, . Persona_1
pagina 1 di 6 L'attrice ha esposto, in particolare, che la madre decedeva in data 25/06/2019 senza lasciare testamento, avendo quali unici eredi legittimi i figli, odierne parti, quindi comproprietari di un compendio mobiliare e immobiliare composto da un immobile, meglio individuato in citazione, il saldo residuo di un libretto di risparmio presso Poste Italiane, n. 30217398, pari ed euro 13.910,76, e quota parte di una polizza (intestata alla madre e ai due figli) presso la Banca Fideuram s.p.a., al tempo del decesso pari a complessivi euro
39.820,68.
In particolare, l'attrice ha evidenziato di aver già ritirato la propria quota parte della suddetta polizza, pari ad euro 13.185,27 e di aver sostenuto tutte le spese relative alla successione, in particolare, relativi al geometra incaricato di predisporre la denuncia di successione, alle imposte catastali, ipotecarie e di voltura catastale, nonché alle spese condominiali dell'immobile ereditato.
Ha dunque chiesto la divisione del compendio ereditario, con assegnazione a sé dell'immobile non divisibile ivi compreso.
, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante l'espletamento di c.t.u. estimativa e divisionale, la quale ha rilevato delle problematiche di regolarità catastale del suddetto immobile. Avendo poi, parte attrice, provveduto alla rimozione delle medesime, all'udienza del 09/10/2025 si è infine discusso il piano divisionale e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito, “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti, Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
pagina 2 di 6 E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
2. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Invero, durante le operazioni peritali sia emerso che uno dei beni oggetto di comunione ereditaria, e dunque di domanda di divisione, non fosse regolare da un punto di vista catastale.
Nello specifico, nell'immobile oggetto di perizia è stata riscontrata una lieve divergenza fra lo stato di fatto rilevato dal consulente e la planimetria catastale;
in particolare, il c.t.u. ha rilevato che “La difformità riscontrata, mettendo a confronto la planimetria catastale dell'appartamento situato al secondo piano, con lo stato di fatto consiste nella diversa rappresentazione del muro esterno lato principale via Cacciatori delle Alpi. Nello specifico, nella parete esterna della muratura portante, posta sul versante sud ovest tra il locale soggiorno e la camera, non è stata rappresentata una
lieve sporgenza di cm. 24. Tale difformità, trattandosi appunto di intervento riguardante la muratura esterna di un fabbricato condominiale, non può essere considerata tale in quanto si tratta certamente di un errore di rappresentazione grafica della planimetria in fase di accatastamento. Per una migliore individuazione è stato redatto un grafico denominato
ELABORATO TECNICO DIFFORMITA' RISCONTRATA in scala 1: 50 nel quale è stato evidenziata con un cerchio in rosso la discordanza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto sopra descritto (allegato 17). La planimetria, estratta dal portale del Catasto, del locale adibito a garage, posto al piano terra, trova corrispondenza con lo stato attuale”.
pagina 3 di 6 Tale problematica, tuttavia, è risultata emendata tempestivamente, da parte di un tecnico di fiducia dell'attrice, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, con nota del 11/06/2025.
Non sussistono, dunque, problematiche relativa alla trasferibilità dell'immobile in questione e alla concreta divisibilità del compendio.
3. Passando, dunque, all'effettivo apporzionamento, occorre rilevare come parte attrice abbia legittimamente chiesto (sin dall'atto di citazione notificato al convenuto) l'assegnazione dell'unico immobile, dichiarato indivisibile in natura dal c.t.u., a sé medesima con conguaglio dell'eccedenza in favore del fratello, detratta la quota delle spese nell'interesse della massa dalla medesima anticipate e assegnati al medesimo tutte i mobili (somme di denaro) facenti parte della massa.
Nello specifico, fra le spese allegate e documentate dall'attrice vi sono le spese sostenute per la denuncia di successione della madre, spese di CTU del giudizio di divisione, spese vive del giudizio di divisione oltre alle spese per la cancellazione dell'annotazione e dell'onorario del tecnico per la cancellazione, spese di lite del presente giudizio.
Sulla base di tali considerazioni è stato elaborato il progetto divisionale che in questa sede si riporta:
“- a si assegna il bene immobile sito nel Comune di Spoleto in via Cacciatori delle Alpi n. 49, individuato Parte_1
catastalmente al foglio n. 165 particella 907 subalterno 13 e sub. 31;
- a si assegnano tutti i beni mobili presenti presso l'agenzia Fideuram e sul libretto di risparmio acceso Controparte_1
presso le Poste Italiane;
- dovrà versare, in favore di a fronte dell'assegnazione del bene immobile, un Parte_1 Controparte_1
conguaglio, già decurtato delle somme anticipate da e del 50% delle spese di lite del presente giudizio, e della Parte_1
quota di € 12.894,92 di beni mobili alla cui assegnazione ha rinunciato parte attrice (per un ammontare pari ad €
21.476,85), pari ad € 33.198,14”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuta la congruità del piano divisionale suddetto, condiviso dall'unico erede costituito, il medesimo merita integrale approvazione.
pagina 4 di 6 4. Nulla con riferimento alle spese di lite (ivi incluse quelle di c.t.u.), considerato che le stesse sono già state considerate all'interno delle spese sostenute nell'interesse della massa da parte dell'attrice, con quota recuperata mediante detrazione del conguaglio dovuto dall'attrice al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Approva il progetto di cui al verbale di udienza del 09/10/2025 e per l'effetto forma i seguenti lotti:
Lotto n. 1
Diritti di piena proprietà del bene immobile sito nel Comune di Spoleto in via Cacciatori delle Alpi
n. 49, individuato catastalmente al foglio n. 165 particella 907 subalterno 13 e sub. 31;
Per effetto del maggior valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, tenuto conto dei rimborsi cui il medesimo ha diritto indicati in motivazione, l'assegnatario dovrà corrispondere dall'assegnatario del lotto n. 2, la somma di € 33.198,14.
Lotto n. 2
Saldo residuo del libretto di risparmio intestato a e aperto presso Poste Italiane, n. Persona_1
30217398 e saldo residuo della polizza (intestata a , e Persona_1 Parte_1 CP_1
, contratto n. 96736801201) presso la Banca Fideuram s.p.a..
[...]
Per effetto del minor valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, l'assegnatario dovrà ricevere dall'assegnatario del lotto n. 1 la somma di € 33.198,14.
- Assegna il lotto n. 1 a;
Parte_1
- Assegna il lotto n. 2 a;
Controparte_1
- Dispone che, per i titoli di cui sopra, corrisponda la somma di euro 33.198,14, oltre Parte_1
interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a;
Controparte_1
- Nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Spoleto, 10/10/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
pagina 6 di 6
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica ed in persona del Giudice dott. Federico Falfari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 224 del Ruolo Generale dell'anno 2022, trattenuta in decisione all'udienza, tenutasi ex art. 127ter c.p.c., del 09/10/2025 senza concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Letizia Mesca e Parte_1 CodiceFiscale_1
presso il suo Studio elettivamente domiciliata in Foligno, via Oberdan n. 49, in forza di procura speciale alle liti in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ); Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: “L'avv. Mesca conclude per la divisione del compendio ereditario nonché per l'approvazione del progetto divisionale così come sopra riportato, rinunciando ai termini ex art. 190 c.p.c..”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attrice ha convenuto dinanzi il Tribunale di Spoleto il fratello al fine di ottenere la divisione del compendio ereditario di proprietà comune delle Controparte_1
parti, derivante dalla successione della dante causa e madre, . Persona_1
pagina 1 di 6 L'attrice ha esposto, in particolare, che la madre decedeva in data 25/06/2019 senza lasciare testamento, avendo quali unici eredi legittimi i figli, odierne parti, quindi comproprietari di un compendio mobiliare e immobiliare composto da un immobile, meglio individuato in citazione, il saldo residuo di un libretto di risparmio presso Poste Italiane, n. 30217398, pari ed euro 13.910,76, e quota parte di una polizza (intestata alla madre e ai due figli) presso la Banca Fideuram s.p.a., al tempo del decesso pari a complessivi euro
39.820,68.
In particolare, l'attrice ha evidenziato di aver già ritirato la propria quota parte della suddetta polizza, pari ad euro 13.185,27 e di aver sostenuto tutte le spese relative alla successione, in particolare, relativi al geometra incaricato di predisporre la denuncia di successione, alle imposte catastali, ipotecarie e di voltura catastale, nonché alle spese condominiali dell'immobile ereditato.
Ha dunque chiesto la divisione del compendio ereditario, con assegnazione a sé dell'immobile non divisibile ivi compreso.
, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito. Controparte_1
Concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., l'istruttoria della causa, oltre che documentale, si è svolta mediante l'espletamento di c.t.u. estimativa e divisionale, la quale ha rilevato delle problematiche di regolarità catastale del suddetto immobile. Avendo poi, parte attrice, provveduto alla rimozione delle medesime, all'udienza del 09/10/2025 si è infine discusso il piano divisionale e la causa è stata trattenuta in decisione senza concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Secondo un orientamento invalso nella giurisprudenza di merito, “La contumacia del condividente esecutato e/o del comproprietario in bonis non consente di ritenere non contestato il diritto alla divisione, sicché, per la declaratoria della sussistenza del diritto alla divisione del compendio staggito (e per la conseguente disposizione di scioglimento della comunione), va emessa sentenza ai sensi degli artt. 187 e 785 c.p.c.” (così, per tutti, Trib. Bari, 6.10.2021, n. 6270).
pagina 2 di 6 E invero, tale assunto discende dal principio – pacifico nella giurisprudenza di legittimità – per il quale, nel sistema processuale civile italiano, la contumacia non è equiparabile alla non contestazione dei fatti costitutivi della domanda proposta (per tutte, Cass. civ., n. 14623/2009; n. 4161/2014).
Pertanto, anche la contumacia di anche uno solo dei condividenti, litisconsorti necessari del giudizio divisionale, non permette di statuire in via preliminare sul diritto di procedere alla divisione nella forma dell'ordinanza, giacché l'art. 785 c.p.c. riserva tale modalità decisionale più snella e agile al solo caso in cui non sorgano contestazioni fra le parti;
dovendosi altrimenti provvedere a norma dell'art. 187 c.p.c., ossia attraverso la pronuncia di sentenza non definitiva sul punto.
2. Nella specie, sussiste il diritto di procedere a divisione dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, essendo stato regolarmente instaurato il contraddittorio tra tutti i litisconsorti necessari e non essendo state poste eccezioni nei confronti della pretesa attorea.
Invero, durante le operazioni peritali sia emerso che uno dei beni oggetto di comunione ereditaria, e dunque di domanda di divisione, non fosse regolare da un punto di vista catastale.
Nello specifico, nell'immobile oggetto di perizia è stata riscontrata una lieve divergenza fra lo stato di fatto rilevato dal consulente e la planimetria catastale;
in particolare, il c.t.u. ha rilevato che “La difformità riscontrata, mettendo a confronto la planimetria catastale dell'appartamento situato al secondo piano, con lo stato di fatto consiste nella diversa rappresentazione del muro esterno lato principale via Cacciatori delle Alpi. Nello specifico, nella parete esterna della muratura portante, posta sul versante sud ovest tra il locale soggiorno e la camera, non è stata rappresentata una
lieve sporgenza di cm. 24. Tale difformità, trattandosi appunto di intervento riguardante la muratura esterna di un fabbricato condominiale, non può essere considerata tale in quanto si tratta certamente di un errore di rappresentazione grafica della planimetria in fase di accatastamento. Per una migliore individuazione è stato redatto un grafico denominato
ELABORATO TECNICO DIFFORMITA' RISCONTRATA in scala 1: 50 nel quale è stato evidenziata con un cerchio in rosso la discordanza tra la planimetria catastale e lo stato di fatto sopra descritto (allegato 17). La planimetria, estratta dal portale del Catasto, del locale adibito a garage, posto al piano terra, trova corrispondenza con lo stato attuale”.
pagina 3 di 6 Tale problematica, tuttavia, è risultata emendata tempestivamente, da parte di un tecnico di fiducia dell'attrice, come emerge dalla documentazione prodotta in giudizio, con nota del 11/06/2025.
Non sussistono, dunque, problematiche relativa alla trasferibilità dell'immobile in questione e alla concreta divisibilità del compendio.
3. Passando, dunque, all'effettivo apporzionamento, occorre rilevare come parte attrice abbia legittimamente chiesto (sin dall'atto di citazione notificato al convenuto) l'assegnazione dell'unico immobile, dichiarato indivisibile in natura dal c.t.u., a sé medesima con conguaglio dell'eccedenza in favore del fratello, detratta la quota delle spese nell'interesse della massa dalla medesima anticipate e assegnati al medesimo tutte i mobili (somme di denaro) facenti parte della massa.
Nello specifico, fra le spese allegate e documentate dall'attrice vi sono le spese sostenute per la denuncia di successione della madre, spese di CTU del giudizio di divisione, spese vive del giudizio di divisione oltre alle spese per la cancellazione dell'annotazione e dell'onorario del tecnico per la cancellazione, spese di lite del presente giudizio.
Sulla base di tali considerazioni è stato elaborato il progetto divisionale che in questa sede si riporta:
“- a si assegna il bene immobile sito nel Comune di Spoleto in via Cacciatori delle Alpi n. 49, individuato Parte_1
catastalmente al foglio n. 165 particella 907 subalterno 13 e sub. 31;
- a si assegnano tutti i beni mobili presenti presso l'agenzia Fideuram e sul libretto di risparmio acceso Controparte_1
presso le Poste Italiane;
- dovrà versare, in favore di a fronte dell'assegnazione del bene immobile, un Parte_1 Controparte_1
conguaglio, già decurtato delle somme anticipate da e del 50% delle spese di lite del presente giudizio, e della Parte_1
quota di € 12.894,92 di beni mobili alla cui assegnazione ha rinunciato parte attrice (per un ammontare pari ad €
21.476,85), pari ad € 33.198,14”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, ritenuta la congruità del piano divisionale suddetto, condiviso dall'unico erede costituito, il medesimo merita integrale approvazione.
pagina 4 di 6 4. Nulla con riferimento alle spese di lite (ivi incluse quelle di c.t.u.), considerato che le stesse sono già state considerate all'interno delle spese sostenute nell'interesse della massa da parte dell'attrice, con quota recuperata mediante detrazione del conguaglio dovuto dall'attrice al convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto in persona del Giudice designato, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, nel procedimento di cui in epigrafe promosso così provvede:
- Approva il progetto di cui al verbale di udienza del 09/10/2025 e per l'effetto forma i seguenti lotti:
Lotto n. 1
Diritti di piena proprietà del bene immobile sito nel Comune di Spoleto in via Cacciatori delle Alpi
n. 49, individuato catastalmente al foglio n. 165 particella 907 subalterno 13 e sub. 31;
Per effetto del maggior valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, tenuto conto dei rimborsi cui il medesimo ha diritto indicati in motivazione, l'assegnatario dovrà corrispondere dall'assegnatario del lotto n. 2, la somma di € 33.198,14.
Lotto n. 2
Saldo residuo del libretto di risparmio intestato a e aperto presso Poste Italiane, n. Persona_1
30217398 e saldo residuo della polizza (intestata a , e Persona_1 Parte_1 CP_1
, contratto n. 96736801201) presso la Banca Fideuram s.p.a..
[...]
Per effetto del minor valore ricevuto, rispetto alla quota di diritto, l'assegnatario dovrà ricevere dall'assegnatario del lotto n. 1 la somma di € 33.198,14.
- Assegna il lotto n. 1 a;
Parte_1
- Assegna il lotto n. 2 a;
Controparte_1
- Dispone che, per i titoli di cui sopra, corrisponda la somma di euro 33.198,14, oltre Parte_1
interessi legali dalla presente pronuncia al saldo effettivo, a;
Controparte_1
- Nulla sulle spese.
pagina 5 di 6 Spoleto, 10/10/2025
Il Giudice
Dott. Federico Falfari
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