Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 13/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2811/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, nelle persone delle sig.re magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia Isadora Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2811/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
- Ricorrente
e da
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
- Ricorrente
entrambi rappresentati, difesi ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.ta Laura Morano
(c.f. ) in Abbiategrasso (MI), alla via Damino Chiesa n. 7; C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.10.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
• “dichiarare la separazione personale dei coniugi ed Parte_1 [...]
con l'obbligo del mutuo rispetto;
Pt_2
• ordinare al Comune di GG e di residenza di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
pagina 1 di 6
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. I figli minori ed , rispettivamente di anni 15 e 13, e che frequentano rispettivamente PE Per_2
l'Istituto Scolastico Superiore Galdus di Milano alla classe terza e Istituto Scolastico Frisi di
Melegnano alla classe terza media, restano affidati ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso, con collocazione anagrafica e prevalente presso la madre nella casa famigliare di IA (Mi) Via Perini n.15, che si occuperà, di comune intesa con il padre, della loro crescita ed educazione, tenuto conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni. Il padre, che ha trovato un nuovo appartamento in affitto sito in IA (Mi) Via Basilicata n.1, potrà vedere e tenere con sé i figli come e quando lo vorrà, sia durante la settimana che durante i fine settimana in via alternata con la madre, dal venerdì sera alla domenica sera, nel rispetto delle rispettive esigenze e di quelle dei figli. Indicativamente i genitori prevedono la seguente modalità: dal lunedì al venerdì i ragazzi andranno a scuola con i mezzi pubblici ed i genitori si alterneranno liberamente secondo gli impegni lavorativi per prelevare il figlio dalla stazione di Melegnano, mentre la figlia PE Per_2
rientrerà con i mezzi pubblici;
rispetteranno gli impegni scolastici, sportivi e ludici dei figli minori, tenendo conto che ad oggi, gli impegni sportivi dei ragazzi sono l'attività di calcio per il figlio PE
(3/4 volte la settimana) e l'attività di danza per la figlia (2 volte la settimana). Per_2
I genitori si alterneranno nell'accompagnarli e/o riprenderli durante tali attività secondo i giorni di competenza di cui sopra.
Al rientro dal lavoro la madre li terrà con sé nei giorni di lunedì, martedì e mercoledì, mentre il padre li terrà indicativamente nei giorni di giovedì e venerdì (salvo diversi turni di lavoro per i quali dovrà cambiare giorni). Nei week end i genitori potranno stare con i figli dal sabato mattina alla domenica sera, secondo il principio dell'alternanza e nei fine settimana di competenza del sig. egli avrà Pt_2
la facoltà di tenerli direttamente dal venerdì sera, nel caso in cui i figli siano già con lui (turni permettendo). Nei rispettivi fine settimana i genitori potranno accompagnare i figli ai loro impegni sportivi, supportandosi a vicenda in caso di necessità.
I coniugi potranno tenere i figli, sempre in via alternata tra loro, durante le vacanze estive, per la durata di 10-15 giorni, anche non consecutivi, concordando tale periodo tra loro e la località ove le vacanze andranno trascorse, entro il mese di maggio di ogni anno, assicurando il contatto telefonico con i figli nel rispetto delle loro esigenze.
pagina 2 di 6 Potranno trascorrere le festività natalizie (La Vigilia di Natale ed il giorno di Natale) in via alternata tra genitori, nel rispetto delle abitudini e tradizioni famigliari, nonché dal 26 al 31 (compreso) con un genitore e dal 1° gennaio all'Epifania (compresa) con l'altro, concordando tale periodo tra loro e la località ove le vacanze andranno trascorse, entro il mese di novembre di ogni anno secondo il principio dell'alternanza e compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze dei figli.
Lo stesso dicasi per le festività Pasquali, sempre alternate tra i genitori ed i ponti di festa durante l'anno (per es. 8 dicembre, 1° novembre, 2 giugno, 25 aprile e 1° maggio).
I coniugi, infine, potranno sempre modificare, di comune accordo, le modalità di visita dei minori, secondo le loro rispettive esigenze lavorative e le esigenze dei figli nelle graduali fasi di crescita.
2. La casa familiare sita in IA (MI) Via Perini n. 15 in comproprietà tra i coniugi e facente parte della comunione dei beni, resta assegnata in godimento alla sig.ra che vi vivrà coi Parte_1
figli minori, con tutto quanto in essa compreso, ivi compresi mobili, arredi e suppellettili. I coniugi, secondo le rispettive esigenze abitative, suddivideranno tra loro i regali di nozze ed alcuni beni contenuti nella casa coniugale nel principale rispetto degli interessi dei figli. Le spese di carattere ordinario saranno a carico della sig.ra in quanto assegnataria e quelle di carattere Parte_1
straordinario resteranno a carico dei coniugi in quanto comproprietari.
Le parti, entro il termine di circa 6 mesi dal deposito del presente ricorso, provvederanno in separata sede notarile a formalizzare la cessione della quota di proprietà del 50% dell'immobile coniugale appartenente al sig. (immobile sito in IA -Mi -Via Perini n. 15- NCEU comune di Pt_2
IA foglio 8 mappale 313 sub. 101 cat. A/7, classe 3, vani 7,5 mq 139 R.C. €600,38 con annesso box foglio 8 mapp.313 sub 2 cat. C/6 R.C € 43,38), a favore della sig.ra che accetta, senza Parte_1
previsione di alcun corrispettivo.
Quanto sopra in quanto i coniugi, che per l'acquisto dell'immobile coniugale hanno acceso un mutuo presso la Banca Intesa Sanpaolo Ag. di Melegnano, con una rata mensile di euro 503,00 (e residuo a pagare di circa euro 85 mila scadenza 2037), hanno concordato che, dietro rinuncia alla propria quota del 50%, il sig. non provvederà più al pagamento del mutuo (integralmente a carico Pt_2 della sig.ra dal mese di febbraio 2024) e così proseguirà sino all'atto notarile. Parte_1
In tal modo le parti intendono regolare i reciproci rapporti di dare/avere nascenti dal matrimonio in relazione al bene immobile facente parte della comunione dei beni.
pagina 3 di 6 3. Quanto al mantenimento dei figli, il sig. corrisponderà in via anticipata alla sig.ra Parte_2
a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei medesimi la somma di euro Parte_1
400,00 (euro 200,00 per ciascun figlio per 12 mensilità), mediante bonifico bancario da corrispondere alla sig.ra entro il giorno 15 di ogni mese, con indicizzazione Istat su base annuale, Parte_1 quest'ultima con decorrenza settembre 2025.
4. Il sig. inoltre, contribuirà, contestualmente all'assegno che precede, al pagamento del Pt_2
50% delle spese extra assegno di cui ai protocolli vigenti in materia e quindi:
- Spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche e per terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
- Spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche e ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti;
peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che i due genitori ottengano;
- Spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite ed uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
- spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette e assicurazioni imposte da istituti e università private;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- Altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessitati da esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
c ) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
pagina 4 di 6 - Altre spese che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche, e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di custodia (baby-sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto 3-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile o moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo famigliare e che restino presso il genitore collocatario dei figli;
Sono fatti salvi, in ogni caso, i casi di spesa sanitaria in via d' urgenza.
5. L'assegno unico famigliare, richiesto e percepito sino ad oggi dalla sig.ra nella Parte_1
misura di euro 300 mensili, resterà alla stessa assegnato nella misura del 100% nel principale interesse dei figli.
6. Quanto agli animali domestici, in specie 2 cani meticci, le parti concordano nel senso di tenerli presso la casa famigliare di via Perini 15, collaborando nella cura e nel mantenimento dei medesimi
(nel weekend insieme ai figli il sig. avrà anche la cura dei cani). Pt_2
7. Quanto alle due auto famigliari, il veicolo Opel OS X Tg GG631KG di proprietà ed intestato al sig. al medesimo resterà, con assunzione di ogni onere e costo relativo. Lo stesso dicasi Pt_2
per il veicolo e Citroen C3 Aircross Tg GV414CK di proprietà ed intestato alla sig.ra che Parte_1 alla stessa resterà assegnato con l'assunzione di ogni onere e costo relativo.
8. Con l'adempimento delle condizioni che precedono i coniugi dichiarano di aver risolto tra loro ogni questione di carattere personale e patrimoniale.
9. La comunione dei beni viene sciolta.
10. I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio e si conferiscono assenso reciproco ed impegno concreto a sottoscrivere tutte le documentazioni necessarie al rilascio e rinnovo dei documenti di identità e di espatrio dei figli minori.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare, hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 12 III
c.p.c. e hanno reciprocamente attestato di rinunciare al deposito giudiziale degli estratti dei rapporti bancari e finanziari degli ultimi tre anni.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 04.12.2024 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c..
DIRITTO
pagina 5 di 6 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) dichiara la separazione personale dei coniugi, con l'obbligo di mutuo rispetto,
[...]
ed che hanno contratto matrimonio concordatario in GG (LC) Parte_1 Parte_2
in data 17.06.2006, trascritto nel Registro di stato Civile del predetto Comune, atto n. 2, parte II, serie A, anno 2006 e del Comune di IA (MI) atto n. 2, Parte II, serie B, anno 2006;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) nulla sulle spese;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di GG (LC) e di IA (MI), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Lodi, il 12.12.2024
La Giudice Rel./Est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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