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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/05/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 436/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
27.11.2023
d a
AR
rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Marinelli
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
TE
[...]
rappresentate e difese dall'avv. Michele Guerra pagina 1 di 35 pec Email_2
convenute
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“In via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che tra le Controparte_2
e è intercorso un trasferimento d'azienda in
[...] TE
violazione dell'art. 2112 c.c., e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o nullità,
ovvero illegittimità del licenziamento del ricorrente disposto con lettera d.d. 12/04/2023
perché disposto in violazione delle garanzie previste dall'art. 2112 c.c. o comunque in frode alla legge o per motivo illecito determinante, e per l'effetto ordinare la
prosecuzione del rapporto di lavoro di come AR
operaio-autista livello G1 c.c.n.l. di categoria sin dal 12/04/2023 o comunque dal
31/05/2023 in capo alla e ordinare alla stessa di ripristinare il TE
rapporto del ricorrente da tale data con la assegnazione di mansioni rispettose dell'inquadramento contrattuale applicato e condannarla al pagamento in favore di
delle retribuzioni maturate e maturande da tale AR
data o comunque dalla data del 31/05/2023 (data della messa a disposizione) fino alla
effettiva reintegra, in ragione di Euro 1.922,80.- lordi mensili, ovvero da quell'altra data o in quell'altra misura ritenute di giustizia, liquidando in sentenza quelle già
maturate, nonché al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
con
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condannare le società convenute e in Controparte_3 TE
solido tra loro per le ragioni esposte, al pagamento in favore di AR
della somma netta di Euro 1.384,89.- quale differenza delle
[...]
pagina 2 di 35 spettanze retributive dovute al ricorrente ed indicate nella busta paga di aprile 2023;
con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In via via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inefficacia e/o nullità, ovvero
illegittimità del licenziamento del ricorrente disposto con lettera d.d. 12/04/2023 in quanto ritorsivo e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2 d.lgs 23/2015 o
comunque di qualsiasi altra norma vigente la società convenuta TE
Semplificata alla reintegrazione di al lavoro come AR
operaio-autista livello G1 c.c.n.l. di categoria sin dal 12/04/2023 o comunque dal
31/05/2023 con la assegnazione di mansioni rispettose dell'inquadramento
contrattuale applicato e condannarla al pagamento in favore di AR
delle retribuzioni maturate e maturande da tale data o comunque
[...]
dalla data del 31/05/2023 (data della messa a disposizione) fino alla effettiva reintegra,
in ragione di Euro 1.922,80.- lordi mensili, ovvero da quell'altra data o in quell'altra
misura ritenute di giustizia, liquidando in sentenza quelle già maturate, nonché al
pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
con rivalutazione e
interessi dal dovuto al saldo.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità del licenziamento del
ricorrente disposto con lettera d.d. 12/04/2023 per carenza del giustificato motivo
oggettivo dedotto e comunque perché non ne ricorrono gli estremi e per l'effetto
condannare la società convenuta ai sensi degli artt. 3 e 9 d.lgs. TE
23/2015 a corrispondere in favore di un'indennità AR
non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei (6) mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in pagina 3 di 35 ragione di Euro 1.922,80.- lordi mensili, e comunque non inferiore a tre (3) mensilità, ovvero da quell'altra data o in quell'altra misura ritenute di giustizia;
con
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
oltre alla condanna alle spese del presente procedimento maggiorate del 15% per spese generali, C.N.P.A. ed IVA di legge, se dovuti, e successive spese tutte occorrende”
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE
TE TE
“Si conclude dunque per la dichiarazione di infondatezza del ricorso, dell'impugnazione del licenziamento con condanna al risarcimento delle spese legali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – AR
premesso:
✓ di aver dapprima lavorato alle dipendenze della ditta Z TRASPORTI s.r.l., a far data dal 16.12.2017, in forza di contratto a tempo pieno ed indeterminato (doc. 3 fasc.
ric.), con inquadramento nella categoria di operaio, livello 4 super (successivamente
G1), profilo di autista e con Controparte_4
mansioni di corriere consegnatario;
✓ di essere stato assunto, in data 26.4.2021, dalla società (doc. 9 Controparte_3
fasc. ric.), in concreto senza soluzione di continuità, atteso che la nuova società datrice aveva proseguito nell'attività di consegna e ritiro colli e pacchi in favore di pagina 4 di 35 e di avvalendosi della medesima azienda Controparte_5 CP_6
(organizzazione e mezzi di trasporto) e dei medesimi dipendenti, tra cui l'odierno ricorrente;
✓ di avere appreso, nel mese di marzo 2023, dai colleghi di lavoro, l'intenzione della società datrice di effettuare un nuovo “passaggio” del personale ad altra società, la
Cont
operante nel settore del trasporto per conto terzi, costituita in CP_1
data 6.2.2023;
✓ di essere stato invitato, sempre in quello stesso periodo, a dare le dimissioni per essere poi riassunto nella nuova società (analogamente a quanto accaduto in occasione del sopradescritto “passaggio di personale” dalla Z Trasporti s.r.l. alla
[...]
, ma di avere rifiutato la proposta;
Controparte_3
✓ di essergli stata intimata dalla società “risoluzione del Controparte_3
rapporto di lavoro per riduzione di personale”, ossia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mediante lettera del 12.4.2023, avente il seguente tenore: “Siamo con la presente a doverLe comunicare che per motivazioni relative
alla riduzione del lavoro a causa della perdita di alcuni contratti ci vediamo costretti
a procedere ad una riduzione del personale ed a cessare il rapporto di lavoro in
CP_ essere con la a far data dal 12/04/2023. Con la presente siamo contestualmente
a darLe preavviso di licenziamento secondo quanto previsto dall'art. del C.C.N.L.
applicato, facendoLe presente che al termine del medesimo, in data 12/04/2023, il
rapporto cesserà senza comunicazione ulteriore. Con la cessazione del rapporto,
oltre alla liquidazione di tutte le competenze da Ella maturate, le saranno restituiti i documenti di lavoro in ns. possesso… ” (doc. 18 fasc. ric.);
pagina 5 di 35 ✓ di aver ricevuto, in data 23.5.2023, la somma di € 2.000,00 (doc. 19 fasc. ric.), a fronte di un credito pari alla somma netta di € 3.384,89, come da prospetto paga relativa al mesi di aprile 2023 (doc. 20 fasc. ric.);
✓ di aver impugnato il licenziamento nei confronti di entrambe le ditte convenute con lettera del 31.5.2023 (doc. 21 fasc. ric.) –
propone:
1)
A)
in via principale,
domanda volta ad accertare la nullità, per violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023;
insta per la tutela ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
B)
in via subordinata,
domanda volta ad accertare la nullità, perché ritorsivo, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023;
insta per la tutela ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 23/2015;
C)
in via ulteriormente subordinata, domanda volta ad accertare l'illegittimità, per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023;
insta per la tutela ex art. 3 co. 1 e 9 co. 1 d.lgs. 23/2015;
pagina 6 di 35 2)
domanda di condanna delle società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di € 1.384,89 ed accessori, a titolo di differenze retributive relative al mese di aprile 2023.
§2 le difese svolte dalle società convenute
La società convenuta sostiene di aver intimato, in data 12.4.2023, al Controparte_3
qui ricorrente il licenziamento del 12.4.2023 a AR
seguito della revoca, da parte dell'appaltante del Controparte_8
subappaltante ID s.r.l., con comunicazione dell'1.3.2023 (doc. 6 fasc. conv.), del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di Fiemme, la cui esecuzione era stata affidata dalla convenuta al ricorrente.
La circostanza aveva determinato la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente, per il quale era risultato impossibile il repechage atteso che le residue zone, in cui aveva conservato l'affidamento dei servizi, erano già coperte Controparte_3
dagli altri autisti, i quali, a differenza del ricorrente, erano a conoscenza dei domicili dei clienti presso cui effettuavano le consegne e i ritiri.
Le società convenute e negano che sia tra loro Controparte_3 TE
intercorso un trasferimento di azienda.
Infatti, da un lato, il legale rappresentante di aveva Controparte_9
deciso di interrompere l'attività d'impresa; dall'altro un dipendente della CP_3
aveva manifestato l'intenzione di svolgere il servizio affidato da
[...] [...]
in relazione alle zone residue e così aveva costituito a tal fine la società CP_5
TE
pagina 7 di 35 §3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda proposta in via principale dal ricorrente e volta ad accertare la nullità, per violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., del licenziamento
intimatogli in data 12.4.2023;
Il ricorrente propone, in via principale, AR
domanda volta ad accertare la nullità, per violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023.
La domanda non è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.1.2025, n.
2301; Cass. 22.2.2021, n. 4699; Cass. 4.2.2019, n. 3186;) “il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l'art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo”.
Quindi l'esame di questa domanda deve essere condotto unitamente a quello riguardante la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento de quo per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto.
Infatti, secondo altro consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
7.2.2023, n. 3695; Cass. 10.1.2023, n. 404; Cass. 11.3.2022, n. 10522; Cass. 4699/2021 cit.; Cass. 3186/2019 cit.; Cass. 11.5.2018, n. 11410;): “In caso di cessione d'azienda,
l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento, sebbene non possa esserne l'unica ragione giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella pagina 8 di 35 connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo;
né deve ritenersi - qualora, nell'imminenza del trasferimento dell'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita - che nel suo esercizio in concreto l'imprenditore ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, oppure in violazione dei principi di correttezza e buona fede a norma degli artt.
1175 e 1375 c.c.”.
Quindi occorrerà accertare se il motivo addotto dalla società a Controparte_3
giustificazione del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 12.4.2023
abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata.
In caso contrario la domanda di accertamento di illegittimità del recesso dovrà essere accolta anche qualora il motivo addotto fosse sussistente, ma connesso all'asserito trasferimento di azienda o finalizzato a renderlo più agevole.
2. in ordine alla domanda proposta in via subordinata dal ricorrente e volta ad
accertare la nullità, per ritorsività, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023
Il ricorrente propone, in via subordinata, AR
domanda volta ad accertare la nullità per ritorsività del licenziamento intimatogli in data
12.4.2023.
A fondamento allega di essere licenziato perché, invitato da gestore di fatto CP_10
dell'impresa esercitata dalla società a dare le dimissioni al fine di Controparte_3
essere successivamente assunto (quindi mediante costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato) dalla società di nuova costituzione aveva TE
rifiutato la proposta, sostenendo la ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda da cui doveva conseguire la prosecuzione del suo rapporto di lavoro subordinato con la cessionaria ai sensi dell'art. 2112 co. 1 cod.civ.. pagina 9 di 35 Orbene, ad avviso della Suprema Corte, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, anche di recente, Cass.
15.11.2022, n. 33619; Cass. 17.6.2020, n. 11705; Cass. 3.12.2019, n. 31527; Cass.
17.1.12019, n. 1195; Cass. 19.11.2018, n. 29764; Cass. 3.12.2015, n. 24648; Cass.
18.3.2011, n. 6282;).
Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604,
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n. 23583; Cass.
4.4.2019, n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza:
“Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1) [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un pagina 10 di 35 giustificato motivo (L. n. 604 del 1966, ex art. 3).
Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale.
Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del
1970, art. 18. comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art.2]. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente…”.
In definitiva, l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo o comunque illecito addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo posto dall'ente datore a fondamento del licenziamento intimato (qui giustificato motivo oggettivo) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso (diversamente, infatti, il motivo ritorsivo o comunque illecito non sarebbe, per necessità logico-giuridica, esclusivo e pagina 11 di 35 determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo).
3. in ordine alla domanda proposta in via ulteriormente subordinata dal ricorrente
e volta ad accertare l'illegittimità, per difetto del giustificato motivo oggettivo
addotto, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023
Il ricorrente propone, in via ulteriormente AR
subordinata, domanda volta ad accertare l'illegittimità, per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023.
a)
il contesto normativo in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente,
Cass. 20.10.2022, n. 30950; Cass. 20.7.2020, n. 15400; Cass. 14.2.2020, n. 3819; Cass.
28.3.2019, n. 8661; Cass. 20.10.2017, n. 24882; Cass. 3.5.2017, n. 10699; Cass.
7.12.2016, n. 25201; Cass. 12.9.2013, n. 20918; Cass. 24.2.2012, n. 2874; Cass.
30.11.2010, n. 24235; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 14.7.2005, n. 14815; Cass.
7.7.2004, n. 12514; Cass. 3.7.2003, n. 10554; Cass. 17.5.2003, n. 7750; Cass. 9.7.2001,
n. 9310;) la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, ai sensi dell'art. 3 L. 15.7.1966, n. 604, è “inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed alla regolare funzionamento di essa”) è subordinata ad un triplice presupposto:
1) la sopravvenuta impossibilità per il datore di utilizzare le prestazioni fino ad allora svolte dal lavoratore, stante l'intervenuta soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso,
pagina 12 di 35 le quali possono essere ridistribuite tra gli addetti all'azienda – specificamente Cass.
28.9.2016, n. 19185; Cass. 20918/2013 cit.; Cass. 22.8.2007, n. 17887; Cass. 2.10.2006,
n. 21282; Cass. 4.11.2004, n. 21121;
2) la dipendenza causale di questa impossibilità da effettive ragioni inerenti l'attività
produttiva o l'organizzazione del lavoro od il regolare funzionamento di essa, le quali devono essere, nella loro oggettività, tali da incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi e così da determinare il venir meno della posizione lavorativa, il che si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa non già di un atto arbitrario del datore di lavoro, ma della diversa organizzazione attuata, da cui consegue la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore poi licenziato;
3) l'impossibilità di un impiego del lavoratore nell'azienda in mansioni diverse (cd. repechage), anche in relazione all'adibizione del lavoratore a mansioni superiori, se di fatto già assegnate e svolte, o inferiori e in riferimento a tutte le sedi dell'attività
aziendale (specificamente Cass. 18.2.2011, n. 3968; Cass. 20.8.2003, n. 12270),
elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro, sia nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità
espulsive legate alla persona del lavoratore;
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. 28.10.2013, n.
24267; Cass. 23.10.2013, n. 24037; Cass. 22.11.2012, n. 20603), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato a mansioni diverse può essere provata dal datore anche attraverso fatti positivi di valore presuntivo, quale la circostanza che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi sono state nuove assunzioni nello stesso profilo professionale del lavoratore licenziato. pagina 13 di 35 Inoltre, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 28.3.2011, n. 7046; Cass. 11.6.2004, n.
11124; Cass. 21.12.2001, n. 16144;), qualora il giustificato motivo oggettivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile – in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di repechage – il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375
cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse;
si è ritenuto che i criteri obiettivi, che consentono di ritenere la scelta conforme ai principi di correttezza e buona fede, siano, pur nella diversità dei rispettivi regimi, i criteri che la L. 23.7.1991, n. 223 ha dettato per i licenziamenti collettivi (per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi), di talché
occorre prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non essendo, invece, utilizzabile quello delle esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).
In proposito un'autorevole dottrina ha osservato, con mirabile sintesi, che la fattispecie del giustificato motivo oggettivo “si forma lungo una scansione temporale che include le
seguenti tappe:
• la modifica organizzativa,
• la soppressione del posto di lavoro,
• il nesso causale tra posto soppresso e licenziamento,
• il rispetto dell'obbligo di repechage da valutare anche in relazione all'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori e in riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale, pagina 14 di 35 • in presenza di più lavoratori licenziabili, il rispetto dei criteri di scelta”.
Con particolare riferimento ai presupposti sub 1) e 2), è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24882/2017 cit.; Cass. 20918/2013 cit.;
Cass. 14.5.2012, n. 7474; Cass. 11.7.2011, n. 15157; Cass. 8.2.2011, n. 3040; Cass.
30.11.2010, n. 24235; Cass. 18.3.2010, n. 6559; Cass. 22.8.2007, n. 17887; Cass.
4.11.2004, n. 21121; Cass. 23.10.2001, n. 13021) l'orientamento secondo cui sul datore di lavoro ricade l'onere della prova ex art. 5 L. 604/1966 ed al giudice compete il controllo in ordine all'effettiva sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa addotte, della modifica organizzativa attuata (costituente, quindi, un quid novi rispetto all'assetto precedente) al fine di soddisfare quelle ragioni, e del nesso causale tra detta modifica organizzativa e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato;
invece non sono sindacabili nei loro profili di congruità ed opportunità, purché risultino effettivi e non pretestuosi, né le ragioni imprenditoriali addotte, né la modifica organizzativa di conseguenza attuata, essendo la scelta dei criteri di gestione dell'impresa espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 co. 1 Cost..
Di recente Cass. 25201/2016 cit. (conf. Cass. 20.7.2020, n. 15400; Cass. 14.2.2020, n.
3819; Cass. 18.7.2019, n. 19302;) ha statuito che: “Ai fini della legittimità del
licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n.
604 del 1966, art. 3, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un
presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice
accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed
all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una
migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa,
determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione pagina 15 di 35 di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato
richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese
notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non
sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
Risulta, quindi, sconfessato il già maggioritario orientamento della Suprema Corte (ex
multis Cass. 20918/2013 cit.; Cass. 2874/2012 cit.; Cass. 26.9.2011, n. 19616; Cass.
25.3.2011, n. 7006; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 7.7.2004, n. 12514;), secondo cui,
alla luce del precetto ex art. 41 co. 2 (secondo cui l'iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana”), espressamente richiamato da Cass. 27.10.2010, n. 21967 unitamente all'art. 30 del Trattato di Lisbona del 13.12.2007, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966 è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti;
il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitto.
pagina 16 di 35 b)
la vicenda concreta
a)
Alla luce del tenore della lettera di licenziamento del 12.4.2023 (doc. 18 fasc. ric.) risulta
per tabulas che la società datrice individua le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” – in cui si compendia, ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966, il giustificato motivo oggettivo – nelle seguenti circostanze:
(i)
la “riduzione del lavoro a causa della perdita di alcuni contratti”;
(ii)
la “perdita” di tali contratti ha determinato la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente.
b)
Appare ictu oculi il carattere generico della motivazione, non avendo la società datrice indicato in sede di intimazione del licenziamento quali contratti avrebbe perso e in cosa sia consistita la riduzione di lavoro che ne è conseguita.
Soltanto in memoria di costituzione la società allora datrice ha Controparte_3
specificato che la “perdita di alcuni contratti”, indicata nella comunicazione del licenziamento, trova origine nella revoca, da parte dell'appaltante Controparte_8
del subappaltante ID s.r.l., con comunicazione dell'1.3.2023 (doc. 6
[...]
fasc. conv.), del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di
Fiemme, la cui esecuzione era stata affidata dalla convenuta al ricorrente;
la circostanza ha determinato la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente, per il quale è
risultato impossibile il repechage atteso che le residue zone, in cui Controparte_3
pagina 17 di 35 aveva conservato l'affidamento dei servizi, erano già coperte dagli altri autisti, i quali, a differenza del ricorrente, erano a conoscenza dei domicili dei clienti presso cui effettuavano le consegne e i ritiri.
Orbene, l'art. 2 co. 2 L. 15.7.1966, n. 604 dispone:
“La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”;
l'art. 4 d.lgs. 23/2015 prevede:
“Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di
motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 …. il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennità' non assoggettata a contribuzione previdenziale di
importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore
a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della
domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”; in correlazione l'art. 9 co. 1 d.lgs. 23/2015 dispone:
“
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18,
ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 … l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1…, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Quindi al ricorrente spetta certamente la tutela prevista nell'ipotesi di vizio formale della motivazione dall'art. 4 e, essendo incontestata la mancanza del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 e 9 St.Lav., dall'art. 9 co. 1 d.lgs. 23/2015.
pagina 18 di 35 c)
Tuttavia il ricorrente agisce per l'accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo addotto dalla società datrice.
Quindi, alla luce del disposto ex art. 4 ultima parte d.lgs. 23/2015, è necessario qui stabilire se il licenziamento intimato dalla società sia (anche) Controparte_3
affetto dal vizio sostanziale consistente nel difetto di giustificato motivo.
Nelle note finali autorizzate (pag. 4) parte ricorrente così deduce:
“Il licenziamento è, comunque, illegittimo: vi è infatti una totale e manifesta divergenza tra le motivazioni indicate nella lettera di licenziamento (ove viene addotta un'esigenza di riduzione del personale dipesa dalla perdita di alcuni contratti) e le argomentazioni difensive addotte in sede di giudizio (soppressione del giro di consegne ”84”, cui era assegnato il ricorrente). Mentre le prime presuppongono una generale contrazione degli affari della giustificanti un esubero del personale e rispondono a un'esigenza CP_3
di una riorganizzazione dell'intera attività aziendale per consentirne la prosecuzione, le seconde riguarderebbero unicamente uno specifico settore dell'attività economica aziendale (quello appunto riguardante la zona della Val di Fiemme ”giro 84”) con ricadute unicamente sulla posizione lavorativa di quale unico dipendente Pt_1
assegnatario di detto giro “84”.
Per effetto del principio dell'immodificabilità delle motivazioni comunicate all'atto del licenziamento devono essere prese in esame solo le prime”.
Questi assunti non possono essere condivisi.
La disciplina ex art. 4 ultima parte d.lgs. 23/2015, prescrivendo che nelle controversie, in cui il lavoratore agisce anche per l'accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo, preclude al giudice, una volta rilevato che il licenziamento è affetto da un vizio formale (quale la “violazione del requisito della motivazione” ex art. 2 co. 2 L. pagina 19 di 35 604/1966), di dichiarare de plano che il licenziamento è anche ingiustificato, ma gli impone di accertare “la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
E' vero che assai di recente (Cass. 11.4.2025, n. 9544) ha distinto tra “mancata specificazione dei motivi relativi alla giustificazione comunque addotta” e
“mancanza della motivazione o carenza dei motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione giustificativa”.
Tuttavia si ritiene che la vicenda in esame sia sussumibile nella prima ipotesi in quanto l'allegazione, svolta dalla società convenuta in memoria di TE
costituzione, circa la revoca, da parte dell'appaltante melius Controparte_5
del subappaltante ID s.r.l., del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di Fiemme, la cui esecuzione era stata affidata dalla convenuta al ricorrente, costituisce un'evidente specificazione della “perdita di alcuni contratti” determinante
“una riduzione del personale”, la quale evoca un fatto idoneo a identificare, seppur in termini generici, una ragione giustificativa.
Peraltro occorre evidenziare che, in riferimento ai datori di lavoro privi del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 e 9 St. Lav., la tutela avverso il licenziamento ingiustificato e la tutela avverso il licenziamento affetto da vizi formali è prevista dalla medesima norma, costituita dal combinato disposto degli artt. 4 e 9 co. 1 d.lgs. 23/2015; in proposito Cass. 9524/2025 ha perspicuamente rilevato che “nell'ambito delle piccole imprese… fatto salvo il regime della nullità del recesso, il regime di tutela obbligatoria non conosce gradazioni diverse e si applica sempre unitariamente la stessa tutela risarcitoria”.
Quindi, in tale ambito, stabilire se il licenziamento sia ingiustificato o formalmente viziato rileva ai fini della determinazione in concreto dell'indennità risarcitoria spettante, pagina 20 di 35 che il giudice determina tra un minimo di una mensilità e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, secondo, innanzitutto, il criterio dell'anzianità di servizio, prescritto dalla legge delega
(art. 1 co. 7 , lett. c) L. 10.12.2014, n. 184) nonché gli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, quali numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti (Corte cost. n. 194 del 2018).
d)
α
La revoca, da parte dell'appaltante del subappaltante Controparte_8
ID s.r.l., del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di Fiemme,
emerge per tabulas (doc. 6 fasc. conv.) dalla comunicazione di ID s.r.l. avente il seguente tenore: “La presente per comunicare che, a causa della diminuzione dei volumi
le zone di , e Fiemme, identificate dal parallelo 362, non Pt_2 Per_1 Pt_3
costituiranno più giro a sé stante, ma verranno assorbite nella distribuzione delle zone
circostante della Val di Fiemme e della Val di Fassa a carico ad altri appalti . Questa
comunicazione ha pertanto valore di disdetta relativamente alle zone specifiche sopracitate”.
In proposito il teste ha ulteriormente specificato: Testimone_1
Cont Con
“Lavoro alle dipendenze di ID, la quale è appaltatrice di , mentre prima e
Cont poi era, e rispettivamente è, subappaltatrice di ID.
Svolgo mansioni di responsabile del centro operativo ID di Trento.
ID, ai fini delle consegne nella provincia di Trento, si avvale di una pluralità di subappaltatori, tra cui CP_11
pagina 21 di 35 Con Cont E' vero che, per un certo periodo, a è stato assegnato il giro 84 della val di
Fiemme…
E' vero che fa parte di quel giro l'azienda La Sportiva di Ziano di Fiemme”.
Viene esibito al teste il doc. 6 di parte convenuta.
Il teste dichiara:
“Riconosco il documento.
Nel 2022, rispetto al 2021, e nel 2023 rispetto al 2022, vi è stato un decremento nel
numero di consegne da effettuare.
Ciò in quanto nel periodo Covid vi era stato un considerevole aumento di dette consegne
e anche perché un nostro cliente, in particolare aveva scelto di curare CP_12
direttamente le consegne.
Il decremento ha riguardato, in via generale, tutte le zone ma, in misura particolare
Cont alcune zone come ad esempio il giro 84 della val di Fiemme.
E' alla luce di queste circostanze che, nei primi mesi del 2023, ID ha deciso di
Cont eliminare il giro 84 aggregandolo al giro concernente le zone di Moena e
Con Predazzo, che era assegnato a un subappaltatore diverso da .
Con In definitiva, per queste ragioni, le esigenze produttive di ID rispetto a hanno determinato una diminuzione nella misura di un'unità degli autisti.
All'esito della riorganizzazione, inoltre, i trasporti riguardanti il cliente La Sportiva non
Con venivano più effettuati da autisti di .
In proposito, posso anche dire che, da parte del cliente La Sportiva, vi erano state delle
Con lamentele in ordine al servizio prestato da , in particolare la doglianza riguardava il
Con fatto che l'autista di si presentava per il ritiro dei prodotti in anticipo rispetto all'ora convenuta delle 16.
pagina 22 di 35 E' stato anche per questa ragione che ID ha ritenuto opportuno affidare i servizi riguardanti il cliente La Sportiva ad altri subappaltatori”.
β
Cont E' incontestato che il ricorrente era addetto al “giro 84 ”.
La circostanza è stata anche riferita dal teste il quale ha dichiarato: Tes_1
Con
“Mi è noto che aveva adibito a questo giro il ricorrente”.
γ
Nella vicenda in esame non ricorre la fattispecie in cui il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, in presenza della quale la Suprema Corte impone al datore di individuare il lavoratore destinatario del licenziamento secondo i canoni della correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 cod. civ. (cui deve essere conformato ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse) e alla luce dei quali potrebbe assumere rilievo il criterio dei carichi di famiglia (il ricorrente allega di essere padre affidatario di un figlio minore).
Infatti nel caso concreto riveste importanza prevalente il criterio organizzativo-produttivo della posizione lavorativa da sopprimere.
Infatti la necessità di riduzione del personale ha riguardato direttamente ed esclusivamente il posto di lavoro occupato dal ricorrente, atteso che la perdita del servizio
Cont relativo al “giro 84 ha reso superfluo l'utilizzo proprio delle prestazioni oggetto dei compiti affidati al ricorrente.
Inoltre il ricorrente non può essere considerato un lavoratore fungibile rispetto agli altri dipendenti di addetti alle mansioni di autista. TE
pagina 23 di 35 Infatti ha trovato conferma la circostanza allegata dalla parte convenuta secondo cui “tutti
Con i dipendenti della sono titolari di un proprio giro territoriale specifico essendo necessario conoscere tutti i clienti finali presso cui effettuare i ritiri e le consegne”.
In proposito il teste ha dichiarato: “Ciascun autista di lavorava e Tes_1 CP_13
lavora solitamente nella medesima zona;
è possibile che, in una zona, operi più di un autista. L'assegnazione dell'autista sempre nella medesima zona favorisce la conoscenza da parte sua del territorio e quindi dell'ubicazione dei vari punti di consegna e di ritiro”; parimenti il teste ha dichiarato: “Lavoro alle dipendenze di Testimone_2 [...]
in precedenza ho lavorato alle dipendenze di a decorrere dal CP_1 CP_3
2022. Ho svolto e svolgo tutt'ora mansioni di autista addetto alle consegne. Da sempre io
ho lavorato svolgendo costantemente il medesimo giro di consegne e quindi ho operato
nella medesima zona, in particolare quella della città di Trento. Lo stesso è accaduto e accade per i miei colleghi di lavoro che svolgono mansioni di autista”.
Per la stessa ragione emerge l'impossibilità, in capo alla società di TE
riadibire il ricorrente ad altre mansioni.
In definitiva deve ritenersi accertato che il licenziamento intimato al ricorrente dalla società in data 12.4.2023, seppur viziato formalmente, è fondato Controparte_3
su un giustificato motivo oggettivo effettivamente sussistente.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente volta ad accertare la nullità per ritorsività del licenziamento de quo.
δ
Alla luce del giustificato motivo oggettivo, di cui si è appena accertata la sussistenza,
appare evidente che il licenziamento de quo trova fondamento nella struttura aziendale di autonomamente considerata e non risulta connesso con alcun TE
pagina 24 di 35 trasferimento di azienda, neppure con quello, affermato dal ricorrente, da CP_3
a
[...] TE
Ne consegue il rigetto sia della domanda di parte ricorrente volta ad accertare la nullità
rectius l'illegittimità per violazione ex art. 2112 co. 1 cod.civ. del licenziamento de quo.
e)
In definitiva, il licenziamento, intimato dalla società con Controparte_3
comunicazione del 12.4.2023, dove essere dichiarato illegittimo perché affetto da vizio formale rappresentato dalla violazione del requisito di motivazione ex art. 2 co. 2 L.
604/1966.
E' vero che il ricorrente non ha proposto una corrispondente domanda, atteso che quelle azionate riguardano la violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., la ritorsività e il difetto del giustificato motivo oggettivo addotto.
Tuttavia, come ha ricordato di recente Cass. /2025 cit. “Sul piano processuale deve premettersi che nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto)”.
Quindi deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la società convenuta deve essere condannata al pagamento del prescritto risarcimento.
pagina 25 di 35 f)
Come si è già ricordato, difettando incontestatamente in capo alla società CP_3
il requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 e 9 St. Lav., trova applicazione il
[...]
combinato disposto ex art. 4 e 9 co. 1 d.lgs. 23/2015, in forza del quale è prevista un'indennità risarcitoria commisurata tra una e sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Si è pure ricordato che il giudice, al fine di stabilire il numero delle indennità
concretamente spettanti al lavoratore licenziato, è tenuto ad applicare, in primo luogo, il criterio dell'anzianità di servizio, nonché quelli riguardanti il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
In ordine all'anzianità di servizio, si pone la necessità di stabilire se il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società sia sorto al momento della Controparte_3
formale assunzione avvenuta in data 26.4.2021 o, se, invece, come sostenuto dal ricorrente, tra la precedente società datrice Z TRASPORTI s.r.l. (di cui il ricorrente è
stato dipendente a far data dal 16.12.2017) e la società si è Controparte_3
verificato un trasferimento di azienda e, quindi, ai sensi dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., il rapporto di lavoro subordinato, costituito dal ricorrente con Z TRASPORTI s.r.l. in data
16.12.2017, è continuato in capo alla cessionaria di talché Controparte_3
l'anzianità di servizio, da considerarsi ai fini della determinazione dell'indennità
risarcitoria spettante al ricorrente a ristoro del licenziamento a lui intimato da
[...]
deve essere fatta risalire al 16.12.2017 e non già al 26.4.2021. Controparte_3
In proposito il ricorrente ha allegato:
“9. nella primavera del 2021, l'intero compendio aziendale, costituito dall'appalto per la
Con consegna e ritiro colli e pacchi per conto della e della Controparte_8
pagina 26 di 35 di Cortaccia, dai mezzi aziendali (circa una ventina di furgoni) e dall'organizzazione di lavoro, è stato trasferito dalla Z TRASPORTI S.r.l. alla (doc.
7. visura Controparte_3
CCIAA soc. .pdf e 8. visura INI-PEC società .pdf), Controparte_3 Controparte_3
società anch'essa amministrata da e di cui è socio unico sua moglie CP_14
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_15 C.F._1
residente in [...] (guarda caso dove ha sede la società Z TRASPORTI S.r.l.);
10. la ha quindi continuato, senza soluzione di continuità, ad Controparte_3
operare in tutta la Provincia di Trento per conto della e Controparte_8
Con nella zona della Bassa Atesina della Provincia di Bolzano per conto della di Cortaccia;
11. quanto al personale, per eludere le tutele di cui all'art. 2112 c.c., esso è stato integralmente riassunto alle dipendenze della dopo che la Z TE
TRASPORTI S.r.l. aveva operato singoli licenziamenti. I dipendenti non sono stati informati circa la natura e i dettagli di tale operazione, né è stata consegnata loro copia del licenziamento e corrisposte le spettanze di fine rapporto…
15. di fatto nulla cambiava per il quale ha continuato a svolgere le AR
proprie mansioni di corriere consegnatario come operario/autista di quarto livello (G1)
c.c.n.l. del settore Spedizioni/Trasporto (vedasi doc. 9), mantenendo il medesimo orario di lavoro (dalle 7.30_alle 18.00-18.30 a seconda del carico di lavoro giornaliero) la medesima zona della Val di Fiemme “giro 062” per le consegne giornaliere di circa
120/130 pacchi e ritiro di circa 10/20 (doc. 10. buste paga.pdf). Identici erano anche i mezzi aziendali assegnatigli, un furgone Fiat Ducato DF580WJ ed un furgone Peugeot
targato GE993WV già in uso quando lavorava per conto della Z TRASPORTI S.r.l.;
16. il suo referente aziendale era sempre oltre a CP_14 Persona_2
dipendente della con mansioni di referente-coordinatore del TE
pagina 27 di 35 personale addetto alle consegne;
in particolare era a quest'ultimo che faceva riferimento per ogni questione lavorativa;
17. il luogo di lavoro veniva indicato in Lavis (TN) via Zarga n. 10 con assegnazione ad altri sedi in regione;
18. quotidianamente doveva recarsi presso il magazzino della Pt_1 [...]
in loc. Ghiaie di Trento ove prendeva il furgone aziendale e ritirava le CP_8
consegne della giornata, facendovi rientro a fine giornata”.
Queste circostanze non sono state minimamente contestate dalla società convenuta
[...]
TE
Orbene, l'art. 1, paragrafo 1, lett. b) della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del
12.3.2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimento, prevede: “… è considerato come trasferimento ai
sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria
identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
La nozione di “entità” si richiama a “un complesso organizzato di persone e beni che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo” (sentenza del 27 febbraio 2020, e C-298/18, CP_16 Per_3
EU:C:2020:121, punto 22; del 24 giugno 2021, TE7
C-550/19, EU:C:2021:514, punto 88; del 16 novembre 2023, NC e a., cause
[...]
riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872, punti 33 e 60;).
L'attributo “economica”, che l'entità deve possedere per costituire oggetto di trasferimento rientrante nella sfera di applicazione della direttiva 2001/23, e la nozione di
“attività economica”, che, al medesimo fine, l' “entità” deve esercitare, sono pagina 28 di 35 riconducibili a “qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato” (sentenza del 6 settembre 2011, , C-108/10, Per_4
EU:C:2011:542, punti 43 e 44; del 20 luglio 2017, , C-416/16, Parte_4
EU:C:2017:574, punto 34; del 16 novembre 2023, NC e a., cause riunite da C-583/21 a
C-586/21, EU:C:2023:872, punto 36).
Quindi il trasferimento ai sensi delle direttiva 2001/23 deve riguardare “un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata. Costituisce un'entità siffatta qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l'esercizio di un'attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturato ed autonomo” (sentenza dell'11 marzo 1997, Süzen, causa C-13/95,
EU:C:1997:141, punto 13; del 6 settembre 2011, , C-108/10, EU:C:2011:542, Per_4
punto 42; del 6 marzo 2014, causa C-458/12, EU:C:2014:124, punto 31; Parte_5
del 16 novembre 2023, NC e a., cause riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872,
punto 60;).
La conservazione, da parte dell'entità economica, della propria identità al di là del trasferimento “si desume, in particolare, dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa” (in tempi risalenti, sentenza dell'11 marzo 1997,
Süzen, causa C-13/95, EU:C:1997:141, punto 10; del 20 novembre 2003, Abler, causa C-
Per_ 340/01, EU:C:2023:872, punto 29; di recente, sentenza del 9 settembre 2015,
[...]
, causa C-160/14, punto 25; del 27 febbraio 2020, Parte_6 Pt_7
C-298/18, EU:C:2020:121, punto 23; del 16 febbraio 2023, ,
[...] Parte_8
C-675/21, EU:C:2023:108, punti 37 e 38; del 16 novembre 2023, NC e a., cause riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872, punto 52).
pagina 29 di 35 Al fine di accertare se ricorra questo requisito, la Corte di giustizia indica il cd. metodo qualificatorio tipologico - per approssimazione (simile a quello che la giurisprudenza italiano utilizza ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro), statuendo che
– per poter stabilire se la gestione dell'entità economica sia proseguita o, quanto meno,
ripresa, vale a dire se risulti soddisfatta la condizione relativa alla conservazione dell'identità di impresa al di là del trasferimento – occorre prendere in considerazione, quale insieme di criteri/indici dal valore sintomatico, “il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, tra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente” (in tempi risalenti sentenza del 18 marzo 1986,
Spijkers causa C-24/85, EU:C:1986:127, punto 13; del 19 maggio 1992, Redmond
Stichting, causa C-29/91, EU:C:1992:220, punto 24; dell'11 marzo 1997, Süzen, causa C-
13/95, EU:C:1997:141, punto 14; di recente sentenza del 9 settembre 2015,
[...]
, causa C-160/14, punto 26; dell'11.7.2018, OM MO e Persona_6
Ilunión Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, punto 30; del 27 febbraio 2020, e CP_16
C-298/18, EU:C:2020:121, punto 24; del 24 giugno 2021, Per_3 [...]
, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 90; del 16 febbraio 2023, TE7
Strong Charon, C-675/21, EU:C:2023:108, punto 49; del 16 novembre 2023, NC e a.,
cause riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872, punto 64; nella giurisprudenza pagina 30 di 35 nazionale ex multis, di recente, Cass. 30.4.2025, n. 11431; Cass. 25.10.2024, n. 27707;
Cass. 24.10.2024, n. 27607;).
E' agevole evidenziare che nella vicenda in esame ricorrono pressoché tutte le circostanze che la Corte di giustizia e la Suprema Corte considerano elementi indiziari del verificarsi nel caso concreto di un trasferimento di azienda ossia della conservazione al di là del trasferimento dell'entità economica desumibile dal fatto che la gestione dell'entità economica è proseguita in capo al cessionario, vale a dire:
❖ l'analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento,
❖ l'assenza o un' esigua durata di un'eventuale sospensione di tali attività,
❖ la riassunzione della maggior parte del personale ad opera del cessionario,
❖ la cessione di elementi materiali,
❖ il trasferimento della clientela.
Risulta così accertato che tra la società datrice Z TRASPORTI s.r.l. e la società
[...]
si è verificato un trasferimento di azienda. Controparte_3
Quindi l'anzianità di servizio, da considerarsi ai fini della determinazione dell'indennità
risarcitoria spettante al ricorrente a ristoro del licenziamento a lui intimato da
[...]
deve essere fatta risalire al 16.12.2017. Controparte_3
Appare congruo – alla luce, in primo luogo, di tale anzianità, nonché del non esiguo numero dei dipendenti occupati (una decina secondo l'allegazione di parte ricorrente rimasta incontestata), ma, nel contempo, della sussistenza effettiva di un giustificato motivo oggettivo, per cui il licenziamento risulta viziato solo per una ragione formale – determinare l'indennità risarcitoria spettante al ricorrente in tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, indicata dal ricorrente in € 1.922,80.
pagina 31 di 35 Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in Controparte_3
favore del ricorrente a titolo di indennità AR
risarcitoria ex art. 4 e 9 d.lgs. 23/2015, la somma di € 5.768,40;
tale somma va maggiorata ex art.429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
4. in ordine alla domanda, proposta dal ricorrente, di condanna delle società convenute al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.384,89
Il ricorrente propone domanda di condanna AR
delle società convenute e in solido tra loro, TE TE
al pagamento, in suo favore, della somma netta di € 1.384,89 ed accessori, a titolo di differenze retributive relative al mese di aprile 2023.
A sostegno allega di aver ricevuto da in data 23.5.2023, la somma TE
di € 2.000,00 (doc. 19 fasc. ric.), a fronte di un credito pari alla somma netta di €
3.384,89, come da prospetto paga relativa al mesi di aprile 2023 (doc. 20 fasc. ric.).
La domanda è fondata nei confronti della società TE
Infatti la sussistenza ab origine del credito nei confronti di pari alla TE
somma netta di € 3.384,89, a titolo di retribuzione relativa al mese di aprile 2023, è
provata per tabulas dal prospetto paga che la stessa società ha TE
emesso per quel mese e che il ricorrente ha prodotto sub doc. 20.
Quindi la società va condannata a corrispondere in favore del TE
ricorrente a titolo di differenze retributive AR
afferenti al mese di aprile 2023, la somma di € € 1.384,89; pagina 32 di 35 anche questa somma va maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
Di contro non è fondata nei confronti della società TE
Infatti la sua responsabilità (solidale con poteva scaturire soltanto TE
dall'applicazione del disposto ex art. 2112 co. 2 cod.civ. (“Il cedente ed il cessionario
sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”), la quale presupponeva non solo che fosse avvenuto un trasferimento di azienda da a ma anche che il rapporto di TE TE
lavoro subordinato, che intercorreva tra e AR [...]
fosse continuato, ai sensi dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., con CP_1 [...]
TE
Tuttavia ciò non è si è verificato perché il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e è cessato in data anteriore all' asserito trasferimento di azienda da TE
a TE TE
4. in ordine alle spese
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta la domanda, proposta in via principale dal ricorrente AR
, di accertamento della nullità rectius illegittimità per violazione
[...]
dell'art. 2112 co. 1 cod.civ. del licenziamento intimatogli dalla società
[...]
TE
pagina 33 di 35 2. Rigetta la domanda, proposta in via subordinata dal ricorrente, di accertamento della nullità per ritorsività del licenziamento de quo.
3. Rigetta la domanda, proposta in via ulteriormente subordinata dal ricorrente, di accertamento dell'illegittimità per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto del licenziamento de quo.
4. Accertata l' illegittimità del licenziamento de quo perché intimato con violazione del requisito di motivazione ex art. 2 co. 2 L. 15.7.1966, n. 604,
condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del TE
ricorrente , a titolo di indennità risarcitoria AR
ex art. 4 e 9 d.lgs. 23/2015, la somma di € 5.768,40, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo
fino al saldo.
5. Condanna la società a corrispondere in favore del ricorrente TE
, a titolo di differenze retributive afferenti AR
al mese di aprile 2023, la somma di € 1.384,89, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo fino al saldo.
6. Rigetta la domanda sub n. 5 quale proposta nei confronti della società
[...]
TE
7. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 27 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 34 di 35 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 35 di 35
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
27.11.2023
d a
AR
rappresentato e difeso dall' avv. Enrico Marinelli
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
TE
[...]
rappresentate e difese dall'avv. Michele Guerra pagina 1 di 35 pec Email_2
convenute
CONCLUSIONI DEL RICORRENTE
“In via principale:
- accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, che tra le Controparte_2
e è intercorso un trasferimento d'azienda in
[...] TE
violazione dell'art. 2112 c.c., e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o nullità,
ovvero illegittimità del licenziamento del ricorrente disposto con lettera d.d. 12/04/2023
perché disposto in violazione delle garanzie previste dall'art. 2112 c.c. o comunque in frode alla legge o per motivo illecito determinante, e per l'effetto ordinare la
prosecuzione del rapporto di lavoro di come AR
operaio-autista livello G1 c.c.n.l. di categoria sin dal 12/04/2023 o comunque dal
31/05/2023 in capo alla e ordinare alla stessa di ripristinare il TE
rapporto del ricorrente da tale data con la assegnazione di mansioni rispettose dell'inquadramento contrattuale applicato e condannarla al pagamento in favore di
delle retribuzioni maturate e maturande da tale AR
data o comunque dalla data del 31/05/2023 (data della messa a disposizione) fino alla
effettiva reintegra, in ragione di Euro 1.922,80.- lordi mensili, ovvero da quell'altra data o in quell'altra misura ritenute di giustizia, liquidando in sentenza quelle già
maturate, nonché al pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
con
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
- condannare le società convenute e in Controparte_3 TE
solido tra loro per le ragioni esposte, al pagamento in favore di AR
della somma netta di Euro 1.384,89.- quale differenza delle
[...]
pagina 2 di 35 spettanze retributive dovute al ricorrente ed indicate nella busta paga di aprile 2023;
con rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In via via subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inefficacia e/o nullità, ovvero
illegittimità del licenziamento del ricorrente disposto con lettera d.d. 12/04/2023 in quanto ritorsivo e per l'effetto condannare ai sensi dell'art. 2 d.lgs 23/2015 o
comunque di qualsiasi altra norma vigente la società convenuta TE
Semplificata alla reintegrazione di al lavoro come AR
operaio-autista livello G1 c.c.n.l. di categoria sin dal 12/04/2023 o comunque dal
31/05/2023 con la assegnazione di mansioni rispettose dell'inquadramento
contrattuale applicato e condannarla al pagamento in favore di AR
delle retribuzioni maturate e maturande da tale data o comunque
[...]
dalla data del 31/05/2023 (data della messa a disposizione) fino alla effettiva reintegra,
in ragione di Euro 1.922,80.- lordi mensili, ovvero da quell'altra data o in quell'altra
misura ritenute di giustizia, liquidando in sentenza quelle già maturate, nonché al
pagamento dei relativi contributi assistenziali e previdenziali;
con rivalutazione e
interessi dal dovuto al saldo.
In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'illegittimità del licenziamento del
ricorrente disposto con lettera d.d. 12/04/2023 per carenza del giustificato motivo
oggettivo dedotto e comunque perché non ne ricorrono gli estremi e per l'effetto
condannare la società convenuta ai sensi degli artt. 3 e 9 d.lgs. TE
23/2015 a corrispondere in favore di un'indennità AR
non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a sei (6) mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, in pagina 3 di 35 ragione di Euro 1.922,80.- lordi mensili, e comunque non inferiore a tre (3) mensilità, ovvero da quell'altra data o in quell'altra misura ritenute di giustizia;
con
rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo.
In ogni caso:
oltre alla condanna alle spese del presente procedimento maggiorate del 15% per spese generali, C.N.P.A. ed IVA di legge, se dovuti, e successive spese tutte occorrende”
CONCLUSIONI DELLE CONVENUTE
TE TE
“Si conclude dunque per la dichiarazione di infondatezza del ricorso, dell'impugnazione del licenziamento con condanna al risarcimento delle spese legali”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – AR
premesso:
✓ di aver dapprima lavorato alle dipendenze della ditta Z TRASPORTI s.r.l., a far data dal 16.12.2017, in forza di contratto a tempo pieno ed indeterminato (doc. 3 fasc.
ric.), con inquadramento nella categoria di operaio, livello 4 super (successivamente
G1), profilo di autista e con Controparte_4
mansioni di corriere consegnatario;
✓ di essere stato assunto, in data 26.4.2021, dalla società (doc. 9 Controparte_3
fasc. ric.), in concreto senza soluzione di continuità, atteso che la nuova società datrice aveva proseguito nell'attività di consegna e ritiro colli e pacchi in favore di pagina 4 di 35 e di avvalendosi della medesima azienda Controparte_5 CP_6
(organizzazione e mezzi di trasporto) e dei medesimi dipendenti, tra cui l'odierno ricorrente;
✓ di avere appreso, nel mese di marzo 2023, dai colleghi di lavoro, l'intenzione della società datrice di effettuare un nuovo “passaggio” del personale ad altra società, la
Cont
operante nel settore del trasporto per conto terzi, costituita in CP_1
data 6.2.2023;
✓ di essere stato invitato, sempre in quello stesso periodo, a dare le dimissioni per essere poi riassunto nella nuova società (analogamente a quanto accaduto in occasione del sopradescritto “passaggio di personale” dalla Z Trasporti s.r.l. alla
[...]
, ma di avere rifiutato la proposta;
Controparte_3
✓ di essergli stata intimata dalla società “risoluzione del Controparte_3
rapporto di lavoro per riduzione di personale”, ossia un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, mediante lettera del 12.4.2023, avente il seguente tenore: “Siamo con la presente a doverLe comunicare che per motivazioni relative
alla riduzione del lavoro a causa della perdita di alcuni contratti ci vediamo costretti
a procedere ad una riduzione del personale ed a cessare il rapporto di lavoro in
CP_ essere con la a far data dal 12/04/2023. Con la presente siamo contestualmente
a darLe preavviso di licenziamento secondo quanto previsto dall'art. del C.C.N.L.
applicato, facendoLe presente che al termine del medesimo, in data 12/04/2023, il
rapporto cesserà senza comunicazione ulteriore. Con la cessazione del rapporto,
oltre alla liquidazione di tutte le competenze da Ella maturate, le saranno restituiti i documenti di lavoro in ns. possesso… ” (doc. 18 fasc. ric.);
pagina 5 di 35 ✓ di aver ricevuto, in data 23.5.2023, la somma di € 2.000,00 (doc. 19 fasc. ric.), a fronte di un credito pari alla somma netta di € 3.384,89, come da prospetto paga relativa al mesi di aprile 2023 (doc. 20 fasc. ric.);
✓ di aver impugnato il licenziamento nei confronti di entrambe le ditte convenute con lettera del 31.5.2023 (doc. 21 fasc. ric.) –
propone:
1)
A)
in via principale,
domanda volta ad accertare la nullità, per violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023;
insta per la tutela ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
B)
in via subordinata,
domanda volta ad accertare la nullità, perché ritorsivo, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023;
insta per la tutela ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 23/2015;
C)
in via ulteriormente subordinata, domanda volta ad accertare l'illegittimità, per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023;
insta per la tutela ex art. 3 co. 1 e 9 co. 1 d.lgs. 23/2015;
pagina 6 di 35 2)
domanda di condanna delle società convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore del ricorrente della somma netta di € 1.384,89 ed accessori, a titolo di differenze retributive relative al mese di aprile 2023.
§2 le difese svolte dalle società convenute
La società convenuta sostiene di aver intimato, in data 12.4.2023, al Controparte_3
qui ricorrente il licenziamento del 12.4.2023 a AR
seguito della revoca, da parte dell'appaltante del Controparte_8
subappaltante ID s.r.l., con comunicazione dell'1.3.2023 (doc. 6 fasc. conv.), del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di Fiemme, la cui esecuzione era stata affidata dalla convenuta al ricorrente.
La circostanza aveva determinato la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente, per il quale era risultato impossibile il repechage atteso che le residue zone, in cui aveva conservato l'affidamento dei servizi, erano già coperte Controparte_3
dagli altri autisti, i quali, a differenza del ricorrente, erano a conoscenza dei domicili dei clienti presso cui effettuavano le consegne e i ritiri.
Le società convenute e negano che sia tra loro Controparte_3 TE
intercorso un trasferimento di azienda.
Infatti, da un lato, il legale rappresentante di aveva Controparte_9
deciso di interrompere l'attività d'impresa; dall'altro un dipendente della CP_3
aveva manifestato l'intenzione di svolgere il servizio affidato da
[...] [...]
in relazione alle zone residue e così aveva costituito a tal fine la società CP_5
TE
pagina 7 di 35 §3 le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda proposta in via principale dal ricorrente e volta ad accertare la nullità, per violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., del licenziamento
intimatogli in data 12.4.2023;
Il ricorrente propone, in via principale, AR
domanda volta ad accertare la nullità, per violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023.
La domanda non è fondata.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. 31.1.2025, n.
2301; Cass. 22.2.2021, n. 4699; Cass. 4.2.2019, n. 3186;) “il licenziamento causato dal trasferimento d'azienda non è nullo ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l'art. 2112 c.c. non pone un generale divieto di recesso datoriale ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo”.
Quindi l'esame di questa domanda deve essere condotto unitamente a quello riguardante la domanda di accertamento dell'illegittimità del licenziamento de quo per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto.
Infatti, secondo altro consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass.
7.2.2023, n. 3695; Cass. 10.1.2023, n. 404; Cass. 11.3.2022, n. 10522; Cass. 4699/2021 cit.; Cass. 3186/2019 cit.; Cass. 11.5.2018, n. 11410;): “In caso di cessione d'azienda,
l'alienante conserva il potere di recesso attribuitogli dalla normativa generale, sicché il trasferimento, sebbene non possa esserne l'unica ragione giustificativa, non può impedire il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, sempre che abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata e non nella pagina 8 di 35 connessione con il trasferimento o nella finalità di agevolarlo;
né deve ritenersi - qualora, nell'imminenza del trasferimento dell'azienda, l'imprenditore alienante receda dal rapporto di lavoro nei casi in cui detta facoltà gli sia attribuita - che nel suo esercizio in concreto l'imprenditore ponga in essere un atto emulativo o in frode alla legge, oppure in violazione dei principi di correttezza e buona fede a norma degli artt.
1175 e 1375 c.c.”.
Quindi occorrerà accertare se il motivo addotto dalla società a Controparte_3
giustificazione del licenziamento intimato al ricorrente con comunicazione del 12.4.2023
abbia fondamento nella struttura aziendale autonomamente considerata.
In caso contrario la domanda di accertamento di illegittimità del recesso dovrà essere accolta anche qualora il motivo addotto fosse sussistente, ma connesso all'asserito trasferimento di azienda o finalizzato a renderlo più agevole.
2. in ordine alla domanda proposta in via subordinata dal ricorrente e volta ad
accertare la nullità, per ritorsività, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023
Il ricorrente propone, in via subordinata, AR
domanda volta ad accertare la nullità per ritorsività del licenziamento intimatogli in data
12.4.2023.
A fondamento allega di essere licenziato perché, invitato da gestore di fatto CP_10
dell'impresa esercitata dalla società a dare le dimissioni al fine di Controparte_3
essere successivamente assunto (quindi mediante costituzione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato) dalla società di nuova costituzione aveva TE
rifiutato la proposta, sostenendo la ricorrenza di un'ipotesi di trasferimento di azienda da cui doveva conseguire la prosecuzione del suo rapporto di lavoro subordinato con la cessionaria ai sensi dell'art. 2112 co. 1 cod.civ.. pagina 9 di 35 Orbene, ad avviso della Suprema Corte, il licenziamento per ritorsione costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, anche di recente, Cass.
15.11.2022, n. 33619; Cass. 17.6.2020, n. 11705; Cass. 3.12.2019, n. 31527; Cass.
17.1.12019, n. 1195; Cass. 19.11.2018, n. 29764; Cass. 3.12.2015, n. 24648; Cass.
18.3.2011, n. 6282;).
Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604,
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 23.9.2019, n. 23583; Cass.
4.4.2019, n. 9468), la quale ha statuito con cristallina chiarezza:
“Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo (L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1) [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un pagina 10 di 35 giustificato motivo (L. n. 604 del 1966, ex art. 3).
Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto.
L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale.
Il giudice, una volta riscontrato che il datore di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del
1970, art. 18. comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art.2]. Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente…”.
In definitiva, l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo o comunque illecito addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo posto dall'ente datore a fondamento del licenziamento intimato (qui giustificato motivo oggettivo) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso (diversamente, infatti, il motivo ritorsivo o comunque illecito non sarebbe, per necessità logico-giuridica, esclusivo e pagina 11 di 35 determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo).
3. in ordine alla domanda proposta in via ulteriormente subordinata dal ricorrente
e volta ad accertare l'illegittimità, per difetto del giustificato motivo oggettivo
addotto, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023
Il ricorrente propone, in via ulteriormente AR
subordinata, domanda volta ad accertare l'illegittimità, per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto, del licenziamento intimatogli in data 12.4.2023.
a)
il contesto normativo in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
Secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente,
Cass. 20.10.2022, n. 30950; Cass. 20.7.2020, n. 15400; Cass. 14.2.2020, n. 3819; Cass.
28.3.2019, n. 8661; Cass. 20.10.2017, n. 24882; Cass. 3.5.2017, n. 10699; Cass.
7.12.2016, n. 25201; Cass. 12.9.2013, n. 20918; Cass. 24.2.2012, n. 2874; Cass.
30.11.2010, n. 24235; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 14.7.2005, n. 14815; Cass.
7.7.2004, n. 12514; Cass. 3.7.2003, n. 10554; Cass. 17.5.2003, n. 7750; Cass. 9.7.2001,
n. 9310;) la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, ai sensi dell'art. 3 L. 15.7.1966, n. 604, è “inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed alla regolare funzionamento di essa”) è subordinata ad un triplice presupposto:
1) la sopravvenuta impossibilità per il datore di utilizzare le prestazioni fino ad allora svolte dal lavoratore, stante l'intervenuta soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso,
pagina 12 di 35 le quali possono essere ridistribuite tra gli addetti all'azienda – specificamente Cass.
28.9.2016, n. 19185; Cass. 20918/2013 cit.; Cass. 22.8.2007, n. 17887; Cass. 2.10.2006,
n. 21282; Cass. 4.11.2004, n. 21121;
2) la dipendenza causale di questa impossibilità da effettive ragioni inerenti l'attività
produttiva o l'organizzazione del lavoro od il regolare funzionamento di essa, le quali devono essere, nella loro oggettività, tali da incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi e così da determinare il venir meno della posizione lavorativa, il che si verifica quando la prestazione divenga inutilizzabile a causa non già di un atto arbitrario del datore di lavoro, ma della diversa organizzazione attuata, da cui consegue la soppressione del posto di lavoro occupato dal lavoratore poi licenziato;
3) l'impossibilità di un impiego del lavoratore nell'azienda in mansioni diverse (cd. repechage), anche in relazione all'adibizione del lavoratore a mansioni superiori, se di fatto già assegnate e svolte, o inferiori e in riferimento a tutte le sedi dell'attività
aziendale (specificamente Cass. 18.2.2011, n. 3968; Cass. 20.8.2003, n. 12270),
elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro, sia nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità
espulsive legate alla persona del lavoratore;
secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. 28.10.2013, n.
24267; Cass. 23.10.2013, n. 24037; Cass. 22.11.2012, n. 20603), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato a mansioni diverse può essere provata dal datore anche attraverso fatti positivi di valore presuntivo, quale la circostanza che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi sono state nuove assunzioni nello stesso profilo professionale del lavoratore licenziato. pagina 13 di 35 Inoltre, ad avviso della Suprema Corte (Cass. 28.3.2011, n. 7046; Cass. 11.6.2004, n.
11124; Cass. 21.12.2001, n. 16144;), qualora il giustificato motivo oggettivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile – in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di repechage – il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375
cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse;
si è ritenuto che i criteri obiettivi, che consentono di ritenere la scelta conforme ai principi di correttezza e buona fede, siano, pur nella diversità dei rispettivi regimi, i criteri che la L. 23.7.1991, n. 223 ha dettato per i licenziamenti collettivi (per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi), di talché
occorre prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell'anzianità (non essendo, invece, utilizzabile quello delle esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).
In proposito un'autorevole dottrina ha osservato, con mirabile sintesi, che la fattispecie del giustificato motivo oggettivo “si forma lungo una scansione temporale che include le
seguenti tappe:
• la modifica organizzativa,
• la soppressione del posto di lavoro,
• il nesso causale tra posto soppresso e licenziamento,
• il rispetto dell'obbligo di repechage da valutare anche in relazione all'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori e in riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale, pagina 14 di 35 • in presenza di più lavoratori licenziabili, il rispetto dei criteri di scelta”.
Con particolare riferimento ai presupposti sub 1) e 2), è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis, di recente, Cass. 24882/2017 cit.; Cass. 20918/2013 cit.;
Cass. 14.5.2012, n. 7474; Cass. 11.7.2011, n. 15157; Cass. 8.2.2011, n. 3040; Cass.
30.11.2010, n. 24235; Cass. 18.3.2010, n. 6559; Cass. 22.8.2007, n. 17887; Cass.
4.11.2004, n. 21121; Cass. 23.10.2001, n. 13021) l'orientamento secondo cui sul datore di lavoro ricade l'onere della prova ex art. 5 L. 604/1966 ed al giudice compete il controllo in ordine all'effettiva sussistenza delle ragioni inerenti all'attività produttiva o all'organizzazione del lavoro o al regolare funzionamento di essa addotte, della modifica organizzativa attuata (costituente, quindi, un quid novi rispetto all'assetto precedente) al fine di soddisfare quelle ragioni, e del nesso causale tra detta modifica organizzativa e l'impossibilità di utilizzare il lavoratore licenziato;
invece non sono sindacabili nei loro profili di congruità ed opportunità, purché risultino effettivi e non pretestuosi, né le ragioni imprenditoriali addotte, né la modifica organizzativa di conseguenza attuata, essendo la scelta dei criteri di gestione dell'impresa espressione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 co. 1 Cost..
Di recente Cass. 25201/2016 cit. (conf. Cass. 20.7.2020, n. 15400; Cass. 14.2.2020, n.
3819; Cass. 18.7.2019, n. 19302;) ha statuito che: “Ai fini della legittimità del
licenziamento individuale intimato per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n.
604 del 1966, art. 3, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un
presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare ed il giudice
accertare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed
all'organizzazione del lavoro, tra le quali non è possibile escludere quelle dirette ad una
migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività dell'impresa,
determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione pagina 15 di 35 di una individuata posizione lavorativa;
ove però il licenziamento sia stato motivato
richiamando l'esigenza di fare fronte a situazioni economiche sfavorevoli ovvero a spese
notevoli di carattere straordinario ed in giudizio si accerti che la ragione indicata non
sussiste, il recesso può risultare ingiustificato per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità e sulla pretestuosità della causale addotta dall'imprenditore”.
Risulta, quindi, sconfessato il già maggioritario orientamento della Suprema Corte (ex
multis Cass. 20918/2013 cit.; Cass. 2874/2012 cit.; Cass. 26.9.2011, n. 19616; Cass.
25.3.2011, n. 7006; Cass. 2.10.2006, n. 21282; Cass. 7.7.2004, n. 12514;), secondo cui,
alla luce del precetto ex art. 41 co. 2 (secondo cui l'iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana”), espressamente richiamato da Cass. 27.10.2010, n. 21967 unitamente all'art. 30 del Trattato di Lisbona del 13.12.2007, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 L. 604/1966 è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, soppressione che non può essere meramente strumentale ad un incremento di profitto, ma deve essere diretta a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti;
il lavoratore ha, quindi, il diritto che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale ad iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo-organizzativo, e non ad un mero incremento di profitto.
pagina 16 di 35 b)
la vicenda concreta
a)
Alla luce del tenore della lettera di licenziamento del 12.4.2023 (doc. 18 fasc. ric.) risulta
per tabulas che la società datrice individua le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” – in cui si compendia, ai sensi dell'art. 3 L. 604/1966, il giustificato motivo oggettivo – nelle seguenti circostanze:
(i)
la “riduzione del lavoro a causa della perdita di alcuni contratti”;
(ii)
la “perdita” di tali contratti ha determinato la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente.
b)
Appare ictu oculi il carattere generico della motivazione, non avendo la società datrice indicato in sede di intimazione del licenziamento quali contratti avrebbe perso e in cosa sia consistita la riduzione di lavoro che ne è conseguita.
Soltanto in memoria di costituzione la società allora datrice ha Controparte_3
specificato che la “perdita di alcuni contratti”, indicata nella comunicazione del licenziamento, trova origine nella revoca, da parte dell'appaltante Controparte_8
del subappaltante ID s.r.l., con comunicazione dell'1.3.2023 (doc. 6
[...]
fasc. conv.), del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di
Fiemme, la cui esecuzione era stata affidata dalla convenuta al ricorrente;
la circostanza ha determinato la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente, per il quale è
risultato impossibile il repechage atteso che le residue zone, in cui Controparte_3
pagina 17 di 35 aveva conservato l'affidamento dei servizi, erano già coperte dagli altri autisti, i quali, a differenza del ricorrente, erano a conoscenza dei domicili dei clienti presso cui effettuavano le consegne e i ritiri.
Orbene, l'art. 2 co. 2 L. 15.7.1966, n. 604 dispone:
“La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato”;
l'art. 4 d.lgs. 23/2015 prevede:
“Nell'ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di
motivazione di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 604 del 1966 …. il giudice
dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di
lavoro al pagamento di un'indennità' non assoggettata a contribuzione previdenziale di
importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore
a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della
domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”; in correlazione l'art. 9 co. 1 d.lgs. 23/2015 dispone:
“
1. Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18,
ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 … l'ammontare delle indennità e dell'importo previsti dall'articolo 3, comma 1, dall'articolo 4, comma 1…, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità”.
Quindi al ricorrente spetta certamente la tutela prevista nell'ipotesi di vizio formale della motivazione dall'art. 4 e, essendo incontestata la mancanza del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 e 9 St.Lav., dall'art. 9 co. 1 d.lgs. 23/2015.
pagina 18 di 35 c)
Tuttavia il ricorrente agisce per l'accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo addotto dalla società datrice.
Quindi, alla luce del disposto ex art. 4 ultima parte d.lgs. 23/2015, è necessario qui stabilire se il licenziamento intimato dalla società sia (anche) Controparte_3
affetto dal vizio sostanziale consistente nel difetto di giustificato motivo.
Nelle note finali autorizzate (pag. 4) parte ricorrente così deduce:
“Il licenziamento è, comunque, illegittimo: vi è infatti una totale e manifesta divergenza tra le motivazioni indicate nella lettera di licenziamento (ove viene addotta un'esigenza di riduzione del personale dipesa dalla perdita di alcuni contratti) e le argomentazioni difensive addotte in sede di giudizio (soppressione del giro di consegne ”84”, cui era assegnato il ricorrente). Mentre le prime presuppongono una generale contrazione degli affari della giustificanti un esubero del personale e rispondono a un'esigenza CP_3
di una riorganizzazione dell'intera attività aziendale per consentirne la prosecuzione, le seconde riguarderebbero unicamente uno specifico settore dell'attività economica aziendale (quello appunto riguardante la zona della Val di Fiemme ”giro 84”) con ricadute unicamente sulla posizione lavorativa di quale unico dipendente Pt_1
assegnatario di detto giro “84”.
Per effetto del principio dell'immodificabilità delle motivazioni comunicate all'atto del licenziamento devono essere prese in esame solo le prime”.
Questi assunti non possono essere condivisi.
La disciplina ex art. 4 ultima parte d.lgs. 23/2015, prescrivendo che nelle controversie, in cui il lavoratore agisce anche per l'accertamento dell'insussistenza del giustificato motivo, preclude al giudice, una volta rilevato che il licenziamento è affetto da un vizio formale (quale la “violazione del requisito della motivazione” ex art. 2 co. 2 L. pagina 19 di 35 604/1966), di dichiarare de plano che il licenziamento è anche ingiustificato, ma gli impone di accertare “la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle tutele di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto”.
E' vero che assai di recente (Cass. 11.4.2025, n. 9544) ha distinto tra “mancata specificazione dei motivi relativi alla giustificazione comunque addotta” e
“mancanza della motivazione o carenza dei motivi che non consenta di pervenire alla identificazione di alcuna ragione giustificativa”.
Tuttavia si ritiene che la vicenda in esame sia sussumibile nella prima ipotesi in quanto l'allegazione, svolta dalla società convenuta in memoria di TE
costituzione, circa la revoca, da parte dell'appaltante melius Controparte_5
del subappaltante ID s.r.l., del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di Fiemme, la cui esecuzione era stata affidata dalla convenuta al ricorrente, costituisce un'evidente specificazione della “perdita di alcuni contratti” determinante
“una riduzione del personale”, la quale evoca un fatto idoneo a identificare, seppur in termini generici, una ragione giustificativa.
Peraltro occorre evidenziare che, in riferimento ai datori di lavoro privi del requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 e 9 St. Lav., la tutela avverso il licenziamento ingiustificato e la tutela avverso il licenziamento affetto da vizi formali è prevista dalla medesima norma, costituita dal combinato disposto degli artt. 4 e 9 co. 1 d.lgs. 23/2015; in proposito Cass. 9524/2025 ha perspicuamente rilevato che “nell'ambito delle piccole imprese… fatto salvo il regime della nullità del recesso, il regime di tutela obbligatoria non conosce gradazioni diverse e si applica sempre unitariamente la stessa tutela risarcitoria”.
Quindi, in tale ambito, stabilire se il licenziamento sia ingiustificato o formalmente viziato rileva ai fini della determinazione in concreto dell'indennità risarcitoria spettante, pagina 20 di 35 che il giudice determina tra un minimo di una mensilità e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, secondo, innanzitutto, il criterio dell'anzianità di servizio, prescritto dalla legge delega
(art. 1 co. 7 , lett. c) L. 10.12.2014, n. 184) nonché gli altri criteri desumibili in chiave sistematica dalla evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti, quali numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell'attività economica, comportamento e condizioni delle parti (Corte cost. n. 194 del 2018).
d)
α
La revoca, da parte dell'appaltante del subappaltante Controparte_8
ID s.r.l., del servizio relativo al “giro 084” e riguardante la zona della Val di Fiemme,
emerge per tabulas (doc. 6 fasc. conv.) dalla comunicazione di ID s.r.l. avente il seguente tenore: “La presente per comunicare che, a causa della diminuzione dei volumi
le zone di , e Fiemme, identificate dal parallelo 362, non Pt_2 Per_1 Pt_3
costituiranno più giro a sé stante, ma verranno assorbite nella distribuzione delle zone
circostante della Val di Fiemme e della Val di Fassa a carico ad altri appalti . Questa
comunicazione ha pertanto valore di disdetta relativamente alle zone specifiche sopracitate”.
In proposito il teste ha ulteriormente specificato: Testimone_1
Cont Con
“Lavoro alle dipendenze di ID, la quale è appaltatrice di , mentre prima e
Cont poi era, e rispettivamente è, subappaltatrice di ID.
Svolgo mansioni di responsabile del centro operativo ID di Trento.
ID, ai fini delle consegne nella provincia di Trento, si avvale di una pluralità di subappaltatori, tra cui CP_11
pagina 21 di 35 Con Cont E' vero che, per un certo periodo, a è stato assegnato il giro 84 della val di
Fiemme…
E' vero che fa parte di quel giro l'azienda La Sportiva di Ziano di Fiemme”.
Viene esibito al teste il doc. 6 di parte convenuta.
Il teste dichiara:
“Riconosco il documento.
Nel 2022, rispetto al 2021, e nel 2023 rispetto al 2022, vi è stato un decremento nel
numero di consegne da effettuare.
Ciò in quanto nel periodo Covid vi era stato un considerevole aumento di dette consegne
e anche perché un nostro cliente, in particolare aveva scelto di curare CP_12
direttamente le consegne.
Il decremento ha riguardato, in via generale, tutte le zone ma, in misura particolare
Cont alcune zone come ad esempio il giro 84 della val di Fiemme.
E' alla luce di queste circostanze che, nei primi mesi del 2023, ID ha deciso di
Cont eliminare il giro 84 aggregandolo al giro concernente le zone di Moena e
Con Predazzo, che era assegnato a un subappaltatore diverso da .
Con In definitiva, per queste ragioni, le esigenze produttive di ID rispetto a hanno determinato una diminuzione nella misura di un'unità degli autisti.
All'esito della riorganizzazione, inoltre, i trasporti riguardanti il cliente La Sportiva non
Con venivano più effettuati da autisti di .
In proposito, posso anche dire che, da parte del cliente La Sportiva, vi erano state delle
Con lamentele in ordine al servizio prestato da , in particolare la doglianza riguardava il
Con fatto che l'autista di si presentava per il ritiro dei prodotti in anticipo rispetto all'ora convenuta delle 16.
pagina 22 di 35 E' stato anche per questa ragione che ID ha ritenuto opportuno affidare i servizi riguardanti il cliente La Sportiva ad altri subappaltatori”.
β
Cont E' incontestato che il ricorrente era addetto al “giro 84 ”.
La circostanza è stata anche riferita dal teste il quale ha dichiarato: Tes_1
Con
“Mi è noto che aveva adibito a questo giro il ricorrente”.
γ
Nella vicenda in esame non ricorre la fattispecie in cui il giustificato motivo oggettivo consiste nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, in presenza della quale la Suprema Corte impone al datore di individuare il lavoratore destinatario del licenziamento secondo i canoni della correttezza e buona fede ex artt.
1175 e 1375 cod. civ. (cui deve essere conformato ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse) e alla luce dei quali potrebbe assumere rilievo il criterio dei carichi di famiglia (il ricorrente allega di essere padre affidatario di un figlio minore).
Infatti nel caso concreto riveste importanza prevalente il criterio organizzativo-produttivo della posizione lavorativa da sopprimere.
Infatti la necessità di riduzione del personale ha riguardato direttamente ed esclusivamente il posto di lavoro occupato dal ricorrente, atteso che la perdita del servizio
Cont relativo al “giro 84 ha reso superfluo l'utilizzo proprio delle prestazioni oggetto dei compiti affidati al ricorrente.
Inoltre il ricorrente non può essere considerato un lavoratore fungibile rispetto agli altri dipendenti di addetti alle mansioni di autista. TE
pagina 23 di 35 Infatti ha trovato conferma la circostanza allegata dalla parte convenuta secondo cui “tutti
Con i dipendenti della sono titolari di un proprio giro territoriale specifico essendo necessario conoscere tutti i clienti finali presso cui effettuare i ritiri e le consegne”.
In proposito il teste ha dichiarato: “Ciascun autista di lavorava e Tes_1 CP_13
lavora solitamente nella medesima zona;
è possibile che, in una zona, operi più di un autista. L'assegnazione dell'autista sempre nella medesima zona favorisce la conoscenza da parte sua del territorio e quindi dell'ubicazione dei vari punti di consegna e di ritiro”; parimenti il teste ha dichiarato: “Lavoro alle dipendenze di Testimone_2 [...]
in precedenza ho lavorato alle dipendenze di a decorrere dal CP_1 CP_3
2022. Ho svolto e svolgo tutt'ora mansioni di autista addetto alle consegne. Da sempre io
ho lavorato svolgendo costantemente il medesimo giro di consegne e quindi ho operato
nella medesima zona, in particolare quella della città di Trento. Lo stesso è accaduto e accade per i miei colleghi di lavoro che svolgono mansioni di autista”.
Per la stessa ragione emerge l'impossibilità, in capo alla società di TE
riadibire il ricorrente ad altre mansioni.
In definitiva deve ritenersi accertato che il licenziamento intimato al ricorrente dalla società in data 12.4.2023, seppur viziato formalmente, è fondato Controparte_3
su un giustificato motivo oggettivo effettivamente sussistente.
Ne consegue il rigetto della domanda di parte ricorrente volta ad accertare la nullità per ritorsività del licenziamento de quo.
δ
Alla luce del giustificato motivo oggettivo, di cui si è appena accertata la sussistenza,
appare evidente che il licenziamento de quo trova fondamento nella struttura aziendale di autonomamente considerata e non risulta connesso con alcun TE
pagina 24 di 35 trasferimento di azienda, neppure con quello, affermato dal ricorrente, da CP_3
a
[...] TE
Ne consegue il rigetto sia della domanda di parte ricorrente volta ad accertare la nullità
rectius l'illegittimità per violazione ex art. 2112 co. 1 cod.civ. del licenziamento de quo.
e)
In definitiva, il licenziamento, intimato dalla società con Controparte_3
comunicazione del 12.4.2023, dove essere dichiarato illegittimo perché affetto da vizio formale rappresentato dalla violazione del requisito di motivazione ex art. 2 co. 2 L.
604/1966.
E' vero che il ricorrente non ha proposto una corrispondente domanda, atteso che quelle azionate riguardano la violazione dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., la ritorsività e il difetto del giustificato motivo oggettivo addotto.
Tuttavia, come ha ricordato di recente Cass. /2025 cit. “Sul piano processuale deve premettersi che nel giudizio sull'impugnazione del licenziamento il giudice, in presenza di idonea domanda, deve applicare il regime di tutela corrispondente alla fattispecie che si è realmente prodotta in giudizio secondo quanto previsto dalla legge, senza che rilevi il tenore delle richieste formulate della parte quanto alla identificazione degli effetti (e, nel caso di specie, il lavoratore aveva fatto riferimento ai vari regimi di tutela ed aveva invocato sia la nullità, sia l'illegittimità, sia l'inefficacia dell'atto)”.
Quindi deve essere dichiarata l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e la società convenuta deve essere condannata al pagamento del prescritto risarcimento.
pagina 25 di 35 f)
Come si è già ricordato, difettando incontestatamente in capo alla società CP_3
il requisito dimensionale ex art. 18 co. 8 e 9 St. Lav., trova applicazione il
[...]
combinato disposto ex art. 4 e 9 co. 1 d.lgs. 23/2015, in forza del quale è prevista un'indennità risarcitoria commisurata tra una e sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Si è pure ricordato che il giudice, al fine di stabilire il numero delle indennità
concretamente spettanti al lavoratore licenziato, è tenuto ad applicare, in primo luogo, il criterio dell'anzianità di servizio, nonché quelli riguardanti il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell'attività economica, il comportamento e le condizioni delle parti.
In ordine all'anzianità di servizio, si pone la necessità di stabilire se il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la società sia sorto al momento della Controparte_3
formale assunzione avvenuta in data 26.4.2021 o, se, invece, come sostenuto dal ricorrente, tra la precedente società datrice Z TRASPORTI s.r.l. (di cui il ricorrente è
stato dipendente a far data dal 16.12.2017) e la società si è Controparte_3
verificato un trasferimento di azienda e, quindi, ai sensi dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., il rapporto di lavoro subordinato, costituito dal ricorrente con Z TRASPORTI s.r.l. in data
16.12.2017, è continuato in capo alla cessionaria di talché Controparte_3
l'anzianità di servizio, da considerarsi ai fini della determinazione dell'indennità
risarcitoria spettante al ricorrente a ristoro del licenziamento a lui intimato da
[...]
deve essere fatta risalire al 16.12.2017 e non già al 26.4.2021. Controparte_3
In proposito il ricorrente ha allegato:
“9. nella primavera del 2021, l'intero compendio aziendale, costituito dall'appalto per la
Con consegna e ritiro colli e pacchi per conto della e della Controparte_8
pagina 26 di 35 di Cortaccia, dai mezzi aziendali (circa una ventina di furgoni) e dall'organizzazione di lavoro, è stato trasferito dalla Z TRASPORTI S.r.l. alla (doc.
7. visura Controparte_3
CCIAA soc. .pdf e 8. visura INI-PEC società .pdf), Controparte_3 Controparte_3
società anch'essa amministrata da e di cui è socio unico sua moglie CP_14
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_15 C.F._1
residente in [...] (guarda caso dove ha sede la società Z TRASPORTI S.r.l.);
10. la ha quindi continuato, senza soluzione di continuità, ad Controparte_3
operare in tutta la Provincia di Trento per conto della e Controparte_8
Con nella zona della Bassa Atesina della Provincia di Bolzano per conto della di Cortaccia;
11. quanto al personale, per eludere le tutele di cui all'art. 2112 c.c., esso è stato integralmente riassunto alle dipendenze della dopo che la Z TE
TRASPORTI S.r.l. aveva operato singoli licenziamenti. I dipendenti non sono stati informati circa la natura e i dettagli di tale operazione, né è stata consegnata loro copia del licenziamento e corrisposte le spettanze di fine rapporto…
15. di fatto nulla cambiava per il quale ha continuato a svolgere le AR
proprie mansioni di corriere consegnatario come operario/autista di quarto livello (G1)
c.c.n.l. del settore Spedizioni/Trasporto (vedasi doc. 9), mantenendo il medesimo orario di lavoro (dalle 7.30_alle 18.00-18.30 a seconda del carico di lavoro giornaliero) la medesima zona della Val di Fiemme “giro 062” per le consegne giornaliere di circa
120/130 pacchi e ritiro di circa 10/20 (doc. 10. buste paga.pdf). Identici erano anche i mezzi aziendali assegnatigli, un furgone Fiat Ducato DF580WJ ed un furgone Peugeot
targato GE993WV già in uso quando lavorava per conto della Z TRASPORTI S.r.l.;
16. il suo referente aziendale era sempre oltre a CP_14 Persona_2
dipendente della con mansioni di referente-coordinatore del TE
pagina 27 di 35 personale addetto alle consegne;
in particolare era a quest'ultimo che faceva riferimento per ogni questione lavorativa;
17. il luogo di lavoro veniva indicato in Lavis (TN) via Zarga n. 10 con assegnazione ad altri sedi in regione;
18. quotidianamente doveva recarsi presso il magazzino della Pt_1 [...]
in loc. Ghiaie di Trento ove prendeva il furgone aziendale e ritirava le CP_8
consegne della giornata, facendovi rientro a fine giornata”.
Queste circostanze non sono state minimamente contestate dalla società convenuta
[...]
TE
Orbene, l'art. 1, paragrafo 1, lett. b) della direttiva 2001/23/CE del Consiglio del
12.3.2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimento, prevede: “… è considerato come trasferimento ai
sensi della presente direttiva quello di un'entità economica che conserva la propria
identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria”.
La nozione di “entità” si richiama a “un complesso organizzato di persone e beni che consentono l'esercizio di un'attività economica finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo” (sentenza del 27 febbraio 2020, e C-298/18, CP_16 Per_3
EU:C:2020:121, punto 22; del 24 giugno 2021, TE7
C-550/19, EU:C:2021:514, punto 88; del 16 novembre 2023, NC e a., cause
[...]
riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872, punti 33 e 60;).
L'attributo “economica”, che l'entità deve possedere per costituire oggetto di trasferimento rientrante nella sfera di applicazione della direttiva 2001/23, e la nozione di
“attività economica”, che, al medesimo fine, l' “entità” deve esercitare, sono pagina 28 di 35 riconducibili a “qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato” (sentenza del 6 settembre 2011, , C-108/10, Per_4
EU:C:2011:542, punti 43 e 44; del 20 luglio 2017, , C-416/16, Parte_4
EU:C:2017:574, punto 34; del 16 novembre 2023, NC e a., cause riunite da C-583/21 a
C-586/21, EU:C:2023:872, punto 36).
Quindi il trasferimento ai sensi delle direttiva 2001/23 deve riguardare “un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata. Costituisce un'entità siffatta qualsiasi complesso organizzato di persone e di elementi, il quale consenta l'esercizio di un'attività economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente strutturato ed autonomo” (sentenza dell'11 marzo 1997, Süzen, causa C-13/95,
EU:C:1997:141, punto 13; del 6 settembre 2011, , C-108/10, EU:C:2011:542, Per_4
punto 42; del 6 marzo 2014, causa C-458/12, EU:C:2014:124, punto 31; Parte_5
del 16 novembre 2023, NC e a., cause riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872,
punto 60;).
La conservazione, da parte dell'entità economica, della propria identità al di là del trasferimento “si desume, in particolare, dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa” (in tempi risalenti, sentenza dell'11 marzo 1997,
Süzen, causa C-13/95, EU:C:1997:141, punto 10; del 20 novembre 2003, Abler, causa C-
Per_ 340/01, EU:C:2023:872, punto 29; di recente, sentenza del 9 settembre 2015,
[...]
, causa C-160/14, punto 25; del 27 febbraio 2020, Parte_6 Pt_7
C-298/18, EU:C:2020:121, punto 23; del 16 febbraio 2023, ,
[...] Parte_8
C-675/21, EU:C:2023:108, punti 37 e 38; del 16 novembre 2023, NC e a., cause riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872, punto 52).
pagina 29 di 35 Al fine di accertare se ricorra questo requisito, la Corte di giustizia indica il cd. metodo qualificatorio tipologico - per approssimazione (simile a quello che la giurisprudenza italiano utilizza ai fini della qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro), statuendo che
– per poter stabilire se la gestione dell'entità economica sia proseguita o, quanto meno,
ripresa, vale a dire se risulti soddisfatta la condizione relativa alla conservazione dell'identità di impresa al di là del trasferimento – occorre prendere in considerazione, quale insieme di criteri/indici dal valore sintomatico, “il complesso delle circostanze di fatto che caratterizzano l'operazione di cui trattasi, tra le quali rientrano, in particolare, il tipo d'impresa o di stabilimento in questione, la cessione o meno degli elementi materiali, quali gli edifici e i beni mobili, il valore degli elementi immateriali al momento della cessione, la riassunzione o meno della maggior parte del personale ad opera del nuovo imprenditore, il trasferimento o meno della clientela, nonché il grado di analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento e la durata di un'eventuale sospensione di tali attività. Detti elementi, tuttavia, sono soltanto aspetti parziali di una valutazione complessiva cui si deve procedere e non possono, perciò, essere valutati isolatamente” (in tempi risalenti sentenza del 18 marzo 1986,
Spijkers causa C-24/85, EU:C:1986:127, punto 13; del 19 maggio 1992, Redmond
Stichting, causa C-29/91, EU:C:1992:220, punto 24; dell'11 marzo 1997, Süzen, causa C-
13/95, EU:C:1997:141, punto 14; di recente sentenza del 9 settembre 2015,
[...]
, causa C-160/14, punto 26; dell'11.7.2018, OM MO e Persona_6
Ilunión Seguridad, C-60/17, EU:C:2018:559, punto 30; del 27 febbraio 2020, e CP_16
C-298/18, EU:C:2020:121, punto 24; del 24 giugno 2021, Per_3 [...]
, C-550/19, EU:C:2021:514, punto 90; del 16 febbraio 2023, TE7
Strong Charon, C-675/21, EU:C:2023:108, punto 49; del 16 novembre 2023, NC e a.,
cause riunite da C-583/21 a C-586/21, EU:C:2023:872, punto 64; nella giurisprudenza pagina 30 di 35 nazionale ex multis, di recente, Cass. 30.4.2025, n. 11431; Cass. 25.10.2024, n. 27707;
Cass. 24.10.2024, n. 27607;).
E' agevole evidenziare che nella vicenda in esame ricorrono pressoché tutte le circostanze che la Corte di giustizia e la Suprema Corte considerano elementi indiziari del verificarsi nel caso concreto di un trasferimento di azienda ossia della conservazione al di là del trasferimento dell'entità economica desumibile dal fatto che la gestione dell'entità economica è proseguita in capo al cessionario, vale a dire:
❖ l'analogia delle attività esercitate prima e dopo il trasferimento,
❖ l'assenza o un' esigua durata di un'eventuale sospensione di tali attività,
❖ la riassunzione della maggior parte del personale ad opera del cessionario,
❖ la cessione di elementi materiali,
❖ il trasferimento della clientela.
Risulta così accertato che tra la società datrice Z TRASPORTI s.r.l. e la società
[...]
si è verificato un trasferimento di azienda. Controparte_3
Quindi l'anzianità di servizio, da considerarsi ai fini della determinazione dell'indennità
risarcitoria spettante al ricorrente a ristoro del licenziamento a lui intimato da
[...]
deve essere fatta risalire al 16.12.2017. Controparte_3
Appare congruo – alla luce, in primo luogo, di tale anzianità, nonché del non esiguo numero dei dipendenti occupati (una decina secondo l'allegazione di parte ricorrente rimasta incontestata), ma, nel contempo, della sussistenza effettiva di un giustificato motivo oggettivo, per cui il licenziamento risulta viziato solo per una ragione formale – determinare l'indennità risarcitoria spettante al ricorrente in tre mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, indicata dal ricorrente in € 1.922,80.
pagina 31 di 35 Quindi la società convenuta va condannata a corrispondere, in Controparte_3
favore del ricorrente a titolo di indennità AR
risarcitoria ex art. 4 e 9 d.lgs. 23/2015, la somma di € 5.768,40;
tale somma va maggiorata ex art.429 co. 3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n. 38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 22 co. 36 L. 23.12.1994, n. 724 (Corte Cost. 2.11.2000, n. 459).
4. in ordine alla domanda, proposta dal ricorrente, di condanna delle società convenute al pagamento, in suo favore, della somma di € 1.384,89
Il ricorrente propone domanda di condanna AR
delle società convenute e in solido tra loro, TE TE
al pagamento, in suo favore, della somma netta di € 1.384,89 ed accessori, a titolo di differenze retributive relative al mese di aprile 2023.
A sostegno allega di aver ricevuto da in data 23.5.2023, la somma TE
di € 2.000,00 (doc. 19 fasc. ric.), a fronte di un credito pari alla somma netta di €
3.384,89, come da prospetto paga relativa al mesi di aprile 2023 (doc. 20 fasc. ric.).
La domanda è fondata nei confronti della società TE
Infatti la sussistenza ab origine del credito nei confronti di pari alla TE
somma netta di € 3.384,89, a titolo di retribuzione relativa al mese di aprile 2023, è
provata per tabulas dal prospetto paga che la stessa società ha TE
emesso per quel mese e che il ricorrente ha prodotto sub doc. 20.
Quindi la società va condannata a corrispondere in favore del TE
ricorrente a titolo di differenze retributive AR
afferenti al mese di aprile 2023, la somma di € € 1.384,89; pagina 32 di 35 anche questa somma va maggiorata ai sensi dell'art. 429 co. 3 cod.proc.civ..
Di contro non è fondata nei confronti della società TE
Infatti la sua responsabilità (solidale con poteva scaturire soltanto TE
dall'applicazione del disposto ex art. 2112 co. 2 cod.civ. (“Il cedente ed il cessionario
sono obbligati in solido per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento”), la quale presupponeva non solo che fosse avvenuto un trasferimento di azienda da a ma anche che il rapporto di TE TE
lavoro subordinato, che intercorreva tra e AR [...]
fosse continuato, ai sensi dell'art. 2112 co. 1 cod.civ., con CP_1 [...]
TE
Tuttavia ciò non è si è verificato perché il rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e è cessato in data anteriore all' asserito trasferimento di azienda da TE
a TE TE
4. in ordine alle spese
Stante la soccombenza reciproca, si dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta la domanda, proposta in via principale dal ricorrente AR
, di accertamento della nullità rectius illegittimità per violazione
[...]
dell'art. 2112 co. 1 cod.civ. del licenziamento intimatogli dalla società
[...]
TE
pagina 33 di 35 2. Rigetta la domanda, proposta in via subordinata dal ricorrente, di accertamento della nullità per ritorsività del licenziamento de quo.
3. Rigetta la domanda, proposta in via ulteriormente subordinata dal ricorrente, di accertamento dell'illegittimità per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto del licenziamento de quo.
4. Accertata l' illegittimità del licenziamento de quo perché intimato con violazione del requisito di motivazione ex art. 2 co. 2 L. 15.7.1966, n. 604,
condanna la società convenuta a corrispondere, in favore del TE
ricorrente , a titolo di indennità risarcitoria AR
ex art. 4 e 9 d.lgs. 23/2015, la somma di € 5.768,40, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT,
intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo
fino al saldo.
5. Condanna la società a corrispondere in favore del ricorrente TE
, a titolo di differenze retributive afferenti AR
al mese di aprile 2023, la somma di € 1.384,89, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalla data di maturazione del credito fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così rivalutata e decorrente dallo stesso termine a quo fino al saldo.
6. Rigetta la domanda sub n. 5 quale proposta nei confronti della società
[...]
TE
7. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
Trento, 27 maggio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE pagina 34 di 35 dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 35 di 35