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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/12/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 93/2025
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
7.3.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Noce pec Email_1
e dall'avv. Daniel Wahal pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover pagina 1 di 54 pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale: accertata e dichiarata la qualifica di dirigente del sig. accertare e Parte_1
dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o inammissibilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio
2024 in quanto ritorsivo e, per l'effetto, condannare
[...]
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ex art. 18, comma 1, l. 300/1970 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcire il conseguente danno quantificato in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 5.769,23 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite minimo di 5 mensilità; nonché condannare
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma lorda di euro 18.298,30, a titolo di differenze retributive, euro 1.077,05, a titolo di tfr, euro 1.004,65 per tredicesima, euro 22.886,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In subordine: accertata e dichiarata la qualifica di dirigente del sig. accertare e Parte_1
dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inammissibilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio 2024 e, per l'effetto, condannare
pagina 2 di 54 (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al P.IVA_1
ricorrente una indennità supplementare, ai sensi dell'art. 19, comma 15, ccnl Dirigenti
Industria, compresa tra le quattro e le otto mensilità, ovvero tra euro 23.076,92 ed euro
46.153,84, nonché condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore del sig. della somma lorda di euro 18.298,30 a titolo di Parte_1
differenze retributive, euro 1.077,05, a titolo di tfr, euro 1.004,65 per tredicesima, euro
22.886,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato il corretto inquadramento del ricorrente come quadro, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o
l'inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o inammissibilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio 2024 in quanto ritorsivo e/o comunque per
l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento e, per l'effetto, condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 3, comma 2, d. lgs. 23/2015 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, pari a euro
5.626,45 lordi mensili o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, sino
a quello dell'effettiva reintegrazione.
In via di ulteriore graduato subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato il corretto inquadramento del ricorrente come quadro, accertare e dichiarare l'invalidità del pagina 3 di 54 licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio 2024 in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o per violazione dell'obbligo di repêchage e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, a pagare al ricorrente una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, retribuzione mensile pari a euro 5.626,45 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
Il tutto: oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, comma 4, c.c..
Con rifusione integrale di spese, diritti e onorari di causa del presente grado di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale, nel merito: rigettare il ricorso perché infondato per i motivi tutti di cui in narrativa.
In subordine, in via di eccezione di compensazione: per quanto riguarda la domanda relativa al superiore inquadramento, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della stessa, compensare quanto risultante dovuto al lavoratore per i titoli da questi assunti con le somme che la resistente ha corrisposto in costanza di rapporto a titolo di retribuzione individuale ulteriore rispetto alla retribuzione base del livello assegnato, o la diversa somma risultante di giustizia”
pagina 4 di 54 MOTIVAZIONE
§ 1. le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta
[...]
dal 5.3.2020, in esecuzione di Controparte_1
un contratto a tempo pieno e in origine determinato, ma dall'1.3.2021 indeterminato
(doc. 3 fasc. ric.), con inquadramento nella categoria quadri – livello retributivo AD3 rectius nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria
e livello retributivo AD3” CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile,
Arredamento e Boschivi forestali, nonché con mansioni di “direttore” con “la responsabilità della produzione, della commercializzazione e del coordinamento del personale”;
✓ egli fin dall'inizio del rapporto è stato membro del “consiglio direttivo” della società datrice e ha lavorato a stretto contatto con il presidente del consiglio di amministrazione della medesima società Pt_2
✓ nel corso del 2021 il consiglio di amministrazione della società datrice ha deciso di sopprimere la mansione di coordinatore del personale;
✓ nella primavera del 2023, per volontà del socio unico (l'ente pubblico
[...]
l'intero consiglio di amministrazione della società datrice è Controparte_1
stato rinnovato ed è stato nominato suo presidente Persona_1
✓ dopo circa sei mesi l'intero consiglio di amministrazione della società datrice è stato ancora una volta rinnovato ed è stato nominato suo presidente;
Parte_3
pagina 5 di 54 ✓ il presidente ha sottratto al ricorrente la responsabilità della produzione e lo Parte_3
escluso dal “comitato di direzione”, come emerge dall'organigramma societario del
29.4.2024 (doc. 5 fasc. ric.);
✓ con lettera del 26.7.2024 gli è stata intimata la “risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3
L. n 604/1966” (doc. 6 fasc. ric.); – propone le seguenti domande:
I) in via principale:
1) domanda volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti, con conseguente condanna della società datrice alla corresponsione, in applicazione del
CCNL per i dirigenti di aziende industriali, della somma lorda di € 18.298,30, a titolo di differenze retributive, della somma lorda di € 1.077,05, a titolo di TFR, e della somma lorda di € 1.004,65, a titolo di tredicesima, il tutto fino al 30.6.2024;
2) in ordine al licenziamento intimato il 26.7.2024
i) in via principale domanda volta ad accertare la nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 4.3.2015, n.
23, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, “in quanto ritorsivo”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da lui subito per effetto del licenziamento nullo e “quantificato in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 5.769,23 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite minimo di 5 mensilità”, oltre ai contributi previdenziali;
pagina 6 di 54 ii) in via subordinata domanda volta ad accertare l'illegittimità, per ingiustificatezza ex art. 19 co. 15 CCNL dirigenti di aziende industriali cit., del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione dell'indennità supplementare ivi prevista e commisurata tra le quattro e le otto mensilità (vale a dire tra
€ 23.076,92 ed € 46.153,84), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 23 stesso CCNL, pari a € 22.886,80;
II) in via subordinata vale a dire qualora venisse accertata la correttezza dell'inquadramento del ricorrente nella categoria dei quadri, in ordine al licenziamento intimato il 26.7.2024
i) in via principale domanda volta ad accertare la nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, “in quanto ritorsivo”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al “pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, pari a euro 5.626,45 lordi mensili o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, oltre ai contributi previdenziali;
ii) in via subordinata domanda volta all'annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, stante “l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con pagina 7 di 54 conseguente condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al
“pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, pari a euro 5.626,45 lordi mensili o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, oltre ai contributi previdenziali;
;
iii) in via ulteriormente subordinata domanda volta ad accertare l'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015, “in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o per violazione dell'obbligo di repêchage”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società datrice “a pagare al ricorrente un' indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra sei e trentasei mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, retribuzione mensile pari a euro 5.626,45 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
§ 2. le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente all'inquadramento
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare il suo diritto Parte_1
all'inquadramento nella categoria dei dirigenti secondo la declaratoria contenuta nel
CCNL per i dirigenti di aziende industriali, in luogo dell'inquadramento, attribuitogli dalla società datrice, nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010
pagina 8 di 54 – categoria e livello retributivo AD3” secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte è consolidato (in generale, ex multis, di recente
Cass. 28.11.2025, n. 31189; Cass. 16.11.2025, n. 30197; Cass. 12.10.2025, n. 27255;
Cass. 2.10.2025, n. 26606; in ordine a controversie aventi quale petitum l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti, ex multis, di recente Cass.
30.8.2025, n. 24221; Cass. 11.7.2025, n. 19052; Cass. 25.6.2025, n. 17008)
l'orientamento secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle prestazioni lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle prestazioni di lavoro svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore.
- - - ad A)
La declaratoria della “categoria e livello retributivo AD3 – parametro 2010 – area direzionale ex 7a categoria quadri” CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero,
Mobile, Arredamento e Boschivi forestali prevede:
“appartengono a questa categoria e livello retributivo:
pagina 9 di 54 • i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuità, con un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali intervenendo, con una discrezionalità contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda, nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione”.
L'art. 1 CCNL per i dirigenti di aziende industriali (nel testo vigente all'epoca dell'assunzione del ricorrente) disponeva:
“
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza
e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica
e quindi l'applicabilità del presente contratto”.
Il richiamo a quest'ultima declaratoria risulta necessario alle luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 11.7.2007, n. 15489; Cass. 26.4.2005, n. 8650;
Cass. 25.2.1994, n. 1899), secondo cui: “Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dipendente, se l'appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata pagina 10 di 54 dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento, non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse - riflettendo la volontà della parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore - assumono valore vincolante e decisivo”.
Gli elementi caratterizzanti la figura del dirigente di aziende industriali vanno ravvisati:
➢ nel possesso di “un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”;
➢ nel perseguimento, mediante lo svolgimento delle prestazioni di lavoro, del “fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
L'autonomia collettiva ritiene possano essere presenti questi elementi in coloro che svolgono:
➢ il ruolo di “direttore”;
➢ il ruolo di “condirettore”;
➢ il ruolo di preposto, con “ampi poteri direttivi”, a “importanti servizi o uffici”;
➢ il ruolo di “institore” o di “procuratore”, ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”.
Deve trattarsi dell'effettivo svolgimento di uno di questi ruoli, attesa l' “insufficienza” della loro “formale dizione” contenuta nell'atto di assegnazione delle mansioni (Cass.
17.1.2022, n. 1272, in riferimento al ruolo di “direttore”).
Inoltre è possibile che nel concreto l'attribuzione del ruolo di “direttore” orienti verso l'inquadramento nella figura con funzioni direttive, anziché in quella di dirigente (Cass.
1.8.2024, n. 21645).
Queste precisazioni si ricollegano al più generale orientamento della Suprema Corte
(Cass. 30.8.2025, n. 24221), secondo cui: “Il lavoratore che rivendica la qualifica pagina 11 di 54 dirigenziale ha l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili a tale qualifica”; infatti “è indispensabile dimostrare che le mansioni svolte includano autonomia, discrezionalità, iniziativa e ampiezza dei poteri decisionali tipici della qualifica dirigenziale”.
Su quel lavoratore grava anche l'ulteriore onere di “effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta”.
Di conseguenza, nella vicenda in esame l'interpretazione della disciplina collettiva riguardante la “qualifica” di dirigente di aziende deve esser condotta anche considerando la già citata declaratoria della “categoria e livello retributivo AD3 – parametro 2010 – area direzionale ex 7a categoria quadri” CCNL per i lavoratori dei settori Legno,
Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali, nella quale la ricorrente era inquadrata.
Ne consegue che non valgono a individuare la “qualifica” di dirigente di azienda industriale quegli elementi che si rinvengono nella declaratoria della “categoria e livello retributivo AD3” (ex categoria “quadri”), in cui il ricorrente era inquadrato, vale a dire:
➢ il possesso di “un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico- professionale”;
➢ lo svolgimento “con carattere di continuità… di funzioni di rilevante importanza e responsabilità”;
➢ il perseguimento dello “sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali intervenendo… nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione”;
pagina 12 di 54 ➢ l'esercizio di “discrezionalità contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”.
A fortiori non valgono a individuare la “qualifica” di dirigente di azienda industriale quegli elementi che si rinvengono nella declaratoria della “categoria e livello retributivo
AD2” (ex categoria “impiegati con funzioni direttive”), in quanto inferiore a quella in cui il ricorrente era inquadrato, vale a dire:
➢ l'esercizio, “nei settori amministrativi, commerciali, tecnici”, di “attività di coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici
o servizi della stessa”;
➢ il perseguimento “dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”,
➢ l'esercizio di “discrezionalità di poteri” e di “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”.
Quindi, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale:
a) non è sufficiente possedere un “elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale”, ma è necessario disporre anche di un “elevato grado di professionalità”;
b) non è sufficiente perseguire lo “sviluppo” e l' “attuazione degli obiettivi aziendali”, ma è necessario anche “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
pagina 13 di 54 c) non è sufficiente l'esercizio di “discrezionalità di poteri” e di “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa” contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”. ma è necessario l'esercizio di “autonomia e potere decisionale”, che vadano al di là della
“discrezionalità”, vale a dire, alla luce dell'assenza di richiami ai “limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”, e non essendo sostenibile che il dirigente, il quale rimane pur sempre un lavoratore subordinato, possa agire del tutto liberamente, i limiti, ai quali egli è sottoposto, sono stati individuati anche con il suo contributo;
d) non è sufficiente intervenire “nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione” e svolgere il “coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici o servizi della stessa”, ma è necessario che ciò si compia con l' “elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”, che caratterizza la “qualifica” del dirigente di azienda industriale;
Questi assunti risultano in armonia con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
[la quale, riguardando la distinzione tra dirigente e impiegato con funzioni direttive, detta criteri discretivi meno rigidi di quelli da applicarsi alla vicenda in esame, dove il lavoratore, che aspira alla “qualifica” di dirigente, aveva un inquadramento (“AD3” ex categoria “quadri”) di un livello superiore a quello proprio degli impiegati con funzioni direttive (“AD3”)], secondo cui: pagina 14 di 54 “la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che
è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi” (Cass. 23.3.2018, n. 7295; Cass. 16.9.2015, n. 18165; in controversie in cui trovava applicazione il CCNL per dirigenti di aziende industriali Cass. 9.9.2013, n. 20600; Cass.
5.4.2012, n. 5474; Cass. 24.10.2005, n. 20523; Cass. 15.1.2000, n. 431; Cass. 10.8.1999,
n. 8572).
a B)
α
Emerge per tabulas che – quanto meno con la “lettera di trasformazione a tempo indeterminato” (doc. 3 fasc. ric.) del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 5.3.2020 (del quale nessuna delle parti ha prodotto il relativo documento), sottoscritta dal lavoratore “per accettazione” (ancora doc. 3 fasc. ric.) – in punto
“mansioni”, si è così convenuto: pagina 15 di 54 “le funzioni, i poteri e le responsabilità a Lei attribuite saranno quelle di Direttore. Le saranno attribuite la responsabilità della produzione, della commercializzazione e del coordinamento del personale”.
La documentata espressione della volontà datoriale di assegnare al lavoratore specifiche mansioni costituisce certamente una circostanza rilevante ai fini dell'accertamento in ordine alle prestazioni concretamente svolte, dovendosi presumere, quanto meno in via relativa, che il negozio abbia avuto una coerente esecuzione.
Tuttavia, come già evidenziato sub A), l'individuazione dell'inquadramento spettante al lavoratore avviene sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, che devono, quindi, costituire oggetto di una compiuta indagine.
Quanto all'attribuzione de “le funzioni, i poteri e le responsabilità di direttore”, non ne può discendere de plano il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella “qualifica” di dirigente secondo il CCNL per i dirigenti di azienda, trattandosi di un ruolo, come già evidenziato sub A), compatibile anche con la figura dell' “impiegato con funzioni direttive”, che è stata attribuita al ricorrente in quanto appartiene alla “area direzionale ex
7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria e livello retributivo AD3” CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali, nella quale egli è stato inquadrato.
β
Al fine di accertare quali prestazioni abbia svolto effettivamente il ricorrente durante lo svolgimento del suo rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società
Controparte_2
dal 5.3.2020 al 26.7.2024, appare opportuno illustrare i risultati dell'istruttoria testimoniale esperita nel presente giudizio partendo, per ciascuno dei vari aspetti che saranno esaminati distintamente, dalla deposizione di , il quale, come ha Tes_1 pagina 16 di 54 allegato anche il ricorrente nel suo atto introduttivo, svolgeva il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della società datrice all'epoca dell'assunzione del ricorrente e ha operato in questa veste fino al marzo 2023; di seguito verranno esaminate le altre deposizioni in cui quegli stessi aspetti sono stati trattati.
1)
In ordine alla struttura organizzativa e alle modalità operative della società datrice prima dell'assunzione del ricorrente, ha dichiarato: Pt_2
“Preciso che, prima dell'insediamento del consiglio di amministrazione da me presieduto, ossia prima del 2019, la società non aveva un consiglio di amministrazione, bensì un amministratore unico.
Non vi era la figura del direttore, ma era l'amministratore unico, tale , che Persona_2
dirigeva nel suo complesso l'attività aziendale.
Nel periodo agosto 2019 – marzo 2020 (assunzione del ricorrente), tale attività di direzione complessiva dell'azienda è stata svolta da me, e, quindi, io non mi limitavo alle attività statutarie, bensì operavo in azienda…
Preciso che l'azienda era composta da più reparti, precisamente segheria, piazzale, semilavorati, responsabile tronchi e spedizioni, a ciascuno dei quali era preposto un caporeparto.
All'epoca, in cui la società aveva un amministratore unico, i capi reparto facevano riferimento a lui.
Dato che l'amministratore unico si occupava anche della commercializzazione, i capi reparto e l'amministratore unico curavano la sincronizzazione dell'esecuzione degli ordini con la produzione.
Ciò avveniva nel corso di riunioni settimanali cui partecipavano l'amministratore unico,
i capi reparto e gli addetti all'ufficio commerciale. pagina 17 di 54 Si trattava infatti di determinare la programmazione relativa all'evasione degli ordini che erano pervenuti dalla clientela.
Per quanto concerne l'attività produttiva in senso stretto, veniva svolta nell'ambito dei singoli reparti sotto la responsabilità dei capi reparto”.
Le circostanze riferire da trovano conferma nella deposizione di , Pt_2 Testimone_2
all'epoca addetta all'Ufficio commerciale, la quale ha riferito:
“Preciso che, precedentemente all'assunzione del ricorrente, i vertici dell'azienda erano costituiti dal presidente della società e dall'amministratore unico, il quale svolgeva le funzioni di direttore generale dell'azienda.
In epoca precedente all'assunzione del ricorrente, è venuta meno la figura dell'amministratore unico ed è stata istituita la figura del direttore, che è stata ricoperta da Parte_1
L'ultimo amministratore unico della società è stato Persona_2
Non sono in grado di riferire se in qualità di direttore sia subentrato in tutte le Parte_1
funzioni prima esercitate dall'amministratore unico”.
2)
In ordine all'inserimento del ricorrente nell'organizzazione e nel funzionamento della società datrice, ha dichiarato: Pt_2
“L'assunzione del ricorrente era volta ad attribuirgli quella direzione dell'azienda nel suo complesso che era stata svolta, prima dall'amministratore unico e, dall'agosto 2019 fino al marzo 2020, da me.
In concreto, in coincidenza con l'assunzione del ricorrente, è scoppiata la pandemia, il che ci ha costretto a un'inattività di circa 2 o 3 mesi e poi a una ripresa, sebbene a singhiozzo.
pagina 18 di 54 Il ricorrente, oltre a prendere visione dei processi produttivi presenti in azienda, iniziò, dopo la sospensione dell'attività per il COVID, a prendere contatto sia con gli agenti, di cui la società già disponeva, sia con i clienti in generale, senza limitazione di tipologia.
Nel prosieguo del suo rapporto il ricorrente ha reperito nuovi agenti, alcuni in sostituzione di agenti precedentemente in forze.
Dopo l'esame dei processi produttivi, di cui ho detto, il ricorrente ha formulato al consiglio di amministrazione delle proposte di modifica in proposito…
Preciso che il ricorrente è un geometra con una pregressa esperienza, nel settore della lavorazione del legno e conseguente commercializzazione, acquisita nell'azienda di famiglia.
Il ricorrente ha iniziato a presenziare alle riunioni settimanali di cui ho detto, che egli convocava e nell'ambito delle quali, assieme ai capi reparto di produzione e spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”.
Da questa parte della deposizione di emerge che: Pt_2
a) all'epoca dell'assunzione del ricorrente (marzo 2020) l'intenzione della società datrice era di affidargli quella “direzione dell'azienda nel suo complesso”, che era stata esercitata dall'amministratore unico fino a metà del 2019 e dal presidente del consiglio di amministrazione nel periodo dall'agosto 2019 fino all'assunzione Pt_2
del ricorrente;
in realtà questa intenzione era piuttosto teorica dato che non trovava riscontro nel
“piano industriale” dell'azienda, come si evince dalla deposizione di Tes_3
, il quale ha dichiarato: “Svolgo la professione di consulente di impresa e sono
[...]
stato incaricato dalla società convenuta della redazione del piano industriale, di cui mi sono occupato dal dicembre 2019 fino al febbraio 2020. Nell'ambito di tale piano,
è stata prevista una figura che avrebbe dovuto occuparsi della vendita del magazzino pagina 19 di 54 tagliato a terra e dei tronchi tagliati e depositati all'aperto in val e nelle CP_1
valli vicine. Al fine di coprire questa figura, è stata effettuata una selezione che ha portato all'assunzione del ricorrente”;
b) effettivamente al ricorrente sono state, in concreto, assegnate le seguenti mansioni:
➢ gestione dei rapporti con agenti e clienti;
➢ convocazione delle riunioni settimanali nelle quali egli “assieme ai capi reparto di produzione e spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”;
➢ formulazione di proposte di modifica ai processi produttivi, dopo averne preso visione;
il teste non ha riferito dell'affidamento al ricorrente né della responsabilità Pt_2
della produzione, né del coordinamento di tutto il personale dell'azienda; in ordine alla prima mansione, il teste – riferendo: “Fin dall'epoca della sua Tes_3
assunzione, il ricorrente incontrava settimanalmente il responsabile della produzione, di cui non ricordo il nome, al fine di coordinare l'attività di commercializzazione con quella di produzione, in modo che venisse prodotto quello che poteva essere commercializzato” – ha implicitamente affermato che il ruolo di “responsabile della produzione” non venne assegnato al ricorrente.
3)
In ordine alle prestazioni di lavoro eseguite dal ricorrente nel corso del suo rapporto di lavoro con la società datrice e alle modalità del loro svolgimento, ha dichiarato: Pt_2
“Per quanto concerne le attività svolte dal ricorrente, questa [ossia quella descritta sub
2)] la situazione è durata fino al marzo 2023, quando il consiglio di amministrazione si è dimesso.
In tale periodo, io ero sempre presente in azienda;
ero l'unico dei componenti del consiglio di amministrazione che era costantemente presente in azienda. pagina 20 di 54 Tra le mie attività, vi era quella di monitorare mensilmente le vendite, al fine di verificare il rispetto del piano operativo, che veniva approvato annualmente dal consiglio di amministrazione, la redditività e la situazione finanziaria.
Io avevo frequenti rapporti con il ricorrente: egli mi riferiva l'andamento delle vendite ed eventuali problemi insorti con gli agenti e i clienti.
Il ricorrente, se necessario, mi formulava le proprie proposte volte alla soluzione delle varie questioni che si presentavano in materia.
Io decidevo se convocare il consiglio di amministrazione e, in questo caso, invitavo il ricorrente a parteciparvi affinché esponesse le sue proposte.
Il consiglio di amministrazione, senza adottare delibere formali, esprimeva o meno il proprio consenso.
Nell'ambito delle questioni, che il ricorrente mi sottoponeva e che io portavo all'attenzione del consiglio di amministrazione, vi erano anche quelle concernenti le contestazioni, provenienti dalla clientela, ma che trovavano origine in difetti di qualità nella materia prima.
Dato che la materia prima veniva fornita alla società dalla , era Controparte_1
necessario che il problema venisse conosciuto e affrontato da quest'ultima, il che avveniva nell'ambito delle riunioni del consiglio dei “regolani” della CP_1
, di cui facevano parte anche cinque componenti del CDA della società
[...]
convenuta.
Non è mai stato istituito, fino a quando io sono stato presidente del CDA ossia fino al marzo 2023, un comitato di direzione.
Sotto la mia presidenza è stato istituito un comitato di pianificazione della produzione, di cui facevano parte coloro che presenziavano alle riunioni settimanali, di cui ho parlato prima e nelle quali consisteva essenzialmente l'attività del comitato. pagina 21 di 54 Dato che alcune contestazioni dei clienti derivavano dalla vetustà di alcuni macchinari, il ricorrente ha preso contatto con alcuni fornitori, affinché redigessero dei preventivi volti alla sostituzione di alcuni macchinari.
Tali preventivi sono stati portati all'attenzione del CDA, in sedute alle quali ha partecipato il ricorrente: ad alcuni il CDA ha deciso di dare esecuzione, altri sono rimasti in sospeso.
Preciso che i nuovi contratti di agenzia sono stati stipulati direttamente dal ricorrente;
l'inserimento di nuovi agenti è stato deciso dal ricorrente in autonomia e quindi senza che il CDA ne venisse a conoscenza.
In azienda era stato istituito un listino dei prezzi, già in epoca precedente all'assunzione da parte mia della carica di presidente;
per quanto mi consta, non veniva aggiornato.
Ai singoli clienti venivano praticati degli sconti, che venivano decisi dal ricorrente senza che vi fossero dei limiti”
Da questa parte della deposizione di emerge che nel corso dello svolgimento del Pt_2
rapporto con la società convenuta:
a) il ricorrente gestiva i rapporti con agenti e clienti;
in tale ambito, secondo egli poteva decidere in ordine all'inserimento di nuovi Pt_2
agenti e provvedeva alla stipulazione dei relativi contratti, senza necessità del consenso da parte del consiglio di amministrazione;
inoltre era libero di praticare ai clienti sconti senza limiti rispetto a un listino prezzi, che, peraltro, non veniva aggiornato;
dalla deposizione di , teste certamente ben informata, essendo, come si è già Tes_2
visto, addetta all'Ufficio commerciale, si trae la conferma che i “poteri di decisione in ordine alla stipulazione degli affari con i clienti” spettavano al ricorrente;
pagina 22 di 54 inoltre ella ha riferito: “Sia prima che dopo l'assunzione del ricorrente, la società si avvaleva di agenti di commercio. Tali agenti erano coordinati dall'amministratore unico. Dopo l'assunzione del ricorrente egli ha gradualmente assunto il ruolo di coordinatore degli agenti. La raccolta degli ordini avveniva a cura degli agenti.
L'amministratore unico si limitava a coordinare gli agenti. Per quanto concerne il ricorrente, inizialmente egli lavorava prevalentemente in ufficio e, quindi, si limitava al coordinamento degli agenti. Nel prosieguo, in particolare negli ultimi due anni, il ricorrente operava più spesso al di fuori dell'azienda, visitando, assieme agli agenti, i clienti. Accadeva anche che il ricorrente visitasse da solo, ossia senza la presenza degli agenti, alcuni clienti, in particolare quelli direzionali. Preciso che l'azienda ha clienti distribuiti in tutto il territorio nazionale. Il ricorrente visitava clienti in tutta
Italia. Il ricorrente si assentava dall'azienda almeno un giorno alla settimana al fine di visitare i clienti. Accadeva che in alcune settimane lo facesse anche per 2-3 giorni”; anche la teste , responsabile ammnistrativa dal 2021, ha, seppur Testimone_4
genericamente, dichiarato: “So che il ricorrente si occupava degli aspetti commerciali. Non sono in grado di riferire quali attività svolgesse specificamente. So che aveva contatti con gli agenti”; tuttavia dalla sua deposizione emerge un ridimensionamento del concreto esercizio, da parte del ricorrente, dei poteri in tema di nomina di nuovi agenti;
infatti ella ha dichiarato: “Dall'ottobre 2021, ossia dall'epoca della mia assunzione, per quanto mi consta la società non ha iniziato rapporti con nuovi agenti”; la posizione di preposto al settore commerciale occupata dal ricorrente trova conferma nella deposizione del teste presidente del consiglio d'amministrazione Persona_1
della società convenuta dal 4 aprile 2023 fino a circa metà ottobre 2023, il quale ha pagina 23 di 54 dichiarato che tra i suoi poteri di amministrazione “non vi erano quelli riguardanti i rapporti con i clienti, dato che essi rientravano nella competenza del ricorrente”; inoltre egli ha precisato: “In qualità di responsabile del settore commerciale il ricorrente teneva direttamente i rapporti con alcuni clienti che non erano seguiti dagli agenti. Inoltre interloquiva con gli agenti;
per quanto mi consta, nel periodo della mia presidenza non ricordo più di 3 agenti”; infine secondo il teste il potere del ricorrente di praticare sconti ai clienti Per_1
rispetto ai prezzi di listino non era così illimitato, come ha, invece, dichiarato il precedente presidente del consiglio di amministrazione infatti ha Pt_2 Per_1
dichiarato: “In ordine alle condizioni economiche praticate ai clienti, per i prodotti che la società realizzava e commercializzava vi era un listino prezzi e la previsione di sconti, che potevano essere accordati dal responsabile commerciale o dagli agenti;
la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo scontato costituiva un range all'interno del quale, sia il ricorrente, sia gli agenti potevano determinare il prezzo da praticare al singolo cliente. Per potere applicare prezzi al di fuori di detto range o qualora i prezzi del listino fossero diventati inadeguati rispetto ai valori di mercato, il ricorrente era tenuto a conferire con me, al fine di essere autorizzato o a praticare al cliente un prezzo al di fuori del range oppure a modificare, in ragione dei mutamenti intervenuti nel mercato, quel range”; inoltre, quanto alle decisioni circa la costituzione e l'estinzione dei rapporti di agenzia, ha riferito: “Nel periodo della mia presidenza non ricordo di variazioni intervenute nei rapporti tra la società e gli agenti;
quindi, non sono in grado di riferire se la gestione degli agenti rientrasse nella competenza del ricorrente. La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione era un criterio che trovava applicazione anche nei rapporti con il ricorrente;
quindi, sebbene non sia in concreto mai accaduto, qualora fosse stato pagina 24 di 54 costituito o estinto un rapporto di agenzia, sarebbe stata una decisione rispetto alla quale, alla luce dell'assetto delle relazioni di lavoro che si erano all'epoca concretizzate, io avrei dovuto essere coinvolto”
b) il ricorrente partecipava alle riunioni settimanali nelle quali egli “assieme ai capi reparto di produzione e spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”; lo ha confermato la teste , la quale ha dichiarato: Tes_2
“Posso dire che io partecipavo alle riunioni che si tenevano pressoché tutte le settimane e a cui erano presenti, oltre a me, il direttore dell'azienda e i capi reparto segheria, piazzale, semilavorati e responsabile tronchi;
talvolta partecipava anche il presidente.
Tali riunioni si svolgevano anche in epoca precedente all'assunzione del ricorrente.
Nel corso di tali riunioni veniva trattata, solitamente, la questione circa le modalità di esecuzione degli ordini che erano pervenuti dai clienti all'ufficio commerciale.
Ai fini della produzione, erano interessati tutti i reparti di cui ho detto sopra… Alle riunioni settimanali, di cui ho detto, prima che venisse assunto il ricorrente partecipava l'amministratore unico.
Una volta assunto il ricorrente, come ho detto, la figura dell'amministratore unico non esisteva più ed era il ricorrente a partecipare alle predette riunioni”; in proposito il teste ha riferito: Per_1
“Le riunioni del comitato di pianificazione della produzione si svolgevano all'incirca ogni settimana. Vi partecipavano, oltre a me come coordinatore, i responsabili dei reparti (segheria, piazzale, semilavorati, responsabile dei tronchi, spedizioni e, forse, essiccazione) e il ricorrente, quale responsabile commerciale.
I responsabili dei reparti avevano me quale diretto superiore.
pagina 25 di 54 Il ricorrente non aveva poteri gerarchici nei confronti dei responsabili dei reparti, nel senso che non poteva impartire autonomamente ordini a detti responsabili;
le questioni comuni a produzione e commercializzazione venivano trattate all'interno del comitato di pianificazione della produzione”; in ordine alle stesse circostanze il teste ha dichiarato: Tes_5
“Lavoro alle dipendenze della società convenuta dal 2016, con mansioni di coordinatore dei reparti di produzione, costituiti da: segheria, piazzale, semilavorati, responsabile tronchi, spedizioni e forni di essiccazione.
Io, nel periodo dal 2020 al 2024, ero il responsabile del reparto piazzale e forni di essiccazione.
Prima di me, il ruolo di coordinatore dei reparti di produzione era svolto dal sig.
, il quale ha prestato detto ruolo anche nel periodo in cui il Parte_4
ricorrente ha lavorato per la società convenuta…
Io partecipavo alle riunioni che si tenevano solitamente ogni settimana, alle quali erano presenti: il coordinatore dei reparti produttivi, i responsabili dei reparti produttivi, il ricorrente quale responsabile del settore commerciale,
[...]
, addetta all'ufficio commerciale e, talvolta, il presidente. Tes_2
Le questioni, che venivano trattate in dette riunioni, riguardavano le modalità con cui dare attuazione, in termini di produzione, agli ordini pervenuti dai clienti.
Il ricorrente comunicava quali ordini erano stati acquisiti.
I responsabili dei vari reparti fornivano le indicazioni circa la possibilità, alla luce della situazione di ciascun reparto, di evadere il singolo ordine.
Alla luce di tali indicazioni e all'esito del confronto tra i partecipanti alla riunione, veniva individuata una soluzione condivisa.
pagina 26 di 54 Ricordo che, in proposito, uno dei partecipanti alla riunione, tale redigeva CP_3
una sorta di verbale nel quale veniva indicata la soluzione condivisa e i risultati che i reparti produttivi avrebbero dovuto assicurare nella settimana entrante. Il verbale veniva messo a disposizione dei responsabili dei reparti e del coordinatore dei responsabili.
Qualora fossero insorte delle difficoltà nel dare concreta attuazione, ad opera dei reparti produttivi, alla soluzione condivisa all'esito della riunione, il coordinatore dei reparti produttivi ne dava comunicazione al ricorrente, affinché avvertisse i Pt_4
clienti circa il ritardo nell'esecuzione degli ordini.
La presenza del presidente alle riunioni settimanali si verificava quando dovevano essere trattate, oltre alle questioni riguardanti l'evasione, da parte dei reparti produttivi, degli ordini acquisiti dal settore commerciale, anche questioni concernenti la sospensione per ferie dell'attività (da cui derivava anche la programmazione delle ferie del personale), e le eventuali variazioni nella composizione del personale addetto ai vari reparti….
Quando io ero responsabile dei reparti forno di essiccazione e piazzale, i miei superiori erano e, in teoria, (il quale non sempre era presente in Pt_4 Parte_1
azienda).
Qualora vi fossero state delle questioni concernenti lo svolgimento dell'attività produttiva, quali ad esempio sopperire all'assenza di un addetto ai reparti a cui ero preposto, io mi rivolgevo a Pt_4
Qualora, invece, fossero sorti dei problemi che si riflettevano sul rispetto dei tempi di evasione degli ordini, io mi rivolgevo a affinché avvisasse il cliente. Parte_1
non dava disposizioni circa la soluzione dei problemi. Parte_1
pagina 27 di 54 poteva modificare, in ragione di esigenze sopravvenute nei rapporti con i Parte_1
clienti, l'ordine di evasione delle commesse che era stato convenuto nella riunione settimanale”;
c) non risulta che il ricorrente abbia concretamente esercitato il coordinamento di tutto il personale dell'azienda; oltre all'assenza nella deposizione di di riferimenti a questa mansione, Pt_2
conferme emergono dalla deposizione di responsabile Testimone_4
ammnistrativa dal 2021, la quale ha precisato: “Il mio superiore è sempre stato il presidente del consiglio di amministrazione” e dalla deposizione di il quale, Per_1
come si è già evidenziato, ha dichiarato in ordine agli addetti alla produzione: “I responsabili dei reparti avevano me quale diretto superiore. Il ricorrente non aveva poteri gerarchici nei confronti dei responsabili dei reparti”;
d) in azienda era costantemente presente il presidente del consiglio di amministrazione il quale esercitava anche compiti operativi, quali: Pt_2
▪ monitorare mensilmente le vendite, la redditività e la situazione finanziaria, al fine di verificare il rispetto del piano operativo, che veniva approvato annualmente dal consiglio di amministrazione;
▪ ricevere dal ricorrente le notizie in ordine all'andamento delle vendite, la segnalazione di eventuali problemi insorti con gli agenti e i clienti, le proposte formulate dal ricorrente in proposito, in ordine alla quali decideva se Pt_2
sottoporle all'esame del consiglio di amministrazione, il quale aveva il potere di decidere se accettarle o meno;
in ordine alle questioni concernenti i difetti di qualità della materia prima, che avevano suscitato contestazioni da parte dei clienti, veniva coinvolto anche il “consiglio dei regolani” della
[...]
Controparte_1 pagina 28 di 54 ▪ ricevere dal ricorrente i preventivi per la sostituzione di macchinari, che questi aveva acquisito da alcuni fornitori e che venivano posti all'attenzione del consiglio di amministrazione, il quale decideva in merito;
▪ sovraintendere al personale di tutta l'azienda; la costante presenza in azienda di un presidente del consiglio di amministrazione operativo trova conferma anche per il periodo successivo alla presidenza AP nella deposizione del teste come già ricordato presidente del consiglio Persona_1
d'amministrazione della società convenuta dal 4 aprile 2023 fino a circa metà ottobre
2023, il quale ha dichiarato:
“Il mio predecessore è stato AP… Io ero titolare di poteri di amministrazione ordinaria, ossia collegati alla consueta attività esercitata dalla società, nonché di amministrazione straordinaria, limitatamente agli investimenti in ordine alla tutela dell'ambiente e della sicurezza.
Tra tali poteri non vi erano quelli riguardanti i rapporti con i clienti, dato che essi rientravano nella competenza del ricorrente.
Io svolgevo anche alcuni ruoli operativi, quali la responsabilità della gestione del personale, il controllo, unitamente a coloro che vi erano specificamente addetti, in ordine alla gestione amministrativa concernente le entrate e le uscite.
In particolare, rientrava nella mia esclusiva competenza l'autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti.
Inoltre io coordinavo le riunioni del comitato di pianificazione della produzione, alle quali partecipava anche il ricorrente.
Per quanto è a mia conoscenza, il ricorrente era il responsabile del settore commerciale;
non si è mai occupato, durante la mia presidenza, né di gestione del personale, né di gestione amministrativa nell'accezione che ho prima precisato. pagina 29 di 54 Inoltre io lo consultavo, in ragione della sua esperienza, circa la programmazione delle attività di segagione della materia prima in relazione agli ordini che erano pervenuti dai clienti, nonché per quanto riguardava l'opportunità di acquistare nuovi macchinari;
in proposito, ricordo che, durante la mia presidenza, è stato acquistato un macchinario, specificamente una “giuntatrice”, del valore di circa 600.000 €; nell'occasione, mi sono confrontato con il ricorrente in ordine alle caratteristiche tecniche che erano necessarie per l'attività dell'azienda e alle opportunità che erano presenti nel mercato.
Io ho presentato la proposta di acquisto prima alla e poi al Controparte_1
CDA, il quale ha deliberato l'acquisto.
Io ero presente in azienda quotidianamente e, quindi, mi consultavo con il ricorrente quando io lo ritenevo necessario, senza particolari formalità”;
e) contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non è mai stato istituito un comitato di direzione o consiglio direttivo o consiglio di direzione;
l'unico comitato esistente in azienda, detto “di pianificazione” era quello istituito nel corso del 2023 e composto da coloro che partecipavano alle riunioni settimanali volte alla programmazione dell'esecuzione degli ordini e nelle quali si esauriva il ruolo del comitato;
l'assenza nell'organizzazione aziendale di un “consiglio direttivo” è stata confermata dalla teste (“Per quanto mi consta, in azienda non è mai stato istituito un Tes_2
organismo denominato “consiglio direttivo”), dalla teste (“Per quanto mi Tes_4
consta, non è mai stato istituito un consiglio direttivo”) e dal teste (“Durante la Per_1
mia presidenza non vi è mai stato un consiglio direttivo, né un comitato di direzione”);
l'identificazione in punto sia partecipanti, sia funzioni, del “comitato di pianificazione” con le riunioni settimanali volte alla programmazione dell'esecuzione pagina 30 di 54 degli ordini acquisiti dai clienti è stata confermata dalla teste la quale ha Tes_4
dichiarato: “Sono però in grado di riferire che, all'incirca dal 2023, si tenevano delle riunioni del comitato di pianificazione. Sono al corrente che, a dette riunioni, partecipavano i capi reparto e talvolta qualche altro dipendente di reparto, l'addetta al commerciale , il ricorrente e talvolta anche il presidente”. Tes_2
a C)
Occorre ora procedere al raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e gli accertamenti di fatto sub B) al fine di verificare se nelle prestazioni di lavoro svolte in concreto dal ricorrente siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la “qualifica” di dirigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali, nella quale egli afferma il diritto di essere inquadrato, anziché nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro
2010 – categoria e livello retributivo AD3” CCNL per i lavoratori dei settori Legno,
Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali.
a)
Si è statuito sub A) che, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale, non è sufficiente possedere un “elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale”, ma è necessario disporre anche di un “elevato grado di professionalità”.
Come emerge dalla deposizione di il ricorrente “è un geometra con una pregressa Pt_2
esperienza, nel settore della lavorazione del legno e conseguente commercializzazione, acquisita nell'azienda di famiglia”.
Il titolo di studio di scuola media superiore e l'esperienza specifica nell'azienda di famiglia comprovano sufficientemente il possesso di un “elevato grado di capacità
pagina 31 di 54 gestionale, organizzativa, tecnico-professionale”, proprio della declaratoria dell'inquadramento attribuito al ricorrente,
Di contro qualche dubbio, in considerazione dell'evidente eterogeneità tra la società convenuta e un'azienda di famiglia, sorge in ordine alla possibilità di ricondurre le capacità del ricorrente all' “elevato grado di professionalità”, che costituisce un elemento peculiare della “qualifica” di dirigente di azienda industriale.
b)
Si è pure statuito sub A) che, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale, non è sufficiente perseguire lo “sviluppo” e l' “attuazione degli obiettivi aziendali”, ma è necessario anche “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
In proposito assume rilievo preminente la circostanza, riferita nitidamente dai testi Pt_2
e che durante l'intero corso del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società Per_1
convenuta era costantemente presente in azienda un presidente del consiglio di amministrazione, il quale svolgeva compiti operativi in funzione dell'esercizio dell'impresa e non solo le attività legali e statutarie proprie del suo ruolo.
Si trattava di compiti di carattere apicale che riguardavano l'impresa della società convenuta nella sua interezza, quali erano certamente quelli svolti dal presidente Pt_2
(“monitorare mensilmente le vendite, al fine di verificare il rispetto del piano operativo, che veniva approvato annualmente dal consiglio di amministrazione, la redditività e la situazione finanziaria”) e dal presidente (“titolare di poteri di amministrazione Per_1
ordinaria, ossia collegati alla consueta attività esercitata dalla società, nonché di amministrazione straordinaria, limitatamente agli investimenti in ordine alla tutela dell'ambiente e della sicurezza”, “controllo, unitamente a coloro che vi erano
pagina 32 di 54 specificamente addetti, in ordine alla gestione amministrativa concernente le entrate e le uscite”, “autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti”).
In siffatta situazione organizzativa non appare sostenibile affermare che a “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa” fosse il ricorrente, tanto più che le sue mansioni consistevano principalmente nel ruolo di preposto al solo settore commerciale e nel partecipare alla programmazione riguardante l'esecuzione degli ordini dei clienti.
c)
Si è pure statuito sub A) che, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale: non è sufficiente l'esercizio di “discrezionalità di poteri” e di “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa” contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”, ma è necessario l'esercizio di “autonomia e potere decisionale”, che vadano al di là della “discrezionalità”, vale a dire, alla luce dell'assenza di richiami ai
“limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”, e non essendo sostenibile che il dirigente, il quale rimane pur sempre un lavoratore subordinato, possa agire del tutto liberamente, i limiti, ai quali egli è sottoposto, sono stati individuati anche con il suo contributo;
inoltre non è sufficiente intervenire “nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione” e svolgere il “coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici o servizi della stessa”,
pagina 33 di 54 ma è necessario che ciò si compia con l' “elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”, che caratterizza la “qualifica” del dirigente di azienda industriale.
Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta, “autonomia e potere decisionale” del ricorrente incontravano, nello svolgimento delle sue mansioni, frequenti limiti e vincoli.
❖ Come ha riferito il teste qualora sorgessero problemi con agenti e clienti, il Pt_2
ricorrente era tenuto a riferire al presidente del consiglio operativo, che, come si è già ricordato, era costantemente presente in azienda.
In merito il ricorrente poteva soltanto formulare delle proposte, mentre la decisione spettava o al presidente del consiglio di amministrazione o, per volontà del presidente, al consiglio di amministrazione, con il coinvolgimento, se si trattava di questioni riguardanti la qualità della materia prima, anche del consiglio dei “regolani” della
Controparte_1
❖ Sempre in riferimento ai compiti quale preposto al settore commerciale, il teste ha riferito di un potere illimitato del ricorrente nel riconoscere sconti ai clienti, Pt_2
ma questa circostanza non appare del tutto credibile perché in contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso secondo cui egli “monitorava mensilmente le Pt_2
vendite” anche al fine di verificare la “redditività” dell'impresa; vi era, quindi, un controllo, quanto meno a posteriori, sui prezzi che il ricorrente praticava alla clientela.
In proposito appare più circostanziato e, quindi, più verosimile quanto dichiarato dal teste secondo cui: “vi era un listino prezzi e la previsione di sconti, che Per_1
potevano essere accordati dal responsabile commerciale o dagli agenti;
la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo scontato costituiva un range all'interno del quale, sia il ricorrente, sia gli agenti potevano determinare il prezzo da praticare al singolo cliente. Per potere applicare prezzi al di fuori di detto range o qualora i prezzi del pagina 34 di 54 listino fossero diventati inadeguati rispetto ai valori di mercato, il ricorrente era tenuto a conferire con me, al fine di essere autorizzato o a praticare al cliente un prezzo al di fuori del range oppure a modificare, in ragione dei mutamenti intervenuti nel mercato, quel range”.
❖ In ordine alla programmazione dell'esecuzione degli ordini dei clienti, il ricorrente non aveva “autonomia e potere decisionale” propri.
Infatti allo scopo venivano tenute delle riunioni settimanali, nelle quali, come ha riferito il teste il ricorrente “assieme ai capi reparto di produzione e Pt_2
spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”.
Quindi i risultati che scaturivano da queste riunioni non erano il frutto di decisioni assunte autonomamente dal ricorrente.
Illuminanti in proposito sono le dichiarazioni rese dal teste (“Il ricorrente non Per_1
aveva poteri gerarchici nei confronti dei responsabili dei reparti, nel senso che non poteva impartire autonomamente ordini a detti responsabili;
le questioni comuni a produzione e commercializzazione venivano trattate all'interno del comitato di pianificazione della produzione”) e dal teste (“Le questioni, che venivano Tes_5
trattate in dette riunioni, riguardavano le modalità con cui dare attuazione, in termini di produzione, agli ordini pervenuti dai clienti. Il ricorrente comunicava quali ordini erano stati acquisiti. I responsabili dei vari reparti fornivano le indicazioni circa la possibilità, alla luce della situazione di ciascun reparto, di evadere il singolo ordine.
Alla luce di tali indicazioni e all'esito del confronto tra i partecipanti alla riunione, veniva individuata una soluzione condivisa. Ricordo che, in proposito, uno dei partecipanti alla riunione, tale redigeva una sorta di verbale nel quale CP_3
veniva indicata la soluzione condivisa e i risultati che i reparti produttivi avrebbero dovuto assicurare nella settimana entrante. Il verbale veniva messo a disposizione dei pagina 35 di 54 responsabili dei reparti e del coordinatore dei responsabili. Qualora fossero insorte delle difficoltà nel dare concreta attuazione, ad opera dei reparti produttivi, alla soluzione condivisa all'esito della riunione, il coordinatore dei reparti produttivi ne dava comunicazione al ricorrente, affinché avvertisse i clienti circa il Pt_4
ritardo nell'esecuzione degli ordini”).
Il solo potere decisionale, di cui disponeva il ricorrente, era, come riferito dal teste quello di “modificare, in ragione di esigenze sopravvenute nei rapporti con i Tes_5
clienti, l'ordine di evasione delle commesse che era stato convenuto nella riunione settimanale”.
❖ Al di fuori delle mansioni di preposto al settore commerciale e di partecipazione alla programmazione relativa all'esecuzione degli ordini dei clienti, il ricorrente o non disponeva di alcun potere determinativo o era privo di compiti.
▪ Quanto al primo profilo, come ha riferito il teste il ricorrente, dopo aver Pt_2
esaminato i processi produttivi in azienda, ha potuto soltanto formulare delle proposte al consiglio di amministrazione.
▪ Sempre alla luce della deposizione di in ordine alla sostituzione dei Pt_2
macchinari aziendali, al ricorrente egli ha assegnato il compito di acquisire dei preventivi e di illustrarli al consiglio di amministrazione, ma non ha adottato alcuna decisione in autonomia.
Analogamente il teste ha riferito di un'attività di consulenza da lui richiesta Per_1
al ricorrente in ordine all'acquisto di un macchinario (giuntatrice), che questi ha prestato, senza adottare alcuna decisione in merito.
▪ In ordine al secondo profilo, deve escludersi, in particolare, che il ricorrente abbia effettivamente assunto la responsabilità della produzione.
pagina 36 di 54 In proposito appare sufficiente richiamare le statuizioni in ordine alla partecipazione del ricorrente alla programmazione relativa all'esecuzione degli ordini.
▪ Deve anche escludersi che il ricorrente abbia effettivamente assunto il coordinamento del personale (ovviamente al di fuori del settore commerciale).
In ordine al personale addetto alla produzione, appare significativo quanto riferito dal teste “La presenza del presidente alle riunioni settimanali si Tes_5
verificava quando dovevano essere trattate, oltre alle questioni riguardanti
l'evasione, da parte dei reparti produttivi, degli ordini acquisiti dal settore commerciale, anche questioni concernenti la sospensione per ferie dell'attività
(da cui derivava anche la programmazione delle ferie del personale), e le eventuali variazioni nella composizione del personale addetto ai vari reparti”;
Infatti è agevole rilevare che, se il ricorrente avesse disposto di poteri gestionali del personale addetto alla produzione, la partecipazione del presidente del consiglio di amministrazione operativo non sarebbe stato necessario;
anzi se ne evince che quei poteri spettavano a quest'ultimo e non al ricorrente.
▪ Infine dalla deposizione della teste la quale ha dichiarato che “Il mio Tes_4
superiore è sempre stato il presidente del consiglio di amministrazione”, emerge sia che il ricorrente non coordinava il personale addetto all'amministrazione, sia che pure questo compito spettava al presidente del consiglio di amministrazione operativo.
c)
Alla luce della considerazioni che precedono deve concludersi che il ricorrente è stato preposto non già alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, ma soltanto a un singolo settore, quello commerciale, che ha gestito con autonomia e potere decisionale pagina 37 di 54 limitati specie per effetto dell'assoggettamento alle direttive del presidente del consiglio di amministrazione operativo, il quale era costantemente presente in azienda, il che non ha consentito al ricorrente di influenzare personalmente l'esercizio del governo complessivo dell'impresa esercitata dalla società convenuta.
Inoltre anche l'altro compito svolto in via principale dal ricorrente, ossia la partecipazione alla programmazione riguardante l'esecuzione degli ordini provenienti dai clienti, non era da lui espletato con l'autonomia e il potere decisionale propri della figura del dirigente di aziende industriali, atteso che le volontà aziendali in proposito si formavano nel corso di riunioni collegiali tra il ricorrente, quale responsabile del settore commerciale,
[...]
quale addetta al settore commerciale, il coordinatore dei reparti produttivi, i Tes_2
responsabili dei reparti produttivi e talvolta il presidente del consiglio di amministrazione operativo, il cui esito era costituito non già da una determinazione ascrivibile esclusivamente al ricorrente, ma da una “soluzione condivisa”, come ha significativamente riferito uno degli abituali partecipanti.
In definitiva non merita accoglimento e deve, quindi, essere rigettata la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della società convenuta Parte_1
Controparte_1
e volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i dirigenti di aziende industriali, in luogo dell'inquadramento, attribuitogli dalla società datrice, nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria e livello retributivo AD3” secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile,
Arredamento e Boschivi forestali.
Ne consegue anche il rigetto della domanda afferente alla corresponsione delle differenze retributive pretese. pagina 38 di 54
2. in ordine alle domande di parte ricorrente afferenti al licenziamento intimato al ricorrente in data 26.7.2024
a)
l'intimazione del licenziamento e il suo contenuto
Il ricorrente impugna la “risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3 Parte_1
L. n 604/1966” a lui intimata dalla società datrice
[...]
con lettera del 26.7.2024 (doc. 6 Controparte_1 CP_1
fasc. ric.) avente il seguente tenore (per quanto qui rileva):
“Come a Lei noto, il bilancio sociale al 31 dicembre 2023 si è chiuso con una rilevante perdita di esercizio e la situazione al 30 giugno 2024 è ancora in peggioramento, a causa di un ulteriore calo del fatturato e della costante riduzione dei margini.
In tale contesto, la Società si è vista costretta ad attuare un piano di riduzione dei costi e di riorganizzazione delle attività produttive, che prevede una serie di interventi, tra i quali la riduzione del personale.
Successivamente alle verifiche svolte sul personale addetto, tra i posti di lavoro interessati dalla suddetta riorganizzazione e nel rispetto dei canoni e dei criteri di legge, la Sua posizione lavorativa
è risultata oggetto di definitiva soppressione.
Essendo al contempo impossibile ricollocare proficuamente nell'intero contesto aziendale - neppure con mansioni e/o inquadramento inferiori - la Sua attività e la Sua professionalità, quindi nell'insussistenza di mansioni, anche inferiori, in cui utilmente riassegnarla, siamo spiacenti di comunicarle la risoluzione del rapporto di lavoro in essere, per giustificato motivo oggettivo
(soppressione del posto di lavoro), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio
1966 n. 604…”.
Entrambe le parti hanno correttamente sussunto la “risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3
L. n 604/1966” nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. pagina 39 di 54 b) il corretto ordine di esame delle domande
In riferimento al licenziamento de quo, il ricorrente propone: Parte_1
i) in via principale, domanda volta ad accertare la nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, “in quanto ritorsivo”; chiede l'applicazione della tutela ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 23/2015:
ii) in via subordinata, domanda volta all'annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, stante “l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento”; chiede l'applicazione della tutela ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015;
iii) in via ulteriormente subordinata, domanda volta ad accertare l'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015, “in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o per violazione dell'obbligo di repêchage”; chiede l'applicazione della tutela ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015.
Nella presente controversia è necessario derogare all'ordinaria regola secondo cui deve essere esaminata per prima la domanda proposta dall'attore in via principale;
ciò per le ragioni che seguono.
Ad avviso della Suprema Corte il licenziamento per ritorsione (oggetto della domanda principale) costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, di pagina 40 di 54 recente, Cass. 9.6.2025, n. 15330; Cass. 8.10.2024, n. 26238; Cass. 9.8.2024, n. 22614;
Cass. 8.7.2024, n. 18547; Cass. 6.5.2024, n. 12169).
Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604,
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 4.4.2019, n. 9468; conf. Cass.
23.9.2019, n. 23583; Cass. 2.11.2021, n. 31169), la quale ha statuito con cristallina chiarezza: “Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [L. n. 300 del
1970, art. 18, comma 1… [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo
(L. n. 604 del 1966, ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore pagina 41 di 54 di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18. comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art.2].
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente…”.
In definitiva, l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo o comunque illecito addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo posto dall'ente datore a fondamento del licenziamento intimato (qui giustificato motivo oggettivo) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso (diversamente, infatti, il motivo ritorsivo o comunque illecito non sarebbe, per necessità logico-giuridica, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo).
c) le domande afferenti all'annullamento o, in subordine, all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento de quo per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società datrice nell'intimazione:
1) il contesto normativo in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo pagina 42 di 54 Secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente,
Cass. 25.7.2025, n. 21404; Cass. 31.12.2024, n. 35124; Cass. 6.8.2024, n. 22186; Cass.
30.1.2024, n. 2739; Cass 3.1.2024, n. 87) la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, ai sensi dell'art. 3 L. 15.7.1966, n. 604, è “inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed alla regolare funzionamento di essa”) richiede:
1) “la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso”, le quali possono essere ridistribuite tra gli addetti all'azienda;
2) “la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati
- diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività”; quindi, in ordine a 1) e 2), “è sufficiente per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta”; pagina 43 di 54 in proposito merita di essere ancora ricordata la capostipite Cass. 7.12.2016, n. 25201, la quale – dopo aver ritenuto erroneo l'orientamento che riteneva legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solamente in caso di una situazione di crisi dell'azienda non contingente (escludendo la legittimità del recesso quando la modifica organizzativa fosse stata attuata dal datore di lavoro allo scopo di ridurre i costi o di incrementare i profitti) – ha, comunque, statuito che “tratti comuni ad entrambi gli orientamenti sono rappresentati dal controllo giudiziale sull'effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato. Parimenti costituisce limite al potere datoriale costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa”; infatti “resta saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso”, per cui se si accerta che la ragione addotta a giustificazione del licenziamento non sussiste “il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore. Ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione”.
Parimenti “deve sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, pagina 44 di 54 emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento”.
3) “l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse [cd. repechage], elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore”; in proposito il datore è gravato dell'onere di “provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale o con esso compatibili”, con la precisazione che “non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che egli abbia effettivamente già svolto, contestualmente o in precedenza, senza obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro” (Cass. 30.12.2024, n. 35124); ciò in riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale (specificamente Cass. 18.2.2011, n.
3968; Cass. 20.8.2003, n. 12270); secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. 19.12.2019, n. 34122;
Cass. 25.5.2018, n. 13165; Cass. 28.10.2013, n. 24267; Cass. 23.10.2013, n. 24037;
Cass. 22.11.2012, n. 20603), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato a mansioni diverse può essere provata dal datore anche attraverso fatti positivi di valore presuntivo, quale la circostanza che dopo il licenziamento e per un pagina 45 di 54 congruo periodo non vi sono state nuove assunzioni nello stesso profilo professionale del lavoratore licenziato;
invece sul lavoratore non incombe un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass.
22186/2014 cit.; Cass. 2739/2024 cit.);
“in ogni caso l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere
(cd. obbligo di repêchage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza”
(Cass. 35124/2024 cit.; Cass. 25.1.2021, n. 1508).
Inoltre, sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 35124/2024 cit.; Cass. 20.1.2023,
n. 1851; Cass. 4.3.2021, n. 6085), qualora il giustificato motivo oggettivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile – in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di repechage – il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse;
si è ritenuto che i criteri obiettivi, che consentono di ritenere la scelta conforme ai principi di correttezza e buona fede, siano, pur nella diversità dei rispettivi regimi, i criteri che la L. 23.7.1991, n. 223 ha dettato per i licenziamenti collettivi (per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi), di talché occorre prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e pagina 46 di 54 dell'anzianità (non essendo, invece, utilizzabile quello delle esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).
In proposito un'autorevole dottrina ha osservato, con mirabile sintesi, che la fattispecie del giustificato motivo oggettivo “si forma lungo una scansione temporale che include le seguenti tappe:
• la modifica organizzativa,
• la soppressione del posto di lavoro,
• il nesso causale tra posto soppresso e licenziamento,
• il rispetto dell'obbligo di repechage da valutare anche in relazione all'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori e in riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale,
• in presenza di più lavoratori licenziabili, il rispetto dei criteri di scelta”.
2) la vicenda concreta
Alla luce del tenore della lettera di licenziamento del 26.7.2024, risulta per tabulas che la società datrice individua le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” – in cui si compendia, ai sensi dell'art. 3
L. 604/1966, il giustificato motivo oggettivo – nelle seguenti circostanze (le quali costituiscono i soli fatti materiali rilevanti ai fini della decisione, in forza del principio di immodificabilità delle ragioni comunicate nella fase di intimazione, che la Suprema Corte
- Cass. 17.10.1998, n. 10305; Cass. 17.1.1998, n. 414; - estende anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo):
(i) la “rilevante perdita di esercizio”, con cui si è chiuso il bilancio sociale al 31.12.2023 e “la situazione al 30 giugno 2024… ancora in peggioramento, a causa di un ulteriore calo del fatturato e pagina 47 di 54 della costante riduzione dei margini”, con conseguente necessità di “attuare un piano di riduzione dei costi e di riorganizzazione delle attività produttive, che prevede una serie di interventi, tra i quali la riduzione del personale”;
(ii) tale riduzione di personale è stata attuata anche mediante la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente;
(iii)
è risultato “impossibile ricollocare proficuamente nell'intero contesto aziendale – neppure con mansioni e/o inquadramento inferiori” – l' “attività” e la “professionalità” del ricorrente.
a (i)
Al fine di provare le circostanza sub (i) la società convenuta ha prodotto:
➢ sub doc. 11 il bilancio al 31.12.2023, da cui emerge effettivamente un perdita di €
263.515,00 (a fronte di un utile nell'esercizio precedente di € 381.855);
➢ sub doc. 12 il bilancio al 31.12.2024 (non ancora approvato), da cui emerge effettivamente un'ulteriore e più grave perdita di € 1.048.022.
Risultano così provate sia la perdita nel conto economico al 31.12.2023, sia il peggioramento che la società datrice ha affermato di aver conosciuto l'anno successivo.
Quindi appare effettiva e per nulla pretestuosa la scelta, adottata dalla società datrice, di procedere alla diminuzione dei costi mediante la riduzione di personale.
a (ii)
Dall'istruttoria testimoniale esperita emerge con evidenza che il posto di lavoro occupato dal ricorrente è stato effettivamente soppresso e le mansioni, che egli svolgeva, sono state distribuite tra lavoratori già alle dipendenze della società convenuta.
In proposito la teste ha dichiarato: “Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del Tes_2
ricorrente, non è stata più coperta la figura del direttore dell'azienda e, quindi, non pagina 48 di 54 esiste in azienda il corrispondente posto di lavoro… A seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, il ruolo di immediato superiore, al quale io, come prima detto, facevo e faccio riferimento nello svolgimento dei miei compiti, è stato esercitato dal presidente della società, . Questa è anche la situazione Parte_3
attuale”; risulta, altresì, come da sua stessa dichiarazione, che Testimone_2
attualmente svolge “mansioni di responsabile commerciale”, che erano affidate al ricorrente in costanza del rapporto di lavoro con la convenuta;
la teste seppur confusamente, ha riferito: “I compiti prima svolti dal ricorrente Tes_4
nell'area commerciale sono stati esercitati, dopo la cessazione del suo rapporto, dall'addetta all'ufficio commerciale e da per quanto concerne la Tes_2 Tes_5
produzione. Anzi, a dire il vero, non sono in grado di riferire quali mansioni attinenti alla produzione svolgesse il ricorrente”; il teste ha dichiarato: “Dopo la cessazione del rapporto del ricorrente, le sue Tes_5
mansioni, in particolare, il ruolo da lui svolto nel corso delle riunioni settimanali, sono stati affidati a ”. Testimone_2
Sussiste certamente un nesso eziologico tra la scelta, adottata al fine di far fronte alle perdite già registrate nel 2023 e accentuatesi nel 2024, di ridurre i costi del personale e la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente, il quale era anche il prestatore con la retribuzione più alta (e quindi più costoso), dato che, come hanno riferito i testi
, e il ricorrente era l'unico lavoratore ad essere inquadrato in una Tes_2 Tes_4 Tes_5
categoria (quella di quadro) diversa dalle categorie degli operai e degli impiegati cui appartenevano tutti gli altri dipendenti.
a (iii)
La teste ha dichiarato: “Per quanto mi consta, dopo la cessazione del rapporto con Tes_2
il ricorrente, la società ha assunto solamente una persona con mansioni di operaio;
pagina 49 di 54 questa persona si chiama , e ha sostituito due operai andati in pensione, Persona_3
tali e ; Per_4 Per_5
similmente la teste ha riferito: “Dopo la cessazione del rapporto del ricorrente Tes_4
con la società convenuta, vi è stata una sola assunzione, quella di tale , Persona_3
inquadrato quale operaio di livello AE 3. Nello stesso contesto temporale è cessato il rapporto con due operai, tali e ; Per_4 Per_5
il teste ha reso una dichiarazione conforme: “Dopo il licenziamento del Tes_5
ricorrente, sono andati in pensione due operai, tali e ed è stato assunto un Per_4 Per_5
nuovo operaio, tale . Per_3
Quindi si evince agevolmente che nell'epoca immediatamente successiva al licenziamento del ricorrente la società qui convenuta non ha assunto alcun lavoratore attribuendogli l'inquadramento nella categoria dei quadri.
Questa circostanza, oltre a escludere dubbi circa l'effettività della modifica organizzativa disposta dalla società datrice, vale a dire la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente.
L'assunzione, in epoca successiva al licenziamento del ricorrente, dell'operaio Per_6
contestualmente alla cessazione dei rapporti degli operai e non integra Per_4 Per_5
violazione dell'obbligo di repechage per un triplice motivo: il nesso eziologico tra la cessazione dei rapporti di lavoro degli operai e e Per_4 Per_5
l'assunzione di omprova che all'epoca del licenziamento del ricorrente i posti di Per_3
lavoro di e non erano vacanti;
Per_4 Per_5
la mansioni di operaio, svolte prima da e poi da e di molti gradi Per_4 Per_5 Per_3
inferiori a quelle espletate dal ricorrente, non erano, secondo quanto ritiene la Suprema
Corte, compatibili con le competenze professionali in possesso del ricorrente perché egli non le aveva mai esercitate in precedenza nell'azienda della convenuta;
pagina 50 di 54 infine, essendo il licenziamento de quo stato intimato dalla società datrice al fine di ridurre i costi, non gravava su di essa, secondo il pensiero della Suprema Corte, l'onere di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere in quanto l'obbligo di repechage “è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza”.
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato dalla società datrice nell'intimazione al lavoratore qui ricorrente del licenziamento, di cui alla lettera del 26.7.2024.
Ne consegue il rigetto delle domande, proposte dal ricorrente, di annullamento ex art. 3 co.2 d.lgs. 23/2015 e di accertamento dell'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015 del licenziamento de quo, nonché di applicazione delle relative tutele.
d) la domanda afferente alla nullità per ritorsività del licenziamento de quo
Dall'accertamento della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo discende de plano anche il rigetto della domanda volta all'accertamento della nullità, “in quanto ritorsivo”, del licenziamento intimato dalla società datrice al ricorrente con lettera del 26.7.2024.
Infatti, come si è già evidenziato, in presenza di un presupposto giustificativo, l'asserito motivo ritorsivo (o comunque illecito) non è, per necessità logico-giuridica, esclusivo e determinante, di talché non rende nullo il negozio estintivo.
Ne consegue il rigetto della domanda, proposta dal ricorrente, di accertamento della nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza pagina 51 di 54 Corte cost. n. 22 del 2024, del licenziamento de quo, nonché di applicazione della relativa tutela.
e) conclusioni
In definitiva, accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato dalla società allora datrice Controparte_1
nell'intimazione al lavoratore qui ricorrente
[...] Parte_1
del licenziamento di cui alla lettera del 26.7.2024, devono essere rigettate la domanda di accertamento della nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, la domanda di annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, e la domanda di accertamento dell'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015 del predetto licenziamento, nonché le conseguenti domande di applicazione delle relative tutele, proposte dal ricorrente nei confronti della convenuta.
3. in ordine alle spese giudiziali
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza, stante anche il rigore del novellato ex art. 92 co. 2 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
pagina 52 di 54 1. Rigetta la domanda proposta dal ricorrente nei confronti Parte_1
della società convenuta Controparte_1
e volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento
[...]
nella categoria dei dirigenti secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i dirigenti di aziende industriali, in luogo dell'inquadramento, attribuitogli dalla società datrice, nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria e livello retributivo AD3” secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali, con conseguente rigetto anche della domanda afferente alla corresponsione delle differenze retributive pretese.
2. Accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato dalla società allora datrice Controparte_1
nell'intimazione al lavoratore qui ricorrente
[...] Parte_1
del licenziamento di cui alla lettera del 26.7.2024,
[...]
rigetta la domanda di accertamento della nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1
d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, la domanda di annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, e la domanda di accertamento dell'illegittimità ex art. 3 co.1
d.lgs. 23/2015 del predetto licenziamento, nonché le conseguenti domande di applicazione delle relative tutele, proposte dal ricorrente nei confronti della convenuta.
3. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 4.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.
Trento, 11 dicembre 2025 pagina 53 di 54 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. RG AI
pagina 54 di 54
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
RG AI pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
7.3.2025
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Noce pec Email_1
e dall'avv. Daniel Wahal pec Email_2
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Filippo Valcanover pagina 1 di 54 pec Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“In via principale: accertata e dichiarata la qualifica di dirigente del sig. accertare e Parte_1
dichiarare l'inesistenza e/o l'inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o inammissibilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio
2024 in quanto ritorsivo e, per l'effetto, condannare
[...]
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, ex art. 18, comma 1, l. 300/1970 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro ed a risarcire il conseguente danno quantificato in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 5.769,23 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite minimo di 5 mensilità; nonché condannare
in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Parte_1
della somma lorda di euro 18.298,30, a titolo di differenze retributive, euro 1.077,05, a titolo di tfr, euro 1.004,65 per tredicesima, euro 22.886,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In subordine: accertata e dichiarata la qualifica di dirigente del sig. accertare e Parte_1
dichiarare l'illegittimità e/o invalidità e/o inammissibilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio 2024 e, per l'effetto, condannare
pagina 2 di 54 (C.F. e P. IVA Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al P.IVA_1
ricorrente una indennità supplementare, ai sensi dell'art. 19, comma 15, ccnl Dirigenti
Industria, compresa tra le quattro e le otto mensilità, ovvero tra euro 23.076,92 ed euro
46.153,84, nonché condannare Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in
[...]
favore del sig. della somma lorda di euro 18.298,30 a titolo di Parte_1
differenze retributive, euro 1.077,05, a titolo di tfr, euro 1.004,65 per tredicesima, euro
22.886,80 a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.
In ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato il corretto inquadramento del ricorrente come quadro, accertare e dichiarare l'inesistenza e/o
l'inefficacia e/o invalidità e/o nullità e/o inammissibilità del licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio 2024 in quanto ritorsivo e/o comunque per
l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento e, per l'effetto, condannare in Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, ex art. 3, comma 2, d. lgs. 23/2015 a reintegrare il ricorrente nel proprio posto di lavoro, nonché al pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, pari a euro
5.626,45 lordi mensili o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, sino
a quello dell'effettiva reintegrazione.
In via di ulteriore graduato subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui venisse accertato e dichiarato il corretto inquadramento del ricorrente come quadro, accertare e dichiarare l'invalidità del pagina 3 di 54 licenziamento intimato al ricorrente con lettera datata 26 luglio 2024 in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o per violazione dell'obbligo di repêchage e, per l'effetto, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, ex art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, a pagare al ricorrente una indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra sei e trentasei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, retribuzione mensile pari a euro 5.626,45 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
Il tutto: oltre ai contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c. e art. 1284, comma 4, c.c..
Con rifusione integrale di spese, diritti e onorari di causa del presente grado di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale, nel merito: rigettare il ricorso perché infondato per i motivi tutti di cui in narrativa.
In subordine, in via di eccezione di compensazione: per quanto riguarda la domanda relativa al superiore inquadramento, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della stessa, compensare quanto risultante dovuto al lavoratore per i titoli da questi assunti con le somme che la resistente ha corrisposto in costanza di rapporto a titolo di retribuzione individuale ulteriore rispetto alla retribuzione base del livello assegnato, o la diversa somma risultante di giustizia”
pagina 4 di 54 MOTIVAZIONE
§ 1. le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso che:
✓ ha lavorato alle dipendenze della società convenuta
[...]
dal 5.3.2020, in esecuzione di Controparte_1
un contratto a tempo pieno e in origine determinato, ma dall'1.3.2021 indeterminato
(doc. 3 fasc. ric.), con inquadramento nella categoria quadri – livello retributivo AD3 rectius nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria
e livello retributivo AD3” CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile,
Arredamento e Boschivi forestali, nonché con mansioni di “direttore” con “la responsabilità della produzione, della commercializzazione e del coordinamento del personale”;
✓ egli fin dall'inizio del rapporto è stato membro del “consiglio direttivo” della società datrice e ha lavorato a stretto contatto con il presidente del consiglio di amministrazione della medesima società Pt_2
✓ nel corso del 2021 il consiglio di amministrazione della società datrice ha deciso di sopprimere la mansione di coordinatore del personale;
✓ nella primavera del 2023, per volontà del socio unico (l'ente pubblico
[...]
l'intero consiglio di amministrazione della società datrice è Controparte_1
stato rinnovato ed è stato nominato suo presidente Persona_1
✓ dopo circa sei mesi l'intero consiglio di amministrazione della società datrice è stato ancora una volta rinnovato ed è stato nominato suo presidente;
Parte_3
pagina 5 di 54 ✓ il presidente ha sottratto al ricorrente la responsabilità della produzione e lo Parte_3
escluso dal “comitato di direzione”, come emerge dall'organigramma societario del
29.4.2024 (doc. 5 fasc. ric.);
✓ con lettera del 26.7.2024 gli è stata intimata la “risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3
L. n 604/1966” (doc. 6 fasc. ric.); – propone le seguenti domande:
I) in via principale:
1) domanda volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti, con conseguente condanna della società datrice alla corresponsione, in applicazione del
CCNL per i dirigenti di aziende industriali, della somma lorda di € 18.298,30, a titolo di differenze retributive, della somma lorda di € 1.077,05, a titolo di TFR, e della somma lorda di € 1.004,65, a titolo di tredicesima, il tutto fino al 30.6.2024;
2) in ordine al licenziamento intimato il 26.7.2024
i) in via principale domanda volta ad accertare la nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 4.3.2015, n.
23, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, “in quanto ritorsivo”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al risarcimento del danno da lui subito per effetto del licenziamento nullo e “quantificato in misura pari all'ultima retribuzione globale di fatto, pari a euro 5.769,23 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il limite minimo di 5 mensilità”, oltre ai contributi previdenziali;
pagina 6 di 54 ii) in via subordinata domanda volta ad accertare l'illegittimità, per ingiustificatezza ex art. 19 co. 15 CCNL dirigenti di aziende industriali cit., del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione dell'indennità supplementare ivi prevista e commisurata tra le quattro e le otto mensilità (vale a dire tra
€ 23.076,92 ed € 46.153,84), nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 23 stesso CCNL, pari a € 22.886,80;
II) in via subordinata vale a dire qualora venisse accertata la correttezza dell'inquadramento del ricorrente nella categoria dei quadri, in ordine al licenziamento intimato il 26.7.2024
i) in via principale domanda volta ad accertare la nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, “in quanto ritorsivo”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al “pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, pari a euro 5.626,45 lordi mensili o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, oltre ai contributi previdenziali;
ii) in via subordinata domanda volta all'annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, stante “l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con pagina 7 di 54 conseguente condanna della società datrice alla reintegrazione nel posto di lavoro e al
“pagamento in suo favore di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, pari a euro 5.626,45 lordi mensili o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia, sino a quello dell'effettiva reintegrazione”, oltre ai contributi previdenziali;
;
iii) in via ulteriormente subordinata domanda volta ad accertare l'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015, “in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o per violazione dell'obbligo di repêchage”, del licenziamento intimatogli in data 26.7.2024, con conseguente condanna della società datrice “a pagare al ricorrente un' indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale compresa tra sei e trentasei mensilità
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal giorno del licenziamento, retribuzione mensile pari a euro 5.626,45 o alla maggiore o minore somma che risulterà di giustizia”.
§ 2. le ragioni della decisione
1. in ordine alla domanda afferente all'inquadramento
Il ricorrente propone domanda volta ad accertare il suo diritto Parte_1
all'inquadramento nella categoria dei dirigenti secondo la declaratoria contenuta nel
CCNL per i dirigenti di aziende industriali, in luogo dell'inquadramento, attribuitogli dalla società datrice, nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010
pagina 8 di 54 – categoria e livello retributivo AD3” secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali.
Nella giurisprudenza della Suprema Corte è consolidato (in generale, ex multis, di recente
Cass. 28.11.2025, n. 31189; Cass. 16.11.2025, n. 30197; Cass. 12.10.2025, n. 27255;
Cass. 2.10.2025, n. 26606; in ordine a controversie aventi quale petitum l'accertamento del diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti, ex multis, di recente Cass.
30.8.2025, n. 24221; Cass. 11.7.2025, n. 19052; Cass. 25.6.2025, n. 17008)
l'orientamento secondo cui nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'esatto inquadramento di un lavoratore subordinato (ai fini del diritto alla promozione automatico e/o al diritto alle differenze retributive) non può prescindersi da tre fasi successive costituite da:
A) l'individuazione degli elementi che, alla luce delle declaratorie della contrattazione collettiva applicabile al rapporto di lavoro, differenziano la qualifica (o categoria o livello) superiore pretesa da quella in cui il lavoratore è inquadrato;
B) l'accertamento delle prestazioni lavorative in concreto svolte;
C) il raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e l'accertamento di fatto sub B) al fine di verificare se nelle prestazioni di lavoro svolte in concreto siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la qualifica (o categoria o livello) superiore.
- - - ad A)
La declaratoria della “categoria e livello retributivo AD3 – parametro 2010 – area direzionale ex 7a categoria quadri” CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero,
Mobile, Arredamento e Boschivi forestali prevede:
“appartengono a questa categoria e livello retributivo:
pagina 9 di 54 • i lavoratori che, pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, svolgono con carattere di continuità, con un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale, funzioni di rilevante importanza e responsabilità, ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali intervenendo, con una discrezionalità contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda, nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione”.
L'art. 1 CCNL per i dirigenti di aziende industriali (nel testo vigente all'epoca dell'assunzione del ricorrente) disponeva:
“
1. Sono dirigenti i prestatori di lavoro per i quali sussistano le condizioni di subordinazione di cui all'art. 2094 del codice civile e che ricoprono nell'azienda un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale ed esplicano le loro funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
2. Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza
e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.
3. L'esistenza di fatto delle condizioni di cui sopra comporta l'attribuzione della qualifica
e quindi l'applicabilità del presente contratto”.
Il richiamo a quest'ultima declaratoria risulta necessario alle luce del consolidato orientamento della Suprema Corte (Cass. 11.7.2007, n. 15489; Cass. 26.4.2005, n. 8650;
Cass. 25.2.1994, n. 1899), secondo cui: “Al fine di stabilire l'esatto inquadramento del dipendente, se l'appartenenza alla categoria dei dirigenti è espressamente regolata pagina 10 di 54 dalla contrattazione collettiva, occorre far riferimento, non alla nozione legale di tale categoria, ma alle relative disposizioni della contrattazione ed il giudice ha l'obbligo di attenersi ai requisiti dalle medesime previsti, poiché esse - riflettendo la volontà della parti stipulanti e la loro specifica esperienza di settore - assumono valore vincolante e decisivo”.
Gli elementi caratterizzanti la figura del dirigente di aziende industriali vanno ravvisati:
➢ nel possesso di “un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”;
➢ nel perseguimento, mediante lo svolgimento delle prestazioni di lavoro, del “fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
L'autonomia collettiva ritiene possano essere presenti questi elementi in coloro che svolgono:
➢ il ruolo di “direttore”;
➢ il ruolo di “condirettore”;
➢ il ruolo di preposto, con “ampi poteri direttivi”, a “importanti servizi o uffici”;
➢ il ruolo di “institore” o di “procuratore”, ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda”.
Deve trattarsi dell'effettivo svolgimento di uno di questi ruoli, attesa l' “insufficienza” della loro “formale dizione” contenuta nell'atto di assegnazione delle mansioni (Cass.
17.1.2022, n. 1272, in riferimento al ruolo di “direttore”).
Inoltre è possibile che nel concreto l'attribuzione del ruolo di “direttore” orienti verso l'inquadramento nella figura con funzioni direttive, anziché in quella di dirigente (Cass.
1.8.2024, n. 21645).
Queste precisazioni si ricollegano al più generale orientamento della Suprema Corte
(Cass. 30.8.2025, n. 24221), secondo cui: “Il lavoratore che rivendica la qualifica pagina 11 di 54 dirigenziale ha l'onere di provare l'effettivo svolgimento di mansioni riconducibili a tale qualifica”; infatti “è indispensabile dimostrare che le mansioni svolte includano autonomia, discrezionalità, iniziativa e ampiezza dei poteri decisionali tipici della qualifica dirigenziale”.
Su quel lavoratore grava anche l'ulteriore onere di “effettuare una comparazione tra il livello di appartenenza ed il livello rivendicato e dimostrare l'inadeguatezza del primo in relazione all'attività svolta”.
Di conseguenza, nella vicenda in esame l'interpretazione della disciplina collettiva riguardante la “qualifica” di dirigente di aziende deve esser condotta anche considerando la già citata declaratoria della “categoria e livello retributivo AD3 – parametro 2010 – area direzionale ex 7a categoria quadri” CCNL per i lavoratori dei settori Legno,
Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali, nella quale la ricorrente era inquadrata.
Ne consegue che non valgono a individuare la “qualifica” di dirigente di azienda industriale quegli elementi che si rinvengono nella declaratoria della “categoria e livello retributivo AD3” (ex categoria “quadri”), in cui il ricorrente era inquadrato, vale a dire:
➢ il possesso di “un elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico- professionale”;
➢ lo svolgimento “con carattere di continuità… di funzioni di rilevante importanza e responsabilità”;
➢ il perseguimento dello “sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali intervenendo… nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione”;
pagina 12 di 54 ➢ l'esercizio di “discrezionalità contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”.
A fortiori non valgono a individuare la “qualifica” di dirigente di azienda industriale quegli elementi che si rinvengono nella declaratoria della “categoria e livello retributivo
AD2” (ex categoria “impiegati con funzioni direttive”), in quanto inferiore a quella in cui il ricorrente era inquadrato, vale a dire:
➢ l'esercizio, “nei settori amministrativi, commerciali, tecnici”, di “attività di coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici
o servizi della stessa”;
➢ il perseguimento “dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali”,
➢ l'esercizio di “discrezionalità di poteri” e di “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”.
Quindi, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale:
a) non è sufficiente possedere un “elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale”, ma è necessario disporre anche di un “elevato grado di professionalità”;
b) non è sufficiente perseguire lo “sviluppo” e l' “attuazione degli obiettivi aziendali”, ma è necessario anche “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
pagina 13 di 54 c) non è sufficiente l'esercizio di “discrezionalità di poteri” e di “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa” contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”. ma è necessario l'esercizio di “autonomia e potere decisionale”, che vadano al di là della
“discrezionalità”, vale a dire, alla luce dell'assenza di richiami ai “limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”, e non essendo sostenibile che il dirigente, il quale rimane pur sempre un lavoratore subordinato, possa agire del tutto liberamente, i limiti, ai quali egli è sottoposto, sono stati individuati anche con il suo contributo;
d) non è sufficiente intervenire “nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione” e svolgere il “coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici o servizi della stessa”, ma è necessario che ciò si compia con l' “elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”, che caratterizza la “qualifica” del dirigente di azienda industriale;
Questi assunti risultano in armonia con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte
[la quale, riguardando la distinzione tra dirigente e impiegato con funzioni direttive, detta criteri discretivi meno rigidi di quelli da applicarsi alla vicenda in esame, dove il lavoratore, che aspira alla “qualifica” di dirigente, aveva un inquadramento (“AD3” ex categoria “quadri”) di un livello superiore a quello proprio degli impiegati con funzioni direttive (“AD3”)], secondo cui: pagina 14 di 54 “la qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello (cd. dirigente apicale); da questa figura si differenzia quella dell'impiegato con funzioni direttive, che
è preposto ad un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e che svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi” (Cass. 23.3.2018, n. 7295; Cass. 16.9.2015, n. 18165; in controversie in cui trovava applicazione il CCNL per dirigenti di aziende industriali Cass. 9.9.2013, n. 20600; Cass.
5.4.2012, n. 5474; Cass. 24.10.2005, n. 20523; Cass. 15.1.2000, n. 431; Cass. 10.8.1999,
n. 8572).
a B)
α
Emerge per tabulas che – quanto meno con la “lettera di trasformazione a tempo indeterminato” (doc. 3 fasc. ric.) del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato in data 5.3.2020 (del quale nessuna delle parti ha prodotto il relativo documento), sottoscritta dal lavoratore “per accettazione” (ancora doc. 3 fasc. ric.) – in punto
“mansioni”, si è così convenuto: pagina 15 di 54 “le funzioni, i poteri e le responsabilità a Lei attribuite saranno quelle di Direttore. Le saranno attribuite la responsabilità della produzione, della commercializzazione e del coordinamento del personale”.
La documentata espressione della volontà datoriale di assegnare al lavoratore specifiche mansioni costituisce certamente una circostanza rilevante ai fini dell'accertamento in ordine alle prestazioni concretamente svolte, dovendosi presumere, quanto meno in via relativa, che il negozio abbia avuto una coerente esecuzione.
Tuttavia, come già evidenziato sub A), l'individuazione dell'inquadramento spettante al lavoratore avviene sulla base delle prestazioni effettivamente eseguite, che devono, quindi, costituire oggetto di una compiuta indagine.
Quanto all'attribuzione de “le funzioni, i poteri e le responsabilità di direttore”, non ne può discendere de plano il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella “qualifica” di dirigente secondo il CCNL per i dirigenti di azienda, trattandosi di un ruolo, come già evidenziato sub A), compatibile anche con la figura dell' “impiegato con funzioni direttive”, che è stata attribuita al ricorrente in quanto appartiene alla “area direzionale ex
7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria e livello retributivo AD3” CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali, nella quale egli è stato inquadrato.
β
Al fine di accertare quali prestazioni abbia svolto effettivamente il ricorrente durante lo svolgimento del suo rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società
Controparte_2
dal 5.3.2020 al 26.7.2024, appare opportuno illustrare i risultati dell'istruttoria testimoniale esperita nel presente giudizio partendo, per ciascuno dei vari aspetti che saranno esaminati distintamente, dalla deposizione di , il quale, come ha Tes_1 pagina 16 di 54 allegato anche il ricorrente nel suo atto introduttivo, svolgeva il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione della società datrice all'epoca dell'assunzione del ricorrente e ha operato in questa veste fino al marzo 2023; di seguito verranno esaminate le altre deposizioni in cui quegli stessi aspetti sono stati trattati.
1)
In ordine alla struttura organizzativa e alle modalità operative della società datrice prima dell'assunzione del ricorrente, ha dichiarato: Pt_2
“Preciso che, prima dell'insediamento del consiglio di amministrazione da me presieduto, ossia prima del 2019, la società non aveva un consiglio di amministrazione, bensì un amministratore unico.
Non vi era la figura del direttore, ma era l'amministratore unico, tale , che Persona_2
dirigeva nel suo complesso l'attività aziendale.
Nel periodo agosto 2019 – marzo 2020 (assunzione del ricorrente), tale attività di direzione complessiva dell'azienda è stata svolta da me, e, quindi, io non mi limitavo alle attività statutarie, bensì operavo in azienda…
Preciso che l'azienda era composta da più reparti, precisamente segheria, piazzale, semilavorati, responsabile tronchi e spedizioni, a ciascuno dei quali era preposto un caporeparto.
All'epoca, in cui la società aveva un amministratore unico, i capi reparto facevano riferimento a lui.
Dato che l'amministratore unico si occupava anche della commercializzazione, i capi reparto e l'amministratore unico curavano la sincronizzazione dell'esecuzione degli ordini con la produzione.
Ciò avveniva nel corso di riunioni settimanali cui partecipavano l'amministratore unico,
i capi reparto e gli addetti all'ufficio commerciale. pagina 17 di 54 Si trattava infatti di determinare la programmazione relativa all'evasione degli ordini che erano pervenuti dalla clientela.
Per quanto concerne l'attività produttiva in senso stretto, veniva svolta nell'ambito dei singoli reparti sotto la responsabilità dei capi reparto”.
Le circostanze riferire da trovano conferma nella deposizione di , Pt_2 Testimone_2
all'epoca addetta all'Ufficio commerciale, la quale ha riferito:
“Preciso che, precedentemente all'assunzione del ricorrente, i vertici dell'azienda erano costituiti dal presidente della società e dall'amministratore unico, il quale svolgeva le funzioni di direttore generale dell'azienda.
In epoca precedente all'assunzione del ricorrente, è venuta meno la figura dell'amministratore unico ed è stata istituita la figura del direttore, che è stata ricoperta da Parte_1
L'ultimo amministratore unico della società è stato Persona_2
Non sono in grado di riferire se in qualità di direttore sia subentrato in tutte le Parte_1
funzioni prima esercitate dall'amministratore unico”.
2)
In ordine all'inserimento del ricorrente nell'organizzazione e nel funzionamento della società datrice, ha dichiarato: Pt_2
“L'assunzione del ricorrente era volta ad attribuirgli quella direzione dell'azienda nel suo complesso che era stata svolta, prima dall'amministratore unico e, dall'agosto 2019 fino al marzo 2020, da me.
In concreto, in coincidenza con l'assunzione del ricorrente, è scoppiata la pandemia, il che ci ha costretto a un'inattività di circa 2 o 3 mesi e poi a una ripresa, sebbene a singhiozzo.
pagina 18 di 54 Il ricorrente, oltre a prendere visione dei processi produttivi presenti in azienda, iniziò, dopo la sospensione dell'attività per il COVID, a prendere contatto sia con gli agenti, di cui la società già disponeva, sia con i clienti in generale, senza limitazione di tipologia.
Nel prosieguo del suo rapporto il ricorrente ha reperito nuovi agenti, alcuni in sostituzione di agenti precedentemente in forze.
Dopo l'esame dei processi produttivi, di cui ho detto, il ricorrente ha formulato al consiglio di amministrazione delle proposte di modifica in proposito…
Preciso che il ricorrente è un geometra con una pregressa esperienza, nel settore della lavorazione del legno e conseguente commercializzazione, acquisita nell'azienda di famiglia.
Il ricorrente ha iniziato a presenziare alle riunioni settimanali di cui ho detto, che egli convocava e nell'ambito delle quali, assieme ai capi reparto di produzione e spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”.
Da questa parte della deposizione di emerge che: Pt_2
a) all'epoca dell'assunzione del ricorrente (marzo 2020) l'intenzione della società datrice era di affidargli quella “direzione dell'azienda nel suo complesso”, che era stata esercitata dall'amministratore unico fino a metà del 2019 e dal presidente del consiglio di amministrazione nel periodo dall'agosto 2019 fino all'assunzione Pt_2
del ricorrente;
in realtà questa intenzione era piuttosto teorica dato che non trovava riscontro nel
“piano industriale” dell'azienda, come si evince dalla deposizione di Tes_3
, il quale ha dichiarato: “Svolgo la professione di consulente di impresa e sono
[...]
stato incaricato dalla società convenuta della redazione del piano industriale, di cui mi sono occupato dal dicembre 2019 fino al febbraio 2020. Nell'ambito di tale piano,
è stata prevista una figura che avrebbe dovuto occuparsi della vendita del magazzino pagina 19 di 54 tagliato a terra e dei tronchi tagliati e depositati all'aperto in val e nelle CP_1
valli vicine. Al fine di coprire questa figura, è stata effettuata una selezione che ha portato all'assunzione del ricorrente”;
b) effettivamente al ricorrente sono state, in concreto, assegnate le seguenti mansioni:
➢ gestione dei rapporti con agenti e clienti;
➢ convocazione delle riunioni settimanali nelle quali egli “assieme ai capi reparto di produzione e spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”;
➢ formulazione di proposte di modifica ai processi produttivi, dopo averne preso visione;
il teste non ha riferito dell'affidamento al ricorrente né della responsabilità Pt_2
della produzione, né del coordinamento di tutto il personale dell'azienda; in ordine alla prima mansione, il teste – riferendo: “Fin dall'epoca della sua Tes_3
assunzione, il ricorrente incontrava settimanalmente il responsabile della produzione, di cui non ricordo il nome, al fine di coordinare l'attività di commercializzazione con quella di produzione, in modo che venisse prodotto quello che poteva essere commercializzato” – ha implicitamente affermato che il ruolo di “responsabile della produzione” non venne assegnato al ricorrente.
3)
In ordine alle prestazioni di lavoro eseguite dal ricorrente nel corso del suo rapporto di lavoro con la società datrice e alle modalità del loro svolgimento, ha dichiarato: Pt_2
“Per quanto concerne le attività svolte dal ricorrente, questa [ossia quella descritta sub
2)] la situazione è durata fino al marzo 2023, quando il consiglio di amministrazione si è dimesso.
In tale periodo, io ero sempre presente in azienda;
ero l'unico dei componenti del consiglio di amministrazione che era costantemente presente in azienda. pagina 20 di 54 Tra le mie attività, vi era quella di monitorare mensilmente le vendite, al fine di verificare il rispetto del piano operativo, che veniva approvato annualmente dal consiglio di amministrazione, la redditività e la situazione finanziaria.
Io avevo frequenti rapporti con il ricorrente: egli mi riferiva l'andamento delle vendite ed eventuali problemi insorti con gli agenti e i clienti.
Il ricorrente, se necessario, mi formulava le proprie proposte volte alla soluzione delle varie questioni che si presentavano in materia.
Io decidevo se convocare il consiglio di amministrazione e, in questo caso, invitavo il ricorrente a parteciparvi affinché esponesse le sue proposte.
Il consiglio di amministrazione, senza adottare delibere formali, esprimeva o meno il proprio consenso.
Nell'ambito delle questioni, che il ricorrente mi sottoponeva e che io portavo all'attenzione del consiglio di amministrazione, vi erano anche quelle concernenti le contestazioni, provenienti dalla clientela, ma che trovavano origine in difetti di qualità nella materia prima.
Dato che la materia prima veniva fornita alla società dalla , era Controparte_1
necessario che il problema venisse conosciuto e affrontato da quest'ultima, il che avveniva nell'ambito delle riunioni del consiglio dei “regolani” della CP_1
, di cui facevano parte anche cinque componenti del CDA della società
[...]
convenuta.
Non è mai stato istituito, fino a quando io sono stato presidente del CDA ossia fino al marzo 2023, un comitato di direzione.
Sotto la mia presidenza è stato istituito un comitato di pianificazione della produzione, di cui facevano parte coloro che presenziavano alle riunioni settimanali, di cui ho parlato prima e nelle quali consisteva essenzialmente l'attività del comitato. pagina 21 di 54 Dato che alcune contestazioni dei clienti derivavano dalla vetustà di alcuni macchinari, il ricorrente ha preso contatto con alcuni fornitori, affinché redigessero dei preventivi volti alla sostituzione di alcuni macchinari.
Tali preventivi sono stati portati all'attenzione del CDA, in sedute alle quali ha partecipato il ricorrente: ad alcuni il CDA ha deciso di dare esecuzione, altri sono rimasti in sospeso.
Preciso che i nuovi contratti di agenzia sono stati stipulati direttamente dal ricorrente;
l'inserimento di nuovi agenti è stato deciso dal ricorrente in autonomia e quindi senza che il CDA ne venisse a conoscenza.
In azienda era stato istituito un listino dei prezzi, già in epoca precedente all'assunzione da parte mia della carica di presidente;
per quanto mi consta, non veniva aggiornato.
Ai singoli clienti venivano praticati degli sconti, che venivano decisi dal ricorrente senza che vi fossero dei limiti”
Da questa parte della deposizione di emerge che nel corso dello svolgimento del Pt_2
rapporto con la società convenuta:
a) il ricorrente gestiva i rapporti con agenti e clienti;
in tale ambito, secondo egli poteva decidere in ordine all'inserimento di nuovi Pt_2
agenti e provvedeva alla stipulazione dei relativi contratti, senza necessità del consenso da parte del consiglio di amministrazione;
inoltre era libero di praticare ai clienti sconti senza limiti rispetto a un listino prezzi, che, peraltro, non veniva aggiornato;
dalla deposizione di , teste certamente ben informata, essendo, come si è già Tes_2
visto, addetta all'Ufficio commerciale, si trae la conferma che i “poteri di decisione in ordine alla stipulazione degli affari con i clienti” spettavano al ricorrente;
pagina 22 di 54 inoltre ella ha riferito: “Sia prima che dopo l'assunzione del ricorrente, la società si avvaleva di agenti di commercio. Tali agenti erano coordinati dall'amministratore unico. Dopo l'assunzione del ricorrente egli ha gradualmente assunto il ruolo di coordinatore degli agenti. La raccolta degli ordini avveniva a cura degli agenti.
L'amministratore unico si limitava a coordinare gli agenti. Per quanto concerne il ricorrente, inizialmente egli lavorava prevalentemente in ufficio e, quindi, si limitava al coordinamento degli agenti. Nel prosieguo, in particolare negli ultimi due anni, il ricorrente operava più spesso al di fuori dell'azienda, visitando, assieme agli agenti, i clienti. Accadeva anche che il ricorrente visitasse da solo, ossia senza la presenza degli agenti, alcuni clienti, in particolare quelli direzionali. Preciso che l'azienda ha clienti distribuiti in tutto il territorio nazionale. Il ricorrente visitava clienti in tutta
Italia. Il ricorrente si assentava dall'azienda almeno un giorno alla settimana al fine di visitare i clienti. Accadeva che in alcune settimane lo facesse anche per 2-3 giorni”; anche la teste , responsabile ammnistrativa dal 2021, ha, seppur Testimone_4
genericamente, dichiarato: “So che il ricorrente si occupava degli aspetti commerciali. Non sono in grado di riferire quali attività svolgesse specificamente. So che aveva contatti con gli agenti”; tuttavia dalla sua deposizione emerge un ridimensionamento del concreto esercizio, da parte del ricorrente, dei poteri in tema di nomina di nuovi agenti;
infatti ella ha dichiarato: “Dall'ottobre 2021, ossia dall'epoca della mia assunzione, per quanto mi consta la società non ha iniziato rapporti con nuovi agenti”; la posizione di preposto al settore commerciale occupata dal ricorrente trova conferma nella deposizione del teste presidente del consiglio d'amministrazione Persona_1
della società convenuta dal 4 aprile 2023 fino a circa metà ottobre 2023, il quale ha pagina 23 di 54 dichiarato che tra i suoi poteri di amministrazione “non vi erano quelli riguardanti i rapporti con i clienti, dato che essi rientravano nella competenza del ricorrente”; inoltre egli ha precisato: “In qualità di responsabile del settore commerciale il ricorrente teneva direttamente i rapporti con alcuni clienti che non erano seguiti dagli agenti. Inoltre interloquiva con gli agenti;
per quanto mi consta, nel periodo della mia presidenza non ricordo più di 3 agenti”; infine secondo il teste il potere del ricorrente di praticare sconti ai clienti Per_1
rispetto ai prezzi di listino non era così illimitato, come ha, invece, dichiarato il precedente presidente del consiglio di amministrazione infatti ha Pt_2 Per_1
dichiarato: “In ordine alle condizioni economiche praticate ai clienti, per i prodotti che la società realizzava e commercializzava vi era un listino prezzi e la previsione di sconti, che potevano essere accordati dal responsabile commerciale o dagli agenti;
la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo scontato costituiva un range all'interno del quale, sia il ricorrente, sia gli agenti potevano determinare il prezzo da praticare al singolo cliente. Per potere applicare prezzi al di fuori di detto range o qualora i prezzi del listino fossero diventati inadeguati rispetto ai valori di mercato, il ricorrente era tenuto a conferire con me, al fine di essere autorizzato o a praticare al cliente un prezzo al di fuori del range oppure a modificare, in ragione dei mutamenti intervenuti nel mercato, quel range”; inoltre, quanto alle decisioni circa la costituzione e l'estinzione dei rapporti di agenzia, ha riferito: “Nel periodo della mia presidenza non ricordo di variazioni intervenute nei rapporti tra la società e gli agenti;
quindi, non sono in grado di riferire se la gestione degli agenti rientrasse nella competenza del ricorrente. La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione era un criterio che trovava applicazione anche nei rapporti con il ricorrente;
quindi, sebbene non sia in concreto mai accaduto, qualora fosse stato pagina 24 di 54 costituito o estinto un rapporto di agenzia, sarebbe stata una decisione rispetto alla quale, alla luce dell'assetto delle relazioni di lavoro che si erano all'epoca concretizzate, io avrei dovuto essere coinvolto”
b) il ricorrente partecipava alle riunioni settimanali nelle quali egli “assieme ai capi reparto di produzione e spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”; lo ha confermato la teste , la quale ha dichiarato: Tes_2
“Posso dire che io partecipavo alle riunioni che si tenevano pressoché tutte le settimane e a cui erano presenti, oltre a me, il direttore dell'azienda e i capi reparto segheria, piazzale, semilavorati e responsabile tronchi;
talvolta partecipava anche il presidente.
Tali riunioni si svolgevano anche in epoca precedente all'assunzione del ricorrente.
Nel corso di tali riunioni veniva trattata, solitamente, la questione circa le modalità di esecuzione degli ordini che erano pervenuti dai clienti all'ufficio commerciale.
Ai fini della produzione, erano interessati tutti i reparti di cui ho detto sopra… Alle riunioni settimanali, di cui ho detto, prima che venisse assunto il ricorrente partecipava l'amministratore unico.
Una volta assunto il ricorrente, come ho detto, la figura dell'amministratore unico non esisteva più ed era il ricorrente a partecipare alle predette riunioni”; in proposito il teste ha riferito: Per_1
“Le riunioni del comitato di pianificazione della produzione si svolgevano all'incirca ogni settimana. Vi partecipavano, oltre a me come coordinatore, i responsabili dei reparti (segheria, piazzale, semilavorati, responsabile dei tronchi, spedizioni e, forse, essiccazione) e il ricorrente, quale responsabile commerciale.
I responsabili dei reparti avevano me quale diretto superiore.
pagina 25 di 54 Il ricorrente non aveva poteri gerarchici nei confronti dei responsabili dei reparti, nel senso che non poteva impartire autonomamente ordini a detti responsabili;
le questioni comuni a produzione e commercializzazione venivano trattate all'interno del comitato di pianificazione della produzione”; in ordine alle stesse circostanze il teste ha dichiarato: Tes_5
“Lavoro alle dipendenze della società convenuta dal 2016, con mansioni di coordinatore dei reparti di produzione, costituiti da: segheria, piazzale, semilavorati, responsabile tronchi, spedizioni e forni di essiccazione.
Io, nel periodo dal 2020 al 2024, ero il responsabile del reparto piazzale e forni di essiccazione.
Prima di me, il ruolo di coordinatore dei reparti di produzione era svolto dal sig.
, il quale ha prestato detto ruolo anche nel periodo in cui il Parte_4
ricorrente ha lavorato per la società convenuta…
Io partecipavo alle riunioni che si tenevano solitamente ogni settimana, alle quali erano presenti: il coordinatore dei reparti produttivi, i responsabili dei reparti produttivi, il ricorrente quale responsabile del settore commerciale,
[...]
, addetta all'ufficio commerciale e, talvolta, il presidente. Tes_2
Le questioni, che venivano trattate in dette riunioni, riguardavano le modalità con cui dare attuazione, in termini di produzione, agli ordini pervenuti dai clienti.
Il ricorrente comunicava quali ordini erano stati acquisiti.
I responsabili dei vari reparti fornivano le indicazioni circa la possibilità, alla luce della situazione di ciascun reparto, di evadere il singolo ordine.
Alla luce di tali indicazioni e all'esito del confronto tra i partecipanti alla riunione, veniva individuata una soluzione condivisa.
pagina 26 di 54 Ricordo che, in proposito, uno dei partecipanti alla riunione, tale redigeva CP_3
una sorta di verbale nel quale veniva indicata la soluzione condivisa e i risultati che i reparti produttivi avrebbero dovuto assicurare nella settimana entrante. Il verbale veniva messo a disposizione dei responsabili dei reparti e del coordinatore dei responsabili.
Qualora fossero insorte delle difficoltà nel dare concreta attuazione, ad opera dei reparti produttivi, alla soluzione condivisa all'esito della riunione, il coordinatore dei reparti produttivi ne dava comunicazione al ricorrente, affinché avvertisse i Pt_4
clienti circa il ritardo nell'esecuzione degli ordini.
La presenza del presidente alle riunioni settimanali si verificava quando dovevano essere trattate, oltre alle questioni riguardanti l'evasione, da parte dei reparti produttivi, degli ordini acquisiti dal settore commerciale, anche questioni concernenti la sospensione per ferie dell'attività (da cui derivava anche la programmazione delle ferie del personale), e le eventuali variazioni nella composizione del personale addetto ai vari reparti….
Quando io ero responsabile dei reparti forno di essiccazione e piazzale, i miei superiori erano e, in teoria, (il quale non sempre era presente in Pt_4 Parte_1
azienda).
Qualora vi fossero state delle questioni concernenti lo svolgimento dell'attività produttiva, quali ad esempio sopperire all'assenza di un addetto ai reparti a cui ero preposto, io mi rivolgevo a Pt_4
Qualora, invece, fossero sorti dei problemi che si riflettevano sul rispetto dei tempi di evasione degli ordini, io mi rivolgevo a affinché avvisasse il cliente. Parte_1
non dava disposizioni circa la soluzione dei problemi. Parte_1
pagina 27 di 54 poteva modificare, in ragione di esigenze sopravvenute nei rapporti con i Parte_1
clienti, l'ordine di evasione delle commesse che era stato convenuto nella riunione settimanale”;
c) non risulta che il ricorrente abbia concretamente esercitato il coordinamento di tutto il personale dell'azienda; oltre all'assenza nella deposizione di di riferimenti a questa mansione, Pt_2
conferme emergono dalla deposizione di responsabile Testimone_4
ammnistrativa dal 2021, la quale ha precisato: “Il mio superiore è sempre stato il presidente del consiglio di amministrazione” e dalla deposizione di il quale, Per_1
come si è già evidenziato, ha dichiarato in ordine agli addetti alla produzione: “I responsabili dei reparti avevano me quale diretto superiore. Il ricorrente non aveva poteri gerarchici nei confronti dei responsabili dei reparti”;
d) in azienda era costantemente presente il presidente del consiglio di amministrazione il quale esercitava anche compiti operativi, quali: Pt_2
▪ monitorare mensilmente le vendite, la redditività e la situazione finanziaria, al fine di verificare il rispetto del piano operativo, che veniva approvato annualmente dal consiglio di amministrazione;
▪ ricevere dal ricorrente le notizie in ordine all'andamento delle vendite, la segnalazione di eventuali problemi insorti con gli agenti e i clienti, le proposte formulate dal ricorrente in proposito, in ordine alla quali decideva se Pt_2
sottoporle all'esame del consiglio di amministrazione, il quale aveva il potere di decidere se accettarle o meno;
in ordine alle questioni concernenti i difetti di qualità della materia prima, che avevano suscitato contestazioni da parte dei clienti, veniva coinvolto anche il “consiglio dei regolani” della
[...]
Controparte_1 pagina 28 di 54 ▪ ricevere dal ricorrente i preventivi per la sostituzione di macchinari, che questi aveva acquisito da alcuni fornitori e che venivano posti all'attenzione del consiglio di amministrazione, il quale decideva in merito;
▪ sovraintendere al personale di tutta l'azienda; la costante presenza in azienda di un presidente del consiglio di amministrazione operativo trova conferma anche per il periodo successivo alla presidenza AP nella deposizione del teste come già ricordato presidente del consiglio Persona_1
d'amministrazione della società convenuta dal 4 aprile 2023 fino a circa metà ottobre
2023, il quale ha dichiarato:
“Il mio predecessore è stato AP… Io ero titolare di poteri di amministrazione ordinaria, ossia collegati alla consueta attività esercitata dalla società, nonché di amministrazione straordinaria, limitatamente agli investimenti in ordine alla tutela dell'ambiente e della sicurezza.
Tra tali poteri non vi erano quelli riguardanti i rapporti con i clienti, dato che essi rientravano nella competenza del ricorrente.
Io svolgevo anche alcuni ruoli operativi, quali la responsabilità della gestione del personale, il controllo, unitamente a coloro che vi erano specificamente addetti, in ordine alla gestione amministrativa concernente le entrate e le uscite.
In particolare, rientrava nella mia esclusiva competenza l'autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti.
Inoltre io coordinavo le riunioni del comitato di pianificazione della produzione, alle quali partecipava anche il ricorrente.
Per quanto è a mia conoscenza, il ricorrente era il responsabile del settore commerciale;
non si è mai occupato, durante la mia presidenza, né di gestione del personale, né di gestione amministrativa nell'accezione che ho prima precisato. pagina 29 di 54 Inoltre io lo consultavo, in ragione della sua esperienza, circa la programmazione delle attività di segagione della materia prima in relazione agli ordini che erano pervenuti dai clienti, nonché per quanto riguardava l'opportunità di acquistare nuovi macchinari;
in proposito, ricordo che, durante la mia presidenza, è stato acquistato un macchinario, specificamente una “giuntatrice”, del valore di circa 600.000 €; nell'occasione, mi sono confrontato con il ricorrente in ordine alle caratteristiche tecniche che erano necessarie per l'attività dell'azienda e alle opportunità che erano presenti nel mercato.
Io ho presentato la proposta di acquisto prima alla e poi al Controparte_1
CDA, il quale ha deliberato l'acquisto.
Io ero presente in azienda quotidianamente e, quindi, mi consultavo con il ricorrente quando io lo ritenevo necessario, senza particolari formalità”;
e) contrariamente a quanto allegato dal ricorrente, non è mai stato istituito un comitato di direzione o consiglio direttivo o consiglio di direzione;
l'unico comitato esistente in azienda, detto “di pianificazione” era quello istituito nel corso del 2023 e composto da coloro che partecipavano alle riunioni settimanali volte alla programmazione dell'esecuzione degli ordini e nelle quali si esauriva il ruolo del comitato;
l'assenza nell'organizzazione aziendale di un “consiglio direttivo” è stata confermata dalla teste (“Per quanto mi consta, in azienda non è mai stato istituito un Tes_2
organismo denominato “consiglio direttivo”), dalla teste (“Per quanto mi Tes_4
consta, non è mai stato istituito un consiglio direttivo”) e dal teste (“Durante la Per_1
mia presidenza non vi è mai stato un consiglio direttivo, né un comitato di direzione”);
l'identificazione in punto sia partecipanti, sia funzioni, del “comitato di pianificazione” con le riunioni settimanali volte alla programmazione dell'esecuzione pagina 30 di 54 degli ordini acquisiti dai clienti è stata confermata dalla teste la quale ha Tes_4
dichiarato: “Sono però in grado di riferire che, all'incirca dal 2023, si tenevano delle riunioni del comitato di pianificazione. Sono al corrente che, a dette riunioni, partecipavano i capi reparto e talvolta qualche altro dipendente di reparto, l'addetta al commerciale , il ricorrente e talvolta anche il presidente”. Tes_2
a C)
Occorre ora procedere al raffronto tra il risultato dell'esame sub A) e gli accertamenti di fatto sub B) al fine di verificare se nelle prestazioni di lavoro svolte in concreto dal ricorrente siano rinvenibili gli elementi peculiari che caratterizzano la “qualifica” di dirigente CCNL per i dirigenti di aziende industriali, nella quale egli afferma il diritto di essere inquadrato, anziché nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro
2010 – categoria e livello retributivo AD3” CCNL per i lavoratori dei settori Legno,
Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali.
a)
Si è statuito sub A) che, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale, non è sufficiente possedere un “elevato grado di capacità gestionale, organizzativa, tecnico-professionale”, ma è necessario disporre anche di un “elevato grado di professionalità”.
Come emerge dalla deposizione di il ricorrente “è un geometra con una pregressa Pt_2
esperienza, nel settore della lavorazione del legno e conseguente commercializzazione, acquisita nell'azienda di famiglia”.
Il titolo di studio di scuola media superiore e l'esperienza specifica nell'azienda di famiglia comprovano sufficientemente il possesso di un “elevato grado di capacità
pagina 31 di 54 gestionale, organizzativa, tecnico-professionale”, proprio della declaratoria dell'inquadramento attribuito al ricorrente,
Di contro qualche dubbio, in considerazione dell'evidente eterogeneità tra la società convenuta e un'azienda di famiglia, sorge in ordine alla possibilità di ricondurre le capacità del ricorrente all' “elevato grado di professionalità”, che costituisce un elemento peculiare della “qualifica” di dirigente di azienda industriale.
b)
Si è pure statuito sub A) che, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale, non è sufficiente perseguire lo “sviluppo” e l' “attuazione degli obiettivi aziendali”, ma è necessario anche “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa”.
In proposito assume rilievo preminente la circostanza, riferita nitidamente dai testi Pt_2
e che durante l'intero corso del rapporto di lavoro tra il ricorrente e la società Per_1
convenuta era costantemente presente in azienda un presidente del consiglio di amministrazione, il quale svolgeva compiti operativi in funzione dell'esercizio dell'impresa e non solo le attività legali e statutarie proprie del suo ruolo.
Si trattava di compiti di carattere apicale che riguardavano l'impresa della società convenuta nella sua interezza, quali erano certamente quelli svolti dal presidente Pt_2
(“monitorare mensilmente le vendite, al fine di verificare il rispetto del piano operativo, che veniva approvato annualmente dal consiglio di amministrazione, la redditività e la situazione finanziaria”) e dal presidente (“titolare di poteri di amministrazione Per_1
ordinaria, ossia collegati alla consueta attività esercitata dalla società, nonché di amministrazione straordinaria, limitatamente agli investimenti in ordine alla tutela dell'ambiente e della sicurezza”, “controllo, unitamente a coloro che vi erano
pagina 32 di 54 specificamente addetti, in ordine alla gestione amministrativa concernente le entrate e le uscite”, “autorizzazione all'esecuzione dei pagamenti”).
In siffatta situazione organizzativa non appare sostenibile affermare che a “promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa” fosse il ricorrente, tanto più che le sue mansioni consistevano principalmente nel ruolo di preposto al solo settore commerciale e nel partecipare alla programmazione riguardante l'esecuzione degli ordini dei clienti.
c)
Si è pure statuito sub A) che, ai fini dell'inquadramento nella “qualifica” di dirigente di azienda industriale: non è sufficiente l'esercizio di “discrezionalità di poteri” e di “facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa” contenuta nei limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”, ma è necessario l'esercizio di “autonomia e potere decisionale”, che vadano al di là della “discrezionalità”, vale a dire, alla luce dell'assenza di richiami ai
“limiti delle strategie generali dell'impresa e delle sole direttive generali impartite dal titolare, dall'amministratore delegato, o dai dirigenti dell'azienda”, e non essendo sostenibile che il dirigente, il quale rimane pur sempre un lavoratore subordinato, possa agire del tutto liberamente, i limiti, ai quali egli è sottoposto, sono stati individuati anche con il suo contributo;
inoltre non è sufficiente intervenire “nell'organizzazione del lavoro e dei processi mediante lo svolgimento di attività di elevata specializzazione, di coordinamento, di gestione e/o ricerca e progettazione” e svolgere il “coordinamento di intere divisioni o unità produttive fondamentali dell'azienda, uffici o servizi della stessa”,
pagina 33 di 54 ma è necessario che ciò si compia con l' “elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale”, che caratterizza la “qualifica” del dirigente di azienda industriale.
Orbene, alla luce dell'istruttoria svolta, “autonomia e potere decisionale” del ricorrente incontravano, nello svolgimento delle sue mansioni, frequenti limiti e vincoli.
❖ Come ha riferito il teste qualora sorgessero problemi con agenti e clienti, il Pt_2
ricorrente era tenuto a riferire al presidente del consiglio operativo, che, come si è già ricordato, era costantemente presente in azienda.
In merito il ricorrente poteva soltanto formulare delle proposte, mentre la decisione spettava o al presidente del consiglio di amministrazione o, per volontà del presidente, al consiglio di amministrazione, con il coinvolgimento, se si trattava di questioni riguardanti la qualità della materia prima, anche del consiglio dei “regolani” della
Controparte_1
❖ Sempre in riferimento ai compiti quale preposto al settore commerciale, il teste ha riferito di un potere illimitato del ricorrente nel riconoscere sconti ai clienti, Pt_2
ma questa circostanza non appare del tutto credibile perché in contraddizione con quanto dichiarato dallo stesso secondo cui egli “monitorava mensilmente le Pt_2
vendite” anche al fine di verificare la “redditività” dell'impresa; vi era, quindi, un controllo, quanto meno a posteriori, sui prezzi che il ricorrente praticava alla clientela.
In proposito appare più circostanziato e, quindi, più verosimile quanto dichiarato dal teste secondo cui: “vi era un listino prezzi e la previsione di sconti, che Per_1
potevano essere accordati dal responsabile commerciale o dagli agenti;
la differenza tra il prezzo di listino e il prezzo scontato costituiva un range all'interno del quale, sia il ricorrente, sia gli agenti potevano determinare il prezzo da praticare al singolo cliente. Per potere applicare prezzi al di fuori di detto range o qualora i prezzi del pagina 34 di 54 listino fossero diventati inadeguati rispetto ai valori di mercato, il ricorrente era tenuto a conferire con me, al fine di essere autorizzato o a praticare al cliente un prezzo al di fuori del range oppure a modificare, in ragione dei mutamenti intervenuti nel mercato, quel range”.
❖ In ordine alla programmazione dell'esecuzione degli ordini dei clienti, il ricorrente non aveva “autonomia e potere decisionale” propri.
Infatti allo scopo venivano tenute delle riunioni settimanali, nelle quali, come ha riferito il teste il ricorrente “assieme ai capi reparto di produzione e Pt_2
spedizione, programmava l'esecuzione degli ordini”.
Quindi i risultati che scaturivano da queste riunioni non erano il frutto di decisioni assunte autonomamente dal ricorrente.
Illuminanti in proposito sono le dichiarazioni rese dal teste (“Il ricorrente non Per_1
aveva poteri gerarchici nei confronti dei responsabili dei reparti, nel senso che non poteva impartire autonomamente ordini a detti responsabili;
le questioni comuni a produzione e commercializzazione venivano trattate all'interno del comitato di pianificazione della produzione”) e dal teste (“Le questioni, che venivano Tes_5
trattate in dette riunioni, riguardavano le modalità con cui dare attuazione, in termini di produzione, agli ordini pervenuti dai clienti. Il ricorrente comunicava quali ordini erano stati acquisiti. I responsabili dei vari reparti fornivano le indicazioni circa la possibilità, alla luce della situazione di ciascun reparto, di evadere il singolo ordine.
Alla luce di tali indicazioni e all'esito del confronto tra i partecipanti alla riunione, veniva individuata una soluzione condivisa. Ricordo che, in proposito, uno dei partecipanti alla riunione, tale redigeva una sorta di verbale nel quale CP_3
veniva indicata la soluzione condivisa e i risultati che i reparti produttivi avrebbero dovuto assicurare nella settimana entrante. Il verbale veniva messo a disposizione dei pagina 35 di 54 responsabili dei reparti e del coordinatore dei responsabili. Qualora fossero insorte delle difficoltà nel dare concreta attuazione, ad opera dei reparti produttivi, alla soluzione condivisa all'esito della riunione, il coordinatore dei reparti produttivi ne dava comunicazione al ricorrente, affinché avvertisse i clienti circa il Pt_4
ritardo nell'esecuzione degli ordini”).
Il solo potere decisionale, di cui disponeva il ricorrente, era, come riferito dal teste quello di “modificare, in ragione di esigenze sopravvenute nei rapporti con i Tes_5
clienti, l'ordine di evasione delle commesse che era stato convenuto nella riunione settimanale”.
❖ Al di fuori delle mansioni di preposto al settore commerciale e di partecipazione alla programmazione relativa all'esecuzione degli ordini dei clienti, il ricorrente o non disponeva di alcun potere determinativo o era privo di compiti.
▪ Quanto al primo profilo, come ha riferito il teste il ricorrente, dopo aver Pt_2
esaminato i processi produttivi in azienda, ha potuto soltanto formulare delle proposte al consiglio di amministrazione.
▪ Sempre alla luce della deposizione di in ordine alla sostituzione dei Pt_2
macchinari aziendali, al ricorrente egli ha assegnato il compito di acquisire dei preventivi e di illustrarli al consiglio di amministrazione, ma non ha adottato alcuna decisione in autonomia.
Analogamente il teste ha riferito di un'attività di consulenza da lui richiesta Per_1
al ricorrente in ordine all'acquisto di un macchinario (giuntatrice), che questi ha prestato, senza adottare alcuna decisione in merito.
▪ In ordine al secondo profilo, deve escludersi, in particolare, che il ricorrente abbia effettivamente assunto la responsabilità della produzione.
pagina 36 di 54 In proposito appare sufficiente richiamare le statuizioni in ordine alla partecipazione del ricorrente alla programmazione relativa all'esecuzione degli ordini.
▪ Deve anche escludersi che il ricorrente abbia effettivamente assunto il coordinamento del personale (ovviamente al di fuori del settore commerciale).
In ordine al personale addetto alla produzione, appare significativo quanto riferito dal teste “La presenza del presidente alle riunioni settimanali si Tes_5
verificava quando dovevano essere trattate, oltre alle questioni riguardanti
l'evasione, da parte dei reparti produttivi, degli ordini acquisiti dal settore commerciale, anche questioni concernenti la sospensione per ferie dell'attività
(da cui derivava anche la programmazione delle ferie del personale), e le eventuali variazioni nella composizione del personale addetto ai vari reparti”;
Infatti è agevole rilevare che, se il ricorrente avesse disposto di poteri gestionali del personale addetto alla produzione, la partecipazione del presidente del consiglio di amministrazione operativo non sarebbe stato necessario;
anzi se ne evince che quei poteri spettavano a quest'ultimo e non al ricorrente.
▪ Infine dalla deposizione della teste la quale ha dichiarato che “Il mio Tes_4
superiore è sempre stato il presidente del consiglio di amministrazione”, emerge sia che il ricorrente non coordinava il personale addetto all'amministrazione, sia che pure questo compito spettava al presidente del consiglio di amministrazione operativo.
c)
Alla luce della considerazioni che precedono deve concludersi che il ricorrente è stato preposto non già alla direzione dell'intera organizzazione aziendale, ma soltanto a un singolo settore, quello commerciale, che ha gestito con autonomia e potere decisionale pagina 37 di 54 limitati specie per effetto dell'assoggettamento alle direttive del presidente del consiglio di amministrazione operativo, il quale era costantemente presente in azienda, il che non ha consentito al ricorrente di influenzare personalmente l'esercizio del governo complessivo dell'impresa esercitata dalla società convenuta.
Inoltre anche l'altro compito svolto in via principale dal ricorrente, ossia la partecipazione alla programmazione riguardante l'esecuzione degli ordini provenienti dai clienti, non era da lui espletato con l'autonomia e il potere decisionale propri della figura del dirigente di aziende industriali, atteso che le volontà aziendali in proposito si formavano nel corso di riunioni collegiali tra il ricorrente, quale responsabile del settore commerciale,
[...]
quale addetta al settore commerciale, il coordinatore dei reparti produttivi, i Tes_2
responsabili dei reparti produttivi e talvolta il presidente del consiglio di amministrazione operativo, il cui esito era costituito non già da una determinazione ascrivibile esclusivamente al ricorrente, ma da una “soluzione condivisa”, come ha significativamente riferito uno degli abituali partecipanti.
In definitiva non merita accoglimento e deve, quindi, essere rigettata la domanda proposta dal ricorrente nei confronti della società convenuta Parte_1
Controparte_1
e volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento nella categoria dei dirigenti secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i dirigenti di aziende industriali, in luogo dell'inquadramento, attribuitogli dalla società datrice, nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria e livello retributivo AD3” secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile,
Arredamento e Boschivi forestali.
Ne consegue anche il rigetto della domanda afferente alla corresponsione delle differenze retributive pretese. pagina 38 di 54
2. in ordine alle domande di parte ricorrente afferenti al licenziamento intimato al ricorrente in data 26.7.2024
a)
l'intimazione del licenziamento e il suo contenuto
Il ricorrente impugna la “risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3 Parte_1
L. n 604/1966” a lui intimata dalla società datrice
[...]
con lettera del 26.7.2024 (doc. 6 Controparte_1 CP_1
fasc. ric.) avente il seguente tenore (per quanto qui rileva):
“Come a Lei noto, il bilancio sociale al 31 dicembre 2023 si è chiuso con una rilevante perdita di esercizio e la situazione al 30 giugno 2024 è ancora in peggioramento, a causa di un ulteriore calo del fatturato e della costante riduzione dei margini.
In tale contesto, la Società si è vista costretta ad attuare un piano di riduzione dei costi e di riorganizzazione delle attività produttive, che prevede una serie di interventi, tra i quali la riduzione del personale.
Successivamente alle verifiche svolte sul personale addetto, tra i posti di lavoro interessati dalla suddetta riorganizzazione e nel rispetto dei canoni e dei criteri di legge, la Sua posizione lavorativa
è risultata oggetto di definitiva soppressione.
Essendo al contempo impossibile ricollocare proficuamente nell'intero contesto aziendale - neppure con mansioni e/o inquadramento inferiori - la Sua attività e la Sua professionalità, quindi nell'insussistenza di mansioni, anche inferiori, in cui utilmente riassegnarla, siamo spiacenti di comunicarle la risoluzione del rapporto di lavoro in essere, per giustificato motivo oggettivo
(soppressione del posto di lavoro), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio
1966 n. 604…”.
Entrambe le parti hanno correttamente sussunto la “risoluzione del rapporto di lavoro ex art. 3
L. n 604/1966” nella fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. pagina 39 di 54 b) il corretto ordine di esame delle domande
In riferimento al licenziamento de quo, il ricorrente propone: Parte_1
i) in via principale, domanda volta ad accertare la nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, “in quanto ritorsivo”; chiede l'applicazione della tutela ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 23/2015:
ii) in via subordinata, domanda volta all'annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, stante “l'insussistenza del fatto materiale posto alla base del licenziamento”; chiede l'applicazione della tutela ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015;
iii) in via ulteriormente subordinata, domanda volta ad accertare l'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015, “in quanto non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e/o per violazione dell'obbligo di repêchage”; chiede l'applicazione della tutela ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015.
Nella presente controversia è necessario derogare all'ordinaria regola secondo cui deve essere esaminata per prima la domanda proposta dall'attore in via principale;
ciò per le ragioni che seguono.
Ad avviso della Suprema Corte il licenziamento per ritorsione (oggetto della domanda principale) costituisce l'ingiusta e arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore colpito o di altra persona a lui legata e pertanto accomunata nella reazione, con conseguente nullità ex art. 1345 cod.civ. del licenziamento, quando la finalità ritorsiva abbia costituito il motivo esclusivo e determinante dell'atto espulsivo (ex multis, di pagina 40 di 54 recente, Cass. 9.6.2025, n. 15330; Cass. 8.10.2024, n. 26238; Cass. 9.8.2024, n. 22614;
Cass. 8.7.2024, n. 18547; Cass. 6.5.2024, n. 12169).
Ne consegue che, allorquando il lavoratore alleghi che il licenziamento gli è stato intimato per un motivo illecito esclusivo e determinante ex art. 1345 cod.civ., il datore di lavoro non è esonerato dall'onere di provare, ai sensi dell'art. 5 L. 15.7.1966, n. 604,
l'esistenza della giusta causa o del giustificato motivo del recesso;
quindi l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo addotto dalla società datrice a fondamento del licenziamento intimato e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza della stessa;
diversamente, infatti, il motivo ritorsivo non sarebbe, per forza di cose, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (Cass. 4.4.2019, n. 9468; conf. Cass.
23.9.2019, n. 23583; Cass. 2.11.2021, n. 31169), la quale ha statuito con cristallina chiarezza: “Per accordare la tutela prevista per il licenziamento nullo [L. n. 300 del
1970, art. 18, comma 1… [oggi anche d.lgs. 23/2015 art. 2], perché adottato per motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., occorre che il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, per cui la nullità deve essere esclusa se con lo stesso concorra un motivo lecito, come una giusta causa (art. 2119 c.c.) o un giustificato motivo
(L. n. 604 del 1966, ex art. 3). Il motivo illecito può ritenersi esclusivo e determinante quando il licenziamento non sarebbe stato intimato se esso non ci fosse stato, e quindi deve costituire l'unica effettiva ragione del recesso, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. L'esclusività sta a significare che il motivo illecito può concorrere con un motivo lecito, ma solo nel senso che quest'ultimo sia stato formalmente addotto, ma non sussistente nel riscontro giudiziale. Il giudice, una volta riscontrato che il datore pagina 41 di 54 di lavoro non abbia assolto gli oneri su di lui gravanti e riguardanti la dimostrazione del giustificato motivo oggettivo, procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore di accertamento della nullità per motivo ritorsivo, il cui positivo riscontro giudiziale dà luogo all'applicazione della più ampia e massima tutela prevista dalla L. n. 300 del 1970, art. 18. comma 1 [oggi anche d.lgs. 23/2015, art.2].
Dunque, in ipotesi di domanda proposta dal lavoratore che deduca la nullità del licenziamento per il suo carattere ritorsivo, la verifica di fatti allegati dal lavoratore richiede il previo accertamento della insussistenza della causale posta a fondamento del recesso, che risulti solo allegata dal datore, ma non provata in giudizio, poiché la nullità per motivo illecito ex art. 1345 c.c. richiede che questo abbia carattere determinante e che il motivo addotto a sostegno del licenziamento sia solo formale e apparente…”.
In definitiva, l'indagine in ordine alla sussistenza nonché al carattere esclusivo e determinante del motivo ritorsivo o comunque illecito addotto dovrà essere condotta successivamente a quella concernente il presupposto giustificativo posto dall'ente datore a fondamento del licenziamento intimato (qui giustificato motivo oggettivo) e solo nell'ipotesi di accertata insussistenza dello stesso (diversamente, infatti, il motivo ritorsivo o comunque illecito non sarebbe, per necessità logico-giuridica, esclusivo e determinante e quindi non renderebbe nullo il negozio estintivo).
c) le domande afferenti all'annullamento o, in subordine, all'accertamento dell'illegittimità del licenziamento de quo per difetto del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società datrice nell'intimazione:
1) il contesto normativo in tema di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo pagina 42 di 54 Secondo consolidati orientamenti della Suprema Corte (ex plurimis, anche di recente,
Cass. 25.7.2025, n. 21404; Cass. 31.12.2024, n. 35124; Cass. 6.8.2024, n. 22186; Cass.
30.1.2024, n. 2739; Cass 3.1.2024, n. 87) la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (che, ai sensi dell'art. 3 L. 15.7.1966, n. 604, è “inerente all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed alla regolare funzionamento di essa”) richiede:
1) “la soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente, senza che sia necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite allo stesso”, le quali possono essere ridistribuite tra gli addetti all'azienda;
2) “la riferibilità della soppressione a progetti o scelte datoriali - insindacabili dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità, purché effettivi e non simulati
- diretti ad incidere sulla struttura e sull'organizzazione dell'impresa, ovvero sui suoi processi produttivi, compresi quelli finalizzati ad una migliore efficienza ovvero ad incremento di redditività”; quindi, in ordine a 1) e 2), “è sufficiente per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all'attività produttiva e all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell'art. 41 Cost.; ove, però, il giudice accerti in concreto l'inesistenza della ragione organizzativa o produttiva, il licenziamento risulterà ingiustificato per la mancanza di veridicità o la pretestuosità della causale addotta”; pagina 43 di 54 in proposito merita di essere ancora ricordata la capostipite Cass. 7.12.2016, n. 25201, la quale – dopo aver ritenuto erroneo l'orientamento che riteneva legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo solamente in caso di una situazione di crisi dell'azienda non contingente (escludendo la legittimità del recesso quando la modifica organizzativa fosse stata attuata dal datore di lavoro allo scopo di ridurre i costi o di incrementare i profitti) – ha, comunque, statuito che “tratti comuni ad entrambi gli orientamenti sono rappresentati dal controllo giudiziale sull'effettività del ridimensionamento e sul nesso causale tra la ragione addotta e la soppressione del posto di lavoro del dipendente licenziato. Parimenti costituisce limite al potere datoriale costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità quello identificato nella non pretestuosità della scelta organizzativa”; infatti “resta saldo il controllo sulla effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall'imprenditore a giustificazione del recesso”, per cui se si accerta che la ragione addotta a giustificazione del licenziamento non sussiste “il recesso può essere dichiarato illegittimo dal giudice del merito non per un sindacato su di un presupposto in astratto estraneo alla fattispecie del giustificato motivo oggettivo, bensì per una valutazione in concreto sulla mancanza di veridicità o sulla pretestuosità della ragione addotta dall'imprenditore. Ovverosia l'inesistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento così come giudizialmente verificata rende in concreto il recesso privo di effettiva giustificazione”.
Parimenti “deve sempre essere verificato il nesso causale tra l'accertata ragione inerente l'attività produttiva e l'organizzazione del lavoro come dichiarata dall'imprenditore e l'intimato licenziamento in termini di riferibilità e di coerenza rispetto all'operata ristrutturazione. Ove il nesso manchi, anche al fine di individuare il lavoratore colpito dal recesso, si disvela l'uso distorto del potere datoriale, pagina 44 di 54 emergendo una dissonanza che smentisce l'effettività della ragione addotta a fondamento del licenziamento”.
3) “l'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse [cd. repechage], elemento che, inespresso a livello normativo, trova giustificazione sia nella tutela costituzionale del lavoro che nel carattere necessariamente effettivo e non pretestuoso della scelta datoriale, che non può essere condizionata da finalità espulsive legate alla persona del lavoratore”; in proposito il datore è gravato dell'onere di “provare non solo che al momento del licenziamento non sussistesse alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa per l'espletamento di mansioni equivalenti, ma anche, in attuazione del principio di correttezza e buona fede, di aver prospettato al dipendente, senza ottenerne il consenso, la possibilità di un reimpiego in mansioni inferiori rientranti nel suo bagaglio professionale o con esso compatibili”, con la precisazione che “non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell'organigramma aziendale ma solo quelle che siano compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ovvero quelle che egli abbia effettivamente già svolto, contestualmente o in precedenza, senza obbligo del datore di lavoro di fornire un'ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro” (Cass. 30.12.2024, n. 35124); ciò in riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale (specificamente Cass. 18.2.2011, n.
3968; Cass. 20.8.2003, n. 12270); secondo la giurisprudenza della Suprema Corte (ex multis Cass. 19.12.2019, n. 34122;
Cass. 25.5.2018, n. 13165; Cass. 28.10.2013, n. 24267; Cass. 23.10.2013, n. 24037;
Cass. 22.11.2012, n. 20603), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato a mansioni diverse può essere provata dal datore anche attraverso fatti positivi di valore presuntivo, quale la circostanza che dopo il licenziamento e per un pagina 45 di 54 congruo periodo non vi sono state nuove assunzioni nello stesso profilo professionale del lavoratore licenziato;
invece sul lavoratore non incombe un onere di allegazione dei posti assegnabili (Cass.
22186/2014 cit.; Cass. 2739/2024 cit.);
“in ogni caso l'obbligo per il datore di lavoro di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere
(cd. obbligo di repêchage) è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza”
(Cass. 35124/2024 cit.; Cass. 25.1.2021, n. 1508).
Inoltre, sempre ad avviso della Suprema Corte (Cass. 35124/2024 cit.; Cass. 20.1.2023,
n. 1851; Cass. 4.3.2021, n. 6085), qualora il giustificato motivo oggettivo consista nella generica esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile – in relazione al quale non sono utilizzabili né il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, né il criterio dalla impossibilità di repechage – il datore di lavoro deve pur sempre improntare l'individuazione del soggetto (o dei soggetti) da licenziare ai principi di correttezza e buona fede, cui deve essere informato, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse;
si è ritenuto che i criteri obiettivi, che consentono di ritenere la scelta conforme ai principi di correttezza e buona fede, siano, pur nella diversità dei rispettivi regimi, i criteri che la L. 23.7.1991, n. 223 ha dettato per i licenziamenti collettivi (per l'ipotesi in cui l'accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi), di talché occorre prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e pagina 46 di 54 dell'anzianità (non essendo, invece, utilizzabile quello delle esigenze tecnico - produttive e organizzative, data la indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).
In proposito un'autorevole dottrina ha osservato, con mirabile sintesi, che la fattispecie del giustificato motivo oggettivo “si forma lungo una scansione temporale che include le seguenti tappe:
• la modifica organizzativa,
• la soppressione del posto di lavoro,
• il nesso causale tra posto soppresso e licenziamento,
• il rispetto dell'obbligo di repechage da valutare anche in relazione all'adibizione del lavoratore a mansioni inferiori e in riferimento a tutte le sedi dell'attività aziendale,
• in presenza di più lavoratori licenziabili, il rispetto dei criteri di scelta”.
2) la vicenda concreta
Alla luce del tenore della lettera di licenziamento del 26.7.2024, risulta per tabulas che la società datrice individua le “ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa” – in cui si compendia, ai sensi dell'art. 3
L. 604/1966, il giustificato motivo oggettivo – nelle seguenti circostanze (le quali costituiscono i soli fatti materiali rilevanti ai fini della decisione, in forza del principio di immodificabilità delle ragioni comunicate nella fase di intimazione, che la Suprema Corte
- Cass. 17.10.1998, n. 10305; Cass. 17.1.1998, n. 414; - estende anche al licenziamento per giustificato motivo oggettivo):
(i) la “rilevante perdita di esercizio”, con cui si è chiuso il bilancio sociale al 31.12.2023 e “la situazione al 30 giugno 2024… ancora in peggioramento, a causa di un ulteriore calo del fatturato e pagina 47 di 54 della costante riduzione dei margini”, con conseguente necessità di “attuare un piano di riduzione dei costi e di riorganizzazione delle attività produttive, che prevede una serie di interventi, tra i quali la riduzione del personale”;
(ii) tale riduzione di personale è stata attuata anche mediante la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente;
(iii)
è risultato “impossibile ricollocare proficuamente nell'intero contesto aziendale – neppure con mansioni e/o inquadramento inferiori” – l' “attività” e la “professionalità” del ricorrente.
a (i)
Al fine di provare le circostanza sub (i) la società convenuta ha prodotto:
➢ sub doc. 11 il bilancio al 31.12.2023, da cui emerge effettivamente un perdita di €
263.515,00 (a fronte di un utile nell'esercizio precedente di € 381.855);
➢ sub doc. 12 il bilancio al 31.12.2024 (non ancora approvato), da cui emerge effettivamente un'ulteriore e più grave perdita di € 1.048.022.
Risultano così provate sia la perdita nel conto economico al 31.12.2023, sia il peggioramento che la società datrice ha affermato di aver conosciuto l'anno successivo.
Quindi appare effettiva e per nulla pretestuosa la scelta, adottata dalla società datrice, di procedere alla diminuzione dei costi mediante la riduzione di personale.
a (ii)
Dall'istruttoria testimoniale esperita emerge con evidenza che il posto di lavoro occupato dal ricorrente è stato effettivamente soppresso e le mansioni, che egli svolgeva, sono state distribuite tra lavoratori già alle dipendenze della società convenuta.
In proposito la teste ha dichiarato: “Dopo la cessazione del rapporto di lavoro del Tes_2
ricorrente, non è stata più coperta la figura del direttore dell'azienda e, quindi, non pagina 48 di 54 esiste in azienda il corrispondente posto di lavoro… A seguito della cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente, il ruolo di immediato superiore, al quale io, come prima detto, facevo e faccio riferimento nello svolgimento dei miei compiti, è stato esercitato dal presidente della società, . Questa è anche la situazione Parte_3
attuale”; risulta, altresì, come da sua stessa dichiarazione, che Testimone_2
attualmente svolge “mansioni di responsabile commerciale”, che erano affidate al ricorrente in costanza del rapporto di lavoro con la convenuta;
la teste seppur confusamente, ha riferito: “I compiti prima svolti dal ricorrente Tes_4
nell'area commerciale sono stati esercitati, dopo la cessazione del suo rapporto, dall'addetta all'ufficio commerciale e da per quanto concerne la Tes_2 Tes_5
produzione. Anzi, a dire il vero, non sono in grado di riferire quali mansioni attinenti alla produzione svolgesse il ricorrente”; il teste ha dichiarato: “Dopo la cessazione del rapporto del ricorrente, le sue Tes_5
mansioni, in particolare, il ruolo da lui svolto nel corso delle riunioni settimanali, sono stati affidati a ”. Testimone_2
Sussiste certamente un nesso eziologico tra la scelta, adottata al fine di far fronte alle perdite già registrate nel 2023 e accentuatesi nel 2024, di ridurre i costi del personale e la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente, il quale era anche il prestatore con la retribuzione più alta (e quindi più costoso), dato che, come hanno riferito i testi
, e il ricorrente era l'unico lavoratore ad essere inquadrato in una Tes_2 Tes_4 Tes_5
categoria (quella di quadro) diversa dalle categorie degli operai e degli impiegati cui appartenevano tutti gli altri dipendenti.
a (iii)
La teste ha dichiarato: “Per quanto mi consta, dopo la cessazione del rapporto con Tes_2
il ricorrente, la società ha assunto solamente una persona con mansioni di operaio;
pagina 49 di 54 questa persona si chiama , e ha sostituito due operai andati in pensione, Persona_3
tali e ; Per_4 Per_5
similmente la teste ha riferito: “Dopo la cessazione del rapporto del ricorrente Tes_4
con la società convenuta, vi è stata una sola assunzione, quella di tale , Persona_3
inquadrato quale operaio di livello AE 3. Nello stesso contesto temporale è cessato il rapporto con due operai, tali e ; Per_4 Per_5
il teste ha reso una dichiarazione conforme: “Dopo il licenziamento del Tes_5
ricorrente, sono andati in pensione due operai, tali e ed è stato assunto un Per_4 Per_5
nuovo operaio, tale . Per_3
Quindi si evince agevolmente che nell'epoca immediatamente successiva al licenziamento del ricorrente la società qui convenuta non ha assunto alcun lavoratore attribuendogli l'inquadramento nella categoria dei quadri.
Questa circostanza, oltre a escludere dubbi circa l'effettività della modifica organizzativa disposta dalla società datrice, vale a dire la soppressione del posto di lavoro occupato dal ricorrente.
L'assunzione, in epoca successiva al licenziamento del ricorrente, dell'operaio Per_6
contestualmente alla cessazione dei rapporti degli operai e non integra Per_4 Per_5
violazione dell'obbligo di repechage per un triplice motivo: il nesso eziologico tra la cessazione dei rapporti di lavoro degli operai e e Per_4 Per_5
l'assunzione di omprova che all'epoca del licenziamento del ricorrente i posti di Per_3
lavoro di e non erano vacanti;
Per_4 Per_5
la mansioni di operaio, svolte prima da e poi da e di molti gradi Per_4 Per_5 Per_3
inferiori a quelle espletate dal ricorrente, non erano, secondo quanto ritiene la Suprema
Corte, compatibili con le competenze professionali in possesso del ricorrente perché egli non le aveva mai esercitate in precedenza nell'azienda della convenuta;
pagina 50 di 54 infine, essendo il licenziamento de quo stato intimato dalla società datrice al fine di ridurre i costi, non gravava su di essa, secondo il pensiero della Suprema Corte, l'onere di dimostrare l'impossibilità di adibire il dipendente da licenziare ad altri posti di lavoro rispetto a quello da sopprimere in quanto l'obbligo di repechage “è incompatibile con motivazioni strettamente collegate alla mera riduzione dei costi per il personale, in quanto il mantenimento in servizio del dipendente, seppure in altre mansioni, contrasterebbe con la predetta esigenza”.
In definitiva deve considerarsi compiutamente accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato dalla società datrice nell'intimazione al lavoratore qui ricorrente del licenziamento, di cui alla lettera del 26.7.2024.
Ne consegue il rigetto delle domande, proposte dal ricorrente, di annullamento ex art. 3 co.2 d.lgs. 23/2015 e di accertamento dell'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015 del licenziamento de quo, nonché di applicazione delle relative tutele.
d) la domanda afferente alla nullità per ritorsività del licenziamento de quo
Dall'accertamento della sussistenza di un giustificato motivo oggettivo discende de plano anche il rigetto della domanda volta all'accertamento della nullità, “in quanto ritorsivo”, del licenziamento intimato dalla società datrice al ricorrente con lettera del 26.7.2024.
Infatti, come si è già evidenziato, in presenza di un presupposto giustificativo, l'asserito motivo ritorsivo (o comunque illecito) non è, per necessità logico-giuridica, esclusivo e determinante, di talché non rende nullo il negozio estintivo.
Ne consegue il rigetto della domanda, proposta dal ricorrente, di accertamento della nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza pagina 51 di 54 Corte cost. n. 22 del 2024, del licenziamento de quo, nonché di applicazione della relativa tutela.
e) conclusioni
In definitiva, accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato dalla società allora datrice Controparte_1
nell'intimazione al lavoratore qui ricorrente
[...] Parte_1
del licenziamento di cui alla lettera del 26.7.2024, devono essere rigettate la domanda di accertamento della nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, la domanda di annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, e la domanda di accertamento dell'illegittimità ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015 del predetto licenziamento, nonché le conseguenti domande di applicazione delle relative tutele, proposte dal ricorrente nei confronti della convenuta.
3. in ordine alle spese giudiziali
Le spese, come liquidate in dispositivo, non possono che seguire la soccombenza, stante anche il rigore del novellato ex art. 92 co. 2 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. RG AI, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
pagina 52 di 54 1. Rigetta la domanda proposta dal ricorrente nei confronti Parte_1
della società convenuta Controparte_1
e volta ad accertare il suo diritto all'inquadramento
[...]
nella categoria dei dirigenti secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i dirigenti di aziende industriali, in luogo dell'inquadramento, attribuitogli dalla società datrice, nell' “area direzionale ex 7a categoria quadri – parametro 2010 – categoria e livello retributivo AD3” secondo la declaratoria contenuta nel CCNL per i lavoratori dei settori Legno, Sughero, Mobile, Arredamento e Boschivi forestali, con conseguente rigetto anche della domanda afferente alla corresponsione delle differenze retributive pretese.
2. Accertata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo indicato dalla società allora datrice Controparte_1
nell'intimazione al lavoratore qui ricorrente
[...] Parte_1
del licenziamento di cui alla lettera del 26.7.2024,
[...]
rigetta la domanda di accertamento della nullità ex art. 1345 cod.civ. ed art. 2 co.1
d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 22 del 2024, la domanda di annullamento ex art. 3 co. 2 d.lgs. 23/2015, come risultante dalla sentenza Corte cost. n. 128 del 2024, e la domanda di accertamento dell'illegittimità ex art. 3 co.1
d.lgs. 23/2015 del predetto licenziamento, nonché le conseguenti domande di applicazione delle relative tutele, proposte dal ricorrente nei confronti della convenuta.
3. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della società convenuta, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 4.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.
Trento, 11 dicembre 2025 pagina 53 di 54 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. RG AI
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