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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/12/2025, n. 11418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11418 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratico, in persona del giudice unico dott.AntonioAttanasio, nella causa civile al n. 21820/23 di RG, avente ad oggetto que-
rela di falso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto querela di falso, passata in decisione e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procu- Parte_1 C.F._1
ra in atti, dall'avv. RoccoPiscopo, presso il cui studio elett.te domicilia;
attrice e
(C.F. ), n.q. di agente della riscossio- Controparte_1 P.IVA_1
ne per la Provincia di Napoli, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Via Giusep-
pe Grezar, 14 – 00142 (RM), rapp.ta e difesa dall'Avvocatura di Stato di Napoli;
convenuta nonché
C.F. , in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to per la carica CP_2 P.IVA_2
nella sede dell'Istituto in Roma, alla Via Ciro il Grande, 21 – 00144, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. MariaPiaTedeschi;
convenuta nonché
C.F. in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Via IV No- CP_3 P.IVA_3
vembre, 144 - (RM), rapp.to e difeso come in atti dall'avv. ConcettaPetrillo. convenuta
Pubblico Ministero in sede,
Conclusioni- come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione del 25/10/23, poi notificata, proponeva querela di falso Parte_1
avverso avviso di ricevimento di raccomandata n. 57313967947-8 di ” re- CP_4
cante la data di notifica del 3-10-18, spedita dall' per Controparte_1
intimazione di pagamento n. 07120189016042914000 fondata anche su crediti degli istituti ed (oltre che della e di enti co- CP_3 CP_2 Controparte_5
muni), per complessivi euro 165.040,21.
L'istante, in particolare, deduceva a riguardo : “…3) Si costituiva in giudizio
[...]
producendo l'avviso di intimazione n. Controparte_1
07120189016042914000, contenente la cartella n. 07120150082490764000 ed i due
avvisi di addebito nn. 37120140012377365000, 37120160000182506000, asseritamente
notificato in data 03/10/18 ex art. 140 c.p.c.; 4) Tuttavia, l'avviso di ricevimento pro-
dotto dal Concessionario, reca una firma che non è quella della sig.ra ; 5) In- Parte_1
vero, la firma apposta sul documento datato 03/10/18 è del tutto difforme da quella del-
la sig.ra e alla sua grafia e ciò induce a ritenere che sia stato da altri compi- Parte_1
lato in assenza di autorizzazione della diretta interessata;
6) La sig.ra disco- Parte_1
nosce, nuovamente, la firma apposta a suo nome sul documento contestato, perché non
a lei attribuibile, nega formalmente la propria scrittura e/o sottoscrizione, dichiara di
non aver mai ricevuto e firmato, in data 03/10/18, l'avviso di ricevimento avente ad og-
getto la notifica dell'avviso di intimazione n. 07120189016042914000…”. Prodotte
scritture comparative, chiedeva quindi la declaratoria di falsità, ex art. CP_6 (enfasi in parte aggiunte).
, e , all'uopo costituitisi, deducevano a loro volta la inammissibilità CP_7 CP_2 CP_3
ed infondatezza della proposta domanda di falso di cui, pertanto, chiedevano il rigetto
(v. rispettive comparse di risposta in atti).
Invero, come accennato, l'istante afferma -serratamente- che la firma (oggettivamente incomprensibile) non è propria ed è quindi falsa, denunciando inoltre che la ricezione del documento notificatorio doveva essere evidentemente avvenuta, a suo dire, a mani
di soggetto tuttavia non autorizzato allo scopo.
A ben vedere, e come non di rado accade in consimili circostanze, la notifica a mezzo posta non è stata qui effettuata mediante posta giudiziaria ai sensi della legge 890/82
(mai direttamente o indirettamente evincibile dal plico prodotto in copia o dalla relata)
ma, piuttosto, mediante posta ordinaria/raccomandata. Peraltro, un riscontro esteriore di ciò si apprezza -significativamente- nel fatto che il sottoscritto modulo cartaceo dell'avviso di ricevimento in esame non reca in sé alcuna indicazione, con apposite ca-
selle sbarrate, delle plurime persone abilitate ex lege alla ricezione degli atti (anzi, può
qui subito anticiparsi che molteplici soggetti -ad es. un figlio convivente- non abbiso-
gnino affatto della qui invocata autorizzazione personale del destinatario, discendendo invece la loro veste o abilitazione a ricevere, di norma, direttamente dalla legge). Per
contro, tale prodotta copia dell'avviso di reca in calce la sola dicitura pre- CP_4
stampata “firma per esteso del ricevente”, qualità che, come tale, non si identifica con il destinatario stesso che, anzi, nel caso in esame si è chiamato fuori dall'aver ricevuto e sottoscritto il plico in questione. Per cui, in pratica, stante la pacifica circostanza che il piego raccomandato è stato appunto consegnato ad un ricevente -estensore di firma il-
leggibile- proprio presso il domicilio attoreo, ne deriva -rispetto alla causa petendi come rappresentata in citazione- che l'interessata, assente all'atto della notifica, avrebbe allora dovuto ab initio dedurre, per contro, di domiciliare da sola presso il detto recapito oppu-
re che, ad es., il proprio nucleo familiare, nello stesso contesto temporale, ne fosse tran-
sitoriamente assente, ecc., palesando cioè circostanze atte appunto a confutare o neutra- lizzare la presenza in situ sia propria che di altro possibile firmatario qui attestato, inve-
ce, nelle vesti di compresente ricevente. Questo coessenziale profilo della causa peten-
di, come si è visto, non risulta nella specie dedotto, come ancora si vedrà in prosieguo.
Solo una tale completa rappresentazione dei fatti avrebbe quindi consentito di attaccare
e denegare, ora sì ai sensi dell'art. 221 cpc, la consegna in loco -da parte dell'agente po-
stale- del plico notificato, unica questione nella specie azionabile ai sensi dell'art. 2700
c.c..
Ma, si ripete, siffatta contestazione non è stata avanzata dall'istante.
Peraltro, in diritto, va poi osservato che l'intimazione di pagamento n.
07120189016042914000, emessa per complessivi euro 165.040,21, poteva essere inol-
trata da , come è avvenuto, a mezzo posta ordinaria (con AR) ove anche si consi- CP_7
deri, del tutto analogamente, che la SupremaCorte ha di recente ritenuto che siffatta modalità di notificazione postale può essere legittimamente adottata dal concessionario
(qui proprio dall'agente di riscossione) che appunto direttamente proceda a spedire la cartella esattoriale -che è in sostanza assimilabile ad una intimazione di adempimento
(pena atti esecutivi)- a mezzo di posta ordinaria con avviso di ricevimento (v. Cass.
14649/24).
Tutto ciò in primo luogo evidenzia, in sintesi, e per quanto qui interessi, il legittimo e diretto utilizzo -da parte della preposta agenzia- della procedura di notifica a mezzo po-
sta ordinaria/raccomandata. Confermandosi così la legale esistenza e la praticabilità di tale modalità di spedizione e consegna. Ancora similmente, poi, Cass. n. 1686/23 evi-
denzia altresì -con affermazione di natura generale per la parte in cui, come nella specie,
la notificazione viene eseguita nella descritta forma corrente e non ai sensi della legge
890/82- che “… nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26
DPR 602/73…in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui
l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della
legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al
domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014,
14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per
il destinatario ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con av-
viso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la con-
segna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che
la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro
di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è
l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha
ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata ef-
fettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al
contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo
di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile
2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o por-
tiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non
opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che
può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto
dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indi-
cati”.
Sicchè -in applicazione di siffatti principii giurisprudenziali, l'avviso di ricevimento (di posta ordinaria) fa quindi piena prova, fino a querela di falso, solo del fatto che il plico sia stato appunto ritirato da una persona rinvenuta sul posto, senza che rilevi la sua iden-
tità o qualità, risultando perciò inutile o inidoneo che il destinatario proponga rimedio di falso per essere apocrifa la propria sottoscrizione (mentre l'avviso non fa piena prova,
fino a querela di falso, del fatto che l'atto sia poi concretamente entrato nella disponibi-
lità del destinatario medesimo : cfr., Cass. 11708/11; Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n.
4567 del 2015). Nel caso in esame, come si è detto, l'atto è stato consegnato al domici-
lio del contribuente e, nell'apposito spazio riservato al firmatario (il “…ricevente”), il concreto consegnatario -non identificato nè qualificato e nella specie non coincidente con l'effettivo destinatario-, ha quindi apposto la propria sottoscrizione, non comprensi-
bile.
Pertanto, si ribadisce, ai fini in esame è sufficiente (e necessario) che la raccomandata sia stata consegnata presso il domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale procedente se non quello di curare che la persona consegnataria -da lui individuata come legittimata alla ricezione (legittimazione che si fonda essenzial-
mente sull'essere stata essa rinvenuta presso il recapito debitorio)- estenda la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che, ovviamente, sull'avviso di rice-
vimento da restituire al mittente. Ne consegue che -se manchino in questo avviso le ge-
neralità e la qualità della persona cui l'atto è stato materialmente consegnato al detto domicilio e se la conseguente sottoscrizione risulti a sua volta pur indefinibile- il docu-
mento stesso, oltre ad essere esistente e peraltro valido, risulta soprattutto, per quanto qui interessi, coperto da fede privilegiata in ordine a tale unica diversa circostanza per cui -come si diceva- il ricevente/firmatario del plico sia stato rinvenuto dall'operatore presso il domicilio del destinatario, vicenda assistita -questa sì- dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. . Questa vicenda, dunque, è solo essa nella specie impugnabile a mezzo di querela di falso, stante la natura di atto pubblico del ricevuto documento rac-
comandato. Appare perciò chiaro che l'esercitato rimedio di falso avrebbe dovuto qui avere ad oggetto il contenuto fidefaciente già rilevato ovvero la contestazione dell'essere stato ritirato il plico (con firma illeggibile) da un soggetto consegnatario rin-
venuto dall'agente postale presso il recapito dell'attore, senza che rilevi, si ribadisce,
l'identità o la qualità di tale consegnatario: ma una simile contestazione, l'unica concre-
tamente possibile ex art. 2700 cit., non è stata qui sollevata. Da ciò deriva anche, se-
condo quanto premesso, l'irrilevanza dell'impianto deduttivo correlato alla dedotta cir-
costanza che la illeggibile firma apposta sull'avviso di ricevimento non sia del destina-
tario. In pratica, la causa petendi risulta così essere lacunosa ed inidonea non venendo in essa appositamente esclusa -anzi- la presenza o sussistenza in situ, in termini assoluti, non solo di ma anche di ogni soggetto abilitato che potesse ricevere (e CP_6
che qui ha ricevuto presso il domicilio debitorio) i documenti postali in esame. Secondo
il ripreso linguaggio di legittimità (Cass. 1686/23 cit.), l'agente postale si limita nella
specie ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario piuttosto che la
consegna a mani del destinatario stesso, essendo appunto sufficiente, come si visto, la
consegna del plico al domicilio debitorio, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la
persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di
consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
senza essere tenuto a indicarne le generalità.
In definitiva, l'unica querela di falso che può essere nella specie proposta, per conte-
stare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla
consegna in sé dell'atto medesimo presso il ripetuto domicilio dell'intimato.
Ciò però non è qui avvenuto e, per l'effetto, la querela di falso così come proposta, ini-
donea in quanto in sostanza riferita alla sola falsità di firma del destinatario, va dichiara-
ta inammissibile, assorbendosi così anche ogni altro profilo ed istanza.
Di qui l'improponibilità della domanda.
Le spese di lite seguono poi la soccombenza attorea come in dispositivo.
Segue inoltre l'applicazione del disposto dell'art. 226 c.p.c. a mente del quale: “Il colle-
gio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento
e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o
sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecu-
niaria non inferiore ad euro 2 e non superiore ad euro 20”. A norma dell'art. 227
c.p.c., l'esecuzione degli adempimenti di cui alla prima parte della richiamata norma va rinviata al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile la proposta querela di falso;
b) condanna a pagare le spese di giudizio che liquida, per ciascun con- CP_6
venuto ( , , ), in euro 2.000,00 per compensi oltre forfettarie-CPA-IVA CP_7 CP_2 CP_3
come per legge;
c) condanna altresì al pagamento della somma di euro 20,00 a titolo di Parte_1
pena pecuniaria;
d) letto l'art. 226 c.p.c. dispone che la Cancelleria faccia menzione della presente sen-
tenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo, subordinatamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Napoli il 3-12-25.
Il giudice unico AntonioAttanasio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
221 cpc, del documento notificatorio in rassegna (v., amplius, citazione introduttiva)
In nome del Popolo Italiano
Tribunale civile di Napoli
X^ sezione civile
Il Tribunale in composizione monocratico, in persona del giudice unico dott.AntonioAttanasio, nella causa civile al n. 21820/23 di RG, avente ad oggetto que-
rela di falso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente ad oggetto querela di falso, passata in decisione e vertente tra
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procu- Parte_1 C.F._1
ra in atti, dall'avv. RoccoPiscopo, presso il cui studio elett.te domicilia;
attrice e
(C.F. ), n.q. di agente della riscossio- Controparte_1 P.IVA_1
ne per la Provincia di Napoli, in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Via Giusep-
pe Grezar, 14 – 00142 (RM), rapp.ta e difesa dall'Avvocatura di Stato di Napoli;
convenuta nonché
C.F. , in persona del Presidente p.t., elett.te dom.to per la carica CP_2 P.IVA_2
nella sede dell'Istituto in Roma, alla Via Ciro il Grande, 21 – 00144, rapp.to e difeso come in atti dall'avv. MariaPiaTedeschi;
convenuta nonché
C.F. in persona del l.r.p.t., con sede in Roma, alla Via IV No- CP_3 P.IVA_3
vembre, 144 - (RM), rapp.to e difeso come in atti dall'avv. ConcettaPetrillo. convenuta
Pubblico Ministero in sede,
Conclusioni- come da verbale di ultima udienza, in trattazione scritta.
Ragioni di Fatto e Diritto
Con citazione del 25/10/23, poi notificata, proponeva querela di falso Parte_1
avverso avviso di ricevimento di raccomandata n. 57313967947-8 di ” re- CP_4
cante la data di notifica del 3-10-18, spedita dall' per Controparte_1
intimazione di pagamento n. 07120189016042914000 fondata anche su crediti degli istituti ed (oltre che della e di enti co- CP_3 CP_2 Controparte_5
muni), per complessivi euro 165.040,21.
L'istante, in particolare, deduceva a riguardo : “…3) Si costituiva in giudizio
[...]
producendo l'avviso di intimazione n. Controparte_1
07120189016042914000, contenente la cartella n. 07120150082490764000 ed i due
avvisi di addebito nn. 37120140012377365000, 37120160000182506000, asseritamente
notificato in data 03/10/18 ex art. 140 c.p.c.; 4) Tuttavia, l'avviso di ricevimento pro-
dotto dal Concessionario, reca una firma che non è quella della sig.ra ; 5) In- Parte_1
vero, la firma apposta sul documento datato 03/10/18 è del tutto difforme da quella del-
la sig.ra e alla sua grafia e ciò induce a ritenere che sia stato da altri compi- Parte_1
lato in assenza di autorizzazione della diretta interessata;
6) La sig.ra disco- Parte_1
nosce, nuovamente, la firma apposta a suo nome sul documento contestato, perché non
a lei attribuibile, nega formalmente la propria scrittura e/o sottoscrizione, dichiara di
non aver mai ricevuto e firmato, in data 03/10/18, l'avviso di ricevimento avente ad og-
getto la notifica dell'avviso di intimazione n. 07120189016042914000…”. Prodotte
scritture comparative, chiedeva quindi la declaratoria di falsità, ex art. CP_6 (enfasi in parte aggiunte).
, e , all'uopo costituitisi, deducevano a loro volta la inammissibilità CP_7 CP_2 CP_3
ed infondatezza della proposta domanda di falso di cui, pertanto, chiedevano il rigetto
(v. rispettive comparse di risposta in atti).
Invero, come accennato, l'istante afferma -serratamente- che la firma (oggettivamente incomprensibile) non è propria ed è quindi falsa, denunciando inoltre che la ricezione del documento notificatorio doveva essere evidentemente avvenuta, a suo dire, a mani
di soggetto tuttavia non autorizzato allo scopo.
A ben vedere, e come non di rado accade in consimili circostanze, la notifica a mezzo posta non è stata qui effettuata mediante posta giudiziaria ai sensi della legge 890/82
(mai direttamente o indirettamente evincibile dal plico prodotto in copia o dalla relata)
ma, piuttosto, mediante posta ordinaria/raccomandata. Peraltro, un riscontro esteriore di ciò si apprezza -significativamente- nel fatto che il sottoscritto modulo cartaceo dell'avviso di ricevimento in esame non reca in sé alcuna indicazione, con apposite ca-
selle sbarrate, delle plurime persone abilitate ex lege alla ricezione degli atti (anzi, può
qui subito anticiparsi che molteplici soggetti -ad es. un figlio convivente- non abbiso-
gnino affatto della qui invocata autorizzazione personale del destinatario, discendendo invece la loro veste o abilitazione a ricevere, di norma, direttamente dalla legge). Per
contro, tale prodotta copia dell'avviso di reca in calce la sola dicitura pre- CP_4
stampata “firma per esteso del ricevente”, qualità che, come tale, non si identifica con il destinatario stesso che, anzi, nel caso in esame si è chiamato fuori dall'aver ricevuto e sottoscritto il plico in questione. Per cui, in pratica, stante la pacifica circostanza che il piego raccomandato è stato appunto consegnato ad un ricevente -estensore di firma il-
leggibile- proprio presso il domicilio attoreo, ne deriva -rispetto alla causa petendi come rappresentata in citazione- che l'interessata, assente all'atto della notifica, avrebbe allora dovuto ab initio dedurre, per contro, di domiciliare da sola presso il detto recapito oppu-
re che, ad es., il proprio nucleo familiare, nello stesso contesto temporale, ne fosse tran-
sitoriamente assente, ecc., palesando cioè circostanze atte appunto a confutare o neutra- lizzare la presenza in situ sia propria che di altro possibile firmatario qui attestato, inve-
ce, nelle vesti di compresente ricevente. Questo coessenziale profilo della causa peten-
di, come si è visto, non risulta nella specie dedotto, come ancora si vedrà in prosieguo.
Solo una tale completa rappresentazione dei fatti avrebbe quindi consentito di attaccare
e denegare, ora sì ai sensi dell'art. 221 cpc, la consegna in loco -da parte dell'agente po-
stale- del plico notificato, unica questione nella specie azionabile ai sensi dell'art. 2700
c.c..
Ma, si ripete, siffatta contestazione non è stata avanzata dall'istante.
Peraltro, in diritto, va poi osservato che l'intimazione di pagamento n.
07120189016042914000, emessa per complessivi euro 165.040,21, poteva essere inol-
trata da , come è avvenuto, a mezzo posta ordinaria (con AR) ove anche si consi- CP_7
deri, del tutto analogamente, che la SupremaCorte ha di recente ritenuto che siffatta modalità di notificazione postale può essere legittimamente adottata dal concessionario
(qui proprio dall'agente di riscossione) che appunto direttamente proceda a spedire la cartella esattoriale -che è in sostanza assimilabile ad una intimazione di adempimento
(pena atti esecutivi)- a mezzo di posta ordinaria con avviso di ricevimento (v. Cass.
14649/24).
Tutto ciò in primo luogo evidenzia, in sintesi, e per quanto qui interessi, il legittimo e diretto utilizzo -da parte della preposta agenzia- della procedura di notifica a mezzo po-
sta ordinaria/raccomandata. Confermandosi così la legale esistenza e la praticabilità di tale modalità di spedizione e consegna. Ancora similmente, poi, Cass. n. 1686/23 evi-
denzia altresì -con affermazione di natura generale per la parte in cui, come nella specie,
la notificazione viene eseguita nella descritta forma corrente e non ai sensi della legge
890/82- che “… nel caso di notifica a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 26
DPR 602/73…in cui non è prevista una relata di notifica sulla qualità del soggetto cui
l'atto viene consegnato, come accade invece nella notifica a mezzo posta ai sensi della
legge n. 890 del 9182 – l'agente postale si limita ad attestare l'avvenuta consegna al
domicilio del destinatario (con conseguente presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.) piuttosto che la consegna a mani del destinatario (Cass. 270/2012, 4895/2014,
14501/2016). In tal senso si è detto che si tratta di una procedura «meno garantita per
il destinatario ai fini del perfezionamento della notifica a mezzo raccomandata con av-
viso di ricevimento ai sensi del d.P.R. n. 602 del 1973, è sufficiente, come visto, la con-
segna del plico al domicilio del destinatario, dovendo l'ufficiale postale curare solo che
la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro
di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
senza essere tenuto a indicarne le generalità. 7.5. – In altri termini, solo laddove vi è
l'obbligo di effettuare la relata di notifica con espressa indicazione del soggetto che ha
ricevuto l'atto, l'omissione di tale indicazione fa presumere che la notifica sia stata ef-
fettuata a mani del destinatario, il quale potrà perciò disconoscere la propria firma;
al
contrario, laddove non vi sia obbligo di redigere la relata di notifica, ma solo l'obbligo
di raccogliere la sottoscrizione del ricevente – che ai sensi dell'art. 39 del d.m. 9 aprile
2001 può essere anche un familiare, convivente, collaboratore, addetto al ritiro o por-
tiere, senza che l'agente postale debba identificarlo e trascriverne le generalità – non
opera la presunzione di consegna a mani del destinatario, e l'unica querela di falso che
può essere proposta, per contestare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto
dall'agente postale, attiene alla consegna in sé dell'atto ad uno dei soggetti sopra indi-
cati”.
Sicchè -in applicazione di siffatti principii giurisprudenziali, l'avviso di ricevimento (di posta ordinaria) fa quindi piena prova, fino a querela di falso, solo del fatto che il plico sia stato appunto ritirato da una persona rinvenuta sul posto, senza che rilevi la sua iden-
tità o qualità, risultando perciò inutile o inidoneo che il destinatario proponga rimedio di falso per essere apocrifa la propria sottoscrizione (mentre l'avviso non fa piena prova,
fino a querela di falso, del fatto che l'atto sia poi concretamente entrato nella disponibi-
lità del destinatario medesimo : cfr., Cass. 11708/11; Cass. n. 6395 del 2014 e Cass. n.
4567 del 2015). Nel caso in esame, come si è detto, l'atto è stato consegnato al domici-
lio del contribuente e, nell'apposito spazio riservato al firmatario (il “…ricevente”), il concreto consegnatario -non identificato nè qualificato e nella specie non coincidente con l'effettivo destinatario-, ha quindi apposto la propria sottoscrizione, non comprensi-
bile.
Pertanto, si ribadisce, ai fini in esame è sufficiente (e necessario) che la raccomandata sia stata consegnata presso il domicilio del destinatario, senza altro adempimento ad opera dell'ufficiale procedente se non quello di curare che la persona consegnataria -da lui individuata come legittimata alla ricezione (legittimazione che si fonda essenzial-
mente sull'essere stata essa rinvenuta presso il recapito debitorio)- estenda la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza oltre che, ovviamente, sull'avviso di rice-
vimento da restituire al mittente. Ne consegue che -se manchino in questo avviso le ge-
neralità e la qualità della persona cui l'atto è stato materialmente consegnato al detto domicilio e se la conseguente sottoscrizione risulti a sua volta pur indefinibile- il docu-
mento stesso, oltre ad essere esistente e peraltro valido, risulta soprattutto, per quanto qui interessi, coperto da fede privilegiata in ordine a tale unica diversa circostanza per cui -come si diceva- il ricevente/firmatario del plico sia stato rinvenuto dall'operatore presso il domicilio del destinatario, vicenda assistita -questa sì- dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. . Questa vicenda, dunque, è solo essa nella specie impugnabile a mezzo di querela di falso, stante la natura di atto pubblico del ricevuto documento rac-
comandato. Appare perciò chiaro che l'esercitato rimedio di falso avrebbe dovuto qui avere ad oggetto il contenuto fidefaciente già rilevato ovvero la contestazione dell'essere stato ritirato il plico (con firma illeggibile) da un soggetto consegnatario rin-
venuto dall'agente postale presso il recapito dell'attore, senza che rilevi, si ribadisce,
l'identità o la qualità di tale consegnatario: ma una simile contestazione, l'unica concre-
tamente possibile ex art. 2700 cit., non è stata qui sollevata. Da ciò deriva anche, se-
condo quanto premesso, l'irrilevanza dell'impianto deduttivo correlato alla dedotta cir-
costanza che la illeggibile firma apposta sull'avviso di ricevimento non sia del destina-
tario. In pratica, la causa petendi risulta così essere lacunosa ed inidonea non venendo in essa appositamente esclusa -anzi- la presenza o sussistenza in situ, in termini assoluti, non solo di ma anche di ogni soggetto abilitato che potesse ricevere (e CP_6
che qui ha ricevuto presso il domicilio debitorio) i documenti postali in esame. Secondo
il ripreso linguaggio di legittimità (Cass. 1686/23 cit.), l'agente postale si limita nella
specie ad attestare l'avvenuta consegna al domicilio del destinatario piuttosto che la
consegna a mani del destinatario stesso, essendo appunto sufficiente, come si visto, la
consegna del plico al domicilio debitorio, dovendo l'ufficiale postale curare solo che la
persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di
consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente,
senza essere tenuto a indicarne le generalità.
In definitiva, l'unica querela di falso che può essere nella specie proposta, per conte-
stare la fede privilegiata dell'atto pubblico redatto dall'agente postale, attiene alla
consegna in sé dell'atto medesimo presso il ripetuto domicilio dell'intimato.
Ciò però non è qui avvenuto e, per l'effetto, la querela di falso così come proposta, ini-
donea in quanto in sostanza riferita alla sola falsità di firma del destinatario, va dichiara-
ta inammissibile, assorbendosi così anche ogni altro profilo ed istanza.
Di qui l'improponibilità della domanda.
Le spese di lite seguono poi la soccombenza attorea come in dispositivo.
Segue inoltre l'applicazione del disposto dell'art. 226 c.p.c. a mente del quale: “Il colle-
gio, con la sentenza che rigetta la querela di falso, ordina la restituzione del documento
e dispone che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale o
sulla copia che ne tiene luogo;
condanna inoltre la parte querelante a una pena pecu-
niaria non inferiore ad euro 2 e non superiore ad euro 20”. A norma dell'art. 227
c.p.c., l'esecuzione degli adempimenti di cui alla prima parte della richiamata norma va rinviata al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
PQM
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) dichiara inammissibile la proposta querela di falso;
b) condanna a pagare le spese di giudizio che liquida, per ciascun con- CP_6
venuto ( , , ), in euro 2.000,00 per compensi oltre forfettarie-CPA-IVA CP_7 CP_2 CP_3
come per legge;
c) condanna altresì al pagamento della somma di euro 20,00 a titolo di Parte_1
pena pecuniaria;
d) letto l'art. 226 c.p.c. dispone che la Cancelleria faccia menzione della presente sen-
tenza sull'originale o sulla copia che ne tiene luogo, subordinatamente al passaggio in giudicato.
Così deciso in Napoli il 3-12-25.
Il giudice unico AntonioAttanasio 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
221 cpc, del documento notificatorio in rassegna (v., amplius, citazione introduttiva)