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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/12/2025, n. 3919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3919 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1292/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2017 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in qualità di moglie C.F._2 Parte_3 C.F._3 superstite ed erede legittima del sig. (C.F. deceduto in Persona_1 C.F._4
CE ER (Sa) in data 12.11.2014, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Antonio Cavaliere, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mercato San Severino (Sa) in Via Municipio 30/4,; attrice opponente contro
.A. in forma abbreviata Controparte_1 CP_2
(CF P.iva , con sede legale in Roma, Viale America, 351 – 00144 – P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Stefano Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.24; convenuta opposta nonché in p.l.r.p.t.- con sede in Roma alla via G. Grezar n. Controparte_3
14 -00142 - OM (RM) Codice Fiscale: già ., P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv. Raffaele Sirica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30; convenuta opposta
(già incorporata nella prima), in persona del proprio Controparte_5 Controparte_6
l.r.p.t., convenuta/chiamata in causa non costituita pagina 1 di 6 nonché
– in Controparte_7
p.l.r.p.t.- sigg. (P.IV ), con sede legale a CE ER (Sa) Fosso Imperatore, P.IVA_4
Lotto 15, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Antonio Cavaliere, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mercato San Severino (Sa) in Via Municipio 30/4;
terza intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e ss., , , Parte_1 Parte_2
, quale erede di , impugnavano innanzi al Tribunale di CE Parte_3 Persona_1
ER, le seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella esattoriale n. 10020160021737110001 notificata al sig. l' Parte_2
08.02.2017;
2) 2) cartella esattoriale n. 10020160021737110002 notificata al Sig. in Parte_1 data 08.02.2017;
3) cartella esattoriale n. 10020160021737110004 notificata in data 24.02.2017.
Tutte e tre le cartelle di pagamento avevano ad oggetto il medesimo (N. 2016/005348) Pt_4 nonché il pagamento della medesima somma di € 121.152,00 quale importo dovuto per Contr
“recupero agevolazioni L. 662/1996 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sulla OP.N. E 61039” laddove l'Ente impositore veniva identificato nella
[...] per importi a ruolo di € 117.403,90, interessi al Controparte_8 tasso legale dal 26.09.2015 al 31.03.2016 per € 213,69, oneri di riscossione entro le scadenze € 3.528,53 oneri di riscossione dopo le scadenze € 7.057,05; totale da pagare entro le scadenze € 121.146,12 ; oltre le scadenze € 124.674,64.
Gli attori risultavano obbligati in solido del pagamento della cartella impugnata, quali garanti fideiussori di un'operazione di finanziamento agevolata della banca finanziatrice CP_6
.
[...]
All'uopo eccepivano:
- l'inesistenza della pretesa;
- l'omessa notifica della comunicazione di surroga e dell'avviso di accertamento;
- il difetto di motivazione della cartella sotto diversi profili;
- l'illegittima applicazione di interessi e maggiorazioni;
- la mancata sottoscrizione del ruolo;
- la violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
- l'irregolare notifica della cartella.
Si costituiva la eccependo la Controparte_8 pagina 2 di 6 correttezza del proprio operato e la fondatezza del proprio credito e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio, la ,- in persona del legale rapp.te p.t.- già Controparte_9
per essere manlevata da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dal presente Controparte_6 giudizio, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
In data 30.05.2017 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda ed eccependo:
- Inammissibilità – Improcedibilità della domanda;
- carenza di legittimazione passiva;
- Infondatezza della domanda;
- legittimità dell'operato dell'agente della riscossione.
Con ordinanza del 30.01.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2018, il Giudice, disattendeva la richiesta di sospensione della esecutività della cartella esattoriale opposta, assegnando i richiesti termini ex art. 183 comma 6, cpc e rinviava il procedimento per il prosieguo dell'udienza al 06.12.2018.
In ordine alle eccezioni sollevate dalle parti attrici statuiva:
“la comunicazione di surroga risulta inoltrata e comunque l'eventuale omissione di tale comunicazione non comporterebbe la caducazione del credito azionato;
- la surrogazione dell'ente impositore prevista ex lege è stata documentata dalla delibera di liquidazione;
- l'ente impositore si è surrogato nella posizione del creditore principale e che il preteso debito è stato garantito dai fideiussori che hanno sottoscritto una clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta”, anche in caso di opposizione del debitore principale;
- la mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore della nel giudizio già pendente innanzi al Tribunale di Cosenza non è vincolante nel CP_6 presente giudizio, anche perché potenzialmente ricollegabile a questioni di rito;
- le contestazioni sul mutuo garantito da , dalla lettura degli atti di causa allegati, CP_1 sembrano incentrate sulla usurarietà del finanziamento affermata sulla base della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora previsti nel contratto;
- in ogni caso viene fatto salvo il diritto alla ripetizione di somme;
- l'avviso di accertamento nel caso di specie non andava notificato non trattandosi di somme relativa a imposte o tasse;
- la cartella indica chiaramente il credito azionato e l'ente impositore;
- le altre contestazioni non minano la validità della cartella opposta;
- la cartella nei confronti del defunto risulta correttamente emessa ex art. 65 del Persona_1
D.P.R. n. 600 del 1973 e notificata presso agli eredi impersonalmente e Parte_3 collettivamente, i quali peraltro sono tenuti in solido al pagamento;
- l'accettazione dell'eredità del defunto con beneficio di inventario comporta solo Persona_1
pagina 3 di 6 il diritto del creditore di agire nei limiti dell'attivo del patrimonio ereditario separato da quello degli eredi, senza caducazione della validità della cartella di pagamento e della legittimazione passiva degli eredi”.
Depositate le memorie istruttorie non venivano formulate istanze di prova costituenda e la terza chiamata rimaneva contumace. Controparte_9
Seguivano alcuni rinvii e all'udienza del 1.06.2022 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024.
In data 17.08.2024 interveniva volontariamente nel suddetto giudizio la società
[...] in p.l.rp.t.- obbligata principale del credito sotteso all'impugnata cartella, CP_7 Contr conseguente al contratto di finanziamento assistito dalla garanzia concesso da già CP_5
, proprio ad di cui gli opponenti erano fideiussori. Controparte_6 CP_7
La società intervenuta comunicava alle parti di aver provveduto in proprio al CP_7 pagamento dell'importo portato dalla cartella impugnata, essendo stata la stessa inserita nella definizione agevolata fatta con meglio nota come CP_3 Controparte_10
“rottamazione delle cartelle”, produceva accettazione del concessionario della provincia di Salerno della Dichiarazione di adesione del 24/04/2019 prot. W-2019042401024141 per un debito residuo pari ad euro 455.491,36 alla data del 13/06/2019, diminuito ad euro 341.858,63. Produceva ricevute dell'integrale pagamento del suddetto piano.
La terza intervenuta volontariamente, , chiedeva pronunciarsi cessata la Controparte_7 materia del contendere per intervenuto pagamento da parte della stessa, del credito sotteso all'impugnata cartella di pagamento n. 10020160021737110001 come da ricevute in atti con compensazione delle spese di lite ovvero con condanna della sola al pagamento delle CP_7 stesse con liberazione degli opponenti.
Il giudizio, dopo alcuni rinvii anche per carico del ruolo, perveniva all'udienza del 04.06.2025, in occasione della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c.
**********************
Preliminarmente occorre affermare la tempestività dell'intervento nel giudizio de quo della società , avvenuto in data 17.08.2024 a fronte dell'udienza di Controparte_7 precisazione delle conclusioni del 17.10.2024.
“Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già pagina 4 di 6 intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”. (ex plurimis. Corte di cassazione, Sez. 1 -
, Ord. n. 31939 del 06/12/2019).
Orbene, in considerazione di quanto dedotto da parte intervenuta la quale documentava CP_7 la rottamazione della cartella n. 1002016002173711000 Ente Impositore Controparte_8
inserita nell'istanza di definizione agevolata carichi relativi all'ambito
[...] provinciale di Salerno presentata ad e dalla stessa accettata, Controparte_11 nonché il pagamento di n. 18 rate con decorrenza dal 31/07/2019 al 30.11.2023 mediante allegazione delle ricevute di pagamento va, preliminarmente, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla cartella n. 1002016002173711000 per estinzione dell'obbligazione principale, la quale stante il principio di accessorietà determina il venir meno della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
Sul punto si segnala quanto statuito dalla Corte di cassazione:
“Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25361 del 17/10/2008).
Tuttavia, la domanda degli attori opponenti pur risultando, ex ante, virtualmente infondata, all'uopo precisando come le eccezioni sollevate risultassero prive di fondamento come già vagliato dal Giudice in occasione dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2018, sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite va precisato quanto di seguito chiarito:
- le altre parti del giudizio non hanno, n relazione alle memorie conclusionali (nemmeno depositate), insistito per la condanna alle spese del giudizio;
- la cessata materia deriva dall'adesione al pagamento, mediante la rottamazione ex lege prevista che assolve al precipuo scopo di saldare il debito erariale e, peraltro, anche sottrarsi ad eventuali ulteriori esborsi che potrebbero derivare dalla pendenza di un giudizio all'uopo proposto, per non tacer della ratio della rottamazione stessa che partecipa anche di una funzione intrinsecamente deflattiva (ex plurimis, Corte di cassazione, ord. n. 24428/2024);
- conclusivamente, ricorrono gravi e circostanziate ragioni, anche tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale (sent n. 77/2018) come intervenuta nell'alveo della disposizione di cui all'art. 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa;
pagina 5 di 6 - detto principio, poi, deve applicarsi anche alla terza intervenuta, avendo la stessa rappresentato di aver estinto l'obbligazione principale sottesa alla cartella esattoriale impugnata n. 1002016002173711000, all'uopo inequivocabilmente dimostrando come la causa petendi della pretesa erariale sia venuta meno, anche per gli attori garanti e, pertanto, con il suo comportamento processuale avendo concorso alla determinazione della definizione agevolata, favorendo, per l'effetto, anche i fideiussori e, conclusivamente, la definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_9
• dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di NOCERA INFERIORE Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simone Iannone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1292/2017 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ) in qualità di moglie C.F._2 Parte_3 C.F._3 superstite ed erede legittima del sig. (C.F. deceduto in Persona_1 C.F._4
CE ER (Sa) in data 12.11.2014, rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Antonio Cavaliere, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mercato San Severino (Sa) in Via Municipio 30/4,; attrice opponente contro
.A. in forma abbreviata Controparte_1 CP_2
(CF P.iva , con sede legale in Roma, Viale America, 351 – 00144 – P.IVA_1 P.IVA_2
Roma, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta, dall'Avv. Stefano Esposito ed elettivamente domiciliato presso lo studio del suo difensore sito in Napoli alla via Andrea D'Isernia n.24; convenuta opposta nonché in p.l.r.p.t.- con sede in Roma alla via G. Grezar n. Controparte_3
14 -00142 - OM (RM) Codice Fiscale: già ., P.IVA_3 Controparte_4 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta dall'Avv. Raffaele Sirica ed elettivamente domiciliata presso lo studio del suo difensore sito in in Sarno alla Via Carmine Ruotolo n. 30; convenuta opposta
(già incorporata nella prima), in persona del proprio Controparte_5 Controparte_6
l.r.p.t., convenuta/chiamata in causa non costituita pagina 1 di 6 nonché
– in Controparte_7
p.l.r.p.t.- sigg. (P.IV ), con sede legale a CE ER (Sa) Fosso Imperatore, P.IVA_4
Lotto 15, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Antonio Cavaliere, ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore sito in Mercato San Severino (Sa) in Via Municipio 30/4;
terza intervenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione ex art. 615 c.p.c. e ss., , , Parte_1 Parte_2
, quale erede di , impugnavano innanzi al Tribunale di CE Parte_3 Persona_1
ER, le seguenti cartelle esattoriali:
1) cartella esattoriale n. 10020160021737110001 notificata al sig. l' Parte_2
08.02.2017;
2) 2) cartella esattoriale n. 10020160021737110002 notificata al Sig. in Parte_1 data 08.02.2017;
3) cartella esattoriale n. 10020160021737110004 notificata in data 24.02.2017.
Tutte e tre le cartelle di pagamento avevano ad oggetto il medesimo (N. 2016/005348) Pt_4 nonché il pagamento della medesima somma di € 121.152,00 quale importo dovuto per Contr
“recupero agevolazioni L. 662/1996 comunicazione di surroga a seguito di escussione di garanzia sulla OP.N. E 61039” laddove l'Ente impositore veniva identificato nella
[...] per importi a ruolo di € 117.403,90, interessi al Controparte_8 tasso legale dal 26.09.2015 al 31.03.2016 per € 213,69, oneri di riscossione entro le scadenze € 3.528,53 oneri di riscossione dopo le scadenze € 7.057,05; totale da pagare entro le scadenze € 121.146,12 ; oltre le scadenze € 124.674,64.
Gli attori risultavano obbligati in solido del pagamento della cartella impugnata, quali garanti fideiussori di un'operazione di finanziamento agevolata della banca finanziatrice CP_6
.
[...]
All'uopo eccepivano:
- l'inesistenza della pretesa;
- l'omessa notifica della comunicazione di surroga e dell'avviso di accertamento;
- il difetto di motivazione della cartella sotto diversi profili;
- l'illegittima applicazione di interessi e maggiorazioni;
- la mancata sottoscrizione del ruolo;
- la violazione dell'art. 25 DPR 602/73;
- l'irregolare notifica della cartella.
Si costituiva la eccependo la Controparte_8 pagina 2 di 6 correttezza del proprio operato e la fondatezza del proprio credito e chiedeva di essere autorizzata a chiamare in giudizio, la ,- in persona del legale rapp.te p.t.- già Controparte_9
per essere manlevata da eventuali effetti pregiudizievoli derivanti dal presente Controparte_6 giudizio, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
In data 30.05.2017 si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_4 della domanda ed eccependo:
- Inammissibilità – Improcedibilità della domanda;
- carenza di legittimazione passiva;
- Infondatezza della domanda;
- legittimità dell'operato dell'agente della riscossione.
Con ordinanza del 30.01.2018, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2018, il Giudice, disattendeva la richiesta di sospensione della esecutività della cartella esattoriale opposta, assegnando i richiesti termini ex art. 183 comma 6, cpc e rinviava il procedimento per il prosieguo dell'udienza al 06.12.2018.
In ordine alle eccezioni sollevate dalle parti attrici statuiva:
“la comunicazione di surroga risulta inoltrata e comunque l'eventuale omissione di tale comunicazione non comporterebbe la caducazione del credito azionato;
- la surrogazione dell'ente impositore prevista ex lege è stata documentata dalla delibera di liquidazione;
- l'ente impositore si è surrogato nella posizione del creditore principale e che il preteso debito è stato garantito dai fideiussori che hanno sottoscritto una clausola di pagamento immediato “a semplice richiesta scritta”, anche in caso di opposizione del debitore principale;
- la mancata concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo emesso in favore della nel giudizio già pendente innanzi al Tribunale di Cosenza non è vincolante nel CP_6 presente giudizio, anche perché potenzialmente ricollegabile a questioni di rito;
- le contestazioni sul mutuo garantito da , dalla lettura degli atti di causa allegati, CP_1 sembrano incentrate sulla usurarietà del finanziamento affermata sulla base della sommatoria del tasso corrispettivo e del tasso di mora previsti nel contratto;
- in ogni caso viene fatto salvo il diritto alla ripetizione di somme;
- l'avviso di accertamento nel caso di specie non andava notificato non trattandosi di somme relativa a imposte o tasse;
- la cartella indica chiaramente il credito azionato e l'ente impositore;
- le altre contestazioni non minano la validità della cartella opposta;
- la cartella nei confronti del defunto risulta correttamente emessa ex art. 65 del Persona_1
D.P.R. n. 600 del 1973 e notificata presso agli eredi impersonalmente e Parte_3 collettivamente, i quali peraltro sono tenuti in solido al pagamento;
- l'accettazione dell'eredità del defunto con beneficio di inventario comporta solo Persona_1
pagina 3 di 6 il diritto del creditore di agire nei limiti dell'attivo del patrimonio ereditario separato da quello degli eredi, senza caducazione della validità della cartella di pagamento e della legittimazione passiva degli eredi”.
Depositate le memorie istruttorie non venivano formulate istanze di prova costituenda e la terza chiamata rimaneva contumace. Controparte_9
Seguivano alcuni rinvii e all'udienza del 1.06.2022 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.10.2024.
In data 17.08.2024 interveniva volontariamente nel suddetto giudizio la società
[...] in p.l.rp.t.- obbligata principale del credito sotteso all'impugnata cartella, CP_7 Contr conseguente al contratto di finanziamento assistito dalla garanzia concesso da già CP_5
, proprio ad di cui gli opponenti erano fideiussori. Controparte_6 CP_7
La società intervenuta comunicava alle parti di aver provveduto in proprio al CP_7 pagamento dell'importo portato dalla cartella impugnata, essendo stata la stessa inserita nella definizione agevolata fatta con meglio nota come CP_3 Controparte_10
“rottamazione delle cartelle”, produceva accettazione del concessionario della provincia di Salerno della Dichiarazione di adesione del 24/04/2019 prot. W-2019042401024141 per un debito residuo pari ad euro 455.491,36 alla data del 13/06/2019, diminuito ad euro 341.858,63. Produceva ricevute dell'integrale pagamento del suddetto piano.
La terza intervenuta volontariamente, , chiedeva pronunciarsi cessata la Controparte_7 materia del contendere per intervenuto pagamento da parte della stessa, del credito sotteso all'impugnata cartella di pagamento n. 10020160021737110001 come da ricevute in atti con compensazione delle spese di lite ovvero con condanna della sola al pagamento delle CP_7 stesse con liberazione degli opponenti.
Il giudizio, dopo alcuni rinvii anche per carico del ruolo, perveniva all'udienza del 04.06.2025, in occasione della quale il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i termini dell'art. 190 c.p.c.
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Preliminarmente occorre affermare la tempestività dell'intervento nel giudizio de quo della società , avvenuto in data 17.08.2024 a fronte dell'udienza di Controparte_7 precisazione delle conclusioni del 17.10.2024.
“Chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del "thema decidendum"; né tale interpretazione dell'art. 268 c.p.c. viola il principio di ragionevole durata del processo od il diritto di difesa delle parti originarie del giudizio, poiché l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già pagina 4 di 6 intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare”. (ex plurimis. Corte di cassazione, Sez. 1 -
, Ord. n. 31939 del 06/12/2019).
Orbene, in considerazione di quanto dedotto da parte intervenuta la quale documentava CP_7 la rottamazione della cartella n. 1002016002173711000 Ente Impositore Controparte_8
inserita nell'istanza di definizione agevolata carichi relativi all'ambito
[...] provinciale di Salerno presentata ad e dalla stessa accettata, Controparte_11 nonché il pagamento di n. 18 rate con decorrenza dal 31/07/2019 al 30.11.2023 mediante allegazione delle ricevute di pagamento va, preliminarmente, dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla cartella n. 1002016002173711000 per estinzione dell'obbligazione principale, la quale stante il principio di accessorietà determina il venir meno della garanzia prestata dagli odierni opponenti.
Sul punto si segnala quanto statuito dalla Corte di cassazione:
“Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia in caso di revoca del pagamento del debito principale ai sensi dell'art. 67 della legge fall.; né tale clausola può dirsi vessatoria come tuttora riferibile al rapporto principale, posto che questo non si è definitivamente estinto con un pagamento valido ed irrevocabile” (ex plurimis, Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 25361 del 17/10/2008).
Tuttavia, la domanda degli attori opponenti pur risultando, ex ante, virtualmente infondata, all'uopo precisando come le eccezioni sollevate risultassero prive di fondamento come già vagliato dal Giudice in occasione dello scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.01.2018, sotto il profilo della regolamentazione delle spese di lite va precisato quanto di seguito chiarito:
- le altre parti del giudizio non hanno, n relazione alle memorie conclusionali (nemmeno depositate), insistito per la condanna alle spese del giudizio;
- la cessata materia deriva dall'adesione al pagamento, mediante la rottamazione ex lege prevista che assolve al precipuo scopo di saldare il debito erariale e, peraltro, anche sottrarsi ad eventuali ulteriori esborsi che potrebbero derivare dalla pendenza di un giudizio all'uopo proposto, per non tacer della ratio della rottamazione stessa che partecipa anche di una funzione intrinsecamente deflattiva (ex plurimis, Corte di cassazione, ord. n. 24428/2024);
- conclusivamente, ricorrono gravi e circostanziate ragioni, anche tenuto conto della pronuncia della Corte costituzionale (sent n. 77/2018) come intervenuta nell'alveo della disposizione di cui all'art. 92 c.p.c., per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali tra tutte le parti in causa;
pagina 5 di 6 - detto principio, poi, deve applicarsi anche alla terza intervenuta, avendo la stessa rappresentato di aver estinto l'obbligazione principale sottesa alla cartella esattoriale impugnata n. 1002016002173711000, all'uopo inequivocabilmente dimostrando come la causa petendi della pretesa erariale sia venuta meno, anche per gli attori garanti e, pertanto, con il suo comportamento processuale avendo concorso alla determinazione della definizione agevolata, favorendo, per l'effetto, anche i fideiussori e, conclusivamente, la definizione del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
• dichiara la contumacia di;
Controparte_9
• dichiara cessata la materia del contendere per le ragioni di cui in parte motiva;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso, nella Camera di Consiglio del 16.12.2025
Il Giudice dott. Simone Iannone
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