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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/10/2025, n. 4212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4212 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 14893/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea RC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile di primo iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
C.F. ) in persona dell'A.d.S. FRANCO Parte_1 C.F._1
ZZ (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARAZZI C.F._2
EDOARDO attore contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
convenuta - contumace
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da atto introduttivo e da verbale d'udienza del 7/10/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 04/12/2023 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) il sig. è figlio di EZ FR e;
ii) con sentenza del Parte_1 Controparte_1
24/11/2014 (n. 10355/2014 R.G. - doc. 2) è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e disponendo, per quanto Pt_1 CP_1 rileva in questa sede, l'affido condiviso del figlio , ipovedente dalla nascita, e Pt_1
la collocazione dello stesso presso la madre nella casa coniugale sita in Coccaglio
(BS), via Vittorio Emanuele II, n. 17; iii) con atto di donazione in data 23/11/2017 per Notaio dott.ssa (doc. 3) il sig. EZ FR, esclusivo proprietario Per_1
della casa coniugale, ne ha trasferito la piena proprietà ai figli e per la Pt_1 CP_2
quota indivisa pari ad ½ ciascuno;
iv) con successivo atto di compravendita in data
23/17/2017 per Notaio dott.ssa (doc. 4), ha acquistato la Per_1 Parte_1
quota della sorella divenendo così esclusivo proprietario del bene;
v) a seguito di un ricovero della sig.ra dovuto a problematiche connesse all'assunzione di alcol, CP_1
il sig. si è dapprima trasferito della sorella e, quindi, dal 12/11/2021 Parte_1
presso la casa paterna ove ha formalmente stabilito la propria residenza (doc. 5); vi) pur non essendo più convivente con il figlio, la convenuta ha seguitato ad occupare l'immobile di Coccaglio, tanto che con diffida del 14/10/2022 il sig. Parte_1
ne ha intimato la restituzione senza tuttavia ottenere alcun riscontro (doc. 6). Avendo necessità di rientrare nella disponibilità del bene, l'attore ha quindi adito il Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi l'occupazione sine titulo da parte della sig.ra e condannarsi la stessa all'immediato rilascio dell'immobile con condanna al CP_1
ristoro del danno medio tempore patito.
Constatata la contumacia della convenuta non comparsa, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali e quindi assunta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c..
* * *
Giova anzitutto premettere che il sig. , allegando di essere esclusivo Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Coccaglio (BS), via Vittorio Emanuele II, n. 17, ha esperito un'azione personale di restituzione a fronte dell'indebita occupazione del bene da parte della madre.
Così inquadrata, la domanda appare fondata. L'attore ha, infatti, prodotto i titoli in forza dei quali ha acquisito la piena proprietà dell'immobile (doc. 3-4) e la diffida inoltrata per ottenerne la restituzione (doc. 6). pag. 2/5 Di contro parte convenuta, rimasta contumace, non ha dedotto alcun titolo in forza del quale essa seguita a detenere il bene.
In particolare, va rilevato che la sentenza di divorzio (doc. 2) non contiene alcuna statuizione circa l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra i CP_1
cui presupposti sono comunque venuti meno una volta cessata la convivenza con il figlio . Pt_1
In ogni caso si osserva che, anche volendo ritenere che la sentenza di divorzio abbia implicitamente assegnato alla convenuta la casa coniugale, tale provvedimento non risulta essere stato trascritto (doc. 3-4), di talché esso è inopponibile all'acquirente
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5900/2024).
Ciò posto, occorre distinguere quattro distinte fasi temporali: i) dal 24/11/2014 (data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio) al 23/11/2017 (data in cui è Pt_1
divenuto proprietario del bene); ii) dal 23/11/2017 al 12/11/2021 (data in cui Pt_1
si è trasferito a casa del padre – doc. 5); iii) dal 12/11/2021 al 25/10/2022 (data in cui la diffida è stata ricevuta – doc. 6); iv) dal 25/10/2022 al 28/11/2023 (data di notifica della citazione).
Ebbene, in difetto di assegnazione, può ritenersi che in relazione ai periodi sub ii) e
iii) la sig.ra abbia avuto la detenzione qualificata dell'immobile in forza di un CP_1
negozio atipico assimilabile al contratto di comodato cd. precario, con conseguente obbligo del comodatario di provvedere alla restituzione del bene a semplice richiesta e diritto del comodante ad agire mediante un'azione personale di restituzione al fine di “ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il bene” (cfr. Cass. Civ.,
n. 25052/2018; id. n. 16742/2021).
Nel caso di specie, l'attore ha intimato la restituzione del bene con diffida recapitata il 28/10/2022 sicché da quel momento la convenuta ha iniziato a detenere il bene sine titulo (periodo sub iv), di talché la domanda di restituzione va accolta.
Parimenti fondata è la domanda risarcitoria formulata dal sig. Questi, infatti, Pt_1
ha documentato la necessità di rientrare nel possesso dell'immobile al fine di portare a compimento il percorso di autonomia intrapreso in questi anni, il che, come emerso pag. 3/5 anche all'esito dell'istruttoria orale (cfr. verbale ud. 1/4/2025), gli è stato precluso dalla condotta materna che ha seguitato a occupare l'immobile nonostante la formale richiesta di restituzione (doc. 6).
Sulla scorta dei noti principi espressi da Cass. Civ. SS.UU. n. 33645/2022 (ribaditi da
Cass. Civ., n. 30984/2023): “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto”.
Sempre secondo tale orientamento il danno risarcibile può essere determinato in via equitativa tenuto conto dei valori di mercato desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (doc. 8) facendo riferimento alle caratteristiche dell'immobile (doc. 3-4)
e alla durata dell'abusiva occupazione (doc. 6).
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a versare all'attore a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione la somma di € 10.000,00 (i.e. [(72 mq * 4,00 €/mq) * 35], oltre interessi legali dal 25/10/2022 al 28/11/2023 e interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 28/11/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM
55/2024 per una causa di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accertato che la convenuta occupa sine titulo l'immobile per cui è causa a far data dal 25/10/2022, condanna la sig.ra all'immediata restituzione in Controparte_1
favore dell'attore dell'immobile sito in Coccaglio (BS), via Vittorio Emanuele II,
n. 17 (censito al Foglio 9, mapp. 68/516) libero da persone e/o cosa;
condanna parte convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore che liquida in via equitativa in € 10.000,00, oltre interessi legali dal 25/10/2022 al 28/11/2023
e interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 28/11/2023;
pag. 4/5 condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 4.659,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€
602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 07/10/2025.
Il giudice
Andrea RC
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 14893/2023
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea RC ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- ex art. 281 sexies c.p.c. - nella causa civile di primo iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
C.F. ) in persona dell'A.d.S. FRANCO Parte_1 C.F._1
ZZ (C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. MARAZZI C.F._2
EDOARDO attore contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
convenuta - contumace
CONCLUSIONI: la parte costituita ha concluso come da atto introduttivo e da verbale d'udienza del 7/10/2025, conclusioni da intendersi qui ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in data 04/12/2023 parte attrice ha dedotto quanto segue: i) il sig. è figlio di EZ FR e;
ii) con sentenza del Parte_1 Controparte_1
24/11/2014 (n. 10355/2014 R.G. - doc. 2) è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri e disponendo, per quanto Pt_1 CP_1 rileva in questa sede, l'affido condiviso del figlio , ipovedente dalla nascita, e Pt_1
la collocazione dello stesso presso la madre nella casa coniugale sita in Coccaglio
(BS), via Vittorio Emanuele II, n. 17; iii) con atto di donazione in data 23/11/2017 per Notaio dott.ssa (doc. 3) il sig. EZ FR, esclusivo proprietario Per_1
della casa coniugale, ne ha trasferito la piena proprietà ai figli e per la Pt_1 CP_2
quota indivisa pari ad ½ ciascuno;
iv) con successivo atto di compravendita in data
23/17/2017 per Notaio dott.ssa (doc. 4), ha acquistato la Per_1 Parte_1
quota della sorella divenendo così esclusivo proprietario del bene;
v) a seguito di un ricovero della sig.ra dovuto a problematiche connesse all'assunzione di alcol, CP_1
il sig. si è dapprima trasferito della sorella e, quindi, dal 12/11/2021 Parte_1
presso la casa paterna ove ha formalmente stabilito la propria residenza (doc. 5); vi) pur non essendo più convivente con il figlio, la convenuta ha seguitato ad occupare l'immobile di Coccaglio, tanto che con diffida del 14/10/2022 il sig. Parte_1
ne ha intimato la restituzione senza tuttavia ottenere alcun riscontro (doc. 6). Avendo necessità di rientrare nella disponibilità del bene, l'attore ha quindi adito il Tribunale chiedendo accertarsi e dichiararsi l'occupazione sine titulo da parte della sig.ra e condannarsi la stessa all'immediato rilascio dell'immobile con condanna al CP_1
ristoro del danno medio tempore patito.
Constatata la contumacia della convenuta non comparsa, la causa è stata istruita mediante l'assunzione delle prove orali e quindi assunta in decisione ai sensi dell'art. 281-sexies u.c. c.p.c..
* * *
Giova anzitutto premettere che il sig. , allegando di essere esclusivo Parte_1
proprietario dell'immobile sito in Coccaglio (BS), via Vittorio Emanuele II, n. 17, ha esperito un'azione personale di restituzione a fronte dell'indebita occupazione del bene da parte della madre.
Così inquadrata, la domanda appare fondata. L'attore ha, infatti, prodotto i titoli in forza dei quali ha acquisito la piena proprietà dell'immobile (doc. 3-4) e la diffida inoltrata per ottenerne la restituzione (doc. 6). pag. 2/5 Di contro parte convenuta, rimasta contumace, non ha dedotto alcun titolo in forza del quale essa seguita a detenere il bene.
In particolare, va rilevato che la sentenza di divorzio (doc. 2) non contiene alcuna statuizione circa l'assegnazione della casa coniugale in favore della sig.ra i CP_1
cui presupposti sono comunque venuti meno una volta cessata la convivenza con il figlio . Pt_1
In ogni caso si osserva che, anche volendo ritenere che la sentenza di divorzio abbia implicitamente assegnato alla convenuta la casa coniugale, tale provvedimento non risulta essere stato trascritto (doc. 3-4), di talché esso è inopponibile all'acquirente
(cfr. ex multis Cass. Civ. n. 5900/2024).
Ciò posto, occorre distinguere quattro distinte fasi temporali: i) dal 24/11/2014 (data in cui è stata pronunciata la sentenza di divorzio) al 23/11/2017 (data in cui è Pt_1
divenuto proprietario del bene); ii) dal 23/11/2017 al 12/11/2021 (data in cui Pt_1
si è trasferito a casa del padre – doc. 5); iii) dal 12/11/2021 al 25/10/2022 (data in cui la diffida è stata ricevuta – doc. 6); iv) dal 25/10/2022 al 28/11/2023 (data di notifica della citazione).
Ebbene, in difetto di assegnazione, può ritenersi che in relazione ai periodi sub ii) e
iii) la sig.ra abbia avuto la detenzione qualificata dell'immobile in forza di un CP_1
negozio atipico assimilabile al contratto di comodato cd. precario, con conseguente obbligo del comodatario di provvedere alla restituzione del bene a semplice richiesta e diritto del comodante ad agire mediante un'azione personale di restituzione al fine di “ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire il bene” (cfr. Cass. Civ.,
n. 25052/2018; id. n. 16742/2021).
Nel caso di specie, l'attore ha intimato la restituzione del bene con diffida recapitata il 28/10/2022 sicché da quel momento la convenuta ha iniziato a detenere il bene sine titulo (periodo sub iv), di talché la domanda di restituzione va accolta.
Parimenti fondata è la domanda risarcitoria formulata dal sig. Questi, infatti, Pt_1
ha documentato la necessità di rientrare nel possesso dell'immobile al fine di portare a compimento il percorso di autonomia intrapreso in questi anni, il che, come emerso pag. 3/5 anche all'esito dell'istruttoria orale (cfr. verbale ud. 1/4/2025), gli è stato precluso dalla condotta materna che ha seguitato a occupare l'immobile nonostante la formale richiesta di restituzione (doc. 6).
Sulla scorta dei noti principi espressi da Cass. Civ. SS.UU. n. 33645/2022 (ribaditi da
Cass. Civ., n. 30984/2023): “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto”.
Sempre secondo tale orientamento il danno risarcibile può essere determinato in via equitativa tenuto conto dei valori di mercato desunti dalla banca dati delle quotazioni immobiliari (doc. 8) facendo riferimento alle caratteristiche dell'immobile (doc. 3-4)
e alla durata dell'abusiva occupazione (doc. 6).
Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a versare all'attore a titolo di risarcimento del danno da illegittima occupazione la somma di € 10.000,00 (i.e. [(72 mq * 4,00 €/mq) * 35], oltre interessi legali dal 25/10/2022 al 28/11/2023 e interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 28/11/2023.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo sulla base del DM
55/2024 per una causa di valore indeterminato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
accertato che la convenuta occupa sine titulo l'immobile per cui è causa a far data dal 25/10/2022, condanna la sig.ra all'immediata restituzione in Controparte_1
favore dell'attore dell'immobile sito in Coccaglio (BS), via Vittorio Emanuele II,
n. 17 (censito al Foglio 9, mapp. 68/516) libero da persone e/o cosa;
condanna parte convenuta al risarcimento del danno patito dall'attore che liquida in via equitativa in € 10.000,00, oltre interessi legali dal 25/10/2022 al 28/11/2023
e interessi al saggio ex art. 1284, comma 4, c.c. dal 28/11/2023;
pag. 4/5 condanna parte convenuta al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese processuali, che liquida in € 4.659,00 (di cui € 1.701,00 per la fase di studio;
€
602,00 per la fase introduttiva;
€ 903,00 per la fase istruttoria;
€ 1.453,00 per la fase decisionale), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 07/10/2025.
Il giudice
Andrea RC
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