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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel.
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3090/23 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv. L. M. Arzillo e R. Pollano
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. C. Siciliani
APPELLATA
In fatto e diritto
Con ricorso il Sig. impugnava, dinanzi al Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere – Pt_1
Sezione Lavoro e Previdenza, l'intimazione di pagamento n. 068 2018 9026661777 000 e per essa la sottesa cartella n. 06820100491896960000 lamentando principalmente la prescrizione quinquennale dei crediti incorporati.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. Controparte_1
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, a conclusione del procedimento incardinato al
N.R.G. 8911/2018, emetteva in data 27.10.2023 la sentenza N. 2070/2023 con la quale accoglieva il ricorso sostenendo nella sostanza l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Avverso la sentenza de qua il ricorrente proponeva appello con ricorso depositato il 13.12.2023 presso la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro impugnando quella parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice disponeva la compensazione delle spese di lite.
L' , costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1 All'odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
*****
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio relative al primo grado si evidenzia che il c.p.c all'art. 91 stabilisce: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92 c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale. Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 con conseguente riviviscenza della disciplina del 2009.
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. è ravvisabile nella causa decisa con la Sentenza n.
2070/2023, infatti, unico soccombente risulta essere l'ente della riscossione, né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni, tanto che il giudice di prime cure nella motivazione parla di spese compensate “in ragione della natura della decisione che accerta la non debenza delle somme per intervenuta prescrizione”.
Nessuna reale spiegazione, quindi, del motivo per cui decide di compensare le spese di lite ma solo una ripetizione del motivo per il quale veniva impugnata l'intimazione e vinto il giudizio. Stando così le cose, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare la parte soccombente alla refusione delle spese legali. Infatti, anche secondo la Suprema Corte risulta essere nulla la sentenza con la quale il giudice decide di compensare le spese di giudizio motivando la scelta con generici riferimenti “alla natura della controversia”, “qualità delle parti” e “peculiarità della vicenda”. Il codice di procedura civile, dopo gli ultimi ritocchi, prevede che la compensazione delle spese legali al termine della causa può avvenire solo per motivi eccezionali e cioè in caso di: soccombenza reciproca;
se la questione trattata è di assoluta novità; se muta la giurisprudenza rispetto alle questioni principali della causa.
Vanno, pertanto, riconosciute in favore dell'appellante che, liquidate nei minimi per la serialità della controversia e tenuto conto dell'assenza della fase di trattazione, in applicazione delle vigenti tabelle forensi risultano essere pari a euro 1865,00 (euro 465 per la fase di studio, euro 389,00, euro 1011 per la fase decisionale), tenuto conto del valore della causa (euro 5581,00).
Inammissibile, ancora prima che infondata, è la domanda risarcitoria per lite temeraria siccome formulata solo in sede di gravame.
L'appello va, indi, accolto nei limiti che precedono.
Considerato il parziale accoglimento del gravame le spese del presente grado vanno interamente compensate tra le parti in causa.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per lo effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 1865,00 da attribuire
[...]
ai procuratori per dichiarato anticipo;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere rel.
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza del 5.03.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3090/23 R.G.
TRA rappresentato e difeso dagli avv. L. M. Arzillo e R. Pollano
Parte_1
APPELLANTE
E in persona del legale rappresentante p.t. – Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. C. Siciliani
APPELLATA
In fatto e diritto
Con ricorso il Sig. impugnava, dinanzi al Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere – Pt_1
Sezione Lavoro e Previdenza, l'intimazione di pagamento n. 068 2018 9026661777 000 e per essa la sottesa cartella n. 06820100491896960000 lamentando principalmente la prescrizione quinquennale dei crediti incorporati.
L' si costituiva in giudizio resistendo al ricorso. Controparte_1
Il Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere, a conclusione del procedimento incardinato al
N.R.G. 8911/2018, emetteva in data 27.10.2023 la sentenza N. 2070/2023 con la quale accoglieva il ricorso sostenendo nella sostanza l'intervenuta prescrizione dei crediti sottesi.
Avverso la sentenza de qua il ricorrente proponeva appello con ricorso depositato il 13.12.2023 presso la Corte di Appello di Napoli – Sezione Lavoro impugnando quella parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice disponeva la compensazione delle spese di lite.
L' , costituitasi in giudizio, ha resistito al gravame, chiedendone il rigetto. Controparte_1 All'odierna udienza questa Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
*****
L'appello è parzialmente fondato e meritevole di accoglimento.
In ordine alla compensazione delle spese di giudizio relative al primo grado si evidenzia che il c.p.c all'art. 91 stabilisce: “Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa”. Tale articolo prevede il c.d. principio della soccombenza, principio mitigato dal successivo art. 92 c.p.c. che al secondo comma oggi, così come modificato, prevede: “Se vi è soccombenza reciproca, ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. La soccombenza reciproca si verifica quando vengono rigettate sia la domanda principale che quella riconvenzionale oppure nell'ipotesi in cui vengono accolte solo alcune delle domande (proposte da un'unica parte) o alcuni capi dell'unica domanda proposta (c.d. soccombenza parziale). In tale ultimo caso il giudice di merito decide, in virtù di una valutazione insindacabile in sede di legittimità, quale delle parti deve essere condannata alle spese e se ed in quale misura debba farsi luogo a compensazione parziale. Il secondo comma è stato prima aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 18 giugno 2009, n. 69 con la quale i "giusti motivi" della precedente formulazione sono stati sostituiti dalle "gravi ed eccezionali ragioni", che hanno un significato più restrittivo, qualificando così la compensazione come evento eccezionale. Oggi il comma è stato nuovamente riformato ad opera del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, ed i casi di compensazione delle spese di giudizio sono stati ulteriormente ridotti e limitati al caso della soccombenza reciproca, ovvero al caso della assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza.
La disposizione de qua è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/2018 con conseguente riviviscenza della disciplina del 2009.
Le riforme che si sono succedute nel tempo mostrano con chiarezza la volontà del legislatore di limitare e comprimere la discrezionalità del giudice in merito alla liquidazione delle spese processuali, il Giudice, infatti, ove non ricorrano i presupposti per la compensazione, deve applicare il principio della soccombenza, condannando la parte soccombente al pagamento delle spese legali.
Nessuno dei presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. è ravvisabile nella causa decisa con la Sentenza n.
2070/2023, infatti, unico soccombente risulta essere l'ente della riscossione, né nel caso di specie possono essere ravvisati elementi di novità, ovvero gravi ed eccezionali ragioni, tanto che il giudice di prime cure nella motivazione parla di spese compensate “in ragione della natura della decisione che accerta la non debenza delle somme per intervenuta prescrizione”.
Nessuna reale spiegazione, quindi, del motivo per cui decide di compensare le spese di lite ma solo una ripetizione del motivo per il quale veniva impugnata l'intimazione e vinto il giudizio. Stando così le cose, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare la parte soccombente alla refusione delle spese legali. Infatti, anche secondo la Suprema Corte risulta essere nulla la sentenza con la quale il giudice decide di compensare le spese di giudizio motivando la scelta con generici riferimenti “alla natura della controversia”, “qualità delle parti” e “peculiarità della vicenda”. Il codice di procedura civile, dopo gli ultimi ritocchi, prevede che la compensazione delle spese legali al termine della causa può avvenire solo per motivi eccezionali e cioè in caso di: soccombenza reciproca;
se la questione trattata è di assoluta novità; se muta la giurisprudenza rispetto alle questioni principali della causa.
Vanno, pertanto, riconosciute in favore dell'appellante che, liquidate nei minimi per la serialità della controversia e tenuto conto dell'assenza della fase di trattazione, in applicazione delle vigenti tabelle forensi risultano essere pari a euro 1865,00 (euro 465 per la fase di studio, euro 389,00, euro 1011 per la fase decisionale), tenuto conto del valore della causa (euro 5581,00).
Inammissibile, ancora prima che infondata, è la domanda risarcitoria per lite temeraria siccome formulata solo in sede di gravame.
L'appello va, indi, accolto nei limiti che precedono.
Considerato il parziale accoglimento del gravame le spese del presente grado vanno interamente compensate tra le parti in causa.
PQM
La Corte così provvede: accoglie l'appello per quanto di ragione e, per lo effetto, condanna l' Controparte_1
al pagamento delle spese di lite del primo grado che liquida in euro 1865,00 da attribuire
[...]
ai procuratori per dichiarato anticipo;
compensa le spese del presente grado di giudizio.
Il Consigliere est.
Dott. Maria Chiodi
Il Presidente dott. Gennaro Iacone