Articolo 1 della Legge 24 febbraio 1956, n. 107
Articolo 2
Versione
30 marzo 1956
Art. 1.
Il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato a predisporre una Mostra di prodotti italiani da effettuarsi a Citta' del Messico nel secondo semestre dell'anno 1956 o nel primo semestre dell'anno 1957. Per la relativa esecuzione, il predetto Ministero potra' avvalersi dell'Istituto nazionale per il commercio estero e delle Associazioni di categoria interessate.
A tale scopo, potra' stipulare apposite convenzioni con gli Enti all'uopo incaricati.
Entrata in vigore il 30 marzo 1956
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