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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/07/2025, n. 3642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3642 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 13565/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13565 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2
Parte_3 minorenne 3 Controparte_1
[...]
4 Controparte_2
5
Controparte_3 minorenne 6 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 26.09.2023
1. nata a [...] – SP (BRASILE), il 26.06.1973, Parte_1 CPF , residente in [...]de Botucatu, n. 1991, app. 54, CEP 03317-001, C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto del figlio minorenne:
2. nato a [...] – SP (BRASILE), il 12.06.2010, CPF Parte_3
, residente in [...]de Botucatu, n. 1991, app. 54, CEP , Vila C.F._2 P.IVA_1 Gomes Cardim, São Paulo – SP (BRASILE);
3. , nata a [...] – SP Controparte_1 (BRASILE), il 18.06.1996, CPF , residente in [...]de Campos, n. 268, app. C.F._3 412, torre 1, Mooca – São Paulo – SP (BRASILE);
4. , nata a [...] – SP (BRASILE), il 16.03.1968, Controparte_2 CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP , Perdizes, C.F._4 P.IVA_2 São Paulo – SP (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto della figlia minorenne:
5. , nata a [...] – SP (BRASILE), il Controparte_3
09.06.2008, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP n. 05016- C.F._5
010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE);
6. , nata a [...] – SP (BRASILE), il Persona_1 15.10.2004, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP 05016- C.F._6 010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE).
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE E DICHIARARE che gli odierni ricorrenti:
nata a [...] – SP (BRASILE), il 26.06.1973, Parte_1 CPF , residente in [...]de Botucatu, n, 1991, app. 54, CEP 03317-001, C.F._1 Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto del figlio minorenne: nato a [...] – SP (BRASILE), il Parte_3 12.06.2010, CPF , residente in [...]de Botucatu, n. 1991, app. 54, CEP C.F._2
, Vila Gomes Cardim, São Paulo – SP (BRASILE); P.IVA_3
, nata a [...] – SP Controparte_1 (BRASILE), il 18.06.1996, CPF , residente in [...]de Campos, n. 268, app. C.F._3 412, torre 1, Mooca – São Paulo – SP (BRASILE);
, nata a [...] – SP (BRASILE), il 16.03.1968, Controparte_2 CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP , Perdizes, C.F._4 P.IVA_2 São Paulo – SP (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto della figlia minorenne:
, nata a [...] – SP (BRASILE), il Controparte_3
09.06.2008, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP n. 05016- C.F._5
010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE);
, nata a [...] – SP (BRASILE), il Persona_1 15.10.2004, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP 05016- C.F._7 010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE); TUTTI come nei certificati e nelle procure meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati, in quanto discendenti di un cittadino italiano, hanno diritto all'attribuzione della cittadinanza italiana per nascita. E, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle dovute annotazioni. Con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto.
Dott. Giovanni Calasso 2
Col favore delle spese della causa da liquidarsi tenendo conto degli aumenti di cui al D.M. 37/2018 per l'inserimento di collegamenti ipertestuali.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il giorno 07.12.1850 ad Adria Persona_2 (RO), figlio di (di e di il Persona_3 Per_4 Persona_5 quale contraeva matrimonio con il giorno 01.07.1877 e decedeva il 14.02.1939. Persona_6 In data 16.10.1893, in São João do Capivary – SP (BRASILE), nasceva , figlio Persona_7 di che contraeva matrimonio con il 23.01.1915. Dall'unione Persona_8 Per_1 Per_9 nascevano:
• in data 18.02.1931, a Villa Rezende, Piracicaba – SP (BRASILE), Persona_10 che contraeva matrimonio con il 18.06.1955 e dall'unione nasceva: CP_5
➢ In data 22.04.1956, nel V° sub distretto Santa Efigenia della capitale S.Paulo Per_1
– SP (BRASILE), , figlia di Parte_4
e di , che contraeva matrimonio con
[...] Persona_11 [...]
, il giorno 02.09.1982 per poi separarsi. Dall'unione nasceva: Persona_12
✓ In data 26.06.1973, nel V° sub distretto Santa Efigenia della capitale S. Paulo– SP (BRASILE), che Parte_1 contraeva matrimonio con il Persona_13 14.02.2008 e dall'unione suddetta nasceva:
❖ In data 12.06.2010, nel XVII° sub distretto della capitale dello Stato di São Paulo – SP (BRASILE),
[...]
Parte_3
Dall'unione di e nasceva: Parte_4 Parte_5
✓ In data 18.06.1996, nel IX° sotto distretto – Vila Mariana, circoscrizione del capoluogo di São Paulo – SP (BRASILE),
, che contraeva Controparte_1 matrimonio con il giorno 04.03.2023 Persona_14
• In data 18.08.1940, a São Paulo – SP (BRASILE), , figlio di Parte_6 [...]
e di che contraeva matrimonio con , Per_7 Persona_15 Persona_16 il giorno 11.01.1966 . Dall'unione nasceva:
➢ In data 16.03.1968, nel XVII° distretto Bela Vista, São Paulo – SP (BRASILE), , figlia di Controparte_2 Parte_6 e di , in vita e nubile. Dall'unione nasceva: Persona_17
✓ in data 15.10.2004 Persona_1
➢ Dall'unione di e di , Parte_7 Controparte_2 nasceva:
✓ In data 09.06.2008, a Bela Vista, São Paulo – SP (BRASILE),
, Controparte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stesso ha preso visione
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_2 nato il giorno 07.12.1850 ad Adria (RO) il 7.5.1863, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866. 1866, non 1861 come per il Lazio) Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il giorno Persona_2
07.12.1850 ad Adria (RO).
Dott. Giovanni Calasso 4
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 08.07.2025 IL GOP Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
Dott. Giovanni Calasso 6
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 13565 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 Parte_1 Parte_2
2
Parte_3 minorenne 3 Controparte_1
[...]
4 Controparte_2
5
Controparte_3 minorenne 6 Persona_1
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 26.09.2023
1. nata a [...] – SP (BRASILE), il 26.06.1973, Parte_1 CPF , residente in [...]de Botucatu, n. 1991, app. 54, CEP 03317-001, C.F._1
Dott. Giovanni Calasso 1
Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto del figlio minorenne:
2. nato a [...] – SP (BRASILE), il 12.06.2010, CPF Parte_3
, residente in [...]de Botucatu, n. 1991, app. 54, CEP , Vila C.F._2 P.IVA_1 Gomes Cardim, São Paulo – SP (BRASILE);
3. , nata a [...] – SP Controparte_1 (BRASILE), il 18.06.1996, CPF , residente in [...]de Campos, n. 268, app. C.F._3 412, torre 1, Mooca – São Paulo – SP (BRASILE);
4. , nata a [...] – SP (BRASILE), il 16.03.1968, Controparte_2 CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP , Perdizes, C.F._4 P.IVA_2 São Paulo – SP (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto della figlia minorenne:
5. , nata a [...] – SP (BRASILE), il Controparte_3
09.06.2008, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP n. 05016- C.F._5
010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE);
6. , nata a [...] – SP (BRASILE), il Persona_1 15.10.2004, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP 05016- C.F._6 010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE).
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
ACCERTARE E DICHIARARE che gli odierni ricorrenti:
nata a [...] – SP (BRASILE), il 26.06.1973, Parte_1 CPF , residente in [...]de Botucatu, n, 1991, app. 54, CEP 03317-001, C.F._1 Vila Gomes Cardim – São Paulo – SP – (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto del figlio minorenne: nato a [...] – SP (BRASILE), il Parte_3 12.06.2010, CPF , residente in [...]de Botucatu, n. 1991, app. 54, CEP C.F._2
, Vila Gomes Cardim, São Paulo – SP (BRASILE); P.IVA_3
, nata a [...] – SP Controparte_1 (BRASILE), il 18.06.1996, CPF , residente in [...]de Campos, n. 268, app. C.F._3 412, torre 1, Mooca – São Paulo – SP (BRASILE);
, nata a [...] – SP (BRASILE), il 16.03.1968, Controparte_2 CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP , Perdizes, C.F._4 P.IVA_2 São Paulo – SP (BRASILE), in proprio ed in nome e per conto della figlia minorenne:
, nata a [...] – SP (BRASILE), il Controparte_3
09.06.2008, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP n. 05016- C.F._5
010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE);
, nata a [...] – SP (BRASILE), il Persona_1 15.10.2004, CPF , residente in [...], n. 370, app. 101, CEP 05016- C.F._7 010, Perdizes, São Paulo – SP (BRASILE); TUTTI come nei certificati e nelle procure meglio generalizzati, rappresentati, difesi e domiciliati, in quanto discendenti di un cittadino italiano, hanno diritto all'attribuzione della cittadinanza italiana per nascita. E, per l'effetto, ordinare, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere alle dovute annotazioni. Con ogni conseguente e necessaria statuizione per la concreta attuazione di tale diritto.
Dott. Giovanni Calasso 2
Col favore delle spese della causa da liquidarsi tenendo conto degli aumenti di cui al D.M. 37/2018 per l'inserimento di collegamenti ipertestuali.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano , nato il giorno 07.12.1850 ad Adria Persona_2 (RO), figlio di (di e di il Persona_3 Per_4 Persona_5 quale contraeva matrimonio con il giorno 01.07.1877 e decedeva il 14.02.1939. Persona_6 In data 16.10.1893, in São João do Capivary – SP (BRASILE), nasceva , figlio Persona_7 di che contraeva matrimonio con il 23.01.1915. Dall'unione Persona_8 Per_1 Per_9 nascevano:
• in data 18.02.1931, a Villa Rezende, Piracicaba – SP (BRASILE), Persona_10 che contraeva matrimonio con il 18.06.1955 e dall'unione nasceva: CP_5
➢ In data 22.04.1956, nel V° sub distretto Santa Efigenia della capitale S.Paulo Per_1
– SP (BRASILE), , figlia di Parte_4
e di , che contraeva matrimonio con
[...] Persona_11 [...]
, il giorno 02.09.1982 per poi separarsi. Dall'unione nasceva: Persona_12
✓ In data 26.06.1973, nel V° sub distretto Santa Efigenia della capitale S. Paulo– SP (BRASILE), che Parte_1 contraeva matrimonio con il Persona_13 14.02.2008 e dall'unione suddetta nasceva:
❖ In data 12.06.2010, nel XVII° sub distretto della capitale dello Stato di São Paulo – SP (BRASILE),
[...]
Parte_3
Dall'unione di e nasceva: Parte_4 Parte_5
✓ In data 18.06.1996, nel IX° sotto distretto – Vila Mariana, circoscrizione del capoluogo di São Paulo – SP (BRASILE),
, che contraeva Controparte_1 matrimonio con il giorno 04.03.2023 Persona_14
• In data 18.08.1940, a São Paulo – SP (BRASILE), , figlio di Parte_6 [...]
e di che contraeva matrimonio con , Per_7 Persona_15 Persona_16 il giorno 11.01.1966 . Dall'unione nasceva:
➢ In data 16.03.1968, nel XVII° distretto Bela Vista, São Paulo – SP (BRASILE), , figlia di Controparte_2 Parte_6 e di , in vita e nubile. Dall'unione nasceva: Persona_17
✓ in data 15.10.2004 Persona_1
➢ Dall'unione di e di , Parte_7 Controparte_2 nasceva:
✓ In data 09.06.2008, a Bela Vista, São Paulo – SP (BRASILE),
, Controparte_3
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
Dott. Giovanni Calasso 3
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge;
III Al Procuratore della Repubblica di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento. Lo stesso ha preso visione
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , Persona_2 nato il giorno 07.12.1850 ad Adria (RO) il 7.5.1863, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866. 1866, non 1861 come per il Lazio) Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
E' provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , i ricorrenti avrebbero dovuto limitarsi a Controparte_4 chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano , nato il giorno Persona_2
07.12.1850 ad Adria (RO).
Dott. Giovanni Calasso 4
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta della ricorrente si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III). compensa le spese di lite. Lecce-Venezia, 08.07.2025 IL GOP Dott. Giovanni Calasso
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