Art. 5.
Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. puo' essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali puo' essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.
La concessione e' disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.
Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. puo' essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali puo' essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.
La concessione e' disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.