Articolo 5 della Legge 7 febbraio 1961, n. 59
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 marzo 1961
Art. 5.
Sono autostrade le vie di comunicazione esclusivamente riservate al transito selezionato, di norma a pagamento, degli autoveicoli e dei motoveicoli, prive di attraversamenti a raso o comunque non custoditi, le quali siano riconosciute come tali con decreto del Ministro per i lavori pubblici.
La costruzione di nuove autostrade, quando non vi provveda direttamente l'A.N.A.S. puo' essere concessa ad Enti pubblici o a privati, ai quali puo' essere anche concessa la gestione per un periodo di tempo da stabilirsi.
La concessione e' disposta mediante decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro; con lo stesso decreto viene approvata, sentiti il Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio di Stato, la convenzione che regola la concessione.
Entrata in vigore il 22 marzo 1961
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