TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 08/07/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1353/2023 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 27 giugno
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Giampiero Seccia e presso il suo indirizzo pec elettivamente domiciliato Email_1
- attore -
contro
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura speciale del 1° febbraio 2023 (Rep. 57.501- Racc. 26864) per notaio dr. di Milano, la mandataria (C.F. e P.I. Persona_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione P.IVA_2
e risposta, dall'avv. Giuseppe Abenavoli e presso il suo studio in Napoli piazza Piedigrotta
n. 9 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Pagina 1 di 10 Oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
Causa iscritta a ruolo il 4 luglio 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, che il presupposto inespresso dell'apertura di credito sul c/c n. 984 conclusa il 28/11/2014 era l'esecuzione da parte della banca concedente dell'ordine di vendita di n. 2130 azioni della già registrata in CP_3 data 19/12/2013 e poi revocata dalla medesima banca in data 24/12/2013;
-accertare e dichiarare che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni;
-dichiarare e accertare, per i motivi suesposti, l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154;
-per l'effetto, accertare l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto
-accertare e dichiarare che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni;
-dichiarare e accertare, per i motivi suesposti, l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154;
- per l'effetto, accertare l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto n.
1528154;
-sotto altro profilo, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la funzione compensativa del contratto di credito de quo e, per, l'effetto dichiarare l'inesistenza del credito registrato sul conto n. 1528154;
Pagina 2 di 10 -in subordine, dichiarare ed accertare la nullità/illiceità del negozio complesso concluso tra le parti e del rapporto scaturitone con la concessione dello scoperto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare inesistente il credito ceduto alla convenuta;
in rango istruttorio, si chiede ammettersi prova orale con il dott. e con Controparte_4 il Dott. sulle circostanze allegate nell'atto di citazione e su quelle Testimone_1 indicate alla pag. 3 del presente atto ai punti a-b-c”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO
-perché il Giudice accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva dell'esponente in virtù del combinato disposto tra gli artt. 1 comma 2 DM 22.02.2018 e 3, comma 1, lett. b e c DL
25 giugno 2017, n. 99, essendo legittimata per le motivazioni di cui innanzi la
[...]
Controparte_5
NEL MERITO
- perché rigetti l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte
- con vittoria di spese secondo la vigente normativa.
Salvo ogni diritto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato Parte_1 avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Controparte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
[...]
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis
-accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, che lo scoperto di conto concesso sul c/c
n. 984 aveva natura fiduciaria comprendente la funzione compensativa con il credito dell'attore costituito dal mancato pagamento sul conto n. 2589 del prezzo della vendita delle azioni della pari ad € 187.480,00 eseguita il 19/12/2013; CP_3
Pagina 3 di 10 -dichiarare e accertare, per i motivi suesposti, l'inadempimento della cedente CP_3 dell'obbligo di vendere n. 3000 e/o 2130 azioni della intestate all'attore; CP_3
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, non apposto il termine/condizione sospensiva cui era subordinato il predetto accordo di compensazione;
-dichiarare e accertare, per i motivi esposti nelle premesse, l'intervenuta compensazione del suddetto credito dell'attore con quello della cedente e, per l'effetto, dichiarare CP_3 inesistente e/o inesigibile il credito preteso dalla convenuta di € 360.615,55;
-sotto altro profilo, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità/illiceità del negozio complesso concluso tra le parti e del rapporto scaturitone con la concessione dello scoperto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare inesigibile la pretesa pecuniaria della convenuta;
-in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per difetto di forma scritta e, per l'effetto, dichiarare dovuto alla banca la sola somma di € 200.000,00.
In rango istruttorio, si chiede ammettersi prova orale con il dott. e con Controparte_4 il Dott. sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “è vero Testimone_1 che”: a) il presupposto inespresso del contratto di scoperto di conto concesso sul c/c n.
984 all'attore era l'illecita revoca della vendita del 19/12/2013 dei titoli azionari della
BPOVC intestati all'attore ed il conseguente mancato accredito sul conto n. 2589 intestato all'attore della somma di € 187.480,00; b) lo scoperto di conto corrente concesso sul conto
n 984 aveva la funzione di compensare il credito dell'attore costituito dall'omesso accredito della somma di € 187.480,00 sul conto n. 2589; c) l'effetto compensativo dello scoperto di conto è stato subordinato all'obbligo della di eseguire l'ordine di vendita di n. CP_3
3000 e/o 2130 azioni della medesima banca intestate all'attore; d) lo scoperto di conto corrente è stato concesso a tasso zero e/o senza costi per il correntista;
e) la funzione compensativa del contratto di credito bancario non è stata dichiarata nel negozio per celare il presupposto illecito del rapporto concluso ovvero la sottrazione della somma di €
187.480,00 sul c/c n. 2589 intestato all'attore . Si chiede, altresì, ammettersi prova orale con i testi e sulle seguenti circostanze precedute dalla Testimone_2 Testimone_3 locuzione “è vero che”: a) prima della cessione del rapporto de quo l'attore aveva
Pagina 4 di 10 contestato l'inesistenza e l'illegalità dell'esposizione debitoria registrata sul conto n. 984;
b) prima della cessione del rapporto di conto corrente n. 984 erano state svolte trattative per la soluzione della lite de qua. Si chiede, infine, si opus sit, disporsi una C.T.U. tecnico contabile diretta a ricalcolare i saldi del conto n. 984 dall'accensione al passaggio in sofferenza giusta eliminazione degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni, delle spese e degli effetti economici della capitalizzazione infrannuale degli oneri passivi addebitati in conto corrente. Si formula, infine, espressa riserva di integrare, modificare i fatti enarrati e/o articolare ulteriori mezzi istruttori all'esito della costituzione della convenuta ai sensi e in forza dell'art. 171 ter cpc”.
1.2 Si è costituita la convenuta e, per essa, Controparte_1 la mandataria (di seguito solo convenuta o , Controparte_2 CP_1 formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO
-perché il Giudice accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva dell'esponente in virtù del combinato disposto tra gli artt. 1 comma 2 DM 22.02.2018 e 3, comma 1, lett. b e c DL
25 giugno 2017, n. 99, essendo legittimata per le motivazioni di cui innanzi la
[...]
Controparte_5
NEL MERITO
- perché rigetti l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte
-con vittoria di spese secondo la vigente normativa”.
1.3 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande attoree vanno respinte.
Appare, anzitutto, utile evidenziare che nella citazione introduttiva del presente giudizio ha dedotto: Parte_1
Pagina 5 di 10 - che, unitamente a tale , era titolare, presso la filiale di San Vito al Persona_2
Tagliamento di (di seguito solo del conto deposito titoli Controparte_5 CP_6
n. 7003993 (acceso il 9 marzo 2000) e del collegato conto corrente “di regolamento” n.
2589;
- che il 10 ottobre 2013, tramite il consulente della banca dr. , aveva Controparte_4 ordinato a di vendere 3000 azioni della stessa caricate sul predetto conto CP_6 CP_6 deposito n. 7003993, operazione che era stata eseguita il 19 dicembre 2013 con accredito sul conto corrente n. 2589 della somma di € 187.480,00;
- che il 24 dicembre 2013 l'intermediario di aveva unilateralmente revocato detta CP_6 operazione di vendita, caricando nuovamente le azioni sul conto deposito titoli n. 7003993, senza contabilizzare l'accredito di € 187.48000 sul conto n. 2589;
- che il consulente dr. aveva motivato la revoca di siffatta vendita di azioni e la CP_4 conseguente sottrazione della disponibilità sul conto n. 2589 della somma di € 187.480,00 sul presupposto che tale operazione sarebbe stata eseguita dopo l'approvazione del bilancio 2013;
- che, una volta approvato il bilancio, egli il 15 luglio 2014 aveva nuovamente chiesto la vendita delle azioni sia pure limitandola, su espressa indicazione del dr. , al CP_6 CP_4 minor numero di 2130 azioni;
- che il 15 novembre 2014 il dr. aveva di nuovo chiesto la sospensione della CP_4 vendita, garantendo la “salvaguardia della cronologia acquisita da tale operazione”, in attesa dell'approvazione del bilancio 2014;
- che, al fine di risarcirgli l'illecita sottrazione della somma di € 187.480,00, il dr. ed il CP_4 suo diretto superiore dr. gli avevano proposto l'accensione del conto Testimone_1 corrente n. 984, autorizzandolo a disporre dello scoperto della somma di € 200.000,00 a costo zero e subordinando l'effetto compensativo all'incasso della vendita di 3000 e/o di
2130 azioni d egli intestate;
CP_6
- che il 28 novembre 2014 era stato, quindi, aperto con saldo zero il conto corrente n. 984, sul quale subito dopo erano state autorizzate due operazioni passive dell'importo complessivo di € 199.999,00; più precisamente il 1° dicembre 2014 era stato annotato in
Pagina 6 di 10 c/c il movimento dare di € 70.000,00 in favore del conto n. 2589 intestato a lui ed a
[...]
con causale estinzione finanziamento, mentre il 7 dicembre 2014 era stato Per_2 registrato un bonifico di € 129.999,00 sempre in favore del conto n. 2589;
- che nel corso degli anni nessun'altra operazione era stata annotata sul conto corrente, poiché lo stesso era stato acceso solo per compensarlo della mancata disponibilità sul conto n. 2859 della somma ricavata dalla vendita di titoli eseguita il 19 dicembre 2013, tanto è vero che gli interessi addebitati in c/c erano azzerati, mentre le rimesse eseguite in c/c non erano utilizzate dalla banca per pagare l'esposizione debitoria registrata in conto;
- che successivamente la banca, a causa del suo default, non aveva adempiuto alla vendita della citate azioni, con la conseguenza che il termine di efficacia del menzionato contratto di credito e/o la relativa condizione sospensiva dell'enarrata compensazione dovevano considerarsi non apposti nel contratto e, perciò, conseguita la funzione compensativa dello scoperto di conto con conseguente estinzione dell'obbligazione di restituzione del capitale utilizzato in c/c;
- che, difatti, le parti, con l'apertura del conto corrente n. 984 e l'autorizzazione ad operare allo scoperto (fido di fatto) avevano concluso un negozio fiduciario comprendente la compensazione del credito del correntista costituito dal prezzo di vendita delle azioni di con quello di quest'ultima avente ad oggetto la restituzione del capitale messo a CP_6 disposizione sul c/c;
- che l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa aveva, però, impedito la vendita delle azioni di riportate nel conto deposito n. 7003993, rendendo così CP_6 inesigibile l'obbligazione dell'attore di restituzione del capitale;
- di aver denunciato l'inesigibilità dell'obbligo di restituzione della somma messa a Contr disposizione sul conto n. 984 sia alla banca sia a (gestore dei crediti deteriorati di sia ad (resasi cessionaria dello scoperto di conto corrente); CP_6 CP_1
- di aver avviato un procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo a causa della mancata adesione della convenuta cessionaria;
- che lo scoperto di conto corrente concessogli aveva avuto la funzione di mettergli a disposizione la somma di € 200.000,00 quale compensazione del suo credito costituito dal
Pagina 7 di 10 prezzo ricavato dalla vendita delle azioni della banca, disposta ed eseguita nel dicembre
2013;
- che l'omessa vendita delle azioni di aveva, poi, comportato la caducazione del CP_6 termine e/o condizione sospensiva, cui era subordinato l'effetto compensativo voluto dalle parti, così estinguendo l'obbligo di restituzione del capitale messo a disposizione sul conto corrente n. 984 e da lui utilizzato;
- che, sotto altro profilo, l'enarrato negozio complesso intercorso tra le parti andava considerato illecito e/o non meritevole di tutela, in quanto il patto fiduciario comprendente la compensazione del proprio credito era stato concluso su un presupposto (condizione inespressa) rappresentato dalla illecita revoca della vendita delle azioni di già CP_6 eseguita il 19 dicembre 2013, con conseguente inesigibilità dell'esposizione passiva registrata sul conto n. 984;
- che, in subordine, l'apertura di credito (scoperto di conto) concessa sul c/c n. 984 andava considerata nulla per difetto di forma scritta (cfr. art. 117 TUB), con conseguente proprio diritto al ricalcolo dei saldi di conto corrente epurati degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni e delle spese non pattuite per iscritto, nonché degli effetti economici della capitalizzazione trimestrale di tali costi.
Operate dette premesse, l'attore chiede oggi in via definitiva a questo Tribunale di accertare e dichiarare:
a) “che il presupposto inespresso dell'apertura di credito sul c/c n. 984 conclusa il
28/11/2014 era l'esecuzione da parte della banca concedente dell'ordine di vendita di n.
2130 azioni” di “già registrata in data 19/12/2013 e poi revocata dalla medesima CP_6 banca in data 24/12/2013”;
b) “che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni”;
c) “l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154”;
Pagina 8 di 10 d) “l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto”;
e) “che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni”;
f) “l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154”;
g) “l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto n. 1528154”;
h) “sotto altro profilo, … la funzione compensativa del contratto di credito de quo e, per l'effetto, … l'inesistenza del credito registrato sul conto n. 1528154”;
i) “in subordine, … la nullità/illiceità del negozio complesso concluso tra le parti e del rapporto scaturitone con la concessione dello scoperto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare inesistente il credito ceduto alla convenuta”.
Orbene, al di là della ridondanza delle domande sopra ritrascritte [stante la sostanziale identità, tra loro, dei capi b) ed e), dei capi c) ed f) e dei capi d) e g)], va preliminarmente affrontata, per essere accolta in quanto fondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di da quest'ultima sollevata. CP_1
Ed, invero, appare dirimente osservare che la cessionaria, convenuta nel presente giudizio da , non è legittimata a contraddire in merito all'accertamento del Parte_1 complesso negozio descritto dall'attore, negozio che, difatti, è riferibile unicamente alla cedente ora in liquidazione coatta amministrativa, dal momento che la presente CP_6 causa, lungi dall'avere ad oggetto, come vorrebbe l'attore stesso, il mero accertamento negativo del saldo passivo registrato sul conto corrente 984 (poi divenuto 1528154), investe, a ben vedere, posizioni di debito della liquidatela verso i propri azionisti o obbligazionisti subordinati, derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate, ossia rientra tra quelle controversie (e pertinenti passività) che, giacché comunque relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione e sorte successivamente ad essa, a mente delle previsioni di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c) del D.L. n. 99/2017, come convertito dalla legge n. 121/2017, nonché dell'art. 1 comma 2
Pagina 9 di 10 del D.M. 22 febbraio 2018, restano escluse dal perimetro della cessione, conferito ad
CP_1
Per effetto, le domande non meritano, come detto, accoglimento.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri suggeriti dai vigenti parametri forensi (scaglione indicato in citazione;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per quelle di trattazione e decisionale, giacché caratterizzate queste ultime dall'assenza di attività istruttoria e dalla ripetitività delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 14.170,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone l'8 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 27 giugno
2023
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 CodiceFiscale_1 in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Giampiero Seccia e presso il suo indirizzo pec elettivamente domiciliato Email_1
- attore -
contro
(C.F. ) e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 giusta procura speciale del 1° febbraio 2023 (Rep. 57.501- Racc. 26864) per notaio dr. di Milano, la mandataria (C.F. e P.I. Persona_1 Controparte_2
) rappresentata e difesa, per mandato in calce alla comparsa di costituzione P.IVA_2
e risposta, dall'avv. Giuseppe Abenavoli e presso il suo studio in Napoli piazza Piedigrotta
n. 9 elettivamente domiciliata
- convenuta -
Pagina 1 di 10 Oggetto: altri contratti bancari e controversie tra banche, etc.
Causa iscritta a ruolo il 4 luglio 2023 e rimessa in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025.
CONCLUSIONI
Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, che il presupposto inespresso dell'apertura di credito sul c/c n. 984 conclusa il 28/11/2014 era l'esecuzione da parte della banca concedente dell'ordine di vendita di n. 2130 azioni della già registrata in CP_3 data 19/12/2013 e poi revocata dalla medesima banca in data 24/12/2013;
-accertare e dichiarare che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni;
-dichiarare e accertare, per i motivi suesposti, l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154;
-per l'effetto, accertare l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto
-accertare e dichiarare che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni;
-dichiarare e accertare, per i motivi suesposti, l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154;
- per l'effetto, accertare l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto n.
1528154;
-sotto altro profilo, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la funzione compensativa del contratto di credito de quo e, per, l'effetto dichiarare l'inesistenza del credito registrato sul conto n. 1528154;
Pagina 2 di 10 -in subordine, dichiarare ed accertare la nullità/illiceità del negozio complesso concluso tra le parti e del rapporto scaturitone con la concessione dello scoperto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare inesistente il credito ceduto alla convenuta;
in rango istruttorio, si chiede ammettersi prova orale con il dott. e con Controparte_4 il Dott. sulle circostanze allegate nell'atto di citazione e su quelle Testimone_1 indicate alla pag. 3 del presente atto ai punti a-b-c”.
Per la convenuta: come da foglio depositato telematicamente il 14 marzo 2025:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO
-perché il Giudice accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva dell'esponente in virtù del combinato disposto tra gli artt. 1 comma 2 DM 22.02.2018 e 3, comma 1, lett. b e c DL
25 giugno 2017, n. 99, essendo legittimata per le motivazioni di cui innanzi la
[...]
Controparte_5
NEL MERITO
- perché rigetti l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte
- con vittoria di spese secondo la vigente normativa.
Salvo ogni diritto”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore ha evocato Parte_1 avanti al Tribunale di Pordenone la convenuta Controparte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, domande:
[...]
“Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis
-accertare e dichiarare, per le ragioni suesposte, che lo scoperto di conto concesso sul c/c
n. 984 aveva natura fiduciaria comprendente la funzione compensativa con il credito dell'attore costituito dal mancato pagamento sul conto n. 2589 del prezzo della vendita delle azioni della pari ad € 187.480,00 eseguita il 19/12/2013; CP_3
Pagina 3 di 10 -dichiarare e accertare, per i motivi suesposti, l'inadempimento della cedente CP_3 dell'obbligo di vendere n. 3000 e/o 2130 azioni della intestate all'attore; CP_3
-accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, non apposto il termine/condizione sospensiva cui era subordinato il predetto accordo di compensazione;
-dichiarare e accertare, per i motivi esposti nelle premesse, l'intervenuta compensazione del suddetto credito dell'attore con quello della cedente e, per l'effetto, dichiarare CP_3 inesistente e/o inesigibile il credito preteso dalla convenuta di € 360.615,55;
-sotto altro profilo, accertare e dichiarare, per i motivi sopra esposti, la nullità/illiceità del negozio complesso concluso tra le parti e del rapporto scaturitone con la concessione dello scoperto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare inesigibile la pretesa pecuniaria della convenuta;
-in subordine, accertare e dichiarare la nullità del contratto di apertura di credito in conto corrente per difetto di forma scritta e, per l'effetto, dichiarare dovuto alla banca la sola somma di € 200.000,00.
In rango istruttorio, si chiede ammettersi prova orale con il dott. e con Controparte_4 il Dott. sulle seguenti circostanze precedute dalla locuzione “è vero Testimone_1 che”: a) il presupposto inespresso del contratto di scoperto di conto concesso sul c/c n.
984 all'attore era l'illecita revoca della vendita del 19/12/2013 dei titoli azionari della
BPOVC intestati all'attore ed il conseguente mancato accredito sul conto n. 2589 intestato all'attore della somma di € 187.480,00; b) lo scoperto di conto corrente concesso sul conto
n 984 aveva la funzione di compensare il credito dell'attore costituito dall'omesso accredito della somma di € 187.480,00 sul conto n. 2589; c) l'effetto compensativo dello scoperto di conto è stato subordinato all'obbligo della di eseguire l'ordine di vendita di n. CP_3
3000 e/o 2130 azioni della medesima banca intestate all'attore; d) lo scoperto di conto corrente è stato concesso a tasso zero e/o senza costi per il correntista;
e) la funzione compensativa del contratto di credito bancario non è stata dichiarata nel negozio per celare il presupposto illecito del rapporto concluso ovvero la sottrazione della somma di €
187.480,00 sul c/c n. 2589 intestato all'attore . Si chiede, altresì, ammettersi prova orale con i testi e sulle seguenti circostanze precedute dalla Testimone_2 Testimone_3 locuzione “è vero che”: a) prima della cessione del rapporto de quo l'attore aveva
Pagina 4 di 10 contestato l'inesistenza e l'illegalità dell'esposizione debitoria registrata sul conto n. 984;
b) prima della cessione del rapporto di conto corrente n. 984 erano state svolte trattative per la soluzione della lite de qua. Si chiede, infine, si opus sit, disporsi una C.T.U. tecnico contabile diretta a ricalcolare i saldi del conto n. 984 dall'accensione al passaggio in sofferenza giusta eliminazione degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni, delle spese e degli effetti economici della capitalizzazione infrannuale degli oneri passivi addebitati in conto corrente. Si formula, infine, espressa riserva di integrare, modificare i fatti enarrati e/o articolare ulteriori mezzi istruttori all'esito della costituzione della convenuta ai sensi e in forza dell'art. 171 ter cpc”.
1.2 Si è costituita la convenuta e, per essa, Controparte_1 la mandataria (di seguito solo convenuta o , Controparte_2 CP_1 formulando le seguenti, testuali, conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE IN RITO
-perché il Giudice accerti e dichiari il difetto di legittimazione passiva dell'esponente in virtù del combinato disposto tra gli artt. 1 comma 2 DM 22.02.2018 e 3, comma 1, lett. b e c DL
25 giugno 2017, n. 99, essendo legittimata per le motivazioni di cui innanzi la
[...]
Controparte_5
NEL MERITO
- perché rigetti l'avversa domanda in quanto inammissibile, improponibile ed improcedibile oltre che totalmente infondata in fatto ed in diritto per le ragioni suesposte
-con vittoria di spese secondo la vigente normativa”.
1.3 Acquisite le memorie di cui all'art. 171 ter c.p.c., la causa, istruita documentalmente, all'esito dell'udienza cartolare del 16 maggio 2025 è stata rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, dopo il deposito degli scritti finali.
2.1 Esposti, nei termini succinti che precedono, i fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande attoree vanno respinte.
Appare, anzitutto, utile evidenziare che nella citazione introduttiva del presente giudizio ha dedotto: Parte_1
Pagina 5 di 10 - che, unitamente a tale , era titolare, presso la filiale di San Vito al Persona_2
Tagliamento di (di seguito solo del conto deposito titoli Controparte_5 CP_6
n. 7003993 (acceso il 9 marzo 2000) e del collegato conto corrente “di regolamento” n.
2589;
- che il 10 ottobre 2013, tramite il consulente della banca dr. , aveva Controparte_4 ordinato a di vendere 3000 azioni della stessa caricate sul predetto conto CP_6 CP_6 deposito n. 7003993, operazione che era stata eseguita il 19 dicembre 2013 con accredito sul conto corrente n. 2589 della somma di € 187.480,00;
- che il 24 dicembre 2013 l'intermediario di aveva unilateralmente revocato detta CP_6 operazione di vendita, caricando nuovamente le azioni sul conto deposito titoli n. 7003993, senza contabilizzare l'accredito di € 187.48000 sul conto n. 2589;
- che il consulente dr. aveva motivato la revoca di siffatta vendita di azioni e la CP_4 conseguente sottrazione della disponibilità sul conto n. 2589 della somma di € 187.480,00 sul presupposto che tale operazione sarebbe stata eseguita dopo l'approvazione del bilancio 2013;
- che, una volta approvato il bilancio, egli il 15 luglio 2014 aveva nuovamente chiesto la vendita delle azioni sia pure limitandola, su espressa indicazione del dr. , al CP_6 CP_4 minor numero di 2130 azioni;
- che il 15 novembre 2014 il dr. aveva di nuovo chiesto la sospensione della CP_4 vendita, garantendo la “salvaguardia della cronologia acquisita da tale operazione”, in attesa dell'approvazione del bilancio 2014;
- che, al fine di risarcirgli l'illecita sottrazione della somma di € 187.480,00, il dr. ed il CP_4 suo diretto superiore dr. gli avevano proposto l'accensione del conto Testimone_1 corrente n. 984, autorizzandolo a disporre dello scoperto della somma di € 200.000,00 a costo zero e subordinando l'effetto compensativo all'incasso della vendita di 3000 e/o di
2130 azioni d egli intestate;
CP_6
- che il 28 novembre 2014 era stato, quindi, aperto con saldo zero il conto corrente n. 984, sul quale subito dopo erano state autorizzate due operazioni passive dell'importo complessivo di € 199.999,00; più precisamente il 1° dicembre 2014 era stato annotato in
Pagina 6 di 10 c/c il movimento dare di € 70.000,00 in favore del conto n. 2589 intestato a lui ed a
[...]
con causale estinzione finanziamento, mentre il 7 dicembre 2014 era stato Per_2 registrato un bonifico di € 129.999,00 sempre in favore del conto n. 2589;
- che nel corso degli anni nessun'altra operazione era stata annotata sul conto corrente, poiché lo stesso era stato acceso solo per compensarlo della mancata disponibilità sul conto n. 2859 della somma ricavata dalla vendita di titoli eseguita il 19 dicembre 2013, tanto è vero che gli interessi addebitati in c/c erano azzerati, mentre le rimesse eseguite in c/c non erano utilizzate dalla banca per pagare l'esposizione debitoria registrata in conto;
- che successivamente la banca, a causa del suo default, non aveva adempiuto alla vendita della citate azioni, con la conseguenza che il termine di efficacia del menzionato contratto di credito e/o la relativa condizione sospensiva dell'enarrata compensazione dovevano considerarsi non apposti nel contratto e, perciò, conseguita la funzione compensativa dello scoperto di conto con conseguente estinzione dell'obbligazione di restituzione del capitale utilizzato in c/c;
- che, difatti, le parti, con l'apertura del conto corrente n. 984 e l'autorizzazione ad operare allo scoperto (fido di fatto) avevano concluso un negozio fiduciario comprendente la compensazione del credito del correntista costituito dal prezzo di vendita delle azioni di con quello di quest'ultima avente ad oggetto la restituzione del capitale messo a CP_6 disposizione sul c/c;
- che l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa aveva, però, impedito la vendita delle azioni di riportate nel conto deposito n. 7003993, rendendo così CP_6 inesigibile l'obbligazione dell'attore di restituzione del capitale;
- di aver denunciato l'inesigibilità dell'obbligo di restituzione della somma messa a Contr disposizione sul conto n. 984 sia alla banca sia a (gestore dei crediti deteriorati di sia ad (resasi cessionaria dello scoperto di conto corrente); CP_6 CP_1
- di aver avviato un procedimento di mediazione, conclusosi con esito negativo a causa della mancata adesione della convenuta cessionaria;
- che lo scoperto di conto corrente concessogli aveva avuto la funzione di mettergli a disposizione la somma di € 200.000,00 quale compensazione del suo credito costituito dal
Pagina 7 di 10 prezzo ricavato dalla vendita delle azioni della banca, disposta ed eseguita nel dicembre
2013;
- che l'omessa vendita delle azioni di aveva, poi, comportato la caducazione del CP_6 termine e/o condizione sospensiva, cui era subordinato l'effetto compensativo voluto dalle parti, così estinguendo l'obbligo di restituzione del capitale messo a disposizione sul conto corrente n. 984 e da lui utilizzato;
- che, sotto altro profilo, l'enarrato negozio complesso intercorso tra le parti andava considerato illecito e/o non meritevole di tutela, in quanto il patto fiduciario comprendente la compensazione del proprio credito era stato concluso su un presupposto (condizione inespressa) rappresentato dalla illecita revoca della vendita delle azioni di già CP_6 eseguita il 19 dicembre 2013, con conseguente inesigibilità dell'esposizione passiva registrata sul conto n. 984;
- che, in subordine, l'apertura di credito (scoperto di conto) concessa sul c/c n. 984 andava considerata nulla per difetto di forma scritta (cfr. art. 117 TUB), con conseguente proprio diritto al ricalcolo dei saldi di conto corrente epurati degli interessi passivi ultralegali, delle commissioni e delle spese non pattuite per iscritto, nonché degli effetti economici della capitalizzazione trimestrale di tali costi.
Operate dette premesse, l'attore chiede oggi in via definitiva a questo Tribunale di accertare e dichiarare:
a) “che il presupposto inespresso dell'apertura di credito sul c/c n. 984 conclusa il
28/11/2014 era l'esecuzione da parte della banca concedente dell'ordine di vendita di n.
2130 azioni” di “già registrata in data 19/12/2013 e poi revocata dalla medesima CP_6 banca in data 24/12/2013”;
b) “che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni”;
c) “l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154”;
Pagina 8 di 10 d) “l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto”;
e) “che la risoluzione dell'apertura di credito su c/c n. 984 ed il conseguente obbligo di pagamento del saldo passivo erano condizionati all'accredito del prezzo della vendita delle citate azioni”;
f) “l'impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'ordine della vendita e la conseguente caducazione dell'obbligo di pagamento del saldo passivo registrato sul conto tecnico n. 1528154”;
g) “l'inesistenza del credito annotato nell'ultimo e/c del conto n. 1528154”;
h) “sotto altro profilo, … la funzione compensativa del contratto di credito de quo e, per l'effetto, … l'inesistenza del credito registrato sul conto n. 1528154”;
i) “in subordine, … la nullità/illiceità del negozio complesso concluso tra le parti e del rapporto scaturitone con la concessione dello scoperto di conto corrente e, per l'effetto, dichiarare inesistente il credito ceduto alla convenuta”.
Orbene, al di là della ridondanza delle domande sopra ritrascritte [stante la sostanziale identità, tra loro, dei capi b) ed e), dei capi c) ed f) e dei capi d) e g)], va preliminarmente affrontata, per essere accolta in quanto fondata, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di da quest'ultima sollevata. CP_1
Ed, invero, appare dirimente osservare che la cessionaria, convenuta nel presente giudizio da , non è legittimata a contraddire in merito all'accertamento del Parte_1 complesso negozio descritto dall'attore, negozio che, difatti, è riferibile unicamente alla cedente ora in liquidazione coatta amministrativa, dal momento che la presente CP_6 causa, lungi dall'avere ad oggetto, come vorrebbe l'attore stesso, il mero accertamento negativo del saldo passivo registrato sul conto corrente 984 (poi divenuto 1528154), investe, a ben vedere, posizioni di debito della liquidatela verso i propri azionisti o obbligazionisti subordinati, derivanti da operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate, ossia rientra tra quelle controversie (e pertinenti passività) che, giacché comunque relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione e sorte successivamente ad essa, a mente delle previsioni di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c) del D.L. n. 99/2017, come convertito dalla legge n. 121/2017, nonché dell'art. 1 comma 2
Pagina 9 di 10 del D.M. 22 febbraio 2018, restano escluse dal perimetro della cessione, conferito ad
CP_1
Per effetto, le domande non meritano, come detto, accoglimento.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri suggeriti dai vigenti parametri forensi (scaglione indicato in citazione;
valori medi per le fasi di studio ed introduttiva e valori minimi per quelle di trattazione e decisionale, giacché caratterizzate queste ultime dall'assenza di attività istruttoria e dalla ripetitività delle difese già spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla convenuta, che liquida in € 14.170,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone l'8 luglio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
Pagina 10 di 10