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Sentenza 26 gennaio 2024
Sentenza 26 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/01/2024, n. 18 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 18 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2024 |
Testo completo
R.G. 220 /2023
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 220 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 24/01/2024 ore 10:34, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Michela Sauro;
- per parte convenuta il Dott. Sergio Scorza.
L'Avv. Sauro si riporta al ricorso, con accoglimento delle conclusioni ivi espresse. Rileva che non vi sono problemi di prescrizione e che la ricorrente è sempre in servizio, motivo per cui non vi sono problemi in punto di interesse ad agire.
Il dott. Scorza si riporta agli atti ed insiste nelle proprie difese anche in punto di condanna agli interessi legali. L'Avv. Sauro insiste anche sulla liquidazione di tale accessorio, alla luce del dictum della Cassazione.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 13:27.
2
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 220 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Michela Sauro e dell'Avv. Marzia Cuoco;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del Dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €.
2.500,00), sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito attraverso il proprio funzionario, eccependo la carenza di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel merito, contesta il fondamento della domanda, sostenendo l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo del tutto legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario e la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non CP_1 di ruolo. Allega la mancata tempestività della richiesta e la mancata allegazione delle spese effettuate negli anni scolastici per cui è richiesto il bonus. Dopo aver preso posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta relativa all'A.S. 2022/2023, attesa l'intervenuta entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 69/2023 che prevede il riconoscimento del bonus docente per supplenze annuali su posto vacante e disponibile. Chiede, in subordine, il rigetto della domanda tesa alla liquidazione anche degli interessi legali.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023.
5. Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta.
L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue,
4 quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, tali controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n.
3032/2011 e successive conformi).
Del resto, è evidente che la questione controversa non attenga alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, bensì concerna il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente, contemplato da norma di legge in presenza di determinati presupposti, non veicolati dall'esercizio di qualsivoglia potere autoritativo e discrezionale ad opera dell'Autorità scolastica.
Deve pertanto ritenersi del tutto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
6. Venendo, quindi, al merito della vicenda che ci occupa, pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
5 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di
6 uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n.
29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
7. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1 allegato, né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
8. I servizi espletati dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo), con orario di 18 ore settimanali (indicato quale completo in sede di stato matricolare), salvo che per l'anno scolastico 2022/2023 in cui la ricorrente risulta assunta al 50% per 9 nove settimanali.
9. Deve, innanzitutto, riportarsi alle conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
7 10. Non risulta inoltre pertinente al caso di specie l'intervenuta novella normativa richiamata dal
. La legge n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente ha modificato, oltre CP_1 all'accesso in ruolo del personale docente, il regime delle supplenze, differenziandole in tre tipologie
(cfr. art. 4):
- Le supplenze annuali (c. 1) cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale suprannumerario e immissione in ruolo;
e verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero delle classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- Le supplenze temporanee (c. 3) sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
Nel caso di specie, non può dirsi avvenuta la cessazione della materia del contendere, dal momento che il riferimento normativo alle supplenze su posto vacante e disponibile fa riferimento unicamente al primo caso, ovvero la supplenza su organico di diritto, che nel caso di specie non viene in rilievo (dal momento che anche l'ultimo contratto oggetto di causa vede come termine il
30.6.2023).
Ad ogni buon conto, la questione deve essere comunque risolta sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c. (per cui, nel
8 caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile). Pertanto, a fronte della mancata allegazione di circostanze estintive o impeditive del riconoscimento, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tale anno scolastico.
11. In merito all'espletamento della supplenza su orario diverso da quello completo, le stesse non sono state espressamente prese in considerazione dal giudice nomofilattico, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost.
(principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Pertanto, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. Ad avviso di chi scrive, possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Prova ne sia il fatto che il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Nel caso di specie, pertanto, la ricorrente ha sempre svolto attività pienamente equiparabili ai docenti di ruolo.
12. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento (non essendovi peraltro eccezioni tempestive in punto di prescrizione del diritto), con accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente
9 condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Attese le incertezze interpretative in punto di riconoscimento del bonus alle supplenze su organico di fatto fino all'intervento (necessitato proprio per tale motivo) del giudice nomofilattico, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidato come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore delle procuratrici, dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando ai ricorrenti l'importo di cui alla domanda (per €. 2.500,00), oltre interessi o
10 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, che liquida per l'intero €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa l'ulteriore terzo delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 26 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 220 /2023
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 24/01/2024 ore 10:34, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini (collegata mediante videoconferenza tramite l'applicativo Teams di Microsoft con le credenziali fornite dal Ministero della Giustizia), sono comparsi:
- per parte ricorrente l'Avv. Michela Sauro;
- per parte convenuta il Dott. Sergio Scorza.
L'Avv. Sauro si riporta al ricorso, con accoglimento delle conclusioni ivi espresse. Rileva che non vi sono problemi di prescrizione e che la ricorrente è sempre in servizio, motivo per cui non vi sono problemi in punto di interesse ad agire.
Il dott. Scorza si riporta agli atti ed insiste nelle proprie difese anche in punto di condanna agli interessi legali. L'Avv. Sauro insiste anche sulla liquidazione di tale accessorio, alla luce del dictum della Cassazione.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
1 Camera di consiglio conclusa alle ore 13:27.
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Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
Depositata il con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 220 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. Michela Sauro e dell'Avv. Marzia Cuoco;
Parte_1
Parte ricorrente contro
, in persona del pro tempore, con Controparte_1 CP_2 il patrocinio del Dott. Sergio Scorza;
Parte resistente
Oggetto: riconoscimento del bonus carta docente.
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. intraprende la presente iniziativa giudiziaria al fine di ottenere il Parte_1 riconoscimento ad usufruire del beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della Legge n.
107 del 2015 (cd. carta elettronica del docente), pari ad €. 500,00 annui, per l'attività di docenza svolta a tempo determinato per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 (per un totale di €.
2.500,00), sostenendo, anche mediante il richiamo ai recenti orientamenti giurisprudenziali, la natura discriminatoria e violativa dei precetti costituzionali e sovranazionali della limitazione, contenuta all'interno dell'art. 3 D.P.C.M. del 28.11.2016, dell'assegnazione del bonus ai soli docenti di ruolo.
2. Il si è costituito attraverso il proprio funzionario, eccependo la carenza di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello amministrativo. Nel merito, contesta il fondamento della domanda, sostenendo l'esistenza di ragioni oggettive in punto di esigenze di formazione che rende la differenziazione tra personale di ruolo e non di ruolo del tutto legittima anche sotto il profilo del diritto comunitario e la presenza di continue iniziative formative che rendono, ad avviso del , adempiuto l'obbligo formativo anche nei confronti dei docenti non CP_1 di ruolo. Allega la mancata tempestività della richiesta e la mancata allegazione delle spese effettuate negli anni scolastici per cui è richiesto il bonus. Dopo aver preso posizione in ordine all'intervenuta pronuncia della Cassazione, chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta relativa all'A.S. 2022/2023, attesa l'intervenuta entrata in vigore dell'art. 15 D.L. 69/2023 che prevede il riconoscimento del bonus docente per supplenze annuali su posto vacante e disponibile. Chiede, in subordine, il rigetto della domanda tesa alla liquidazione anche degli interessi legali.
3. La causa di natura documentale (attesa la mancata contestazione della piattaforma fattuale) risulta suscettibile di essere decisa all'esito della prima udienza di discussione.
4. La domanda è del tutto suscettibile di accoglimento, non essendovi motivi per discostarsi dall'orientamento oramai consolidato dell'Ufficio, di segno favorevole alle ragioni della ricorrente, tenuto conto anche del recente intervento della giurisprudenza di legittimità con la nota sentenza n.
29961/2023.
5. Deve essere, in primo luogo, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione formulata da parte convenuta.
L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue,
4 quindi, che, alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, tali controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass., sez. un., n.
3032/2011 e successive conformi).
Del resto, è evidente che la questione controversa non attenga alla modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente, bensì concerna il riconoscimento della spettanza dell'emolumento previsto dalla c.d. carta elettronica del docente, contemplato da norma di legge in presenza di determinati presupposti, non veicolati dall'esercizio di qualsivoglia potere autoritativo e discrezionale ad opera dell'Autorità scolastica.
Deve pertanto ritenersi del tutto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
6. Venendo, quindi, al merito della vicenda che ci occupa, pare opportuno premettere che la carta elettronica del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015 è stata istituita “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”.
La carta, “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ , a corsi di laurea, di laurea CP_1 magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”.
La normativa, peraltro, si premura di specificare che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di quanto previsto dal successivo comma 122 della legge citata, è stato adottato il d.p.c.m. del 23 settembre 2015, poi sostituito dal d.p.c.m. 28 settembre 2016; questo, nell'identificare i beneficiari della carta ha confermato quanto già previsto dall'atto ministeriale previgente (art. 2) e ha chiarito – all'art. 3 – che la platea è composta unicamente dai “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle
Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
5 Una prima, autorevole, critica all'impianto regolamentare sopra delineato risulta pervenuta dal
Consiglio di Stato, con la nota sentenza n. 1842/2022, il quale ha ritenuto il sistema contrastante non solo con il principio di discriminazione (“resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione”), ma anche con il principio di buon andamento della P.A. (rinvenibile nell' “esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti”).
La sentenza, di fatto, ritiene incoerente “un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”.
Sulla conformità di questa disposizione rispetto alla disciplina comunitaria è successivamente intervenuta la Corte di giustizia dell'Unione europea che ha ritenuto l'esclusione del personale docente a tempo determinato da un vantaggio finanziario (concesso al fine di sostenerne la formazione e valorizzarne le competenze professionali) contrastante con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (C.G.U.E. n. 450/2022).
Ha, in proposito, osservato che, salve le valutazioni del giudice a quo, la misura in questione risulterebbe compresa tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola richiamata, perché essa “è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il ”. CP_1
La Corte ha altresì escluso la configurabilità di ragioni oggettive che possano giustificare la disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo e ha ricordato che “la nozione di “ragioni oggettive” richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine”. Si tratta di elementi che “possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di
6 uno Stato membro”, mentre va escluso che rilevi la “mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto”, perché ciò “equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato”.
Infine, sul punto è, come sopra accennato, intervenuta la giurisprudenza di legittimità che, con la recente sentenza della fine di ottobre, ha ritenuto che l'istituto della carta docente vada inserito a pieno nel contesto del sistema della formazione degli insegnanti non soltanto di ruolo, alla luce del diritto/ dovere formativo che contraddistingue sia gli insegnanti di ruolo che i precari (cfr. Cass., n.
29961/2023: “1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”).
7. Alla luce di queste premesse, occorre innanzitutto rilevare che la ricorrente ha svolto, quale docente, un'attività pienamente equiparabile a quella del personale di ruolo. Il non ha né CP_1 allegato, né emergono in alcun modo dalla lettura degli atti, ragioni concrete che smentiscano la sovrapponibilità, del tutto notoria in base all'id quod plerumque accidit, delle mansioni della ricorrente a quelle svolte da dipendenti a tempo indeterminato.
8. I servizi espletati dalla ricorrente attengono all'espletamento di servizi annuali fino al termine delle attività didattiche (30 giugno dell'anno successivo), con orario di 18 ore settimanali (indicato quale completo in sede di stato matricolare), salvo che per l'anno scolastico 2022/2023 in cui la ricorrente risulta assunta al 50% per 9 nove settimanali.
9. Deve, innanzitutto, riportarsi alle conclusioni della giurisprudenza di legittimità in punto di organico di fatto, dal momento che la supplenza svolta fino al 30 giugno si connota per una continuità tale da incidere ulteriormente sull'inesistenza di profili di oggettiva differenziazione, diversa dall'articolazione temporale, nel contenuto della prestazione richiesta al ricorrente.
7 10. Non risulta inoltre pertinente al caso di specie l'intervenuta novella normativa richiamata dal
. La legge n. 124 del 1999 per l'accesso in ruolo del personale docente ha modificato, oltre CP_1 all'accesso in ruolo del personale docente, il regime delle supplenze, differenziandole in tre tipologie
(cfr. art. 4):
- Le supplenze annuali (c. 1) cosiddette su “organico di diritto”, riguardano posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto): si tratta di posti che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno scoperti per l'intero anno, perché relativi a sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale suprannumerario e immissione in ruolo;
e verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo, mediante l'assegnazione delle supplenze;
- Le supplenze temporanee cosiddette su “organico di fatto” (c. 2), con scadenza al 30 giugno, cioè fino al termine dell'attività didattica, coprono posti che non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili, per varie ragioni, quali l'aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero delle classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico;
- Le supplenze temporanee (c. 3) sono conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati.
Nel caso di specie, non può dirsi avvenuta la cessazione della materia del contendere, dal momento che il riferimento normativo alle supplenze su posto vacante e disponibile fa riferimento unicamente al primo caso, ovvero la supplenza su organico di diritto, che nel caso di specie non viene in rilievo (dal momento che anche l'ultimo contratto oggetto di causa vede come termine il
30.6.2023).
Ad ogni buon conto, la questione deve essere comunque risolta sulla scorta dei principi di ripartizione dell'onere della prova ricavabile dalla norma generale di cui all'art. 1218 c.c. (per cui, nel
8 caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, gravando invece sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile). Pertanto, a fronte della mancata allegazione di circostanze estintive o impeditive del riconoscimento, deve darsi corso alla condanna anche con riferimento a tale anno scolastico.
11. In merito all'espletamento della supplenza su orario diverso da quello completo, le stesse non sono state espressamente prese in considerazione dal giudice nomofilattico, considerata l'irrilevanza di tali questioni rispetto al thema decidendum del giudice remittente, ma ha indicato qualche spunto di riflessione circa il non automatico riconoscimento del beneficio ad ogni tipologia di supplenza e di orario, ricordando “che, secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost.
(principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del
2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe”.
Pertanto, anche in questo caso c'è da chiedersi se in ipotesi di orario minimo (magari associato ad una supplenza breve) ricorrano le finalità dell'istituto de quo e le ragioni della disapplicazione. Ad avviso di chi scrive, possono considerarsi senz'altro equiparabili gli spezzoni di orario pari o superiori al 50% dell'orario di cattedra, considerato che ai docenti a tempo indeterminato part-time (che per legge e per CCNL devono assicurare, appunto, almeno il 50% dell'orario di cattedra) il beneficio viene riconosciuto. Prova ne sia il fatto che il DPCM 28.11.2016 recante la “Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” prevede che: “La Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale”, senza operare alcuna decurtazione del beneficio.
Nel caso di specie, pertanto, la ricorrente ha sempre svolto attività pienamente equiparabili ai docenti di ruolo.
12. Ne deriva che la domanda risulta suscettibile di accoglimento (non essendovi peraltro eccezioni tempestive in punto di prescrizione del diritto), con accertamento del diritto ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di cui al ricorso per l'importo di euro 500,00 annui e conseguente
9 condanna della parte convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) con le somme già oggetto di maturazione, in modo da consentire alla ricorrente di usufruirne al pari dei docenti a tempo indeterminato.
Invero, sono proprio i principi di non discriminazione e di eguaglianza, oltre che di buon andamento dell'Amministrazione scolastica, che impongono di prevedere che la corresponsione del beneficio avvenga con le medesime modalità con cui è stata riconosciuta ai docenti a tempo indeterminato, apparendo evidente come il pagamento diretto al docente a tempo determinato della somma di euro 500,00 per ogni anno scolastico in cui ha prestato servizio si tradurrebbe nel riconoscimento, a beneficio dei soli docenti precari, di un trattamento retributivo accessorio, in quanto tale, ovviamente, liberamente spendibile e quindi in un trattamento più favorevole a beneficio dei lavoratori precari ed a danno di quelli di ruolo, che verrebbe a determinare una inammissibile discriminazione “al contrario”. Tale è del resto anche il recente approdo della Cassazione.
13. Inoltre, l'importo di cui si discute deve essere maggiorato da interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione (cfr. Cass., n. 29961/2023 citata).
Di qui le raggiunte conclusioni.
14. Attese le incertezze interpretative in punto di riconoscimento del bonus alle supplenze su organico di fatto fino all'intervento (necessitato proprio per tale motivo) del giudice nomofilattico, sussistono giusti motivi per la compensazione di un terzo delle spese del giudizio. L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidato come da dispositivo che segue, in ragione del valore della causa e della serialità della controversia, in favore delle procuratrici, dichiaratesi antistatarie.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) accerta e dichiara il diritto di ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici di Parte_1 cui alla domanda per l'importo di euro 500,00 annui, con conseguente condanna del CP_1 convenuto a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire, assicurando ai ricorrenti l'importo di cui alla domanda (per €. 2.500,00), oltre interessi o
10 rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
2) condanna il convenuto al pagamento di due terzi delle spese di lite sostenute dalla parte CP_1 ricorrente, che liquida per l'intero €. 1.314,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge. Compensa l'ulteriore terzo delle spese di lite tra le parti.
Così deciso in Prato, il 26 gennaio 2024
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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