Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 11/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
Nr. 1477/2024 R.G. Trib.
Tribunale di Caltanissetta
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
- IN NOME DEL POPOLO ITALIANO -
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 429
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I Grado, avente oggetto “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.”, promossa da:
, CALTANISSETTA (CL), 24/08/1967 (C.F. con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. TRANCHINA SALVATORE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in VIA CITTADELLA N.
1 - PALAZZO EFFEPI - 93100 CALTANISSETTA ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. DOLCE Controparte_1 P.IVA_1 STEFANO e dell'Avv. RUSSO CARMELO RANIERO ( , giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliato in C/O AVV. FRANCESCO SELVAGGIO VIA MERCATO N. 170 94100 ENNA resistente
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: «PRELIMINARMENTE: Disporre la sospensione dell'esecuzione del provvedimento opposto, ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 150/2011; NEL MERITO: Accogliere il presente ricorso e, conseguentemente, annullare, dichiarare nulla e/o CP_ comunque privare di efficacia l'ordinanza di ingiunzione n. OI-000747869 prot. n. : 1800.26/09/2024.0203508 CP_ relativa ad atto di accertamento n.: 1800.31/05/2022.0099156 del 31/05/2022 riferito all'anno 2020, notificata in data04.10.2024, dichiarando non dovuto l'importo complessivo di € 6.329,05 richiesto a titolo di sanzione amministrativa e spese di notifica. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che dichiara aver anticipato le prime e non riscosso i secondi»
Per parte resistente:
«Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione impugnata, confermare in toto – in subordine, senza recesso, soltanto in parte, l'ordinanza CP ingiunzione opposta emessa dall ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/83, conv. con L. 638/83, nel testo CP_ sostituito dall'art. 3, comma 6, D.Lgs. 8/16; per l'effetto, mandare assolto l dalle domande tutte proposte nei suoi confronti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio»
Ragioni della decisione
con ricorso depositato in data 11/10/2024, ha opposto l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-000747869 prot. n. .1800.26/09/2024.0203508 relativa ad atto di CP_1 accertamento n. .1800.31/05/2022.0099156 del 31/05/2022 e notificata in data CP_1
4.10.2024 per il pagamento della somma di €. 6.320,00 a titolo di sanzione amministrativa.
1
L'opponente ha rilevato che l'ente previdenziale è decaduto dalla potestà di irrogare la sanzione ex art. 14 l. 689/1981, che comunque non è applicabile la successiva disciplina contenuta nell'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. con modif. in L. n. 85/2023. CP_ Fissata l'udienza per la comparizione delle parti si è tempestivamente costituito l che ha resistito rilevando l'infondatezza dell'eccezioni di decadenza perché l'atto di contestazione è stato notificato in data 17.6.2022 (doc. 1), mentre nel merito ha concluso per l'infondatezza evidenziando che l'art. 23 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48 è norma che sicuramente vale come criterio interpretativo per gli illeciti commessi prima della sua entrata in vigore.
Il Giudice all'esito della camera di consiglio definisce il giudizio dando pubblica lettura della sentenza.
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L'opposizione proposta avverso l'ordinanza ingiunzione è fondata.
Come anticipato l'ordinanza ingiunzione impugnata ha ad oggetto l'illecito amministrativo di cui all'art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, che, nel testo introdotto (per quanto riguarda il co.
1 - bis) dal d.lgs. 15.1.2016, n. 8 concerne l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali nel singolo anno corrispondente ad un importo complessivo pari o inferiore alla somma di euro
10.000,00.
Come pure evidenziato dall nella propria circolare del 5.7.2016, n. 121 CP_1
(“Depenalizzazione parziale del reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), ai fini della determinazione dell'importo di euro 10.000 annui deve aversi riguardo all'anno civile ricomprendendo in esso tutte le omissioni accertate anche se riferite alle diverse Gestioni previdenziali nelle quali può essere rilevata la fattispecie dell'omissione delle ritenute ed indipendentemente dallo stato gestionale di ciascuna denuncia. Tale ricostruzione appare coerente alla giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. pen., SS.UU., n. 10424 del
18.1.2018).
Chiariti i termini che qualificano l'illecito amministrativo, si rileva che l'atto di accertamento CP_ CP_ dell con il riepilogo delle inadempienze (doc. prodotto dall fa comprendere che l'importo complessivo contestato deriva dalla sommatoria delle omissioni relative alle mensilità di dicembre 2019 /novembre 2020 .
L'ultima scadenza, per quanto concerne i pagamenti, è quella relativa ai contributi del mese di novembre 2020 dell'anno di riferimento.
Per i contributi in agricoltura i pagamenti devono essere effettuati dal datore di lavoro agricolo in quattro rate che hanno le seguenti scadenze: I trimestre - 16 settembre, II trimestre - 16 dicembre, III trimestre - 16 marzo dell'anno successivo, IV trimestre - 16 giugno dell'anno successivo.
Per i restanti contributi, il flusso Uniemes riferito a ciascun mese deve essere inviato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, così, per
2 novembre, entro il 31 dicembre (salvo si tratti di giorno festivo, nel qual caso l'invio deve avvenire entro il primo giorno lavorativo del mese successivo).
Dunque, fin dal 31 dicembre (o, al più, dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio) l CP_1
è in grado, in linea di massima, di verificare se sia intervenuto il corretto pagamento anche degli ultimi contributi riferiti all'anno di competenza e, quindi, la situazione complessiva dei versamenti effettuati/non effettuati (in tutto o in parte) da un determinato soggetto nel corso dell'anno.
All fanno capo gli archivi popolati dai flussi informatici delle denunce dei datori di lavoro CP_2 in merito ai rapporti di lavoro instaurati (Dmag/Unico), nonché dei dati relativi ai pagamenti eseguiti per singole mensilità. Tali archivi costituiscono per l'ente previdenziale uno strumento che permette con modalità telematiche ed informatiche l'immediata consuntivazione dei dati annuali salvo le successive precisazioni. CP_ Infatti dall'accertamento depositato dall si desume che l'avvio del procedimento di contestazione presuppone il semplice consuntivo annuale degli omessi versamenti del soggetto, a fronte di quanto questi avrebbe dovuto versare mensilmente, in corso d'anno, in corrispondenza delle diverse scadenze (l'ultima delle quali prevista per il 16 dicembre per i contributi ordinari ed il 16 giugno dell'anno successivo per i contributi ai lavoratori dipendenti agricoli, data di consumazione dell'illecito amministrativo).
Nel caso in questione può escludersi, inoltre, che detta verifica abbia comportato peculiarità di sorta: tutte le omissioni risultano riferibili alla medesima matricola aziendale (v. prospetto inadempienze, in allegato all'atto di accertamento).
Né emergono elementi di complessità delle indagini oppure esigenze di valutazione di
(ulteriori) specifici aspetti oggettivi o soggettivi dell'infrazione.
Infatti l'opponente ha evidenziato che la notifica dell'atto di accertamento, relativa all'omesso versamento dei contributi riferiti all'anno 2020, andava effettuata entro e non oltre 90 giorni, a decorrere dal 31 gennaio 2021, termine ultimo per la trasmissione dei modelli UNIEMENS del personale occupato dalla soc. “Lara Costruzioni s.r.l.s.” e relativi al mese di dicembre 2020.
Tenuto conto della consistente mole di dati che l deve vagliare in relazione a ciascun CP_1 anno, nonché del termine per l'inoltro dei flussi contributivi, nonché del termine di 90 giorni che viene messo a disposizione del contribuente per la regolarizzazione della propria posizione a seguito della comunicazione dell'illecito, deve ritenersi congruo il periodo di 90 giorni per eseguire gli accertamenti propedeutici alla contestazione dell'illecito amministrativo.
Dispone l'art. 14 cit. che «La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa. Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento».
Il termine posto dalla norma è pacificamente decadenziale, ma l'univoca giurisprudenza della
Suprema Corte è costante nell'affermare il principio di diritto per cui «In tema di sanzioni 3 amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata dalla violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti e afferenti gli elementi, oggettivi e soggettivi, della infrazione, e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza della infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione.
Compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario alla Amministrazione per giungere a una siile, completa, conoscenza individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, l. n. 689 del 1981». (Cass. civile sez. un., 31/10/2019, n.28210)
Ai fini della congruità del tempo impiegato nel caso di specie per elevare la contestazione, e dunque per valutare gli elementi di prova anche a discolpa, si osserva quanto segue:
- Non è stato specificato l'inizio dell'attività ispettiva, ma il verbale unico di accertamento contenente gli estremi delle violazioni è stato notificato in data 17.6.2022;
- il procedimento di accertamento si è concluso con la verifica dell'omissione e della mancata regolarizzazione la cui percezione ragionevolmente è ascrivibile al luglio 2021.
La sequenza temporale degli atti di indagine compiuti e soprattutto l'attività di riscontro, CP_ portano alla conclusione che l è decaduto considerato che l'accertamento è del 31.5.2022.
Infatti, si sono rese necessarie indagini ulteriori alla consultazione degli archivi informatici per la corretta formulazione della contestazione.
Per completezza espositiva si aggiunge che non è condivisibile quanto affermato dalla difesa CP_ dell circa la non applicabilità della disciplina di cui all'art. 14 cit. e quindi la comunicazione degli estremi della violazione sarebbe stata tempestiva.
La particolare disciplina di cui all'attuale art. 2 d.l. 12.9.1983, n. 463, secondo cui, appunto, il soggetto inadempiente ha la possibilità di estinguere l'illecito amministrativo mediante versamento delle ritenute entro tre mesi “dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”, non presenta, in effetti, alcuna incompatibilità con la disciplina generale di cui all'art. 14 l. n. 689/1981. Richiama, anzi, il “meccanismo” generale della notificazione degli estremi della violazione, operante in assenza di contestazione immediata;
a tale “meccanismo”, nella specie, è altresì collegata la decorrenza del termine per la regolarizzazione dei versamenti, a fini estintivi dell'illecito.
La conferma dell'applicabilità alle fattispecie in questione del termine di decadenza ex art. 14, co. 2, l. n. 689/1981, si può trarre dal d.l. 4.5.2023, n. 48 (“Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro – Decreto lavoro 2023”), il cui art. 23 (“Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), prevede tra l'altro, al co. 2, che “Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga
4 all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Se ne deduce che, per le violazioni relative ai periodi anteriori, non vi è alcuna deroga e trova applicazione il termine ex art. 14 cit.
Indicazioni in tal senso (cioè nel senso dell'applicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 14 cit.) possono ricavarsi altresì dalla previsione di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016
(“Trasmissione degli atti all'autorità amministrativa”), che nel dettare la disciplina di diritto transitorio per gli illeciti (commessi anteriormente e frattanto) depenalizzati, prevede che l'Autorità amministrativa (l ), a seguito della trasmissione degli atti da parte dell'Autorità CP_1 giudiziaria, notifichi “… gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della
Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosettanta giorni dalla ricezione degli atti”.
La piena compatibilità tra gli illeciti amministrativi in questione, caratterizzati dalla sopra illustrata “causa di non punibilità”, e quella, generale, di cui all'art. 14 l. n. 689/1981, fa sì, del resto, che non vi sia motivo di dubitare dell'operatività, anche nei casi in questione, del termine decadenziale. CP_ Per tali ragioni l è decaduto dal potere sanzionatorio e per l'effetto l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Stante il valore ed il grado di difficoltà delle questioni, i compensi devono essere determinati al minimo delle tariffe di cui al DM n. 55 del 10.3.2014 e successive modifiche per il 3° scaglione, per le fasi dello studio, della proposizione del ricorso e della fase decisoria, con distrazione per il difensore antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
In accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. CP_ Condanna l alla refusione delle spese di lite sostenute da che Parte_1 vengono liquidate nella complessiva somma di € 1800, oltre spese forfettarie, IVA e CPA ai sensi di legge, con distrazione per il difensore antistatario.
Caltanissetta, 11/02/2025
Il Giudice Angela Latorre
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