Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 25/03/2025, n. 6023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6023 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06023/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10739/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10739 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Livio Pochetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura – U.T.G. di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento:
del decreto della Prefettura di Roma, Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. -OMISSIS- 26/07/2021, comunicato via posta elettronica in data 28.7.2021, con cui è stata rigettata la domanda di emersione presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), nonché, per quanto d’interesse e ragione, di ogni altro atto, quand’anche non cognito, ad esso presupposto, connesso e/o conseguente, se ed in quanto illegittimo e lesivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio per Ministero dell'Interno – Prefettura U.T.G. di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7 marzo 2025 il dott. Marcello Polimeno;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente sig. -OMISSIS- ha presentato in data 13.7.2020 (per mezzo dell’apposita piattaforma informatica dell’amministrazione) domanda di emersione ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.L. 34/2020 (convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77), finalizzata all’instaurazione del rapporto di lavoro domestico con l’altro ricorrente, il cittadino bengalese -OMISSIS-.
In particolare, gli odierni ricorrenti hanno richiesto di poter instaurare ex novo un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato, con impegno settimanale pari a 25 ore e inquadramento lavorativo del Sig. -OMISSIS- come collaboratore familiare alle dipendenze del Sig. -OMISSIS- (all’interno del livello “B-Super” del CCNL del lavoro domestico).
2. Con l’impugnato provvedimento del 26.7.2021 l’amministrazione ha respinto tale domanda di emersione per mancata dimostrazione dei requisiti di ammissibilità e procedibilità della domanda, evidenziando la mancata produzione da parte dei ricorrenti, nonostante la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, dei seguenti documenti:
“ - Contributo forfettario ex art.8 c.2 del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno;
- Prova presenza ininterrotta del lavoratore ex art.103 c.1 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Il reddito prescritto ex art.103 c.6 del DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e del Decreto 27 maggio 2020 adottato dal Ministero dell’Interno
- Idoneità alloggiativa, ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno ex art.5 bis T.U.Immigrazione ”.
3. Con l’odierno ricorso (notificato in data 26.10.2021 e depositato in data 3.11.2021) i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento di questo provvedimento per i seguenti motivi:
nel caso di specie l’amministrazione, acquisiti i pareri della Questura e dell’Ispettorato del Lavoro e prima dell’emissione del preavviso di rigetto, non avrebbe posto in essere l’istruttoria in ordine alla domanda presentata mediante la convocazione delle parti del rapporto di lavoro, come prescritto dell’art. 10 del D.M. 27.5.2020; in tal modo l’amministrazione avrebbe svuotato di contenuto il preavviso di rigetto;
la determinazione di non convocare le parti avrebbe violato il disposto del comma 15 dell’art. 103 del D.L. 34/2020 e dell’art. 10, comma 3 del D.M. 27.5.2020; l’amministrazione non avrebbe convocato le parti senza neppure porre in essere un contingentamento dell’utenza; l’amministrazione non avrebbe potuto sostituirsi all’Esecutivo nel decidere di effettuare un’istruttoria unicamente “da remoto”; la stessa circolare del 30.5.2020 del Ministero dell’Interno a pag. 10, secondo capoverso, avrebbe previsto la necessità della convocazione delle parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risultante dalla documentazione;
del resto, in seguito alla comunicazione dei motivi ostativi, per mezzo del relativo CAF i ricorrenti avrebbero prodotto in data 9.6.2021 tutta la documentazione necessaria con la sola eccezione del certificato di idoneità alloggiativa; tuttavia, l’amministrazione non avrebbe preso in considerazione la documentazione inviata dai ricorrenti in tale data;
in ordine all’idoneità alloggiativa dell’immobile ove abita il ricorrente -OMISSIS- i ricorrenti si sarebbero tempestivamente attivati presso il competente Ufficio Tecnico di Roma Capitale; seguendo le indicazioni contenute nell’allegato A al preavviso di rigetto i ricorrenti avrebbero inoltrato la richiesta preordinata all’emissione del certificato d’idoneità alloggiativa per il tramite del sistema informatico appositamente condiviso fra la Prefettura di Roma e Roma Capitale; la certificazione sarebbe stata rilasciata dal Municipio VII di Roma Capitale in data 19.7.2021, vale a dire prima dell’emissione del provvedimento gravato, cosicché lo Sportello Unico sarebbe stato perfettamente in grado di verificare tale requisito mediante il relativo sistema informatico;
infine, l’impugnato provvedimento sarebbe sproporzionato ed irragionevole, perché non solo l’amministrazione avrebbe potuto verificare l’avvenuto rilascio del certificato d’idoneità alloggiativa mediante il relativo applicativo informatico, bensì avrebbe potuto anche convocare le parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, preavvisando le stesse dell’obbligo di produrre la certificazione al fine di poter addivenire alla sottoscrizione del contratto, come prescritto dal comma 3 dell’art. 10 del D.M. 27.5.2020.
4. Si è costituita l’amministrazione, la quale ha prodotto documentazione ed ha dedotto che:
i ricorrenti non avrebbero inviato la documentazione necessaria all’accoglimento della domanda di emersione;
la scelta di avviare il procedimento in back office e richiedere l’anticipo della documentazione alle parti a mezzo p.e.c. sarebbe una prassi che lo Sportello Unico avrebbe adottato in conformità alla legge ed alle prerogative di tutela della salute pubblica attribuite alle PP.AA. in base alla circolare del 30.5.2020;
non sarebbe stato provato il requisito relativo alla prova della presenza in Italia del lavoratore.
5. Proposta domanda cautelare, la stessa è stata rinunciata, ragion per cui all’udienza camerale del 7.12.2021 è stata disposta la cancellazione della causa dal ruolo.
6. All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 7.3.2025, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Tanto premesso, il ricorso proposto è fondato e va accolto.
Va osservato che il comma 15 dell’art. 103 del D.L. 34/2020 dispone quanto segue:
“ Lo sportello unico per l'immigrazione, verificata l'ammissibilita' della dichiarazione di cui al comma 1 e acquisito il parere della questura sull'insussistenza di motivi ostativi all'accesso alle procedure ovvero al rilascio del permesso di soggiorno, nonche' il parere del competente Ispettorato territoriale del lavoro in ordine alla capacita' economica del datore di lavoro e alla congruita' delle condizioni di lavoro applicate, convoca le parti per la stipula del contratto di soggiorno, per la comunicazione obbligatoria di assunzione e la compilazione della richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato. La mancata presentazione delle parti senza giustificato motivo comporta l'archiviazione del procedimento ”.
L’art. 10, comma 3, del D.M. 27.5.2020 dispone poi che “ Acquisiti i pareri favorevoli di cui al comma 2 e l'eventuale documentazione integrativa, lo Sportello unico convoca il datore di lavoro e il lavoratore per l'esibizione della documentazione necessaria e per la sottoscrizione del contratto di soggiorno di cui all' art. 5-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 , e consegna al lavoratore il modello compilato per la richiesta di permesso di soggiorno per i successivi adempimenti ”.
Nella presente vicenda con il preavviso di rigetto del 27.5.2021 sono stati chiesti ai ricorrenti i seguenti documenti:
- la fotocopia del documento d’identità del richiedente;
- la fotocopia della dichiarazione dei redditi;
- la fotocopia della ricevuta di pagamento del contributo forfettario (F24);
- il certificato di idoneità alloggiativa.
In seguito al preavviso di rigetto del 27.5.2021 è stato inviato dai ricorrenti per mezzo di CAF il messaggio di posta elettronica certificata del 9.6.2021 in allegato al quale sono stati trasmessi:
- il documento d’identità del ricorrente -OMISSIS-;
- il modello F24 per il pagamento dell’importo di € 500,00;
- la CU 2020 (periodo d’imposta 2019) relativa al ricorrente -OMISSIS-.
In tale messaggio di posta elettronica è stata affermata la produzione in allegato di tutti i documenti richiesti dall’amministrazione ad eccezione del certificato di idoneità alloggiativa, per disponibilità di appuntamenti solo per il mese di luglio, con riserva di inviare il certificato non appena disponibile.
L’attestato di idoneità alloggiativa risulta datato 19.7.2021, vale a dire prima dell’emanazione del provvedimento impugnato in data 26.7.2021.
Rispetto al certificato di idoneità alloggiativa va altresì osservato che in base alla procedura telematica descritta in ricorso (e menzionata nel preavviso di rigetto) è il Municipio a comunicare alla Prefettura l’esito della procedura di rilascio di tale certificato e la Prefettura può verificarne l’esito autonomamente.
Ciò posto, nel caso di specie colgono nel segno le doglianze dei ricorrenti di violazione delle suddette disposizioni, nonché di difetto di istruttoria, in quanto l’amministrazione avrebbe dovuto convocare i ricorrenti per consentire l’esibizione della documentazione necessaria.
In primo luogo, la convocazione dei ricorrenti avrebbe consentito all’amministrazione di accertare la presenza dell’attestazione di idoneità alloggiativa, rilasciata dopo la scadenza del termine assegnato con il preavviso di rigetto, ma comunque prima dell’emissione dell’impugnato provvedimento, con la conseguenza che l’amministrazione non poteva non tenere conto della stessa.
In secondo luogo, non può non tenersi conto della circostanza che sin dalla domanda di emersione i ricorrenti hanno indicato gli estremi del permesso di soggiorno per richiesta asilo nr. -OMISSIS-, con scadenza 15.4.2020, rilevante ai fini della prova della presenza in Italia dello straniero. Si tratta di documento prodotto in allegato il ricorso (v. all. 4, documento rilasciato dalla Questura di Roma attestante l’ingresso in Italia del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- in data 26.6.2016 per richiesta asilo e con scadenza al 15.4.2020) e la cui rilevanza non poteva essere ignorata dall’amministrazione. Ne deriva che la convocazione dei ricorrenti avrebbe certamente consentito agli stessi di produrre tale documentazione (poi depositata in allegato al ricorso).
Del resto, dalla documentazione inviata in data 9.6.2021 risulta che i ricorrenti hanno prodotto sia prova del pagamento del contributo forfettario, che quella del possesso di reddito pari a quasi € 60.000,00 in relazione al ricorrente -OMISSIS-.
In conclusione, il ricorso proposto va accolto, con annullamento dell’impugnato provvedimento e conseguente obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di emersione suddetta.
8. Le spese seguono la soccombenza dell’amministrazione e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato provvedimento.
Condanna l’amministrazione al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in € 1.000,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute e nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi, oltre al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti e degli altri dati idonei all’identificazione degli stessi.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Ricchiuto, Presidente FF
Giuseppe Grauso, Referendario
Marcello Polimeno, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Polimeno | Giovanni Ricchiuto |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.