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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 28/07/2025, n. 392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 392 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 472 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCILLA Parte_1
CRISTINA .domiciliato inVIA S. DECENZIO, 3 61121 PESARO ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in PRESSO AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELL'ISTITUTO-VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale Parte_1
e nei confronti di Controparte_1 chiedeva accertarsi che la ricorrente non è debitrice nei confronti dell'
[...]
degli importi di cui all'avviso di Controparte_1 addebito in atti.
Si costituiva il resistente Controparte_1
a sua volta rilevando che l'avviso di addebito in oggetto è stato annullato e
[...] di detto annullamento dava produzione in atti.
pagina 1 di 2 Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano quindi la cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento della pretesa.
Chiedevano altresì il ricorrente la condanna alle spese mentre il resistente la compensazione.
2) Deve qui osservarsi la causa verte in ordine alla illegittimità della pretesa di addebito avanzata dall' . CP_1
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso all'annullamento dell'atto oggetto di causa.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è qui risultante sia per allegazione documentale che per espressa dichiarazione comune delle parti.
Deve allora osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa impedendosi, a mezzo della produzione e della concorde dichiarazione, la decisione sul merito.
Unica decisione da emettersi, in assenza di specifico accordo tra le Parti, è pertanto quella in ordine alle spese di giudizio che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla normale probabilità di accoglimento della domanda.su criteri di verosimiglianza.
Deve allora evidenziarsi che la domanda come proposta e le eccezioni sollevate da parte resistente, danno evidenza del potenziale verosimile accoglimento della domanda dovendone per tale via discendere la condanna alle spese del resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per fatto successivo generato dall' CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario che si CP_1 liquidano in € 1.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre iva e cap come per legge
Pesaro, li 28.07.2025
IL Giudice
Gianfranco Tamburini pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESARO sezione lavoro nella persona del Giudice Gianfranco Tamburini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 472 2025 promossa
DA
rappresentato e difeso dall'Avv.to SCILLA Parte_1
CRISTINA .domiciliato inVIA S. DECENZIO, 3 61121 PESARO ITALIA
attore
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv.to LUZI MARCO e domiciliata elettivamente in PRESSO AVVOCATURA
DISTRETTUALE DELL'ISTITUTO-VIA SAN MARTINO 23 ANCONA
convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti .
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) ricorreva avanti l'intestato Tribunale Parte_1
e nei confronti di Controparte_1 chiedeva accertarsi che la ricorrente non è debitrice nei confronti dell'
[...]
degli importi di cui all'avviso di Controparte_1 addebito in atti.
Si costituiva il resistente Controparte_1
a sua volta rilevando che l'avviso di addebito in oggetto è stato annullato e
[...] di detto annullamento dava produzione in atti.
pagina 1 di 2 Durante il corso del procedimento le Parti dichiaravano quindi la cessazione della materia del contendere per avvenuto annullamento della pretesa.
Chiedevano altresì il ricorrente la condanna alle spese mentre il resistente la compensazione.
2) Deve qui osservarsi la causa verte in ordine alla illegittimità della pretesa di addebito avanzata dall' . CP_1
Nel corso del presente giudizio parte resistente dava corso all'annullamento dell'atto oggetto di causa.
La cessazione della materia del contendere, ferma la sua rilevabilità anche d'ufficio, è qui risultante sia per allegazione documentale che per espressa dichiarazione comune delle parti.
Deve allora osservarsi che la pronuncia in materia riveste mera natura dichiarativa impedendosi, a mezzo della produzione e della concorde dichiarazione, la decisione sul merito.
Unica decisione da emettersi, in assenza di specifico accordo tra le Parti, è pertanto quella in ordine alle spese di giudizio che vanno regolate secondo il principio della soccombenza virtuale, ovverosia in base alla normale probabilità di accoglimento della domanda.su criteri di verosimiglianza.
Deve allora evidenziarsi che la domanda come proposta e le eccezioni sollevate da parte resistente, danno evidenza del potenziale verosimile accoglimento della domanda dovendone per tale via discendere la condanna alle spese del resistente come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1) Dichiara la cessazione della materia del contendere per fatto successivo generato dall' CP_1
2) Condanna al pagamento delle spese in favore del procuratore antistatario che si CP_1 liquidano in € 1.000,00 oltre 15% spese generali forfettarie ed oltre iva e cap come per legge
Pesaro, li 28.07.2025
IL Giudice
Gianfranco Tamburini pagina 2 di 2