Articolo 6 della Legge 10 febbraio 1982, n. 39
Articolo 5Articolo 7
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9 marzo 1982
Art. 6. Ammortamenti

Le quote di capitale delle rate di ammortamento delle anticipazioni e dei mutui di cui alla presente legge sono rimborsate dal Ministero del tesoro all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e i corrispondenti importi sono iscritti negli stati di previsione della spesa di detto Ministero e, correlativamente, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
La quota relativa alle operazioni di indebitamento effettuate nell'anno 1982, valutata in lire 10.500 milioni, sara' iscritta nel bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.
Entrata in vigore il 9 marzo 1982